Législation

Accordo del 28 luglio 1994 relativo all'attuazione della Parte XI della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 (con allegato)

RS 0.747.305.151In vigoreStato 06.07.202310 articoli

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Nessun progetto di revisione in corso.

Gli Stati contraenti del presente Accordo, riconoscendo l’importante contributo della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 (d’ora in poi «la Convenzione») al mantenimento della pace, alla giustizia e al progresso di tutti i popoli del mondo; confermando che i fondi marini e oceanici e il loro sottosuolo oltre i limiti della giurisdizione statale (d’ora in poi «l’Area»), come anche le risorse dell’Area sono patrimonio comune dell’umanità; consapevoli dell’importanza della Convenzione per quanto riguarda la protezione e la preservazione dell’ambiente marino e del crescente interesse per l’ambiente mondiale; considerato il rapporto del Segretario generale delle Nazioni Unite sui risultati delle consultazioni informali tra gli Stati che hanno avuto luogo dal 1990 al 1994 in merito a questioni insolute relative alla Parte XI e a disposizioni collegate della Convenzione (qui appresso «Parte XI»); tenendo conto dei cambiamenti politici ed economici compresi gli approcci rivolti al mercato che influiscono sull’attuazione della Parte XI; desiderando agevolare la partecipazione universale alla Convenzione; ritenendo che un accordo in merito all’attuazione della Parte XI sarebbe il modo migliore di raggiungere questo obiettivo; hanno convenuto quanto segue:

Art. 1Attuazione della Parte XI

1.  Gli Stati contraenti del presente Accordo si impegnano ad attuare la Parte XI conformemente al presente Accordo.

2.  L’allegato è parte integrante del presente Accordo.

Art. 2Rapporti tra il presente Accordo e la Parte XI

1.  Le disposizioni del presente Accordo e della Parte XI sono interpretate e applicate insieme come se si trattasse di un unico strumento. Nel caso di discordanza tra il presente Accordo e la Parte XI prevalgono le disposizioni del presente Accordo.

2.  Gli articoli da 309 a 319 della Convenzione si applicano al presente Accordo così come si applicano alla Convenzione.

Art. 3Firma

Il presente Accordo è aperto alla firma presso la sede delle Nazioni Unite da parte degli Stati e dei soggetti di cui all’articolo 305 numero 1 lettere a), c), d), e) ed f) della Convenzione per 12 mesi a partire dalla data della sua adozione.

Art. 4Consenso ad essere obbligati

1.  In seguito all’adozione del presente Accordo, qualsiasi strumento di ratifica o conferma formale o adesione alla Convenzione rappresenterà nello stesso tempo il consenso ad essere obbligati dal presente Accordo.

2.  Nessuno Stato od altro soggetto può consentire ad essere obbligato dal presente Accordo se non ha già consentito o non consente contemporaneamente ad essere obbligato dalla Convenzione.

3.  Gli Stati o i soggetti di cui all’articolo 3 possono consentire ad essere obbligati dal presente Accordo mediante:

  1. a)

    firma non soggetta a ratifica, a conferma formale o alla procedura disposta nell’articolo 5;

  2. b)

    firma soggetta a ratifica o conferma formale, seguita dalla ratifica o conferma formale;

  3. c)

    firma soggetta alla procedura di cui all’articolo 5; o

  4. d)

    adesione.

4.  La conferma formale da parte dei soggetti di cui all’articolo 305 numero 1 lettera f) della Convenzione avverrà conformemente all’allegato IX della Convenzione.

5.  Gli strumenti di ratifica, conferma formale o adesione saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

Art. 5Procedura semplificata

1.  Gli Stati o i soggetti che abbiano depositato uno strumento di ratifica, conferma formale o adesione relativo alla Convenzione prima della data di adozione del presente Accordo e che abbiano firmato il presente Accordo conformemente all’articolo 4 numero 3 lettera c), si riterrà che abbiano consentito ad essere obbligati dal presente Accordo 12 mesi dopo la data della sua adozione, a meno che tali Stati o soggetti non notifichino per scritto al depositario prima di quella data che non stanno utilizzando la procedura semplificata disposta nel presente articolo.

2.  Nel caso che venisse fatta tale notifica, il consenso ad essere obbligati dal presente Accordo è determinato conformemente all’articolo 4 numero 3 lettera b).

Art. 6Entrata in vigore

1.  Il presente Accordo entrerà in vigore 30 giorni dopo la data in cui 40 Stati hanno consentito ad obbligarsi, conformemente agli articoli 4 e 5, sempre che tra questi Stati siano compresi almeno sette degli Stati di cui al numero 1 lettera a) della risoluzione II della terza Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare (d’ora in poi «risoluzione II»), dei quali almeno cinque devono essere Stati industrializzati. Se tali condizioni per l’entrata in vigore vengono soddisfatte prima del 16 novembre 1994, il presente Accordo entrerà in vigore il 16 novembre 1994.

2.  Per ogni Stato o soggetto che consente ad essere obbligato dal presente Accordo dopo che sono state soddisfatte le condizioni disposte dal numero 1, il presente Accordo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data in cui tale Stato o soggetto avranno manifestato il loro consenso ad essere obbligati.

Art. 7Applicazione provvisoria

1.  Se il 16 novembre 1994 il presente Accordo non è entrato in vigore, esso sarà applicato in via provvisoria in attesa della sua entrata in vigore dagli:

  1. a)

    Stati che hanno consentito alla sua adozione nell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, tranne gli Stati che prima del 16 novembre 1994 notificano per scritto al depositario che non applicheranno in tal modo il presente Accordo o che consentiranno a tale applicazione solo in seguito a successiva firma o notifica per scritto;

  2. b)

    Stati e soggetti che firmano il presente Accordo, tranne gli Stati o i soggetti che notificano per scritto al depositario al momento della firma che non applicheranno in tal modo il presente Accordo;

  3. c)

    Stati e soggetti che consentono alla sua applicazione provvisoria tramite notifica per scritto al depositario; e

  4. d)

    Stati che aderiscono al presente Accordo.

2.  Tutti tali Stati e soggetti applicano il presente Accordo in via provvisoria conformemente alle loro leggi e regolamenti nazionali o interni, a partire dal 16 novembre 1994 o dalla data della firma, della notifica del consenso o della adesione, se successiva.

3.  L’applicazione provvisoria terminerà alla data dell’entrata in vigore del presente Accordo. In ogni caso, l’applicazione provvisoria terminerà il 16 novembre 1998 se a quella data non sarà stata soddisfatta la condizione di cui all’articolo 6 numero 1, che richiede il consenso ad essere obbligati dal presente Accordo di almeno sette degli Stati di cui al numero 1 lettera a) della risoluzione II (dei quali almeno cinque devono essere Stati industrializzati).

Art. 8Stati contraenti

1.  Ai fini del presente Accordo, «Stati contraenti» significa Stati che hanno consentito ad essere obbligati dal presente Accordo e per i quali esso è in vigore.

2.  Il presente Accordo si applica, mutatis mutandis, ai soggetti di cui all’articolo 305 numero 1 lettere c), d), e) ed f) della Convenzione, che diventano parti del presente Accordo conformemente alle condizioni che li riguardano e nei limiti in cui «Stati contraenti» si riferisce a tali soggetti.

Art. 9Depositari

Il Segretario generale delle Nazioni Unite è il depositario del presente Accordo.

Art. 10Testi autentici

L’originale del presente Accordo, i cui testi arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo sono ugualmente autentici, è depositato presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 06.07.2023. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).