Gli Stati parti della presente Convenzione, consci della necessità di proteggere gli interessi delle loro popolazioni dalle gravi conseguenze di sinistri marittimi, comportanti il rischio di inquinamento del mare e del litorale da idrocarburi; convinti che in tali circostanze per proteggere i detti interessi potrebbe rendersi necessaria l’adozione di eccezionali misure in alto mare e che dette misure non pregiudicherebbero in alcun modo il principio della libertà dell’alto mare, hanno convenuto quanto segue:
1.Gli Stati parti della presente Convenzione possono adottare, in alto mare, le
misure che sono necessarie a prevenire, attenuare o eliminare i gravi ed imminenti rischi che possono derivare ai loro litorali o interessi connessi dall’inquinamento delle acque di mare da idrocarburi in seguito ad un sinistro marittimo o a fatti connessi a tale sinistro, che appaiano suscettibili di avere gravi e dannose conseguenze.
2.Tuttavia, nessuna delle misure adottate in base alla presente Convenzione sarà presa nei confronti di navi da guerra od altri bastimenti appartenenti ad uno Stato o da esso gestiti e adibiti esclusivamente, all’epoca del sinistro, ad uso governativo e non commerciale.
Ai fini della presente Convenzione:
- 1.
l’espressione «sinistro marittimo» sta ad indicare una collisione tra navi, un incaglio od altro incidente di navigazione od altro evento a bordo della nave o all’esterno di essa che avrebbe per conseguenza sia danni materiali, che una minaccia immediata di danni materiali per la nave o il suo carico;
- 2.
il termine «nave» sta ad indicare:
- a)
qualsiasi tipo di bastimento che viaggi sul mare, e
- b)
qualsiasi apparecchio galleggiante, ad eccezione delle installazioni o di altri dispositivi utilizzati per l’esplorazione del fondo marino, degli oceani e del loro sottosuolo o per lo sfruttamento delle loro risorse;
- 3.
il termine «idrocarburi» indica il petrolio grezzo, la nafta, il gasolio e l’olio lubrificante;
- 4.
l’espressione «interessi connessi» indica gli interessi di uno Stato rivierasco direttamente lesi o minacciati dall’incidente marittimo e riguardanti in particolare:
- a)
le attività marittime costiere, portuali o di estuario, ivi comprese le
attività di pesca, costituenti un mezzo essenziale di sussistenza per le persone interessate;
- b)
le attrazioni turistiche della regione considerata;
- c)
la salute delle popolazioni rivierasche ed il benessere della regione
considerata, ivi compresa la conservazione delle risorse biologiche marine, della fauna e della flora;
- 5.
il termine «Organizzazione» indica l’Organizzazione intergovernativa di consultazione per la navigazione marittima.
Il diritto di uno Stato rivierasco di adottare provvedimenti, in conformità dell’articolo 1, viene esercitato alle seguenti condizioni:
- a)
prima di adottare i provvedimenti, uno Stato rivierasco consulta gli altri Stati interessati dal sinistro marittimo, in particolare lo Stato o gli Stati di bandiera;
- b)
lo Stato rivierasco notifica senza indugio le misure previste alle persone fisiche o giuridiche note allo Stato rivierasco o segnalate ad esso nel corso delle consultazioni come aventi degli interessi che potrebbero verosimilmente
essere compromessi o lesi da tali misure. Lo Stato rivierasco prende in considerazione le proposte che dette persone possono sottoporgli;
- c)
prima di adottare dei provvedimenti lo Stato rivierasco può procedere alla consultazione di esperti indipendenti da scegliere su di una lista che sarà
tenuta aggiornata dall’Organizzazione;
- d)
nei casi di urgenza che richiedono l’adozione di provvedimenti immediati, lo Stato rivierasco può adottare le misure che siano rese necessarie dall’urgenza senza notifiche o consultazioni preliminari o senza proseguire le consultazioni in corso;
- e)
lo Stato rivierasco, prima di adottare tali misure e nel corso della loro esecuzione, si adopera nel modo migliore per evitare ogni rischio per le vite umane, nonché ad apportare alle persone in pericolo, il più rapidamente possibile, tutto l’aiuto di cui possono avere bisogno, e a non ostacolare ed a facilitare, se del caso, il rimpatrio degli equipaggi delle navi;
- f)
le misure adottate in applicazione dell’articolo 1 devono essere notificate senza indugio agli Stati ed alle persone fisiche o giuridiche interessate di cui si sia a conoscenza, nonché al Segretario generale dell’Organizzazione.
1.La lista di esperti di cui all’articolo III della presente Convenzione sarà redatta ed aggiornata a cura dell’Organizzazione e questa dovrà stabilirne disposizioni, ivi compresa la fissazione delle qualifiche necessarie.
2.Gli Stati membri dell’Organizzazione e le Parti della presente Convenzione
possono fornire i nominativi necessari per preparare la lista. Gli esperti sono pagati dagli Stati che li interpellano in base ai servizi resi.
1.Le misure adottate dagli Stati rivieraschi in base all’articolo I saranno proporzionate ai danni subiti o minacciati.
2.Tali misure non devono superare quelle ritenute ragionevolmente necessarie per raggiungere gli scopi indicati all’articolo I e cesseranno non appena tali scopi saranno stati raggiunti; esse non devono, ove non sia assolutamente necessario, interferire con i diritti e gli interessi dello Stato di bandiera, di Stati terzi o di qualsiasi altra persona fisica o giuridica interessata.
3.Per valutare se le misure siano proporzionate al danno, si dovrà tener conto:
- a)
della portata e delle probabilità di danni imminenti, ove tali misure non siano adottate;
- b)
della probabile efficacia di tali misure; e
- c)
dell’estensione dei danni che possono essere causati da tali misure.
Ogni Parte della presente Convenzione che abbia adottato delle misure contrastanti con le disposizioni della presente Convenzione, che abbiano prodotto dei danni a terzi, è tenuta a pagare un indennizzo per i danni causati da misure che vadano al di là di quelle che sono ragionevolmente necessarie per raggiungere gli scopi di cui all’articolo I.
Salvo esplicita disposizione contraria, nulla nella presente Convenzione potrà modificare un obbligo né pregiudicare un diritto, privilegio o immunità altrimenti previsti, né privare alcuna delle Parti o qualsiasi persona fisica o giuridica interessata di ogni ricorso di cui potrebbe altrimenti disporre.
1.Qualsiasi controversia fra le Parti, che sorga dalla possibilità che le misure adottate in base all’articolo I possono essere in contrasto con le disposizioni della
presente Convenzione, o da eventuali risarcimenti da pagarsi in base all’articolo VI, o dall’ammontare di tali indennizzi e che non sia stata definita da negoziati fra le Parti interessate o fra la Parte che ha adottato le misure e le persone fisiche o giuridiche che chiedono il risarcimento, se le Parti non decidono altrimenti, sarà sottoposta, su richiesta di una qualunque delle Parti interessate, alla conciliazione o qualora questa non riesca, all’arbitrato, alle condizioni previste dall’Allegato alla presente Convenzione.
2.La Parte che ha adottato le misure non ha il diritto di respingere una richiesta di conciliazione o di arbitrato che sia stata presentata in base al precedente paragrafo, per il solo motivo che i ricorsi davanti ai propri tribunali offerti dalla propria legislazione nazionale non sono stati tutti esauriti.
1.La presente Convenzione è aperta alla firma sino al 31 dicembre 1970 e resta poi aperta all’adesione.
2.Gli Stati membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, di una qualsiasi delle sue istituzioni specializzate o dell’Ente internazionale per l’energia atomica o parti dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia, possono divenire parti della presente Convenzione mediante:
- a)
firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione;
- b)
firma con riserva di ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione; o
- c)
1.La ratifica, l’accettazione, l’approvazione o l’adesione si effettuano mediante il deposito di uno strumento, in buona e debita forma, presso il Segretario generale dell’Organizzazione.
2.Ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione che sia stato depositato dopo l’entrata in vigore di un emendamento alla presente Convenzione nei confronti di tutti gli Stati già parti della Convenzione o dopo l’adempimento di tutte le formalità richieste per l’entrata in vigore dell’emendamento nei riguardi dei detti Stati, si intende applicabile alla Convenzione modificata dall’emendamento.
1.La presente Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno dalla data in cui i Governi di quindici Stati l’abbiano firmata senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione o abbiano depositato uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione presso il Segretario generale dell’Organizzazione.
2.Per ogni Stato che ratifichi, accetti o approvi la Convenzione o vi aderisca
successivamente, essa entra in vigore il novantesimo giorno dopo il deposito dell’apposito strumento.
1.La presente Convenzione può essere denunciata da ogni Parte in qualsiasi
momento a partire dalla data in cui la Convenzione sia entrata in vigore nei
confronti di tale Stato.
2.La denuncia si effettua mediante il deposito di uno strumento presso il Segretario generale dell’Organizzazione.
3.La denuncia prenderà effetto un anno dopo la data del deposito dello strumento presso il Segretario generale dell’Organizzazione o allo spirare di ogni periodo di tempo più lungo che sia indicato in detto strumento.
1.L’Organizzazione delle Nazioni Unite, quando assume la responsabilità dell’amministrazione di un territorio, od ogni Stato parte della presente Convenzione che curi le relazioni internazionali di un territorio, consulterà, il più presto possibile, le autorità di tale territorio o adotterà i provvedimenti necessari per estendere ad esso l’applicazione della presente Convenzione e potrà in ogni momento, mediante
notifica scritta indirizzata al Segretario generale dell’Organizzazione, fare conoscere che tale estensione ha avuto luogo.
2.L’applicazione della presente Convenzione viene estesa al territorio indicato nella notifica a partire dalla data del ricevimento di quest’ultima o da ogni altra data che verrà indicata.
3.L’Organizzazione delle Nazioni Unite, od ogni Parte che abbia fatto una dichiarazione in base al primo paragrafo del presente articolo, potrà in ogni momento
successivo alla data in cui è stata così estesa l’applicazione della Convenzione ad un territorio, far conoscere mediante notifica scritta indirizzata al Segretario generale dell’Organizzazione, che la presente Convenzione cessa di applicarsi al territorio
indicato nella notifica.
4.La presente Convenzione cessa di applicarsi al territorio indicato nella notifica un anno dopo la data del ricevimento di quest’ultima da parte del Segretario generale dell’Organizzazione o allo spirare di ogni altro periodo più lungo indicato nella
notifica stessa.
1.L’Organizzazione potrà indire una Conferenza avente lo scopo di revisionare o emendare la presente Convenzione.
2.L’Organizzazione indirà una Conferenza degli Stati parti della presente Convenzione avente lo scopo di revisionare o emendare la presente Convenzione su domanda di almeno un terzo delle Parti.
1.La presente Convenzione sarà depositata presso gli Archivi del Segretario generale dell’Organizzazione.
2.Il Segretario generale dell’Organizzazione:
- a)
informerà tutti gli Stati che abbiano firmato la Convenzione o vi abbiano aderito:
- i)
di ogni nuova firma o nuovo deposito di uno strumento nonché della data in cui tale firma o tale deposito hanno avuto luogo;
- ii)
di ogni deposito di uno strumento di denuncia della presente Convenzione e della data in cui detto deposito è avvenuto;
- iii)
dell’estensione della presente Convenzione ad ogni territorio in base al paragrafo 1 dell’articolo XIII, nonché della cessazione di ogni estensione di cui sopra in base al paragrafo 4 dello stesso articolo, indicando in ogni caso la data in cui abbia a cessare o si preveda la cessazione dell’estensione della presente Convenzione;
- b)
trasmetterà copie conformi della presente Convenzione a tutti gli Stati della Convenzione nonché a tutti gli Stati aderenti.
Non appena la presente Convenzione sarà entrata in vigore, il Segretario generale dell’Organizzazione ne trasmetterà il testo al Segretario delle Nazioni Unite per la realizzazione e la pubblicazione ai sensi dell’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite1.
- RS 0.120
La presente Convenzione viene redatta in un unico esemplare in lingua francese ed inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede. Verranno inoltre approntate traduzioni ufficiali nelle lingue russa e spagnola che verranno depositate con l’originale firmato.
Allegati
Gli allegati sono consultabili su Fedlex.