Art. 1
Le alte Parti contraenti si impegnano a fondare e a mantenere un Ufficio internazionale delle epizoozie che avrà sede a Parigi.

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I Governi della Repubblica Argentina, del Belgio, del Brasile, della Bulgaria, della Repubblica Cecoslovacca, della Danimarca, dell’Egitto, della Finlandia, della Francia, della Gran Bretagna, della Grecia, del Guatemala, dell’Italia, del Lussemburgo, del Marocco, del Messico, del Principato di Monaco, dei Paesi Bassi, del Perù, della Polonia, del Portogallo, della Rumenia, del Siam, della Spagna, della Svezia, della Svizzera, della Tunisia e dell’Ungheria, avendo reputato utile di organizzare l’Ufficio internazionale delle epizoozie contemplato nei voti espressi dalla Conferenza internazionale per lo studio delle epizoozie, del 27 maggio 1921, hanno risolto di concludere a questo scopo un Accordo ed hanno stipulato quanto segue:
Le alte Parti contraenti si impegnano a fondare e a mantenere un Ufficio internazionale delle epizoozie che avrà sede a Parigi.
L’Ufficio funziona sotto l’autorità e la vigilanza di un Comitato formato di delegati dei Governi contraenti. La composizione e le attribuzioni di questo Comitato nonché l’organizzazione e i poteri di detto Ufficio, sono determinati dagli statuti organici che sono allegati al presente Accordo e considerati come facenti parte integrante di esso.
Alle spese d’impianto dell’Ufficio nonché a quelle annuali pel funzionamento e il mantenimento dello stesso si sopperisce mediante contributi degli Stati contraenti, fissati secondo le condizioni stabilite negli Statuti organici previsti nell’art. 2.
Le somme che costituiscono il contributo di ciascuno degli Stati contraenti sono versate da essi al principio d’ogni anno, per mezzo del Ministro degli affari esteri della Repubblica francese, alla «Caisse des dépôts et consignations» in Parigi, ove saranno ritirati, secondo i bisogni, presentando mandati del direttore dell’Ufficio.
Le alte Parti contraenti si riservano la facoltà di portare, di comune intesa, al presente Accordo le modificazioni che l’esperienza dimostrasse utili.
I Governi che non hanno firmato il presente Accordo possono accedervi se ne fanno domanda. L’accessione è notificata, per via diplomatica, al Governo francese e da questo agli altri Governi contraenti; con essa viene assunto l’impegno di partecipare con una contribuzione alle spese dell’Ufficio, secondo le condizioni previste nell’art. 3.
Il presente Accordo sarà ratificato nelle condizioni seguenti:
Ogni Stato trasmetterà, il più presto possibile, la sua ratificazione al Governo francese che provvederà a darne avviso a tutti gli Stati firmatari.
Le ratificazioni saranno depositate negli archivi del Governo francese.
Il presente Accordo entrerà in vigore, per ogni Stato firmatario, il giorno stesso del deposito del suo atto di ratificazione.
Il presente Accordo è conchiuso per un periodo di sette anni. Spirato questo termine, esso continuerà ad essere in vigore per un nuovo periodo di sette anni fra gli Stati che non abbiano notificato, un anno prima della scadenza di questo periodo, l’intenzione di farne cessare gli effetti per quanto li concerne.
Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 11.06.2020. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).