Législation

Accordo del 18 novembre 1974 istitutivo di un programma internazionale dell'energia (con All.)

RS 0.730.1 · 76 articoli

con All. (RS 0.730.1) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.

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Estratto del testo (76 articoli)

Art. 1

1. I Partecipanti realizzano il Programma Internazionale per l’Energia, qual è definito nel presente Accordo, attraverso l’Agenzia Internazionale dell’Energia, qui di seguito «Agenzia», descritta nel capitolo IX. 2. Il termine «Parte…

Art. 2

1. I Partecipanti istituiscono un’autonomia comune dei rifornimenti petroliferi in caso di emergenza. A tale scopo, ogni Partecipante manterrà riserve di emergenza sufficienti a soddisfare, senza importazioni petrolifere nette, i pro…

Art. 3

1. L’impegno per le riserve di emergenza, di cui all’articolo 2, può essere soddisfatto da: – scorte petrolifere, – capacità di sostituzione di combustibile, – capacità produttiva petrolifera di riserva, conformemente alle disposizio…

Art. 4

1. Il Gruppo Permanente per i problemi di emergenza riscontra continuativamente l’efficacia delle misure adottate da ogni Partecipante nel soddisfare il proprio impegno per le riserve di emergenza. 2. Il Gruppo Permanente per i probl…

Art. 5

1. Ogni Partecipante terrà conto in permanenza un programma di misure contingenti per la compressione della domanda petrolifera, atto a ridurre la sua quota di consumo finale giusta il Capitolo IV. 2. Il Gruppo Permanente per i probl…

Art. 6

1. Ciascun Partecipante adotta le misure necessarie affinché la ripartizione delle disponibilità petrolifere venga realizzata secondo il presente Capitolo e il Capitolo IV. 2. Il Gruppo Permanente per i problemi di emergenza riscontr…

Art. 7

1. Allorché la ripartizione è attuata a norma degli Articoli 13, 14 o 15, ciascun Partecipante ha diritto a un rifornimento equivalente al proprio consumo autorizzato, diminuito del proprio obbligo di prelievo dalle riserve di emerge…

Art. 8

1. Allorché l’assegnazione petrolifera ad un Partecipante viene effettuata a norma dell’Articolo 17, il Partecipante: – ascrive la riduzione dei propri rifornimenti petroliferi al proprio consumo finale fino al 7 per cento del detto…

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Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).