Législation

Regolamento Sanitario Internazionale del 25 maggio 1951 (Regolamento N. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità)

RS 0.818.101 · 114 articoli

Regolamento N. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità (RS 0.818.101) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.

Ultime modifiche

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Estratto del testo (114 articoli)

Art. 1

Nel presente Regolamento «aeromobile» «aeroporto» «amministrazione sanitaria» «arrivo» a. per le navi di lungo corso, l’arrivo nel porto; b. per gli aeromobili, l’arrivo in un aeroporto; c. per le navi destinate alla navigazione inte…

Art. 2

Nell’applicazione del presente Regolamento, ciascun Stato riconosce all’Organizzazione il diritto di comunicare direttamente con l’amministrazione sanitaria del suo o dei suoi territori. Ogni denuncia ed ogni informazione dell’Organi…

Art. 3

1. Le amministrazioni sanitarie inviano una denuncia all’Organizzazione, per telegramma e al più tardi entro ventiquattro ore, non appena sono informate che una circoscrizione è divenuta infetta. Introdotto dall’art. 3 del regolament…

Art. 4

1. Salvo nei casi di peste dei rosicanti, le denunce prescritte dal primo paragrafo dell’articolo 3 saranno seguite sollecitamente dalle informazioni complementari sull’origine e la forma della malattia, sul numero dei casi e delle m…

Art. 5

1. Durante un’epidemia, le denunce e le informazioni prescritte dall’articolo 3 e dal primo paragrafo dell’articolo 4 sono integrate con comunicazioni all’Organizzazione fatte a intervalli regolari. 2. Queste comunicazioni saranno fr…

Art. 6

Nuovo testo giusta l’art. I del regolamento addizionale del 26 maggio 1955, in vigore per la Svizzera dal 1o ott. 1956 (RU 1957 183). 1. L’amministrazione sanitaria d’un territorio in cui si trova una circoscrizione infetta avvisa l’…

Art. 7

Le amministrazioni sanitarie denunciano immediatamente all’Organizzazione i fatti da cui si deduce la presenza del virus amarillico in una parte del loro territorio dove ancora non era stato trovato e se segnalano la vastità della zo…

Art. 8

1. Le amministrazioni sanitarie denunciano all’Organizzazione: a. qualsiasi modificazione delle loro prescrizioni sulle vaccinazioni in caso di viaggi internazionali; b. le misure che hanno deciso di applicare al momento dell’arrivo…

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Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).