Législation

Convenzione del 15 febbraio 1966 sulla stazzatura delle navi della navigazione interna (con All. e Protocollo verb. di firma)

RS 0.747.203In vigoreStato 08.05.202022 articoli

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Art. 1

La presente Convenzione definisce nel suo allegato l’oggetto e le modalità delle operazioni di stazzatura delle navi della navigazione interna come anche di altre navi destinate a navigare sulle vie d’acque interne. Nell’allegato suddetto, essa definisce del pari il modello del certificato di stazza da rilasciare per ogni nave stazzata conformemente alle sue disposizioni.

Art. 2

1.  Ogni Parte contraente, appena la presente Convenzione sarà applicabile sul suo territorio, metterà in vigore i regolamenti necessari all’esecuzione della presente Convenzione e del suo allegato.

2.  Ogni Parte contraente comunicherà alle altre Parti contraenti che ne faranno richiesta i regolamenti messi in vigore conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.

3.  Ogni Parte contraente designa sul suo territorio, per l’applicazione della presente Convenzione, il o i servizi o organismi, detti qui di seguito «uffici di stazzatura», incaricati del rilascio dei certificati di stazza. Ogni ufficio di stazzatura è contraddistinto da lettere o da numeri e da lettere, l’ultima o le ultime di queste essendo distintive della Parte contraente sul cui territorio si trova l’ufficio.

Art. 3

Le Parti contraenti s’impegnano a far procedere sul loro territorio alla stazzatura o alla ristazzatura delle navi menzionate nell’Articolo 1 della presente Convenzione a richiesta del proprietario della nave o di un suo rappresentante.

Art. 4

1.  La durata di validità d’un certificato di stazza non può superare i quindici anni; su ogni certificato è menzionata la data del termine di validità.

2.  Qualunque sia la data del termine di validità, il certificato di stazza cessa d’esser valido se la nave subisce modificazioni tali (riparazioni, trasformazioni, deformazioni permanenti) che le indicazioni del certificato circa i dislocamenti per delle immersioni date o circa la portata lorda massima non siano più esatte.

Art. 5

Riservati i disposti dell’articolo 15 paragrafo 2 della presente Convenzione, ogni ufficio di stazzatura, nei limiti delle istruzioni ricevute dalla Parte contraente cui soggiace, può prorogare la validità d’un certificato di stazza, ove si sia stabilito, dopo verifica e consultando, se utile, l’inserto della stazzatura che ha dato luogo al rilascio del certificato suddetto, che le indicazioni di questo rimangono valide. La durata di validità di ogni proroga è al massimo di dieci anni per le navi destinate al trasporto mercantile e di quindici anni per le altre.

Art. 6

1.  Nei limiti della validità definita negli articoli 4 e 5 della presente Convenzione, i certificati di stazza rilasciati da un ufficio di stazzatura d’una Parte contraente in virtù di regolamenti conformi ai disposti della presente Convenzione sono riconosciuti dalle autorità delle altre Parti contraenti come equivalenti a quelli rilasciati da quest’ultime in virtù dei loro propri regolamenti conformi ai disposti della presente Convenzione.

2.  I disposti del paragrafo 1 del presente articolo non ostano a che una Parte contraente faccia controllare a sue spese le indicazioni dei certificati rilasciati dagli uffici di stazzatura di un’altra Parte contraente; tuttavia, le modalità del controllo devono essere tali da restringere allo stretto necessario ogni impaccio nell’esercizio della nave. La Parte contraente che fa eseguire il controllo, se costata l’inesattezza delle indicazioni del certificato di stazza, ne informa la Parte contraente dell’ufficio di stazzatura che ha rilasciato il certificato; i disposti del paragrafo 1 del presente articolo non s’applicano a tali indicazioni.

Art. 7

1.  In caso di ristazzatura di una nave, l’ufficio di stazzatura che rilascia il nuovo certificato di stazza ritira il vecchio certificato.

2.  Se un ufficio di stazzatura d’una Parte contraente rilascia un certificato di stazza per una nave il cui certificato precedente era stato rilasciato da un ufficio di un’altra Parte contraente, la prima Parte contraente ne informa la seconda e le rimanda il certificato di stazza ritirato, conformemente ai disposti dell’articolo 11 dell’allegato alla presente Convenzione.

3.  Ciascuna Parte contraente prende i provvedimenti necessari affinché, se una nave, il cui certificato di stazza è stato rilasciato da un ufficio di stazzatura di un’altra Parte contraente, perisce o è demolita sul suo territorio ovvero vi diviene definitivamente inetta alla navigazione, l’ufficio che aveva rilasciato il certificato di stazza ne sia informato e, se possibile, il certificato gli sia rimandato.

Art. 8

1.  Ciascuna Parte contraente comunica alle altre la denominazione e l’indirizzo del suo servizio centrale o dei suoi servizi centrali competenti in materia di stazzatura.

2.  I servizi centrali di cui al paragrafo 1 del presente articolo si comunicano reciprocamente l’elenco degli uffici di stazzatura soggetti alla loro competenza, come anche le lettere o i numeri distintivi attribuiti a detti uffici conformemente all’articolo 2 paragrafo 3 della presente Convenzione: vanno parimente comunicate le eventuali modificazioni degli elenchi e delle lettere o dei numeri distintivi.

3.  I competenti servizi centrali delle Parti contraenti possono comunicare direttamente fra loro per l’applicazione dell’articolo 2 paragrafo 2 della presente Convenzione, per l’applicazione del presente articolo e per quella degli articoli 10 e 11 dell’allegato alla presente Convenzione.

4.  Gli uffici di stazzatura delle Parti contraenti possono del pari comunicare direttamente fra loro per l’applicazione del presente articolo e per quella degli articoli 10 e 11 dell’allegato alla presente Convenzione, come anche per ottenere informazioni urgenti.

Art. 9

I certificati di stazza validi in un Paese al momento dell’entrata in vigore della presente Convenzione sul suo territorio sono equiparati ai certificati conformi ai disposti della presente Convenzione, salvo che la nave abbia subito tali modificazioni che le indicazioni del certificato circa i dislocamenti della nave in rapporto alle immersioni o circa la portata lorda massima non siano più esatte. La durata di validità di questi certificati è quella ivi prevista, ma non può superare i dieci anni a contare dall’entrata in vigore della presente Convenzione nel Paese di cui si tratta. I certificati suddetti non possono essere prorogati in applicazione dei disposti dell’articolo 5 della presente Convenzione, ma, se le condizioni di proroga poste dal detto articolo sono adempite, un certificato di stazza conforme ai disposti della presente Convenzione può essere rilasciato senza ristazzatura, previa consegna del vecchio certificato.

Art. 10

1.  La presente Convenzione è aperta alla firma o all’adesione dei Paesi membri della Commissione economica per l’Europa e dei Paesi ammessi alla Commissione a titolo consultivo conformemente al paragrafo 8 del mandato di questa Commissione.

2.  La presente Convenzione è aperta alla firma fino al 15 novembre 1966 incluso. A contare da questa data essa è aperta all’adesione.

3.  La presente Convenzione sarà ratificata.

4.  La ratificazione o l’adesione avverrà mediante il deposito di un istrumento presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

5.  Ogni Paese, al momento del deposito del suo istrumento di ratificazione o d’adesione, deve notificare al Segretario generale la lettera o il gruppo di lettere distintivo da lui scelto per l’applicazione dell’articolo 2 paragrafo 3 della presente Convenzione; mediante notificazione al Segretario generale esso può modificare successivamente la sua scelta. Se la lettera o il gruppo di lettere notificato da un Paese è già stato notificato da un altro Paese, il Segretario generale comunica che la notificazione non può essere accettata. Una modificazione della lettera o del gruppo di lettere scelto precedentemente ha effetto dopo tre mesi dalla data della notificazione al Segretario generale.

6.  Ogni Paese, al momento della firma della presente Convenzione, ovvero all’atto del deposito del suo istrumento di ratificazione o di adesione, può dichiarare che la Convenzione sarà applicabile soltanto a una parte del suo territorio. Il Paese che dichiara che la Convenzione sarà applicabile soltanto a una parte del suo territorio può, in qualsiasi momento, dichiarare, mediante notificazione al Segretario generale, che la Convenzione sarà applicabile a tutto il resto o a parte del resto del territorio: notificazione siffatta ha effetto dodici mesi dopo dalla data in cui il Segretario generale l’ha ricevuta.

Art. 11

1.  La presente Convenzione entra in vigore dodici mesi dopo che cinque paesi fra quelli menzionati nell’articolo 10 paragrafo 1 avranno depositato il loro istrumento di ratificazione o d’adesione.

2.  Per i Paesi che la ratificheranno o vi aderiranno dopo il deposito del quinto istrumento di ratificazione o di adesione, la presente Convenzione entra in vigore dodici mesi dopo il deposito dell’istrumento di ratificazione o di adesione dei detti Paesi.

Art. 12

1.  Ogni Parte contraente può disdire la presente Convenzione mediante notificazione al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. La disdetta può concernere l’intero territorio della Parte contraente o soltanto parte di questo.

2.  La disdetta ha effetto dodici mesi dopo la data in cui il Segretario generale ne ha ricevuto notificazione.

Art. 13

La presente Convenzione cessa di produrre i suoi effetti se, dopo la sua entrata in vigore, il numero delle Parti contraenti è minore di cinque durante un qualsiasi periodo di dodici mesi consecutivi.

Art. 14

Qualsiasi controversia fra due o più Parti contraenti, inerente all’interpretazione o all’applicazione della presente Convenzione, che le Parti non hanno potuto comporre mediante negoziati o altro procedimento può, a richiesta d’una qualsiasi Parte contraente interessata, essere deferita alla Corte internazionale di Giustizia.

Art. 15

1.  Qualsiasi Paese, al momento della firma della presente Convenzione o all’atto del deposito del suo istrumento di ratificazione o d’adesione, può dichiarare che non si considera vincolato dall’articolo 14 della presente Convenzione per quanto attiene al deferimento delle controversie alla Corte internazionale di Giustizia. Le altre Parti contraenti non sono vincolate dall’articolo 14 in riguardo alle Parti contraenti che hanno formulato riserva siffatta.

2.  Qualsiasi Paese, al momento della firma della presente Convenzione o all’atto del deposito del suo istrumento di ratificazione o d’adesione, può dichiarare che i certificati di stazza rilasciati dai suoi uffici di stazzatura per le navi destinate al trasporto mercantile non potranno essere prorogati, ovvero che potranno esserlo soltanto dall’ufficio di stazzatura che li ha rilasciati o da uno dei suoi uffici di stazzatura. Le altre Parti contraenti sono allora tenute a non prorogare la validità dei certificati di stazza in parola.

3.  Le Parti contraenti che hanno formulato una riserva conformemente ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo possono disdirla in qualsiasi momento mediante notificazione al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

4.  Eccettuate le riserve di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, non è ammessa alcuna riserva alla presente Convenzione.

Art. 16

1.  Ogni Parte contraente, scaduto che sia un periodo di tre anni dall’entrata in vigore della presente Convenzione, può, mediante notificazione al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, chiedere la convocazione d’una conferenza intesa alla revisione della presente Convenzione. Il Segretario generale notifica a tutte le Parti contraenti le richieste ricevute e convoca una conferenza di revisione se, nel termine di quattro mesi a contare dalla notificazione, un quarto almeno delle Parti contraenti ha dato il proprio consenso.

2.  Se è convocata una conferenza conformemente al paragrafo 1 del presente Articolo, il Segretario generale ne informa tutte le Parti contraenti, invitandole a presentare entro tre mesi le proposte ch’esse desidererebbero sottoporre all’esame della conferenza. Almeno tre mesi prima della data d’apertura della conferenza, il Segretario generale comunica a tutte le Parti contraenti l’ordine del giorno provvisorio della conferenza, come anche i testi delle proposte suddette.

3.  Il Segretario generale invita ad ogni conferenza convocata conformemente al presente Articolo tutti i Paesi menzionati nell’articolo 10 paragrafo 1 della presente Convenzione.

Art. 17

1.  Ogni Parte contraente può proporre uno o più emendamenti all’allegato della presente Convenzione o alle sue appendici. Il testo di ogni singolo disegno d’emendamento è comunicato al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, il quale lo comunicherà a tutte le Parti contraenti e ne informerà gli altri Paesi menzionati nell’articolo 10 paragrafo 1 della presente Convenzione.

2.  Entro sei mesi a contare dalla data della comunicazione del disegno d’emendamento da parte del Segretario generale, ogni Parte contraente può comunicare a quest’ultimo

  1. a)

    sia ch’essa muove un’obiezione contro l’emendamento proposto,

  2. b)

    sia che, benché intenda accettare il disegno, le condizioni necessarie all’accettazione non sono ancora adempite nel suo territorio.

3.  La Parte contraente che ha effettuato la comunicazione prevista nel paragrafo 2.b) del presente articolo, finché non avrà notificato al Segretario generale la sua accettazione, può, durante un periodo di nove mesi a contare dallo spirare del termine semestrale previsto per la comunicazione, muovere un’obiezione contro l’emendamento proposto.

4.  Se contro il disegno d’emendamento è mossa un’obiezione nelle condizioni previste nei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, l’emendamento proposto è considerato respinto ed è inefficace.

5.  Se contro il disegno d’emendamento non è stata mossa alcuna obiezione nelle condizioni previste nei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, l’emendamento è considerato accettato ed entra in vigore alla data seguente:

  1. a)

    se nessuna Parte contraente ha fatto una comunicazione in applicazione del paragrafo 2.b) del presente articolo, allo spirare del termine semestrale previsto nel detto paragrafo 2;

  2. b)

    se almeno una Parte contraente ha fatto una comunicazione in applicazione del paragrafo 2.b) del presente articolo, alla più vicina delle due date seguenti:

    1. –

      data in cui tutte le Parti contraenti che hanno fatto una tale comunicazione avranno notificato al Segretario generale l’accettazione del disegno d’emendamento, ma, al più presto. allo spirare del termine semestrale previsto nel paragrafo 2 del presente articolo ove tutte le accettazioni siano state notificate prima di questa scadenza;

    2. –

      allo spirare del termine di nove mesi previsto nel paragrafo 3 del presente articolo.

6.  Il Segretario generale notifica, il più presto possibile, a tutte le Parti contraenti se un’obiezione è stata mossa contro il disegno d’emendamento conformemente al paragrafo 2.a) del presente articolo e se una o più Parti contraenti gli hanno trasmesso una comunicazione conformemente al paragrafo 2.b). Se una o più Parti contraenti hanno fatto una tale comunicazione, egli notifica successivamente a tutte le Parti contraenti se la o le Parti contraenti che hanno fatto una tale comunicazione muovono un’obiezione contro il disegno d’emendamento o l’accettano.

7.  Indipendentemente dalla procedura d’emendamento prevista nei paragrafi 1 a 6 del presente articolo, l’allegato della presente Convenzione e le sue appendici possono essere modificati per accordo tra le competenti amministrazioni di tutte le Parti contraenti, alla condizione però che accordo siffatto, se modifica l’appendice 1, preveda che i certificati di stazza rilasciati prima della data d’entrata in vigore della modificazione e conformi al vecchio testo dell’appendice 1 rimangano validi durante un periodo transitorio. Il Segretario generale stabilisce la data d’entrata in vigore della modificazione.

Art. 18

Oltre alle notificazioni previste negli articoli 16 e 17 e nell’articolo 21 paragrafo 2 della presente Convenzione, il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite notifica ai Paesi menzionati nell’articolo 10 paragrafo 1 della presente Convenzione

  1. a)

    le ratificazioni e adesioni in virtù dell’articolo 10, come anche le lettere o i gruppi di lettere distintivi notificati conformemente all’articolo 10 paragrafo 5 e le dichiarazioni fatte in applicazione del paragrafo 6 del detto articolo,

  2. b)

    le date in cui la presente Convenzione entra in vigore conformemente all’articolo 11;

  3. c)

    le disdette in virtù dell’articolo 12;

  4. d)

    l’abrogazione della presente Convenzione conformemente all’articolo 13;

  5. e)

    le dichiarazioni e notificazioni ricevute conformemente all’articolo 15 paragrafi 1, 2 e 3.

Art. 19

[CS 13 311; RU 1976 659]

Al momento del deposito del suo istrumento di ratificazione o d’adesione, ogni Stato partecipe della Convenzione sulla stazzatura delle navi della navigazione interna, firmata a Parigi il 27 novembre 1925, deve disdire quest’ultima Convenzione. Tuttavia, se in quel momento il numero degli istrumenti di ratificazione o d’adesione depositati è minore di cinque, lo Stato interessato può, se lo desidera, pregare il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite di considerare la sua disdetta come data ufficialmente al momento del deposito del quinto istrumento di ratificazione o di adesione.

Art. 20

Il Protocollo di firma della presente Convenzione ha efficacia, valore e durata come la Convenzione stessa e ne è considerato parte integrante.

Art. 21

1.  La presente Convenzione è fatta in un solo esemplare nelle lingue francese e russa, i due testi facenti ugualmente fede.

2.  Una traduzione del testo della presente Convenzione in una lingua che non sia quella russa o francese può, in comune, essere depositata presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite dai Paesi che depositano o hanno già depositato gli istrumenti di ratificazione o d’adesione. Un altro Paese, al momento del deposito del suo istrumento di ratificazione o d’adesione o in un qualsiasi momento successivo, può dichiarare che accetta una traduzione già depositata. Per i Paesi che hanno depositato una traduzione o hanno dichiarato di accettarla, la traduzione ha il valore di traduzione ufficiale, ma, in caso di discordanza, fanno fede soltanto i testi francese e russo. Il Segretario generale informa tutti i Paesi che hanno firmato la presente Convenzione od hanno depositato l’istrumento d’adesione circa le traduzioni depositate e circa i nomi dei Paesi che le hanno depositate od hanno dichiarato di accettarle.

Art. 22

A contare dal 15 novembre 1966, l’originale della presente Convenzione sarà depositato presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite il quale ne trasmetterà copie certificate conformi a tutti i Paesi menzionati nell’articolo 10 paragrafo 1 della presente Convenzione.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 08.05.2020. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).