1. Ogni Parte contraente può proporre uno o più emendamenti all’allegato della presente Convenzione o alle sue appendici. Il testo di ogni singolo disegno d’emendamento è comunicato al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, il quale lo comunicherà a tutte le Parti contraenti e ne informerà gli altri Paesi menzionati nell’articolo 10 paragrafo 1 della presente Convenzione.
2. Entro sei mesi a contare dalla data della comunicazione del disegno d’emendamento da parte del Segretario generale, ogni Parte contraente può comunicare a quest’ultimo
- a)
sia ch’essa muove un’obiezione contro l’emendamento proposto,
- b)
sia che, benché intenda accettare il disegno, le condizioni necessarie all’accettazione non sono ancora adempite nel suo territorio.
3. La Parte contraente che ha effettuato la comunicazione prevista nel paragrafo 2.b) del presente articolo, finché non avrà notificato al Segretario generale la sua accettazione, può, durante un periodo di nove mesi a contare dallo spirare del termine semestrale previsto per la comunicazione, muovere un’obiezione contro l’emendamento proposto.
4. Se contro il disegno d’emendamento è mossa un’obiezione nelle condizioni previste nei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, l’emendamento proposto è considerato respinto ed è inefficace.
5. Se contro il disegno d’emendamento non è stata mossa alcuna obiezione nelle condizioni previste nei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, l’emendamento è considerato accettato ed entra in vigore alla data seguente:
- a)
se nessuna Parte contraente ha fatto una comunicazione in applicazione del paragrafo 2.b) del presente articolo, allo spirare del termine semestrale previsto nel detto paragrafo 2;
- b)
se almeno una Parte contraente ha fatto una comunicazione in applicazione del paragrafo 2.b) del presente articolo, alla più vicina delle due date seguenti:
- –
data in cui tutte le Parti contraenti che hanno fatto una tale comunicazione avranno notificato al Segretario generale l’accettazione del disegno d’emendamento, ma, al più presto. allo spirare del termine semestrale previsto nel paragrafo 2 del presente articolo ove tutte le accettazioni siano state notificate prima di questa scadenza;
- –
allo spirare del termine di nove mesi previsto nel paragrafo 3 del presente articolo.
6. Il Segretario generale notifica, il più presto possibile, a tutte le Parti contraenti se un’obiezione è stata mossa contro il disegno d’emendamento conformemente al paragrafo 2.a) del presente articolo e se una o più Parti contraenti gli hanno trasmesso una comunicazione conformemente al paragrafo 2.b). Se una o più Parti contraenti hanno fatto una tale comunicazione, egli notifica successivamente a tutte le Parti contraenti se la o le Parti contraenti che hanno fatto una tale comunicazione muovono un’obiezione contro il disegno d’emendamento o l’accettano.
7. Indipendentemente dalla procedura d’emendamento prevista nei paragrafi 1 a 6 del presente articolo, l’allegato della presente Convenzione e le sue appendici possono essere modificati per accordo tra le competenti amministrazioni di tutte le Parti contraenti, alla condizione però che accordo siffatto, se modifica l’appendice 1, preveda che i certificati di stazza rilasciati prima della data d’entrata in vigore della modificazione e conformi al vecchio testo dell’appendice 1 rimangano validi durante un periodo transitorio. Il Segretario generale stabilisce la data d’entrata in vigore della modificazione.