Convenzione delle Nazioni Unite del 10 dicembre 1982 sul diritto del mare (con allegati)
RS 0.747.305.15 · 320 articoli
con allegati (RS 0.747.305.15) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.
Estratto del testo (320 articoli)
(1) Ai fini della presente Convenzione: 1. Per «Area» s’intende il fondo del mare, il fondo degli oceani e il relativo sottosuolo, al di là dei limiti della giurisdizione nazionale; 2. per «Aut…
1. La sovranità dello Stato costiero si estende, al di là del suo territorio e delle sue acqu…
Ogni Stato ha il diritto di fissare la larghezza del proprio mare territoriale fino a un limite massimo di 12 miglia marine, misurate a partire dalle linee di base determinate conformemente alla presen…
Il limite esterno del mare territoriale è la linea ciascun punto della quale si trova ad una distanza dal punto più prossimo della linea di base, uguale alla larghezza del mare territoriale.…
Salvo diversa disposizione della presente Convenzione, la linea di base normale dalla quale si misura la larghezza del mare territoriale è la linea di bassa marea lungo la costa, come indicata sulle carte nautic…
Nel caso di isole situate su atolli o di isole bordate da scogliere affioranti, la linea di base dalla quale si misura la larghezza del mare territoriale è la linea di bassa marea della scogliera, dal lato del ma…
1. Nelle località dove la linea di costa è profondamente incavata e frastagliata, o vi è una frangia di isole lungo la costa nelle sue immediate vicinanze, si può impiegare il metodo delle linee di base diritte…
1. Con l’eccezione di quanto disposto nella Parte IV, le acque situate verso terra rispetto alla linea di base del mare territoriale fanno parte delle acque interne dello Stato. 2. Quando una linea di base diritta deter…
Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).
