Art. 1Definizioni
1. Per l’applicazione del presente Accordo, sempre che non sia disposto altrimenti:
- a.
la locuzione «autorità aeronautica» indica, per la Svizzera, l’Ufficio federale dell’aviazione civile e per il Brasile, l’autorità aeronautica rappresentata dall’Agenzia nazionale dell’aviazione civile (ANAC), o, in ambedue i casi, qualsiasi persona o autorità autorizzata a esplicare le funzioni attualmente attribuite a dette autorità nel presente Accordo;
- b.
il termine «Accordo» indica il presente Accordo, i suoi allegati e tutte le relative modifiche;
- c.
la locuzione «servizi convenuti» indica i servizi aerei sulle linee indicate per il trasporto di passeggeri, merci e invii postali, singolarmente o in combinazione fra loro;
- d.
il termine «la Convenzione» indica la Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, e include ogni allegato adottato conformemente all’articolo 90 della Convenzione e ogni emendamento agli allegati o alla Convenzione conformemente agli articoli 90 e 94, sempre che detti allegati ed emendamenti siano applicabili per le due Parti;
- e.
la locuzione «impresa designata» indica un’impresa di trasporti aerei designata e autorizzata conformemente all’articolo 4 (Designazione e autorizzazione d’esercizio) del presente Accordo;
- f.
il termine «tariffa» indica i prezzi o le tasse per il trasporto di passeggeri, bagagli e/o merci (esclusi gli invii postali) nel traffico aereo, incluso ogni altro tipo di trasporto ad esso collegato, richiesti dall’impresa di trasporti aerei, inclusi i suoi agenti, nonché le condizioni applicabili per la disponibilità di simili prezzi o tasse;
- g.
il termine «territorio», in relazione a uno Stato, indica quanto stabilito nell’articolo 2 della Convenzione;
- h.
la locuzione «tasse di utilizzazione» indica la tassa che le autorità competenti possono richiedere o sono autorizzate a richiedere all’impresa di trasporti aerei per la messa a disposizione degli impianti e dei servizi aeroportuali, delle installazioni per la navigazione aerea o delle installazioni o servizi di sicurezza, inclusi i relativi servizi e impianti per gli aeromobili, il loro equipaggio, i passeggeri e il carico; e
- i.
le locuzioni «servizio aereo», «servizio aereo internazionale», «impresa di trasporti aerei» e «scalo non commerciale» hanno il senso che assegna loro l’articolo 96 della Convenzione.
