Il Consiglio federale svizzero e il Governo del Principato del Liechtenstein, al fine di garantire l’esecuzione del Trattato tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente le tasse ecologiche nel Principato del Liechtenstein, hanno convenuto quanto segue:
Capitolo I Disposizioni generali
Art. 1Diritto applicabile
1) Il Principato del Liechtenstein recepisce nel proprio diritto interno conformemente alle seguenti disposizioni le prescrizioni della legislazione federale svizzera sulle tasse ecologiche.
2) La pertinente legislazione federale svizzera in materia di tasse ecologiche è menzionata nell’Allegato I del presente Accordo. L’Allegato II elenca la legislazione federale svizzera direttamente applicabile nel Liechtenstein in relazione alle tasse ecologiche. La Svizzera comunica al Liechtenstein per via diplomatica le modifiche della legislazione federale svizzera menzionata negli allegati.1
3) Le competenti autorità federali svizzere informano tempestivamente le competenti autorità del Liechtenstein in merito all’introduzione di nuove tasse ecologiche in Svizzera e ai corrispondenti atti normativi della legislazione federale che vanno comunque inseriti negli Allegati I e II al presente Accordo.
4) Le competenti autorità del Liechtenstein informano tempestivamente le competenti autorità federali svizzere sulle future modifiche della legislazione del Principato in materia di tasse ecologiche nonché sulle nuove tasse ecologiche previste che risultano dalla partecipazione del Liechtenstein nello SEE.
5) A salvaguardia dell’applicazione uniforme della legislazione sulle tasse ecologiche, nel Liechtenstein per i relativi reati sono previste pene almeno analoghe a quelle del diritto svizzero.
- Nuovo testo giusta l’art. 1 dell’Acc. dell’11 lug. 2013, in vigore dal 1° dic. 2013 (RU 2013 4031).
1) Le autorità federali svizzere competenti secondo la legislazione federale menzionata negli allegati eseguono la legislazione sulle tasse ecologiche sul territorio del Liechtenstein nel nome e su mandato di quest’ultimo. È fatto salvo il capoverso 2. Le succitate autorità applicano la pertinente legislazione materiale del Liechtenstein, ma il pertinente diritto di procedura svizzero. I rimedi giuridici sono disciplinati dal diritto svizzero.
2) Le autorità competenti del Liechtenstein eseguono la legislazione in analogia alle competenze delle corrispondenti autorità dei Cantoni svizzeri nel campo della tassa sul CO2, nel campo delle sanzioni per gli esercenti con un impegno di riduzione per il periodo 2025–2040 e in quello delle sanzioni per la riduzione delle emissioni di CO2 di automobili, autofurgoni, trattori a sella leggeri e veicoli pesanti, nonché le disposizioni sulla ripartizione e sull’utilizzo dei proventi.1
3) I reati contro la legislazione del Liechtenstein emanata sulla base del presente Accordo sono perseguiti e giudicati dalle competenti autorità federali svizzere e dalle competenti autorità del Principato in base alla pertinente legislazione del Liechtenstein. In tale ambito, le autorità competenti applicano il pertinente diritto di procedura, svizzero o del Liechtenstein. I rimedi giuridici sono retti dal diritto applicabile.
- Nuovo testo giusta l’art. 1 dell’Acc. del 12 mag. 2025, applicabile dal 1° gen. 2025 ed in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 399).
Capitolo II Tasse ecologiche senza le tasse destinate a ridurre le emissioni di CO2
Art. 3Indennizzo per gli oneri di esecuzione
Le autorità del Liechtenstein sono indennizzate come i Cantoni svizzeri per gli oneri derivanti dall’esecuzione della legislazione sulle tasse ecologiche.
Art. 4Ripartizione dei proventi delle tasse per il finanziamento di provvedimenti ambientali
1) I proventi delle tasse per il finanziamento di provvedimenti ambientali incassate sui territori dei due Stati contraenti e alla frontiera doganale sono versati in una cassa comune istituita dalla Confederazione svizzera.1
2) La cassa comune compensa a ciascuno Stato contraente le prestazioni che secondo le rispettive legislazioni danno diritto a compensazione.
- Nuovo testo giusta l’art. 1 dell’Acc. dell’11 lug. 2013, in vigore dal 1° dic. 2013 (RU 2013 4031).
Art. 5Ripartizione dei proventi delle tasse ecologiche d’incentivazione
1) I proventi delle tasse ecologiche d’incentivazione incassati sui territori dei due Stati contraenti e alla frontiera doganale sono versati in una cassa comune istituita dalla Confederazione svizzera.1
2) Ciascuno Stato contraente riceve ogni anno dalla cassa comune la quota del provento netto delle tasse ecologiche di incentivazione che corrisponde al rapporto tra il suo numero di abitanti e il numero totale di abitanti dei due Stati secondo gli ultimi censimenti della popolazione.
3) È considerato provento netto il provento da cui sono stati dedotti i rimborsi e i costi di esecuzione dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) e delle altre autorità esecutive.2
- Nuovo testo giusta l’art. 1 dell’Acc. dell’11 lug. 2013, in vigore dal 1° dic. 2013 (RU 2013 4031).
- Nuovo testo giusta l’art. 1 dell’Acc. del 12 mag. 2025, applicabile dal 1° gen. 2025 ed in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 399).
Capitolo III Disposizioni particolari relative alle tasse destinate a ridurre le emissioni di CO2
Art. 5aRipartizione dei proventi della sanzione destinata a ridurre le emissioni di CO2 di automobili, autofurgoni, trattori a sella leggeri e veicoli pesanti12
1) I proventi della sanzione destinata a ridurre le emissioni di CO₂ di automobili, autofurgoni, trattori a sella leggeri e veicoli pesanti incassata nei territori dei due Stati contraenti sono versati in una cassa comune da istituirsi presso la Confederazione Svizzera.3
2) Il Liechtenstein riceve ogni anno dalla cassa comune la quota calcolata secondo la formula che figura nell’Allegato IV al presente Accordo. Eventuali differenze in base ai conteggi finali disponibili solo dopo la chiusura dei conti dell’anno di riscossione sono compensate con la quota dell’anno successivo.
- Introdotto dall’art. 1 dell’Acc. del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 4101).
- Nuovo testo giusta l’art. 1 dell’Acc. del 12 mag. 2025, applicabile dal 1° gen. 2025 ed in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 399).
- Nuovo testo giusta l’art. 1 dell’Acc. del 12 mag. 2025, applicabile dal 1° gen. 2025 ed in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 399).
Art. 5bCampo d’applicazione delle disposizioni destinate a ridurre le emissioni di CO2 di automobili, autofurgoni, trattori a sella leggeri e veicoli pesanti1
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni svizzere destinate a ridurre le emissioni di CO2 di automobili, autofurgoni, trattori a sella leggeri e veicoli pesanti, le importazioni in Liechtenstein sono equiparate alle importazioni in Svizzera e le immatricolazioni in Liechtenstein alle immatricolazioni in Svizzera.
- Introdotto dall’art. 1 dell’Acc. del 27 giu. 2012 (RU 2012 4101). Nuovo testo giusta l’art. 1 dell’Acc. del 12 mag. 2025, applicabile dal 1° gen. 2025 ed in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 399).
Art. 6Ripartizione dei proventi della tassa sul CO2
1) I proventi della tassa sul CO2 incassati nei territori dei due Stati contraenti e alla frontiera doganale sono versati in una cassa comune istituita dalla Confederazione svizzera.1
2) Il Liechtenstein riceve ogni anno dalla cassa comune la quota calcolata secondo la formula che figura nell’Allegato III al presente Accordo. Eventuali differenze in base ai conteggi finali disponibili solo dopo la chiusura dei conti relativi all’anno di riscossione sono compensate con la quota dell’anno successivo.2
3) Per la ridistribuzione della tassa sul CO2 alle imprese situate nel Liechtenstein valgono i principi applicati a tal fine in Svizzera.
- Nuovo testo giusta l’art. 1 dell’Acc. dell’11 lug. 2013, in vigore dal 1° dic. 2013 (RU 2013 4031).
- Nuovo testo giusta l’art. 1 dell’Acc. dell’11 lug. 2013, in vigore dal 1° dic. 2013 (RU 2013 4031).
- Abrogato dall’art. 1 dell’Acc. del 12 mag. 2025, applicabile dal 1° gen. 2025 ed con effetto dal 1° mag. 2025 (RU 2025 399).
Art. 7aConsegna di certificati di riduzione delle emissioni e di diritti di emissione e pagamento di sanzioni nel periodo 2013–202412
1) Nei casi in cui per il periodo 2013–2024 è prevista la consegna di certificati di riduzione delle emissioni e di diritti di emissione per ottemperare parzialmente all’obbligo assunto nei confronti delle competenti autorità federali svizzere di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra o per compensare una sanzione in caso di mancata osservanza di tale obbligo, le imprese del Liechtenstein consegnano alle competenti autorità svizzere il numero necessario di certificati di riduzione delle emissioni e di diritti di emissione.3
2) Al termine del periodo 2013–2024 le competenti autorità federali svizzere annullano tutti i certificati di riduzione delle emissioni e i diritti di emissione che sono stati loro consegnati dalle imprese del Liechtenstein nel periodo 2013–2024 in parziale adempimento dell’obbligo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra o per compensare una sanzione in caso di mancata ottemperanza a simile obbligo.4
3) I certificati di riduzione delle emissioni corrispondono ad accrediti di emissioni secondo il diritto del Liechtenstein.
4) In caso di sanzione le imprese del Liechtenstein trasferiscono il relativo importo alle competenti autorità federali svizzere.
5) Al termine del periodo 2013–2024 le competenti autorità federali svizzere trasferiscono alle competenti autorità del Liechtenstein eventuali sanzioni che sono state corrisposte da imprese del Liechtenstein nell’ambito della tassa sul CO2.5
- Introdotto dall’art. 1 dell’Acc. dell’11 lug. 2013, in vigore dal 1° dic. 2013 (RU 2013 4031).
- Nuovo testo giusta l’art. 1 dell’Acc. del 12 mag. 2025, applicabile dal 1° gen. 2025 ed in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 399).
- Nuovo testo giusta l’art. 1 dell’Acc. del 12 mag. 2025, applicabile dal 1° gen. 2025 ed in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 399).
- Nuovo testo giusta l’art. 1 dell’Acc. del 12 mag. 2025, applicabile dal 1° gen. 2025 ed in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 399).
- Nuovo testo giusta l’art. 1 dell’Acc. del 12 mag. 2025, applicabile dal 1° gen. 2025 ed in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 399).
- Introdotto dall’art. 1 dell’Acc. dell’11 lug. 2013 (RU 2013 4031). Abrogato dall’art. 1 dell’Acc. del 12 mag. 2025, applicabile dal 1° gen. 2025 ed con effetto dal 1° mag. 2025 (RU 2025 399).
- Introdotto dall’art. 1 dell’Acc. del 27 gen. 2020 (RU 2020 489). Abrogato dall’art. 1 dell’Acc. del 12 mag. 2025, applicabile dal 1° gen. 2025 ed con effetto dal 1° mag. 2025 (RU 2025 399).
Art. 7dInformazioni sugli impegni di riduzione del periodo 2025–20401
Le competenti autorità svizzere forniscono alle competenti autorità del Liechtenstein tutte le informazioni necessarie per valutare l’ottemperanza parziale all’obbligo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il periodo 2025–2040 assunto tramite la consegna di attestati o per disporre la compensazione di una sanzione in caso di mancata osservanza di tale obbligo.
- Introdotto dall’art. 1 dell’Acc. del 12 mag. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 399).
Le imprese del Liechtenstein le cui attività rientrano nel campo d’applicazione della legge del Liechtenstein sullo scambio di quote di emissioni (Emissionshandelsgesetz) non possono assumere nei confronti delle competenti autorità federali svizzere impegni volti a limitare le loro emissioni di CO2. Se queste imprese forniscono le prove necessarie e presentano un attestato delle competenti autorità del Liechtenstein a conferma del fatto che le loro attività sono soggette all’obbligo di autorizzazione secondo la legge del Liechtenstein sullo scambio di quote di emissioni, l’UDSC rimborsa loro le tasse che hanno già versato.
- Nuovo testo giusta l’art. 1 dell’Acc. del 12 mag. 2025, applicabile dal 1° gen. 2025 ed in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 399).
Art. 8aObbligo di compensazione per carburanti1
1) Il Liechtenstein garantisce alla Svizzera l’adozione di misure i cui effetti corrispondano alle disposizioni in Svizzera per la compensazione di emissioni a effetto serra prodotte dall’utilizzazione a scopo energetico di carburanti fossili.
2) Quale base per il calcolo della quantità di emissioni di gas a effetto serra da compensare nel Liechtenstein sono prese in considerazione le emissioni di gas a effetto serra generate dalle quantità di carburanti fossili vendute nel Liechtenstein.
3) Nel calcolo delle quantità di emissioni di gas a effetto serra da compensare in Svizzera le competenti autorità federali svizzere tengono conto delle quantità di carburanti determinate secondo il capoverso 2.
- Introdotto dall’art. 1 dell’Acc. dell’11 lug. 2013, in vigore dal 1° dic. 2013 (RU 2013 4031).
Capitolo IV Disposizioni finali
Art. 9Collaborazione tra autorità
1) Le autorità competenti dei due Stati contraenti si prestano reciproca assistenza nell’espletamento dei loro compiti.
2) Scambiano comunicazioni sui dati inesatti, incompleti o che danno adito a dubbi relativi alle persone e alle imprese assoggettate alle tasse ecologiche. Le competenti autorità federali svizzere informano le competenti autorità del Liechtentstein in merito ai controlli previsti sul territorio del Principato secondo la sua legislazione sulle tasse ecologiche. Le competenti autorità del Liechtentstein presenziano ai controlli.
3) Le decisioni passate in giudicato prese in uno Stato contraente sono esecutive anche nell’altro Stato contraente.
Art. 10Protezione dei dati
1) I due Stati contraenti si comunicano reciprocamente i dati necessari all’esecuzione del presente Accordo.
2) I dati personali, comunicati reciprocamente dai due Stati contraenti e necessari per garantire l’esecuzione del presente Accordo, devono essere elaborati e salvaguardati conformemente alle rispettive disposizioni vigenti sulla protezione dei dati.
Art. 11Tribunale arbitrale
1) Il Tribunale arbitrale (art. 3 del Trattato) è composto di caso in caso, a richiesta di uno Stato contraente; a tale riguardo ciascuno Stato contraente nomina un membro e i due membri così nominati designano di comune intesa il cittadino di uno Stato terzo come presidente; quest’ultimo sarà nominato dai governi dei due Stati contraenti. I membri sono nominati entro tre mesi dal momento in cui uno Stato contraente ha comunicato all’altro l’intenzione di sottoporre la controversia a un Tribunale arbitrale.
2) Se i termini menzionati nel capoverso 1 sono disattesi e gli Stati contraenti non sono pervenuti a un diverso accordo, ciascuno Stato contraente può invitare il presidente della Corte europea dei diritti dell’uomo a procedere alle necessarie designazioni. Se il presidente è cittadino svizzero o del Liechtenstein, oppure se è impedito per un’altra ragione, il vicepresidente deve procedere alle designazioni. Se anche il vicepresidente è cittadino svizzero o del Liechtenstein, oppure se è anch’egli impedito, il membro immediatamente inferiore nella gerarchia della Corte, che non è cittadino svizzero né del Liechtenstein, procede alle designazioni.
3) Il Tribunale arbitrale decide alla maggioranza dei voti sulla base dei trattati esistenti tra i due Stati contraenti e del diritto internazionale pubblico. Le sue decisioni sono imperative. Ciascuno Stato contraente assume le spese dell’arbitro che ha designato. Le spese del presidente e le altre spese sono sopportate in parti uguali dagli Stati contraenti. Inoltre, il Tribunale arbitrale disciplina direttamente la sua procedura.
Art. 12Entrata in vigore e validità
1) Come il Trattato, il presente Accordo è applicato a titolo provvisorio dal 1° febbraio 2010.
2) Entra in vigore simultaneamente al Trattato.
3) Vige fintanto che ha vigore il Trattato.
Allegati
- Spiegazione delle abbreviazioni
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