Art. 1Emendamento
Al paragrafo 5 dell’articolo 2 del Protocollo1, le parole: articoli che vanno da 2A a 2E saranno sostituite da: articoli che vanno da 2A a 2F
Al paragrafo 8 lettera a) e al paragrafo 11 dell’articolo 2 del Protocollo, le parole: articoli che vanno da 2A a 2H saranno sostituite da: articoli che vanno da 2A a 2I
Dopo il paragrafo 7 dell’articolo 2F del Protocollo, occorre aggiungere il seguente paragrafo:
8. Ogni Parte che produce una o più di queste sostanze garantisce che, per il periodo di dodici mesi a partire dal 1° gennaio 2004 e per ogni successivo periodo di dodici mesi, il proprio livello calcolato di produzione delle sostanze controllate appartenenti al gruppo I dell’Allegato C non superi, annualmente, un valore medio tra:
- –
il livello calcolato di consumo nel 1989 delle sostanze controllate appartenenti al gruppo I dell’Allegato C, sommato al 2,8 per cento del livello calcolato di consumo nel 1989 delle sostanze controllate appartenenti al gruppo I dell’Allegato A;
- –
il livello calcolato di produzione nel 1989 delle sostanze controllate appartenenti al gruppo I dell’Allegato C, sommato al 2,8 per cento del livello calcolato di produzione nel 1989 delle sostanze controllate appartenenti al gruppo I dell’Allegato A.
Tuttavia, onde soddisfare il fabbisogno nazionale di base delle Parti operanti ai sensi del paragrafo 1 dell’articolo 5, il livello calcolato di produzione di una Parte può superare fino ad un massimo del 15 per cento il suo livello calcolato di produzione delle sostanze controllate appartenenti al gruppo I dell’Allegato C di cui più sopra.
Dopo l’articolo 2H del Protocollo va inserito il seguente articolo:
Ciascuna Parte garantisce che, durante il periodo di dodici mesi a partire dal 1° gennaio 2002 e per ogni successivo periodo di dodici mesi, il suo livello calcolato di consumo e di produzione delle sostanze controllate appartenenti al gruppo III dell’Allegato C non superi il valore zero. Il presente paragrafo si applica salvo il caso in cui le Parti decidano di consentire un livello di produzione o di consumo per usi che esse convengono di considerare essenziali.
All’articolo 3 del Protocollo, le parole: articoli 2, 2A a 2H sono sostituite da: articoli 2, da 2A a 2I
I seguenti paragrafi sono aggiunti all’articolo 4 del Protocollo dopo il paragrafo 1:
1. A partire dal 1° gennaio 2004, ciascuna Parte vieta l’importazione delle sostanze controllate appartenenti al gruppo I dell’Allegato C dagli Stati che non sono Parte al Protocollo.
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente paragrafo, ciascuna Parte vieta l’importazione delle sostanze controllate appartenenti al gruppo III dell’Allegato C dagli Stati che non sono Parte al Protocollo.
I seguenti paragrafi sono aggiunti all’articolo 4 del Protocollo dopo il paragrafo 2:
2. A partire dal 1° gennaio 2004, ciascuna Parte vieta l’esportazione delle sostanze controllate appartenenti al gruppo I dell’Allegato C verso gli Stati non aderenti al Protocollo.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente paragrafo, ciascuna Parte vieta l’esportazione delle sostanze controllate appartenenti al gruppo III dell’Allegato C verso gli Stati che non sono Parte al Protocollo.
Ai paragrafi da 5 a 7 dell’articolo 4 del Protocollo, le parole: Allegati A e B, gruppo II degli Allegati C ed E sono sostituite da: Allegati A, B, C, ed E
Al paragrafo 8 dell’articolo 4 del Protocollo, le parole: articoli che vanno da 2A a 2E, articoli 2G e 2H sono sostituite da: articoli che vanno da 2A a 2I
Al paragrafo 4 dell’articolo 5 del Protocollo, le parole: articoli che vanno da 2A a 2H sono sostituite da: articoli che vanno da 2A a 2I
Ai paragrafi 5 e 6 dell’articolo 5 del Protocollo, le parole: articoli che vanno da 2A a 2E sono sostituite da: articoli che vanno da 2A a 2E e articolo 2I
Alla fine del paragrafo 8 lettera a) dell’articolo 5 del Protocollo va aggiunta la seguente frase:
Dal 1° gennaio 2016, ogni Parte operante ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo è tenuta a conformarsi con le disposizioni di cui al paragrafo 8 dell’articolo 2F e, a titolo di riferimento dell’ottemperanza alle disposizioni citate, utilizza il valore medio dei suoi livelli calcolati di produzione e di consumo nel 2015.
All’articolo 6 del Protocollo, le parole: negli articoli che vanno da 2A a 2H saranno sostituite da: negli articoli che vanno da 2A a 2I
Al paragrafo 2 dell’articolo 7 del Protocollo, le parole: degli Allegati B e C saranno sostituite da: dell’Allegato B e dei gruppi I e II dell’Allegato C
Dopo la prima frase del paragrafo 3 dell’articolo 7 del Protocollo va aggiunta la seguente frase:
Ogni Parte fornisce al Segretariato le statistiche dei quantitativi annui delle sostanze controllate di cui all’Allegato E utilizzate a fini di quarantena e nelle operazioni di pre-imbarco.
Al paragrafo 1 dell’articolo 10 del Protocollo, le parole: articoli che vanno da 2A a 2E saranno sostituite da: articoli che vanno da 2A a 2E e articolo 2I
All’articolo 17 del Protocollo, le parole: articoli che vanno da 2A a 2H saranno sostituite da: articoli che vanno da 2A a 2I
All’Allegato C del Protocollo è aggiunto il seguente gruppo:
Gruppo | Sostanza | Numero di isomeri | Potenziale di riduzione dello strato d’ozono |
Gruppo III | |||
CH2BrCl | bromoclorometano | 1 | 0,12 |
