Le Parti, determinate a dare effetto alla Convenzione sull’inquinamento transfrontaliero a grande distanza; consapevoli del fatto che gli ossidi di azoto, lo zolfo, i composti organici volatili, i composti ridotti dell’azoto e il particolato sono stati associati a effetti negativi per la salute umana e per l’ambiente; preoccupate del fatto che i carichi critici dell’acidificazione, i carichi critici dell’azoto sotto forma di nutrienti e i tenori critici dell’ozono e il particolato fissati per la salute umana e per la vegetazione sono ancora superati in molte zone della regione corrispondente alla Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite; preoccupate del fatto che gli ossidi di azoto, lo zolfo, i composti organici volatili, l’ammoniaca e il particolato emesso direttamente, nonché le sostanze inquinanti, come l’ozono e il particolato e i prodotti di reazione dell’ammoniaca sono trasportati nell’atmosfera su lunghe distanze e possono avere effetti transfrontalieri negativi; riconoscendo le valutazioni, da parte di organizzazioni internazionali quali il programma delle Nazioni Unite per l’ambiente e il Consiglio dell’Artico, delle conoscenze scientifiche circa i benefici collaterali per la salute umana e il clima derivanti dalla riduzione del nero di carbonio e dell’ozono troposferico, in particolare nell’Artico e nelle regioni alpine; riconoscendo che le emissioni prodotte dalle parti appartenenti alla regione compresa dalla Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite contribuiscono all’inquinamento atmosferico a livello di emisfero e su scala mondiale, e riconoscendo inoltre la possibilità che tali inquinanti vengano trasportati tra continenti e la necessità di ulteriori studi in merito a tale possibilità; riconoscendo inoltre che il Canada e gli Stati Uniti d’America stanno bilateralmente affrontando l’inquinamento transfrontaliero nell’ambito dell’Accordo sulla qualità dell’aria stipulato tra i due paesi che comprende impegni da parte di entrambe le parti per la riduzione delle emissioni di biossido di zolfo, ossidi di azoto e composti organici volatili, e che i due paesi stanno valutando l’inclusione di impegni di riduzione delle emissioni di particolato; riconoscendo inoltre che il Canada si è impegnato a realizzare riduzioni di biossido di zolfo, ossidi di azoto, composti organici volatili e particolato per soddisfare le norme canadesi relative alla qualità dell’aria per l’ozono e il particolato e l’obiettivo nazionale di riduzione dell’acidificazione, e riconoscendo che gli Stati Uniti si sono impegnati a mettere in atto programmi volti a ridurre le emissioni di ossidi di azoto, biossido di zolfo, composti organici volatili e particolato indispensabili per rispettare le norme di qualità dell’aria ambiente nazionali per l’ozono e il particolato, al fine di continuare a ridurre gli effetti dell’acidificazione e dell’eutrofizzazione e a migliorare la visibilità sia nei parchi nazionali sia nelle aree urbane; decise ad applicare una strategia a molteplici effetti e destinata a vari inquinanti per prevenire o ridurre al minimo i superamenti dei carichi e dei livelli critici; tenendo conto delle conoscenze scientifiche sul trasporto degli inquinanti atmosferici a livello di emisfero, dell’influenza del ciclo dell’azoto e delle potenziali sinergie nonché delle soluzioni di compromesso riguardo inquinamento atmosferico e cambiamenti climatici; consapevoli del fatto che le emissioni derivanti dal trasporto marittimo e dal trasporto aereo contribuiscono in misura significativa agli effetti nocivi sulla salute umana e sull’ambiente e costituiscono questioni importanti attualmente all’esame dell’Organizzazione marittima internazionale e dall’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale; decise ad adottare misure per anticipare, prevenire o ridurre al minimo le emissioni di tali sostanze, alla luce dell’applicazione del principio di precauzione stabilito nel principio numero 15 della Dichiarazione di Rio su ambiente e sviluppo sostenibile; ribadendo che gli Stati hanno, ai sensi dello statuto delle Nazioni Unite e dei principi sanciti dal diritto internazionale, il diritto sovrano di sfruttare le proprie risorse sulla base delle proprie politiche ambientali e di sviluppo e che hanno inoltre la responsabilità di garantire che le attività che rientrano nell’ambito della loro giurisdizione o del loro controllo non provochino danni all’ambiente di altri Stati o di aree situate oltre i confini della loro giurisdizione nazionale; consapevoli della necessità di un approccio regionale efficace sotto il profilo dei costi per combattere l’inquinamento atmosferico, che tenga conto delle variazioni degli effetti e dei costi di abbattimento tra i Paesi; notando l’importante contributo offerto dal settore privato e dalle organizzazioni non governative alla conoscenza degli effetti associati alle suddette sostanze e delle tecniche di abbattimento disponibili, nonché del ruolo che essi assumono nella riduzione delle emissioni in atmosfera; ricordando che le misure prese per ridurre le emissioni di zolfo, ossidi di azoto, ammoniaca, composti organici volatili e particolato non possono essere un mezzo per esercitare una discriminazione arbitraria o ingiustificabile né un modo indiretto per limitare la concorrenza e gli scambi internazionali; prendendo in considerazione i migliori dati e conoscenze scientifici e tecnici esistenti sulle emissioni, sui processi atmosferici e sugli effetti sulla salute umana e sull’ambiente delle suddette sostanze, nonché il costo delle misure di riduzione, e riconoscendo la necessità di approfondire tali conoscenze e di proseguire la cooperazione scientifica e tecnica per una maggiore comprensione di tali fenomeni; notando che ai sensi del Protocollo relativo alla lotta contro le emissioni di ossidi di azoto o ai loro flussi transfrontalieri, adottato a Sofia il 31 ottobre 1988, e del Protocollo relativo alla lotta contro le emissioni di composti organici volatili o ai loro flussi transfrontalieri, adottato a Ginevra il 18 novembre 1991, esistono già disposizioni per limitare le emissioni di ossidi di azoto e di composti organici volatili, e che gli allegati tecnici di entrambi i protocolli contengono già indicazioni tecniche per ridurre tali emissioni; notando inoltre che il Protocollo relativo ad un’ulteriore riduzione delle emissioni di zolfo, adottato a Oslo il 14 giugno 1994, dispone già di ridurre le emissioni di zolfo per contribuire all’abbattimento dei depositi acidi riducendo i casi in cui vengono superati i depositi critici di zolfo, derivati dai carichi critici di acidità in base al contributo dei composti ossidati di zolfo al deposito acido complessivo nel 1990; notando infine che il presente protocollo rappresenta il primo accordo ai sensi della convenzione che tratta specificamente la riduzione dei composti azotati e particolato, incluso nero di carbonio; notando che le misure per ridurre le emissioni di ossidi di azoto e composti ridotti dell’azoto dovrebbero tener conto dell’intero ciclo biogeochimico dell’azoto e, per quanto possibile, non dovrebbero aumentare le emissioni di azoto reattivo, compreso il protossido di azoto e livelli di nitrato negli ecosistemi, che potrebbero accentuare altri problemi legati all’azoto; consapevoli che il metano e il monossido di carbonio emessi dalle attività umane contribuiscono, in presenza di ossidi di azoto e di composti organici volatili, alla formazione dell’azoto troposferico; consapevoli inoltre degli impegni assunti dalle parti in virtù della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, hanno convenuto quanto segue:
Ai fini del presente protocollo,
- 1.
per «convenzione» s’intende la Convenzione sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, adottata a Ginevra il 13 novembre 19791;
- 1bis.
per «questo protocollo», «il protocollo» e «il presente protocollo» s’intende il protocollo del 1999 relativo alla riduzione dell’acidificazione, dell’eutrofizzazione e dell’ozono troposferico, con le successive modifiche;
- 2.
per «EMEP» s’intende il programma concertato di sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a lunga distanza degli inquinanti atmosferici in Europa;
- 3.
per «Organo esecutivo» s’intende l’organo esecutivo della convenzione, costituito in applicazione dell’articolo 10, paragrafo 1 della convenzione;
- 4.
per «Commissione» s’intende la Commissione economica delle Nazioni Unite per l’Europa;
- 5.
per «parti», salvo indicazione contraria del contesto, s’intendono le parti contraenti del presente protocollo;
- 6.
per «zona geografica delle attività dell’EMEP» s’intende la zona definita nell’articolo 1, paragrafo 4 del Protocollo alla Convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, relativo al finanziamento a lungo termine del programma concertato di sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a lunga distanza degli inquinanti atmosferici in Europa (EMEP), adottato a Ginevra il 28 settembre 19842;
- 7.
per «emissione» s’intende il rilascio in atmosfera di sostanze prodotte da fonti puntuali o diffuse;
- 8.
per «ossidi di azoto» s’intendono il protossido di azoto e il biossido di azoto, espressi come biossido di azoto (NO2);
- 9.
per «composti ridotti dell’azoto» s’intendono l’ammoniaca e i suoi prodotti di reazione, espressi come ammoniaca (NH3);
- 10.
per «zolfo» s’intendono tutti i composti dello zolfo, espressi come anidride solforosa (SO2);
- 11.
per «composti organici volatili» o COV s’intendono, se non specificato diversamente, tutti i composti organici di natura antropica, diversi dal metano, che possono produrre ossidanti fotochimici per reazione con gli ossidi di azoto in presenza di radiazioni solari;
- 11bis.
per «particolato» o «PM» s’intende un inquinante atmosferico costituito da una miscela di particelle disperse in atmosfera. Le particelle presentano differenti proprietà fisiche (come dimensioni e forma) e composizioni chimiche. Salvo indicazione contraria, tutti i riferimenti al particolato nel presente protocollo si riferiscono a particelle con diametro aerodinamico uguale o inferiore a 10 micrometri (μm) (PM10), comprese quelle con diametro aerodinamico pari o inferiore a 2,5 µm (PM2,5);
- 11ter.
per «nero di carbonio» s’intende un materiale carbonioso particellare particolato che assorbe la luce;
- 11quater.
per «precursori dell’ozono» s’intendono ossidi di azoto, composti organici volatili, metano e monossido di carbonio;
- 12.
per «carico critico» s’intende una valutazione quantitativa dell’esposizione a uno o più inquinanti al di sotto della quale, secondo le attuali conoscenze, non si hanno effetti nocivi significativi per determinati elementi sensibili dell’ambiente;
- 13.
per «livelli critici» s’intendono le concentrazioni di inquinanti nell’atmosfera o di flussi verso recettori al di sopra delle quali, secondo le attuali conoscenze, vi possono essere effetti nocivi diretti per i destinatari come gli esseri umani, le piante, gli ecosistemi o i materiali;
- 14.
per «zona di gestione delle emissioni inquinanti» o ZGEI s’intende la zona designata nell’allegato III secondo le condizioni enunciate nel paragrafo 9 dell’articolo 3;
- 15.
per «fonte fissa» s’intende ogni edificio, struttura, attrezzatura, impianto o apparecchio che emette o può emettere zolfo, ossidi di azoto, composti organici volatili, ammoniaca o particolato o direttamente o indirettamente in atmosfera;
- 16.
per «fonte fissa nuova» s’intende qualsiasi fonte fissa la cui costruzione o modifica sostanziale sia iniziata alla scadenza di un anno dall’entrata in vigore per una parte del presente protocollo. Una parte può decidere di non considerare come fonte fissa nuova qualsiasi fonte fissa per la quale l’autorità nazionale competente abbia già fornito la propria approvazione prima dell’entrata in vigore del protocollo per la parte medesima e a condizione che la costruzione o modifica sostanziale abbia avuto inizio entro cinque anni da tale data. Spetta alle autorità nazionali competenti stabilire se si tratti di modifica sostanziale o meno, tenendo in considerazione fattori quali i vantaggi che tale modifica presenta per l’ambiente.
- RS 0.814.32
- RS 0.814.322
1.L’obiettivo del presente protocollo è di controllare e ridurre le emissioni di zolfo, ossidi di azoto, ammoniaca, composti organici volatili e particolato prodotti da attività antropiche e che possono avere effetti negativi sulla salute umana e sull’ambiente, sugli ecosistemi naturali, sui materiali, sui raccolti e sul clima, nel breve e lungo periodo a causa dell’acidificazione, dell’eutrofizzazione, del particolato o del livello di ozono troposferico successivamente al trasporto atmosferico transfrontaliero a grande distanza; è inoltre di garantire, per quanto possibile, che nel lungo termine e con un’impostazione graduale, tenendo conto dei progressi delle conoscenze scientifiche, i depositi o le concentrazioni atmosferici non superino:1
- a)
per le parti che rientrano nella zona geografica delle attività dell’EMEP e per il Canada, i carichi critici di acidità descritti nell’allegato I, che consentono il ripristino dell’ecosistema;
- b)
per le parti che rientrano nella zona geografica delle attività dell’EMEP, i carichi critici di azoto da nutrienti descritti nell’allegato I, che consentono il ripristino dell’ecosistema;
- c)
per l’ozono:
- i)
per le parti che rientrano nella zona geografica delle attività dell’EMEP, i livelli critici di ozono descritti nell’allegato I;
- ii)
per il Canada, la norma Canadian Ambient Air Quality Standard for ozone;
- iii)
per gli Stati Uniti d’America, la National Ambient Air Quality Standard for ozone.
- d)
per il particolato:
- i)
per le parti che rientrano nella zona geografica delle attività dell’EMEP, i livelli critici di ozono descritti all’allegato I,
- ii)
per il Canada, le norme Canadian Ambient Air Quality Standards for particulate matter, e
- iii)
per gli Stati Uniti d’America, le norme National Ambient Air Quality Standards for particular matter;
- e)
per le parti che rientrano nella zona geografica delle attività dell’EMEP, i livelli critici di ammoniaca, descritti all’allegato I; e
- f)
per le parti che rientrano nella zona geografica delle attività dell’EMEP, i livelli di inquinanti atmosferici accettabili per la protezione dei materiali, descritti all’allegato I.
2.Un ulteriore obiettivo è che, nelle misure di esecuzione per conseguire gli obiettivi nazionali per il particolato, le parti dovrebbero, nella misura in cui lo ritengano opportuno, dare priorità a misure di riduzione delle emissioni che facciano diminuire notevolmente anche il nero di carbonio al fine di garantire benefici per la salute umana e l’ambiente e attenuare i cambiamenti climatici nel breve periodo.2
- Aggiornato dall’all. lett. C della Dec. 2012/2 del 4 mag. 2012, approvata dall’AF il 22 mar. 2019, in vigore per la Svizzera dal 22 ott. 2019 (RU 2019 2709; FF 2018 4771).
- Introdotto dall’all. lett. C della Dec. 2012/2 del 4 mag. 2012, approvata dall’AF il 22 mar. 2019, in vigore per la Svizzera dal 22 ott. 2019 (RU 2019 2709; FF 2018 4771).
Art. 3Obblighi fondamentali
1.Le parti che hanno un impegno di riduzione delle emissioni contenuto in una delle tabelle dell’allegato II riducono e mantengono la riduzione delle proprie emissioni annue secondo l’impegno e il calendario indicati nel suddetto allegato. Le parti controllano almeno le proprie emissioni annue di composti inquinanti nel rispetto degli obblighi di cui all’allegato II. Ciascuna parte, impegnandosi a ridurre le emissioni di particolato, cerca di operare riduzioni, nella misura che ritiene opportune, nelle categorie di fonti note per l’emissione di quantitativi elevati di nero di carbonio.1
2.Fatti salvi i paragrafi 2bis e 2ter le parti applicano i valori limite indicati negli allegati IV, V, VI e X a ciascuna fonte fissa nuova all’interno di una delle categorie di fonti fisse di cui ai suddetti allegati, entro e non oltre le scadenze specificate nell’allegato VII. In alternativa, le parti possono applicare strategie diverse di riduzione delle emissioni che consentano di raggiungere livelli di emissione globali equivalenti per tutte le categorie di fonti.2
2bis. Una parte che era già parte contraente del presente protocollo prima dell’entrata in vigore di una modifica che introduce nuove categorie di fonti può applicare i valori limite applicabili a una «fonte fissa esistente» a qualsiasi fonte in una nuova categoria la cui costruzione o modifica sostanziale sia iniziata prima della scadenza di un anno dalla data di entrata in vigore di tale modifica per la parte in questione, a meno che o finché tale fonte sia sottoposta a una successiva modifica sostanziale.3
2ter. Una parte che era già parte contraente del presente protocollo prima dell’entrata in vigore di una modifica che introduce nuovi valori limite applicabili a una «nuova fonte fissa» può continuare ad applicare i valori limite precedentemente applicabili a qualsiasi fonte la cui costruzione o modifica sostanziale sia iniziata prima della scadenza di un anno dalla data di entrata in vigore di tale modifica per la parte in questione, a meno che e finché tale fonte sia sottoposta a una successiva modifica sostanziale.4
3.Le parti, per quanto sia fattibile sotto il profilo tecnico e economico e alla luce dei costi e dei benefici, applicano i valori limite di cui agli allegati IV, V, VI e X a ciascuna fonte fissa esistente all’interno delle categorie di fonti fisse di cui ai suddetti allegati, entro e non oltre le scadenze specificate nell’allegato VII. In alternativa, le parti possono applicare strategie diverse di riduzione delle emissioni che consentano di raggiungere livelli di emissione globali equivalenti per tutte le categorie di fonti o, per le parti che non rientrano nella zona geografica delle attività dell’EMEP, che consentano di conseguire gli obiettivi nazionali o regionali di abbattimento dell’acidificazione e di soddisfare gli standard di qualità dell’aria nazionali.5
5.Le parti applicano i valori limite per i carburanti e le nuove fonti mobili indicati nell’allegato VIII entro e non oltre le scadenze indicate nell’allegato VII.
6.Ciascuna parte dovrebbe applicare le migliori tecniche disponibili alle fonti mobili di cui all’allegato VIII nonché alle fonti fisse di cui agli allegati IV, V, VI e X, e, se lo ritiene necessario, applica misure per il controllo del nero di carbonio in quanto componente del particolato, tenendo conto degli orientamenti adottati dall’Organo esecutivo.7
7.Ciascuna parte applica, nella misura in cui ciò sia tecnicamente ed economicamente fattibile e tenendo conto dei costi e dei vantaggi, i valori limite per il tenore di COV dei prodotti indicati all’allegato XI secondo le scadenze indicate all’allegato VII.8
8.Ai sensi del paragrafo 10, le parti:
- a)
applicano almeno le misure di riduzione dell’ammoniaca di cui all’allegato IX;
- b)
applicano, ove lo ritengano opportuno, le migliori tecniche disponibili per prevenire e ridurre le emissioni di ammoniaca, secondo quanto indicato dal documento di orientamento adottato dall’Organo esecutivo. È necessario rivolgere particolare attenzione alla riduzione delle emissioni di ammoniaca da fonti significative di ammoniaca per la parte interessata.
9.Il paragrafo 10 è applicabile alle parti:
- a)
la cui superficie totale sia superiore a 2 milioni di chilometri quadrati;
- b)
le cui emissioni annue di zolfo, ossidi di azoto, ammoniaca, composti organici volatili e/o particolato che contribuiscono all’acidificazione, all’eutrofizzazione, alla formazione di ozono o a livelli più elevati di particolato in zone soggette alla giurisdizione di una o più delle altre parti, provengano prevalentemente dall’interno di zone dipendenti dalla loro giurisdizione menzionate nell’allegato III con il nome di «zona di gestione delle emissioni inquinanti» (ZGEI) e che hanno presentato una documentazione al riguardo ai sensi della lettera c);
- c)
che, nel firmare, ratificare, accettare o approvare il presente protocollo o nell’aderirvi, abbiano presentato una descrizione della portata geografica di una o più ZGEI per uno o più inquinanti con relativa documentazione di supporto, al fine di inserirle nell’allegato III;
- d)
che, nel firmare, ratificare, accettare o approvare il presente protocollo o nell’aderirvi, abbiano precisato che intendono avvalersi del presente paragrafo.
10.Le parti a cui si applica il presente paragrafo sono tenute a:
- a)
se rientrano in una zona geografica delle attività dell’EMEP, soddisfare le disposizioni del presente articolo e dell’allegato II solo all’interno della rispettiva ZGEI per ciascun inquinante per il quale una ZGEI all’interno della propria giurisdizione sia inserita nell’allegato III o
- b)
se non rientrano in una zona geografica delle attività dell’EMEP, soddisfare le disposizioni dei paragrafi 1, 2, 3, 5, 6 e 7 e dell’allegato II, solo all’interno della rispettiva ZGEI per ciascun inquinante (ossidi di azoto, zolfo, composti organici volatili e/o particolato) per il quale una ZGEI all’interno della propria giurisdizione sia inserita nell’allegato III; non sono tenute a conformarsi al paragrafo 8 in nessuna zona all’interno della propria giurisdizione.
11.Al momento della ratifica, accettazione e approvazione, o dell’adesione al presente protocollo o alle modifiche contenute nella decisione 2012/2, il Canada e gli Stati Uniti d’America trasmettono all’Organo esecutivo i rispettivi impegni di riduzione delle emissioni di zolfo, ossidi di azoto, composti organici volatili e particolato, affinché vengano automaticamente inseriti nell’allegato II.9
11bis. Al momento della ratifica, accettazione e approvazione, o dell’adesione al presente protocollo, il Canada trasmette inoltre all’Organo esecutivo i valori limite pertinenti affinché vengano automaticamente inseriti negli allegati IV, V, VI, VIII, X e XI.10
11ter. Ciascuna parte mette a punto e mantiene aggiornati inventari e proiezioni per le emissioni di biossido di zolfo, ossidi di azoto, ammoniaca, composti organici volatili e particolato. Le parti che rientrano nella zona geografica delle attività dell’EMEP utilizzano le metodologie specificate negli orientamenti elaborati dall’Organo direttivo dell’EMEP e adottate dalle parti in occasione di una delle sessioni dell’Organo esecutivo. Le parti che non rientrano nella zona geografica delle attività dell’EMEP utilizzano come orientamento le metodologie sviluppate nell’ambito del piano di lavoro dell’Organo esecutivo.11
11quater. Ciascuna parte partecipa attivamente ai programmi nel quadro della convenzione sugli effetti dell’inquinamento atmosferico sulla salute umana e sull’ambiente (Convention on the effects of air pollution on human health and the environment).12
11quinquies. Ai fini del confronto fra i totali delle emissioni nazionali e gli impegni di riduzione delle emissioni di cui al paragrafo 1, le parti possono usare una procedura descritta in una decisione dell’Organo esecutivo. Tale procedura comprende le disposizioni relative alla trasmissione di documenti giustificativi e all’esame della modalità di ricorso alla procedura stessa.13
12.Le parti, con riserva dei risultati del primo esame di cui all’articolo 10, paragrafo 2, e al massimo un anno dopo il completamento di detto esame, avviano negoziati circa i nuovi obblighi da assumere per ridurre le emissioni.
- Aggiornato dall’all. lett. D della Dec. 2012/2 del 4 mag. 2012, approvata dall’AF il 22 mar. 2019, in vigore per la Svizzera dal 22 ott. 2019 (RU 2019 2709; FF 2018 4771).
- Aggiornato dall’all. lett. D della Dec. 2012/2 del 4 mag. 2012, approvata dall’AF il 22 mar. 2019, in vigore per la Svizzera dal 22 ott. 2019 (RU 2019 2709; FF 2018 4771).
- Introdotto dall’all. lett. D della Dec. 2012/2 del 4 mag. 2012, approvata dall’AF il 22 mar. 2019, in vigore per la Svizzera dal 22 ott. 2019 (RU 2019 2709; FF 2018 4771).
- Introdotto dall’all. lett. D della Dec. 2012/2 del 4 mag. 2012, approvata dall’AF il 22 mar. 2019, in vigore per la Svizzera dal 22 ott. 2019 (RU 2019 2709; FF 2018 4771).
- Aggiornato dall’all. lett. D della Dec. 2012/2 del 4 mag. 2012, approvata dall’AF il 22 mar. 2019, in vigore per la Svizzera dal 22 ott. 2019 (RU 2019 2709; FF 2018 4771).
- Abrogato dall’all. lett. D della Dec. 2012/2 del 4 mag. 2012, approvata dall’AF il 22 mar. 2019, con effetto per la Svizzera dal 22 ott. 2019 (RU 2019 2709; FF 2018 4771).
- Nuovo testo giusta l’all. lett. D della Dec. 2012/2 del 4 mag. 2012, approvata dall’AF il 22 mar. 2019, in vigore per la Svizzera dal 22 ott. 2019 (RU 2019 2709; FF 2018 4771).
- Nuovo testo giusta l’all. lett. D della Dec. 2012/2 del 4 mag. 2012, approvata dall’AF il 22 mar. 2019, in vigore per la Svizzera dal 22 ott. 2019 (RU 2019 2709; FF 2018 4771).
- Nuovo testo giusta l’all. lett. D della Dec. 2012/2 del 4 mag. 2012, approvata dall’AF il 22 mar. 2019, in vigore per la Svizzera dal 22 ott. 2019 (RU 2019 2709; FF 2018 4771).
- Introdotto dall’all. lett. D della Dec. 2012/2 del 4 mag. 2012, approvata dall’AF il 22 mar. 2019, in vigore per la Svizzera dal 22 ott. 2019 (RU 2019 2709; FF 2018 4771).
- Introdotto dall’all. lett. D della Dec. 2012/2 del 4 mag. 2012, approvata dall’AF il 22 mar. 2019, in vigore per la Svizzera dal 22 ott. 2019 (RU 2019 2709; FF 2018 4771).
- Introdotto dall’all. lett. D della Dec. 2012/2 del 4 mag. 2012, approvata dall’AF il 22 mar. 2019, in vigore per la Svizzera dal 22 ott. 2019 (RU 2019 2709; FF 2018 4771).
- Introdotto dall’all. lett. D della Dec. 2012/2 del 4 mag. 2012, approvata dall’AF il 22 mar. 2019, in vigore per la Svizzera dal 22 ott. 2019 (RU 2019 2709; FF 2018 4771).
Art. 3bisDisposizioni transitorie flessibili1
1.In deroga all’articolo 3 paragrafi 2, 3, 5 e 6, una parte della convenzione che diventi parte del presente protocollo tra il 1º gennaio 2013 e il 31 dicembre 2019 può applicare, nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, disposizioni transitorie flessibili per l’attuazione dei valori limite specificati negli allegati VI e/o VIII.
2.Ciascuna parte che sceglie di applicare le disposizioni transitorie flessibili di cui al presente articolo indica, nel rispettivo strumento di ratifica, accettazione o approvazione, o di adesione al presente protocollo, quanto elencato di seguito:
- a)
le disposizioni specifiche di cui agli allegati VI e/o VIII per le quali la parte sceglie di applicare le disposizioni transitorie flessibili; e
- b)
un piano di attuazione che indichi il calendario per la piena attuazione delle disposizioni specificate.
3.Il piano di attuazione di cui al paragrafo 2 lettera b) prevede, come requisito minimo, l’attuazione dei valori limite per fonti fisse nuove ed esistenti specificati nelle tabelle 1 e 5 dell’allegato VI e nelle tabelle 1, 2, 3, 13 e 14 dell’allegato VIII, entro otto anni dall’entrata in vigore del presente protocollo per la parte in questione oppure entro il 31 dicembre 2022, a seconda di quale data sia anteriore.
4.In nessun caso una parte può rinviare l’applicazione dei valori limite per le fonti fisse nuove ed esistenti, specificati all’allegato VI o all’allegato VIII, oltre il 31 dicembre 2030.
5.La parte che sceglie di applicare le disposizioni transitorie flessibili di cui al presente articolo trasmette al Segretario esecutivo della Commissione una relazione triennale sui progressi nell’attuazione dell’allegato VI e/o dell’allegato VIII. Il Segretario esecutivo della Commissione metterà le relazioni triennali a disposizione dell’Organo esecutivo.
- Introdotto dall’all. lett. D della Dec. 2012/2 del 4 mag. 2012, approvata dall’AF il 22 mar. 2019, in vigore per la Svizzera dal 22 ott. 2019 (RU 2019 2709; FF 2018 4771).
Art. 4Scambio di informazioni e di tecnologia
1.Le parti creano, in conformità con le loro leggi, regolamentazioni e prassi nazionali, e ai sensi degli obblighi del presente protocollo, condizioni favorevoli per facilitare lo scambio di informazioni, tecnologie e tecniche per ridurre le emissioni di zolfo, ossidi di azoto, ammoniaca, composti organici volatili e particolato, incluso il nero di carbonio, in particolare promuovendo:1
- a)
la creazione e l’aggiornamento di banche dati sulle migliori tecniche disponibili, comprese quelle che consentono di aumentare l’efficienza energetica, sui bruciatori a basse emissioni, sulle buone pratiche ambientali in agricoltura e sulle misure conosciute in grado di attenuare le emissioni di nero di carbonio in quanto componente del particolato;
- b)
lo scambio di informazioni e di esperienze nella realizzazione di sistemi di trasporto meno inquinanti;
- c)
i contatti e la cooperazione diretti nel settore industriale, comprese le joint ventures;
- d)
la fornitura di assistenza tecnica.
2.Per promuovere le attività specificate nel paragrafo 1 di cui sopra, le parti creano condizioni favorevoli per agevolare i contatti e la cooperazione tra le organizzazioni e le persone competenti nel settore pubblico e privato in grado di fornire tecnologia, servizi di studio e di progettazione tecnica, nonché attrezzature o mezzi finanziari.
- Aggiornato dall’all. lett. E della Dec. 2012/2 del 4 mag. 2012, approvata dall’AF il 22 mar. 2019, in vigore per la Svizzera dal 22 ott. 2019 (RU 2019 2709; FF 2018 4771).
Art. 5Sensibilizzazione
1.Le parti incentivano, in conformità con le loro leggi, regolamentazioni e prassi nazionali, l’informazione del pubblico in generale, comprese informazioni su:
- a)
emissioni nazionali annue di zolfo, ossidi di azoto, ammoniaca, composti organici volatili e particolato, incluso il nero di carbonio e progressi realizzati per conformarsi agli impegni di riduzione delle emissioni e ad altri obblighi di cui all’articolo 3;
- b)
depositi e concentrazioni dei rispettivi inquinanti e, ove possibile, gli stessi depositi e concentrazioni rispetto ai carichi e ai livelli critici di cui all’articolo 2;
- c)
livelli di ozono troposferico e di particolato;
- d)
strategie e misure applicate o da applicare per ridurre i problemi di inquinamento atmosferico di cui al presente protocollo e definite all’articolo 6; e
- e)
i miglioramenti per l’ambiente e la salute umana associati al conseguimento degli impegni di riduzione delle emissioni per il 2020 e oltre, elencati all’allegato II. Per i paesi che rientrano nella zona geografica delle attività dell’EMEP, le informazioni relative a tali miglioramenti verranno presentate negli orientamenti adottati dall’Organo esecutivo.
2.Le parti possono inoltre dare la massima divulgazione delle informazioni al pubblico al fine di ridurre al minimo le emissioni, comprese informazioni su:
- a)
combustibili meno inquinanti, fonti di energia rinnovabili e efficienza energetica, compreso il rispettivo uso nei trasporti;
- b)
composti organici volatili nei prodotti, compresa l’etichettatura;
- c)
soluzioni di gestione per i rifiuti contenenti composti organici volatili prodotti dal pubblico;
- d)
buone prassi agricole per ridurre le emissioni di ammoniaca;
- e)
effetti sulla salute umana, sull’ambiente e sul clima associati alla riduzione degli inquinanti disciplinati dal presente protocollo;
- f)
provvedimenti che i cittadini e le imprese possono adottare per ridurre le emissioni degli inquinanti di cui al presente protocollo.
Art. 6Strategie, politiche, programmi, misure e informazioni
1.Ciascuna parte, per adempiere agli obblighi di cui all’articolo 3, secondo le necessità e sulla base di solidi criteri scientifici e economici:
- a)
adotta strategie, politiche e programmi di supporto senza indebito ritardo dopo l’entrata in vigore del presente protocollo per la parte in questione;
- b)
applica misure per controllare e ridurre le emissioni di zolfo, ossidi di azoto, ammoniaca, composti organici volatili e particolato;
- c)
applica misure per favorire una maggiore efficienza energetica e un uso più cospicuo di fonti di energia rinnovabili;
- d)
applica misure per diminuire l’uso di combustibili inquinanti;
- e)
realizza e introduce sistemi di trasporto meno inquinanti e incentiva sistemi di gestione del traffico per ridurre le emissioni globali prodotte dal traffico stradale;
- f)
applica misure per favorire la realizzazione e l’introduzione di processi e prodotti scarsamente inquinanti, tenendo conto degli orientamenti adottati dall’Organo esecutivo;
- g)
favorisce la realizzazione di programmi di gestione per ridurre le emissioni, ivi compresi programmi volontari, e il ricorso a strumenti economici, tenendo conto degli orientamenti adottati dall’Organo esecutivo;
- h)
applicano e elaborano altre strategie e misure in base alle situazioni nazionali, quali la progressiva riduzione o eliminazione di imperfezioni del mercato, incentivi fiscali, esenzioni da tasse e accise e sussidi in tutti i settori che producono emissioni di zolfo, ossidi di azoto, ammoniaca, composti organici volatili e particolato che non rispettino l’obiettivo del presente protocollo, e applicano strumenti di mercato;
- i)
ove risulti efficace sotto il profilo dei costi, applicano misure per ridurre le emissioni di prodotti di scarto contenenti composti organici volatili.
2.1 Ciascuna parte raccoglie e mantiene aggiornate le informazioni riguardanti:
- a)
le concentrazioni ambiente e i depositi di composti dello zolfo e dell’azoto;
- b)
le concentrazioni ambiente di ozono, composti organici volatili e particolato; e
- c)
se possibile, le stime dei livelli di esposizione all’ozono troposferico e al particolato.
Se possibile, inoltre, ciascuna parte raccoglie e mantiene aggiornate le informazioni sull’incidenza di tutti questi inquinanti sulla salute umana, sugli ecosistemi terrestri e acquatici, sui materiali e sul clima. Le parti che rientrano nella zona geografica delle attività dell’EMEP dovrebbero ricorrere agli orientamenti adottati dall’Organo esecutivo. Le parti che non rientrano nella zona geografica delle attività dell’EMEP dovrebbero utilizzare come orientamento le metodologie sviluppate nell’ambito del piano di lavoro dell’Organo esecutivo.
2bis. Ciascuna parte dovrebbe inoltre, nella misura che ritiene appropriata, sviluppare e mantenere aggiornati inventari e proiezioni sulle emissioni di nero di carbonio, utilizzando gli orientamenti adottati dall’Organo esecutivo.2
3.Le parti possono adottare misure più rigorose di quelle stabilite nel presente protocollo.
- Nuovo testo giusta l’all. lett. H della Dec. 2012/2 del 4 mag. 2012, approvata dall’AF il 22 mar. 2019, in vigore per la Svizzera dal 22 ott. 2019 (RU 2019 2709; FF 2018 4771).
- Introdotto dall’all. lett. H della Dec. 2012/2 del 4 mag. 2012, approvata dall’AF il 22 mar. 2019, in vigore per la Svizzera dal 22 ott. 2019 (RU 2019 2709; FF 2018 4771).
Art. 7Comunicazione delle informazioni
1.In conformità delle leggi e delle regolamentazioni nazionali e in conformità degli obblighi di cui al presente protocollo:
- a)
ciascuna parte, per il tramite del Segretario esecutivo della Commissione, comunica all’Organo esecutivo, ad intervalli periodici fissati dalle parti durante una seduta dell’Organo esecutivo, informazioni sulle misure adottate per attuare il presente protocollo. Inoltre:
- i)
se una parte applica strategie di riduzione delle emissioni diverse ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 2 e 3, è tenuta a documentare le strategie applicate e la conformità alle disposizioni dei suddetti paragrafi,
- ii)
se una parte ritiene che alcuni valori limite definiti ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 3 e 7, non siano realizzabili sotto il profilo tecnico e economico, alla luce dei costi e dei benefici che comportano, lo riferisce, motivando la sua posizione;
- b)
ciascuna parte situata nella zona geografica delle attività dell’EMEP trasmette a quest’ultimo, tramite il Segretario esecutivo della Commissione, le seguenti informazioni relative alle emissioni di biossido di zolfo, ossidi di azoto, composti organici volatili, ammoniaca e particolato, sulla base degli orientamenti elaborati dall’Organo direttivo dell’EMEP e adottati dall’Organo esecutivo:1
- i)
livelli di emissione, utilizzando, come minimo, le metodologie e la risoluzione temporale e spaziale specificata dall’Organo direttivo dell’EMEP,
- ii)
livelli di emissione nell’anno di riferimento (indicato nell’allegato II) utilizzando le stesse metodologie e la stessa risoluzione temporale e spaziale,
- iii)
dati sulle emissioni previste,
- iv)
un inventario che contenga informazioni dettagliate e proiezioni sulle emissioni ivi registrate;
- bbis)
ciascuna parte situata nella zona geografica delle attività dell’EMEP comunica le informazioni disponibili all’Organo esecutivo, tramite il Segretario esecutivo della Commissione, riguardo ai suoi programmi di studio degli effetti dell’inquinamento atmosferico sulla salute umana e sull’ambiente, nonché ai programmi di sorveglianza e modellazione dell’atmosfera nel quadro della convenzione, in base agli orientamenti adottati dall’Organo esecutivo;
- c)
le parti che non rientrano nella zona geografica delle attività dell’EMEP comunicano le informazioni disponibili sui livelli delle emissioni, incluso per l’anno di riferimento di cui all’allegato II nonché rilevanti per la zona geografica interessata dai loro impegni di riduzione delle emissioni. Le parti che non rientrano nella zona geografica delle attività dell’EMEP comunicano informazioni analoghe a quelle indicate alla lettera bbis), qualora l’Organo esecutivo ne faccia richiesta;
- d)
ciascuna parte deve anche fornire, ove disponibili, i suoi inventari delle emissioni e le proiezioni relative alle emissioni di nero di carbonio, utilizzando gli orientamenti adottati dall’Organo esecutivo.
2.Le informazioni da fornire ai sensi del paragrafo 1, lettera a) sono conformi alla decisione riguardante la forma e il contenuto delle stesse, che le parti adottano durante una seduta dell’Organo esecutivo. Le indicazioni della decisione sono eventualmente riesaminate per individuare possibili elementi aggiuntivi riguardanti la forma e il contenuto delle informazioni da inserire nelle relazioni.
3.Su richiesta e secondo il calendario stabilito dall’Organo esecutivo, l’EMEP e gli altri organi sussidiari forniscono a tale organo informazioni utili su:2
- a)
sulle concentrazioni ambiente di particolato, incluso il nero di carbonio, e sui depositi di composti dello zolfo e dell’azoto e, se disponibili, sulle concentrazioni ambiente di composti organici volatili e ozono;
- b)
sulle cifre dei bilanci dello zolfo e dell’azoto ossidato e ridotto e sui dati pertinenti relativi al trasporto a lunga distanza del particolato, dell’ozono troposferico e dei loro precursori;
- c)
sugli effetti negativi per la salute umana, gli ecosistemi naturali, i materiali e le colture, incluse le interazioni con i cambiamenti climatici e l’ambiente, correlati alle sostanze disciplinate dal presente protocollo, e sui progressi nell’ottenere miglioramenti per la salute umana e per l’ambiente, come specificato negli orientamenti adottati dall’Organo esecutivo; e
- d)
sul calcolo dei bilanci dell’azoto, dell’efficienza nell’utilizzo dell’azoto e delle eccedenze dell’azoto e relativo ai miglioramenti nella zona geografica delle attività dell’EMEP, facendo ricorso agli orientamenti adottati dall’Organo esecutivo.
...3
4.L’Organo esecutivo, in applicazione dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera b) della convenzione, adotta le disposizioni necessarie per determinare le informazioni sugli effetti dei depositi dei composti di zolfo e di azoto e delle concentrazioni di ozono e di particolato.4
5.Nelle sedute dell’Organo esecutivo le parti adottano le disposizioni necessarie per definire, a intervalli regolari, informazioni aggiornate sulle assegnazioni di riduzione delle emissioni, calcolate e ottimizzate a livello internazionale, per gli Stati situati nella zona geografica delle attività dell’EMEP, per mezzo di modelli di valutazione integrata, compresi i modelli di trasporto in atmosfera, onde ridurre maggiormente, ai fini dell’articolo 3, paragrafo 1 del presente protocollo, lo scarto tra i depositi effettivi dei composti di zolfo e di azoto e i valori dei carichi critici, oltre che lo scarto tra le concentrazioni effettive di ozono e di particolato e i livelli critici dell’ozono e del particolato indicati nell’allegato I; in alternativa possono essere utilizzati metodi di valutazione diversi approvati dalle parti in una seduta dell’Organo esecutivo.5
6.In deroga all’articolo 7 paragrafo 1 lettera b), una parte può chiedere all’Organo esecutivo l’autorizzazione a fornire un inventario limitato per un particolare o per particolari inquinanti se:
- a)
detta parte non era tenuta in precedenza a comunicare informazioni a titolo del presente protocollo, o di altri protocolli, riguardo a tale o a tali inquinanti; e
- b)
l’inventario limitato comprende, come minimo, tutte le maggiori fonti puntuali dell’inquinante o degli inquinanti all’interno della zona geografica della parte o di una ZGEI pertinente.
L’Organo esecutivo rilascia tale autorizzazione annualmente per un massimo di cinque anni dall’entrata in vigore del presente protocollo per una parte contraente, ma in nessun caso per la comunicazione delle emissioni per gli anni successivi al 2019. La richiesta di autorizzazione è accompagnata da informazioni sui progressi compiuti nella messa a punto di un inventario più completo all’interno della comunicazione annuale della parte richiedente.6
- Nuovo testo giusta l’all. lett. I della Dec. 2012/2 del 4 mag. 2012, approvata dall’AF il 22 mar. 2019, in vigore per la Svizzera dal 22 ott. 2019 (RU 2019 2709; FF 2018 4771).
- Nuovo testo giusta l’all. lett. I della Dec. 2012/2 del 4 mag. 2012, approvata dall’AF il 22 mar. 2019, in vigore per la Svizzera dal 22 ott. 2019 (RU 2019 2709; FF 2018 4771).
- Frase abrogata dall’all. lett. I della Dec. 2012/2 del 4 mag. 2012, approvata dall’AF il 22 mar. 2019, con effetto per la Svizzera dal 22 ott. 2019 (RU 2019 2709; FF 2018 4771).
- Aggiornato dall’all. lett. I della Dec. 2012/2 del 4 mag. 2012, approvata dall’AF il 22 mar. 2019, in vigore per la Svizzera dal 22 ott. 2019 (RU 2019 2709; FF 2018 4771).
- Aggiornato dall’all. lett. I della Dec. 2012/2 del 4 mag. 2012, approvata dall’AF il 22 mar. 2019, in vigore per la Svizzera dal 22 ott. 2019 (RU 2019 2709; FF 2018 4771).
- Introdotto dall’all. lett. I della Dec. 2012/2 del 4 mag. 2012, approvata dall’AF il 22 mar. 2019, in vigore per la Svizzera dal 22 ott. 2019 (RU 2019 2709; FF 2018 4771).
Art. 8Ricerca, sviluppo e sorveglianza
Le parti incoraggiano la ricerca, lo sviluppo, la sorveglianza e la cooperazione nei seguenti settori:
- a)
armonizzazione internazionale dei metodi per calcolare e valutare gli effetti negativi associati alle sostanze di cui al presente protocollo, al fine di stabilire i carichi critici e i livelli critici e eventualmente di elaborare procedure per detta armonizzazione;
- b)
perfezionamento delle banche dati sulle emissioni, in particolare quelle relative al particolato, incluso il nero di carbonio, all’ammoniaca e ai composti organici volatili;
- c)
miglioramento delle tecniche e dei sistemi di sorveglianza e dei modelli di trasporto, delle concentrazioni e dei depositi di zolfo, composti dell’azoto, composti organici volatili e particolato, incluso il nero di carbonio, nonché della formazione di ozono o di particelle secondarie;
- d)
migliore comprensione scientifica del destino a lungo termine delle emissioni e del relativo impatto sulle concentrazioni di fondo emisferiche di zolfo, azoto, composti organici volatili, ozono e particelle, con particolare attenzione alla chimica della troposfera libera e alla possibilità di un flusso intercontinentale di inquinanti;
- dbis)
miglioramento delle conoscenze scientifiche sui potenziali benefici collaterali per la mitigazione dei cambiamenti climatici associati ai potenziali scenari di riduzione delle emissioni degli inquinanti atmosferici (come il metano, il monossido di carbonio e il nero di carbonio) che provocano forzatura radiativa a breve termine e altri effetti climatici;
- e)
ulteriore elaborazione di una strategia globale per ridurre gli effetti negativi dell’acidificazione, dell’eutrofizzazione, dell’inquinamento fotochimico e del particolato, comprese le sinergie e gli effetti combinati di tali fenomeni;
- f)
elaborazione di strategie volte a ridurre ulteriormente le emissioni di zolfo, ossidi di azoto, ammoniaca, composti organici volatili e altri precursori dell’ozono, e particolato in base ai carichi critici e ai livelli critici nonché al progresso tecnico; miglioramento dei modelli di valutazione integrata per calcolare la ripartizione ottimizzata a livello internazionale delle riduzioni delle emissioni sulla base di un’equa ripartizione dei costi tra le parti. Particolare attenzione meritano le emissioni derivanti dall’agricoltura e dai trasporti;
- g)
identificazione delle tendenze nel tempo e comprensione scientifica degli effetti più generali delle emissioni di zolfo, azoto, composti organici volatili e particolato e dell’inquinamento fotochimico per la salute umana, per l’ambiente, in particolare l’acidificazione e l’eutrofizzazione, e per i materiali, soprattutto i monumenti di valore storico e culturale, in considerazione della relazione tra gli ossidi di zolfo, gli ossidi di azoto, l’ammoniaca, i composti organici volatili, il particolato e l’ozono troposferico;
- h)
tecnologie di riduzione delle emissioni nonché tecnologie e tecniche atte ad accrescere l’efficienza energetica, i risparmi energetici e l’uso delle energie rinnovabili;
- i)
efficacia delle tecniche di riduzione dell’ammoniaca per le aziende agricole e relativo impatto sul deposito su scala locale e regionale;
- j)
gestione della domanda di trasporto e sviluppo e promozione di modi di trasporto meno inquinanti;
- k)
quantificazione e, se possibile, valutazione economica dei vantaggi derivanti all’ambiente, alla salute umana e agli impatti sul clima dalla riduzione delle emissioni di zolfo, ossidi di azoto, ammoniaca, composti organici volatili e particolato;
- l)
sviluppo di strumenti che consentano la massima applicazione e diffusione dei metodi e dei risultati delle suddette attività.
L’osservanza degli obblighi del presente protocollo è esaminata a scadenze periodiche. Il comitato di applicazione, istituito dalla decisione 1997/2 dell’Organo esecutivo durante la quindicesima seduta, è incaricato di procedere a tale esame e riferisce alle parti durante le sedute dell’Organo esecutivo, ai sensi dell’allegato della suddetta decisione e delle eventuali modifiche ad esso apportate.
Art. 10Esami effettuati dalle parti durante le sedute dell’organo esecutivo
1.Nelle sedute dell’Organo esecutivo le parti, in applicazione dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera a) della convenzione, esaminano le informazioni fornite dalle parti, dall’EMEP e dagli organi sussidiari dell’Organo esecutivo, i dati relativi agli effetti delle concentrazioni e dei depositi dei composti dello zolfo e dell’azoto, del particolato e dell’inquinamento fotochimico, nonché i rapporti del comitato di applicazione di cui all’articolo 9 del presente protocollo.1
- 2.
a)
Nelle sedute dell’Organo esecutivo, le parti esaminano regolarmente gli obblighi enunciati nel presente protocollo, compresi:
- i)
i loro obblighi riguardo alla ripartizione delle riduzioni delle emissioni calcolate e ottimizzate a livello internazionale, di cui all’articolo 7, paragrafo 5 e
- ii)
l’adeguatezza degli obblighi e i progressi realizzati in vista di raggiungere gli obiettivi del presente protocollo;
- b)
tali esami sono basati sulle migliori informazioni scientifiche disponibili in materia di acidificazione, eutrofizzazione e inquinamento fotochimico, compresa la valutazione di tutti gli effetti rilevanti per la salute umana, dei vantaggi che ne deriverebbero anche per il clima, dei livelli e dei carichi critici, dello sviluppo e del perfezionamento di modelli di valutazione integrata, degli sviluppi tecnologici, dell’andamento della situazione economica, dei progressi realizzati sulle banche dati relative alle emissioni e alle tecniche di riduzione, in particolare quelle riguardanti il particolato, l’ammoniaca e i composti organici volatili, e della misura in cui sono rispettati gli obblighi relativi ai livelli di tali emissioni;
- c)
le modalità, i metodi e il calendario di detti esami sono specificati dalle parti in una seduta dell’Organo esecutivo. Il primo esame deve cominciare al più tardi entro un anno dopo l’entrata in vigore del presente protocollo.
3.Non oltre la seconda seduta dell’Organo esecutivo, dopo l’entrata in vigore della modifica di cui alla decisione 2012/2, l’Organo esecutivo include negli esami previsti dal presente articolo una valutazione delle misure di attenuazione per le emissioni di nero di carbonio.2
4.Non oltre la seconda seduta dell’Organo esecutivo, dopo l’entrata in vigore della modifica di cui alla decisione 2012/2, le parti valutano le misure di riduzione per l’ammoniaca nonché l’eventuale necessità di rivedere l’allegato IX.3
- Aggiornato dall’all. lett. K della Dec. 2012/2 del 4 mag. 2012, approvata dall’AF il 22 mar. 2019, in vigore per la Svizzera dal 22 ott. 2019 (RU 2019 2709; FF 2018 4771).
- Introdotto dall’all. lett. K della Dec. 2012/2 del 4 mag. 2012, approvata dall’AF il 22 mar. 2019, in vigore per la Svizzera dal 22 ott. 2019 (RU 2019 2709; FF 2018 4771).
- Introdotto dall’all. lett. K della Dec. 2012/2 del 4 mag. 2012, approvata dall’AF il 22 mar. 2019, in vigore per la Svizzera dal 22 ott. 2019 (RU 2019 2709; FF 2018 4771).
Art. 11Composizione delle controversie
1.In caso di controversia tra due o più parti riguardo all’interpretazione o all’applicazione del protocollo, le parti interessate si sforzano di risolverla per via negoziale o con ogni altro mezzo pacifico di loro scelta. Le parti interessate informano l’Organo esecutivo che una controversia è in corso.
2.Nel ratificare, accettare o approvare il protocollo, o aderirvi, o in ogni successivo momento, una parte che non sia un’organizzazione d’integrazione economica regionale può dichiarare per iscritto in uno strumento presentato al Depositario che, per ogni controversia connessa all’interpretazione o all’applicazione del protocollo, essa riconosce come obbligatori ipso facto, e senza accordo speciale, uno dei due mezzi di composizione in appresso o entrambi, nei confronti di ogni parte che accetta lo stesso obbligo:
- a)
deferimento della controversia alla Corte internazionale di giustizia;
- b)
arbitrato in conformità alle procedure che le parti adotteranno quanto prima, in una seduta dell’Organo esecutivo, e che saranno contenute in un allegato riservato all’arbitrato.
Una parte che sia un’organizzazione d’integrazione economica regionale può formulare una dichiarazione di effetto equivalente per quanto riguarda l’arbitrato, secondo le procedure di cui alla lettera b) di cui sopra.
3.La dichiarazione formulata ai sensi del paragrafo 2 rimane in vigore fino a quando non scade secondo i termini in essa stabiliti, o fino allo scadere di un termine di tre mesi a decorrere dalla data alla quale una notifica scritta della revoca di tale dichiarazione è stata depositata presso il Depositario.
4.Il deposito di ogni nuova dichiarazione, la notifica della revoca di una dichiarazione o lo scadere di una dichiarazione non pregiudicano in alcun modo una procedura intentata dinanzi alla Corte internazionale di giustizia o al Tribunale arbitrale, a meno che le parti alla controversia non convengano diversamente.
5.Salvo nei casi in cui le parti ad una controversia abbiano accettato lo stesso mezzo di composizione della controversia di cui al paragrafo 2, e qualora le stesse parti non siano riuscite, allo scadere di un termine di 12 mesi a decorrere dalla data alla quale una parte ha notificato a un’altra parte l’esistenza di una controversia tra di loro, a comporre la controversia con i mezzi di cui al paragrafo 1, detta controversia è sottoposta a conciliazione su richiesta di una qualsiasi delle parti alla controversia.
6.Ai fini del paragrafo 5, è istituita una commissione di conciliazione. La commissione si compone dei membri designati, in numero uguale, da ogni parte in causa oppure, nel caso in cui più parti alla procedura facciano causa comune, dall’insieme di dette parti, nonché di un presidente selezionato di comune accordo dai membri in tal modo designati. La commissione formula una raccomandazione che le parti esaminano in buona fede.
Gli allegati del presente protocollo ne costituiscono parte integrante.
1.Qualsiasi parte della convenzione può proporre un adeguamento dell’allegato II del presente protocollo al fine di aggiungervi il suo nome, i livelli di emissione, i limiti di emissione e la percentuale di riduzione delle emissioni.
2.Qualsiasi parte può proporre un adeguamento dei suoi impegni di riduzione delle emissioni già elencati nell’allegato II. La proposta deve contenere documenti giustificativi e sarà esaminata, come specificato in una decisione dell’Organo esecutivo. Il riesame si effettua prima che la proposta sia discussa tra le parti a norma del paragrafo 4.
3.Ciascuna parte ammissibile a norma dell’articolo 3 paragrafo 9 può proporre adeguamenti all’allegato III al fine di aggiungere una o più ZGEI o di modificare una ZGEI soggetta alla sua giurisdizione ed elencata nell’allegato stesso.
4.Gli adeguamenti proposti sono trasmessi per iscritto al Segretario esecutivo della Commissione, il quale li comunica a tutte le parti. Le parti esaminano le proposte di adeguamento nella successiva seduta dell’Organo esecutivo a condizione che il Segretario esecutivo le abbia trasmesse alle parti con un anticipo di almeno novanta giorni.
5.Gli adeguamenti sono adottati per consenso delle parti rappresentate in una delle riunioni dell’Organo esecutivo ed entrano in vigore per tutte le parti del presente protocollo il novantesimo giorno successivo alla data in cui il Segretario esecutivo della Commissione invia alle parti comunicazione scritta dell’adozione dell’adeguamento.
- Nuovo testo giusta l’all. lett. L della Dec. 2012/2 del 4 mag. 2012, approvata dall’AF il 22 mar. 2019, in vigore per la Svizzera dal 22 ott. 2019 (RU 2019 2709; FF 2018 4771).
1.Ciascuna parte può proporre modifiche al presente protocollo.
2.Le modifiche proposte sono trasmesse per iscritto al Segretario esecutivo della Commissione, il quale le comunica a tutte le parti. Le parti esaminano le proposte di modifica nella successiva seduta dell’Organo esecutivo a condizione che il Segretario esecutivo le abbia trasmesse alle parti con un anticipo di almeno novanta giorni.
3.Le modifiche al presente protocollo, ad eccezione di quelle agli allegati I e III, sono adottate per consenso dalle parti presenti a una seduta dell’Organo esecutivo ed entrano in vigore, per le parti che le hanno accettate, il novantesimo giorno successivo alla data alla quale due terzi di coloro che erano parti al momento della loro adozione hanno depositato i loro strumenti di accettazione di tali modifiche presso il Depositario. Per tutte le altre parti, le modifiche entrano in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui esse hanno depositato i loro strumenti di accettazione.
4.Le modifiche agli allegati I e III del presente protocollo vengono adottate per consenso delle parti presenti a una seduta dell’Organo esecutivo. Allo scadere di un termine di centottanta giorni dalla data in cui il Segretario esecutivo della Commissione comunica la modifica a tutte le parti, la modifica agli allegati entra in vigore per quelle parti che non hanno fatto pervenire al Depositario una notifica secondo le disposizioni del paragrafo 5, a condizione che almeno sedici parti non abbiano trasmesso detta notifica.
5.Le parti che non sono in grado di approvare una modifica agli allegati I e/o III lo notificano per iscritto al Depositario entro novanta giorni a decorrere dalla data di comunicazione della sua adozione. Il Depositario comunica immediatamente a tutte le parti di aver ricevuto tale notifica. Una parte può sostituire in qualsiasi momento una sua precedente notifica con un’accettazione e, dopo aver depositato lo strumento di accettazione presso il Depositario, la modifica ai suddetti allegati ha effetto per tale parte.
6.Per le parti che hanno accettato la modifica, la procedura di cui al paragrafo 7 sostituisce la procedura di cui al paragrafo 3 per quanto riguarda le modifiche degli allegati da IV a XI.
7.Le modifiche agli allegati da IV a XI vengono adottate per consenso delle parti presenti in una seduta dell’Organo esecutivo. Allo scadere di un anno dalla data in cui viene comunicata dal Segretario esecutivo della Commissione a tutte le parti, ogni modifica ai suddetti allegati entra in vigore per le parti che non hanno fatto pervenire al Depositario una notifica secondo le disposizioni di cui alla lettera a):
- a)
le parti che non sono in grado di approvare una modifica agli allegati da IV a XI lo notificano per iscritto al Depositario entro un anno a decorrere dalla data di comunicazione della sua adozione. Il Depositario comunica immediatamente a tutte le parti di aver ricevuto tale notifica. Una parte può sostituire in qualsiasi momento una sua precedente notifica con un’accettazione e, dopo aver depositato lo strumento di accettazione presso il Depositario, la modifica ai suddetti allegati avrà effetto per tale parte;
- b)
qualsiasi modifica degli allegati da IV a XI non entra in vigore se un numero complessivo di sedici o più parti:
- i)
ha fatto pervenire una notifica secondo le disposizioni di cui alla lettera a), oppure
- ii)
a respinto la procedura di cui al presente paragrafo e non ha ancora depositato uno strumento di accettazione in conformità delle disposizioni del paragrafo 3.
- Introdotto dall’all. lett. L della Dec. 2012/2 del 4 mag. 2012, approvata dall’AF il 22 mar. 2019, in vigore per la Svizzera dal 22 ott. 2019 (RU 2019 2709; FF 2018 4771).
1.Il presente protocollo è aperto alla firma a Göteborg (Svezia) il 30 novembre e il 1° dicembre 1999, e successivamente presso la sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite a New York fino al 30 maggio 2000, degli Stati membri, della Commissione nonché degli Stati dotati di statuto consultivo presso la Commissione ai sensi del paragrafo 8 della Risoluzione 36 (IV) del Consiglio economico e sociale del 28 marzo 1947 e delle organizzazioni d’integrazione economica regionale costituite da Stati sovrani membri della Commissione, aventi competenza a negoziare, concludere e applicare accordi internazionali nelle materie oggetto del protocollo, a condizione che gli Stati e le organizzazioni in questione siano parti della convenzione e figurino sulla lista dell’allegato II.
2.Nelle materie di loro competenza, le organizzazioni d’integrazione economica regionale esercitano in nome proprio i diritti e le responsabilità conferite dal presente protocollo ai loro Stati membri. In questo caso, gli Stati membri di tali organizzazioni non sono abilitati ad esercitare individualmente i loro diritti.
Art. 15Ratifica, accettazione, approvazione o adesione
1.Il presente protocollo è soggetto alla ratifica, all’accettazione o all’approvazione dei firmatari.
2.Il presente protocollo, a decorrere dal 31 maggio 2000, è aperto all’adesione degli Stati e delle organizzazioni che soddisfano le condizioni stabilite nell’articolo 14, paragrafo 1.
3.Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione sono depositati presso il Depositario.
4.Uno Stato o un’organizzazione regionale d’integrazione economica dichiara, nel rispettivo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o di adesione, se non intende essere vincolato dalla procedura di cui all’articolo 13bis, paragrafo 7, per quanto riguarda le modifiche degli allegati da IV a XI.1
- Introdotto dall’all. lett. M della Dec. 2012/2 del 4 mag. 2012, approvata dall’AF il 22 mar. 2019, in vigore per la Svizzera dal 22 ott. 2019 (RU 2019 2709; FF 2018 4771).
Il Segretario Generale delle Nazioni Unite esercita le funzioni di Depositario.
Art. 17Entrata in vigore
1.Il presente protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito del sedicesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione presso il Depositario.
2.Per ogni Stato o organizzazione di cui all’articolo 14, paragrafo 1 che ratifichi, accetti o approvi il presente protocollo o aderisca allo stesso successivamente al deposito del sedicesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, il protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello in cui la suddetta parte ha depositato il proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.
Ciascuna parte può, con notifica scritta al Depositario, denunciare in ogni momento il presente protocollo dopo che siano trascorsi cinque anni dal giorno in cui esso è entrata in vigore nei suoi confronti. La denuncia ha effetto il novantesimo giorno successivo alla data di ricevimento della sua notifica da parte del Depositario o in ogni altra data successiva eventualmente specificata nella notifica della denuncia.
Art. 18bisDenuncia dei protocolli1
Quando tutte le parti che hanno sottoscritto uno o più dei protocolli elencati di seguito hanno depositato il loro strumento di ratifica, accettazione, approvazione o di adesione al presente protocollo con il Depositario conformemente all’articolo 15, si considera che le parti abbiano denunciato i protocolli precedentemente sottoscritti e di seguito elencati:
- a)
il protocollo di Helsinki del 19852 relativo alla riduzione di almeno il 30 per cento delle emissioni di zolfo o dei loro flussi transfrontalieri;
- b)
il protocollo di Sofia del 19883 relativo alla lotta contro le emissioni di ossidi di azoto o i loro flussi transfrontalieri;
- c)
il protocollo di Ginevra del 19914 concernente la lotta contro le emissioni di composti organici volatili o i loro flussi transfrontalieri;
- d)
il protocollo di Oslo del 19945 relativo a un’ulteriore riduzione delle emissioni di zolfo
- Introdotto dall’all. lett. N della Dec. 2012/2 del 4 mag. 2012, approvata dall’AF il 22 mar. 2019, in vigore per la Svizzera dal 22 ott. 2019 (RU 2019 2709; FF 2018 4771).
- RS 0.814.321
- RS 0.814.323
- RS 0.814.328
- RS 0.814.324
Art. 19Testi facenti fede
L’originale del presente protocollo, i cui testi in lingua francese, inglese e russa fanno ugualmente fede, è depositato presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.
Allegati
- Carichi e livelli critici
- Impegni di riduzione delle emissioni
- Zona designata di gestione delle emissioni inquinanti (ZGEI)
- Valori limite per le emissioni di zolfo provenienti da fonti fisse
- Valori limite per le emissioni di ossidi di azoto prodotte da fonti fisse
- Valori limite per i composti organici volatili prodotti da fonti fisse
- Calendario ai sensi dell’articolo 3
- Valori limite per i combustibili e le fonti mobili nuove
- Misure per la riduzione delle emissioni di ammoniaca derivanti da fonti agricole
- Valori limite per le emissioni di particolato prodotte da fonti fisse
- Valori limite per il contenuto di composti organici volatili nei prodotti
Gli allegati sono consultabili su Fedlex.