Législation

Convenzione del 29 dicembre 1972 sulla prevenzione dell'inquinamento marino causato dallo scarico di rifiuti ed altre materie (con Allegati e Memorandum)

RS 0.814.287In vigoreStato 11.09.202422 articoli

Cosa si sta preparando

Nessun progetto di revisione in corso.

Le Parti contraenti della presente Convenzione, Riconoscendo che l’ambiente marino e gli organismi viventi che esso nutre sono di capitale importanza per l’umanità e che l’umanità intera ha interesse a controllare affinché questo ambiente sia sfruttato in modo che non vengano alterate le sue caratteristiche e le sue risorse; Riconoscendo che la capacità del mare di assimilare i residui e di renderli innocui e le sue possibilità di rigenerare le risorse naturali non sono illimitate; Riconoscendo che gli Stati hanno, in virtù della Carta delle Nazioni Unite e dei principi del diritto internazionale, il diritto sovrano di sfruttare le proprie risorse secondo la loro politica in materia di ambiente, e che hanno il dovere di assicurarsi che le attività esercitate nei limiti della loro giurisdizione o sotto il loro controllo non causino danni all’ambiente di altri Stati o delle zone situate al di là dei limiti della loro giurisdizione nazionale; Facendo riferimento alla Risoluzione 2749 (XXV) dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite sui principi che regolano i fondali marini ed il loro sottosuolo situati al di là dei limiti delle giurisdizioni nazionali; Constatando che l’inquinamento marino ha fonti molteplici, soprattutto lo scarico, l’evacuazione attraverso l’atmosfera, i corsi d’acqua, gli estuari, gli emissari e le canalizzazioni, e che è importante che gli Stati utilizzino i migliori mezzi possibili per prevenire un tale inquinamento e mettano a punto dei prodotti e dei procedimenti atti a ridurre la quantità dei residui nocivi da eliminare; Convinti che una azione internazionale di controllo dell’inquinamento dei mari dovuto ad operazioni di scarico può e deve essere portata avanti senza indugio, ma che questa azione non deve impedire lo studio di misure di lotta contro le altre fonti di inquinamento marino appena sarà possibile; e Desiderosi di migliorare la protezione dell’ambiente marino incoraggiando gli Stati che hanno degli interessi comuni in regioni geografiche determinate a concludere accordi adeguati per completare la presente Convenzione, hanno convenuto quanto segue:

Art. I

Le Parti contraenti cercheranno di promuovere, individualmente e collettivamente, il controllo effettivo di tutte le fonti di inquinamento dell’ambiente marino e si impegnano in modo particolare ad adottare tutte le misure possibili per prevenire l’inquinamento marino causato dallo scarico di rifiuti o di altri materiali suscettibili di mettere in pericolo la salute dell’uomo, di nuocere alle risorse biologiche, alla fauna e alla flora marine, di pregiudicare le zone di interesse turistico o di ostacolare altro uso legittimo del mare.

Art. II

Le Parti contraenti adotteranno, in conformità ai seguenti articoli, tutte le misure necessarie a prevenire l’inquinamento dei mari dovuto allo scarico, individualmente, secondo le loro possibilità scientifiche, tecniche ed economiche, e collettivamente, e armonizzando le loro politiche a tale riguardo.

Art. III

Ai fini della presente Convenzione:

  1. 1.

    a.

    per «scarico» si intende:

    1. i.

      qualunque scarico deliberato nel mare di rifiuti e di altri materiali effettuato da navi, aeromobili, piattaforme o altre opere che si trovano in mare;

    2. ii.

      qualunque affondamento in mare di navi, aeromobili, piattaforme o altre opere che si trovano in mare.

  2. b.

    Il termine «scarico» non comprende:

    1. i.

      lo scarico in mare di rifiuti o altri materiali dovuti o provenienti dall’uso normale di navi, aeromobili, piattaforme e altre opere che si trovano in mare nonché il loro equipaggiamento, fatta eccezione per i rifiuti o altri materiali trasportati da o trasbordati su navi, aeromobili, piattaforme o altre opere che si trovano in mare e che vengono utilizzati per lo scarico di questi materiali o provenienti dal trattamento di detti residui o altri materiali a bordo di dette navi, aeromobili, piattaforme o opere;

    2. ii.

      lo scarico di materiali per scopi diversi dalla loro semplice eliminazione con riserva che un tale scarico non sia incompatibile con il fine della presente Convenzione.

  3. c.

    Lo scarico di rifiuti o di altri materiali provenienti direttamente o indirettamente dall’esplorazione, dall’utilizzazione e dal trattamento in mare delle risorse minerali provenienti dal fondo marino non rientra nelle disposizioni della presente Convenzione.

2.

Per «navi e aeromobili» si intendono dei veicoli che circolano sull’acqua, nell’acqua o nell’aria, di qualunque tipo. Questa locuzione include i veicoli su cuscino d’aria e i dispositivi galleggianti, ad autopropulsione oppure no.

3.

Per «mare» Si intendono tutte le acque marine ad eccezione delle acque interne degli Stati.

4.

Per «rifiuti e altri materiali» si intendono i materiali e le sostanze di qualunque tipo, forma e natura.

5.

Per «autorizzazione specifica» si intende l’autorizzazione concessa per ogni singolo caso su preventiva richiesta presentata secondo le disposizioni previste agli Allegati II e III.

6.

Per «autorizzazione generale» si intende l’autorizzazione preventivamente concessa secondo le disposizioni previste all’Allegato III.

7.

Per «Organizzazione» si intende l’organismo designato dalle Parti contraenti in conformità alle disposizioni dell’articolo XIV; paragrafo 2.

Art. IV

1.

In conformità alle disposizioni della presente Convenzione, ciascuna Parte contraente vieterà lo scarico di ogni rifiuto o altro materiale in qualunque forma e in qualunque condizione, conformandosi alle seguenti disposizioni:

  1. a.

    lo scarico di qualunque rifiuto o altro materiale elencato nell’Allegato I è vietato;

  2. b.

    lo scarico di rifiuti e di altri materiali elencati nell’Allegato II è subordinato al preventivo rilascio di una autorizzazione specifica;

  3. c.

    lo scarico di qualunque altro rifiuto e materiale è subordinato al preventivo rilascio di una autorizzazione generale.

2.

Nessuna autorizzazione verrà rilasciata senza aver prima esaminato attentamente tutti i fattori elencati nell’Allegato III, ivi compreso il preliminare studio delle caratteristiche del luogo dello scarico conformemente alle sezioni B e C di detto allegato.

3.

Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione potrà essere interpretata come impedimento per una Parte contraente di vietare, per quanto la concerne, lo scarico di rifiuti e di altri materiali non menzionati nell’Allegato I. La detta Parte notificherà all’Organizzazione tali misure di divieto.

Art. V

1.

Le disposizioni dell’articolo IV non vengono applicate qualora si renda necessario assicurare la tutela della vita umana o la sicurezza delle navi, aeromobili, piattaforme o altre opere in mare in casi di forza maggiore dovuti ad intemperie o a qualunque altra causa e che mettono in pericolo delle vite umane o che costituiscono una diretta minaccia per una nave, un aeromobile, una piattaforma o altre opere in mare, con riserva che lo scarico risulti essere il solo mezzo per far fronte alla minaccia e comporti, con ogni probabilità, danni meno gravi di quelli che si verificherebbero senza il ricorso a detto scarico. Lo scarico verrà effettuato in modo da ridurre al minimo i rischi di danni alla vita umana nonché alla fauna e alla flora marine e verrà notificato al più presto all’Organizzazione.

2.

Una Parte contraente può rilasciare una autorizzazione specifica in deroga all’articolo IV paragrafo 1 lettera a in casi di urgenza che presentano rischi inaccettabili per la salute dell’uomo e per i quali nessuna altra soluzione è possibile. Preventivamente, la Parte consulterà qualunque altro o tutti gli altri Paesi che ne potrebbero essere danneggiati nonché l’Organizzazione che, dopo aver consultato le altre Parti e gli organismi internazionali interessati, raccomanderà nel più breve tempo possibile alla Parte le procedure più adeguate da adottare, in conformità alle disposizioni previste all’articolo XIV. La Parte seguirà queste raccomandazioni nella misura del possibile a seconda del tempo di cui essa dispone per prendere le misure necessarie e tenendo conto dell’obbligo generale di evitare di causare danni all’ambiente marino; essa comunicherà all’Organizzazione le misure da essa adottate. Le Parti si impegnano ad accordarsi mutua assistenza in tali circostanze.

3.

Una Parte contraente può rinunciare ai suoi diritti ai sensi del paragrafo 2 al momento della ratifica o dell’adesione alla presente Convenzione o successivamente.

Art. VI

1.

Ciascuna Parte contraente designa una o più autorità competenti per:

  1. a.

    rilasciare le autorizzazioni specifiche che verranno preventivamente richieste per lo scarico dei materiali elencati nell’Allegato II e nelle circostanze specificate nell’articolo V paragrafo 2;

  2. b.

    rilasciare le autorizzazioni generali che saranno preventivamente richieste per lo scarico di qualunque altro materiale;

  3. c.

    registrare la natura e la quantità di tutti i materiali il cui scarico viene autorizzato, nonché il luogo e il metodo di scarico;

  4. d.

    controllare, individualmente o in collaborazione con altri Paesi e con gli organismi internazionali competenti, lo stato dei mari ai fini della presente Convenzione.

2.

La o le autorità competenti di una Parte contraente rilasceranno le preventive autorizzazioni generali o specifiche in conformità alle disposizioni del precedente paragrafo 1 per i materiali destinati allo scarico:

  1. a.

    caricati sul suo territorio;

  2. b.

    caricati da una nave o un aeromobile registrato sul suo territorio o battente la sua bandiera, qualora questo carico avvenga sul territorio di uno Stato non Parte alla presente Convenzione.

3.

Nel rilasciare le autorizzazioni previste al precedente paragrafo 1 lettere a e b, la o le autorità competenti si conformeranno alle disposizioni dell’Allegato III, nonché ai criteri, alle misure e condizioni ulteriori che ritenessero pertinenti.

4.

Ciascuna Parte contraente comunica, direttamente o tramite un segretariato istituito con un accordo regionale, all’Organizzazione e, se del caso, alle altre Parti, le informazioni di cui alle lettere e e d del precedente paragrafo 1, nonché i criteri, le misure e le condizioni da essa adottate in conformità al precedente paragrafo 3. La procedura da seguire e la natura di tali notifiche verranno stabilite mediante consultazioni tra le Parti.

Art. VII

1.

Ciascuna Parte contraente applica le misure richieste dall’applicazione della presente Convenzione a tutte:

  1. a.

    le navi e gli aeromobili immatricolati sul suo territorio o battenti la sua bandiera;

  2. b.

    le navi e gli aeromobili che caricano sul suo territorio o nelle sue acque territoriali dei materiali che devono essere scaricati;

  3. c.

    le navi, gli aeromobili e le piattaforme fisse o mobili che sono sotto la sua giurisdizione e che effettuano presumibilmente delle operazioni di scarico.

2.

Ciascuna Parte adotta sul suo territorio le misure adeguate per prevenire e reprimere gli atti contrari alle disposizioni della presente Convenzione.

3.

Le Parti convengono di cooperare per l’elaborazione di procedure in vista dell’effettiva applicazione della presente Convenzione, soprattutto in alto mare, nonché di procedure per segnalare navi e aeromobili avvistati mentre effettuano operazioni di scarico contravvenendo alle disposizioni della presente Convenzione.

4.

La presente Convenzione non si applica alle navi e agli aeromobili che godono dell’immunità di Stato loro conferita dal diritto internazionale. Tuttavia, ciascuna Parte contraente controlla, adottando misure adeguate, affinché tali navi ed aeromobili di cui essa è proprietaria o utilizzatrice agiscano in conformità ai fini e agli obiettivi della presente Convenzione e ne informa quindi l’Organizzazione.

5.

Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione pregiudica il diritto di ciascuna Parte di adottare altre misure, conformemente ai principi del diritto internazionale, al fine di prevenire lo scarico in mare.

Art. VIII

Al fine di promuovere gli obiettivi della presente Convenzione, le Parti contraenti che hanno interessi comuni a proteggere l’ambiente marino di una determinata zona geografica cercheranno, tenendo conto delle caratteristiche regionali, di concludere accordi regionali compatibili con la presente Convenzione in vista di prevenire l’inquinamento ed in particolare quello causato da scarico. Le Parti alla presente Convenzione cercheranno di agire in conformità agli obiettivi e alle disposizioni di detti accordi regionali che verranno loro comunicati dall’Organizzazione. Le Parti contraenti cercheranno di collaborare con le Parti agli accordi regionali al fine di armonizzare delle procedure destinate ad essere seguite dalle Parti contraenti delle diverse convenzioni. Verrà riservata una particolare attenzione alla cooperazione nel settore del controllo e della ricerca scientifica.

Art. IX

Le Parti contraenti agevoleranno, con la loro collaborazione in seno all’Organizzazione e agli altri organismi internazionali, l’assistenza alle Parti che la richiedano in materia di:

  1. a.

    formazione del personale scientifico e tecnico;

  2. b.

    fornitura di attrezzature e mezzi necessari alla ricerca e al controllo;

  3. c.

    distruzione e trattamento dei rifiuti e qualsiasi altra misura di prevenzione o di diminuzione dell’inquinamento dovuto a scarico;

soprattutto nei confronti dei Paesi interessati, agendo così in conformità ai fini e agli obiettivi della presente Convenzione.

Art. X

In conformità con i principi del diritto internazionale relativi alla responsabilità degli Stati in materia di danni causati all’ambiente di altri Stati o a qualunque altro settore dell’ambiente dallo scarico di rifiuti o di altri materiali di qualunque genere, le Parti contraenti elaboreranno delle procedure per la determinazione delle responsabilità e per la definizione delle vertenze riguardanti lo scarico.

Art. XI

Le Parti contraenti, durante la loro prima riunione consultiva, esamineranno le procedure di composizione delle controversie riguardanti l’interpretazione e l’applicazione della presente Convenzione.

Art. XII

Le Parti contraenti si impegnano a promuovere, nel quadro delle istruzioni specializzate competenti e di altri organismi internazionali, misure di protezione dell’ambiente marino contro l’inquinamento dovuto a:

  1. a.

    gli idrocarburi, ivi compresi i prodotti petroliferi, e i loro residui;

  2. b.

    gli altri materiali nocivi o dannosi trasportati da navi per scopi diversi dallo scarico;

  3. c.

    i rifiuti dovuti all’utilizzazione delle navi, degli aeromobili, delle piattaforme e delle altre opere collocate in mare;

  4. d.

    gli agenti radioattivi di qualunque origine, ivi compresi quelli delle navi;

  5. e.

    gli agenti destinati alla guerra biologica e chimica;

  6. f.

    i rifiuti o altri materiali provenienti direttamente o indirettamente dall’esplorazione, dallo sfruttamento e dal trattamento in mare di risorse minerali provenienti dal fondale marino.

Le Parti cercheranno anche di promuovere, in seno alla organizzazione internazionale adeguata, la codificazione dei segnali che saranno adottati dalle navi utilizzate per lo scarico.

Art. XIII

Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudica la codificazione e l’elaborazione del diritto del mare da parte della Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare convocata in virtù della risoluzione 2750 C (XXV) dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, né le rivendicazioni e le posizioni giuridiche presenti o future di qualunque Stato riguardanti il diritto del mare nonché la natura e il limite della sua giurisdizione costiera e della giurisdizione che esercita sulle navi battenti la sua bandiera. Le Parti contraenti decidono di consultarsi in occasione di una riunione che verrà convocata dalla Organizzazione dopo la Conferenza sul diritto del mare e in ogni caso non oltre il 1976 al fine di definire la natura e il limite dei diritti e degli obblighi di uno Stato costiero per quanto riguarda l’applicazione delle disposizioni della Convenzione in una zona adiacente alle sue coste.

Art. XIV

1.

Il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord, in quanto Stato depositario, convoca una riunione delle Parti contraenti non oltre tre mesi dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, al fine di decidere sulle questioni di organizzazione.

2.

Le Parti contraenti designano una Organizzazione competente, esistente al momento della riunione prevista dal precedente paragrafo, alla quale verranno affidate le funzioni di segretariato relative alla presente Convenzione. Ogni Parte alla presente Convenzione che non sia membro dell’Organizzazione partecipa in misura adeguata alle spese che l’Organizzazione sostiene per l’esercizio di dette funzioni.

3.

Le funzioni del Segretariato dell’Organizzazione consistono soprattutto:

  1. a.

    nella convocazione di riunioni consultive delle Parti contraenti, almeno una volta ogni due anni, e di riunioni speciali delle Parti in qualunque momento, su richiesta dei due terzi delle Parti;

  2. b.

    la preparazione e l’assistenza, con il parere delle Parti contraenti e degli organismi internazionali competenti, per l’elaborazione e la messa in atto delle procedure menzionate al paragrafo 4 lettera c del presente articolo;

  3. c.

    l’esame delle richieste di informazione avanzate dalle Parti contraenti, le consultazioni con dette Parti e con gli organismi internazionali competenti e la comunicazione delle raccomandazioni alle Parti sulle questioni che sono collegate alla presente Convenzione senza essere da essa specificatamente previste;

  4. d.

    la comunicazione alle Parti interessate di tutte le notifiche ricevute dall’Organizzazione in conformità alle disposizioni degli articoli IV paragrafo 3, V paragrafi 1 e 2, VI paragrafo 4, XV, XX e XXI.

Prima della designazione dell’Organizzazione, dette funzioni saranno assicurate, se del caso, da uno dei depositari, all’occorrenza il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord.

4.

Durante le riunioni consultive o speciali, le Parti contraenti procedono ad un esame costante dell’applicazione della presente Convenzione e possono in particolare:

  1. a.

    sottoporre a revisione la presente Convenzione ed i suoi Allegati ed adottare emendamenti in conformità alle disposizioni dell’articolo XV;

  2. b.

    invitare l’organismo o gli organismi scientifici competenti a collaborare con le Parti o con l’Organizzazione e a consigliare su qualunque aspetto scientifico o tecnico riguardante la presente Convenzione ed in particolare il contenuto degli Allegati;

  3. c.

    ricevere e studiare le relazioni redatte in virtù dell’articolo VI paragrafo 4;

  4. d.

    favorire la cooperazione con e tra le organizzazioni regionali interessate alla prevenzione dell’inquinamento marino;

  5. e.

    elaborare o adottare, d’accordo con gli organismi internazionali competenti, le procedure previste dall’articolo V paragrafo 2, ivi compresi i criteri fondamentali relativi alla definizione dei casi eccezionali e d’urgenza, nonché le procedure di parere consultivo e di scarico in tutta sicurezza dei materiali in detti casi, ivi compresa la designazione delle zone di scarico adeguate e formulare tutte le raccomandazioni in tal senso;

  6. f.

    studiare ogni ulteriore misura eventualmente richiesta.

5.

Durante la loro prima riunione consultiva, le Parti adotteranno il necessario regolamento interno.

Art. XV

  1. 1.

    a.

    Durante le riunioni delle Parti contraenti convocate in virtù delle disposizioni dell’articolo XIV gli emendamenti della presente Convenzione vengono adottati a maggioranza dei due terzi delle Parti presenti. Un emendamento entra in vigore per le Parti che lo hanno approvato il sessantesimo giorno dopo che i due terzi delle Parti avranno depositato uno strumento di approvazione dell’emendamento presso l’Organizzazione. In seguito, l’emendamento entrerà in vigore nei confronti di ogni altra Parte il trentesimo giorno successivo al deposito del suo strumento di approvazione di detto emendamento.

  2. b.

    L’Organizzazione informa tutte le Parti di qualunque richiesta di riunione speciale presentata in virtù delle disposizioni dell’articolo XIV e di qualunque emendamento adottato nel corso delle riunioni delle Parti nonché della data in cui tali emendamenti entreranno in vigore per ciascuna Parte.

2.

Gli emendamenti agli Allegati saranno basati su considerazioni d’ordine scientifico o tecnico. Gli emendamenti agli Allegati approvati da una maggioranza dei due terzi delle Parti presenti durante una riunione convocata in virtù delle disposizioni previste dall’articolo XIV avranno immediatamente effetto per ciascuna Parte contraente al momento della notifica della sua approvazione all’Organizzazione, e avranno effetto cento giorni dopo l’adozione da parte della riunione per tutte le altre Parti, ad eccezione di quelle che avranno dichiarato, prima di tale termine di cento giorni, di non essere in grado di accettare l’emendamento in quel momento. Le Parti cercheranno di notificare all’Organizzazione la loro approvazione di un emendamento il più presto possibile dopo la sua adozione da parte della riunione. Ogni Parte può, in qualunque momento, sostituire una dichiarazione di opposizione con una dichiarazione di approvazione e l’emendamento che era prima oggetto di opposizione entrerà quindi in vigore per detta Parte.

3.

Ogni approvazione o dichiarazione di opposizione ai sensi del presente articolo viene effettuata mediante deposito di uno strumento presso l’Organizzazione. L’Organizzazione notifica a tutte le Parti contraenti il ricevimento di detti strumenti.

4.

Prima che l’Organizzazione venga designata, le funzioni amministrative che le sono affidate dalla presente Convenzione verranno temporaneamente assicurate dal Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord, in quanto uno dei depositari della presente Convenzione.

Art. XVI

La presente Convenzione sarà aperta alla firma di tutti gli Stati a Londra, Città del Messico, Mosca e Washington dal 29 dicembre 1972 al 31 dicembre 1973.

Art. XVII

La presente Convenzione sarà sottoposta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso i Governi degli Stati Uniti d’America, del Messico, del Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord e dell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche.

Art. XVIII

La presente Convenzione sarà aperta all’adesione di tutti gli Stati dopo il 31 dicembre 1973. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Governo degli Stati Uniti d’America, del Messico, del Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord e dell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche.

Art. XIX

1.

La presente Convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo la data del deposito del quindicesimo strumento di ratifica o di adesione.

2.

Per ciascuna delle Parti contraenti che ratificherà la Convenzione o vi aderirà dopo il deposito del quindicesimo strumento di ratifica o di adesione, la Convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo il deposito, da parte di detta Parte, del suo strumento di ratifica o di adesione.

Art. XX

I depositari informeranno le Parti contraenti:

  1. a.

    delle firme della presente Convenzione e del deposito degli strumenti di ratifica, di adesione e di denuncia in conformità agli articoli XVI, XVII, XVIII e XXI, e

  2. b.

    della data in cui la presente Convenzione entrerà in vigore, in applicazione dell’articolo XIX.

Art. XXI

Ogni Parte contraente potrà denunciare la presente Convenzione mediante un preavviso scritto di sei mesi indirizzato a uno dei depositari che ne informerà subito tutte le Parti.

Art. XXII

L’originale della presente Convenzione, i cui testi francese, inglese, russo e spagnolo fanno ugualmente fede, è depositato presso i Governi del Messico, del Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord, degli Stati Uniti d’America e dell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, che ne trasmettono copie certificate conformi a tutti gli Stati.

Allegati

  • Aggiunta
  • Caratteristiche e composizione del materiale

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 11.09.2024. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).