1. Ciascuna Parte garantisce che, durante il periodo di 12 mesi a partire dal 1° gennaio 2019, e per ogni successivo periodo di dodici mesi, il suo livello calcolato di consumo delle sostanze controllate dell’Allegato F, espresso in CO2 equivalente, non superi la percentuale, stabilita per gli anni specificati in appresso alle lettere da a) a e), della media annuale dei suoi livelli calcolati di consumo delle sostanze controllate di cui all’Allegato F per gli anni 2011, 2012 e 2013, maggiorato del 15 % del suo livello calcolato di consumo delle sostanze controllate del gruppo I dell’Allegato C, come indicato all’articolo 2F paragrafo 1, espresso in CO2 equivalente:
- a)
- b)
- c)
- d)
- e)
2036 e anni successivi: 15 %
2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, le Parti possono decidere che una Parte garantisce che, per il periodo di dodici mesi che inizia il 1º gennaio 2020, e per ogni successivo periodo di dodici mesi, il proprio livello calcolato di consumo delle sostanze controllate di cui all’Allegato F, espresso in CO2 equivalente, non superi la percentuale, fissata per gli anni di cui alle lettere da a) a e) in appresso, della media annuale dei suoi livelli calcolati di consumo delle sostanze controllate di cui all’Allegato F per gli anni 2011, 2012 e 2013, maggiorato del 25 % del proprio livello calcolato di consumo delle sostanze controllate appartenenti al gruppo I dell’Allegato C, a norma dell’articolo 2F paragrafo 1, espresso in CO2 equivalente:
- a)
- b)
- c)
- d)
- e)
2036 e anni successivi: 15 %
3. Ciascuna Parte che produce le sostanze controllate di cui all’Allegato F garantisce che, per il periodo di dodici mesi che inizia il 1º gennaio 2019, e per ogni successivo periodo di dodici mesi, il proprio livello calcolato di consumo delle sostanze controllate dell’Allegato F, espresso in CO2 equivalente, non superi la percentuale, fissata per gli anni di cui alle lettere da a) a e) in appresso, della media annuale dei suoi livelli calcolati di consumo delle sostanze controllate dell’Allegato F per gli anni 2011, 2012 e 2013, maggiorato del 15 % del proprio livello calcolato di consumo delle sostanze controllate appartenenti al gruppo I dell’Allegato C, a norma dell’articolo 2F paragrafo 2, espresso in CO2 equivalente:
- a)
- b)
- c)
- d)
- e)
2036 e anni successivi: 15 %
4. In deroga al paragrafo 3 del presente articolo, le Parti possono decidere che una Parte che produce le sostanze controllate di cui all’Allegato F garantisce che, per il periodo di dodici mesi che inizia il 1º gennaio 2020, e per ogni successivo periodo di dodici mesi, il proprio livello calcolato di produzione delle sostanze controllate dell’Allegato F, espresso in CO2 equivalente, non superi la percentuale, fissata per gli anni di cui alle lettere da a) a e) in appresso, della media annuale dei suoi livelli calcolati di produzione delle sostanze controllate di cui all’Allegato F, per gli anni 2011, 2012 e 2013, maggiorato del 25% del proprio livello calcolato di produzione delle sostanze controllate appartenenti al gruppo I dell’Allegato C, a norma dell’articolo 2F paragrafo 2, espresso in CO2 equivalente:
- a)
- b)
- c)
- d)
- e)
2036 e anni successivi: 15 %
5. I paragrafi da 1 a 4 del presente articolo si applicano tranne se le Parti decidono di autorizzare il livello di produzione o di consumo necessario per gli usi che, previo accordo delle Parti, beneficiano di una deroga.
6. Ciascuna Parte che produce delle sostanze appartenenti al gruppo I dell’Allegato C o delle sostanze dell’Allegato F assicura che, per il periodo di dodici mesi che inizia il 1º gennaio 2020, e per ogni successivo periodo di dodici mesi, le sue emissioni di sostanze appartenenti al gruppo II dell’Allegato F, generate da ciascun impianto che produce sostanze appartenenti al gruppo I dell’Allegato C o All’allegato F sono distrutte nella misura del possibile avvalendosi di tecnologie approvate dalle Parti nel corso dello stesso periodo di dodici mesi.
7. Ciascuna Parte garantisce che la distruzione delle sostanze appartenenti al gruppo II dell’Allegato F generate da impianti che producono sostanze appartenenti al gruppo I dell’Allegato C o all’Allegato F avviene unicamente ricorrendo alle tecnologie approvate dalle Parti.