Législation

Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sulla partecipazione della Svizzera all'Agenzia europea dell'ambiente e alla rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale (EIONET) (con all.)

EIONETRS 0.814.092.681In vigoreStato 01.04.200621 articoli

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La Confederazione Svizzera, in seguito denominata «Svizzera», e la Comunità europea, in seguito denominata «Comunità», in seguito denominate «parti contraenti», riconoscendo il carattere transfrontaliero dei problemi ambientali e l’importanza di rafforzare la cooperazione internazionale in campo ambientale, tenuto conto del regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, sull’istituzione dell’Agenzia europea dell’ambiente e della rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale, modificato dal regolamento (CE) n. 933/1999 del Consiglio e dal regolamento (CE) n. 1641/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, tenuto conto del fatto che le attività dell’Agenzia europea dell’ambiente e della rete europea di informazione e di osservazione in materia ambientale sono già state estese ad altri paesi europei mediante accordi bilaterali conclusi dalla Comunità europea, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

La Svizzera partecipa pienamente alle attività dell’Agenzia europea dell’ambiente, in seguito denominata «Agenzia», e a quelle della rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale (EIONET), e applica gli atti di cui all’allegato I.

Art. 2

La Svizzera contribuisce finanziariamente alle attività di cui all’articolo 1 (Agenzia ed EIONET) secondo le modalità di seguito indicate:

  1. a)

    il contributo annuo è calcolato sulla base della sovvenzione erogata dalla Comunità al bilancio dell’Agenzia per l’anno considerato, divisa per il numero di Stati membri della Comunità;

  2. b)

    il contributo finanziario della Svizzera è inoltre regolato dalle condizioni finanziarie riportate nell’allegato II.

Art. 3

La Svizzera prende parte, senza diritto di voto, a tutte le attività del consiglio di amministrazione dell’Agenzia ed è associata alle attività del comitato scientifico dell’Agenzia stessa.

Art. 4

Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente Accordo la Svizzera informa l’Agenzia dei principali elementi che compongono le sue reti nazionali di informazione, secondo quanto stabilito negli atti di cui all’allegato I.

Art. 5

La Svizzera designa in particolare fra le istituzioni di cui all’articolo 4 o fra le altre organizzazioni stabilite nel suo territorio un «punto focale nazionale» incaricato, sul piano nazionale, del coordinamento e/o della trasmissione delle informazioni da fornire all’Agenzia e alle istituzioni o agli organismi facenti parte dell’EIONET, compresi i centri tematici di cui all’articolo 6.

Art. 6

La Svizzera può parimenti individuare, entro il termine di cui all’articolo 4, le istituzioni o le altre organizzazioni stabilite nel suo territorio che potrebbero essere specificamente incaricate di cooperare con l’Agenzia per quanto riguarda determinati temi di particolare interesse. Le istituzioni così individuate devono essere in grado di concludere un accordo con l’Agenzia per agire in qualità di centro tematico della rete, svolgendo compiti specifici. Questi centri cooperano con altre istituzioni facenti parte della rete.

Art. 7

Nei sei mesi successivi al ricevimento delle informazioni di cui agli articoli 4, 5 e 6, il consiglio di amministrazione dell’Agenzia riesamina i principali elementi della rete per tenere conto della partecipazione della Svizzera.

Art. 8

Fatto salvo il rispetto della riservatezza, la Svizzera è tenuta a fornire informazioni conformemente agli obblighi e alla prassi stabiliti dal programma di lavoro dell’Agenzia.

Art. 9

L’Agenzia può concludere con le istituzioni e gli organismi designati dalla Svizzera e appartenenti alla rete, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6, i necessari accordi, di natura soprattutto contrattuale, per garantire l’esecuzione dei compiti loro eventualmente affidati.

Art. 10

I dati ambientali forniti all’Agenzia o da questa diffusi possono essere pubblicati e sono resi accessibili al pubblico, purché alle informazioni riservate sia assicurato in Svizzera lo stesso livello di protezione garantito nella Comunità.

Art. 11

L’Agenzia è dotata di personalità giuridica in Svizzera e gode in tale paese della più ampia capacità giuridica concessa per legge alle persone giuridiche.

Art. 12

La Svizzera applica all’Agenzia il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee riportato nell’allegato III.

Art. 13

In deroga all’articolo 12, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, i cittadini svizzeri che godono di tutti i diritti civili e politici possono essere assunti a contratto dal direttore esecutivo dell’Agenzia.

Art. 14

Le disposizioni relative al controllo finanziario esercitato dalla Comunità in Svizzera in relazione ai partecipanti alle attività dell’Agenzia o dell’EIONET sono stabilite nell’allegato IV.

Art. 15

Le parti contraenti adottano tutte le misure, di portata generale o specifica, necessarie per l’adempimento degli obblighi loro incombenti in forza del presente Accordo. Esse si adoperano per la realizzazione degli obiettivi fissati dal presente Accordo.

Art. 16

1.  La corretta applicazione del presente Accordo è assicurata da un comitato misto, composto di rappresentanti delle parti contraenti. Il comitato si riunisce su richiesta di una parte contraente.

2.  Il comitato misto procede a consultazioni sulle implicazioni dei nuovi atti normativi comunitari che modificano il regolamento (CEE) n. 1210/90 o qualsiasi altro strumento giuridico menzionato nel presente Accordo, nonché, ove opportuno, sulle eventuali implicazioni relative al contributo finanziario di cui all’articolo 2 e all’allegato II del presente Accordo.

3.  In conformità delle rispettive procedure interne delle parti contraenti, il comitato misto può adottare una decisione diretta a modificare gli allegati del presente Accordo o stabilire qualsiasi altra misura per assicurare la corretta applicazione del presente Accordo.

4.  Il comitato misto agisce di comune accordo.

Art. 17

Gli allegati del presente Accordo, compresa l’appendice, costituiscono parte integrante del medesimo.

Art. 18

Il presente Accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni in esso indicate e, dall’altra, al territorio della Svizzera.

Art. 19

Il presente Accordo è concluso a tempo indeterminato. Ciascuna parte contraente può denunciare il presente Accordo mediante notifica all’altra parte contraente. Il presente Accordo cessa di essere applicato sei mesi dopo la data della notifica.

Art. 20

Il presente Accordo è approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure interne. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data della notifica tra le parti contraenti dell’avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

Art. 21

1.  Il presente Accordo è redatto in duplice esemplare in lingua ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

2.  La versione in lingua maltese è autenticata dalle parti contraenti sulla base di uno scambio di lettere. Essa fa ugualmente fede, allo stesso titolo delle lingue di cui al paragrafo 1.

Allegati

  • all’Agenzia europea dell’ambiente
  • sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee
  • ad attività dell’Agenzia europea dell’ambiente e dell’EIONET

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.04.2006. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).