Législation

Convenzione del 2 dicembre 1992 fra la Svizzera e l'Italia per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano (con R e all.)

RS 0.747.225.1 · 80 articoli

con R e all. (RS 0.747.225.1) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.

Ultime modifiche

🔔 Seguire questa legge nel mio monitoraggio, essere avvisato a ogni modifica →

Estratto del testo (80 articoli)

Art. 1

Nel presente regolamento: a. il termine «natante» indica un battello, un’imbarcazione, un galleggiante mobile o un impianto destinato a spostarsi sull’acqua; b. il termine «battello a motore» indica un natante a propulsione meccanica…

Art. 2, Conduttore

1 Ogni natante in navigazione deve avere un conduttore responsabile, in possesso dell’idoneità necessaria o dell’abilitazione, ove prescritta. Ogni impianto galleggiante in servizio deve avere a bordo un responsabile. 2 È…

Art. 3, Doveri dell’equipaggio e delle altre persone a bordo

1 I membri dell’equipaggio devono eseguire gli ordini loro impartiti dal conduttore nell’ambito delle sue attribuzioni e contribuire all’osservanza del presente regolamento. 2 Ogni…

Art. 4, Dovere generale di vigilanza

1 Anche in assenza di prescrizioni particolari nel presente regolamento, il conduttore deve prendere tutte le misure di precauzione che sono richieste dal dovere generale di vigilanza e dalle regole della…

Art. 5, Comportamento in circostanze particolari

Per evitare un pericolo imminente, il conduttore deve prendere le misure necessarie, anche in deroga al presente regolamento.…

Art. 6, Portata dei natanti

1 Il carico o il numero di persone indicati nella licenza di navigazione non devono essere superati. Nel caso in cui esistano marche d’immersione o di bordo libero, il natante non deve essere caricato in modo da i…

Art. 7, Documenti di bordo

Se per un natante è prescritta una licenza o è necessario un documento analogo, questi documenti devono trovarsi a bordo ed essere esibiti ad ogni richiesta dell’autorità competente.…

Art. 8, Protezione dei segnali della via navigabile

È proibito ormeggiarsi ai segnali della via navigabile, danneggiarli e renderli inadatti alla loro destinazione e funzione. Qualora un natante abbia spostato o danneggiato un segnale o un i…

Vedere tutti i 80 articoli →

Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).