Législation

Convenzione di Stoccolma del 22 maggio 2001 sugli inquinanti organici persistenti (Convenzione POP) (con allegati)

RS 0.814.03In vigoreStato 06.05.202530 articoli

Cosa si sta preparando

Nessun progetto di revisione in corso.

Le Parti alla presente Convenzione, riconoscendo che gli inquinanti organici persistenti possiedono proprietà tossiche, resistono al degrado, sono soggetti a bioaccumulazione e sono trasportati attraverso l’aria, l’acqua e le specie migratorie al di là delle frontiere internazionali e depositati lontano dal luogo di emissione, dove si accumulano negli ecosistemi terrestri e acquatici; consapevoli dei rischi sanitari, segnatamente nei Paesi in sviluppo, derivanti dall’esposizione agli inquinanti organici persistenti a livello locale, in particolare dell’impatto sulle donne e, attraverso di loro, sulle generazioni future; riconoscendo che gli ecosistemi artici e le comunità indigene sono particolarmente minacciati dalla biocrescita degli inquinanti organici persistenti e che la contaminazione dei loro alimenti tradizionali è un problema di salute pubblica; consapevoli della necessità di un’azione mondiale contro gli inquinanti organici persistenti; memori della decisione 19/13 C del 7 febbraio 1997 del Consiglio d’amministrazione del Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente di promuovere un’azione internazionale volta a proteggere la salute umana e l’ambiente attraverso misure atte a ridurre e/o eliminare le emissioni e gli scarichi di inquinanti organici persistenti; rammentando le disposizioni delle pertinenti convenzioni internazionali sull’ambiente, segnatamente la Convenzione di Rotterdam concernente la procedura di assenso preliminare in conoscenza di causa per taluni prodotti chimici e antiparassitari pericolosi nel commercio internazionale e la Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, compresi gli accordi regionali conclusi ai sensi del suo articolo 11; rammentando altresì le disposizioni pertinenti della Dichiarazione di Rio sull’ambiente e lo sviluppo e dell’Agenda 21; riconoscendo che il principio precauzionale anima tutte le Parti ed è ancorato nella presente Convenzione; riconoscendo che la presente Convenzione e altri accordi internazionali in materia di commercio e ambiente si sostengono reciprocamente; riaffermando che, conformemente allo Statuto delle Nazioni Unite e ai principi del diritto internazionale, gli Stati hanno il diritto sovrano di sfruttare le loro risorse in conformità con le loro politiche in materia di ambiente e di sviluppo e il dovere di provvedere affinché le attività esercitate nei limiti della loro giurisdizione o sotto il loro controllo non causino danni all’ambiente di altri Stati o regioni al di fuori della loro giurisdizione nazionale; tenendo conto della situazione e delle particolari esigenze dei Paesi in sviluppo, in particolare di quelli meno sviluppati, e dei Paesi ad economia in transizione, segnatamente della necessità di potenziare le capacità nazionali in materia di gestione dei prodotti chimici, in particolare mediante il trasferimento di tecnologia, l’assistenza tecnica e finanziaria e la promozione della cooperazione tra le Parti; tenendo pienamente conto del Programma d’azione per lo sviluppo sostenibile dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo, adottato alle Barbados il 6 maggio 1994; prendendo atto delle capacità rispettive dei Paesi sviluppati e dei Paesi in sviluppo come pure delle responsabilità comuni ma differenziate degli Stati, come sancito nel Principio 7 della Dichiarazione di Rio sull’ambiente e lo sviluppo; riconoscendo l’importante contributo che possono fornire il settore privato e le organizzazioni non governative ai fini della riduzione e/o dell’eliminazione delle emissioni e degli scarichi di inquinanti organici persistenti; sottolineando l’importanza di fare in modo che i fabbricanti di inquinanti organici persistenti assumano la responsabilità di ridurre gli effetti nocivi causati dai loro prodotti e di fornire informazioni agli utilizzatori, ai governi e al pubblico in merito alla pericolosità di tali sostanze; consapevoli della necessità di adottare misure volte a prevenire gli effetti nocivi causati dagli inquinanti organici persistenti in tutte le fasi del loro ciclo di vita; riaffermando il Principio 16 della Dichiarazione di Rio sull’ambiente e lo sviluppo, in base al quale le autorità nazionali devono impegnarsi al fine di promuovere l’internalizzazione dei costi ambientali e l’uso di strumenti economici in applicazione del principio «chi inquina paga», tenendo debitamente conto dell’interesse pubblico e senza provocare distorsioni del commercio e degli investimenti internazionali; incoraggiando le Parti che non dispongono di sistemi di regolamentazione e di valutazione dei pesticidi e delle sostanze chimiche industriali a dotarsi di tali sistemi; riconoscendo l’importanza di sviluppare e utilizzare sostanze chimiche e processi alternativi rispettosi dell’ambiente; decise a proteggere la salute umana e l’ambiente contro gli effetti nocivi degli inquinanti organici persistenti, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1Obiettivo

Tenendo presente l’approccio precauzionale sancito dal Principio 15 della Dichiarazione di Rio sull’ambiente e lo sviluppo, la presente Convenzione ha l’obiettivo di proteggere la salute umana e l’ambiente contro gli inquinanti organici persistenti.

Art. 2Definizioni

Ai fini della presente Convenzione:

  1. a)

    per «Parte» si intende qualsiasi Stato o organizzazione regionale di integrazione economica che abbia accettato di essere vincolato dalla presente Convenzione e per il quale la medesima sia in vigore;

  2. b)

    per «organizzazione regionale di integrazione economica» si intende qualsiasi organizzazione costituita da Stati sovrani di una determinata regione, alla quale gli Stati membri abbiano conferito competenza nelle materie disciplinate dalla presente Convenzione e che sia stata debitamente autorizzata, conformemente alle proprie procedure interne, a firmare, ratificare, accettare, approvare la presente Convenzione o ad aderirvi;

  3. c)

    per «Parti presenti e votanti» si intendono le Parti che sono presenti alla votazione e esprimono un voto favorevole o contrario.

Art. 3Misure volte a ridurre o eliminare le emissioni dovute a produzione e uso intenzionale

1

 Ciascuna Parte:

  1. a)

    vieta e/o adotta le misure legislative e amministrative necessarie per porre fine:

    1. i)

      alla produzione e all’uso delle sostanze chimiche elencate nell’allegato A, in conformità con le disposizioni di detto allegato,

    2. ii)

      all’importazione e all’esportazione delle sostanze chimiche elencate nell’allegato A, in conformità con le disposizioni del paragrafo 2;

  2. b)

    limita la produzione e l’uso delle sostanze chimiche elencate nell’allegato B conformemente alle disposizioni di detto allegato.

2

 Ciascuna Parte adotta misure affinché:

  1. a)

    le sostanze chimiche elencate nell’allegato A o nell’allegato B siano importate unicamente:

    1. i)

      ai fini di uno smaltimento rispettoso dell’ambiente, come stabilito nell’articolo 6 paragrafo 1 (d), oppure

    2. ii)

      per un uso o scopo consentito a detta Parte ai sensi dell’allegato A o dell’allegato B;

  2. b)

    le sostanze chimiche elencate nell’allegato A per le quali vige una deroga specifica riguardante la produzione o l’uso oppure le sostanze chimiche elencate nell’allegato B per le quali vige una deroga specifica riguardante la produzione o l’uso oppure uno scopo accettabile, in considerazione delle eventuali disposizioni pertinenti contenute negli strumenti internazionali esistenti sull’accordo preliminare dato in cognizione di causa, siano esportate unicamente:

    1. i)

      ai fini di uno smaltimento rispettoso dell’ambiente, come stabilito nell’articolo 6 paragrafo 1 (d),

    2. ii)

      verso una Parte autorizzata a usare dette sostanze chimiche ai sensi dell’allegato A o dell’allegato B, oppure

    3. iii)

      verso uno Stato che non è Parte alla presente Convenzione, ma abbia fornito una certificazione annuale alla Parte esportatrice. Detta certificazione deve specificare l’uso previsto della sostanza chimica e contenere una dichiarazione con la quale, in relazione alla sostanza chimica in questione, lo Stato importatore si impegna a:

      1. a)

        proteggere la salute umana e l’ambiente adottando le misure necessarie per ridurre al minimo o prevenire le emissioni,

      2. b)

        rispettare le disposizioni dell’articolo 6 paragrafo 1,

      3. c)

        rispettare, se del caso, le disposizioni dell’allegato B parte II paragrafo 2.

    4. La certificazione include anche qualsiasi documento giustificativo adeguato, come atti legislativi, strumenti di regolamentazione oppure direttive amministrative o politiche. La Parte esportatrice trasmette la certificazione al Segretariato entro sessanta giorni dal ricevimento;

  3. c)

    le sostanze chimiche elencate nell’allegato A, per le quali nessuna Parte beneficia più di una deroga specifica riguardante la produzione o l’uso, non siano esportate, salvo ai fini di uno smaltimento rispettoso dell’ambiente come stabilito nell’articolo 6 paragrafo 1 (d);

  4. d)

    ai fini del presente paragrafo, l’espressione «Stato che non è Parte alla presente Convenzione» designa, in relazione a una particolare sostanza chimica, ogni Stato o organizzazione regionale di integrazione economica che non abbia accettato di essere vincolato dalla Convenzione in relazione a tale sostanza.

3

 Ogni Parte che dispone di uno o più sistemi di regolamentazione e di valutazione dei nuovi pesticidi o delle nuove sostanze chimiche industriali adotta misure di regolamentazione volte a prevenire la produzione e l’uso di nuovi pesticidi o di nuove sostanze chimiche industriali che, in base ai criteri enunciati nell’allegato D paragrafo 1, presentano le caratteristiche degli inquinanti organici persistenti.

4

 Ogni Parte che dispone di uno o più sistemi di regolamentazione e di valutazione dei pesticidi o delle sostanze chimiche industriali prende in considerazione nell’ambito di questi sistemi, se del caso, i criteri enunciati nell’allegato D paragrafo 1 quando procede a una valutazione dei pesticidi o delle sostanze chimiche industriali in uso.

5

 Salvo diversa disposizione nella presente Convenzione, i paragrafi 1 e 2 non si applicano ai quantitativi di una sostanza chimica destinati ad essere utilizzati per la ricerca in laboratorio o come campioni di riferimento.

6

 Qualsiasi Parte che beneficia di una deroga specifica conformemente all’allegato A oppure di una deroga specifica o uno scopo accettabile conformemente all’allegato B adotta misure adeguate affinché qualsiasi produzione o uso in virtù di tale deroga o scopo avvenga in modo tale da prevenire o ridurre al minimo l’esposizione umana e l’emissione nell’ambiente. Per gli usi oggetto di deroghe o gli scopi accettabili che, in condizioni di impiego normale, comportano un’emissione intenzionale nell’ambiente, tale emissione deve essere ridotta al minimo necessario, tenuto conto delle norme e delle direttive applicabili.

Art. 4Registro delle deroghe specifiche

1

 Con la presente è istituito un registro allo scopo di identificare le Parti che beneficiano di deroghe specifiche previste nell’allegato A o all’allegato B. Il registro non indica le Parti che applicano le disposizioni dell’allegato A o dell’allegato B valide per tutte le Parti. Il registro è tenuto dal Segretariato ed è accessibile al pubblico.

2

 Il registro comprende:

  1. a)

    un elenco dei tipi di deroghe specifiche previste nell’allegato A e nell’allegato B;

  2. b)

    un elenco delle Parti che beneficiano di una deroga specifica prevista nell’allegato A o nell’allegato B;

  3. c)

    un elenco delle date di scadenza di ogni deroga specifica iscritta.

3

 Diventando Parte, ogni Stato può, mediante notifica scritta al Segretariato, far iscrivere nel registro uno o più tipi di deroghe specifiche previste nell’allegato A o nell’allegato B.

4

 Eccetto che una Parte iscriva nel registro una data anteriore o che sia stata concessa una proroga conformemente al paragrafo 7, tutte le deroghe specifiche iscritte scadono cinque anni dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione in relazione a una particolare sostanza chimica.

5

 Alla sua prima riunione, la Conferenza delle Parti stabilisce la procedura di esame delle deroghe iscritte nel registro.

6

 Prima dell’esame di una deroga iscritta nel registro, la Parte interessata presenta al Segretariato un rapporto in cui giustifica il bisogno di mantenere l’iscrizione di tale deroga. Il rapporto è distribuito dal Segretariato a tutte le Parti. L’esame di una deroga iscritta è condotto sulla base di tutte le informazioni disponibili. In seguito all’esame, la Conferenza delle Parti può indirizzare alla Parte interessata le raccomandazioni che ritiene adeguate.

7

 La Conferenza delle Parti può, su richiesta della Parte interessata, decidere di prorogare la data di scadenza di una determinata deroga per un periodo che può andare fino a cinque anni. Nel prendere questa decisione, la Conferenza delle Parti tiene debitamente conto della situazione speciale delle Parti che sono Paesi in sviluppo o ad economia in transizione.

8

 In qualsiasi momento, una Parte può, mediante notifica scritta al Segretariato, ritirare dal registro l’iscrizione di una deroga specifica. Il ritiro entra in vigore alla data indicata nella notifica.

9

 Quando non vi sono più Parti iscritte per un particolare tipo di deroga specifica, per tale tipo di deroga non è più possibile nessuna iscrizione.

Art. 5Misure volte a ridurre o eliminare le emissioni dovute a produzione non intenzionale

Ciascuna Parte adotta almeno le seguenti misure per ridurre il volume totale delle emissioni di origine antropica di ciascuna delle sostanze chimiche elencate nell’allegato C, allo scopo di ridurlo sempre più e, se possibile, di azzerarlo:

  1. a)

    elaborazione di un piano d’azione o, se del caso, di un piano d’azione regionale o subregionale entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione nei propri confronti e successiva attuazione nell’ambito del piano d’attuazione previsto nell’articolo 7, allo scopo di identificare, caratterizzare e gestire le emissioni di sostanze chimiche elencate nell’allegato C e di facilitare l’attuazione delle lettere b)–e). Il piano d’azione comprende i seguenti elementi:

    1. i)

      una valutazione delle emissioni attuali e prevedibili, compresa l’elaborazione e la tenuta di inventari delle fonti e di stime delle emissioni, tenendo conto delle categorie di fonti nell’allegato C,

    2. ii)

      una valutazione dell’efficacia delle leggi e delle politiche applicate dalla Parte per gestire tali emissioni,

    3. iii)

      strategie per adempiere agli obblighi del presente paragrafo, tenendo conto delle valutazioni di cui in i) e ii),

    4. iv)

      misure volte a promuovere l’educazione, la formazione e la consapevolezza in relazione a dette strategie,

    5. v)

      un esame, ogni cinque anni, di dette strategie e della loro efficacia in relazione all’adempimento degli obblighi del presente paragrafo; i risultati di detti esami figureranno nei rapporti presentati in virtù dell’articolo 15,

    6. vi)

      un calendario d’attuazione del piano d’azione, comprese le strategie e le misure in esso definite;

  2. b)

    promozione dell’applicazione di misure disponibili, possibili e pratiche, atte a raggiungere rapidamente un livello realistico e significativo di riduzione delle emissioni o eliminazione delle fonti;

  3. c)

    promozione dello sviluppo e, qualora la Parte lo ritenga opportuno, imposizione dell’uso di materiali, prodotti e processi modificati o alternativi, allo scopo di prevenire la formazione e l’emissione delle sostanze chimiche elencate nell’allegato C, tenendo conto delle indicazioni generali sulle misure di prevenzione e riduzione delle emissioni che figurano nell’allegato C e delle direttive che saranno adottate mediante decisione dalla Conferenza delle Parti;

  4. d)

    promozione e, conformemente al calendario d’attuazione del proprio piano d’azione, imposizione dell’uso delle migliori tecniche disponibili per le nuove fonti appartenenti alle categorie di fonti identificate dalla Parte come tali da giustificare un’azione nell’ambito del proprio piano d’azione, a cominciare dalle categorie di fonti elencate nell’allegato C parte II. In ogni modo, l’obbligo di far uso delle migliori tecniche disponibili per le nuove fonti appartenenti alle categorie elencate nella parte II di detto allegato va introdotto quanto prima e comunque non oltre quattro anni dopo l’entrata in vigore della Convenzione per detta Parte. Per le categorie elencate, le Parti promuovono l’uso delle migliori prassi ambientali. Applicando le migliori tecniche disponibili e le migliori prassi ambientali, le Parti dovrebbero tener conto delle indicazioni generali sulle misure di prevenzione e di riduzione delle emissioni che figurano in detto allegato e delle direttive sulle migliori tecniche disponibili e sulle migliori prassi ambientali che saranno adottate mediante decisione dalla Conferenza delle Parti;

  5. e)

    promozione, in conformità con il proprio piano d’azione, dell’uso delle migliori tecniche disponibili e delle migliori prassi ambientali:

    1. i)

      per le fonti esistenti, appartenenti alle categorie di fonti elencate nell’allegato C parte II e appartenenti alle categorie di fonti come quelle elencate nella parte III di detto allegato,

    2. ii)

      per le nuove fonti, appartenenti alle categorie di fonti come quelle elencate nell’allegato C parte III che una Parte non ha identificato ai sensi della lettera d).

  6. Applicando le migliori tecniche disponibili e le migliori prassi ambientali, le Parti dovrebbero tener conto delle indicazioni generali sulle misure di prevenzione e di riduzione delle emissioni enunciate nell’allegato C e delle direttive sulle migliori tecniche disponibili e sulle migliori prassi ambientali che saranno adottate mediante decisione dalla Conferenza delle Parti;

  7. f)

    ai fini del presente paragrafo e dell’allegato C:

    1. i)

      per «migliori tecniche disponibili» si intende lo stadio di sviluppo più efficace e avanzato delle attività e delle loro modalità di esercizio atte a comprovare l’idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di principio, la base dei valori limite di emissione intesi a prevenire e, qualora ciò risulti impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni delle sostanze chimiche elencate nell’allegato C parte I e il loro impatto sull’ambiente nel complesso. In particolare:

    2. ii)

      per «tecniche» si intendono sia la tecnologia utilizzata, sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell’impianto,

    3. iii)

      per tecniche «disponibili» si intendono le tecniche accessibili all’operatore ed elaborate su una scala che ne consenta l’applicazione nel settore industriale pertinente a condizioni economicamente e tecnicamente convenienti, in considerazione dei costi e dei vantaggi,

    4. iv)

      per tecniche «migliori» si intendono le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello generale di protezione dell’ambiente nel suo complesso,

    5. v)

      per «migliori prassi ambientali» si intende l’applicazione della combinazione più adatta di misure di controllo e strategie di protezione dell’ambiente;

    6. vi)

      per «nuova fonte» si intende qualsiasi fonte la cui costruzione o modifica sostanziale è iniziata almeno un anno dopo la data di:

      1. a)

        entrata in vigore della presente Convenzione per la Parte interessata, oppure

      2. b)

        entrata in vigore, per la Parte interessata, di un emendamento dell’allegato C, nel caso in cui una fonte sottostia alle disposizioni della presente Convenzione solo in virtù di tale emendamento;

  8. g)

    valori limite di emissione o norme di prestazione possono essere utilizzati da una Parte per adempiere i propri obblighi in materia di migliori tecniche disponibili ai sensi del presente paragrafo.

Art. 6Misure volte a ridurre o eliminare le emissioni dovute a scorte e rifiuti

1

 Al fine di garantire che le scorte composte da sostanze chimiche elencate nell’allegato A o nell’allegato B o contenenti dette sostanze, nonché i rifiuti, compresi i prodotti e gli articoli diventati rifiuti, contenenti sostanze chimiche elencate nell’allegato A, B o C oppure composti o contaminati da dette sostanze siano gestiti in modo da proteggere la salute umana e l’ambiente, ciascuna Parte:

  1. a)

    elabora opportune strategie per identificare:

    1. i)

      le scorte composte da sostanze chimiche elencate nell’allegato A o nell’allegato B o contenenti dette sostanze,

    2. ii)

      i prodotti e gli articoli in uso nonché i rifiuti contenenti sostanze chimiche elencate nell’allegato A, B o C oppure composti o contaminati da dette sostanze;

  2. b)

    identifica, nella misura del possibile, le scorte composte da sostanze chimiche elencate nell’allegato A o nell’allegato B o contenenti dette sostanze sulla base delle strategie previste nella lettera a);

  3. c)

    gestisce le scorte, ove necessario, in modo sicuro, efficace e rispettoso dell’ambiente. Le scorte di sostanze chimiche elencate nell’allegato A o nell’allegato B che non possono più essere utilizzate conformemente a una deroga specifica prevista nell’allegato A oppure a una deroga specifica o a uno scopo accettabile previsti nell’allegato B, salvo quelle che possono essere esportate conformemente all’articolo 3 paragrafo 2, sono considerate rifiuti e gestite conformemente alla lettera d);

  4. d)

    adotta opportune misure per fare in modo che tali rifiuti, compresi i prodotti e gli articoli diventati rifiuti:

    1. i)

      siano maneggiati, raccolti, trasportati e immagazzinati in modo rispettoso dell’ambiente,

    2. ii)

      siano smaltiti in modo tale che gli inquinanti organici persistenti in essi contenuti siano distrutti o trasformati irreversibilmente e non presentino più le caratteristiche degli inquinanti organici persistenti oppure siano smaltiti in altro modo, purché rispettoso dell’ambiente, quando la distruzione o la trasformazione irreversibile non rappresentano l’opzione preferibile dal punto di vista ambientale o quando il tenore di inquinanti organici persistenti è basso, in considerazione delle regole, norme e direttive internazionali, comprese quelle elaborate ai sensi del paragrafo 2, e dei pertinenti regimi regionali e mondiali relativi alla gestione dei rifiuti pericolosi,

    3. iii)

      non possano essere sottoposti a operazioni di smaltimento tali da comportare il recupero, il riciclaggio, la rigenerazione, la riutilizzazione diretta o impieghi alternativi di inquinanti organici persistenti,

    4. iv)

      non siano oggetto di movimenti transfrontalieri senza tener conto delle regole, norme e direttive internazionali pertinenti,

  5. e)

    si impegna a elaborare opportune strategie per identificare i siti contaminati da sostanze chimiche elencate nell’allegato A, B o C; il risanamento di questi siti, qualora intrapreso, dovrà avvenire in modo rispettoso dell’ambiente.

2

 La Conferenza delle Parti coopera strettamente con gli organi pertinenti della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e loro eliminazione, al fine di, in particolare:

  1. a)

    fissare i livelli di distruzione e trasformazione irreversibile necessari per garantire l’assenza delle caratteristiche degli inquinanti organici persistenti indicate nell’allegato D paragrafo 1;

  2. b)

    determinare quelli che considera i metodi atti a garantire uno smaltimento rispettoso dell’ambiente di cui sopra;

  3. c)

    adoperarsi per fissare, ove necessario, le concentrazioni delle sostanze chimiche elencate negli allegati A, B e C, al fine di definire il basso tenore di inquinanti organici persistenti di cui al paragrafo 1 d) ii).

Art. 7Piani d’attuazione

1

 Ciascuna Parte:

  1. a)

    elabora e si impegna ad attuare un piano per adempiere ai propri obblighi ai sensi della presente Convenzione;

  2. b)

    trasmette il proprio piano d’attuazione alla Conferenza delle Parti entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione nei suoi confronti;

  3. c)

    esamina e aggiorna, se necessario, il proprio piano d’attuazione periodicamente, secondo le modalità determinate dalla Conferenza delle Parti.

2

 Le Parti collaborano, se del caso, direttamente o attraverso organizzazioni mondiali, regionali o subregionali e consultano gli organismi nazionali interessati, in particolare le associazioni femminili e le organizzazioni che si occupano della salute dei bambini, al fine di facilitare l’elaborazione, l’applicazione e l’aggiornamento dei propri piani d’attuazione.

3

 Le Parti si impegnano a utilizzare e, ove necessario, a creare i mezzi per integrare i piani d’attuazione nazionali per gli inquinanti organici persistenti nelle rispettive strategie di sviluppo sostenibile, secondo quanto opportuno.

Art. 8Inclusione di sostanze chimiche negli allegati A, B e C

1

 Una Parte può presentare al Segretariato una proposta d’inclusione di una sostanza chimica negli allegati A, B e/o C. La proposta deve contenere le informazioni enunciate nell’allegato D. Nell’elaborare una proposta, una Parte può essere assistita da altre Parti e/o dal Segretariato.

2

 Il Segretariato verifica se la proposta contiene le informazioni enunciate nell’allegato D. Se ritiene che la proposta contiene tali informazioni, il Segretariato la trasmette al Comitato di esame degli inquinanti organici persistenti.

3

 Il Comitato esamina la proposta e applica in modo flessibile e trasparente i criteri di selezione enunciati nell’allegato D, tenendo conto in modo integrato ed equilibrato di tutte le informazioni fornite.

4

 Il Comitato, se decide che:

  1. a)

    la proposta soddisfa i criteri di selezione, trasmette tramite il Segretariato la proposta e la propria valutazione a tutte le Parti e agli osservatori, invitandoli a presentare le informazioni enunciate nell’allegato E;

  2. b)

    la proposta non soddisfa i criteri di selezione, ne informa tutte le Parti e gli osservatori, tramite il Segretariato, trasmettendo la proposta e la propria valutazione a tutte le Parti e la proposta è respinta.

5

 Qualsiasi Parte può presentare nuovamente al Comitato una proposta da questi respinta conformemente al paragrafo 4. La proposta ripresentata può evidenziare eventuali preoccupazioni manifestate dalla Parte in questione e i motivi che giustificano un nuovo esame da parte del Comitato. Se in seguito a questa procedura il Comitato respinge nuovamente la proposta, la Parte può impugnare la decisione del Comitato e la Conferenza delle Parti esamina la questione in occasione della sessione successiva. La Conferenza delle Parti può decidere, in base ai criteri di selezione dell’allegato D e in considerazione della valutazione del Comitato e di qualsiasi altra informazione fornita da una Parte o da un osservatore, di dare seguito alla proposta.

6

 Nei casi in cui il Comitato abbia deciso che la proposta soddisfa i criteri di selezione o la Conferenza delle Parti abbia deciso di dare seguito alla proposta, il Comitato procede a un nuovo esame della proposta, tenendo conto di qualsiasi ulteriore informazione pertinente ricevuta, e prepara un progetto di profilo di rischio conformemente all’allegato E. Tramite il Segretariato, trasmette tale progetto a tutte le Parti e agli osservatori, raccoglie le loro osservazioni tecniche e, tenendo conto di tali osservazioni, completa il profilo di rischio.

7

 Se, sulla base del profilo di rischio elaborato conformemente all’allegato E, il Comitato decide che:

  1. a)

    la sostanza chimica, essendo trasportata a lunga distanza nell’ambiente, può provocare sensibili effetti nocivi per la salute umana e/o l’ambiente, che giustificano un’azione a livello mondiale, si dà seguito alla proposta. L’assenza di certezze scientifiche assolute non impedisce di dar seguito alla proposta. Tramite il Segretariato, il Comitato invita allora tutte le Parti e gli osservatori a fornire informazioni concernenti gli aspetti enunciati nell’allegato F. Successivamente, elabora una valutazione della gestione dei rischi, comprendente un’analisi delle possibili misure di controllo della sostanza chimica, conformemente a detto allegato;

  2. b)

    non bisogna dare seguito alla proposta, trasmette tramite il Segretariato il profilo di rischio a tutte le Parti e agli osservatori e respinge la proposta.

8

 Per qualsiasi proposta respinta conformemente al paragrafo 7 b), una Parte può chiedere alla Conferenza delle Parti di esaminare la possibilità di incaricare il Comitato di chiedere ulteriori informazioni alla Parte proponente e ad altre Parti durante un periodo non superiore a un anno. Al termine di tale periodo e sulla base delle informazioni ricevute, il Comitato riesamina la proposta conformemente al paragrafo 6 con un grado di priorità deciso dalla Conferenza delle Parti. Se, in seguito a questa procedura, il Comitato respinge nuovamente la proposta, la Parte può impugnare la decisione del Comitato e la Conferenza delle Parti esamina la questione in occasione della sessione successiva. La Conferenza delle Parti può decidere, in base al profilo di rischio stabilito conformemente all’allegato E nonché in considerazione della valutazione del Comitato e di qualsiasi altra informazione fornita da una Parte o osservatore, di dare seguito alla proposta. Se la Conferenza delle Parti decide di dare seguito alla proposta, il Comitato elabora la valutazione della gestione dei rischi.

9

 In base al profilo di rischio di cui al paragrafo 6 e alla valutazione della gestione dei rischi di cui al paragrafo 7 a) o al paragrafo 8, il Comitato raccomanda alla Conferenza delle Parti se includere o meno la sostanza chimica negli allegati A, B e/o C. La Conferenza delle Parti decide in modo precauzionale, tenendo debitamente conto delle raccomandazioni del Comitato, comprese eventuali incertezze scientifiche, se includere o meno la sostanza chimica negli allegati A, B e/o C, specificando le misure di controllo corrispondenti.

Art. 9Scambio di informazioni

1

 Ciascuna Parte facilita o intraprende lo scambio di informazioni concernenti:

  1. a)

    la riduzione o l’eliminazione della produzione, dell’uso e delle emissioni di inquinanti organici persistenti;

  2. b)

    le alternative agli inquinanti organici persistenti, comprese informazioni sui loro rischi e sui loro costi economici e sociali.

2

 Le Parti scambiano le informazioni di cui al paragrafo 1 direttamente o tramite il Segretariato.

3

 Ciascuna Parte designa un corrispondente nazionale per lo scambio di tali informazioni.

4

 Il Segretariato funge da centro di raccolta e scambio delle informazioni sugli inquinanti organici persistenti, comprese quelle fornite dalle Parti, da organizzazioni intergovernative e non governative.

5

 Ai fini della presente Convenzione, non sono considerate riservate le informazioni sulla salute e la sicurezza per l’uomo e l’ambiente. Le Parti che scambiano altre informazioni in virtù della presente Convenzione provvedono a tutelare le informazioni riservate, secondo quanto mutualmente convenuto.

Art. 10Informazione, sensibilizzazione ed educazione del pubblico

1

 Ciascuna Parte promuove e facilita, nella misura delle sue possibilità:

  1. a)

    la sensibilizzazione dei suoi responsabili politici e decisionali nei confronti degli inquinanti organici persistenti;

  2. b)

    la trasmissione al pubblico di tutte le informazioni disponibili sugli inquinanti organici persistenti, tenendo conto dell’articolo 9 paragrafo 5;

  3. c)

    l’elaborazione e l’attuazione di programmi di educazione e di sensibilizzazione del pubblico, rivolti in particolare alle donne, ai bambini e alle persone meno istruite, concernenti gli inquinanti organici persistenti come pure i loro effetti sulla salute e sull’ambiente e le alternative;

  4. d)

    la partecipazione del pubblico alle questioni concernenti gli inquinanti organici persistenti e i loro effetti sulla salute e sull’ambiente, nonché all’elaborazione di risposte adeguate, comprese le possibilità di fornire un contributo a livello nazionale all’attuazione della presente Convenzione;

  5. e)

    la formazione dei lavoratori, degli scienziati, degli educatori e del personale tecnico e dirigente;

  6. f)

    l’elaborazione e lo scambio di materiale di educazione e sensibilizzazione del pubblico a livello nazionale e internazionale;

  7. g)

    l’elaborazione e l’attuazione di programmi di educazione e formazione a livello nazionale e internazionale.

2

 Ciascuna Parte assicura, nella misura delle sue possibilità, che il pubblico abbia accesso alle informazioni pubbliche di cui al paragrafo 1 e che le informazioni siano aggiornate.

3

 Ciascuna Parte incoraggia, nella misura delle sue possibilità, l’industria e gli utilizzatori professionali a promuovere e a facilitare la trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 1 a livello nazionale e, se del caso, a livello subregionale, regionale e mondiale.

4

 Per fornire informazioni sugli inquinanti organici persistenti e sulle loro alternative, le Parti possono utilizzare schede tecniche di sicurezza e rapporti, ricorrere ai mass media e ad altri mezzi di comunicazione nonché istituire centri d’informazione a livello nazionale e regionale.

5

 Ciascuna Parte prende benevolmente in considerazione la possibilità di elaborare meccanismi, quali registri sulle emissioni e sui trasferimenti di inquinanti, per la raccolta e la diffusione di informazioni sulle stime relative alle quantità annue delle sostanze chimiche elencate nell’allegato A, B o C emesse o smaltite.

Art. 11Ricerca-sviluppo e monitoraggio

1

 Le Parti, nella misura delle loro possibilità, incoraggiano e/o intraprendono, a livello nazionale e internazionale, opportune attività di ricerca-sviluppo, monitoraggio e cooperazione riguardanti gli inquinanti organici persistenti e, se del caso, le loro alternative e i potenziali inquinanti organici persistenti, e segnatamente:

  1. a)

    le fonti e le emissioni nell’ambiente;

  2. b)

    la presenza, i livelli e le tendenze negli esseri umani e nell’ambiente;

  3. c)

    la propagazione, il comportamento e la trasformazione nell’ambiente;

  4. d)

    gli effetti sulla salute umana e sull’ambiente;

  5. e)

    l’impatto culturale e socioeconomico;

  6. f)

    la riduzione e/o l’eliminazione delle emissioni;

  7. g)

    metodologie armonizzate per gli inventari delle fonti di produzione e tecniche analitiche di misurazione delle emissioni.

2

 Nell’intraprendere le attività conformemente al paragrafo 1, le Parti, nella misura delle loro possibilità:

  1. a)

    sostengono e sviluppano ulteriormente, ove necessario, programmi, reti e organizzazioni internazionali, volti a definire, svolgere, valutare e finanziare la ricerca, la raccolta di dati e il monitoraggio, tenendo conto del bisogno di ridurre al minimo i doppioni;

  2. b)

    sostengono le attività nazionali e internazionali volte a rafforzare le capacità nazionali di ricerca scientifica e tecnica, in particolare nei Paesi in sviluppo e nei Paesi ad economia in transizione, e a promuovere l’accesso ai dati e alle analisi e il loro scambio;

  3. c)

    tengono conto delle preoccupazioni e delle esigenze dei Paesi in sviluppo e ad economia in transizione, in particolare in termini di risorse finanziarie e tecniche, e cooperano per migliorare la loro capacità di partecipare alle attività di cui alle lettere a) e b);

  4. d)

    intraprendono attività di ricerca volte ad attenuare gli effetti degli inquinanti organici persistenti sulla salute riproduttiva;

  5. e)

    rendono tempestivamente e regolarmente accessibili al pubblico i risultati delle loro attività di ricerca, sviluppo e monitoraggio menzionate nel presente paragrafo;

  6. f)

    incoraggiano e/o intraprendono la cooperazione in materia di archiviazione e gestione delle informazioni prodotte dalle attività di ricerca, sviluppo e monitoraggio.

Art. 12Assistenza tecnica

1

 Le Parti riconoscono che la fornitura di un’assistenza tecnica tempestiva e adeguata in risposta alle richieste delle Parti che sono Paesi in sviluppo o ad economia in transizione è essenziale per attuare con successo la presente Convenzione.

2

 Le Parti cooperano per fornire un’assistenza tecnica tempestiva e adeguata alle Parti che sono Paesi in sviluppo o ad economia in transizione, al fine di aiutarle, tenuto conto delle loro particolari esigenze, a sviluppare e rafforzare le loro possibilità di adempiere i loro obblighi ai sensi della presente Convenzione.

3

 A tal proposito, l’assistenza tecnica che deve essere fornita dalle Parti che sono Paesi sviluppati, e da altre Parti nella misura delle loro possibilità, comprende, ove necessario e come stabilito di comune accordo, assistenza tecnica per il rafforzamento delle capacità ai fini dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione. Indicazioni supplementari in merito saranno conferite dalla Conferenza delle Parti.

4

 Le Parti adottano, ove necessario, disposizioni al fine di fornire assistenza tecnica e promuovere il trasferimento di tecnologia verso le Parti che sono Paesi in sviluppo o ad economia in transizione ai fini dell’attuazione della presente Convenzione. Tali disposizioni comprendono la creazione di centri regionali e subregionali per il rafforzamento delle capacità e il trasferimento di tecnologia, al fine di aiutare le Parti che sono Paesi in sviluppo o ad economia in transizione ad adempiere i loro obblighi ai sensi della presente Convenzione. Indicazioni supplementari in merito saranno conferite dalla Conferenza delle Parti.

5

 Ai fini del presente articolo le Parti tengono pienamente conto, nel prendere decisioni relative all’assistenza tecnica, delle esigenze specifiche e della situazione particolare dei Paesi meno sviluppati e dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo.

Art. 13Risorse e meccanismi finanziari

1

 Ogni Parte s’impegna a fornire, nella misura delle sue possibilità, sostegno finanziario e incentivi alle attività nazionali volte a realizzare l’obiettivo della presente Convenzione conformemente ai propri piani, priorità e programmi nazionali.

2

 Le Parti che sono Paesi sviluppati forniscono risorse finanziarie nuove e supplementari per consentire alle Parti che sono Paesi in sviluppo o ad economia in transizione di coprire la totalità delle spese supplementari concordate derivanti dall’attuazione delle misure necessarie per adempiere i loro obblighi ai sensi della presente Convenzione, come convenuto tra una Parte beneficiaria e un ente partecipante al meccanismo descritto nel paragrafo 6. Altre Parti possono anch’esse, su base volontaria e nella misura delle loro possibilità, fornire simili risorse finanziarie. Vanno inoltre incoraggiati i contributi da altre fonti. L’attuazione di questi impegni tiene conto del bisogno di un finanziamento adeguato, prevedibile e tempestivo e dell’importanza di una ripartizione degli oneri tra le Parti contribuenti.

3

 Le Parti che sono Paesi sviluppati e altre Parti, nella misura delle loro possibilità e conformemente ai loro piani, priorità e programmi nazionali, possono altresì fornire alle Parti che sono Paesi in sviluppo o ad economia in transizione, le quali possono avvalersene, risorse finanziarie per aiutarle ad attuare la presente Convenzione anche attraverso altre fonti e canali bilaterali, regionali e multilaterali.

4

 La misura in cui le Parti che sono Paesi in sviluppo adempiranno effettivamente i loro impegni ai sensi della presente Convenzione dipenderà dalla misura in cui le Parti che sono Paesi sviluppati adempiranno effettivamente i loro impegni ai sensi della presente Convenzione in relazione alle risorse finanziarie, all’assistenza tecnica e al trasferimento di tecnologia. Si terrà pienamente conto del fatto che uno sviluppo economico e sociale sostenibile e l’eliminazione della povertà sono una priorità assoluta per le Parti che sono Paesi in sviluppo, tenendo debitamente in considerazione il bisogno di proteggere la salute umana e l’ambiente.

5

 Nell’ambito delle loro azioni in materia di finanziamento, le Parti tengono pienamente conto delle esigenze specifiche e della situazione particolare dei Paesi meno sviluppati e dei piccoli Stati insulari in sviluppo.

6

 Con la presente è istituito un meccanismo per l’assegnazione di risorse finanziarie adeguate e regolari a titolo di donazione o di prestito agevolato alle Parti che sono Paesi in sviluppo o ad economia in transizione, al fine di aiutarle ad attuare la Convenzione. Ai fini della presente Convenzione, il meccanismo è posto sotto l’autorità e, se del caso, la direzione della Conferenza delle Parti, verso la quale è responsabile. La sua gestione è affidata a uno o più enti, compresi gli enti internazionali esistenti, secondo quanto deciso dalla Conferenza delle Parti. Il meccanismo può includere anche altri enti che forniscono un’assistenza finanziaria e tecnica multilaterale, regionale e bilaterale. I contributi al meccanismo si aggiungono agli altri trasferimenti finanziari alle Parti che sono Paesi in sviluppo o ad economia in transizione, come indicato nel paragrafo 2 e conformemente alle disposizioni di detto paragrafo.

7

 Conformemente agli obiettivi della presente Convenzione e al paragrafo 6, in occasione della sua prima riunione la Conferenza delle Parti adotta opportune linee guida per il meccanismo e stabilisce, assieme all’ente o agli enti partecipanti al meccanismo finanziario, le disposizioni per dare effetto a tali linee guida. Le linee guida riguarderanno in particolare:

  1. a)

    la determinazione delle priorità in materia di politiche, strategie e programmi come pure di direttive e criteri chiari e dettagliati concernenti le condizioni per l’accesso alle risorse finanziarie e il loro impiego, compresi il monitoraggio e la valutazione regolari di tale impiego;

  2. b)

    la presentazione alla Conferenza delle Parti, da parte dell’ente o degli enti, di rapporti regolari sull’adeguatezza e la regolarità del finanziamento delle attività legate all’attuazione della presente Convenzione;

  3. c)

    la promozione di metodi, meccanismi e regimi facenti ricorso a più fonti di finanziamento;

  4. d)

    le modalità per determinare in modo prevedibile e chiaro l’importo delle risorse finanziarie necessarie e disponibili per l’attuazione della presente Convenzione, tenendo presente che l’eliminazione degli inquinanti organici persistenti può richiedere un finanziamento duraturo, come pure le condizioni a cui detto importo è esaminato periodicamente;

  5. e)

    le modalità per la fornitura alle Parti interessate di assistenza in materia di valutazione dei bisogni e informazioni sulle fonti e i modelli di finanziamento disponibili, al fine di facilitarne il coordinamento.

8

 La Conferenza delle Parti esamina, al più tardi in occasione della sua seconda riunione e in seguito a intervalli regolari, l’efficacia del meccanismo istituito ai sensi del presente articolo, la sua capacità di far fronte ai bisogni mutevoli delle Parti che sono Paesi in sviluppo o ad economia in transizione, i criteri e le linee guida di cui al paragrafo 7, il livello di finanziamento e l’efficienza degli enti istituzionali incaricati di gestire il meccanismo finanziario. Sulla base di questo esame, la Conferenza delle Parti adotta, ove necessario, opportune misure per migliorare l’efficacia del meccanismo, segnatamente tramite raccomandazioni e linee guida sulle misure da adottare per garantire un finanziamento adeguato e regolare al fine di rispondere alle esigenze delle Parti.

Art. 14Disposizioni finanziarie provvisorie

A titolo provvisorio, tra la data di entrata in vigore della presente Convenzione e la prima riunione della Conferenza delle Parti o finché la Conferenza delle Parti non decida la struttura istituzionale da designare conformemente all’articolo 13, il principale ente incaricato della gestione del meccanismo di finanziamento di cui all’articolo 13 è la struttura istituzionale del Fondo mondiale per l’ambiente, che funziona conformemente allo Strumento per la ristrutturazione del Fondo mondiale per l’ambiente. La struttura istituzionale del Fondo mondiale per l’ambiente dovrebbe svolgere questa funzione attraverso misure di gestione che si riferiscano in modo specifico agli inquinanti organici persistenti, tenendo conto del fatto che potrebbero rivelarsi necessarie nuove disposizioni in materia.

Art. 15Rapporti

1

 Ciascuna Parte riferisce alla Conferenza delle Parti in merito alle misure che ha preso per attuare le disposizioni della presente Convenzione e all’efficacia di tali misure per il raggiungimento degli obiettivi della Convenzione.

2

 Ciascuna Parte fornisce al Segretariato:

  1. a)

    dati statistici sulle quantità totali di produzione, importazione ed esportazione di ciascuna delle sostanze chimiche elencate nell’allegato A e nell’allegato B o una stima realistica di tali dati;

  2. b)

    nella misura del possibile, un elenco degli Stati da cui ha importato ognuna di queste sostanze e degli Stati verso cui ha esportato ognuna di queste sostanze.

3

 Queste informazioni sono trasmesse a intervalli periodici e nella forma decisa dalla Conferenza delle Parti in occasione della sua prima riunione.

Art. 16Valutazione dell’efficacia

1

 Per la prima volta quattro anni dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione e in seguito a intervalli regolari determinati dalla Conferenza delle Parti, la Conferenza valuta l’efficacia della presente Convenzione.

2

 Per facilitare tale valutazione, in occasione della sua prima riunione la Conferenza delle Parti avvia la determinazione delle modalità di raccolta di dati di monitoraggio paragonabili sulla presenza di sostanze chimiche elencate negli allegati A, B e C come pure sul loro trasporto nell’ambiente a livello regionale e mondiale. Tali disposizioni:

  1. a)

    dovrebbero essere attuate dalle Parti a livello regionale al momento opportuno, conformemente alle loro possibilità tecniche e finanziarie, utilizzando, nella misura del possibile, i programmi e i meccanismi di monitoraggio esistenti e promuovendo l’armonizzazione dei metodi;

  2. b)

    possono essere completate, se necessario, tenendo conto delle differenze tra le regioni e delle loro capacità di realizzare attività di monitoraggio;

  3. c)

    includono la presentazione alla Conferenza delle Parti di rapporti sui risultati delle attività di monitoraggio a livello regionale e mondiale a intervalli fissati dalla Conferenza delle Parti.

3

 La valutazione descritta nel paragrafo 1 è effettuata sulla base delle informazioni scientifiche, ambientali, tecniche ed economiche disponibili, ivi compresi:

  1. a)

    rapporti e altre informazioni di monitoraggio forniti conformemente al paragrafo 2;

  2. b)

    rapporti nazionali presentati conformemente all’articolo 15;

  3. c)

    informazioni sui casi di violazione fornite conformemente alle procedure stabilite ai sensi dell’articolo 17.

Art. 17Violazioni

La Conferenza delle Parti elabora e approva quanto prima possibile le procedure e i dispositivi istituzionali al fine di determinare i casi di violazione delle disposizioni della presente Convenzione nonché le sanzioni da adottare nei confronti delle Parti inadempienti.

Art. 18Composizione delle controversie

1

 Le Parti dirimono ogni controversia sorta tra di loro riguardo all’interpretazione o all’applicazione della presente Convenzione per via negoziale o con ogni altro mezzo pacifico di loro scelta.

2

 Nel ratificare, accettare o approvare la presente Convenzione o nell’aderirvi, o in ogni momento successivo, una Parte che non è un’organizzazione regionale di integrazione economica può dichiarare, in uno strumento scritto inoltrato al depositario, che, per ogni controversia relativa all’interpretazione o all’applicazione della Convenzione, essa riconosce in quanto obbligatori nei confronti di ogni Parte che accetta lo stesso obbligo uno dei seguenti due mezzi di composizione delle controversie, oppure entrambi:

  1. a)

    l’arbitrato, in conformità con le procedure che la Conferenza delle Parti adotterà non appena possibile in un allegato;

  2. b)

    il deferimento della controversia alla Corte internazionale di giustizia.

3

 Una Parte che è un’organizzazione regionale di integrazione economica può formulare una dichiarazione analoga per quanto concerne l’arbitrato, in conformità con le procedure di cui al paragrafo 2 a).

4

 Una dichiarazione effettuata in applicazione del paragrafo 2 o del paragrafo 3 rimane in vigore fino alla scadenza in essa stabilita o fino allo scadere di un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui è stata presentata al depositario una notifica scritta di revoca della stessa.

5

 Lo scadere di una dichiarazione, la notifica di revoca o una nuova dichiarazione non pregiudicano in alcun modo i procedimenti in corso davanti a un tribunale arbitrale o alla Corte internazionale di giustizia, a meno che le parti alla controversia non stabiliscano diversamente di comune accordo.

6

 Se le parti a una controversia non hanno accettato la stessa procedura in applicazione del paragrafo 2 e se non hanno potuto risolvere la controversia allo scadere di un termine di dodici mesi a decorrere dalla data in cui una Parte ha notificato all’altra l’esistenza di una controversia fra di loro, la controversia è sottoposta a una commissione di conciliazione, su richiesta di una qualsiasi delle parti in causa. La commissione di conciliazione presenta un rapporto corredato di raccomandazioni. Ulteriori procedure concernenti la commissione di conciliazione figureranno in un allegato, che la Conferenza delle Parti adotterà al più tardi in occasione della sua seconda riunione.

Art. 19Conferenza delle Parti

1

 Con la presente è istituita una Conferenza delle Parti.

2

 La prima riunione della Conferenza delle Parti è convocata dal direttore esecutivo del Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente al più tardi un anno dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione. In seguito, le riunioni ordinarie della Conferenza delle Parti si terranno a intervalli regolari determinati dalla Conferenza stessa.

3

 La Conferenza delle Parti indice riunioni straordinarie ogniqualvolta lo ritenga necessario o su richiesta scritta di una delle Parti, a condizione che tale richiesta sia appoggiata da almeno un terzo delle Parti.

4

 In occasione della sua prima riunione, la Conferenza delle Parti stabilisce e adotta all’unanimità il regolamento interno e il regolamento finanziario applicabili alla Conferenza stessa e ai suoi eventuali organi sussidiari, nonché le disposizioni finanziarie che disciplinano l’attività del Segretariato.

5

 La Conferenza delle Parti tiene sotto costante controllo ed esame l’attuazione della presente Convenzione. Essa svolge le funzioni che le sono conferite dalla Convenzione e, a tal fine:

  1. a)

    istituisce, conformemente alle disposizioni del paragrafo 6, gli organi sussidiari che reputa necessari per l’attuazione della Convenzione;

  2. b)

    coopera, ove necessario, con le organizzazioni internazionali e con gli organismi intergovernativi e non governativi competenti;

  3. c)

    esamina periodicamente tutte le informazioni comunicate alle Parti conformemente all’articolo 15, valutando anche l’efficacia dell’articolo 3 paragrafo 2 b) iii);

  4. d)

    esamina e adotta ogni altra misura che ritenga necessaria per la realizzazione degli obiettivi della Convenzione.

6

 In occasione della sua prima riunione, la Conferenza delle Parti istituisce un organo sussidiario denominato Comitato di esame degli inquinanti organici persistenti, incaricato di svolgere le funzioni a esso conferite dalla presente Convenzione. In particolare:

  1. a)

    i membri del Comitato di esame degli inquinanti organici persistenti sono nominati dalla Conferenza delle Parti. Il Comitato è composto di esperti nella valutazione o gestione delle sostanze chimiche, designati dai governi delle Parti. La nomina dei membri del Comitato è basata su un’equa distribuzione geografica;

  2. b)

    la Conferenza delle Parti delibera sul mandato, sull’organizzazione e sul funzionamento del Comitato;

  3. c)

    il Comitato si adopera per adottare le proprie raccomandazioni all’unanimità. Qualora, nonostante gli sforzi compiuti, l’unanimità non possa essere raggiunta in seno al Comitato, la raccomandazione sarà adottata a maggioranza di due terzi dei membri presenti e votanti.

7

 In occasione della sua terza riunione, la Conferenza delle Parti valuta la necessità di mantenere la procedura prevista dall’articolo 3 paragrafo 2 b), esaminandone anche l’efficacia.

8

 L’Organizzazione delle Nazioni Unite, le sue agenzie specializzate e l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica nonché qualsiasi Stato che non è Parte alla presente Convenzione possono essere rappresentati alle riunioni della Conferenza delle Parti in qualità di osservatori. Qualsiasi organo o organismo, nazionale o internazionale, governativo o non governativo, competente nelle materie disciplinate dalla Convenzione, che abbia comunicato al Segretariato il proprio desiderio di essere rappresentato a una riunione della Conferenza delle Parti in veste di osservatore, può essere ammesso ad assistervi, a condizione che almeno un terzo delle Parti presenti non vi si opponga. L’ammissione e la partecipazione degli osservatori sono disciplinate dal regolamento interno adottato dalla Conferenza delle Parti.

Art. 20Segretariato

1

 Con la presente è istituito un Segretariato.

2

 Il Segretariato ha le seguenti funzioni:

  1. a)

    organizzare le riunioni della Conferenza delle Parti e dei suoi organi sussidiari e fornire loro i servizi richiesti;

  2. b)

    agevolare, su richiesta, l’assistenza alle Parti, in particolare quelle in sviluppo o ad economia in transizione, ai fini dell’attuazione della presente Convenzione;

  3. c)

    assicurare il necessario coordinamento con i Segretariati di altri organismi internazionali competenti;

  4. d)

    preparare e mettere a disposizione delle Parti rapporti periodici basati sulle informazioni ricevute in applicazione dell’articolo 15 e su altre informazioni disponibili;

  5. e)

    stipulare, sotto la supervisione generale della Conferenza delle Parti, gli accordi amministrativi o contrattuali necessari all’efficace adempimento delle proprie funzioni;

  6. f)

    svolgere le altre funzioni conferitegli dalla presente Convenzione nonché eventuali altre funzioni determinate dalla Conferenza delle Parti.

3

 Ai fini della presente Convenzione, le funzioni del Segretariato sono svolte dal direttore esecutivo del Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente, a meno che la Conferenza delle Parti non decida, a maggioranza di tre quarti delle Parti presenti e votanti, di affidare le funzioni del Segretariato a una o più altre organizzazioni internazionali.

Art. 21Emendamenti alla Convenzione

1

 Qualsiasi Parte può proporre emendamenti alla presente Convenzione.

2

 Gli emendamenti alla presente Convenzione sono adottati in occasione di una riunione della Conferenza delle Parti. Il testo di ogni proposta di emendamento è comunicato alle Parti dal Segretariato almeno sei mesi prima della riunione in cui si prevede di procedere alla sua adozione. Il Segretariato comunica le proposte di emendamento anche ai firmatari della presente Convenzione e, per informazione, al depositario.

3

 Le Parti si adoperano per raggiungere un’intesa unanime sulle proposte di emendamento alla presente Convenzione. Qualora, nonostante gli sforzi compiuti, l’unanimità non possa essere raggiunta, l’emendamento sarà adottato a maggioranza di tre quarti delle Parti presenti e votanti.

4

 L’emendamento è comunicato dal depositario a tutte le Parti per ratifica, accettazione o approvazione.

5

 La ratifica, l’accettazione o l’approvazione di un emendamento sono notificate per scritto al depositario. Ogni emendamento adottato conformemente al paragrafo 3 entra in vigore per le Parti che l’hanno accettato il novantesimo giorno successivo alla data di deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione da parte di almeno tre quarti delle Parti. In seguito, l’emendamento entra in vigore per qualsiasi altra Parte il novantesimo giorno successivo alla data in cui detta Parte ha depositato il proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione dell’emendamento.

Art. 22Adozione e emendamento degli allegati

1

 Gli allegati della presente Convenzione sono parte integrante della stessa e, salvo espressa disposizione contraria, ogni riferimento alla presente Convenzione si intende riferito anche agli allegati.

2

 I nuovi allegati possono avere per oggetto esclusivamente questioni procedurali, scientifiche, tecniche o amministrative.

3

 Per la proposta, l’adozione e l’entrata in vigore di nuovi allegati alla presente Convenzione si applica la procedura seguente:

  1. a)

    gli allegati aggiuntivi sono proposti e adottati secondo la procedura esposta nell’articolo 21 paragrafi 1, 2 e 3;

  2. b)

    se una delle Parti non può accettare un allegato aggiuntivo, essa lo notifica per scritto al depositario entro un anno dalla data in cui questi ha comunicato alle Parti l’adozione dell’allegato aggiuntivo. Il depositario informa immediatamente tutte le Parti in merito a ogni notifica ricevuta. Le Parti possono ritirare in qualsiasi momento una precedente notifica di non accettazione di un allegato aggiuntivo, nel qual caso l’allegato entra in vigore per la Parte interessata, fatta salva la lettera c) qui appresso;

  3. c)

    al termine di un anno dalla data in cui il depositario ha comunicato alle Parti l’adozione di un nuovo allegato, quest’ultimo entra in vigore per tutte le Parti che non hanno presentato una notifica di non accettazione ai sensi della precedente lettera b).

4

 La proposta, l’adozione e l’entrata in vigore di emendamenti agli allegati A, B o C sono soggette alla stessa procedura prevista per la proposta, l’adozione e l’entrata in vigore di allegati aggiuntivi alla presente Convenzione, salvo il fatto che un emendamento all’allegato A, B o C non entra in vigore nei confronti di una Parte che abbia formulato una dichiarazione in merito agli emendamenti a questi allegati conformemente all’articolo 25 paragrafo 4, nel qual caso l’emendamento entra in vigore per questa Parte il novantesimo giorno successivo alla data di deposito presso il depositario del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione relativo a detto emendamento.

5

 Per la proposta, l’adozione e l’entrata in vigore di ogni emendamento agli allegati D, E o F si applica la procedura seguente:

  1. a)

    gli emendamenti sono proposti secondo la procedura esposta nell’articolo 21, paragrafi 1 e 2;

  2. b)

    le Parti decidono all’unanimità in merito agli emendamenti agli allegati D, E o F;

  3. c)

    la decisione di emendare gli allegati D, E o F è immediatamente comunicata alle Parti dal depositario. L’emendamento entra in vigore per tutte le Parti a una data da specificare nella decisione stessa.

6

 Se un allegato aggiuntivo o un emendamento a un allegato sono legati a un emendamento alla presente Convenzione, il nuovo allegato o l’emendamento entrano in vigore soltanto al momento dell’entrata in vigore dell’emendamento alla Convenzione.

Art. 23Diritto di voto

1

 Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, ciascuna Parte alla presente Convenzione dispone di un voto.

2

 Un’organizzazione regionale di integrazione economica esercita il diritto di voto nelle materie di sua competenza con un numero di voti uguale al numero dei suoi Stati membri che sono Parti alla presente Convenzione. L’organizzazione non esercita il diritto di voto se uno qualsiasi dei suoi Stati membri lo esercita, e viceversa.

Art. 24Firma

La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati e di tutte le organizzazioni regionali di integrazione economica a Stoccolma il 23 maggio 2001 e presso la Sede Centrale delle Nazioni Unite a New York dal 24 maggio 2001 al 22 maggio 2002.

Art. 25Ratifica, accettazione, approvazione o adesione

1

 La presente Convenzione è sottoposta alla ratifica, all’accettazione o all’approvazione degli Stati e delle organizzazioni regionali di integrazione economica. Essa è aperta all’adesione degli Stati e delle organizzazioni regionali di integrazione economica a partire dal giorno successivo alla data in cui è chiusa alla firma. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione sono depositati presso il depositario.

2

 Qualsiasi organizzazione regionale di integrazione economica che diventa Parte alla presente Convenzione senza che alcuno dei suoi Stati membri ne sia Parte è soggetta a tutti gli obblighi derivanti dalla Convenzione. Se invece uno o più degli Stati membri di siffatta organizzazione sono Parti alla Convenzione, l’organizzazione e i suoi Stati membri stabiliscono le rispettive competenze quanto all’adempimento degli obblighi derivanti dalla Convenzione. In tal caso, l’organizzazione e i suoi Stati membri non possono esercitare parallelamente i diritti conferiti in virtù della Convenzione.

3

 Nel proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, le organizzazioni regionali di integrazione economica dichiarano la portata della propria competenza riguardo alle materie disciplinate dalla Convenzione. Esse informano altresì il depositario, il quale a sua volta informa le Parti, su ogni eventuale modifica sostanziale del proprio ambito di competenza.

4

 Nel proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, qualsiasi Parte può dichiarare che qualsiasi emendamento all’allegato A, B o C entra in vigore nei propri confronti solo in seguito al deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione di tale emendamento o adesione.

Art. 26Entrata in vigore

1

 La presente Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito del cinquantesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

2

 Per ciascuno Stato o organizzazione regionale di integrazione economica che ratifica, accetta o approva la presente Convenzione, ovvero vi aderisce dopo che è stato depositato il cinquantesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, la Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione da parte di tale Stato o organizzazione.

3

 Ai fini dei paragrafi 1 e 2, qualsiasi strumento depositato da un’organizzazione regionale di integrazione economica non si considera complementare agli strumenti depositati dagli Stati membri di detta organizzazione.

Art. 27Riserve

Non si possono formulare riserve alla presente Convenzione.

Art. 28Denuncia

1

 Dopo tre anni dall’entrata in vigore della presente Convenzione nei propri confronti, una Parte può in qualsiasi momento denunciare la Convenzione inviando notifica scritta al depositario.

2

 La denuncia di cui sopra ha effetto al termine di un anno dalla data in cui il depositario ha ricevuto la notifica, oppure in data ulteriore precisata nella notifica stessa.

Art. 29Depositario

Il depositario della presente Convenzione è il Segretario generale delle Nazioni Unite.

Art. 30Testi autentici

L’originale della presente Convenzione, i cui testi in lingua araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, è depositato presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

Allegati

  • Eliminazione
  • Limitazione
  • Produzione non intenzionale
  • Obblighi d’informazione e criteri di selezione
  • Obblighi d’informazione per il profilo di rischio
  • Informazioni di natura socio-economica
  • Composizione delle cotntroversie

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 06.05.2025. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).