Législation

Accordo del 13 maggio 2021 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Italiana per il riconoscimento reciproco in materia di conversione di patenti di guida (con all.)

RS 0.741.531.945.4In vigoreStato 13.06.202615 articoli

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Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Italiana, di seguito denominati «Parti», considerata la particolare situazione geografica tra i due Paesi, al fine di migliorare la sicurezza dei trasporti stradali nonché di agevolare il traffico stradale sul territorio delle Parti; vista la Direttiva comunitaria 2006/126/CE del 20 dicembre 2006 in materia di patenti di guida e successive modifiche; vista la Convenzione sulla circolazione stradale, fatta a Vienna l’8 novembre 1968; tenuto conto che tra la Confederazione Svizzera e gli Stati membri dell’Unione Europea vige la libera circolazione dei dati personali, in quanto, con riferimento alla loro protezione, vige un reciproco riconoscimento di adeguatezza ai sensi delle rispettive normative in materia; visto l’Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Italiana per il riconoscimento reciproco in materia di conversione di patenti di guida, fatto a Lugano il 4 dicembre 2015 e in vigore fino all’11 giugno 2021, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Le Parti riconoscono reciprocamente, ai fini della conversione, le patenti di guida in corso di validità che sono state emesse dalle competenti Autorità dell’altra Parte, secondo la propria normativa interna, a favore di titolari di patenti di guida che acquisiscono la residenza sul proprio territorio.

Le Parti si impegnano a osservare il principio secondo il quale a seguito di un esame per il conseguimento di una patente di guida il titolare deve essere in possesso di un solo documento.

Art. 2

Nell’interpretazione degli articoli del presente Accordo si intende per «residenza» quanto definito e disciplinato in merito dalle rispettive normative vigenti presso le Parti.

In Italia la «residenza» individuata nel presente Accordo si identifica con la «residenza anagrafica». Nell’ordinamento svizzero tale concetto è espresso con il termine «domicilio».

Art. 3

Nel rispetto della citata Convenzione di Vienna le Parti riconoscono reciprocamente, ai fini della circolazione, le patenti di guida in corso di validità secondo le seguenti modalità.

La patente di guida svizzera è valida ai fini della circolazione nel territorio italiano:

  1. –

    senza limitazioni temporali se il titolare non è residente in Italia;

  2. –

    per un anno dalla data di acquisizione della residenza del titolare in Italia;

  3. –

    senza limitazioni temporali se il titolare pur soggiornando in Italia ha mantenuto la residenza in Svizzera.

La patente di guida italiana è valida ai fini della circolazione nel territorio svizzero:

  1. –

    senza limitazioni temporali se il titolare non è residente in Svizzera;

  2. –

    per un anno dalla data di acquisizione della residenza del titolare in Svizzera;

  3. –

    senza limitazioni temporali se il titolare è «dimorante settimanale» in Svizzera e mantiene la residenza in Italia dove rientra regolarmente (almeno due volte al mese). In tal caso le persone dette dimoranti settimanali devono presentare agli organi di controllo un certificato di residenza del competente Comune italiano o un attestato di dimora settimanale in Svizzera (rilasciato dalle competenti autorità cantonali Ufficio controllo abitanti/Polizia degli stranieri).

Art. 4

Se il titolare della patente emessa dalle Autorità di una delle due Parti stabilisce la residenza nel territorio dell’altra Parte, può convertire la sua patente senza dover sostenere esami teorici e pratici, salvo situazioni particolari.

Le Autorità competenti possono chiedere un certificato medico comprovante il possesso dei requisiti psicofisici necessari per le categorie richieste.

Per l’applicazione del primo capoverso del presente articolo, il titolare della patente di guida deve aver compiuto l’età prevista dalle rispettive normative interne per il rilascio della categoria di cui chiede la conversione.

Le limitazioni di guida e le sanzioni, che sono eventualmente previste in relazione alla data di rilascio della patente di guida dalle norme interne delle due Parti, sono applicate con riferimento alla data di rilascio della patente originaria di cui si chiede la conversione.

Pertanto per l’applicazione del presente articolo:

  1. –

    nella patente italiana rilasciata per conversione di patente svizzera viene indicata, per ogni categoria, la data di primo rilascio per esame in Svizzera, indicata nella patente elvetica convertita;

  2. –

    la patente svizzera rilasciata per conversione di patente italiana, conseguita da almeno un anno alla data dell’acquisizione della residenza in Svizzera del titolare, ha validità illimitata. La patente svizzera rilasciata per conversione di patente italiana conseguita da meno di un anno, alla data dell’acquisizione della residenza in Svizzera del titolare, riporta una data di scadenza calcolata in base alle norme interne svizzere. Tale procedura si applica per le patenti di categoria A e B, mentre le patenti delle altre categorie hanno sempre validità illimitata.

Art. 5

Se il titolare della patente emessa dalle Autorità di una delle due Parti stabilisce la residenza nel territorio dell’altra Parte, può ottenere il duplicato della sua patente di guida nel caso in cui il documento non ancora convertito sia stato oggetto di furto o smarrimento. Unitamente alla richiesta di duplicato, il titolare della patente di guida smarrita o sottratta deve consegnare copia della denuncia presentata alle competenti Autorità della Parte che deve procedere al rilascio del nuovo documento.

Per la procedura di cui al primo capoverso sarà necessario presentare, oltre alla documentazione normalmente richiesta dalle normative interne della Parte che procede alla conversione, un’attestazione rilasciata dalla Rappresentanza diplomatica della Parte che ha emesso la patente di guida, che riporti tutti i dati del documento smarrito o rubato e per cui dovrà essere dichiarato anche che sullo stesso non gravano provvedimenti sanzionatori restrittivi. Inoltre nella suddetta attestazione dovrà essere indicato se la patente è stata rilasciata per esami o per conversione e in quest’ultimo caso dovrà essere specificato il Paese di primo rilascio, al fine di permettere l’applicazione dell’articolo 8.

Art. 6

I titolari di patenti di guida svizzere possono convertire le proprie patenti senza sostenere esami teorici e pratici ai sensi del primo capoverso dell’articolo 4 solo se al momento della presentazione dell’istanza di conversione sono residenti in Italia da meno di sei anni.1

I titolari di patenti di guida italiane possono convertire le proprie patenti senza sostenere esami teorici e pratici ai sensi del primo capoverso dell’articolo 4 solo se al momento della presentazione dell’istanza di conversione sono residenti in Svizzera da meno di cinque anni. Sono fatte salve situazioni particolari.

  1. Nuovo testo giusta l’art. 1 dell’Acc. del 4 nov. 2025, in vigore dal 13 giu. 2026 (RU 2026 122).

Art. 7

Il presente Accordo si applica esclusivamente per le patenti di guida rilasciate prima dell’acquisizione della residenza da parte dei titolari nel territorio dell’altra Parte.

Art. 8

Il presente Accordo non si applica a quelle patenti di guida ottenute a loro volta in sostituzione di un documento rilasciato da altro Stato e non convertibile nel territorio della Parte che deve procedere alla conversione o al duplicato.

Art. 9

Al momento della conversione o del duplicato della patente di guida, l’equipollenza delle categorie delle patenti delle Parti viene riconosciuta sulla base delle tabelle tecniche di equipollenza allegate al presente Accordo, di cui costituiscono parte integrante. Le predette tabelle, l’elenco dei modelli delle patenti di guida – completo delle immagini dei modelli in esso descritti –, i modelli «1» e «2» indicati all’articolo 10 e l’elenco delle autorità cantonali costituiscono gli allegati tecnici che possono essere modificati dalle Parti con accordi in forma semplificata tramite Scambio di Note.

Le Autorità Centrali ai fini del presente Accordo sono, per la Repubblica Italiana, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – Dipartimento per i trasporti e la navigazione e, per la Svizzera, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni DATEC.

Le Parti si informano reciprocamente sugli indirizzi delle Autorità Centrali.

Art. 10

Le Autorità competenti per la conversione o il duplicato delle patenti di guida sono le seguenti:

  1. a)

    nella Repubblica Italiana gli Uffici periferici della Motorizzazione presenti sul territorio;

  2. b)

    nella Confederazione Svizzera gli Uffici cantonali della circolazione stradale di cui all’elenco in allegato.

Nel corso delle procedure di conversione delle patenti, le Autorità competenti delle Parti ritirano le patenti da convertire e le restituiscono alle Autorità Centrali, individuate all’articolo 9, dell’altra Parte, utilizzando il modello denominato «1» redatto in tre lingue (italiano – francese – tedesco), allegato al presente Accordo. Il ritiro della patente da convertire avviene al momento del rilascio della nuova patente emessa per conversione.

Analogamente, le Autorità competenti delle Parti comunicano l’avvenuto rilascio del duplicato della patente di guida alle Autorità Centrali, individuate all’articolo 9, dell’altra Parte utilizzando il modello denominato «2» redatto in tre lingue (italiano – francese – tedesco), allegato al presente Accordo. A tale comunicazione viene allegata copia della denuncia di smarrimento o furto della patente duplicata.

Art. 11

L’Autorità competente di ciascuna Parte che effettua la conversione può inoltre chiedere, con le modalità indicate all’articolo 13, informazioni alla Autorità Centrale dell’altra Parte, ove sorgano dubbi circa la validità, l’autenticità della patente e i dati in essa riportati.

La traduzione della patente di guida può essere richiesta solo nei casi in cui sul documento siano riportate indicazioni diverse da quelle previste nei modelli di patenti di guida individuati nell’elenco di cui all’articolo 9.

L’Autorità competente di ciascuna Parte che effettua il duplicato può chiedere, con le modalità indicate all’articolo 13, informazioni alle Autorità Centrali dell’altra Parte ove sorgano dubbi circa i dati contenuti nell’attestazione prevista all’articolo 5.

Art. 12

L’Autorità Centrale della Parte che riceve la patente ritirata a seguito di conversione informa l’Autorità che ha provveduto alla restituzione qualora il documento presenti anomalie relative alla validità, all’autenticità o ai dati in esso riportati. Tale informazione viene trasmessa per i canali diplomatici.

L’Autorità Centrale della Parte che riceve la comunicazione del rilascio del duplicato della patente informa l’Autorità che ha effettuato detta comunicazione qualora rilevi motivi ostativi all’emissione del documento stesso. Tale informazione viene trasmessa per i canali diplomatici.

Art. 13

Qualora le comunicazioni di cui all’articolo 11 destinate all’Autorità Centrale italiana non siano redatte in lingua italiana si ricorre all’intervento delle Rappresentanze diplomatiche.

Le comunicazioni di cui all’articolo 11 destinate all’Autorità Centrale svizzera sono redatte in lingua italiana (una delle lingue ufficiali della Confederazione Svizzera), pertanto non è necessario ricorrere all’intervento delle Rappresentanze diplomatiche.

Qualora le comunicazioni di cui all’articolo 12 destinate ai vari Uffici della Motorizzazione italiana siano redatte in lingua italiana non è necessario ricorrere all’intervento delle Rappresentanze diplomatiche.

Qualora le comunicazioni di cui all’articolo 12 destinate alle singole autorità cantonali siano redatte nella lingua ufficiale del Cantone competente come da elenco in allegato, non è necessario ricorrere all’intervento delle Rappresentanze diplomatiche.

Art. 14

Il presente Accordo sarà attuato nel rispetto delle legislazioni italiana e svizzera, nonché del diritto internazionale applicabile e, per quanto riguarda la Parte italiana, degli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all’Unione Europea.

Le spese derivanti dall’attuazione del presente Accordo saranno sostenute dalle Parti nei limiti delle rispettive disponibilità finanziarie senza generare oneri aggiuntivi per i bilanci ordinari della Repubblica Italiana e della Confederazione Svizzera.

Qualsiasi controversia nell’interpretazione e/o applicazione del presente Accordo sarà risolta in via amichevole tramite consultazioni e negoziati diretti tra le Parti.

Art. 15

L’Accordo, di cui gli allegati tecnici sono parte integrante, entrerà in vigore il 12 giugno 2021 a condizione che entro la predetta data le Parti si siano notificate reciprocamente l’adempimento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti per l’entrata in vigore dell’Accordo stesso. In caso contrario, il presente Accordo entrerà in vigore il giorno della data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti si saranno comunicate ufficialmente il completamento delle rispettive procedure interne previste a tale scopo.

Il presente Accordo rimarrà valido per cinque (5) anni a meno che una delle Parti non notifichi all’altra la sua intenzione di porvi fine sei mesi prima della data prevista per la cessazione e potrà essere modificato per iscritto per mutuo consenso. A partire da un anno prima della scadenza, le Parti avvieranno consultazioni in merito al suo rinnovo1.

  1. L’Acc. è rinnovato per altri cinque anni decorrenti dal 13 giu. 2026 e resterà in vigore fino al 12 giu. 2031 (RU 2026 122 art. 2).

Allegati

  • Modelli di patenti di guida

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 13.06.2026. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).