Il Consiglio
. Salvo nel caso di posti vacanti alle condizioni specificate ai numeri 10–12 in appresso, gli Stati membri eletti al Consiglio svolgono il loro mandato fino alla data in cui viene eletto un nuovo Consiglio. Essi sono rieleggibili.
- 2.
(1)
Se, tra due Conferenze di plenipotenziari, un seggio diviene vacante in seno al Consiglio, esso spetta di diritto allo Stato membro che ha ottenuto, durante l’ultimo scrutinio, il numero più elevato di voti tra gli Stati membri che fanno parte della stessa regione e la cui candidatura non è stata accettata.
- (2)
Se, per qualsiasi motivo, un seggio vacante non può essere assegnato in base alla procedura indicata al numero 8 di cui sopra, il Presidente del Consiglio invita gli altri Stati membri della regione a presentare la loro candidatura entro il termine di un mese a decorrere dalla data d’invito a presentare la candidatura. Alla fine di questo periodo, il presidente del Consiglio invita gli Stati membri ad eleggere il nuovo Stato membro del Consiglio. L’elezione ha luogo mediante una scheda segreta per corrispondenza. È richiesta la stessa maggioranza di quella indicata sopra. Il nuovo Stato membro del Consiglio conserva il suo seggio fino all’elezione del nuovo Consiglio da parte della successiva Conferenza competente di plenipotenziari.
3. Un seggio al Consiglio è considerato come vacante:
- a)
se uno Stato membro del Consiglio non si è fatto rappresentare a due sessioni ordinarie consecutive del Consiglio;
- b)
se uno Stato membro si dimette dalle sue funzioni di Stato membro del Consiglio.
Funzionari eletti
1. Il Segretario generale, il Vice-Segretario generale ed i direttori degli Uffici assumono le loro funzioni alla data stabilita dalla Conferenza di plenipotenziari al momento della loro elezione. Di regola, essi rimangono in funzione fino alla data stabilita dalla seguente Conferenza di plenipotenziari e sono rieleggibili una sola volta.
2. Se l’incarico di Segretario generale diviene vacante, il Vice-Segretario generale succede al Segretario generale nel suo incarico che conserva fino alla data fissata dalla Conferenza di plenipotenziari durante la sua riunione successiva. Quando, a queste condizioni, il Vice-Segretario generale succede al Segretario generale nel suo incarico, si considera che l’incarico di Vice-Segretario generale è divenuto vacante alla stessa data e si applicano le disposizioni del numero 15 in appresso.
3. Se l’incarico di Vice-Segretario generale diviene vacante ad una data anteriore di oltre 180 giorni a quella stabilita per l’inizio della successiva Conferenza di plenipotenziari, il Consiglio nomina un successore per la durata del rimanente periodo di mandato da svolgere.
4. Se gli incarichi di Segretario generale e di Vice-Segretario generale divengono vacanti contestualmente, il direttore che è stato più a lungo in carica esercita le funzioni di Segretario generale per una durata non superiore a 90 giorni. Il Consiglio nomina un Segretario generale e, se gli incarichi sono divenuti vacanti oltre 180 giorni prima della data stabilita per l’inizio della successiva Conferenza di plenipotenziari, esso nomina anche un Vice-Segretario generale. Il funzionario in tal modo nominato dal Consiglio rimane in servizio per tutto il periodo ancora da compiere del mandato del suo predecessore.
5. Se il posto di un direttore diviene improvvisamente vacante, il Segretario generale adotta le misure necessarie affinché le funzioni del direttore siano assicurate in attesa che il Consiglio nomini un nuovo direttore nella sua successiva sessione ordinaria svoltasi dopo la data alla quale l’incarico è divenuto vacante. Il direttore in tal modo designato rimane in funzione fino alla data stabilita dalla successiva Conferenza di plenipotenziari.
6. Il Consiglio procede alla designazione di un titolare al posto divenuto vacante di Segretario generale o di Vice-Segretario generale, con riserva delle disposizioni pertinenti enunciate all’articolo 27 della Costituzione, nella situazione di cui alle disposizioni pertinenti del presente articolo e ciò durante una delle sue sessioni ordinarie se il posto è divenuto vacante entro i 90 giorni che precedono questa sessione oppure durante una sessione convocata dal Presidente nei periodi previsti da tali disposizioni.
7. Il periodo di servizio di un funzionario che è stato nominato ad un posto di funzionario eletto in conformità alle condizioni prescritte ai numeri 14–18 di cui sopra non impedisce a tale funzionario di presentare la sua candidatura per essere eletto o rieletto a questo incarico.
Membri del Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni
1. I membri del Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni assumono le loro funzioni alle date stabilite dalla Conferenza di plenipotenziari al momento della loro elezione. Essi rimangono in funzione fino alle date stabilite dalla successiva Conferenza di plenipotenziari e sono rieleggibili una volta sola.
2. Se, nell’intervallo tra due Conferenze di plenipotenziari, un membro del Comitato dà le dimissioni o è impedito ad esercitare le sue funzioni, il Segretario generale, previa consultazione con il direttore dell’Ufficio delle radiocomunicazioni, invita gli Stati membri che fanno parte della regione interessata a proporre candidati per l’elezione di un sostituto, da parte del Consiglio, nella sua sessione successiva. Tuttavia, se il posto diviene vacante più di 90 giorni prima di una sessione del Consiglio o dopo la sessione del Consiglio che precede la successiva Conferenza di plenipotenziari, lo Stato membro interessato nomina, il prima possibile ed entro 90 giorni, un altro cittadino in qualità di sostituto, che rimarrà in carica, a seconda dei casi, fino all’entrata in funzione del nuovo membro eletto dal Consiglio o fino all’entrata in funzione dei nuovi membri del Comitato eletti dalla successiva Conferenza di plenipotenziari. Il sostituto potrà essere presentato come candidato dal Consiglio o dalla Conferenza di plenipotenziari a seconda dei casi.
3. Si considera che un membro del Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni non è più in grado di esercitare le sue funzioni dopo che è stato tre volte consecutive assente dalle riunioni del Comitato. Il Segretario generale, dopo aver consultato il presidente del Comitato, il membro del Comitato e lo Stato membro interessato, dichiara che vi è un incarico vacante al Comitato ed adotta le disposizioni previste al numero 21 di cui sopra.