Législation

Accordo del 12 luglio 2012 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein relativo al Trattato concernente l'imposta sul valore aggiunto nel Principato del Liechtenstein (con all.)

RS 0.641.295.142.1In vigoreStato 01.01.202515 articoli

Cosa si sta preparando

Nessun progetto di revisione in corso.

Ultime modifiche

Una riga per pubblicazione nella Raccolta ufficiale, con gli articoli toccati.

  • RU 2019 4283in vigore il 22.12.2019
    modificato: art. 10 · introdotto: art. 11

1 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Il Consiglio federale svizzero e il Governo del Principato del Liechtenstein, in esecuzione del Trattato del 28 ottobre 1994, stipulato tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein, concernente l’imposta sul valore aggiunto nel Principato del Liechtenstein, di seguito denominato «Trattato», hanno convenuto quanto segue:

Art. 1Diritto applicabile

(1)

Il Principato del Liechtenstein assume nel suo diritto interno le prescrizioni materiali della legislazione svizzera in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA), in conformità delle seguenti disposizioni.

(2)

La legislazione concernente l’IVA determinante nel Principato del Liechtenstein al momento dell’entrata in vigore del presente Accordo è menzionata nell’Allegato I al presente Accordo. Modifiche e complementi dell’Allegato I sono effettuati secondo la procedura prevista nell’articolo 1 capoverso 2 del Trattato.

(3)

Per garantire un’applicazione uniforme del diritto relativo all’IVA, il Liechtenstein prevede per infrazioni paragonabili pene commisurate almeno a quelle previste dal diritto svizzero.

Art. 2Campo d’applicazione

I territori definiti come territorio nazionale dalla legge svizzera concernente l’IVA costituiscono il territorio comune d’applicazione dell’IVA per i due Stati contraenti.

Art. 3Imposizione di gruppo e stabilimenti d’impresa

(1)

L’imposizione di gruppo non è applicabile oltre la frontiera che separa i due Stati contraenti.

(2)

Nell’ambito del pagamento e della riscossione dell’IVA, le succursali e gli stabilimenti d’impresa gestiti dai contribuenti vengono attribuiti alla loro sede principale. In singoli casi motivati, le amministrazioni delle contribuzioni dei due Stati contraenti possono convenire una deroga.

Art. 4Deduzione dell’imposta precedente

Per il diritto alla deduzione dell’imposta precedente è irrilevante da quale parte del territorio d’applicazione comune provenga la prestazione.

Art. 5Competenza

(1)

L’imposta di contribuenti con sede nel Principato del Liechtenstein è riscossa dall’Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein; l’imposta di contribuenti con sede nel rimanente territorio d’applicazione è riscossa dall’Amministrazione federale delle contribuzioni svizzera.

(2)

In singoli casi, le amministrazioni delle contribuzioni dei due Stati contraenti possono convenire di assoggettare un’impresa come contribuente nell’altro Stato contraente.

(3)

L’imposta sulle importazioni di beni è riscossa nel territorio d’applicazione comune dall’Amministrazione federale delle dogane1 secondo le prescrizioni enumerate nell’Allegato II del presente Accordo. Modifiche e complementi dell’Allegato II sono effettuati, ad eccezione della legislazione doganale, secondo la procedura prevista dall’articolo 1 capoverso 2 del Trattato.

  1. Ora: Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (vedi RU 2021 589).

Art. 6Prassi amministrativa e registro dei contribuenti

(1)

Le amministrazioni delle contribuzioni dei due Stati contraenti utilizzano pubblicazioni relative alla prassi e moduli di contenuto uniforme.

(2)

Le amministrazioni delle contribuzioni dei due Stati contraenti applicano una nomenclatura e sistematica uniformi nell’attribuzione dei contribuenti al corrispondente ramo economico.

Art. 7Cassa comune per le entrate IVA

Le entrate IVA contabilizzate dalle amministrazioni delle contribuzioni dei due Stati contraenti e dall’Amministrazione federale delle dogane1 affluiscono in una cassa comune istituita dal Dipartimento federale delle finanze secondo criteri uniformi.

  1. Ora: Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (vedi RU 2021 589).

Art. 8Garanzia di liquidità da parte dell’Amministrazione delle contribuzioni del Liechtenstein

Se nell’arco di un mese dovesse presentare difficoltà di liquidità, l’Amministrazione delle contribuzioni del Liechtenstein può chiedere l’ottenimento di un importo della cassa comune. Se nell’arco di un mese dovesse presentare un’eccedenza di liquidità, l’Amministrazione delle contribuzioni del Liechtenstein la versa nella cassa comune. I dettagli sono stabiliti nell’Allegato III al presente Accordo.

Art. 9Ripartizione delle entrate IVA

(1)

Ogni Stato contraente riceve dalla cassa comune le entrate IVA equivalenti al corrispondente consumo di merci e prestazioni all’interno del territorio d’applicazione dell’IVA. A titolo d’eccezione, per determinati settori di prestazioni di servizio la ripartizione è però determinata in base all’IVA conteggiata. I dettagli sono contenuti nell’Allegato IV al presente Accordo.

(2)

Al Principato del Liechtenstein vengono versati trimestralmente acconti dalla cassa comune pari a un quarto della quota del provento annuo iscritta nel preventivo del Liechtenstein.

Art. 10Assistenza reciproca

(1)

Le amministrazioni delle contribuzioni dei due Stati contraenti nonché, nell’ambito dell’imposta sull’importazione, l’Amministrazione federale delle dogane1 e l’Amministrazione delle contribuzioni del Liechtenstein si prestano reciproca assistenza nell’adempimento dei loro compiti.2 Esse si mettono gratuitamente a disposizione tutte le pubblicazioni relative alla prassi, i moduli e i documenti giustificativi appropriati oppure vi concedono l’accesso.

(2)

Le amministrazioni delle contribuzioni dei due Stati contraenti si comunicano reciprocamente le informazioni che possono avere importanza in relazione ad autotassazioni di contribuenti inesatte, incomplete o che possono dar adito a dubbi, nella misura in cui concernono gli interessi dell’altro Stato contraente.

(3)

Per il controllo del pagamento e della riscossione dell’IVA nei casi previsti dall’articolo 3 capoverso 2 e per il controllo delle prestazioni effettuate e acquisite, su richiesta dell’Amministrazione federale delle contribuzioni svizzera, le transazioni possono essere verificate da parte dell’Amministrazione delle contribuzioni del Liechtenstein sul suo territorio e, su richiesta dell’Amministrazione delle contribuzioni del Liechtenstein, l’Amministrazione federale delle contribuzioni svizzera può verificare determinate transazioni nel rimanente territorio d’applicazione.

(3a)  In deroga al capoverso 3, l’amministrazione delle contribuzioni di uno degli Stati contraenti può controllare contribuenti iscritti nel proprio registro dei contribuenti IVA anche nel territorio dell’altro Stato. L’amministrazione delle contribuzioni dell’altro Stato deve essere informata previamente.3

(4)

Le contestazioni sulla reciproca assistenza fra le amministrazioni delle contribuzioni dei due Stati contraenti dovranno essere sottoposte alla Commissione mista. In caso di mancato consenso, le controversie dovranno essere composte per via diplomatica.

  1. Ora: Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (vedi RU 2021 589).
  2. Nuovo testo giusta la Dec. approvata dalla Commissione mista il 29 mag. 2019, in vigore dal 22 dic. 2019 (RU 2019 4283).
  3. Introdotto dalla Dec. approvata dalla Commissione mista il 29 mag. 2019, in vigore dal 22 dic. 2019 (RU 2019 4283).

Art. 11Protezione dei dati

(1)

I due Stati contraenti si comunicano reciprocamente i dati necessari all’esecuzione del presente Accordo.

(1bis)  L’Amministrazione delle contribuzioni del Liechtenstein può, mediante procedura di richiamo, rendere accessibili al personale dell’Amministrazione federale delle dogane incaricato della determinazione e riscossione dell’imposta sul valore aggiunto e dell’esecuzione di procedimenti penali e amministrativi i dati per i quali la legge del Principato del Liechtenstein concernente l’imposta sul valore aggiunto prevede la comunicazione.1

(1ter)  L’Amministrazione federale delle dogane2 può, mediante procedura di richiamo, rendere accessibili al personale dell’Amministrazione delle contribuzioni del Liechtenstein incaricato della determinazione e riscossione dell’imposta sul valore aggiunto i dati che, al momento dell’importazione ed esportazione di beni da parte di persone iscritte nel registro IVA del Liechtenstein, sono necessari ai fini dell’imposizione doganale.3

(2)

I dati comunicati ai sensi del presente Accordo devono essere elaborati e salvaguardati conformemente alle disposizioni in materia di protezione dei dati vigenti nei due Stati contraenti.

A tale scopo:

  1. a)

    lo Stato contraente che ne fa richiesta può utilizzare i dati soltanto ai fini previsti dall’Accordo;

  2. b)

    su richiesta di uno degli Stati contraenti, l’altro fornisce informazioni sull’utilizzazione dei dati comunicati;

  3. c)

    i dati comunicati possono essere utilizzati soltanto dalle autorità cui spetta l’esecuzione del presente Accordo.

(3)

I dati comunicati devono essere conservati solo finché servono allo scopo per il quale sono stati raccolti.

(4)

Gli Stati contraenti si impegnano a registrare la comunicazione, il ricevimento e la trasmissione di dati nonché a proteggere gli stessi da un trattamento abusivo mediante adeguate misure tecniche ed organizzative. Le autorità degli Stati contraenti competenti per la protezione dei dati esaminano l’elaborazione dei dati comunicati.

(5)

Alla persona interessata devono essere fornite, su richiesta, informazioni sui dati esistenti sulla sua persona nonché sull’utilizzazione prevista. Le amministrazioni delle contribuzioni dei due Stati contraenti nonché l’Amministrazione federale delle dogane4 possono rifiutare, limitare o differire la comunicazione delle informazioni, nella misura in cui l’interesse pubblico preponderante lo esiga o la comunicazione delle informazioni comprometta lo scopo di un’istruzione penale o di un’altra procedura d’inchiesta. Appena cessano i motivi di rifiuto, limitazione o differimento, le amministrazioni delle contribuzioni dei due Stati contraenti nonché l’Amministrazione federale delle dogane5 forniscono le informazioni, a meno che ciò sia impossibile, o possibile soltanto con mezzi sproporzionati.6

  1. Introdotto dalla Dec. approvata dalla Commissione mista il 29 mag. 2019, in vigore dal 22 dic. 2019 (RU 2019 4283).
  2. Ora: Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (vedi RU 2021 589).
  3. Introdotto dalla Dec. approvata dalla Commissione mista il 29 mag. 2019, in vigore dal 22 dic. 2019 (RU 2019 4283).
  4. Ora: Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (vedi RU 2021 589).
  5. Ora: Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (vedi RU 2021 589).
  6. Nuovo testo giusta la Dec. approvata dalla Commissione mista il 29 mag. 2019, in vigore dal 22 dic. 2019 (RU 2019 4283).

Art. 12Potere giurisdizionale del Tribunale federale1

Le decisioni prese in ultima istanza da un tribunale del Liechtenstein in merito a prescrizioni materiali concernenti la legislazione in materia di IVA possono essere impugnate con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale svizzero, entro il termine di 30 giorni dalla loro notificazione. La procedura è disciplinata dal diritto svizzero. Sono eccettuate dall’impugnazione le decisioni di diritto penale in materia fiscale.

  1. Correzione dell’11 ott. 2016 (RU 2016 3415).

Art. 13Commissione mista

(1)

I due Stati contraenti istituiscono una Commissione mista per trattare questioni inerenti all’interpretazione o all’applicazione del Trattato e del presente Accordo.

(2)

La Commissione mista è composta di tre membri della Svizzera e di tre membri del Liechtenstein, che possono farsi accompagnare da esperti.

(3)

La Commissione mista si riunisce ogniqualvolta sia necessario, ma almeno una volta all’anno. Ogni capo della delegazione può domandare al capo dell’altra delegazione la convocazione della Commissione in una seduta che dovrà aver luogo al più tardi entro due mesi dal ricevimento della richiesta.

(4)

La Commissione mista adotta un regolamento interno.

Art. 14Tribunale arbitrale

(1)

Il Tribunale arbitrale è composto di caso in caso, tenuto conto che ogni Stato contraente nomina un membro e che i due membri designano di comune intesa il cittadino di un terzo Stato come presidente, il quale sarà nominato dai Governi degli Stati contraenti. I membri sono nominati entro un termine di due mesi, il presidente entro un termine di tre mesi, dopo che uno Stato contraente abbia comunicato all’altro che intende sottoporre la vertenza a un Tribunale arbitrale.

(2)

In caso di inosservanza dei termini menzionati nel capoverso 1 e in mancanza di un altro Accordo, ciascuno Stato contraente può invitare il presidente della Corte europea dei diritti dell’uomo a procedere alle necessarie designazioni. Se il presidente è cittadino svizzero o del Liechtenstein, oppure se è impedito per un’altra ragione, il vicepresidente deve provvedere alla designazione. Se anche il vicepresidente è cittadino svizzero o del Liechtenstein, oppure anch’egli è impedito, il membro immediatamente inferiore nella gerarchia della Corte, che non è cittadino svizzero né del Liechtenstein, provvede alla designazione.

(3)

Il Tribunale arbitrale decide a maggioranza dei voti sulla base dei trattati esistenti tra i due Stati contraenti e del diritto internazionale pubblico. Le sue decisioni sono vincolanti. Ciascuno Stato contraente assume le spese dell’arbitro che ha designato. Le spese del presidente e le altre spese sono sostenute in parti uguali dagli Stati contraenti. Inoltre, il Tribunale arbitrale disciplina direttamente la sua procedura.

Art. 15Entrata in vigore e durata di validità

(1)

Il presente Accordo sostituisce quello del 28 novembre 19941. Esso entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data in cui le parti contraenti notificano di aver adempiuto le rispettive procedure costituzionali necessarie per l’entrata in vigore. È determinante il giorno di ricezione dell’ultima notifica.

(2)

Il presente Accordo è valido fintanto che rimane in vigore il Trattato.

  1. [RU 1996 1217, 2009 7107]

Allegati

  • Legislazione svizzera applicabile in materia d’IVA
  • Disposizioni concernenti l’imposta sull’importazione
  • Regolamentazione dei versamenti alla cassa comune
  • Ripartizione delle entrate IVA

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2025. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).