Législation

Protocollo del 24 giugno 1998 della Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza, relativo ai metalli pesanti (con annessi)

RS 0.814.326In vigoreStato 04.10.202420 articoli

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Nessun progetto di revisione in corso.

Le Parti, determinate ad applicare la Convenzione sull’inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza; preoccupate per il fatto che le emissioni di alcuni metalli pesanti sono trasportate al di là delle frontiere nazionali e possano causare danni ai principali ecosistemi rilevanti per l’ambiente e l’economia, ed avere effetti nocivi per la salute; considerando che la combustione ed i procedimenti industriali sono le principali fonti antropiche di emissioni di metalli pesanti nell’atmosfera; riconoscendo che i metalli pesanti sono costituenti naturali della crosta terrestre e che molti metalli pesanti, in alcune forme e concentrazioni appropriate, sono indispensabili per la vita; in considerazione dei dati scientifici e tecnici esistenti sulle emissioni, i processi geochimici, il trasporto nell’atmosfera e gli effetti sulla salute e l’ambiente dei metalli pesanti nonché sulle tecnologie anti-inquinamento ed il loro costo; essendo a conoscenza del fatto che sono disponibili tecnologie e metodi di gestione per ridurre l’inquinamento atmosferico dovuto alle emissioni di metalli pesanti; consapevoli che i Paesi della regione della Commissione economica delle Nazioni Unite per l’Europa (CEE-ONU) hanno condizioni economiche diverse e che in alcuni Paesi l’economia è in transizione; determinate a prendere provvedimenti per anticipare, prevenire o ridurre al minimo le emissioni di alcuni metalli pesanti e dei loro composti, tenendo conto dell’applicazione della procedura basata sul principio di precauzione, come definita nel Principio 15 della Dichiarazione di Rio sull’ambiente e lo sviluppo; ribadendo che gli Stati, in conformità allo Statuto delle Nazioni Unite ed ai principi del diritto internazionale, hanno il diritto sovrano di sfruttare le loro risorse secondo le loro politiche in materia d’ambiente e di sviluppo, ed il dovere di fare in modo che le attività esercitate nei limiti della loro giurisdizione o sotto il loro controllo non causino danni all’ambiente in altri Stati o in regioni che non dipendono dalla giurisdizione nazionale; consapevoli del fatto che le misure adottate per lottare contro le emissioni di metalli pesanti contribuirebbero altresì alla protezione dell’ambiente e della salute al di fuori della regione della CEE-ONU, ivi compreso nell’Artico e nelle acque internazionali; notando che la riduzione delle emissioni di particolari metalli pesanti può anche contribuire alla riduzione delle emissioni di altri inquinanti; essendo a conoscenza del fatto che nuovi e più efficaci provvedimenti potranno essere necessari per lottare contro le emissioni di alcuni metalli pesanti e ridurle, e che, ad esempio, gli studi concernenti gli effetti potranno servire di base per l’applicazione di nuove misure; rilevando l’importante contributo del settore privato e non governativo destinato a migliorare la conoscenza degli effetti legati ai metalli pesanti, delle soluzioni di sostituzione e delle tecnologie anti-inquinamento disponibili, nonché gli sforzi che tali settori dispiegano per contribuire a ridurre le emissioni di metalli pesanti; tenendo conto delle attività consacrate alla lotta contro i metalli pesanti a livello nazionale e nelle istanze internazionali, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1Definizioni

Ai fini del presente Protocollo:

1.

Per «Convenzione» s’intende la Convenzione sull’inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza, adottata a Ginevra il 13 novembre 19791.

2.

Per «EMEP» s’intende il Programma concertato di sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a lunga distanza degli inquinanti atmosferici in Europa.

3.

Per «Organo esecutivo» s’intende l’organo esecutivo della Convenzione, costituito in attuazione del paragrafo uno dell’articolo 10 della Convenzione.

4.

Per «Commissione» s’intende la Commissione economica delle Nazioni Unite per l’Europa.

5.

Per «Parti» salvo che il contesto si opponga a tale interpretazione, s’intendono le «Parti» al presente Protocollo.

6.

Per «zona geografica delle attività dell’EMEP» s’intende la zona definita al paragrafo 4 dell’articolo primo del Protocollo alla Convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza, relativo al finanziamento a lungo termine del Programma concertato di sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a lunga distanza degli inquinanti atmosferici in Europa (EMEP), adottato a Ginevra il 28 settembre 19842.

7.

Per «metalli pesanti» s’intendono i metalli o, in alcuni casi, i metalloidi i quali sono stabili ed hanno una massa volumetrica superiore a 4,5 g/cm3 ed i loro composti.

8.

Per «emissione» s’intende uno scarico nell’atmosfera da una fonte precisa o diffusa.

9.

Per «fonte fissa» s’intende ogni fabbricato, struttura, dispositivo, impianto o attrezzatura fissa che emette o può emettere direttamente o indirettamente nell’atmosfera uno dei metalli pesanti enumerati all’annesso I.

10.3  Per «fonte fissa nuova», s’intende ogni fonte fissa che s’inizia a costruire o che s’intraprende di modificare sostanzialmente, allo scadere di un termine di due anni, decorrente dalla data d’entrata in vigore per una Parte del presente Protocollo. Una Parte può decidere di non considerare come fonte fissa nuova qualsiasi fonte fissa per la quale l’autorità nazionale competente abbia già fornito la propria approvazione prima dell’entrata in vigore del Protocollo per la Parte medesima e a condizione che la costruzione o modifica sostanziale abbia avuto inizio entro cinque anni da tale data. Spetta alle autorità nazionali competenti determinare se una modifica è sostanziale o meno, in considerazione di fattori come i vantaggi che questa modifica presenta per l’ambiente.

11.

Per «categoria di grandi fonti fisse» s’intende ogni categoria di fonti fisse di cui all’annesso II, il cui contributo è di almeno l’uno per cento in totale delle emissioni di uno dei metalli pesanti enumerati all’annesso I provenienti dalle fonti fisse di una Parte, per l’anno di riferimento stabilito in conformità all’annesso I.

12.4  Con i termini «questo Protocollo», «il Protocollo» e «il presente Protocollo» si intende il Protocollo del 1998 relativo ai metalli pesanti, con i successivi emendamenti.

  1. RS 0.814.32
  2. RS 0.814.322
  3. Aggiornato dall’all. n. 1 della Dec. 2012/5 del 13 dic. 2012, approvata dall’AF il 16 giu. 2017, in vigore per la Svizzera l’8 feb. 2022 (RU 2021 876, 875; FF 2016 7399).
  4. Introdotto dall’all. n. 2 della Dec. 2012/5 del 13 dic. 2012, approvata dall’AF il 16 giu. 2017, in vigore per la Svizzera l’8 feb. 2022 (RU 2021 876, 875; FF 2016 7399).

Art. 2Oggetto

Il presente Protocollo ha come oggetto di lottare contro le emissioni di metalli pesanti imputabili alle attività antropiche trasportate nell’atmosfera al di là delle frontiere su lunghe distanze, e che rischiano di produrre effetti dannosi rilevanti per la salute o l’ambiente in conformità alle disposizioni dei seguenti articoli.

Art. 3Obblighi fondamentali

1.

Ciascuna Parte riduce le proprie emissioni annue totali nell’atmosfera di ogni metallo pesante enumerato all’annesso I, rispetto al livello di emissioni nell’anno di riferimento stabilito in conformità al presente annesso, prendendo provvedimenti efficaci adattati alla sua particolare situazione.

2.

Fatti salvi i paragrafi 2bis e 2ter, ciascuna Parte applica, non oltre i termini specificati all’annesso IV:1

  1. a)

    le migliori tecnologie disponibili in considerazione dell’annesso III, per ciascuna fonte fissa che entra a far parte di una categoria di grandi fonti fisse, per la quale le linee guida adottate dalle Parti in occasione di una sessione dell’Organo esecutivo indicano le migliori tecnologie disponibili;

  2. b)

    i valori limite specificati all’annesso V per ogni nuova fonte fissa che entra a far parte di una categoria di grandi fonti fisse. Oppure, ogni Parte può applicare altre strategie di riduzione delle emissioni che danno luogo complessivamente a livelli d’emissione equivalenti;

  3. c)

    le migliori tecnologie disponibili, in considerazione dell’annesso III, per ogni fonte fissa esistente che entra a far parte di una categoria di grandi fonti fisse, per la quale le linee guida adottate dalle Parti in occasione di una sessione dell’Organo esecutivo indicano le migliori tecnologie disponibili. Oppure, ogni Parte può applicare altre strategie di riduzione delle emissioni, che producono nell’insieme equivalenti decurtazioni delle emissioni;

  4. d)

    i valori limite specificati all’annesso V per ogni nuova fonte fissa esistente che entra a far parte di una categoria di grandi fonti fisse, nella misura in cui ciò è tecnicamente ed economicamente possibile. Oppure, ogni Parte può applicare altre strategie di riduzione delle emissioni, che producono nell’insieme equivalenti decurtazioni delle emissioni.

2bis.  Una Parte che era già Parte contraente del presente Protocollo prima dell’entrata in vigore di una modifica che introduce nuove categorie di fonti può applicare i valori limite applicabili a una «fonte fissa esistente» a qualsiasi fonte in una nuova categoria la cui costruzione o modifica sostanziale sia iniziata prima della scadenza di due anni dalla data di entrata in vigore di tale modifica per la Parte in questione, a meno che o finché tale fonte sia sottoposta a una successiva modifica sostanziale.2

2ter.  Una Parte che era già Parte contraente del presente Protocollo prima dell’entrata in vigore di una modifica che introduce nuovi valori limite applicabili a una «nuova fonte fissa» può continuare ad applicare i valori limite precedentemente applicabili a qualsiasi fonte la cui costruzione o modifica sostanziale sia iniziata prima della scadenza di due anni dalla data di entrata in vigore di tale modifica per la Parte in questione, a meno che e finché tale fonte sia sottoposta a una successiva modifica sostanziale.3

3.

Ciascuna Parte applica, per quanto riguarda i prodotti, misure di regolamentazione conformi alle condizioni, e nei termini specificati all’annesso VI.

4.

Ciascuna Parte dovrebbe studiare la possibilità di applicare, per quanto riguarda i prodotti, misure di gestione supplementari, in considerazione dell’annesso VII.

5.

Ciascuna Parte compila ed aggiorna gli inventari delle emissioni di metalli pesanti enumerati all’annesso I. Le Parti che rientrano nella zona geografica delle attività dell’EMEP utilizzano le metodologie specificate negli orientamenti elaborati dall’Organo direttivo dell’EMEP e adottate dalle parti in occasione di una delle sessioni dell’Organo esecutivo. Le Parti che non rientrano nella zona geografica delle attività dell’EMEP utilizzano come orientamento le metodologie sviluppate nell’ambito del piano di lavoro dell’Organo esecutivo.4

6.

Ogni Parte che dopo aver applicato i paragrafi 2 e 3 di cui sopra non riesce ad adeguarsi alle disposizioni del paragrafo 1 di cui sopra per uno dei metalli pesanti enumerati all’annesso I, è esonerata dagli obblighi che ha contratto a titolo del paragrafo 1 di cui sopra per tale metallo pesante.

7.

Ogni Parte la cui superficie totale è superiore a 6 milioni di km2 è esonerata dagli obblighi che ha stipulato a titolo dei capoversi b), c) e d) del paragrafo 2 di cui sopra, se può dimostrare che al massimo otto anni dopo la data di entrata in vigore del presente Protocollo, essa avrà ridotto il totale delle sue emissioni annuali di ciascun metallo pesante enumerato all’annesso I, proveniente dalle categorie di fonti specificate all’annesso II, di almeno il 50 per cento rispetto al livello delle emissioni provenienti da tali categorie nel corso dell’anno di riferimento fissato in conformità all’annesso I. Ogni Parte che intende avvalersi di questo paragrafo deve precisarlo nel momento in cui firma il presente Protocollo o vi aderisce.

8.

Ciascuna Parte partecipa attivamente ai programmi nel quadro della Conven-zione sugli effetti dell’inquinamento atmosferico sulla salute umana e sull’ambiente e ai programmi di sorveglianza e modellazione dell’atmosfera.5

  1. Aggiornato dall’all. n. 3 della Dec. 2012/5 del 13 dic. 2012, approvata dall’AF il 16 giu. 2017, in vigore per la Svizzera l’8 feb. 2022 (RU 2021 876, 875; FF 2016 7399).
  2. Introdotto dall’all. n. 6 della Dec. 2012/5 del 13 dic. 2012, approvata dall’AF il 16 giu. 2017, in vigore per la Svizzera l’8 feb. 2022 (RU 2021 876, 875; FF 2016 7399).
  3. Introdotto dall’all. n. 6 della Dec. 2012/5 del 13 dic. 2012, approvata dall’AF il 16 giu. 2017, in vigore per la Svizzera l’8 feb. 2022 (RU 2021 876, 875; FF 2016 7399).
  4. Aggiornato dall’all. n. 7 della Dec. 2012/5 del 13 dic. 2012, approvata dall’AF il 16 giu. 2017, in vigore per la Svizzera l’8 feb. 2022 (RU 2021 876, 875; FF 2016 7399).
  5. Introdotto dall’all. n. 8 della Dec. 2012/5 del 13 dic. 2012, approvata dall’AF il 16 giu. 2017, in vigore per la Svizzera l’8 feb. 2022 (RU 2021 876, 875; FF 2016 7399).

Art. 3bisDisposizioni transitorie flessibili1

1.

In deroga all’articolo 3 paragrafo 2 lettere c e d, una Parte della Convenzione che diventi Parte del presente Protocollo tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2019 può adottare, alle condizioni specificate nel presente articolo, disposizioni transitorie flessibili per l’applicazione delle migliori tecnologie disponibili e dei valori limite alle fonti fisse esistenti in determinate categorie di fonti fisse.

2.

Ciascuna Parte che sceglie di applicare le disposizioni transitorie flessibili di cui al presente articolo indica, nel rispettivo strumento di ratifica, accettazione o approvazione o di adesione al presente Protocollo, quanto elencato di seguito:

  1. a)

    le specifiche categorie di fonti fisse elencate nell’annesso II per le quali la Parte può scegliere di adottare disposizioni transitorie flessibili, a condizione di non indicarne più di quattro;

  2. b)

    le fonti fisse per le quali la costruzione o l’ultima modifica sostanziale abbia avuto inizio prima del 1990 o un altro anno del periodo dal 1995 al 1985 inclusi, che la Parte deve indicare all’atto della ratifica, dell’accettazione, dell’approvazione o dell’adesione, e che possono beneficiare delle disposizioni transitorie flessibili di cui al paragrafo 5; e

  3. c)

    un piano di attuazione coerente con i paragrafi 3 e 4 che individui un calendario per la piena attuazione delle disposizioni specificate.

3.

Una Parte applica, come minimo, le migliori tecnologie disponibili per le fonti fisse esistenti nelle categorie 1, 2, 5 e 7 dell’annesso II entro otto anni dall’entrata in vigore del presente Protocollo per la Parte in questione, o entro il 31 dicembre 2022 se questa data è anteriore, salvo quanto disposto al paragrafo 5.

4.

In nessun caso una Parte può rinviare l’applicazione delle migliori tecnologie disponibili o dei valori limite per le fonti fisse esistenti oltre il 31 dicembre 2030.

5.

Per qualsiasi fonte o fonti indicate conformemente al paragrafo 2 lettera b, una Parte può decidere, entro otto anni dall’entrata in vigore del presente Protocollo per la Parte in questione o entro il 31 dicembre 2022 se questa data è anteriore, la chiusura della o delle fonti in questione. Un elenco di tali fonti compare all’interno della successiva relazione che la Parte fornisce conformemente al paragrafo 6. Gli obblighi di applicazione delle migliori tecnologie disponibili e dei valori limite non riguardano tale fonte o fonti, a condizione che essa o esse vengano chiuse entro il 31 dicembre 2030. A ciascuna fonte non chiusa entro il termine indicato la Parte deve applicare, successivamente a tale data, le migliori tecnologie disponibili e i valori limite applicabili alle nuove fonti nella categoria rilevante per le stesse.

6.

La Parte che sceglie di applicare le disposizioni transitorie flessibili di cui al presente articolo trasmette al Segretario esecutivo della Commissione relazioni triennali sui progressi nell’attuazione delle migliori tecnologie disponibili e dei valori limite nella categoria di fonti fisse individuate conformemente all’articolo stesso. Le relazioni triennali sono messe a disposizione dell’Organo esecutivo dal Segretario esecutivo della Commissione.

  1. Introdotto dall’all. n. 9 della Dec. 2012/5 del 13 dic. 2012, approvata dall’AF il 16 giu. 2017, in vigore per la Svizzera l’8 feb. 2022 (RU 2021 876, 875; FF 2016 7399).

Art. 4Scambio d’informazioni e di tecnologia

1.

Le Parti in conformità alle loro leggi, regolamentazioni e prassi agevolano lo scambio di tecnologie e di tecniche volte a ridurre le emissioni di metalli pesanti, in modo particolare ma non a titolo esclusivo, gli scambi atti a favorire l’elaborazione di misure di gestione di prodotti e l’applicazione delle migliori tecniche disponibili, e prendendo cura di promuovere:

  1. a)

    lo scambio commerciale di tecnologie disponibili;

  2. b)

    i contatti diretti e la cooperazione nel settore industriale, ivi incluse le coimprese;

  3. c)

    lo scambio d’informazioni e di dati d’esperienza;

  4. d)

    la concessione d’assistenza tecnica.

2.

Al fine di promuovere le attività specificate nel paragrafo 1 di cui sopra, le Parti creano condizioni favorevoli agevolando i contatti e la cooperazione fra le organizzazioni e le persone competenti le quali sia nel settore privato che nel settore pubblico, possono fornire tecnologia, servizi di studi e d’ingegneria, materiale o mezzi finanziari.

Art. 5Strategie, politiche, programmi e misure

1.

Ciascuna Parte elabora senza ritardi ingiustificati, strategie, politiche e programmi per adempiere agli obblighi da essa stipulati in forza del presente Protocollo.

2.

Inoltre, ogni Parte può:

  1. a)

    applicare strumenti economici per incoraggiare l’adozione di metodi che riducono le emissioni di metalli pesanti, aventi al contempo un buon rendimento;

  2. b)

    elaborare convenzioni ed accordi volontari fra lo Stato e l’industria;

  3. c)

    incoraggiare un uso più efficace delle risorse e materie prime;

  4. d)

    incoraggiare l’uso di fonti energetiche meno inquinanti;

  5. e)

    prendere provvedimenti per concepire e realizzare sistemi di trasporto meno inquinanti;

  6. f)

    prendere provvedimenti per eliminare gradualmente i procedimenti che producono emissioni di metalli pesanti, quando siano disponibili procedimenti di sostituzione applicabile a livello industriale;

  7. g)

    prendere provvedimenti in vista di progettare ed utilizzare procedimenti più puliti al fine di prevenire e combattere l’inquinamento.

3.

Le Parti possono prendere provvedimenti più rigorosi di quelli previsti dal presente Protocollo.

Art. 6Ricerca, sviluppo e monitoraggio

Le Parti, in primo luogo per i metalli pesanti enumerati all’annesso I, incoraggiano la ricerca-sviluppo, il monitoraggio e la cooperazione per quanto riguarda in modo particolare, ma non esclusivamente:

  1. a)

    le emissioni, il trasporto a lunga distanza ed i livelli dei depositi come pure la loro presentazione sotto forma di modello, i livelli esistenti negli ambienti biologici e non biologici, l’elaborazione di procedure per armonizzare i metodi pertinenti;

  2. b)

    i mezzi di diffusione e gli inventari degli inquinanti in eco-sistemi rappresentativi;

  3. c)

    i loro effetti sulla salute e l’ambiente, compresa la quantificazione di tali effetti;

  4. d)

    le migliori tecniche e prassi disponibili e le tecniche anti-emissioni allo stato utilizzate dalle Parti o in fase di sviluppo;

  5. e)

    la raccolta, il riciclaggio, e, ove necessario, l’eliminazione di prodotti e rifiuti contenenti uno o più metalli pesanti;

  6. f)

    i metodi che consentono di tenere conto di fattori socioeconomici ai fini della valutazione delle varie strategie di lotta;

  7. g)

    un approccio fondato sugli effetti, in considerazione di informazioni appropriate, comprese quelle ottenute a titolo dei capoversi a) ad f) di cui sopra, circa i livelli di inquinanti nell’ambiente, le loro vie di diffusione ed i loro effetti sulla salute e l’ambiente, così come sono stati misurati o presentati in forma di modello, ai fini dell’elaborazione di future strategie di lotta ottimizzate che tengano conto anche dei fattori economici e tecnologici;

  8. h)

    le soluzioni di sostituzione che consentano di rinunciare all’uso di metalli pesanti nei prodotti enumerati agli annessi VI e VII;

  9. i)

    la raccolta d’informazioni sulle concentrazioni di metalli pesanti in alcuni prodotti, il rischio d’emissioni di questi metalli nelle fasi di lavorazione, di trasformazione, di commercializzazione, d’utilizzazione e d’eliminazione del prodotto, e le tecniche applicabili per ridurre tali emissioni.

Art. 7Informazioni da comunicare

1.

Fatte salve le proprie leggi volte a preservare il carattere confidenziale dell’informazione commerciale:

  1. a)

    ciascuna Parte, per il tramite del Segretario esecutivo della Commissione, informa l’Organo esecutivo, ad intervalli regolari fissati dalle Parti riunite in seno all’Organo esecutivo, delle misure che ha preso per applicare il presente Protocollo. Inoltre:

    1. i)

      se una Parte applica strategie di riduzione delle emissioni diverse ai sensi dell’articolo 3 paragrafo 2 lettere b, c o d, è tenuta a documentare le strategie applicate e la conformità alle disposizioni dei suddetti paragrafi,

    2. ii)

      se una Parte ritiene che alcuni valori limite definiti ai sensi dell’articolo 3 paragrafo 2 lettera d non siano realizzabili sotto il profilo tecnico ed economico, lo riferisce e fornisce una giustificazione;

  2. b)

    ciascuna Parte situata nella zona geografica delle attività dell’EMEP comunica all’EMEP, tramite il Segretario esecutivo della Commissione, le informazioni sui livelli delle emissione di metalli pesanti elencati nell’annesso I, utilizzando le metodologie specificate negli orientamenti elaborati dall’Organo direttivo dell’EMEP e adottate dalle Parti in occasione di una sessione dell’Organo esecutivo. Le Parti situate al di fuori della zona geografica delle attività dell’EMEP comunicano le informazioni disponibili sui livelli di emissione dei metalli pesanti elencati nell’annesso I. Ciascuna Parte fornisce inoltre informazioni sui livelli di emissione delle sostanze di cui all’annesso I per l’anno di riferimento specificato in tale annesso;

  3. c)

    ciascuna Parte situata nella zona geografica delle attività dell’EMEP comunica le informazioni disponibili all’Organo esecutivo, tramite il Segretario esecutivo della Commissione, riguardo ai suoi programmi di studio degli effetti dell’inquinamento atmosferico sulla salute umana e sull’ambiente, nonché ai programmi di sorveglianza e modellazione dell’atmosfera nel quadro della Convenzione, in base agli orientamenti adottati dall’Organo esecutivo;

  4. d)

    le Parti situate al di fuori della zona geografica delle attività dell’EMEP comunicano informazioni analoghe a quelle indicate alla lettera c, qualora l’Organo esecutivo ne faccia richiesta.

2.

Le informazioni da trasmettere ai sensi del capoverso a) del paragrafo 1 di cui sopra, saranno conformi ad una decisione sulla presentazione ed il tenore delle comunicazioni, che le Parti adotteranno in una sessione dell’Organo esecutivo. I termini di tale decisione saranno riveduti, a seconda di come convenga, per determinare qualsiasi elemento da aggiungere relativo alla presentazione o al tenore delle informazioni da comunicare.

3.

Su richiesta dell’Organo esecutivo e in conformità del calendario da questi deciso, l’EMEP e altri organi sussidiari forniscono informazioni rilevanti sul trasporto a lunga distanza ed i depositi di metalli pesanti.1

  1. Aggiornato dall’all. n. 13 della Dec. 2012/5 del 13 dic. 2012, approvata dall’AF il 16 giu. 2017, in vigore per la Svizzera l’8 feb. 2022 (RU 2021 876, 875; FF 2016 7399).

Art. 8Calcoli

Su richiesta e secondo il calendario stabilito dall’Organo esecutivo, usando opportuni modelli e metodi di misura l’EMEP fornisce, insieme ai suoi organismi e centri tecnici, i calcoli dei flussi transfrontalieri e dei depositi di metalli pesanti all’interno della zona geografica delle sue attività. Al di fuori della zona geografica delle attività dell’EMEP, le Parti alla Convenzione utilizzeranno modelli adattati alla loro particolare situazione.1

  1. Aggiornato dall’all. n. 14 della Dec. 2012/5 del 13 dic. 2012, approvata dall’AF il 16 giu. 2017, in vigore per la Svizzera l’8 feb. 2022 (RU 2021 876, 875; FF 2016 7399).

Art. 9Rispetto degli obblighi

Il rispetto di ogni Parte degli obblighi da essa contratti in forza del presente Protocollo sarà oggetto di una verifica periodica. Il Comitato di applicazione creato dalla decisione 1997/2 adottata dall’Organo esecutivo nella sua quindicesima sessione, effettua queste verifiche e fa rapporto alle Parti riunite in seno all’Organo esecutivo, in conformità alle norme dell’annesso di tale decisione e ad ogni relativo emendamento.

Art. 10Verifiche delle Parti alle sessioni dell’Organo esecutivo

1.

Nelle sessioni dell’Organo esecutivo le Parti, in applicazione del capoverso a) del paragrafo 2 dell’articolo 10 della Convenzione, esaminano le informazioni fornite dalle Parti, dall’EMEP e dagli organi sussidiari, nonché i rapporti del Comitato di applicazione di cui all’articolo 9 del presente Protocollo.

2.

Nelle sessioni dell’Organo esecutivo, le Parti verificano regolarmente l’avanzamento compiuto nell’esecuzione degli obblighi enunciati nel presente Protocollo.

3.

Nelle sessioni dell’Organo esecutivo, le Parti esaminano in che misura gli obblighi enunciati nel presente Protocollo sono sufficienti ed hanno l’efficienza richiesta:

  1. a)

    per tali verifiche si terrà conto delle migliori informazioni scientifiche disponibili circa gli effetti dei depositi di metalli pesanti, delle valutazioni dei progressi tecnologici e dell’evoluzione della situazione economica;

  2. b)

    si tratterà, nell’ambito di questi esami ed in considerazione delle attività di ricerca-sviluppo, di monitoraggio e di cooperazione intraprese nell’ambito del presente Protocollo:

    1. i)

      di valutare i progressi compiuti per ravvicinarsi all’obiettivo del presente Protocollo,

    2. ii)

      di valutare se, per ridurre maggiormente gli effetti nocivi per la salute o l’ambiente, siano giustificate riduzioni supplementari delle emissioni oltre i livelli stabiliti dal presente Protocollo,

    3. iii)

      di considerare se esiste una base soddisfacente per l’applicazione di un approccio fondato sugli effetti;

  3. c)

    le modalità, i metodi ed il calendario di questi esami sono stabiliti dalle Parti ad una sessione dell’Organo esecutivo.

4.

Le Parti prendono in considerazione, in base alle conclusioni dell’esame di cui al paragrafo 3 qui sopra, di elaborare il più presto possibile, dopo il completamento di detto esame, un piano di lavoro sui nuovi provvedimenti da prendere.1

  1. Aggiornato dall’all. n. 15 della Dec. 2012/5 del 13 dic. 2012, approvata dall’AF il 16 giu. 2017, in vigore per la Svizzera l’8 feb. 2022 (RU 2021 876, 875; FF 2016 7399).

Art. 11Soluzione delle controversie

1.

In caso di controversia fra due o più Parti riguardo all’interpretazione o all’applicazione del presente Protocollo, le Parti interessate faranno ogni sforzo per risolverla per via negoziale o con ogni altro mezzo pacifico di loro scelta. Le Parti alla controversia informano l’Organo esecutivo in merito alla controversia.

2.

Nel ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo o aderirvi, o in ogni successivo momento, una Parte che non è un’organizzazione d’integrazione economica regionale può dichiarare in uno strumento scritto presentato al Depositario che per ogni controversia relativa all’interpretazione o all’applicazione del Protocollo, essa riconosce, in quanto obbligatorio ipso facto e senza accordo speciale, uno dei due mezzi in appresso, oppure entrambi, nei confronti di ogni Parte che accetta lo stesso obbligo:

  1. a)

    la presentazione della controversia alla Corte internazionale di Giustizia;

  2. b)

    l’arbitrato, in conformità alle procedure che le Parti adotteranno non appena possibile in una sessione dell’Organo esecutivo, in un annesso dedicato all’arbitrato.

Una Parte che è organizzazione d’integrazione economica regionale può formulare una dichiarazione in tal senso per quanto concerne l’arbitrato, in conformità alle procedure di cui al capoverso b) qui sopra.

3.

La dichiarazione effettuata in applicazione del paragrafo 2 qui sopra, rimane in vigore fino a quando non scada in conformità ai propri termini, o fino allo scadere di un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui una notifica scritta recante revoca di tale dichiarazione è stata presentata al Depositario.

4.

Il deposito di una nuova dichiarazione, la notifica di revoca di una dichiarazione, oppure lo scadere di una dichiarazione non pregiudicano in alcun modo la procedura intentata dinanzi alla Corte internazionale di Giustizia o al tribunale arbitrale, a meno che le Parti alla controversia non stabiliscano diversamente di comune accordo.

5.

Salvo nel caso in cui le parti ad una controversia abbiano accettato lo stesso mezzo di soluzione di cui al paragrafo 2, se allo scadere di un termine di dodici mesi a decorrere dalla data in cui una Parte ha notificato all’altra l’esistenza di una controversia fra di loro, le Parti interessate non hanno potuto risolvere la controversia con i mezzi previsti nel paragrafo 1 qui sopra, la controversia, dietro richiesta di una qualsiasi delle parti alla controversia, è sottoposta a conciliazione.

6.

Ai fini del paragrafo 5, è istituita una commissione di conciliazione. Essa è formata da membri designati, in pari numero, da ciascuna Parte interessata oppure, se le Parti alla procedura fanno causa comune, dall’insieme di queste Parti e da un presidente scelto di comune accordo dai membri in tal modo designati. La commissione pronuncia una raccomandazione che le Parti esaminano in buona fede.

Art. 12Annessi

Gli annessi del presente Protocollo sono parte integrante del Protocollo. Gli annessi III e VII hanno valore di raccomandazione.

Art. 13Emendamenti al Protocollo

1.

Ogni Parte può proporre emendamenti al presente Protocollo.

2.

Le proposte di emendamenti sono sottoposte per iscritto al Segretario Esecutivo della Commissione che li comunica a tutte le Parti. Le Parti riunite in seno all’Organo esecutivo esaminano le proposte di emendamenti nella successiva sessione, purché il Segretario esecutivo le abbia trasmesse alle Parti con un anticipo di almeno 90 giorni.

3.

Gli emendamenti al presente Protocollo ad eccezione di quelli agli annessi III e VII, sono adottati mediante consenso dalle Parti presenti ad una sessione dell’Organo esecutivo ed entrano in vigore, nei confronti delle Parti che li hanno accettati, il novantesimo giorno successivo alla data in cui due terzi di coloro che erano Parti al momento della loro adozione hanno depositato il loro strumento di accettazione di tali emendamenti presso il Depositario. Gli emendamenti entrano in vigore per ogni altra Parte il novantesimo giorno successivo alla data in cui tale Parte ha depositato il proprio strumento di accettazione degli emendamenti.1

4.

Gli emendamenti agli annessi III e VII, sono adottati mediante consenso dalle Parti presenti ad una sessione dell’Organo esecutivo. Allo scadere di un termine di 180 giorni a decorrere dalla data in cui il Segretario esecutivo della Commissione ne ha informato tutte le Parti, ogni emendamento all’uno o all’altro di tali annessi entra in vigore per le Parti che non hanno presentato notifiche al Depositario in conformità con le norme del paragrafo 5 di seguito, a condizione che almeno sedici Parti non abbiano sottoposto tale notifica.2

5.

Ogni Parte che non è in grado di approvare un emendamento all’annesso III o VII, ne notifica il Depositario per iscritto entro un termine di 180 giorni a decorrere dalla data in cui l’adozione dell’emendamento è stata comunicata. Il Depositario comunica senza indugio a tutte le Parti di aver ricevuto questa notifica. Una Parte può, in qualsiasi momento, sostituire con un’accettazione la sua precedente notifica; dopo il deposito di uno strumento di accettazione presso il Depositario, l’emendamento a questo annesso avrà effetto nei confronti della Parte.3

5bis.  Per le Parti che hanno accettato l’emendamento, la procedura di cui al paragrafo 5ter sostituisce la procedura di cui al paragrafo 3 per quanto riguarda gli emendamenti agli annessi II, IV, V e VI.4

5ter.  Gli emendamenti agli annessi II, IV, V e VI vengono adottati per consenso delle Parti rappresentate in una sessione dell’Organo esecutivo. Allo scadere di un anno dalla data in cui il Segretario esecutivo della Commissione ne dà comunicazione a tutte le Parti, ogni emendamento ai suddetti annessi entra in vigore per le Parti che non hanno fatto pervenire al Depositario una notifica secondo le disposizioni di cui alla lettera a:

  1. a)

    Le Parti che non sono in grado di approvare un emendamento agli annessi II, IV, V e VI lo notificano per iscritto al Depositario entro un anno a decorrere dalla data di comunicazione della sua adozione. Il Depositario comunica immediatamente a tutte le Parti di aver ricevuto tale notifica. Una Parte può sostituire in qualsiasi momento una sua precedente notifica con un’accettazione e, dopo aver depositato lo strumento di accettazione presso il Depositario, l’emendamento ai suddetti annessi avrà effetto per tale parte.

  2. b)

    Qualsiasi emendamento degli annessi II, IV, V e VI non entra in vigore se un numero complessivo di sedici o più Parti:

    1. i)

      ha fatto pervenire una notifica secondo le disposizioni di cui alla lettera a; oppure

    2. ii)

      ha respinto la procedura di cui al presente paragrafo e non ha ancora depositato uno strumento di accettazione in conformità delle disposizioni del paragrafo 3.5

6.

Se la proposta è volta a modificare l’annesso I, VI o VII aggiungendo al presente Protocollo un metallo pesante, una misura di regolamentazione di prodotti, o un prodotto o gruppo di prodotti:

  1. a)

    l’autore della proposta fornisce all’Organo esecutivo le informazioni specificate nella decisione 1998/1 dell’Organo esecutivo ed in ogni relativo emendamento; e

  2. b)

    le Parti valutano la proposta in conformità alle procedure definite nella decisione 1998/1 dell’Organo esecutivo e in ogni emendamento relativo.

7.

Ogni decisione volta a modificare la decisione 1998/1 dell’Organo esecutivo è adottata per consenso dalle Parti riunite in seno all’Organo esecutivo, ed ha effetto 60 giorni dopo la data di adozione.

  1. Aggiornato dall’all. n. 16 della Dec. 2012/5 del 13 dic. 2012, approvata dall’AF il 16 giu. 2017, in vigore per la Svizzera l’8 feb. 2022 (RU 2021 876, 875; FF 2016 7399).
  2. Aggiornato dall’all. n. 17 della Dec. 2012/5 del 13 dic. 2012, approvata dall’AF il 16 giu. 2017, in vigore per la Svizzera l’8 feb. 2022 (RU 2021 876, 875; FF 2016 7399).
  3. Aggiornato dall’all. n. 18 della Dec. 2012/5 del 13 dic. 2012, approvata dall’AF il 16 giu. 2017, in vigore per la Svizzera l’8 feb. 2022 (RU 2021 876, 875; FF 2016 7399).
  4. Introdotto dall’all. n. 19 della Dec. 2012/5 del 13 dic. 2012, approvata dall’AF il 16 giu. 2017, in vigore per la Svizzera l’8 feb. 2022 (RU 2021 876, 875; FF 2016 7399).
  5. Introdotto dall’all. n. 19 della Dec. 2012/5 del 13 dic. 2012, approvata dall’AF il 16 giu. 2017, in vigore per la Svizzera l’8 feb. 2022 (RU 2021 876, 875; FF 2016 7399).

Art. 14Firma

1.

Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri della Commissione, nonché degli Stati dotati di statuto consultivo presso la Commissione in forza del paragrafo 8 della risoluzione 36 (IV) del Consiglio economico e sociale del 28 marzo 1947, e delle organizzazioni d’integrazione economica regionale costituite da Stati sovrani membri della Commissione aventi competenza a negoziare, concludere e applicare accordi internazionali nelle materie oggetto del Protocollo, a condizione che gli Stati e le organizzazioni interessate siano parti alla Convenzione, ad Aarhus (Danimarca), il 24 e 25 giugno 1998 e successivamente presso la sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite a New York fino al 21 dicembre 1998.

2.

Nelle materie di loro competenza, queste organizzazioni d’integrazioni economica regionale esercitano a proprio titolo i diritti, ed adempiono in proprio le responsabilità conferite dal presente Protocollo ai loro Stati membri. In tal caso, gli Stati membri di dette organizzazioni non sono abilitati ad esercitare individualmente tali diritti.

Art. 15Ratifica, accettazione, approvazione ed adesione

1.

Il presente Protocollo è sottoposto alla ratifica, accettazione o approvazione dei Firmatari.

2.

Il presente Protocollo è aperto all’adesione degli Stati e delle organizzazioni che soddisfano ai requisiti enunciati al paragrafo 1 dell’articolo 14 a decorrere dal 21 dicembre 1998.

3.

Uno Stato o un’organizzazione regionale d’integrazione economica dichiara, nel rispettivo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o di adesione, se non intende essere vincolato dalle procedure di cui all’articolo 13 paragrafo 5ter, per quanto riguarda gli emendamenti agli annessi II, IV, V e VI.1

  1. Introdotto dall’all. n. 20 della Dec. 2012/5 del 13 dic. 2012, approvata dall’AF il 16 giu. 2017, in vigore per la Svizzera l’8 feb. 2022 (RU 2021 876, 875; FF 2016 7399).

Art. 16Depositario

Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione sono depositati presso il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite che esercita le funzioni di Depositario.

Art. 17Entrata in vigore

1.

Il presente Protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito del sedicesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione presso il Depositario.

2.

Per ciascun Stato o organizzazione di cui al paragrafo 1 dell’articolo 14, che ratifica, accetta o approva il presente Protocollo, o vi aderisce dopo il deposito del sedicesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, il Protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito da tale Parte, del suo strumento di ratifica, di accettazione di approvazione o di adesione.

Art. 18Denuncia

In qualsiasi momento dopo la scadenza di un termine di cinque anni decorrente dalla data in cui il presente Protocollo è entrato in vigore per una Parte, la stessa può denunciare il Protocollo con una notifica scritta indirizzata al Depositario. La denuncia ha effetto il novantesimo giorno successivo alla data di ricevimento della notifica da parte del Depositario, oppure ad ogni altra data specificata nella notifica di denuncia.

Art. 19Testi autentici

L’originale del presente Protocollo, i cui testi in lingua francese, inglese e russa sono ugualmente autentici, sono depositati presso il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Allegati

  • Metalli pesanti di cui al paragrafo 1 dell’articolo 3 e anno di riferimento per l’obbligo
  • Categorie di fonti fisse
  • Migliori tecnologie disponibili per lottare contro le emissioni di metalli pesanti e di loro composti provenienti da categorie di fonti enumerate all’annesso II
  • Termini per l’applicazione dei valori limite e delle migliori tecnologie disponibili per le nuove fonti fisse e le fonti fisse esistenti
  • Valori limite per la limitazione delle emissioni provenienti da grandi fonti fisse
  • Misure di regolamentazione dei prodotti
  • Misure di gestione dei prodotti

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Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 04.10.2024. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).