Législation

Convenzione internazionale del 13 dicembre 1960 di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea «EUROCONTROL» (con all.)

RS 0.748.05In vigoreStato 27.11.201536 articoli

Cosa si sta preparando

Nessun progetto di revisione in corso.

Art. 1

1.  Le Parti Contraenti convengono di rafforzare la loro cooperazione nel settore della navigazione aerea e di sviluppare le loro attività comuni in questo settore, tenendo in debita considerazione le esigenze di difesa, ed assicurando a tutti gli utenti dello spazio aereo la massima libertà compatibile con il livello di sicurezza necessario. Pertanto esse convengono:

  1. (a)

    di fissare obiettivi comuni a lunga scadenza in materia di navigazione aerea, ed in questo ambito, di stabilire un piano comune a media scadenza vertente sui servizi e sulle installazioni della navigazione aerea;

  2. (b)

    di elaborare piani comuni relativi al perfezionamento del personale, alle procedure ed ai programmi di ricerca e di sviluppo relativi alle installazioni ed ai servizi volti ad assicurare la sicurezza, l’efficacia ed il rapido scorrimento della circolazione aerea,

  3. (c)

    di concentrarsi su ogni altra misura necessaria per assicurare uno svolgimento ordinato e disciplinato del traffico aereo;

  4. (d)

    di costituire un fondo comune di esperienza relativo agli aspetti operativo, tecnico e finanziario della navigazione aerea;

  5. (e)

    di coordinare le loro attività per quanto riguarda la gestione delle correnti di traffico aereo instaurando un sistema internazionale di gestione delle correnti di traffico, in vista di assicurare l’utilizzazione più efficace dello spazio aereo.

2.  A tal fine esse istituiscono una «Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol)», in appresso denominata «Organizzazione», che agirà in cooperazione con le autorità nazionali civile e militari. Questa comprende due organi:

  1. –

    una «Commissione permanente per la sicurezza della navigazione aerea» in appresso denominata «la Commissione», che rappresenta l’organo responsabile della politica generale dell’Organizzazione;

  2. –

    una «Agenzia per la sicurezza della navigazione aerea» in appresso denominata l’«Agenzia» i cui Statuti figurano all’Annesso 1 alla presente Convenzione. L’Agenzia costituisce l’Organo incaricato dell’esecuzione delle mansioni stabilite dalla presente Convenzione o che, in applicazione di esse, le sono conferite dalla Commissione.

3.  La sede dell’Organizzazione è stabilita a Bruxelles.

Art. 2

1.  L’Organizzazione è incaricata delle seguenti mansioni:

  1. (a)

    analizzare le future esigenze del traffico aereo nonché le nuove tecniche necessarie per rispondere a tali esigenze;

  2. (b)

    elaborare ed adottare obiettivi comuni a lungo termine in materia di navigazione aerea;

  3. (c)

    coordinare i piani nazionali a medio termine per giungere alla definizione di un piano comune a medio termine vertente sui servizi e sulle installazioni della circolazione aerea nell’ambito degli obiettivi a lungo termine di cui al paragrafo (b) di cui sopra;

  4. (d)

    promuovere politiche comuni in materia di sistemi di navigazione aerea a terra e a bordo, nonché la formazione del personale dei servizi della navigazione aerea;

  5. (e)

    esaminare e promuovere i provvedimenti atti ad incrementare il rapporto costo-efficienza e l’efficacia nel settore della navigazione aerea;

  6. (f)

    promuovere ed eseguire studi, saggi e sperimentazioni relativi alla navigazione aerea; raccogliere e divulgare il risultato degli studi, saggi e sperimentazioni effettuati dalle Parti contraenti nel settore della navigazione aerea;

  7. (g)

    coordinare i programmi di ricerca e di sviluppo delle Parti contraenti relativi alle nuove tecniche nel settore della navigazione aerea;

  8. (h)

    esaminare le questioni di competenza del settore della navigazione aerea poste allo studio dalla Organizzazione dell’Aviazione Civile Internazionale o da altre Organizzazioni internazionali che trattano l’Aviazione civile;

  9. (i)

    esaminare gli emendamenti ai piani regionali di navigazione aerea da sottoporre all’Organizzazione dell’Aviazione Civile Internazionale;

  10. (j)

    eseguire ogni altra mansione che potrebbe esserle affidata in attuazione del paragrafo c) del comma 1 dell’articolo 1;

  11. (k)

    assistere le Parti contraenti e gli Stati terzi interessati nella creazione e nella realizzazione di un sistema internazionale di gestione delle correnti di traffico aereo;

  12. (l)

    fissare e riscuotere i canoni imposti agli utenti dei servizi di navigazione aerea in conformità all’Accordo1 multilaterale relativo ai canoni di rotta, per conto delle Parti contraenti e degli Stati terzi parti a tale Accordo.

Possono essere stipulati accordi particolari tra l’Organizzazione e gli Stati non membri interessati a partecipare all’esecuzione di tali mansioni.

2.  A richiesta di una o più Parti contraenti, l’Organizzazione può essere incaricata delle seguenti mansioni;

  1. (a)

    assistere tali Parti nell’esecuzione di mansioni specifiche di navigazione aerea, come la progettazione e la realizzazione di installazioni e di servizi di circolazione aerea;

  2. (b)

    fornire ed esercire, nella loro totalità o parzialmente, le installazioni ed i servizi di circolazione aerea, per conto di dette Parti;

  3. (c)

    assistere dette Parti per quanto riguarda il calcolo e la riscossione dei canoni imposti da queste ultime agli utenti dei servizi di navigazione aerea e che non sono di competenza dell’Accordo multilaterale relativo ai canoni di rotta.

L’esecuzione di tali mansioni è regolamentata in ogni caso da accordi particolari stipulati tra l’Organizzazione e le Parti interessate.

3.  Inoltre l’Organizzazione può, dietro richiesta di uno o più Stati non membri, essere incaricata delle seguenti mansioni:

  1. (a)

    assistere tali Stati per quanto riguarda la gestione delle correnti di traffico aereo, la pianificazione e la fornitura di servizi ed equipaggiamenti di navigazione aerea;

  2. (b)

    assistere tali Stati per quanto riguarda il calcolo e la riscossione dei canoni imposti da questi Stati agli utenti dei servizi di navigazione aerea e che non sono di competenza dell’Accordo multilaterale relativo ai canoni di rotta.

L’esecuzione di queste mansioni è regolata in ciascun caso da accordi particolari conclusi tra l’Organizzazione e gli Stati interessati.

  1. RS 0.748.112.12

Art. 3

1.  La presente Convenzione si applica ai servizi della navigazione aerea di rotta ed ai servizi connessi di avvicinamento e di aerodromo inerenti alla circolazione aerea nelle Regioni d’Informazione di Volo enumerate nell’Annesso 2.

2.  Ogni modifica che una Parte contraente desidera apportare alla lista delle sue Regioni d’informazione di Volo di cui all’Annesso 2 è subordinata all’accordo unanime della Commissione, qualora abbia come effetto una modifica dei limiti dello spazio aereo coperto dalla Convenzione; ogni modifica che non ha tale effetto sarà notificata all’Organizzazione della Parte contraente interessata.

3.  Ai sensi della presente Convenzione, il termine «Circolazione aerea» si applica sia agli aeromobili civili, sia agli aeromobili militari, di dogana e di polizia che si attengono alle procedure dell’Organizzazione dell’Aviazione Civile Internazionale.

Art. 4

L’Organizzazione ha personalità giuridica. Sul territorio delle Parti contraenti, essa possiede la capacità giuridica più ampia riconosciuta dalle legislazioni nazionali agli enti morali; essa può, in particolare, acquisire o alienare beni mobili o immobili e stare in giudizio. Salvo disposizioni contrarie della presente Convenzione o dello Statuto ivi allegato, essa è rappresentata dall’Agenzia che agisce a nome dell’Organizzazione. L’Agenzia amministra il patrimonio dell’Organizzazione.

Art. 5

1.  La Commissione è costituita da rappresentanti delle Parti contraenti. Ciascuna Parte contraente può farsi rappresentare da più delegati al fine di consentire soprattutto la rappresentanza degli interessi dell’aviazione civile e della difesa nazionale, ma dispone di un unico diritto di voto.

RS 0.748.112.12

2.  Per l’applicazione del paragrafo (1) del comma 1 dell’articolo 2, la Commissione è allargata ai rappresentanti degli Stati non membri dell’Organizzazione che sono parti dell’Accordo multilaterale relativo ai canoni di rotta. La Commissione così allargata prende le sue decisioni alle condizioni stabilite da questo Accordo.

3.  Se sono previste in altri accordi disposizioni a tal fine stipulate dall’Organizzazione con Stati terzi in conformità con il comma 1 dell’articolo 2, soprattutto per la gestione delle correnti di traffico, la Commissione sarà allargata ed adotterà le sue decisioni alle condizioni previste da questi accordi.

Art. 6

1.  Per l’esercizio delle funzioni devolute all’Organizzazione dal comma 1 dell’articolo 2, la Commissione adotta le seguenti misure:

  1. (a)

    nei confronti delle Parti contraenti essa prende una decisione:

    1. –

      nei casi di cui ai paragrafi (b) e (c) del comma 1 dell’articolo 2;

    2. –

      nei casi di cui ai paragrafi (a) e (d) fino a (k) del comma 1 dell’articolo 2 qualora ritenga necessario che le Parti contraenti si impegnino in una azione comune; essa può anche, in questi casi, formulare una raccomandazione alle Parti contraenti;

  2. (b)

    nei confronti dell’Agenzia:

    1. –

      essa approva il programma di lavoro annuale ed i programmi di investimento e di lavoro vertenti su più anni che l’Agenzia le sottopone per l’adempimento dei compiti di cui al comma 1 dell’articolo 2, nonché il bilancio preventivo ed il rapporto di attività; essa dà direttive all’Agenzia, qualora lo ritenga necessario, per l’adempimento delle funzioni che le sono devolute;

    2. –

      adotta ogni provvedimento necessario nell’ambito dell’esercizio dei poteri di tutela di cui dispone in virtù della presente Convenzione e degli Statuti dell’Agenzia;

    3. –

      da quietanza all’Agenzia per quanto riguarda la gestione relativa al bilancio.

2.  Inoltre la Commissione:

  1. (a)

    approva lo statuto amministrativo del personale ed il regolamento finanziario nonché i provvedimenti da prendere in attuazione del comma 2 dell’articolo 7 e del comma 3 dell’articolo 19 degli Statuti dell’Agenzia;

  2. (b)

    nomina, per una durata di cinque anni, i membri della missione di controllo in attuazione del comma 1 dell’articolo 22 degli Statuti dell’Agenzia.

3.  La Commissione autorizza l’apertura da parte dell’Agenzia di negoziati sugli accordi particolari di cui all’Articolo 2 ed approva gli accordi negoziati.

4.  I ricorsi al Tribunale arbitrale previsto all’articolo 31 sono presentati della Commissione a nome dell’Organizzazione.

Art. 7

1.  Le decisioni sono prese dalla Commissione deliberante all’unanimità delle Parti contraenti e sono obbligatorie per queste ultime. Tuttavia, se una Parte contraente notifica alla Commissione che motivi vincolanti di interesse nazionale le impediscono di dar seguito ad una decisione adottata all’unanimità nei settori menzionati ai paragrafi b) e c) del comma 1 dell’articolo 2, essa può derogare a tale decisione con riserva di esporre i motivi di questa deroga. Entro sei mesi dalla data di questa notifica, la Commissione sia rivede la sua decisione precedente, sia decide se determinate condizioni o limiti debbano applicarsi alla deroga. In entrambi i casi, la decisione da adottarsi dalla Commissione esige l’unanimità delle Parti contraenti.

2.  La Commissione delibera sulle misure previste al paragrafo (a) del comma 2 dell’articolo 6, al comma 3 dell’articolo 6 e al comma 3 dell’articolo 11 all’unanimità dei voti espressi.

3.  Salvo disposizioni contrarie, le direttive e le misure prese nei casi di cui al paragrafo b) del comma 1 ed al comma 4 dell’articolo 6 sono adottate dalla Commissione a maggioranza dei voti espressi, rimanendo inteso:

  1. –

    che questi voti sono attribuiti in base alla ponderazione prevista all’articolo 8 in appresso,

  2. –

    che questi voti debbono rappresentare la maggioranza delle Parti contraenti che votano.

4.  Le misure previste al paragrafo (b) del comma 2 dell’articolo 6 sono adottate dalla Commissione alle condizioni di cui al comma 3 precedente, sotto riserva che la maggioranza calcolata in conformità con questo comma raggiunga il 70 per cento dei voti ponderati espressi.

5.  Le raccomandazioni sono formulate dalla Commissione a maggioranza delle Parti contraenti.

Art. 8

1.  La ponderazione prevista all’articolo 7 è determinata secondo la tabella seguente:

Percentuale del contributo annuo di una Parte contraente in
rapporto ai contributi annui dell’insieme delle Parti Contraenti

Numero
di voti

Inferiore a 1 %

  1

Da   1 a meno di 2 %

  2

Da   2 a meno di 3 %

  3

Da   3 a meno di 4½ %

  4

Da   4½ a meno di 6 %

  5

Da   6 a meno di 7½ %

  6

Da   7½ % a meno di 9

  7

Da   9 a meno di 11 %

  8

Da 11 a meno di 13 %

  9

Da 13 a meno di 15 %

10

Da 15 a meno di 18 %

11

Da 18 a meno di 21 %

12

Da 21 a meno di 24 %

13

Da 24 a meno di 27 %

14

Da 27 a meno di 30 %

15

30 %

16

2.  La determinazione iniziale del numero dei voti viene effettuata, a decorrere dall’entrata in vigore del Protocollo aperto alla firma a Bruxelles nel 1981, in base alla tabella di cui sopra ed in conformità alla regola di determinazione dei contributi annui delle Parti contraenti al bilancio dell’Organizzazione di cui all’articolo 19 degli Statuti dell’Agenzia.

3.  Nel caso di adesione di uno Stato, si procede nello stesso modo ad una nuova determinazione del numero dei voti delle Parti contraenti.

4.  Si procede ogni anno ad una nuova determinazione del numero dei voti, alle condizioni previste di cui sopra.

Art. 9

1.  La Commissione stabilisce il suo regolamento interno che deve essere adottato all’unanimità.

2.  Questo regolamento deve prevedere, in particolare, le norme relative alla Presidenza, alla creazione di gruppi di lavoro ed alle lingue di lavoro della Commissione.

Art. 10

L’Agenzia mette a disposizione della Commissione il personale ed i mezzi materiali necessari al suo funzionamento.

Art. 11

1.  La Commissione provvede a stabilire con gli Stati e con le Organizzazioni internazionali interessate, le relazioni utili alla realizzazione dell’oggetto dell’Organizzazione.

2.  La Commissione è soprattutto, sotto riserva delle disposizioni del comma 3 dell’articolo 6 e dell’articolo 13, la sola competente a concludere a nome dell’Organizzazione, con le Organizzazioni internazionali, le Parti contraenti o gli Stati terzi, gli accordi necessari alla esecuzione dei compiti dell’Organizzazione previsti all’articolo 2.

3.  La Commissione può, su proposta dell’Agenzia, delegare a quest’ultima la decisione di aprire negoziati e di concludere gli accordi necessari all’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 2.

Art. 12

Gli accordi tra l’Organizzazione ed una o più Parti contraenti oppure uno o più Stati non membri od una Organizzazione internazionale relativi ai compiti previsti all’articolo 2 debbono stabilire i rispettivi compiti, diritti ed obblighi delle Parti agli Accordi nonché le condizioni di finanziamento e determinare i provvedimenti da prendere. Essi possono essere negoziati dall’Agenzia alle condizioni previste al comma 3 dell’articolo 6 ed al comma 3 dell’articolo 11.

Art. 13

Nell’ambito delle direttive fornite dalla Commissione, l’Agenzia può stabilire con i servizi tecnici interessati, pubblici o privati, dipendenti dalle Parti Contraenti, da Stati non contraenti o da organismi internazionali, le relazioni indispensabili al coordinamento della circolazione aerea ed al funzionamento dei suoi servizi. A tal fine essa può concludere a nome dell’Organizzazione, sotto riserva di informarne la Commissione, contratti di natura unicamente amministrativa, tecnica o commerciale nella misura in cui sono necessari al suo funzionamento.

Art. 14

1.  Il carattere di pubblica utilità è riconosciuto all’occorrenza in conformità alle legislazioni nazionali, con gli effetti derivanti dalle disposizioni di queste ultime relative all’espropriazione per causa di pubblica utilità, alle acquisizioni di immobili necessari alla sistemazione delle installazioni dell’Organizzazione, con riserva dell’accordo dei Governi interessati. La procedura di espropriazione per causa di pubblica utilità potrà essere esperita dalle autorità competenti dello Stato in questione, in conformità con la sua legislazione nazionale, allo scopo dell’acquisto di tali beni in difetto di accordo amichevole.

2.  Sul territorio delle Parti contraenti dove la procedura prevista al paragrafo precedente non esiste, l’Organizzazione può beneficiare delle procedure di acquisizione forzata utilizzabili a vantaggio dell’aviazione civile e delle telecomunicazioni.

3.  Le Parti contraenti riconoscono all’Organizzazione, per le opere e servizi istituiti per suo conto sui loro rispettivi territori, il beneficio dell’applicazione delle regolamentazioni nazionali relative alle limitazioni del diritto di proprietà immobiliare eventualmente esistenti nell’interesse pubblico, a favore dei servizi nazionali per lo stesso oggetto ed in particolare di quelle concernenti le servitù di pubblica utilità.

4.  L’Organizzazione sosterrà le spese derivanti dall’applicazione delle disposizioni del presente articolo, compreso l’ammontare delle indennità dovute conformemente alla legislazione dello Stato sul territorio del quale i beni sono situati.

Art. 15

Qualora l’Organizzazione eserciti le funzioni di cui al paragrafo (b) del comma 2 dell’articolo 2, l’Agenzia applica i regolamenti in vigore sui territori delle Parti contraenti e negli spazi aerei per i quali tali Parti sono incaricate della erogazione di servizi di circolazione aerea, in virtù degli accordi internazionali di cui sono parti.

Art. 16

Qualora l’Organizzazione eserciti le finzioni di cui al paragrafo (b) del comma 2 dell’articolo 2 ed entro i limiti dei diritti conferiti ai servizi della circolazione aerea, l’Agenzia impartisce ai comandanti degli aeromobili tutte le istruzioni necessarie. Essi sono tenuti a conformarvisi, tranne i casi di forza maggiore previsti nei regolamenti di cui all’articolo precedente.

Art. 17

Qualora l’Organizzazione eserciti le funzioni di cui al paragrafo (b) del comma 2 dell’articolo 2, le infrazioni alla regolamentazione della navigazione aerea commesse nello spazio in cui i servizi della circolazione aerea sono affidati all’Agenzia, sono constatate in processi verbali da agenti specificamente incaricati dall’Agenzia a questo scopo, fatto salvo il diritto riconosciuto dalle legislazioni nazionali agli agenti delle Parti contraenti, di constatare infrazioni aventi la stessa natura. I processi-verbali suddetti hanno dinanzi ai tribunali nazionali lo stesso valore di quelli redatti dagli agenti nazionali abilitati a constatare infrazioni aventi lo stesso carattere.

Art. 18

1.  La circolazione delle pubblicazioni e di altri mezzi di informazione spediti dall’Organizzazione o ad essa destinati, e corrispondenti alle sue attività ufficiali non è soggetta ad alcuna limitazione.

2.  Per le sue comunicazioni ufficiali ed il trasferimento di tutti i suoi documenti, l’Organizzazione beneficia di un trattamento altrettanto favorevole di quello concesso da ciascuna Parte contraente alle organizzazioni internazionali analoghe.

Art. 19

1.  L’Organizzazione è esonerata, nello Stato in cui ha sede e sul territorio delle Parti contraenti, da ogni onere e tassa in occasione della sua costituzione, del suo scioglimento e della sua liquidazione.

2.  Essa è esonerata dagli oneri e tasse dovuti per le acquisizioni di beni immobili necessari all’adempimento del suo mandato.

3.  Essa è esonerata da tutte le imposte dirette suscettibili di essere applicate ad essa stessa, ai suoi beni, averi e redditi.

4.  Essa è esonerata dalle esazioni fiscali indirette che potrebbero comportare le emissioni di prestiti e di cui essa fosse personalmente debitrice.

5.  Essa è esonerata da ogni imposta di natura eccezionale o discriminatoria.

6.  Gli esoneri previsti nel presente articolo non si estendono alle imposte ed alle tasse percepite in remunerazione di servizi di utilità generale.

Art. 20

1.  L’Organizzazione è esonerata da tutti i diritti doganali e tasse equivalenti diversi dai canoni o imposizioni derivanti da servizi resi, ed esentata da ogni proibizione o restrizione d’importazione o esportazione per quanto riguarda i materiali, le attrezzature, le forniture ed altri oggetti importati per uso ufficiale dell’Organizzazione e destinati agli immobili ed alle installazioni dell’Organizzazione o al suo funzionamento.

2.  Le merci in tal guisa importate non possono essere né vendute né prestate o cedute, né a titolo gratuito né a titolo oneroso sul territorio della Parte nella quale sono state introdotte, a meno che ciò non sia contemplato nelle condizioni fissate dal Governo della Parte contraente interessata.

3.  Potranno essere prese tutte le misure di controllo giudicate utili per assicurare che i materiali, le attrezzature, le forniture ed altri oggetti indicati al primo paragrafo ed importati a destinazione dell’Organizzazione siano stati effettivamente consegnati alla suddetta Organizzazione ed assegnati agli immobili ed alle installazioni ufficiali, o al suo funzionamento.

4.  L’Organizzazione è inoltre esonerata da ogni diritto doganale ed esentata da ogni proibizione o restrizione di importazione o di esportazione per quanto riguarda le pubblicazioni previsti nell’articolo 25 dello Statuto.

Art. 21

1.  L’Organizzazione può avere tutte le divise ed avere conti in tutte le valute nella misura necessaria all’esecuzione delle operazioni rispondenti al suo oggetto.

2.  Le Parti contraenti si impegnano ad accordare all’Organizzazione le autorizzazioni necessarie per effettuare, secondo le modalità previste nei regolamenti nazionali e negli accordi internazionali applicabili, ogni movimento di fondi derivante dalla costituzione e dall’attività dell’Organizzazione ivi compresi l’emissione ed il servizio dei prestiti, allorché l’emissione di questi ultimi sia stata autorizzata dal Governo della parte contraente interessata.

Art. 22

1.  L’Agenzia può ricorrere alla collaborazione di persone qualificate cittadine delle Parti contraenti.

2.  I membri del personale dell’Organizzazione ed i loro familiari viventi presso di loro beneficiano delle eccezioni alle disposizioni restrittive dell’immigrazione e che disciplinano la registrazione degli stranieri generalmente riconosciute ai membri del personale delle Organizzazioni internazionali analoghe.

  1. 3.

    (a)

    Le Parti contraenti accordano, in periodo di crisi internazionale, ai membri del personale dell’Organizzazione ed ai loro familiari viventi presso di loro le stesse agevolazioni per il rimpatrio di quelle riconosciute al personale delle altre Organizzazioni internazionali.

  2. (b)

    Gli obblighi del personale dell’Organizzazione nei confronti di quest’ultima non sono pregiudicati dalla disposizione del paragrafo (a) di cui sopra.

4.  Può essere fatta eccezione alle disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo solamente per motivi di ordine pubblico, di sicurezza e di sanità pubblica.

5.  I membri del personale dell’Organizzazione:

  1. (a)

    godono della franchigia da diritti e tasse doganali, diversi da canoni o imposte come corrispettivo di servizi resi per l’importazione degli effetti personali, mobili o altre suppellettili domestiche usate che essi portano dall’estero al momento della loro prima sistemazione e per la riesportazione di questi stessi effetti, mobili e suppellettili all’atto della cessazione delle loro funzioni;

  2. (b)

    possono, in occasione dell’assunzione delle loro finzioni sul territorio di una delle Parti contraenti, importare temporaneamente in franchigia la loro automobile personale e successivamente, non oltre alla fine del loro periodo di servizio, riesportare questo veicolo in franchigia, sotto riserva in entrambe le ipotesi, delle condizioni ritenute necessarie, in tutti i casi particolari, dal Governo della Parte contraente interessata;

  3. (c)

    godono dell’inviolabilità per tutte le loro carte e documenti ufficiali.

6.  Non è fatto obbligo alle Parti contraenti di concedere ai loro cittadini le agevolazioni previste ai paragrafi (a) e (b) del comma 5 di cui sopra.

7.  Il Direttore generale dell’Agenzia, oltre ai privilegi, alle esenzioni ed alle agevolazioni previste per il personale dell’Organizzazione, gode dell’immunità dalla giurisdizione per i suoi atti, comprese parole e scritti, compiuti nell’ambito della sua attività ufficiale; questa immunità non è applicabile in caso di infrazione alla regolamentazione della circolazione stradale oppure in caso di danni causati da un veicolo di sua appartenenza o da esso condotto.

8.  I Governi interessati adottano ogni provvedimento utile per garantire la libertà di trasferimento dei salari netti.

Art. 23

I rappresentanti delle Parti contraenti nell’esercizio delle loro funzioni nonché nel corso dei loro viaggi a destinazione o in provenienza dal luogo di riunione, godono dell’inviolabilità per tutte le loro carte e documenti ufficiali.

Art. 24

1. A causa del suo regime di sicurezza sociale, l’Organizzazione, il Direttore generale ed i membri del personale dell’Organizzazione sono esonerati da ogni contributo obbligatorio ad organismi nazionali di sicurezza sociale fatti salvi gli accordi esistenti tra l’Organizzazione ed una Parte contraente all’entrata in vigore del Protocollo aperto alla firma a Bruxelles nel 1981.

Art. 25

1.  La responsabilità contrattuale dell’Organizzazione è regolamentata dalla legge applicabile al contratto in causa.

2.  Per quanto concerne la responsabilità non contrattuale l’Organizzazione deve risarcire i danni causati per colpa dei suoi organi o dei suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni nella misura in cui tali danni sono loro imputabili. La disposizione precedente non esclude il diritto ad altre riparazioni fondate sulla legislazione nazionale delle Parti contraenti.

Art. 26

  1. 1.

    (a)

    Le installazioni dell’Organizzazione sono inviolabili. I beni ed averi dell’Organizzazione sono esonerati da ogni sequestro, esproprio e confisca.

  2. (b)

    Gli archivi dell’Organizzazione e tutte le carte e documenti ufficiali di sua appartenenza sono inviolabili in qualunque luogo essi si trovino.

2.  I beni ed averi dell’Organizzazione non possono essere confiscati né essere oggetto di misure di esecuzione coatta, se non per decisione giudiziaria. Tuttavia, le installazioni dell’Organizzazione non possono essere confiscate né essere oggetto di misure di esecuzione forzata.

3.  Tuttavia, per effettuare le inchieste giudiziarie ed assicurare l’esecuzione delle decisioni giudiziarie nei loro rispettivi territori, le autorità competenti dello Stato di Sede e degli altri Paesi dove sono situate queste installazioni ed archivi hanno accesso alle installazioni ed archivi dell’Organizzazione dopo averne avvisato il Direttore generale dell’Agenzia.

Art. 27

1.  L’Organizzazione collabora in ogni momento con le Autorità competenti delle Parti contraenti allo scopo di facilitare la buona amministrazione della giustizia, di assicurare l’osservanza dei regolamenti di polizia e di evitare ogni abuso al quale potrebbero dar luogo in privilegi, le immunità, le esenzioni o le agevolazioni enumerate nella presente Convenzione.

2.  L’Organizzazione facilita, nella misura del possibile, l’esecuzione di lavori di pubblico interesse da eseguire sul territorio delle Parti contraenti all’interno o nelle vicinanze degli immobili ad essa pertinenti.

Art. 28

Qualora l’Organizzazione eserciti le funzioni previste al paragrafo (b) del comma 2 dell’articolo 2, gli accordi internazionali e le regolamentazioni nazionali relative all’accesso, al sorvolo ed alla sicurezza del territorio delle Parti contraenti sono obbligatorie per l’Agenzia che adotta ogni provvedimento necessario alla loro applicazione.

Art. 29

Qualora l’Organizzazione eserciti le funzioni di cui al paragrafo (b) del comma 2 dell’articolo 2, l’Agenzia è tenuta a dare alle Parti contraenti che ne fanno richiesta, tutte le informazioni relative agli aeromobili di cui è a conoscenza nell’esercizio delle sue funzioni, alfine di consentire alle suddette Parti contraente di controllare l’applicazione degli accordi internazionali e dei regolamenti nazionali.

Art. 30

Le Parti contraenti riconoscono la necessità per l’Agenzia di avere un proprio equilibrio finanziario, e s’impegnano a porre a sua disposizione, tenuto conto delle sue entrate, i mezzi finanziari appropriati nei limiti e alle condizioni definite nello Statuto annesso.

Art. 31

1.  Ogni controversia che potrà nascere sia tra le Parti contraenti, sia tra le Parti contraenti e l’Organizzazione rappresentata dalla Commissione, relativa all’interpretazione o all’applicazione della presente Convenzione o dei suoi Annessi, e che non ha potuto essere regolata per mezzo di trattative dirette o in qualsiasi altra forma, sarà sottoposta ad arbitrato su richiesta di una qualsiasi delle Parti.

2.  A questo scopo ciascuna delle Parti designerà in ciascun caso un arbitro e gli arbitri si metteranno d’accordo sulla designazione di un terzo arbitro. Nel caso in cui una parte non avesse designato il suo arbitro entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta dall’altra parte, o nel caso che gli arbitri designati non avessero potuto, entro questi due mesi, mettersi d’accordo sulla designazione del terzo arbitro, ogni parte potrà chiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di procedere a tali designazioni.

3.  Il tribunale arbitrale fisserà la propria procedura.

4.  Ciascuna Parte prenderà a suo carico le spese concernenti il suo arbitro e la sua rappresentanza legale nella procedura davanti al tribunale; le spese riguardanti il terzo arbitro come pure le altre spese saranno sostenute dalle parti in misura uguale. Il Tribunale arbitrale può nondimeno fissare una ripartizione diversa di spese se lo ritiene conveniente.

5.  Le decisioni del tribunale arbitrale saranno obbligatorie per le parti in controversia.

Art. 32

1.  Gli Statuti dell’Agenzia, nonché ogni modifica che vi fosse apportata nelle condizioni previste dalla presente Convenzione e dagli Statuti ivi annessi, sono validi ed hanno effetto sul territorio delle Parti contraenti.

2.  Ogni modifica alle disposizioni degli Statuti è subordinata all’approvazione della Commissione, deliberante all’unanimità dei suoi membri.

3.  Tuttavia, le disposizioni previste negli articoli 1, 11 a 19 e 29 compreso degli Statuti ivi annessi non sono suscettibili di modifica.

Art. 33

In caso di emergenza o di guerra, le disposizioni della presente Convenzione non possono pregiudicare la libertà di azione delle Parti contraenti interessate.

Art. 34

Le Parti contraenti si impegnano a far beneficiare l’Agenzia delle disposizioni di legge in vigore destinate ad assicurare la continuità dei servizi pubblici.

Art. 35

1.  La presente Convenzione, così come emendata dal Protocollo aperto alla firma a Bruxelles nel 1981, è prorogata per una durata di vent’anni a decorrere dall’entrata in vigore del suddetto Protocollo.

2.  Questa durata sarà automaticamente prolungata per periodi di cinque anni a meno che una Parte contraente non abbia manifestato, per mezzo di una notifica scritta al Governo de Regno del Belgio, almeno due anni prima della scadenza del periodo in corso, il suo intento di porre fine alla Convenzione. Il Governo del Regno del Belgio avviserà i Governi degli altri Stati parti della Convenzione riguardo a detta notifica.

3.  Se, in applicazione di quanto sopra, l’Organizzazione è disciolta, essa sarà considerata esistente per le esigenze della liquidazione.

Art. 36

1.  L’adesione alla presente Convenzione, così come emendata dal Protocollo aperto alla firma a Bruxelles nel 1981, di ogni Stato non firmatario di detto Protocollo, è subordinata:

  1. (a)

    all’accordo della Commissione deliberante all’unanimità;

  2. (b)

    al deposito contestuale da parte di questo Stato del suo strumento di adesione all’Accordo multilaterale relativo ai canoni di rotta aperto alla firma a Bruxelles nel 1981.1

2.  La decisione di accettare l’adesione è notificata allo Stato non firmatario dal Presidente della Commissione.

3.  Lo strumento di adesione è depositato presso il Governo del Regno del Belgio il quale ne informerà i Governi degli altri Stati firmatari ed aderenti.

4.  L’adesione avrà effetto il primo giorno del secondo mese successivo al deposito dello strumento di adesione.

La presente versione della Convenzione è redatta in lingua tedesca, inglese, olandese, francese e portoghese. Conformemente alla clausola della Convenzione di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea «Eurocontrol» del 13 dicembre 1960 e a quella del Protocollo di emendamento della stessa del 12 febbraio 1981, in caso di divergenze il testo francese sarà determinante.

  1. RS 0.748.112.12

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 27.11.2015. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).