Législation

Regolamento (CE) n. 883/2004 del 29 aprile 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Modificato da: Regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (GU L 284 del 30.10.2009, pag. 43). Nella versione dell'Allegato II all'Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (con all.)

RS 0.831.109.268.1 · 94 articoli

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Estratto del testo (94 articoli)

Art. 1, Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «attività subordinata», qualsiasi attività o situazione assimilata considerata tale ai fini dell’applicazione della legislazione di sicurezza sociale dello Stato membro…

Art. 2, Ambito d’applicazione « ratione personae

1. Il presente regolamento si applica ai cittadini di uno Stato membro, agli apolidi e ai rifugiati residenti in uno Stato membro che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più…

Art. 3, Ambito d’applicazione « ratione materiae

1. Il presente regolamento si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti: a) le prestazioni di malattia; b) le prestazioni di maternità e di paternità…

Art. 4, Parità di trattamento

Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, le persone alle quali si applica il presente regolamento godono delle stesse prestazioni e sono soggette agli stessi obblighi di cui alla legislazione…

Art. 5, Assimilazione di prestazioni, redditi, fatti o avvenimenti

Fatte salve disposizioni contrarie del presente regolamento e in considerazione delle disposizioni particolari di attuazione previste, si applica quanto segue: a) laddove a t…

Art. 6, Totalizzazione dei periodi

Fatte salve disposizioni contrarie del presente regolamento, l’istituzione competente di uno Stato membro, la cui legislazione subordina: – l’acquisizione, il mantenimento, la durata o il recupero del dirit…

Art. 7, Abolizione delle clausole di residenza

Fatte salve disposizioni contrarie del presente regolamento, le prestazioni in denaro dovute a titolo della legislazione di uno o più Stati membri o del presente regolamento non sono soggette ad…

Art. 8, Relazioni fra il presente regolamento e altri strumenti di coordinamento

1. Nel suo ambito di applicazione, il presente regolamento sostituisce ogni altra convenzione di sicurezza sociale applicabile tra gli Stati membri. Ciononostan…

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Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).