Per adempiere gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2, ogni Partecipante applica i principi di protezione fisica delle materie e degli impianti nucleari definiti qui di seguito, senza pregiudicare altre disposizioni della presente Convenzione e nei limiti del ragionevole e del possibile:
Principio A: Responsabilità dello Stato
La responsabilità dell’elaborazione, dell’applicazione e della manutenzione di un sistema di protezione fisica sul territorio di uno Stato incombe interamente a questo Stato.
Principio B: Responsabilità durante il trasporto internazionale
La responsabilità di uno Stato di assicurare una protezione adeguata delle materie nucleari si estende al trasporto internazionale di queste materie finché non è eventualmente trasferita, in buona e debita forma, a un altro Stato.
Principio C: Quadro giuridico e normativo
Ogni Stato elabora e mantiene in vigore un quadro giuridico e normativo per regolamentare la protezione fisica. Esso include la definizione di prescrizioni di protezione fisica e la realizzazione di un sistema di valutazione e rilascio di licenze ovvero prevedrà altre procedure per la concessione di autorizzazioni. Esso contempla inoltre un sistema di ispezione degli impianti nucleari e del trasporto di materie nucleari per garantire l’osservanza delle disposizioni pertinenti e delle condizioni d’autorizzazione o degli altri documenti d’autorizzazione e per stabilire i mezzi necessari per farle applicare, incluse sanzioni efficaci.
Principio D: Autorità competente
Ogni Stato istituisce o designa un’autorità competente per attuare il quadro giuridico e normativo e le conferisce le facoltà, le competenze e le risorse finanziarie e umane per svolgere i compiti che le sono stati affidati. Lo Stato adotta inoltre i provvedimenti necessari per garantire che le funzioni svolte dall’autorità nazionale competente siano indipendenti da quelle di qualsiasi altro organismo che promuove o utilizza energia nucleare.
Principio E: Responsabilità dei titolari di licenze
Le responsabilità in materia di attuazione delle varie componenti del sistema di protezione fisica sul territorio di uno Stato vanno definite in modo chiaro. Lo Stato assicura che la responsabilità dell’attuazione della protezione fisica delle materie e degli impianti nucleari ricada in primo luogo sui titolari di licenze o di altri documenti d’autorizzazione (per esempio gestori o speditori).
Principio F: Cultura della sicurezza
Tutti gli enti impegnati nell’attuazione della protezione fisica accordano la debita priorità allo sviluppo e al mantenimento di una cultura della sicurezza, necessaria per assicurare l’effettiva realizzazione della protezione fisica a tutti i livelli dell’ente stesso.
Principio G: Minaccia
La protezione fisica in uno Stato si fonda sulla valutazione da parte di questo Stato della minaccia esistente.
Principio H: Approccio graduale
Le disposizioni in materia di protezione fisica vanno stabilite in modo graduale e valutando la minaccia esistente, i vantaggi relativi, la natura delle materie nucleari e le conseguenze che potrebbero risultare dalla sottrazione non autorizzata di tali materie o da un atto di sabotaggio contro materie o impianti nucleari.
Principio I: Difesa in profondità
Le disposizioni nazionali in materia di protezione fisica dovrebbero riflettere un concetto composto da più livelli e modalità di protezione (in termini strutturali, tecnici, di personale od organizzativi) che un eventuale aggressore sarebbe costretto a eludere o superare per raggiungere i suoi obiettivi.
Principio J: Garanzia della qualità
Per garantire l’osservanza delle disposizioni sulle attività rilevanti ai fini della protezione fisica, sono definiti e attuati una politica e programmi di garanzia della qualità.
Principio K: Piani di emergenza
I titolari di licenze e le autorità competenti preparano e testano in modo appropriato piani di emergenza per reagire a sottrazioni non autorizzate di materie nucleari o ad atti di sabotaggio contro impianti o materie nucleari ovvero a tentativi di compiere tali atti.
Principio L: Riservatezza
Ogni Stato definisce le disposizioni sulla tutela della riservatezza dei dati la cui divulgazione non autorizzata potrebbe compromettere la protezione fisica di materie e impianti nucleari.
- 4. a)
Il presente articolo non si applica alle materie nucleari che lo Stato decide a ragion veduta di non includere nel sistema di protezione fisica di cui al paragrafo 1 per la natura, quantità e vantaggi relativi di tali materie, per le potenziali conseguenze radiologiche o altre conseguenze causate da atti non autorizzati contro le materie e per la valutazione della minaccia esistente.
- b)
Le materie nucleari non soggette alle disposizioni del presente articolo in virtù della lettera a) vanno protette seguendo i principi di una gestione prudente.