Il Consiglio federale svizzero e il Governo del Granducato del Lussemburgo animati dal desiderio di collaborare nel campo sociale e, in particolare, di garantire ai cittadini dei due Paesi, nella misura del possibile, il beneficio della legislazione svizzera e della legislazione lussemburghese sulle assicurazioni sociali, hanno deciso di conchiudere una convenzione e hanno a tal fine nominato loro plenipotenziari, (Seguono i nomi dei plenipotenziari) i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti:
Titolo I Disposizioni generali
1 La presente Convenzione si applica alle legislazioni su le materie seguenti,
1. per la Svizzera:
- a.
l’assicurazione federale vecchiaia e superstiti;
- b.
l’assicurazione federale contro gl’infortuni professionali e non professionali e le malattie professionali;
2. per il Granducato del Lussemburgo:
- a.
l’assicurazione generale vecchiaia, invalidità e superstiti;
- b.
l’assicurazione vecchiaia, invalidità e superstiti degli impiegati privati;
- c.
l’assicurazione complementare degli operai minatori e metallurgici, nonchè degli impiegati tecnici delle miniere;
- d.
l’assicurazione vecchiaia, invalidità e superstiti degli artigiani;
- e.
l’assicurazione contro gl’infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
e, quanto all’articolo 3, capoverso 2, della presente Convenzione:
- –
l’assicurazione obbligatoria per le malattie, la maternità e la morte;
- –
2 La presente Convenzione si applica anche a tutte le leggi e ordinanze che codifi-cano, modificano o integrano le legislazioni indicate nel primo capoverso del presente articolo.
Però:
- a.
alle leggi e alle ordinanze che estendono l’assicurazione sociale a nuovi settori, essa si applica soltanto se un accordo in tale senso è conchiuso tra le Parti contraenti;
- b.
alle leggi e alle ordinanze che estendono i regimi assicurativi esistenti a nuove categorie di persone, essa si applica soltanto, ove il Governo della Parte interessata non abbia notificato la sua opposizione, al Governo dell’altra Parte, entro tre mesi dalla pubblicazione ufficiale di detti atti legislativi.
In quanto la presente convenzione non disponga altrimenti, i cittadini svizzeri e lussemburghesi godono della parità di trattamento riguardo ai diritti e agli obblighi derivanti dalle assicurazioni sociali indicate nell’articolo 1.
1 I salariati, che hanno la cittadinanza di una delle Parti contraenti, sono sottoposti alla legislazione della Parte sul cui territorio essi sono occupati, anche se essi abitualmente risiedono nel territorio dell’altra Parte o in quello si trova il loro datore di lavoro o la sede dell’azienda che li impiega.
2 A detto principio sono poste le seguenti eccezioni:
- a.
Ai salariati di un’azienda stabilita nel territorio di una Parte inviati nel secondo Stato contraente, continuano, per i primi dodici mesi, a essere applicate le assicurazioni della Parte in cui l’azienda ha sede. Se il soggiorno di lavoro supera il termine indicato, l’applicazione può, per eccezione, col consenso della suprema autorità amministrativa di detto secondo Stato contraente, essere proseguita per il periodo di tempo che questa autorità avrà determinato.
- b.
I salariati delle imprese di trasporto pubbliche o private, di una Parte contraente, che lavorano, sia provvisoriamente, sia come personale viaggiante, nel territorio dell’altra Parte, sono esclusivamente sottoposti alle disposizioni della Parte ove l’impresa di trasporto ha la sua sede.
Le disposizioni dell’articolo 3, capoverso 1, sono applicabili ai salariati, qualunque sia la loro nazionalità, occupati nelle rappresentanze diplomatiche o consolari svizzere o lussemburghesi, o nel servizio personale di membri di tali rappresentanze.
Tuttavia:
- 1.
il presente articolo non si applica agli agenti diplomatici o consolari di carriera, compresi i funzionari superiori delle cancellerie;
- 2.
i salariati che hanno la cittadinanza del Paese rappresentato dalla missione diplomatica o consolare e che non risiedono abitualmente nel Paese in cui sono occupati, sono soggetti alla legislazione del loro Paese d’origine.
Le supreme autorità amministrative delle due Parti possono, di comune accordo, in determinati casi particolari, stabilire eccezioni alle disposizioni degli articoli 3 e 4.
I cittadini svizzeri e lussemburghesi che possono pretendere prestazioni dalle assicurazioni sociali indicate nell’articolo 1, le ricevono per intero e senza restrizione alcuna fintanto ch’essi abitano nel territorio di una delle Parti contraenti. Dette prestazioni sono assegnate da una Parte ai cittadini dell’altra Parte che risiedono in un terzo Paese, alle medesime condizioni e nella medesima misura che ai propri cittadini residenti in questo Paese.
Titolo II Disposizioni particolari
Capo I Assicurazione vecchiaia e morte
1 I cittadini lussemburghesi che sono o sono stati sottoposti all’assicurazione svizzera vecchiaia e superstiti hanno diritto alle rendite ordinarie di tale assicurazione, alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri, purchè al momento in cui accade l’evento assicurato:
- a.
abbiano pagato, complessivamente, all’assicurazione svizzera vecchiaia e superstiti, contributi per almeno cinque anni interi, ovvero
- b.
abbiano abitato in Svizzera per un periodo complessivo di almeno dieci anni – di cui cinque immediatamente e ininterrottamente prima che si verifichi l’evento assicurato – e abbiano pagato durante questo tempo, in complesso, contributi all’assicurazione svizzera vecchiaia e superstiti per almeno un anno intero.
2 In caso di morte di un cittadino lussemburghese che si trovi nelle condizioni stabilite nel primo capoverso, lettere a o b, i suoi superstiti hanno diritto alle rendite ordinarie dell’assicurazione svizzera vecchiaia e superstiti.
3 I cittadini lussemburghesi che non si trovino, al momento in cui si verifica l’evento assicurato, nelle condizioni stabilite nel primo capoverso, nonchè i loro superstiti, possono chiedere che i contributi, versati dall’assicurato e dai suoi datori di lavoro, all’assicurazione svizzera vecchiaia e superstiti, siano trasferiti all’assicuratrice lussemburghese, designata mediante accordo amministrativo, e che essi siano utilizzati secondo il quarto capoverso dell’articolo 8. Se, pur tenendo conto della presente Convenzione, non esiste, in virtù delle disposizioni della legislazione lussemburghese, nessun diritto a una pensione vecchiaia o superstiti dalle assicurazioni sociali lussemburghesi, queste rimborsano all’assicurato, o ai suoi superstiti, a richiesta, i contributi così trasferiti. I cittadini lussemburghesi che hanno ottenuto il trasferimento dei contributi, come pure i loro superstiti, non possono più far valere diritto alcuno nei confronti dell’assicurazione svizzera in virtù di detti contributi.
1 Determinando le prestazioni dovute in caso di vecchiaia o di morte, conformemente alla legislazione lussemburghese, gli enti lussemburghesi tengono conto dei periodi assicurativi (periodi di contribuzione e periodi parificati) compiuti nell’assicurazione svizzera vecchiaia e superstiti – semprechè tali periodi non si sovrappongano a quelli dell’assicurazione lussemburghese –,
- a.
quanto al compimento del periodo di attesa, ove siano stati compiti presso le assicurazioni lussemburghesi almeno 270 giorni o 12 mesi; e
- b.
quanto alla conservazione dei diritti in corso di acquisizione.
Sono considerati periodi assicurativi dell’assicurazione svizzera vecchiaia e superstiti anche i periodi, i cui contributi sono stati trasferiti conformemente all’articolo precedente.
2 Se, in caso di vecchiaia o di morte, un assicurato può far valere il suo diritto a una pensione, conformemente alla legislazione delle due Parti, le prestazioni dovute dagli enti lussemburghesi sono calcolate nel modo seguente:
- a.
le prestazioni, o le parti di prestazioni, che dipendono dalla durata d’assicurazione e che sono calcolate esclusivamente sui periodi assicurativi compiuti sotto la legislazione lussemburghese, non subiscono riduzione alcuna;
- b.
le prestazioni, o le parti di prestazioni, che non dipendono dalla durata d’assicurazione sono concesse solo nella proporzione esistente tra i periodi assicurativi computabili, per la determinazione delle prestazioni, secondo la legislazione lussemburghese, e la somma dei periodi assicurativi computabili conformemente alle legislazioni lussemburghese e svizzera.
3 Se un avente diritto si trova nelle condizioni di poter fruire di una rendita di vecchiaia o di morte, secondo le legislazioni dei due Paesi contraenti, e se l’importo della rendita che egli può pretendere dalla sola legislazione lussemburghese supera la somma delle rendite, che si otterrebbe applicando l’articolo 7 e i capoversi 1 e 2 del presente articolo, detto avente diritto può esigere dall’istituto assicuratore lussemburghese il versamento di un’indennità pari alla differenza.
4 L’istituto assicuratore lussemburghese concede, per i contributi trasferitigli conformemente all’articolo precedente, una maggiorazione speciale della pensione di vecchiaia o di superstite che erogherà secondo la legislazione lussemburghese. Detta maggiorazione sarà fissata in un regolamento amministrativo pubblico. Essa è concessa, ai beneficiari d’una pensione d’invalidità, compiuto che abbiano il sessantacinquesimo anno di età.
5 Gli assicurati di nazionalità svizzera che, all’accadere dell’evento assicurato, non possono pretendere una prestazione dall’assicurazione lussemburghese, hanno diritto al rimborso del 70 per cento dei contributi versati, all’assicurazione lussemburghese per le pensioni, dall’assicurato e dal suo datore di lavoro. In caso di morte dell’assicurato i contributi sono, a richiesta, rimborsati ai suoi superstiti. Avvenuto il rimborso dei contributi, gli assicurati di nazionalità svizzera e i loro superstiti non possono più far valere, in virtù di essi, diritto alcuno verso l’assicurazione lussemburghese.
1 L’assicurato può rinunciare, al momento in cui nasce il suo diritto alla pensione, all’applicazione dell’articolo 8, capoversi da 1 a 4. In tale caso, le prestazioni ch’egli può pretendere conformemente alla legislazione lussemburghese, sono liquidate indipendentemente dai periodi assicurativi compiuti in Svizzera.
2 L’assicurato di nazionalità svizzera può, al momento in cui nasce il suo diritto al rimborso dei contributi, conformemente alla legislazione lussemburghese, optare per l’esercizio di siffatto diritto rinunciando a beneficiare del disposto dell’articolo 8, capoverso 5.
3 L’assicurato di nazionalità lussemburghese che rinuncia a beneficiare di quanto dispone l’articolo 8, capoversi da 1 a 4, può chiedere il rimborso dei contributi svizzeri trasferiti conformemente all’articolo 7, capoverso 3.
4 I capoversi 1 e 3 del presente articolo sono pure applicabili ai superstiti.
1 I periodi assicurativi, compiuti in Svizzera da cittadini lussemburghesi, sono computati come periodi compiuti sotto la legislazione lussemburghese per l’ammissione all’assicurazione facoltativa continuata prevista dalla legislazione indicata nell’articolo 1, capoverso 1, numero 2, lettera a. La relativa dichiarazione dev’essere presentata, al più tardi, un anno dopo la cessazione dell’assicurazione in Svizzera.
2 Se un assicurato, di una delle Parti contraenti, cessa di essere obbligatoriamente sottoposto alle assicurazioni sociali lussemburghesi, può, qualunque sia il suo domicilio, iscriversi volontariamente a tali assicurazioni, purchè si trovi nelle condizioni stabilite dalla legislazione lussemburghese.
Capo II Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali
La persona, assicurata conformemente alla legislazione di una delle Parti contraenti, che è vittima di un infortunio, o che contrae una malattia professionale, sul territorio dell’altra Parte contraente, può esigere tutte le cure mediche necessarie dall’assicurazione contro gli infortuni, o, rispettivamente, dall’assicurazione contro le malattie, del Paese di residenza. In tali casi, l’istituto assicuratore competente deve rimborsare le spese per le cure mediche all’istituto assicuratore che le ha pagate.
Se, a un assicurato, dev’essere corrisposta una prestazione da un istituto assicuratore di una Parte contraente, e, in seguito a nuovo infortunio, o a nuova malattia professionale, una seconda prestazione deve essere determinata da un istituto dell’altra Parte contraente, quest’ultimo terrà conto della prestazione determinata dal primo istituto come se essa pure fosse a suo carico.
Titolo III Disposizioni varie
1 Le supreme autorità amministrative:
- a.
conchiudono gli accordi amministrativi necessari per l’esecuzione della presente Convenzione, e, in particolare, allo scopo di facilitare le relazioni tra gli enti assicuratori delle Parti contraenti, potranno convenire di designare ciascuna un ufficio di collegamento;
- b.
si comunicheranno tutti i provvedimenti presi per l’esecuzione della presente Convenzione;
- c.
si comunicheranno, appena possibile, tutte le modificazioni introdotte nelle loro legislazioni.
2 Sono considerate supreme autorità amministrative secondo la presente Convenzione,
- –
per la Svizzera:
l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali;
- –
per il Granducato del Lussemburgo:
il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
1 Per l’applicazione della presente Convenzione, le autorità e gli enti competenti delle Parti contraenti si presteranno vicendevolmente i loro buoni uffici, come se si trattasse dell’applicazione della propria legislazione.
2 Le supreme autorità amministrative determineranno segnatamente, di comune accordo, le modalità per il controllo medico e amministrativo dei beneficiari della presente Convenzione.
3 Le supreme autorità amministrative delle due Parti contraenti si presteranno reciproca assistenza per l’applicazione, ai cittadini dell’uno o dell’altro Paese, residenti nei loro rispettivi territori, dell’assicurazione facoltativa svizzera e dell’assicurazione facoltativa lussemburghese.
1 Il beneficio delle esenzioni, o riduzioni, dei diritti di bollo e delle tasse, previsto dalla legislazione di una Parte contraente per i documenti da esibire in applicazione della propria legislazione, è esteso ai documenti che devono essere prodotti in applicazione della legislazione dell’altra Parte contraente.
2 L’autorità, o l’ente competente, dell’una o dell’altra Parte contraente non esigerà il visto di legalizzazione delle autorità diplomatiche o consolari sugli atti, certificati e documenti: che devono essergli esibiti per l’applicazione della presente Convenzione.
Le domande, le dichiarazioni o i ricorsi, che dovrebbero essere presentati, entro un termine determinato, a un ente di una Parte contraente, sono considerati ricevibili, ove siano presentati, entro il medesimo termine, a un corrispondente ente dell’altra Parte. In tal caso, quest’ultimo ente trasmetterà senz’indugio tali domande, dichiarazioni o ricorsi all’ente competente della prima Parte contraente.
1 Gli enti obbligati a corrispondere prestazioni sociali, in base alla presente Convenzione, si scioglieranno validamente dal loro obbligo pagando con la moneta del loro Paese.
2 Per i trasferimenti, che devono essere eseguiti in applicazione della presente Convenzione, si osserveranno gli accordi di pagamento in vigore, al momento dell’operazione, tra i due Paesi.
3 Ove fossero emanate, nell’uno o nell’altro Paese contraente, disposizioni intese a restringere il commercio delle divise, i due Governi prenderanno, immediatamente e di comune accordo, dei provvedimenti onde assicurare, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, il trasferimento delle somme reciprocamente dovute.
1 Le difficoltà che, nell’applicazione della presente Convenzione, avessero a nascere, saranno regolate, di comune accordo, dalle supreme autorità amministrative delle due Parti contraenti.
2 Se non sarà stato possibile giungere, per questa via, a un’intesa, la controversia sarà sottoposta al giudizio di un collegio arbitrale, il quale dovrà risolverla conformemente ai principî fondamentali e allo spirito della presente Convenzione. I Governi delle due Parti stabiliranno, di comune accordo, la composizione e la procedura di questo collegio.
Titolo IV Disposizioni finali e transitorie
1 La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratificazione saranno scambiati, appena possibile, a Lussemburgo.
2 Essa entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo allo scambio degli strumenti di ratificazione.
1 La presente Convenzione è conchiusa per la durata di un anno. Essa sarà considerata tacitamente rinnovata, di anno in anno, qualora non sia disdetta dall’una o dall’altra Parte contraente; la disdetta dev’essere notificata tre mesi prima dello scadere del termine.
2 In caso di disdetta della presente Convenzione, ogni diritto acquisito, in virtù delle sue disposizioni, dev’essere mantenuto. L’accertamento dei diritti in corso di acquisizione, in virtù delle disposizioni della presente Convenzione, sarà disciplinato mediante accordi.
1 Le disposizioni della presente Convenzione si applicano anche agli eventi assicurati, accaduti prima della sua entrata in vigore. Tuttavia, non sono presi in considerazione, per il trasferimento e il rimborso dei contributi, i casi anteriori al 1o gennaio 1948.
2 Nessuna prestazione fondata sulle disposizioni della presente Convenzione può essere concessa per il periodo che precede la sua entrata in vigore.
3 Gli articoli 7 e 8 si applicano parimente ai contributi versati prima dell’entrata in vigore della presente Convenzione.
4 Le prestazioni, la cui erogazione era stata sospesa, in applicazione delle disposizioni in vigore in un Paese contraente, a motivo della residenza all’estero degli interessati, saranno corrisposte a decorrere dall’entrata in vigore della presente Convenzione. Le prestazioni che non erano potute essere assegnate agli interessati, per il medesimo motivo, saranno liquidate e corrisposte a decorrere dalla stessa data.
5 Il presente articolo troverà applicazione, per quanto concerne le prestazioni lussemburghesi, solamente se le domande sono presentate entro il termine di due anni a contare dalla data d’entrata in vigore della presente Convenzione.