Législation

Convenzione del 16 febbraio 1999 tra la Confederazione Svizzera e lo Stato del Kuwait per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l’evasione e l’elusione fiscali (con prot. e scambio di lettere)

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  • RU 2024 615in vigore il 14.10.2024
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1 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Il Consiglio federale svizzero e il Governo dello Stato del Kuwait, desiderosi di sviluppare ulteriormente le loro relazioni economiche e di migliorare la cooperazione in materia fiscale, nell’intento di concludere una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, senza creare opportunità di non imposizione o di ridotta imposizione attraverso l’evasione o l’elusione fiscale (incluse le strategie di abuso dei trattati fiscali («treaty-shopping») finalizzate a ottenere i benefici previsti dalla presente Convenzione a beneficio indiretto di residenti di Stati terzi), hanno convenuto quanto segue:

Art. 1Soggetti

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Art. 2Imposte considerate

1.

La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di uno Stato contraente, di una delle sue suddivisioni politiche o di uno dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

2.

Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull’ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese nonché le imposte sui plusvalori.

3.

Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:

  1. a)

    per quanto concerne il Kuwait:

    1. (i)

      l’imposta sulle società secondo il decreto numero 3 del 1955, come modificato dalla legge numero 2 del 2008,

    2. (ii)

      l’imposta secondo la legge numero 23 del 1961 concernente la Zona neutra, e

    3. (iii)

      l’imposta delle imprese quotate in borsa secondo la legge numero 19 del 2000 concernente il sostegno degli impiegati nazionali,

    4. (qui di seguito indicate quali «imposta kuwaitiana»);

  2. b)

    per quanto concerne la Svizzera:

  3. le imposte federali, cantonali e comunali

    1. (i)

      sul reddito (reddito complessivo, reddito del lavoro, reddito del patrimonio, utili industriali e commerciali, utili di capitale e altri redditi); e

    2. (ii)

      sul patrimonio (patrimonio complessivo, patrimonio mobiliare e immobiliare, patrimonio industriale e commerciale, capitale e riserve e altri elementi del patrimonio)

    3. (qui di seguito indicate quali «imposta svizzera»).

4.

La Convenzione si applica anche alle imposte di natura identica o analoga istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicano le modifiche fondamentali apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.

5.

La Convenzione non si applica all’imposta federale preventiva ritenuta alla fonte sulle vincite alle lotterie.

Art. 3Definizioni generali

1.

Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

  1. a)

    il termine «Kuwait» designa il territorio dello Stato del Kuwait, comprese le zone che si estendono al di fuori delle sue acque territoriali e che, secondo la legislazione del Kuwait e conformemente al diritto internazionale, già ora o anche più tardi possono essere designate come zone su cui il Kuwait può esercitare i suoi diritti sovrani o la sua giurisdizione;

  2. b)

    il termine «Svizzera» designa il territorio della Confederazione Svizzera in accordo con il diritto internazionale e il suo diritto interno;

  3. c)

    le espressioni «uno Stato contraente» e «l’altro Stato contraente» designano, secondo il contesto, il Kuwait o la Svizzera;

  4. d)

    il termine «imposta» designa le imposte considerate nell’articolo 2 della presente Convenzione;

  5. e)

    il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società e ogni altra associazione di persone;

  6. f)

    il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell’imposizione;

  7. g)

    le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell’altro Stato contraente» designano rispettivamente un’impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un’impresa esercitata da un residente dell’altro Stato contraente;

  8. h)

    per «traffico internazionale» s’intende qualsiasi attività di trasporto effettuata per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un’impresa la cui direzione effettiva sia situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l’aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell’altro Stato contraente;

  9. i)

    il termine «cittadini» designa le persone fisiche che hanno la cittadinanza di uno Stato contraente, nonché le persone giuridiche, le società di persone e le altre associazioni costituite conformemente alla legislazione in vigore in uno Stato contraente;

  10. j)

    l’espressione «autorità competente» designa:

    1. (i)

      per quanto concerne il Kuwait, il Ministro delle Finanze o il suo rappresentante autorizzato,

    2. (ii)

      per quanto concerne la Svizzera, il capo del Dipartimento federale delle finanze o il suo rappresentante autorizzato.

2.

Per l’applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

Art. 4Residente

1.

Ai fini della presente Convenzione, l’espressione «residente di uno Stato contraente» designa:

  1. a)

    in Kuwait, ogni persona fisica, compresi i cittadini kuwaitiani, che soggiorna nel Kuwait per un periodo complessivo di almeno 183 giorni durante l’anno fiscale considerato, nonché ogni società o ente costituito nel Kuwait;

  2. b)

    in Svizzera, ogni persona che in virtù della legislazione svizzera è assoggettata a imposta illimitatamente.

2.

Nel senso del paragrafo 1:

  1. a)

    uno Stato contraente, le sue suddivisioni politiche o i suoi enti locali sono considerati come residenti di questo Stato;

  2. b)

    le istituzioni governative, conformemente al loro luogo di subordinazione, sono considerate come residenti di Svizzera o del Kuwait. È considerata istituzione governativa ogni istituzione costituita dal governo per l’esercizio di funzioni pubbliche e riconosciuta come tale di comune accordo dalle autorità competenti.

3.

Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:

  1. a)

    detta persona è considerata residente dello Stato nel quale ha un’abitazione permanente; se dispone di un’abitazione permanente in ciascuno dei due Stati, essa è considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);

  2. b)

    se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un’abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente;

  3. c)

    se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato del quale ha la cittadinanza;

  4. d)

    se detta persona ha la cittadinanza di entrambi gli Stati o non ha la cittadinanza di nessuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

4.

Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato in cui si trova il luogo di sede della sua direzione effettiva o, quando questo non può essere determinato, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

Art. 5Stabile organizzazione

1.

Ai fini della presente Convenzione, l’espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa d’affari in cui l’impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2.

L’espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare:

  1. a)

    una sede di direzione;

  2. b)

    una succursale;

  3. c)

    un ufficio;

  4. d)

    un’officina;

  5. e)

    un laboratorio e

  6. f)

    una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o qualsiasi altro luogo d’estrazione di risorse naturali.

3.

Un cantiere di costruzione o una catena di montaggio costituisce una stabile organizzazione soltanto se la sua durata oltrepassa i nove mesi.

4.

Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo non sono considerate stabili organizzazioni:

  1. a)

    le installazioni utilizzate ai soli fini di deposito, d’esposizione o fornitura di merci appartenenti all’impresa;

  2. b)

    le merci appartenenti all’impresa immagazzinate ai soli fini di deposito, d’esposizione o fornitura;

  3. c)

    le merci appartenenti all’impresa immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un’altra impresa;

  4. d)

    una sede fissa d’affari utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l’impresa;

  5. e)

    una sede fissa d’affari utilizzata ai soli fini di esercitare per l’impresa altre attività che abbiano carattere preparatorio o ausiliario;

  6. f)

    una sede fissa d’affari utilizzata ai soli fini dell’esercizio cumulativo delle attività menzionate nelle lettere a)-e), a condizione che l’insieme delle attività della sede fissa d’affari risultante da questo cumulo mantenga un carattere preparatorio o ausiliario.

5.

Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, se una persona – diversa da un agente che goda di uno status indipendente di cui al paragrafo 6 – agisce per conto di un’impresa e dispone in uno Stato contraente di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti per l’impresa o in nome dell’impresa, si considera che quest’impresa abbia in questo Stato una stabile organizzazione per tutte le attività che questa persona esercita in suo nome, a meno che le attività di questa persona non si limitino a quelle menzionate nel paragrafo 4 e che, se fossero esercitate tramite una sede fissa d’affari, non permetterebbero di considerare tale sede come una stabile organizzazione giusta le disposizioni di tale paragrafo.

6.

Non si considera che un’impresa abbia una stabile organizzazione in uno Stato contraente per il solo fatto che essa vi eserciti la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell’ambito della loro ordinaria attività. Tuttavia, se le attività di detto intermediario sono esercitate esclusivamente o pressoché esclusivamente per conto di quest’impresa, egli non è considerato di status indipendente ai sensi del presente paragrafo.

7.

Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell’altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in quest’altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione sia in altro modo) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell’altra.

Art. 6Redditi immobiliari

1.

I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole e forestali) situati nell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2.

L’espressione «beni immobili» ha il significato che ad essa è attribuito dal diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L’espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte vive o morte delle aziende agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria, l’usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali; le navi e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3.

Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dall’utilizzazione diretta, dalla locazione o dall’affitto nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.

4.

Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un’impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l’esercizio di una professione indipendente.

Art. 7Utili delle imprese

1.

Gli utili di un’impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l’impresa non eserciti la sua attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l’impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell’impresa sono imponibili nell’altro Stato, ma soltanto nella misura in cui detti utili siano attribuibili a detta stabile organizzazione.

2.

Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un’impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente sono attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che essa avrebbe potuto conseguire se fosse stata un’impresa distinta svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e avesse trattato in piena indipendenza con l’impresa di cui è stabile organizzazione.

3.

Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.

4.

Qualora uno Stato contraente segua la prassi di determinare gli utili da attribuire a una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell’impresa fra le diverse parti di essa, le disposizioni del paragrafo 2 non impediscono a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.

5.

Nessun utile può essere attribuito a una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l’impresa.

6.

Ai fini dell’applicazione dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

7.

Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non sono pregiudicate da quelle del presente articolo.

Art. 8Navigazione marittima ed aerea

1.

Gli utili derivanti dall’esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede di direzione effettiva dell’impresa.

2.

Se la sede di direzione effettiva di un’impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto d’immatricolazione della nave oppure, in mancanza di un porto d’immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l’esercente la nave.

3.

Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune («pool»), a un esercizio in comune o a un organismo internazionale di esercizio.

Art. 9Imprese associate

1.

Allorché:

  1. a)

    un’impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un’impresa dell’altro Stato contraente o

  2. b)

    le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un’impresa di uno Stato contraente e di un’impresa dell’altro Stato contraente

e, nell’uno e nell’altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni convenute o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di quest’impresa e tassati in conseguenza.

2.

Quando uno Stato contraente include negli utili di un’impresa di questo Stato, e tassa di conseguenza, utili sui quali un’impresa dell’altro Stato contraente è stata tassata in questo altro Stato e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati conseguiti dall’impresa del primo Stato se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state fissate tra imprese indipendenti, l’altro Stato procede a una rettifica appropriata dell’ammontare d’imposta prelevato su questi utili. Per determinare questa rettifica occorre tener conto delle altre disposizioni della presente Convenzione; se necessario, le autorità competenti degli Stati contraenti si consultano.1

  1. Introdotto dall’art. 5 del Prot. del 6 nov. 2019, approvato dall’AF il 19 mar. 2021, in vigore dal 14 ott. 2024 (RU 2024 615, 614; FF 2020 6189)

Art. 10Dividendi1

1.

I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2.

Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente e in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che riceve i dividendi ne è il beneficiario effettivo, l’imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi.

3.

Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, lo Stato contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, esclude dall’imposizione i dividendi pagati se il beneficiario dei dividendi è una società (diversa da una società di persone) che è residente dell’altro Stato contraente e detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi per un periodo di 365 giorni che include il giorno del pagamento dei dividendi (al fine del computo di tale periodo, non si prendono in considerazione i cambi di detenzione che risulterebbero direttamente da una fusione, una scissione o una modifica della forma giuridica della società che detiene le quote o paga i dividendi).

4.

Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d’applicazione delle limitazioni di cui ai paragrafi 2 e 3. Le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 non pregiudicano l’imposizione della società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi.

5.

Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, azioni o diritti di godimento, quote minerarie, quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili – ad eccezione dei crediti – nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione dello Stato di cui è residente la società distributrice.

6.

Le disposizioni dei paragrafi 1–3 non sono applicabili se il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, esercita nell’altro Stato contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, un’attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata e se la partecipazione generatrice dei dividendi si ricollega effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi sono applicabili le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14.

7.

Qualora una società residente di uno Stato contraente ritragga utili o redditi dall’altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, salvo che tali dividendi siano pagati a un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

  1. Nuovo testo giusta l’art. 6 del Prot. del 6 nov. 2019, approvato dall’AF il 19 mar. 2021, in vigore dal 14 ott. 2024 (RU 2024 615, 614; FF 2020 6189)

Art. 11Interessi1

1.

Gli interessi provenienti da uno Stato contraente pagati a un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2.

Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale provengono e in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se il beneficiario effettivo degli interessi è un residente dell’altro Stato contraente, l’imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell’ammontare lordo degli interessi.

3.

Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno Stato contraente pagati a un residente dell’altro Stato contraente, che è il beneficiario effettivo degli interessi, sono imponibili solo in detto altro Stato se questi interessi sono pagati:

  1. a)

    in relazione a un debito derivante dalla vendita a credito di equipaggiamenti, merci o servizi;

  2. b)

    in relazione a un mutuo di qualunque natura concesso da un istituto bancario;

  3. c)

    al Governo dell’altro Stato, alle sue suddivisioni politiche o ai suoi enti locali o alla sua banca centrale; o

  4. d)

    in relazione a prestiti tra società.

4.

Ai fini del presente articolo il termine «interessi» designa i redditi derivanti da crediti di qualsiasi natura, corredati o meno di garanzie ipotecarie o di una clausola di partecipazione agli utili del debitore e, segnatamente i redditi derivanti da prestiti pubblici e obbligazioni di prestiti, compresi i premi e altri frutti relativi a detti titoli. Le penali per pagamento tardivo non sono considerate interessi ai sensi del presente articolo.

5.

Le disposizioni dei paragrafi 1–3 non sono applicabili se il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, esercita nell’altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi un’attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata e se il credito generatore degli interessi si ricollega effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi sono applicabili le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14, a seconda dei casi.

6.

Gli interessi si considerano provenire da uno Stato contraente anche quando il debitore è un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per la quale è stato contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e questi sono a carico della stabile organizzazione o base fissa, gli interessi si considerano provenire dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

7.

Se, in conseguenza di relazioni particolari esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede l’ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

  1. Nuovo testo giusta l’art. 7 del Prot. del 6 nov. 2019, approvato dall’AF il 19 mar. 2021, in vigore dal 14 ott. 2024 (RU 2024 615, 614; FF 2020 6189)

Art. 12Canoni

1.

I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati a un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in questo altro Stato.

2.

Tuttavia, tali canoni possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono e in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i canoni ne è l’effettivo beneficiario, l’imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell’ammontare lordo dei canoni.

3.

Ai fini del presente articolo il termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l’uso o la concessione in uso di un diritto d’autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o procedimenti segreti.

4.

Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti, nell’altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, sia un’attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata ed i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14.

5.

I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per la quale è stato contratto l’obbligo di pagamento dei canoni e questi sono a carico della stabile organizzazione, i canoni si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione.

6.

Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare dei canoni, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Art. 13Utili di capitale1

1.

Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall’alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui all’articolo 6 e situati nell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2.

Gli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili facenti parte dell’attivo di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente, oppure di beni mobili appartenenti a una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell’altro Stato contraente per l’esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili derivanti dall’alienazione di detta stabile organizzazione (da sola o con l’intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.

3.

Gli utili derivanti dall’alienazione di navi o aeromobili impiegati nel traffico internazionale o di beni mobili adibiti al loro esercizio sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell’impresa.

4.

Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall’alienazione di partecipazioni al capitale di un’impresa e il cui valore deriva per oltre il 50 per cento direttamente o indirettamente da beni immobili situati nell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. Le disposizioni del periodo precedente non si applicano agli utili derivanti:

  1. a)

    dall’alienazione di partecipazioni quotate in una borsa di uno Stato contraente o in una borsa riconosciuta come tale in virtù di un accordo tra le autorità competenti degli Stati contraenti; o

  2. b)

    dall’alienazione di partecipazioni a una società il cui valore consiste per oltre il 50 per cento in beni immobili in cui l’impresa esercita la propria attività commerciale o industriale.

5.

Gli utili derivanti dall’alienazione di ogni altro bene diverso da quelli indicati nei paragrafi 1–4 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l’alienante è residente.

  1. Nuovo testo giusta l’art. 8 del Prot. del 6 nov. 2019, approvato dall’AF il 19 mar. 2021, in vigore dal 14 ott. 2024 (RU 2024 615, 614; FF 2020 6189)

Art. 14Professioni indipendenti

1.

I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall’esercizio di una libera professione o di altre attività indipendenti sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che questo residente non disponga abitualmente nell’altro Stato contraente di una base fissa per l’esercizio della propria attività. Ove disponga di una tale base fissa, i redditi sono imponibili nell’altro Stato, ma unicamente nella misura in cui essi sono imputabili a detta base fissa.

2.

L’espressione «libera professione» comprende, in particolare, le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Art. 15Lavoro subordinato

1.

Fatte salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre rimunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un lavoro subordinato sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l’attività non sia svolta nell’altro Stato contraente. Se l’attività è quivi svolta, le rimunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in quest’altro Stato.

2.

Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le rimunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto nell’altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

  1. a)

    il beneficiario soggiorna nell’altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell’anno fiscale considerato, e

  2. b)

    le rimunerazioni sono pagate da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell’altro Stato, e

  3. c)

    l’onere delle rimunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato.

3.

Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le rimunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o aeromobili impiegati nel traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente in cui è situato il luogo di direzione effettiva dell’impresa.

Art. 16Compensi e gettoni di presenza

I compensi, i gettoni di presenza e altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve come membro del consiglio di amministrazione o di vigilanza di una società residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

Art. 17Artisti e sportivi

1.

Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell’altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, come artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista o di sportivo sono imponibili in detto altro Stato.

2.

Quando il reddito proveniente da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo in tale qualità è attribuito a una persona diversa dall’artista o dallo sportivo medesimo, detto reddito è imponibile nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.

3.

Le disposizioni del paragrafo 2 non sono applicabili qualora sia stabilito che né l’artista dello spettacolo o lo sportivo né persone a loro associate partecipino direttamente o indirettamente agli utili della persona citata nel paragrafo 2.

Art. 18Pensioni e rendite1

1.

Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 19, le pensioni e altre rimunerazioni analoghe pagate a un residente di uno Stato contraente in corrispettivo di un precedente lavoro subordinato, nonché le rendite corrispostegli, sono imponibili soltanto in detto Stato. Tuttavia, se tali pensioni e rimunerazioni analoghe provenienti dall’altro Stato contraente non sono tassate nello Stato di residenza, esse sono imponibili nell’altro Stato contraente.

2.

Il termine «rendite» designa somme determinate pagabili periodicamente vita natural durante a scadenze stabilite, oppure per una durata determinata o determinabile, quale contropartita di un’adeguata e completa prestazione in denaro o valutabile in denaro.

  1. Nuovo testo giusta l’art. 9 del Prot. del 6 nov. 2019, approvato dall’AF il 19 mar. 2021, in vigore dal 14 ott. 2024 (RU 2024 615, 614; FF 2020 6189)

Art. 19Funzioni pubbliche

  1. 1.

    a)

    Le rimunerazioni, pensioni escluse, pagate da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a tale Stato, suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.

  2. b)

    Tuttavia, tali rimunerazioni sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la persona fisica sia un residente di detto altro Stato contraente e

    1. (i)

      abbia la cittadinanza di detto Stato o

    2. (ii)

      non sia divenuta residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.

  3. 2.

    a)

    Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale, direttamente o mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a tale Stato, suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.

  4. b)

    Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la cittadinanza.

3.

Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle rimunerazioni e alle pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell’ambito di un’attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale.

Art. 20Studenti e apprendisti

1.

Le somme che uno studente o un apprendista, il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell’altro Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di studio o di formazione professionale non sono imponibili in questo altro Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di questo Stato.

2.

Con riferimento alle borse di studio nonché alle rimunerazioni per un lavoro subordinato non considerate nel paragrafo 1, uno studente o un apprendista ai sensi del paragrafo 1 può, per la durata del suo studio o della sua formazione, beneficiare delle stesse esenzioni, degli stessi sgravi e delle stesse riduzioni d’imposta di cui beneficiano i residenti dello Stato in cui soggiorna.

Art. 21Altri redditi

1.

Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, di qualsiasi provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in tale Stato.

2.

Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli provenienti da beni immobili come sono definiti nel paragrafo 2 dell’articolo 6, quando il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, esercita nell’altro Stato contraente sia un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, cui si ricollega effettivamente il diritto o il bene generatore dei redditi. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14.

Art. 22Patrimonio

1.

Il patrimonio costituito da beni immobili, nel senso dell’articolo 6, posseduto da un residente di uno Stato contraente e situato nell’altro Stato contraente è imponibile in detto altro Stato.

2.

Il patrimonio costituito da beni mobili che fanno parte dell’attivo di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente possiede nell’altro Stato contraente o da beni mobili appartenenti a una base fissa di cui un residente di uno Stato contraente dispone nell’altro Stato contraente per l’esercizio di una professione indipendente è imponibile in detto altro Stato.

3.

Il patrimonio costituito da navi o da aeromobili impiegati nel traffico internazionale e da beni mobili adibiti al loro esercizio è imponibile soltanto nello Stato contraente in cui si trova la sede della direzione effettiva dell’impresa.

4.

Ogni altro elemento del patrimonio di un residente di uno Stato contraente è imponibile soltanto in detto Stato.

Art. 23Eliminazione della doppia imposizione1

1.

Se un residente del Kuwait ritrae redditi o possiede un patrimonio che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Svizzera, il Kuwait può ugualmente tassare questi redditi o questo patrimonio ma accorda, conformemente alla sua legislazione interna, uno sgravio fiscale per le imposte pagate in Svizzera. Questo sgravio consiste nel computo dell’imposta sul reddito o sul patrimonio pagata in Svizzera sulle imposte prelevate nel Kuwait; l’ammontare così computato non può tuttavia eccedere l’imposta kuwaitiana dovuta su questi redditi o su questo patrimonio in rapporto alla totalità dei redditi e del patrimonio imponibili.

2.

Se un residente della Svizzera ritrae redditi o possiede un patrimonio che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili nel Kuwait, la Svizzera esenta da imposta detti redditi o detto patrimonio, fatte salve le disposizioni del paragrafo 3. La Svizzera può, per determinare l’imposta afferente al rimanente reddito o patrimonio di questo residente, applicare l’aliquota corrispondente all’intero reddito o patrimonio, senza tener conto dell’esenzione. Tuttavia, questa esenzione si applica agli utili di cui al paragrafo 4 dell’articolo 13 unicamente se sono tassati in Kuwait.

3.

Se un residente della Svizzera percepisce dividendi, interessi o canoni che secondo le disposizioni degli articoli 10, 11 o 12 sono imponibili in Kuwait, la Svizzera accorda, su richiesta del residente, uno sgravio fiscale. Detto sgravio può assumere le seguenti forme:

  1. a)

    computo dell’imposta pagata in Kuwait, secondo le disposizioni degli articoli 10, 11 e 12, sull’imposta svizzera sul reddito del suddetto residente; l’ammontare così computato non può tuttavia eccedere la frazione dell’imposta svizzera, calcolata prima del computo, che corrisponde al reddito imponibile in Kuwait; o

  2. b)

    riduzione forfettaria dell’imposta svizzera; o

  3. c)

    esenzione parziale dall’imposta svizzera dei dividendi, degli interessi o dei canoni di cui si tratta, pari almeno all’imposta prelevata in Kuwait sull’ammontare lordo dei dividendi, degli interessi o dei canoni.

La Svizzera determina il tipo di sgravio applicabile e regola la procedura conformemente alle prescrizioni svizzere sull’applicazione delle convenzioni internazionali stipulate dalla Confederazione Svizzera per evitare le doppie imposizioni.

  1. Nuovo testo giusta l’art. 10 del Prot. del 6 nov. 2019, approvato dall’AF il 19 mar. 2021, in vigore dal 14 ott. 2024 (RU 2024 615, 614; FF 2020 6189)

Art. 24Non discriminazione1

1.

I cittadini di uno Stato contraente non sono assoggettati nell’altro Stato contraente ad alcuna imposizione né ad alcun obbligo a essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i cittadini di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione, in particolare in relazione alla residenza. Nonostante le disposizioni dell’articolo 1, il presente paragrafo si applica parimenti alle persone che non sono residenti di nessuno dei due Stati contraenti.

2.

L’imposizione di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell’imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che esercitano la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo a uno Stato contraente di accordare ai residenti dell’altro Stato contraente le esenzioni, le agevolazioni e le deduzioni d’imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione personale o ai loro oneri familiari.

3.

Salvo che non siano applicabili le disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo 9, del paragrafo 7 dell’articolo 11 o del paragrafo 6 dell’articolo 12, gli interessi, i canoni e altri compensi pagati da un’impresa di uno Stato contraente a un residente dell’altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di tale impresa, come se fossero pagati a un residente del primo Stato. Allo stesso modo, i debiti di un’impresa di uno Stato contraente nei confronti di un residente dell’altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione del patrimonio imponibile di tale impresa, alle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero contratti nei confronti di un residente del primo Stato.

4.

Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente posseduto o controllato da uno o più residenti dell’altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione né ad alcun obbligo a essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate altre imprese della stessa natura del primo Stato.

5.

Le disposizioni del presente articolo si applicano alle imposte di ogni natura e denominazione, nonostante le disposizioni dell’articolo 2.

  1. Nuovo testo giusta l’art. 11 del Prot. del 6 nov. 2019, approvato dall’AF il 19 mar. 2021, in vigore dal 14 ott. 2024 (RU 2024 615, 614; FF 2020 6189)

Art. 25Procedura amichevole

1.

Quando ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportino o comporteranno per lei un’imposizione non conforme alla presente Convenzione, una persona può, indipendentemente dai mezzi giuridici previsti dalla legislazione nazionale di tali Stati, sottoporre il suo caso all’autorità competente dello Stato contraente di cui è residente. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un’imposizione non conforme alla Convenzione.

2.

L’autorità competente, se il reclamo le appare fondato e se essa non è in grado di giungere a una soluzione soddisfacente, si adopera per regolare il caso in via di amichevole composizione con l’autorità competente dell’altro Stato contraente, al fine di evitare un’imposizione non conforme alla Convenzione.

3.

Le autorità competenti degli Stati contraenti si adoperano per risolvere in via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all’interpretazione o all’applicazione della Convenzione. Esse possono altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.

4.

Le autorità competenti degli Stati contraenti possono comunicare direttamente fra loro per giungere a un accordo ai sensi dei paragrafi precedenti. Qualora uno scambio orale di opinioni possa facilitare tale accordo, è possibile ricorrere a un colloquio nell’ambito di una commissione composta di rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti.

5.

Qualora:

  1. a)

    in virtù del paragrafo 1, una persona abbia sottoposto un caso all’autorità competente di uno Stato contraente in quanto le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti hanno comportato per tale persona un’imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione; e

  2. b)

    le autorità competenti non siano in grado di giungere a un accordo per risolvere tale caso secondo il paragrafo 2 entro un periodo di tre anni a decorrere dalla presentazione del caso all’autorità competente dell’altro Stato contraente,

le questioni non risolte relative al caso sono sottoposte ad arbitrato, se la persona ne fa richiesta. Tuttavia, tali questioni non risolte non possono essere sottoposte a procedura arbitrale se una decisione sulle stesse è già stata resa in sede giudiziaria o davanti a un tribunale amministrativo di uno dei due Stati. Se una persona direttamente interessata dal caso non accetta l’accordo amichevole che dà attuazione alla decisione arbitrale o se le autorità competenti e le persone direttamente interessate non giungono a un’altra soluzione entro sei mesi dalla notifica della decisione arbitrale, tale decisione sarà vincolante per entrambi gli Stati contraenti e sarà attuata a prescindere dai termini previsti dalle loro legislazioni nazionali. Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d’applicazione del presente paragrafo.1

6.

Gli Stati contraenti possono mettere a disposizione del tribunale arbitrale costituito secondo il paragrafo 5 le informazioni necessarie per l’esecuzione della procedura arbitrale. I membri di questo tribunale sono vincolati alle prescrizioni del segreto d’ufficio indicate nel paragrafo 2 dell’articolo 26 della Convenzione.2

  1. Introdotto dall’art. 12 del Prot. del 6 nov. 2019, approvato dall’AF il 19 mar. 2021, in vigore dal 14 ott. 2024 (RU 2024 615, 614; FF 2020 6189)
  2. Introdotto dall’art. 12 del Prot. del 6 nov. 2019, approvato dall’AF il 19 mar. 2021, in vigore dal 14 ott. 2024 (RU 2024 615, 614; FF 2020 6189)

Art. 26Scambio di informazioni1

1.

Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni verosimilmente rilevanti per l’esecuzione della presente Convenzione oppure per l’applicazione o l’esecuzione della legislazione interna relativa alle imposte considerate dalla Convenzione nella misura in cui l’imposizione prevista da tale legislazione non sia contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dall’articolo 1.

2.

Le informazioni ottenute in virtù del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete allo stesso modo di quelle ottenute in applicazione della legislazione di questo Stato e sono comunicate soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell’accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, dell’esecuzione o del perseguimento penale relativi a tali imposte, della decisione in merito ai ricorsi concernenti tali imposte. Dette persone o autorità possono utilizzare le informazioni unicamente per questi fini. Possono rivelarle nell’ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Nonostante le disposizioni precedenti, uno Stato contraente può utilizzare le informazioni ricevute per altri fini, se ciò è previsto dalla legislazione di entrambi gli Stati e se l’autorità competente dello Stato richiesto ne ha approvato l’impiego.

3.

Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretate nel senso che facciano obbligo a uno Stato contraente di:

  1. a)

    eseguire misure amministrative in deroga alla sua legislazione e alla sua prassi amministrativa o a quelle dell’altro Stato contraente;

  2. b)

    fornire informazioni che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione o nell’ambito della sua normale prassi amministrativa oppure di quelle dell’altro Stato contraente;

  3. c)

    fornire informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali o d’affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all’ordine pubblico.

4.

Qualora, ai sensi del presente articolo, uno Stato contraente chieda informazioni, l’altro Stato contraente usa i poteri a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche se queste informazioni non gli sono utili per fini fiscali propri. L’obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 3, salvo nel caso in cui a causa di tali limitazioni uno Stato contraente potrebbe rifiutare di fornire informazioni solo perché tali informazioni non rivestono alcun interesse nazionale.

5.

In nessun caso le disposizioni del paragrafo 3 possono essere interpretate nel senso che permettono a uno Stato contraente di rifiutare di fornire informazioni unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona operante come agente o fiduciario oppure perché dette informazioni si rifanno ai diritti di proprietà di una persona.

  1. Introdotto dall’art. 13 par. 2 del Prot. del 6 nov. 2019, approvato dall’AF il 19 mar. 2021, in vigore dal 14 ott. 2024 (RU 2024 615, 614; FF 2020 6189)

Art. 27Diritto ai benefici1

1.

Nonostante le altre disposizioni della presente Convenzione, un beneficio ai sensi della presente Convenzione non è concesso in relazione a un elemento di reddito o di patrimonio, se è ragionevole concludere, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze pertinenti, che l’ottenimento di tale beneficio era uno degli scopi principali di qualsiasi accordo, strumento o transazione che ha portato direttamente o indirettamente a tale beneficio, a meno che venga stabilito che la concessione di tale beneficio in dette circostanze sarebbe conforme all’oggetto e allo scopo delle pertinenti disposizioni della presente Convenzione.

2.

Qualora in virtù del paragrafo 1 a una persona non sia concesso un beneficio previsto dalla presente Convenzione, l’autorità competente dello Stato contraente che avrebbe altrimenti concesso tale beneficio deve considerare tale persona come avente diritto a questo o ad altri benefici in relazione a specifici elementi di reddito o di patrimonio, se essa conclude, su richiesta della persona interessata e dopo aver valutato i fatti e le circostanze determinanti, che tali benefici sarebbero stati concessi a tale persona o a un’altra persona in assenza dell’accordo, dello strumento o della transazione di cui al paragrafo 1. L’autorità competente dello Stato contraente a cui è stata indirizzata la richiesta consulta l’autorità competente dell’altro Stato contraente prima di respingere una richiesta presentata da un residente di tale altro Stato in virtù del presente paragrafo.

  1. Introdotto dall’art. 13 par. 2 del Prot. del 6 nov. 2019, approvato dall’AF il 19 mar. 2021, in vigore dal 14 ott. 2024 (RU 2024 615, 614; FF 2020 6189)

Art. 28Agenti diplomatici e funzionari consolari1

1.

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtù delle norme generali del diritto internazionale o di accordi particolari.

2.

Nonostante le disposizioni dell’articolo 4, ogni persona fisica che è membro di una missione diplomatica, di una rappresentanza consolare o di una delegazione permanente di uno Stato contraente, situate nell’altro Stato contraente o in uno Stato terzo, è considerata residente dello Stato accreditante, a condizione che:

  1. a)

    conformemente al diritto internazionale, non sia assoggettata, nello Stato accreditatario, ad imposta sui redditi provenienti da fonti esterne a questo Stato o sul patrimonio situato fuori di questo Stato, e

  2. b)

    abbia, nello Stato accreditante, i medesimi obblighi dei residenti di questo Stato quanto all’imposta sul reddito complessivo o sul patrimonio.

3.

La presente Convenzione non si applica alle organizzazioni internazionali, ai loroorgani o ai loro funzionari, né ai membri di una missione diplomatica, di una rappresentanza consolare o di una delegazione permanente di uno Stato terzo, che soggiornano sul territorio di uno Stato contraente e non sono trattati in materia d’imposta sul reddito e sul patrimonio come residenti dell’uno o dell’altro Stato contraente.

  1. Originario art. 26

Art. 29Entrata in vigore1

1.

La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati nel Kuwait.

2.

La presente Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni saranno applicabili nei due Stati contraenti:

  1. a)

    con riferimento alle imposte trattenute alla fonte, agli ammontari pagati o accreditati il, o dopo il, 1° gennaio dell’anno nel corso del quale la presente Convenzione è stata firmata;

  2. b)

    con riferimento alle altre imposte, ai periodi fiscali che iniziano il, o dopo il, 1° gennaio dell’anno nel corso del quale la presente Convenzione è stata firmata.

  1. Originario art. 27

Art. 30Denuncia1

La presente Convenzione rimarrà in vigore per una durata illimitata ma potrà essere denunciata da ciascuno Stato contraente all’altro Stato contraente per via diplomatica con un preavviso scritto entro il 30 giugno di ogni anno civile. In tal caso la Convenzione cesserà di essere applicabile:

  1. a)

    con riferimento alle imposte trattenute alla fonte, agli ammontari pagati o accreditati il, o dopo il, 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui è stata notificata la denuncia;

  2. b)

    con riferimento alle altre imposte, ai periodi fiscali che iniziano il, o dopo il, 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui è stata notificata la denuncia.

  1. Originartio art. 28

Allegati

  • Art. 15 par. 2 del Prot del 6 nov. 2019

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 14.10.2024. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).