I Governi contraenti, Desiderosi di fissare principi e norme uniformi per la determinazione della stazza delle navi che effettuano viaggi internazionali; Considerato che il miglior mezzo per raggiungere tale obiettivo è di stipulare una Convenzione; hanno convenuto quanto segue:
Art. 1Obbligo generale derivante dalla Convenzione
I Governi contraenti si impegnano ad applicare le disposizioni di cui alla presente Convenzione e di cui agli allegati che sono parte integrante della stessa. Ogni riferimento alla presente Convenzione costituisce riferimento anche agli allegati.
Ai fini della presente convenzione, salvo diversamente espresso:
- 1)
per «norme» si intendono le norme che figurano in allegato alla presente convenzione;
- 2)
per «amministrazione» si intende il Governo dello Stato di cui la nave batte bandiera;
- 3)
per «viaggio internazionale» si intende un viaggio via mare tra un Paese nei confronti del quale la presente Convenzione si applica e un porto sito fuori da tale Paese, o inversamente. Al riguardo, ogni territorio i cui rapporti internazionali siano assicurati da uno dei Governi contraenti, o la cui amministrazione sia curata dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, va considerato come Paese a se stante;
- 4)
per «stazza lorda» si intendono le dimensioni, fuori tutto, di una nave, determinate in base alle disposizioni della presente Convenzione;
- 5)
per «stazza netta» si intende la capienza utile di una nave, determinata in base alle disposizioni della presente Convenzione;
- 6)
per «nuova nave» si intende una nave la cui chiglia risulti montata, od i cui lavori di costruzione siano ad uno stadio di avanzamento equipollente, alla data o successivamente alla data di entrata in vigore della presente Convenzione;
- 7)
per «esistente nave» si intende una nave non nuova;
- 8)
per «lunghezza» si intende una lunghezza pari al 96 % della lunghezza complessiva al galleggiamento, ad una distanza dalla parte superiore della chiglia pari all’85 % del puntale minimo dello scafo, o pari alla distanza intercorrente fra la parte anteriore della prua e l’asse del timone al galleggiamento, là ove questo valore risulti superiore. Nelle navi costruite per navigare con chiglia inclinata, il galleggiamento in base al quale è calcolata la lunghezza deve corrispondere al galleggiamento a carico previsto;
- 9)
per «Organizzazione» si intende l’Organizzazione intergovernativa di consultazione per la navigazione marittima.1
- Attualmente: «Organizzazione marittima internazionale».
Art. 3Campo d’applicazione
1) La presente Convenzione si applica alle seguenti navi effettuanti viaggi internazionali:
- a)
navi immatricolate in Paesi il cui Governo figura tra i Governi contraenti;
- b)
navi immatricolate in territori cui la presente Convenzione è estesa in virtù dell’art. 20;
- c)
navi non immatricolate battenti bandiera di un Paese il cui Governo figura tra i Governi contraenti.
2) La presente convenzione si applica:
- a)
- b)
alle esistenti navi che subiscano trasformazioni o modifiche ritenute dal l’amministrazione tali da alterare notevolmente la loro stazza lorda;
- c)
alle esistenti navi, su richiesta del proprietario;
- d)
a tutte le esistenti navi, allo scadere di dodici anni dall’entrata in vigore della Convenzione. Dette navi ad eccezione di quelle di cui ai capoversi b) e c) del presente paragrafo, continueranno tuttavia a mantenere la loro stazza primitiva ai fini dell’applicazione delle relative disposizioni di altre convenzioni internazionali operanti.
3) Per le esistenti navi, nei cui confronti la presente Convenzione trova applicazione in virtù delle disposizioni contemplate al capoverso c), paragrafo 2 del presente articolo, la stazza non potrà essere determinata in base alle disposizioni che l’amministrazione applicava alle navi effettuanti viaggi internazionali prima dell’entrata in vigore della presente Convenzione.
1) La presente Convenzione non si applica:
- a)
- b)
a navi di lunghezza inferiore ai 24 metri (79 piedi).
2) Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione si applica a navi esclusivamente adibite alla navigazione:
- a)
sui Grandi Laghi dell’America del Nord e sul Saint‑Laurent, ad ovest di una lossodromia tracciata fra il Cap des Rosiers e la punta occidentale dell’isola di Anticosti e prolungata, a nord dell’isola di Anticosti, dal 63° meridiano ovest;
- b)
- c)
sul Rio della Plata, sul Paranà e sull’Uruguay, ad ovest di una lossodromia tracciata fra la Punta Rasa (Cabo San Antonio), Argentina, e la Punta del Este, Uruguay.
Art. 5Cause di forza maggiore
1) Alle navi che, in partenza per un qualsiasi viaggio, non risultino soggette alle disposizioni della presente Convenzione, non sarà fatto obbligo di ottemperativi in considerazione di una qualsiasi deviazione dalla rotta prevista, se la deviazione è da ascriversi a cattive condizioni atmosferiche o ad altra causa di forza maggiore.
2) Nell’applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, i Governi contraenti dovranno tener conto di qualsiasi deviazione di rotta o ritardo subito da una nave in considerazione di cattive condizioni atmosferiche o di qualsiasi altra causa di forza maggiore.
Art. 6Determinazione della stazza
La determinazione della stazza lorda e netta di una nave sarà compito dell’amministrazione, che potrà tuttavia demandare tale incombenza a persone o organismi da essa abilitati.
In ogni caso, l’amministrazione interessata si porterà interamente garante della stazza lorda e netta così determinata.
Art. 7Rilascio del certificato
1) Un certificato internazionale di stazzatura (1969) sarà rilasciato alle navi cui la stazza lorda e netta sia stata determinata conformemente alle disposizioni della presente Convenzione.
2) Tale certificato sarà rilasciato dall’amministrazione, o da persona o organismo debitamente abilitato. In ogni caso, l’amministrazione si assumerà l’intera responsabilità di detto certificato.
Art. 8Rilascio di un certificato da parte di un altro Governo
1) Un Governo contraente potrà, su richiesta di un altro Governo contraente, provvedere a determinare la stazza lorda e netta di una nave, e rilasciare o autorizzare il rilascio alla stessa di un certificato internazionale di stazzatura (1969), conformemente alle disposizioni della presente Convenzione.
2) Al Governo richiedente dovrà esser quanto prima rimessa copia del certificato e dei calcoli effettuati per la determinazione della stazza.
3) Il certificato così rilasciato comporterà una dichiarazione che ne attesti il rilascio su richiesta del Governo dello Stato di cui la nave batte o si accinge a battere bandiera; tale certificato avrà lo stesso valore di un certificato rilasciato in applicazione dell’art. 7, e sarà riconosciuto negli stessi termini.
4) Non potrà esser rilasciato alcun certificato internazionale di stazzatura (1969) ad una nave battente bandiera di uno Stato il cui Governo non figuri tra i Governi contraenti.
Art. 9Forma del certificato
1) Il certificato sarà redatto nella o nelle lingue ufficiali dello Stato che lo rilascia. Qualora la lingua usata non sia né l’inglese, né il francese, il testo dovrà comprendere una traduzione in una di queste due lingue.
2) Tale certificato dovrà esser conforme al modello di cui all’allegato II.
Art. 10Abrogazione del certificato
1) Fatte salve le eccezioni contemplate dalle Norme, il certificato internazionale di stazzatura (1969) sarà invalidato e abrogato dall’amministrazione, qualora la sistemazione, la costruzione, la capienza della nave, lo sfruttamento degli spazi, il numero complessivo dei passeggeri che è abilitata a trasportare secondo le indicazioni del certificato di portata (passeggeri), il bordo libero regolamentare o il pescaggio autorizzato abbiano subito modifiche tali da implicare un aumento della stazza lorda o netta.
2) Il certificato rilasciato ad una nave da un’amministrazione perderà la sua validità qualora la nave issi la bandiera di un altro Stato, fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
3) Qualora una nave issi la bandiera di un altro Stato il cui Governo figura tra i Governi contraenti, il suo certificato internazionale di stazzatura (1969) perdurerà valido fino a non oltre tre mesi, o fino alla data in cui la nuova amministrazione non rilascerà un altro certificato in sostituzione del primo, ove tale data sia a più breve scadenza. Il Governo dello Stato di cui precedentemente la nave batteva bandiera sarà tenuto ad inoltrare quanto prima all’amministrazione, a seguito dell’avvenuto cambiamento di nazionalità, copia del certificato di cui la nave era munita all’epoca del cambiamento, come pure copia dei calcoli delle rispettive stazze.
Art. 11Riconoscimento del certificato
Il certificato rilasciato sotto la responsabilità di un Governo contraente, in conformità delle disposizioni della presente Convenzione, sarà riconosciuto dagli altri Governi contraenti e considerato altrettanto valido dei certificati da essi rilasciati, subordinatamente agli obiettivi della presente Convenzione.
1) Qualsiasi nave battente bandiera di uno Stato il cui Governo figura tra i Governi contraenti potrà esser oggetto di ispezione nei porti dipendenti da altri Governi contraenti da parte di ufficiali a ciò abilitati dai Governi suddetti. Tale ispezione dovrà unicamente tendere a verificare:
- a)
che la nave sia munita di un regolare certificato internazionale di stazzatura (1969) ancor valido;
- b)
che le principali caratteristiche della nave corrispondano ai dati indicati sul certificato.
2) Tale ispezione non dovrà in alcun modo causare ritardi alla nave.
3) Ove l’ispezione riveli che le principali caratteristiche della nave contrastano con i dati indicati sul certificato internazionale di stazzatura (1969), tanto da implicare un aumento della stazza lorda o netta, il Governo dello Stato di cui la nave batte bandiera dovrà esserne immediatamente informato.
Art. 13Benefici derivanti dalla Convenzione
I benefici derivanti dalla presente Convenzione non potranno esser invocati da una nave che non sia titolare di un certificato ancor valido, rilasciato in applicazione della presente Convenzione.
Art. 14Trattati, Convenzioni e accordi anteriori
1) Qualsiasi altro trattato, convenzione o accordo vigente in materia di stazzatura tra i vari Governi, parti contraenti della presente Convenzione, manterrà immutata la sua validità per la durata ad esso conferita nei riguardi di:
- a)
navi cui la presente Convenzione non si applica;
- b)
navi cui la presente Convenzione si applica, subordinatamente ai punti da questa non espressamente regolati.
2) Tuttavia, nella misura in cui tale trattato, convenzione o accordo sarà in conflitto con le disposizioni della presente Convenzione, le disposizioni di quest’ultima prevarranno.
Art. 15Comunicazione di dati
I Governi contraenti si impegnano a trasmettere all’Organizzazione e a depositare presso di essa:
- a)
un numero sufficiente di copie dei certificati da essi rilasciati in applicazione della presente Convenzione, affinché siano trasmesse agli altri Governi contraenti;
- b)
il testo di leggi, ordinanze, decreti, regolamenti ed altri strumenti entrati in vigore e concernenti problemi attinenti al campo di applicazione della presente Convenzione;
- c)
l’elenco degli organismi non governativi abilitati ad agire in loro nome in materia di stazzatura, affinché ne sia data comunicazione agli altri Governi contraenti.
Art. 16Firma, ratifica e adesione
RS 0.193.5011) La presente Convenzione resterà aperta alla firma per sei mesi a partire dal 23 giugno 1969, e resterà in seguito aperta alle adesioni. I Governi dei Paesi aderenti all’Organizzazione delle Nazioni Unite, ad una delle sue istituzioni specializzate, o all’Agenzia internazionale per l’energia atomica, o firmatari dello statuto della Corte internazionale di giustizia, potranno divenire parti contraenti della presente Convenzione attraverso:
- a)
firma senza riserva di ratifica;
- b)
firma con riserva di ratifica, seguita da ratifica; ovvero
- c)
2) La ratifica o l’adesione avrà luogo attraverso il deposito di uno strumento di ratifica o di adesione presso l’Organizzazione, la quale sarà tenuta ad informare tutti i Governi firmatari della presente Convenzione, o aderenti alla stessa, di ogni nuova ratifica o adesione, nonché della data di deposito del relativo strumento. L’Organizzazione avrà inoltre cura di informare tutti i Governi aventi già sottoscritto la presente Convenzione, di ogni nuova firma appostavi nei sei mesi successivi al 23 giugno 1969.
Art. 17Entrata in vigore
1) La presente Convenzione entrerà in vigore 24 mesi dopo che almeno 25 Governi di Paesi la cui flotta mercantile rappresenta il 65% del tonnellaggio lordo della flotta mercantile mondiale avranno sottoscritto la Convenzione senza riserve di ratifica, o avranno provveduto a depositare uno strumento di ratifica o di adesione, conformemente all’articolo 16. L’Organizzazione avrà cura di informare tutti i governi firmatari o aderenti alla presente Convenzione della data della sua entrata in vigore.
2) Per i Governi che depositeranno uno strumento di ratifica della presente Convenzione, o di adesione alla stessa, nel termine di 24 mesi previsto al paragrafo 1 del presente articolo, la ratifica o l’adesione diverrà operante a partire dall’entrata in vigore della presente Convenzione, o tre mesi dopo l’avvenuto deposito dello strumento di ratifica o di adesione, ove quest’ultima data sia posteriore.
3) Per i Governi che depositeranno uno strumento di ratifica della presente Convenzione, o di adesione alla stessa, successivamente alla sua entrata in vigore, la Convenzione diverrà operante tre mesi dopo la data di deposito del relativo strumento.
4) Gli strumenti di ratifica o di adesione depositati dopo la data in cui siano state prese tutte le misure necessarie perché un emendamento della presente Convenzione diventi operante, o dopo la data in cui, in virtù dell’articolo 18, paragrafo 2, capoverso b), si sia provveduto a raccogliere le necessarie adesioni per un emendamento all’unanimità della stessa, saranno considerati come riferentesi al testo emendato della Convenzione.
1) La presente Convenzione potrà esser emendata su proposta di un Governo contraente, secondo una delle procedure qui di seguito enunciate.
2) Emendamento per approvazione unanime:
- a)
Su richiesta di un Governo contraente, il testo dell’emendamento proposto sarà trasmesso dall’Organizzazione a tutti i Governi contraenti, affinché lo esaminino in vista della sua unanime approvazione.
- b)
L’emendamento così adottato entrerà in vigore dodici mesi dopo la data della sua approvazione da parte di tutti i Governi contraenti, salvo che una data più ravvicinata non sia da questi convenuta. Il Governo contraente che non abbia provveduto a notificare all’Organizzazione il suo assenso o il suo dissenso nei riguardi dell’emendamento proposto entro 24 mesi dalla data in cui l’Organizzazione gliene avrà dato comunicazione, sarà considerato come avente approvato il detto emendamento.
3) Emendamento previo esame in seno all’Organizzazione:
- a)
Su richiesta di un Governo contraente, l’Organizzazione potrà esaminare qualsiasi emendamento alla presente Convenzione presentato da quel Governo. Se adottato alla maggioranza dei due terzi dei Membri presenti e votanti del Comitato per la sicurezza marittima in seno all’organizzazione, l’emendamento sarà reso noto a tutti i membri dell’Organizzazione nonché a tutti i Governi contraenti almeno sei mesi prima che venga sottoposto all’esame dell’Assemblea dell’Organizzazione.
- b)
Se adottato alla maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti dell’Assemblea, l’emendamento sarà trasmesso dall’Organizzazione a tutti i Governi contraenti perché lo approvino.
- c)
Dodici mesi dopo la sua approvazione da parte dei due terzi dei Governi contraenti, l’emendamento diverrà operante per tutti i Governi contraenti, salvo che per quelli che si saranno dichiarati contrari prima della sua entrata in vigore.
- d)
Nell’adottare un emendamento, l’Assemblea potrà, alla maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti, e dei due terzi dei Governi rappresentati nel Comitato per la sicurezza marittima, presenti e votanti in seno ad essa, proporre che si sancisca che tale emendamento riveste una particolare importanza, per cui qualsiasi Governo contraente che in virtù del capoverso c) si dichiari contrario, e non approvi tale emendamento entro il termine di dodici mesi dalla sua entrata in vigore, cessa di essere parte contraente della presente Convenzione, allo scadere del suddetto termine. Tale decisione dovrà preliminarmente raccogliere i voti favorevoli dei due terzi dei Governi contraenti.
- e)
Nessuna delle disposizioni contemplate dal presente paragrafo osta a che il Governo contraente che sia ricorso per un emendamento alla procedura fissata da questo paragrafo opti in qualsiasi momento per una altra procedura che gli sembri più consona, in applicazione del paragrafo 2 o 4 del presente articolo.
4) Emendamento previa conferenza:
- a)
Su richiesta formulata da un Governo contraente, ed appoggiata da un terzo almeno dei Governi contraenti, l’Organizzazione potrà convocare una conferenza dei governi, onde esaminare gli emendamenti proposti alla presente Convenzione.
- b)
Ogni emendamento adottato dalla Conferenza alla maggioranza dei due terzi dei Governi contraenti presenti e votanti dovrà esser trasmesso dall’Organizzazione a tutti i Governi contraenti per l’approvazione.
- c)
Dodici mesi dopo la sua approvazione da parte dei due terzi dei Governi contraenti, l’emendamento diverrà operante per tutti i Governi contraenti, salvo che per quelli che si saranno dichiarati contrari prima della sua entrata in vigore.
- d)
Nell’adottare un emendamento, la conferenza indetta in virtù del capoverso a) di cui sopra potrà sancire, alla maggioranza dei due terzi dei suoi membri presenti e votanti, che questo riveste una particolare importanza per cui qualsiasi Governo contraente che, in virtù del capoverso c), si dichiari contrario e non approvi l’emendamento entro il termine di dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore, cessa di essere parte contraente della presente Convenzione allo scadere del suddetto termine.
5) L’Organizzazione dovrà informare i Governi contraenti di ogni emendamento che divenga operante in virtù del presente articolo, come pure della data della sua entrata in vigore.
6) Qualsiasi ratifica o dichiarazione fatta in virtù del presente articolo comporterà il deposito del relativo strumento presso l’Organizzazione, la quale ne informerà tutti i Governi contraenti.
1) Qualsiasi Governo contraente potrà sempre denunciare la presente Convenzione allo scadere di cinque anni dalla data in cui essa diviene operante nei suoi confronti.
2) La denuncia dovrà effettuarsi con il deposito di uno strumento presso l’Organizzazione, la quale dovrà renderla nota e comunicarne la data di arrivo a tutti gli altri Governi contraenti.
3) La denuncia sortirà effetto a un anno dalla data in cui sarà stata notificata all’Organizzazione, o al termine di qualsiasi altro periodo più lungo specificato nello strumento di denuncia.
- 1)
a)
Le Nazioni Unite, se responsabili dell’amministrazione di un territorio, o qualsiasi Governo contraente incaricato di assicurare le relazioni internazionali di un territorio, dovranno consultare quanto prima le autorità del territorio suddetto o prendere le misure del caso, onde cercare di estendere ad esso l’applicazione della presente Convenzione, e potranno, in qualsiasi momento, notificare per iscritto all’Organizzazione che la presente Convenzione è da ritenersi estesa a quel territorio.
- b)
L’applicazione della presente Convenzione si estenderà al territorio oggetto della notifica a partire dal giorno di arrivo della stessa, o di altra data in essa specificata.
- 2)
a)
Le Nazioni Unite, o qualsiasi Governo contraente, che abbiano effettuato la notifica di cui al paragrafo 1, capoverso a) del presente articolo allo scadere di 5 anni dalla data di estensione della Convenzione al territorio, potranno notificare per iscritto all’Organizzazione che la presente Convenzione cessa di applicarsi al territorio oggetto della notifica.
- b)
La Convenzione cesserà di applicarsi al territorio oggetto della notifica è un anno dopo la data di arrivo della stessa all’Organizzazione, o allo scadere di qualsiasi altro periodo più lungo in essa specificato.
3) L’Organizzazione dovrà informare tutti i Governi contraenti dell’estensione della Convenzione a uno o più territori in virtù del paragrafo 1 del presente articolo, e della cessazione di tale estensione in virtù del paragrafo 2, specificando, in ciascun caso, a partire da quale data la presente Convenzione sarà o cesserà di essere applicata.
Art. 21Deposito e registrazione
1) La presente Convenzione sarà depositata presso l’Organizzazione, il cui Segretario Generale provvederà ad inoltrarne copia autenticata a tutti i Governi firmatari e a tutti i Governi aderenti.
RS 0.1202) All’entrata in vigore della presente Convenzione, il suo testo sarà trasmesso dal Segretario Generale dell’Organizzazione al Segretariato dell’Organizzazione delle Nazioni Unite affinché lo registri e lo pubblichi in conformità dell’art. 102 della Carta delle Nazioni Unite.
La presente Convenzione è stipulata in unico esemplare in lingua francese e inglese, ed i due testi che la compongono fanno egualmente fede. Altrettanto dicasi per le traduzioni ufficiali in lingua russa e spagnola, che saranno depositate unitamente all’originale, recante in calce le rispettive firme.
Allegati
Gli allegati sono consultabili su Fedlex.