La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, convocata a Ginevra dal Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro, ed ivi riunitasi il 3 giugno 1937, nella sua ventitreesima sessione, considerando che l’industria edilizia presenta seri rischi di infortuni e che la riduzione di detti rischi è necessaria per motivi d’ordine umanitario ed economico, dopo aver deciso di adottare varie proposte concernenti le prescrizioni di sicurezza per i lavoratori dell’industria edilizia relative alle impalcature e agli apparecchi di sollevamento, questione compresa nel primo punto dell’ordine del giorno della sessione, considerando che, a cagione dell’opportunità d’uniformare le prescrizioni minime di sicurezza senza tuttavia imporre obblighi troppo rigidi d’applicazione generale, la forma più appropriata da dare a siffatte proposte è quella di Convenzione internazionale accompagnata da una raccomandazione che comprenda un regolamento-tipo di sicurezza, adotta, in questo ventitreesimo giorno di giugno del millenovecentotrentasette la Convenzione qui appresso che sarà chiamata Convenzione concernente le prescrizioni di sicurezza (edilizia), 1937.
Parte I Obblighi delle Parti contraenti
1. Ciascun membro dell’Organizzazione internazionale del Lavoro che ratifica la presente Convenzione s’impegna ad avere una legislazione:
- a)
che assicuri l’applicazione delle disposizioni generali di cui alle parti da II a IV della presente Convenzione1;
- b)
in virtù della quale un’autorità idonea ha la facoltà di emanare regolamenti che facciano valere, nella misura possibile e desiderabile date le condizioni del paese, prescrizioni conformi ed equivalenti a quelle del regolamento-tipo allegato alla raccomandazione concernente le prescrizioni di sicurezza (edi-lizia), 1937, oppure a quelle di qualsiasi regolamento-tipo riveduto, che sarà ulteriormente raccomandato dalla Conferenza internazionale del Lavoro2.
2. Ciascuno di questi membri s’impegna inoltre a trasmettere ogni tre anni, all’Ufficio internazionale del Lavoro, un rapporto che indichi in quale misura siano state applicate le disposizioni del regolamento-tipo allegato alla raccomandazione concernente le prescrizioni di sicurezza (edilizia), 1937, oppure a ogni regolamento-tipo riveduto che sarà ulteriormente raccomandato dalla Conferenza internazionale del Lavoro.
- Vedi il 6° titolo della LAiNF (RS 832.20) e l’O del 29 giu. 2005 sui lavori di costruzione (RS 832.311.141).
- Vedi il 6° titolo della LAiNF (RS 832.20) e l’O del 29 giu. 2005 sui lavori di costruzione (RS 832.311.141).
1. La legislazione che assicura l’applicazione delle disposizioni generali di cui alle parti da II a IV della presente Convenzione deve applicarsi a tutti i lavori fatti sui cantieri per la costruzione, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione e la demolizione di qualsiasi tipo di edifico.
2. La detta legislazione può prevedere che l’autorità competente abbia la facoltà, dopo aver consultato le organizzazioni padronali ed operaie interessate, se ve ne sono, di accordare delle deroghe a tutte od a singole parti delle sue disposizioni, sotto riserva che si tratti di lavori normalmente eseguiti in condizioni razionali di sicurezza.
La legislazione che assicura l’applicazione delle disposizioni generali di cui alle parti da II a IV della presente Convenzione e i regolamenti emanati dall’autorità idonea per applicare il regolamento-tipo allegato alla raccomandazione concernente le prescrizioni di sicurezza (edilizia), 1937, devono:
- a)
esigere dal datore di lavoro che renda noti questa legislazione e questi regolamenti a tutte le persone interessate, in un modo approvato dall’autorità competente;
- b)
designare le persone responsabili della loro applicazione;
- c)
prevedere penalità appropriate per il caso della violazione degli obblighi imposti.
Ogni membro che ratifica la presente Convenzione s’impegna ad avere, oppure ad assicurarsi che esista un sistema d’ispezione tale da garantire un’applicazione effettiva della legislazione relativa alle disposizioni di sicurezza nell’industria edilizia.
1. Se il territorio d’un Membro comprende vaste regioni nelle quali, per la scarsezza della popolazione o per lo stato dello sviluppo economico, l’autorità competente giudica inapplicabili le disposizioni della presente Convenzione, essa può esentare le dette regioni dall’applicazione della Convenzione, sia in modo generale, sia con le eccezioni che essa giudica necessarie rispetto a certe località o a certi generi di costruzioni.
2. Ciascun Membro deve indicare, nel suo primo rapporto annuale da sottoporre relativamente all’applicazione della presente Convenzione, in virtù dell’art. 22 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, tutte le regioni a cui intende applicare le prescrizioni del presente articolo. In seguito nessun Membro potrà far ricorso alle disposizioni del presente articolo, salvo che per le regioni da lui in questo modo designate.
3. Ciascun Membro che ricorre alle disposizioni del presente articolo deve indicare, negli ulteriori rapporti annuali, le regioni per le quali rinuncia al diritto di fare appello alle dette disposizioni.
Ogni Membro che ratifica la presente Convenzione s’impegna a comunicare tutti gli anni all’Ufficio internazionale del Lavoro le statistiche più recenti sul numero e la classificazione degli infortuni occorsi a persone occupate nei lavori previsti dalla presente Convenzione.
Parte II Disposizioni generali relative alle impalcature
1. Per tutti i lavori che non possono essere eseguiti senza pericolo mediante una scala o altri mezzi devono essere previste impalcature convenienti.
2. Le impalcature non devono essere eseguite, smontate o notevolmente modificate, se non:
- a)
sotto la direzione d’una persona competente responsabile;
- b)
possibilmente da operai provetti ed abituati a questo genere di lavoro.
3. Tutte le impalcature, i dispositivi inerenti, come pure le scale, devono essere:
- a)
costituiti di materiali di buona qualità;
- b)
di resistenza sufficiente, tenuto conto dei carichi e degli sforzi ai quali soggiaceranno;
- c)
mantenuti in buono stato.
4. Le impalcature devono essere costruite in modo da impedire, in caso d’uso normale, spostamenti d’una qualsiasi loro parte.
5. Le impalcature non devono essere sovraccaricate e i carichi devono essere ripartiti nel modo più uniforme possibile.
6. Prima d’installare apparecchi di sollevamento sulle impalcature, dovranno essere prese tutte le precauzioni speciali per assicurare la resistenza e la stabilità delle impalcature stesse.
7. Le impalcature devono essere ispezionate periodicamente da una persona competente.
8. L’impresario deve assicurarsi, prima di autorizzare i suoi operai a far uso dell’impalcatura eretta dalla sua o da altra impresa, che la detta impalcatura risponde in pieno alle esigenze del presente articolo.
1. Le piattaforme di lavoro, le passerelle e le scale devono essere:
- a)
costruite in modo che nessuna delle loro parti possa subire una flessione eccessiva o ineguale;
- b)
costruite e tenute in modo tale da ridurre per quanto possibile, considerate le condizioni esistenti, i rischi che persone possano inciampare o scivolare;
- c)
tenute libere da qualsiasi ingombro inutile.
2. Nei casi di piattaforme di lavoro, di passerelle, di ripiani di lavoro e di scale eccedenti un limite da fissare dalla legislazione nazionale:
- a)
le piattaforme di lavoro e le passerelle devono avere delle tavole (assoni) senza interstizi, salvo laddove altre disposizioni appropriate sono prese per garantire la sicurezza;
- b)
le piattaforme di lavoro e le passerelle devono avere una larghezza sufficiente;
- c)
le piattaforme di lavoro, le passerelle, i ripiani di lavoro e le scale devono essere protette con solidi parapetti.
1. Le aperture praticate nel soffitto d’un edificio o nella piattaforma di lavoro devono, salvo nei momenti e nella misura necessaria per permettere l’accesso di persone, il trasporto o lo spostamento di materiali, essere munite di dispositivi adeguati per evitare la caduta di persone o di materiale.
2. Qualora delle persone dovessero essere occupate su un tetto che presenti pericolo di caduta per persone o materiale da una altezza superiore a quella fissata dalla legislazione nazionale, si dovranno prendere precauzioni convenienti per evitare la caduta di persone o materiali.
3. Precauzioni convenienti dovranno pure essere prese per impedire che persone vengano colpite da oggetti che potrebbero cadere dalle impalcature o da altri posti di lavoro.
1. Tutte le piattaforme e tutti i ripiani di lavoro devono essere muniti di accessi sicuri.
2. Le scale a piuoli devono essere fissate solidamente ed essere di lunghezza sufficiente, affinché offrano, in tutte le posizioni nelle quali sono usate, un appoggio sicuro alle mani ed ai piedi.
3. I luoghi dove si lavora, come pure i loro accessi, devono essere illuminati sufficientemente.
4. Devono parimente essere prese precauzioni adeguate per prevenire i pericoli causati dagli impianti elettrici.
5. I materiali che si trovano sul cantiere non devono essere ammucchiati né disposti in modo tale da esporre persone a pericolo.
Parte III Disposizioni generali relative agli apparecchi di sollevamento
1. Gli apparecchi ed i dispositivi di sollevamento, compresi i mezzi d’attacco, gli ancoraggi ed i supporti, devono essere:
- a)
di buona costruzione meccanica, fatti con materiali di buona qualità, di resistenza sufficiente e senza difetti manifesti;
- b)
tenuti in buono stato e pronti all’uso.
2. Le funi utilizzate per sollevare e calare materiali o come mezzo di sospensione devono essere di buona qualità, sufficientemente resistenti ed esenti da difetti manifesti.
1. Gli apparecchi ed i dispositivi di sollevamento devono essere esaminati e debitamente collaudati, dopo il loro montaggio sul cantiere e prima della loro utilizzazione, e riesaminati sul loro luogo di funzionamento a intervalli che saranno prescritti dalla legislazione nazionale.
2. Le catene, gli anelli, i ganci, cappi, maglie a molinello e le carrucole (taglie) utilizzati per sollevare o calare materiali o come mezzo di sospensione, devono essere verificati periodicamente.
1. I macchinisti alle gru o ad altre macchine da sollevamento devono essere debitamente qualificati.
2. Chi non abbia raggiunto un’età che sarà prescritta dalla legislazione nazionale, non dev’essere preposto alla manovra di apparecchi di sollevamento, compresi gli argani d’impalcature, o dare segnali al macchinista.
1. Il carico utile ammissibile dev’essere determinato mediante mezzi appropriati per gli apparecchi di sollevamento, le catene, gli anelli, i ganci, i cappi, le maglie a molinello e carrucole (taglie) utilizzati per sollevare e calare carichi o come mezzo di sospensione.
2. Gli apparecchi di sollevamento e le macchine menzionate nel capoverso precedente devono portare, ben visibile, l’indicazione del loro carico utile ammissibile.
3. Nel caso in cui il carico utile ammissibile d’un apparecchio di sollevamento fosse variabile, si dovranno indicare chiaramente i singoli carichi utili e le condizioni alle quali essi devono essere ammessi.
4. Nessuna parte d’un apparecchio di sollevamento o d’una delle macchine menzionate al capoverso primo del presente articolo dev’essere caricata oltre il carico utile ammissibile, salvo che a scopo di esperimenti.
1. Motori, ingranaggi, trasmissioni, condutture elettriche ed altre parti pericolose di apparecchi di sollevamento devono essere muniti di dispositivi di protezione efficaci.
2. Gli apparecchi di sollevamento devono essere provvisti di mezzi atti a ridurre al minimo il rischio della discesa accidentale dei carichi.
3. Precauzioni appropriate devono essere prese per ridurre al minimo il rischio dello spostamento accidentale d’una parte qualsiasi d’un carico sospeso.
Parte IV Disposizioni generali relative all’arredamento di protezione
1. L’attrezzamento di protezione personale necessario dev’essere a disposizione del personale occupato nel cantiere ed essere sempre in istato d’utilizzazione immediata.
2. Gli operai sono tenuti ad utilizzare l’attrezzamento messo così a loro disposi-zione e i datori di lavoro devono provvedere affinché il detto attrezzamento venga convenientemente utilizzato dagli interessati.
Se si eseguiscono lavori nelle vicinanze d’un luogo in cui esista il pericolo d’anne-gamento, deve essere approntato l’attrezzamento necessario e facilmente accessibile, nonché previste le misure atte a garantire il rapido salvataggio di persone pericolanti.
Misure appropriate devono essere prese per dare rapidamente i primi soccorsi alle persone ferite durante il lavoro.
Parte V Disposizioni finali
Le ratificazioni ufficiali della presente Convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrate.
1. La presente Convenzione non impegnerà che i Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratificazione sarà stata registrata dal Direttore generale.
2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratificazioni di almeno due Membri saranno state registrate dal Direttore generale.
3. In seguito, la presente Convenzione entrerà in vigore, per ciascun Membro, dodici mesi dopo la data in cui è stata registrata la sua ratificazione.
Non appena le ratificazioni di almeno due Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro saranno state registrate, il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro notificherà questo fatto a tutti i membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro. Egli notificherà pure la registrazione delle ratificazioni che saranno in seguito comunicate da tutti gli altri Membri dell’Organizzazione.
1. Ogni Membro che ha ratificato la presente Convenzione può disdirla allo spirare di un periodo di dieci anni dopo la data dell’entrata in vigore iniziale della Convenzione, mediante un atto comunicato al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro, e da questi registrato. La disdetta avrà effetto un anno dopo la sua registrazione.
2. Ogni Membro che ha ratificato la presente Convenzione e che, nel termine di un anno dopo lo spirare del periodo di dieci anni menzionato nel numero precedente, non farà uso della facoltà di disdetta prevista dal presente articolo, sarà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e, in seguito, potrà disdire la presente Convenzione allo spirare di ogni periodo di dieci anni, alle condizioni previste dal presente articolo.
Il Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del lavoro presenta alla Conferenza generale, ogni qualvolta lo reputi necessario, un rapporto sull’appli-cazione della presente convenzione ed esamina se occorre porre all’ordine del giorno della conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.
- Nuovo testo giusta l’art. 1 della Conv. n. 116 del 26 giu. 1961, approvato dall’AF il 2 ott. 1962 (RU 1962 1413; FF 1962 947).
1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova Convenzione che riveda totalmente o parzialmente la presente Convenzione, e a meno che la nuova Convenzione non disponga diversamente:
- a)
la ratificazione da parte di un Membro della nuova Convenzione di revisione implicherebbe di pieno diritto, malgrado l’art. 22 che precede, la disdetta immediata della presente Convenzione, a condizione che la nuova Convenzione di revisione sia entrata in vigore;
- b)
a contare dalla data dell’entrata in vigore della nuova Convenzione di revisione, la presente Convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratificazione dei membri.
2. La presente Convenzione resta tuttavia in vigore nella sua forma e nel suo tenore per i Membri che l’hanno ratificata e che non ratificassero la Convenzione di revisione.
I testi francese ed inglese della presente Convenzione faranno parimente stato.
(Seguono le firme)
Campo d’applicazione il 6 giugno 2007