1. Le Parti contraenti convengono che il conseguimento dei fini del presente accordo sarà agevolato dallo sviluppo progressivo delle loro economie, segnatamente nel caso di quelle Parti contraenti la cui economia non possa procacciare alla popolazione che un umile stato di vita e sia ai primi gradi del suo sviluppo.
2. Le Parti contraenti convengono, inoltre, che alle Parti considerate nel numero 1 possa occorrere, allo scopo d’attuare i loro disegni e le loro politiche di sviluppo economico intesi a un elevamento dello stato di vita della loro popolazione, di prendere delle misure di protezione, o altre misure, rispetto alle importazioni, e che queste siano giustificate sempre che agevolino il conseguimento dei fini del presente accordo. Per tanto, esse stimano che, in favore delle Parti delle quali si tratta, debbano essere prevedute delle agevolezze accessorie per le quali sia loro consentito:
- a.
di conservare alla struttura delle loro tariffe doganali una duttilità che consenta di accordare in favore dello stabilimento d’un ramo di produzione determinato la protezione tariffale necessaria;
- b.
di stabilire delle restrizioni quantitative intese a mantenere pari la loro bilancia dei pagamenti in una maniera che tenga pienamente conto del grado elevato e durevole della domanda di importazioni suscettiva d’essere stabilita con l’attuazione dei loro disegni di sviluppo economico.
3. Finalmente, le Parti contraenti convengono che le disposizioni del presente accordo, per le agevolezze accessorie previste nelle sezioni A e B del presente articolo, dovrebbero ordinariamente permettere alle Parti di sopperire ai bisogni del loro sviluppo economico. Esse, per altro, riconoscono che possano darsi dei casi in cui non sia possibile, in pratica, instituire una misura, compatibile con tali disposizioni, la quale permetta a una Parte contraente, in periodo di sviluppo economico, d’accordare l’aiuto statale necessario ad agevolare lo stabilimento di rami determinati di produzione, inteso a elevare lo stato generale di vita della sua popolazione. Per tali casi, sono previste, nelle sezioni C e D del presente articolo, delle procedure speciali.
- 4.
a.
Per tanto, ogni Parte contraente, la cui economia non possa procacciare alla popolazione che un umile stato di vita e sia ai primi gradi del suo sviluppo, avrà la facoltà di derogare temporaneamente alle disposizioni degli altri articoli dell’accordo, secondo prevedono le sezioni A, B e C del presente articolo.
- b.
Ogni Parte contraente, la cui economia fosse in periodo di sviluppo, ma non versi nelle condizioni di cui alla lettera a, che precede, può fare delle domande alle Parti contraenti, fondandosi sulla sezione D del presente articolo.
5. Le Parti contraenti convengono che gli utili che le Parti, la cui economia corrisponde a quella definita nella lettera a e b del numero 4, ricavano dall’esportazione, possano, siccome dipendenti dall’esportazione di pochi prodotti primari, subire una grave contrazione, allorchè la vendita dei medesimi diminuisca. Per tanto, quando le esportazioni dei prodotti primari d’una Parte contraente che si trovi in tale condizione siano gravemente colpite da misure prese da un’altra Parte, quella potrà valersi delle disposizioni dell’articolo XXII del presente accordo concernenti le consultazioni.
6. Le Parti contraenti esamineranno, ogni anno, tutte le misure applicate in virtù delle disposizioni delle sezioni C e D del presente articolo.
Sezione A
- 7.
a.
Ogni Parte contraente considerata nella lettera a del numero 4 del presente articolo, la quale giudichi che, per promuovere lo stabilimento di un ramo determinato della produzione onde elevare il grado generale di vita della sua popolazione, sia desiderabile mutare o revocare una concessione tariffale compresa nell’elenco pertinente, allegato al presente accordo, ne farà notifica alle Parti contraenti e avvierà delle pratiche con tutte quelle Parti con le quali aveva negoziato tale concessione e con tutte quelle cui le Parti contraenti abbiano riconosciuto un’interesse sostanziale alla medesima. Le Parti contraenti considerate, fermato che avessero un accordo, potranno mutare o revocare delle concessioni comprese negli elenchi pertinenti, allegati al presente accordo, allo scopo di mandare ad effetto quell’accordo, in una con le compensazioni che ne dipendano.
- b.
Ove non fosse dato di conchiudere un accordo nel termine di 60 giorni a contare dalla notificazione prevista nella lettera a, che precede, la Parte contraente, che intende mutare o revocare la concessione, potrà proporre la questione alle Parti contraenti e queste la esamineranno senza indugio. Qualora esse stimino che la Parte contraente, che intende mutare o revocare la concessione, si sia adoperata quanto poteva per conchiudere un accordo e che la compensazione offerta sia bastevole, la detta Parte avrà la facoltà di mutare o di revocare la concessione, sempre che contemporaneamente mandi a effetto la compensazione. Qualora esse stimino che la Parte contraente, che intende mutare o revocare la concessione, non abbia offerto una compensazione bastevole, ma nondimeno si sia adoperata come ragione comanda affinché la compensazione fosse tale, detta Parte avrà la facoltà di mandare a effetto la modificazione oppure la revoca. Quando fosse presa una misura siffatta, qualsiasi altra Parte contraente considerata nella lettera a, che precede, avrà la facoltà di mutare o di revocare delle concessioni sostanzialmente equivalenti, che avesse negoziato con la Parte contraente che ha preso la misura della quale si tratta.
Sezione B
8. Le Parti contraenti convengono che le Parti considerate nella lettera a del numero 4 del presente articolo, allorchè siano sulla via d’un rapido sviluppo, possono, nel pareggiare la bilancia dei pagamenti, abbattersi in difficoltà, massimamente cagionate dai loro sforzi per ampliare il loro mercato esterno, come anche dall’instabilità delle condizioni dei loro scambi.
9. Allo scopo di tutelare il suo stato finanziario estero e di fermare delle riserve bastevoli all’esecuzione del suo disegno di sviluppo economico, la Parte contraente di cui alla lettera a del numero 4 del presente articolo può, riservate le disposizioni dei numeri dal 10 al 12, disciplinare il grado generale delle sue importazioni, limitando la quantità o il valore delle merci che permette d’importare, con la condizione che le restrizioni sull’importazione, istituite, mantenute o rafforzate, non siano maggiori di quanto non richieda la necessità
- a.
di ovviare al pericolo d’una contrazione considerevole delle riserve monetarie o di arrestarla,
- b.
di aumentare le medesime secondo un saggio d’accrescimento ragionevole, qualora fossero insufficienti.
Nell’un caso e nell’altro, saranno debitamente considerati tutti gli elementi particolari che possano operare sulle riserve monetarie della Parte contraente o sui suoi bisogni di tali riserve, e, segnatamente, ove essa disponga di crediti esteri speciali o di altri rinfranchi, la necessità d’un impiego adeguato dei medesimi.
10. Nell’applicare siffatte restrizioni, la Parte contraente, della quale si tratta, può determinare l’efficacia sulle importazioni dei vari prodotti, o delle differenti categorie di prodotti, in maniera da anteporre, nell’importazione, i prodotti più necessari secondo la sua politica di sviluppo economico; le restrizioni dovranno nondimeno essere applicate in maniera da non ledere senza necessità gli interessi commerciali o economici di qualunque altra Parte, da non inceppare indebitamente l’importazione di quantità commerciali minime di merci di qualunque natura, la cui esclusione recasse pregiudizio alle correnti ordinarie degli scambi; esse non dovranno inoltre essere applicate in modo che possano inceppare l’importazione di campioni commerciali o l’osservanza delle prescrizioni sui brevetti, sui marchi di fabbrica, sui diritti d’autore e di riproduzione, o di altre prescrizioni analoghe.
11. Nell’attuare la sua politica nazionale, la Parte contraente, considerata, terrà in debito conto la necessità di ristabilire, su una base sana e durevole, la parità della sua bilancia dei pagamenti e l’opportunità di evitare che le sue fonti di produzione non siano impiegate in maniera antieconomica. Essa attenuerà progressivamente, secondo il migliorare dello stato delle cose, ogni restrizione applicata in virtù della presente sezione, né la manterrà se non in quanto sia necessaria secondo che dispone il numero 9 del presente articolo, e l’abolirà quando il suo mantenimento non sarà più giustificato dallo stato delle cose; nessuna Parte contraente sarà però tenuta ad abolire o a mutare delle restrizioni, per la ragione che, nella contingenza d’un mutamento della politica di sviluppo economico, le restrizioni, da essa applicate in virtù della presente sezione, cesserebbero d’essere necessarie.
- 12. a.
Ogni Parte contraente che applichi delle nuove restrizioni o elevi il grado generale di quelle esistenti, inasprendo in maniera sostanziale le misure applicate in virtù della presente sezione, dovrà, non appena le abbia istituite o inasprite (oppure prima, se sarà stato praticamente possibile metterle in consultazione), consultare con le Parti contraenti su la natura della difficoltà che s’attengono alla sua bilancia dei pagamenti, i diversi correttivi tra i quali ha la scelta, e le ripercussioni possibili di siffatte restrizioni sull’economia di altre Parti contraenti.
- b.
Le Parti contraenti, a una data da esse stabilita, esamineranno tutte le restrizioni che in quel momento siano ancora applicate in virtù della presente sezione. Decorso l’intervallo di due anni a contare da quella data, le Parti contraenti, che applichino delle restrizioni in virtù della presente sezione, faranno ogni due anni all’incirca, ma non prima che sia scaduto un intervallo di due anni, delle consultazioni del genere di quelle previste nella lettera a che precede, secondo un disegno che sarà stabilito annualmente dalle Parti contraenti; nondimeno, le consultazioni in virtù della presente lettera non saranno intraprese se non dopo trascorsi due anni dal compimento d’una consultazione generale che fosse stata avviata in virtù del presente numero.
c.
i.
Se, nel corso di consultazioni intraprese con una Parte contraente in conformità della lettera a o b del presente numero, sembrasse alle Parti contraenti che le restrizioni non siano compatibili con le disposizioni della presente sezione o con quelle dell’articolo XIII (con riserva delle disposizioni dell’articolo XIV), esse indicheranno i punti controversi e potranno consigliare dei mutamenti adeguati da recare nelle medesime.
- ii.
Nondimeno, le Parti contraenti, ove accertino, sul fondamento di tali consultazioni, che le restrizioni sono applicate in maniera gravemente incompatibile con le disposizioni della presente sezione o con quelle dell’articolo XIII (con riserva delle disposizioni dell’articolo XIV) e ne consegue un pregiudizio o un pericolo di pregiudizio al commercio d’una Parte contraente, avviseranno la Parte contraente che applica le restrizioni e faranno delle raccomandazioni appropriate affinché sia assicurata, entro un termine stabilito, l’osservanza delle disposizioni delle quali si tratta. Qualora la Parte contraente non si conformi, entro quel termine, a tali raccomandazioni, le Parti contraenti potranno sciogliere ogni Parte contraente, il cui commercio sia colpito per le restrizioni, da qualunque obbligazione, derivante dal presente accordo, dalla quale, considerate tutte le circostanze, stimeranno adeguato liberarla rispetto alla Parte che applica le restrizioni.
- d.
Le Parti contraenti, a richiesta di qualunque Parte contraente, la quale renda probabile di prima vista che le restrizioni applicate in virtù della presente sezione siano incompatibili con le disposizioni della medesima o dell’articolo XIII (con riserva di quelle dell’articolo XIV) e che il suo commercio ne sia colpito, inviteranno la Parte contraente, che le applica, a consultarsi con esse. Quest’invito, nondimeno, sarà fatto soltanto se le Parti contraenti abbiano accertato che le pratiche condotte direttamente dalle Parti interessate siano fallite. Se per le consultazioni con le Parti contraenti non sarà dato di fermare alcun accordo e queste accertino che le restrizioni applicate sono incompatibili con le disposizioni summenzionate e ne consegue un pregiudizio o un pericolo di pregiudizio al commercio della Parte contraente che ha mosso il procedimento, le medesime raccomanderanno la revoca o il mutamento delle restrizioni. Ove le restrizioni non vengano revocate, ovvero mutate, nel termine che fosse prefisso dalle Parti contraenti, queste potranno sciogliere la Parte contraente, che ha mosso il procedimento, da qualunque obbligazione derivante dal presente accordo, dalla quale, considerate tutte le circostanze, stimeranno adeguato liberarla rispetto alla Parte contraente che le applica.
- e.
La Parte contraente, rispetto alla quale sia stata presa una misura in conformità dell’ultimo periodo della lettera c/ii o della lettera d del presente numero, ove riscontri che la dispensa concessa dalle Parti contraenti nuoccia all’applicazione del suo disegno e della sua politica di sviluppo economico, avrà la facoltà, nel termine di sessanta giorni a contare da quello in cui sia stata mandata a effetto la misura, di notificare per scritto al Segretario esecutivo delle Parti contraenti il suo intendimento di disdire il presente accordo. Tale disdetta avrà effetto decorso il termine di sessanta giorni da quello nel quale il Segretario esecutivo ha ricevuto tale notificazione.
- f.
In ogni procedimento mosso in conformità del presente numero, le Parti contraenti faranno debita considerazione sugli elementi menzionati nel numero 2 del presente articolo. Gli accertamenti previsti nel presente numero dovranno essere esperiti senza indugio e, al possibile, nel termine di sessanta giorni a contare da quello in cui siano state avviate le consultazioni.
Sezione C
13. Ogni Parte contraente considerata nella lettera a del numero 4 del presente articolo, la quale riscontri essere necessario un aiuto, per promuovere lo stabilimento di un ramo d’una produzione determinata onde elevare il grado generale di vita della popolazione, senza che sia praticamente possibile istituire una misura compatibile con le altre disposizioni del presente accordo, potrà valersi delle disposizioni e dei procedimenti previsti nella presente sezione.
14. La Parte contraente, della quale si tratta, notificherà alle Parti contraenti le particolari difficoltà che incontra nell’attuare il disegno considerato nel numero 13 del presente articolo e indicherà minutamente la misura concernente le importazioni che divisa di istituire per ovviare alle medesime. Essa la istituirà prima che sia decorso il termine stabilito nel numero 15 o nel numero 17, secondo che occorra, oppure quando la misura concerna le importazioni d’un prodotto per il quale sia stata conferita una concessione compresa nell’elenco pertinente, allegato al presente accordo, eccetto che abbia ottenuto l’approvazione delle Parti contraenti in conformità delle disposizioni del numero 18; se, tuttavia, il ramo di produzione cui sia concesso l’aiuto statale è già attuato, la Parte contraente, informate le Parti contraenti, potrà prendere le misure necessarie affinché sia evitato che durante questo intervallo l’importazione del prodotto o dei prodotti considerati non sorpassi sostanzialmente il grado ordinario.
15. Se, nel termine di trenta giorni da quello della notificazione della misura, le Parti contraenti non invitano a consultazione la Parte contraente considerata, questa avrà la facoltà di derogare alle disposizioni degli altri articoli pertinenti del presente accordo, in quanto occorra nell’applicazione della misura.
16. Se le Parti contraenti ne la invitano, la Parte contraente considerata avvierà con esse delle consultazioni sopra l’oggetto della misura divisata, le diverse misure tra le quali la Parte ha la scelta nell’ambito del presente accordo e le ripercussioni che ne possano conseguire agli interessi commerciali o economici di qualunque altra Parte. Quando sul fondamento di tali consultazioni le Parti contraenti convengano dell’impossibilità pratica di istituire una misura compatibile con le altre disposizioni del presente accordo, onde attuare il disegno definito nel numero 13 del presente articolo, e approvino la misura divisata, la Parte contraente, della quale si tratta, sarà liberata dagli obblighi che le spettano secondo le disposizioni degli altri articoli pertinenti del presente accordo, in quanto occorra nell’applicazione della misura.
17. Qualora le Parti contraenti non approvassero la misura nel termine di novanta giorni a contare da quello della notificazione della medesima in conformità del numero 14 del presente articolo, la Parte contraente considerata la potrà istituire, dopo averle informate.
18. Se la misura divisata concerne un prodotto per il quale sia stata conferita una concessione compresa nell’elenco pertinente, allegato al presente accordo, la Parte contraente, della quale si tratta, avvierà delle pratiche con tutte quelle Parti, con le quali aveva negoziato tale concessione e con tutte quelle cui le Parti contraenti abbiano riconosciuto un interesse sostanziale alla medesima. Quest’ultime l’approveranno, qualora convengano dell’impossibilità pratica di istituire una misura compatibile con le altre disposizioni del presente accordo, onde attuare di disegno definito nel numero 13 del presente articolo, e siano certe
- a.
che, nonostante le consultazioni menzionate, nessun accordo si sia potuto conseguire dalle Parti contraenti delle quali si tratta;
- b.
oppure, se nessun accordo si sia potuto conseguire nel termine di sessanta giorni a contare da quello in cui le Parti contraenti abbiano ricevuto la notificazione prevista nel numero 14, che la Parte contraente, la quale si vale della presente sezione, si sia ragionevolmente adoperata per conseguirlo e siano sufficientemente tutelati gli interessi delle altre Parti.
In tale caso, la Parte contraente, che si vale delle disposizioni della presente sezione, sarà sciolta dagli obblighi che le spettano secondo le disposizioni degli altri articoli pertinenti del presente accordo, in quanto occorra nell’applicazione della misura.
19. Quando una misura divisata secondo che dispone il numero 13 concerne un ramo di produzione il cui stabilimento sia stato agevolato, nell’intervallo iniziale, con la protezione accessoria di restrizioni imposte dalla Parte contraente allo scopo di mantenere pari la sua bilancia dei pagamenti, la Parte potrà valersi delle disposizioni e dei procedimenti stabiliti nella presente sezione, sempreché la misura sia stata approvata dalle Parti contraenti.
20. Le disposizioni dei numeri che precedono non autorizzano di derogare a quelle degli articoli I, II e XIII del presente accordo. Le riserve del numero 10 del presente articolo saranno applicabili a qualunque restrizione fondata sulla presente sezione.
21. Durante l’applicazione d’una misura in virtù delle disposizioni del numero 17 del presente articolo, qualunque Parte contraente, che ne fosse sostanzialmente colpita, potrà sospendere, in ogni momento, l’applicazione di concessioni, o d’altri obblighi, di contenuto equivalente, fondati sul presente accordo, al commercio della Parte che si valga delle disposizioni della presente sezione, sempreché le Parti contraenti non disapprovino la sospensione e siano state avvisate 60 giorni innanzi, entro sei mesi da quando la misura sia stata istituita, o sostanzialmente mutata, a danno della Parte contraente colpita. Quest’ultima dovrà prestarsi a consultazioni in conformità delle disposizioni dell’articolo XXII del presente accordo.
Sezione D
22. Ogni Parte contraente considerata nella lettera b del numero 4 del presente articolo, che per favorire lo sviluppo della sua economia intenda istituire una misura secondo che dispone il numero 13 del presente articolo per quanto concerne lo stabilimento d’un ramo determinato di produzione, può domandarne l’approvazione alle Parti contraenti. Queste consulteranno senza indugio con la detta Parte e, nel risolvere, si fonderanno sulle considerazioni esposte nel numero 16. Ove approvino la misura divisata, esse scioglieranno la Parte contraente dagli obblighi che le spettano secondo le disposizioni degli altri articoli pertinenti del presente accordo, in quanto sia necessario affinché possa applicarla. Se la misura colpisce un prodotto per il quale sia stata conferita una concessione compresa nell’elenco pertinente, allegato al presente accordo, si applicheranno le disposizioni del numero 18.
23. Ogni misura applicata in virtù della presente sezione dovrà essere compatibile con le disposizioni del numero 20 del presente articolo.