Législation

Regolamento sanitario internazionale del 25 luglio 1969

RS 0.818.102 · 94 articoli

Regolamento sanitario internazionale del 25 luglio 1969 (RS 0.818.102) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.

Ultime modifiche

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Estratto del testo (94 articoli)

Art. 1

Nel presente Regolamento aeromobile «aeroporto , di controllo veterinario e fitosanitario e altre analoghe formalità». amministrazione sanitaria arrivo a. per le navi di lungo corso, l’arrivo nel porto; b. per gli aeromobili, l’arriv…

Art. 2

Nell’applicazione del presente Regolamento, ciascun Stato riconosce all’organizzazione il diritto di comunicare direttamente con l’amministrazione sanitaria del suo o dei suo territori. Ogni denuncia ed ogni informazione dell’Organiz…

Art. 3

1. Le amministrazioni sanitarie inviano una denuncia all’Organizzazione, per telegramma o per telex e al più tardi entro ventiquattro ore, non appena sono informate che un primo caso di una malattia contemplata dal Regolamento, che n…

Art. 4

1. Le amministrazioni sanitarie denunciano immediatamente all’Organizzazione i fatti comprovanti la presenza di virus amarillico, compreso il virus scoperto su zanzare o su vertebrati eccetto l’uomo del bacillo della peste in una par…

Art. 5

Alle denunce prescritte al paragrafo 1 dell’articolo 3 devono seguire immediatamente informazioni complementari sull’origine e la forma della malattia, il numero dei casi e dei decessi, le condizioni inerenti all’estensione della mal…

Art. 6

1. Durante l’epidemia, le denunce e le informazioni prescritte dagli articoli 3 e 5 sono integrate con comunicazioni all’Organizzazione fatte a intervalli regolari. 2. Queste comunicazioni saranno frequenti e particolareggiate il più…

Art. 7

1. L’amministrazione sanitaria d’un territorio in cui una zone infetta è stata delimitata e denunciata avvisa l’Organizzazione non appena la zona sia tornata immune. 2. Una zone infetta può essere considerata come nuovamente immune q…

Art. 8

1. Le amministrazioni sanitarie denunciano all’Organizzazione: a. le misure che hanno deciso di applicare al momento dell’arrivo di persone e di cose da una zona infetta e la loro revoca, indicando la data dell’entrata in vigore o qu…

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Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).