1. Ogni adeguamento proposto da una Parte inclusa nell’Allegato I e volto ad aumentare il grado di ambizione del suo impegno quantificato di limitazione e di riduzione delle emissioni in conformità al paragrafo 1ter dell’articolo 3 è considerato come adottato dalla Conferenza delle Parti, nella sua funzione di riunione delle Parti al presente Protocollo, a meno che un numero superiore ai tre quarti delle Parti presenti e votanti si opponga alla sua adozione. L’adeguamento adottato è comunicato dal Segretariato al Depositario, che lo trasmette a tutte le Parti, ed entra in vigore il 1° gennaio dell’anno successivo alla comunicazione del Depositario. Simili adeguamenti sono vincolanti per le Parti.3
2. Ogni Parte inclusa nell’Allegato I, nell’adempimento degli impegni assunti a titolo del presente Protocollo, deve aver ottenuto, entro il 2005, progressi dimostrabili.
3. Le variazioni nette di gas ad effetto serra, relative alle emissioni dalle fonti e all’assorbimento dei pozzi risultanti da attività umane direttamente legate alla variazione nella destinazione d’uso dei terreni e delle foreste, limitatamente alla forestazione, riforestazione e alla deforestazione dopo il 1990, calcolate come variazioni verificabili delle quantità di carbonio nel corso di ogni periodo di adempimento, sono utilizzate dalle Parti incluse nell’Allegato I per adempiere agli impegni assunti ai sensi del presente articolo. Sia le emissioni di gas ad effetto serra dalle fonti che gli assorbimenti dei pozzi associati a dette attività, sono comunicati in modo trasparente e verificabile ed esaminati a norma degli articoli 7 e 8.
4. Precedentemente alla prima sessione della Conferenza delle Parti, nella sua funzione di riunione delle Parti del presente Protocollo, ogni Parte inclusa nell’Allegato I fornisce all’Organo sussidiario per l’assistenza scientifica e tecnologica, per esame, i dati per determinare il livello di quantità di carbonio nel 1990 e permettere una stima delle variazioni di dette quantità di carbonio nel corso degli anni successivi. Nella sua prima sessione, o quanto prima possibile, la Conferenza delle Parti, nella sua funzione di riunione delle Parti del presente Protocollo, determina le modalità, le norme e le linee guida da seguire per stabilire quali attività antropiche supplementari, legate alle variazioni delle emissioni dalle fonti e dell’assorbimento dei pozzi di gas ad effetto serra nelle categorie dei terreni agricoli e della variazione della destinazione d’uso dei terreni e delle foreste, devono essere aggiunte o sottratte alle quantità assegnate alle Parti incluse nell’Allegato I, tenendo conto delle incertezze, della necessità di comunicare risultati trasparenti e verificabili, del lavoro metodologico del Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici, della consulenza dell’Organo sussidiario per l’assistenza scientifica e tecnologica, conformemente all’articolo 5, e delle decisioni della Conferenza delle Parti. Tale decisione si applica nel secondo e nei successivi periodi di adempimento. Una Parte può scegliere di applicare tale decisione alle attività antropiche supplementari nel primo periodo di adempimento a condizione che dette attività abbiano avuto luogo dopo il 1990.
5. Le Parti in transizione verso una economia di mercato incluse nell’Allegato I il cui anno o periodo di riferimento è stato stabilito in conformità alla decisione 9/CP.2, adottata dalla Conferenza delle Parti nella sua seconda sessione, utilizzano tale anno o periodo di riferimento per l’attuazione degli impegni assunti a norma del presente articolo. Ogni altra Parte in transizione verso una economia di mercato inclusa nell’Allegato I che non abbia ancora presentato la sua prima comunicazione nazionale, in conformità dell’articolo 12 della Convenzione, può notificare alla Conferenza delle Parti, nella sua funzione di riunione delle Parti del presente Protocollo, la sua intenzione di considerare un anno o un periodo storico di riferimento diverso dal 1990 per adempiere agli impegni assunti a norma del presente articolo. La Conferenza delle Parti, nella sua funzione di riunione delle Parti del presente Protocollo, decide sull’accettazione di tale notifica.
6. Tenendo conto dell’articolo 4 paragrafo 6 della Convenzione, la Conferenza delle Parti, nella sua funzione di riunione delle Parti del presente Protocollo, concede alle Parti in transizione verso una economia di mercato incluse nell’Allegato I un certo grado di flessibilità nell’adempimento degli impegni assunti diversi da quelli previsti nel presente articolo.
7. Nel primo periodo di adempimento degli impegni quantificati di riduzione e limitazione delle emissioni, dal 2008 al 2012, la quantità assegnata a ciascuna Parte inclusa nell’Allegato I è uguale alla percentuale ad essa assegnata, indicata nell’Allegato B, di emissioni antropiche aggregate dei gas ad effetto serra di cui all’Allegato A, espresse in biossido di carbonio-equivalente e relative al 1990 o all’anno o al periodo di riferimento ai sensi del paragrafo 5, moltiplicata per cinque. Per il calcolo della quantità assegnata, le Parti incluse nell’Allegato I per le quali la variazione nella destinazione d’uso dei terreni e delle foreste costituiva nel 1990 una fonte netta di emissione di gas ad effetto serra includono nelle emissioni relative al 1990 o ad altro periodo di riferimento le emissioni antropiche aggregate, espresse in biossido di carbonio-equivalente, meno le quantità assorbite dai pozzi nel 1990, derivanti dalla variazione nella destinazione d’uso dei terreni.