Législation

Accordo generale del 30 ottobre 1947 su le tariffe doganali e il commercio (GATT) (con All. e Protocollo)

GATTRS 0.632.21In vigoreStato 12.08.200339 articoli

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Indice
  1. Parte II–II
  2. Parte IIIII–XXIII
  3. Parte IIIXXIV–XXXV
  4. Parte IVCommercio e sviluppoXXXVI–XXXVIII

I Governi del Commonwealth d’Australia, del Regno del Belgio, degli Stati Uniti del Brasile, della Birmania, del Canada, del Ceylon, della Repubblica del Cile, della Repubblica di Cina, della Repubblica di Cuba, degli Stati Uniti d’America, della Repubblica Francese, dell’India, del Libano, del Granducato di Lussemburgo, del Regno di Norvegia, della Nuova Zelanda, del Pakistan, del Regno dei Paesi Bassi, della Rodesia del Sud, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, della Siria, della Repubblica Cecoslovacca e dell’Unione Sudafricana, riconosciuto che le relazioni commerciali ed economiche devono tendere all’elevamento dello stato di vita, al conseguimento del pieno impiego e d’un grado elevato, e crescente, del reddito reale e della domanda effettiva, all’uso intero delle risorse mondiali e all’accrescimento della produzione e degli scambi di prodotti, desiderosi di adoperarsi all’attuazione di questi scopi, concludendo, su un fondamento di scambievolezza e di vantaggi vicendevoli, degli accordi per una diminuzione graduale delle tariffe doganali e degli altri impedimenti agli scambi e la soppressione, nel commercio internazionale, di ogni trattamento discriminatorio, hanno convenuto, per mezzo dei loro rappresentanti, le disposizioni seguenti:

Parte I

Art. ITrattamento generale della nazione più favorita

1.  Tutti i vantaggi, favori, privilegi o immunità, concessi da una Parte contraente a un prodotto originario da ogni altro Paese, o a esso destinato, saranno estesi, immediatamente e senza condizioni, a tutti i prodotti congeneri, originari del territorio di ogni altra Parte contraente, o a esso destinati. Questa disposizione si riferisce ai dazi doganali e alle imposizioni di qualsiasi sorta che gravano sulle importazioni o sulle esportazioni, oppure sono riscossi in occasione di importazioni o di esportazioni, come anche alle imposizioni che gravano sui trasferimenti internazionali di fondi intesi a disciplinare le importazioni o le esportazioni, alla maniera di riscuotere tali dazi o imposizioni, all’insieme degli ordinamenti e delle forme attenenti alle importazioni o alle esportazioni, come anche a tutte le altre questioni considerate nei numeri 2 e 4 dell’articolo III.

2.  Le disposizioni del numero 1 del presente articolo non implicano, quanto ai dazi e alle imposizioni sulle importazioni, la revoca delle preferenze menzionate qui di seguito, che non eccedano i limiti stabiliti nel numero 4 del presente articolo:

  1. a.

    preferenze in vigore esclusivamente tra due o più territori indicati nell’allegato A, con riserva delle condizioni in esso stabilite;

  2. b.

    preferenze in vigore esclusivamente tra due o più territori i quali, il 1° luglio 1939, erano sottoposti a una comune sovranità o erano congiunti da vincoli di protettorato o di signoria, e sono indicati negli allegati B, C e D, con riserva delle condizioni in essi stabilite;

  3. c.

    preferenze in vigore esclusivamente tra gli Stati Uniti d’America e la Repubblica di Cuba;

  4. d.

    preferenze in vigore esclusivamente tra i paesi limitrofi, indicati negli allegati E e F.

3.  Le disposizioni del numero 1 del presente articolo non si applicano alle preferenze tra i Paesi che, in altri tempi, erano parte dell’Impero Ottomano e ne furono distaccati il 24 luglio 1923, con condizione che esse siano approvate secondo che dispone la lettera a, del numero 5, dell’articolo XXV, la quale sarà applicata, nel caso presente, tenendo conto delle disposizioni del numero 1, dell’articolo XXIX.

4.  Per quanto concerne i prodotti che fruiscono di una preferenza secondo il numero 2 del presente articolo, il margine di preferenza, qualora nell’elenco pertinente, allegato al presente accordo, non sia espressamente previsto un margine massimo di preferenza, non supererà:

  1. a.

    per i dazi, o le imposizioni, applicabili ai prodotti compresi nell’elenco pertinente, la differenza tra l’aliquota applicata alle Parti contraenti, che godono del trattamento della nazione più favorita, e l’aliquota preferenziale convenuta in tale elenco; ove l’aliquota preferenziale non sia stipulata, sarà considerata tale, nell’applicazione del presente numero, l’aliquota che era in vigore il 10 aprile 1947, e, ove non sia stipulata l’aliquota applicata alle Parti contraenti che godono del trattamento della nazione più favorita, il margine di preferenza non supererà la differenza che risultava il 10 aprile 1947 tra l’aliquota applicabile alla nazione più favorita e l’aliquota preferenziale;

  2. b.

    per i dazi, o le imposizioni, applicabili ai prodotti non compresi nell’elenco pertinente, la differenza che risultava il 10 aprile 1947 tra l’aliquota applicabile alla nazione più favorita e l’aliquota preferenziale.

Per ciascuna delle Parti contraenti menzionate nell’allegato G, le date, indicate nel medesimo, saranno sostituite a quella del 10 aprile 1947, menzionata nelle lettera a e b del presente numero.

Art. IIElenchi delle concessioni

  1. 1.

    a.

    In materia commerciale, ciascuna Parte contraente accorderà alle altre Parti contraenti un trattamento non meno favorevole di quello previsto nella parte considerata dell’elenco pertinente, allegato al presente accordo.

  2. b.

    I prodotti compresi nella prima parte dell’elenco concernente ciascuna delle Parti contraenti, i quali siano originari da territori di altre Parti contraenti, non saranno gravati, allorchè siano importati sul territorio al quale tale elenco si riferisce, e tenuto conto delle condizioni o delle clausole speciali in esso stabilite, di dazi doganali più elevati di quelli indicati nel medesimo. Inoltre, tali prodotti non saranno gravati da altri dazi, o imposizioni di qualsiasi natura, riscossi all’atto dell’importazione o in occasione di essa, più elevati di quelli vigenti alla data del presente accordo, o di quelli che siano per essere stabiliti successivamente come conseguenza diretta e inderogabile della legislazione vigente in quella data sul territorio importatore.1

  3. c.

    I prodotti compresi nella seconda parte dell’elenco concernente ciascuna delle Parti contraenti, i quali siano originari di territori che, conformemente all’articolo I, fruiscono d’un trattamento preferenziale nella importazione sul territorio al quale tale elenco si riferisce, non saranno gravati, allorchè siano importati in questo territorio, e tenuto conto delle condizioni o delle clausole speciali in quello stabilite, di dazi doganali più elevati di quelli indicati nella seconda parte di esso. Inoltre, tali prodotti non saranno gravati da altri dazi o imposizioni di qualsiasi natura, riscossi all’atto dell’importazione o in occasione di essa, più elevati di quelli vigenti alla data del presente accordo, o di quelli che siano per essere stabiliti successivamente come conseguenza diretta e inderogabile della legislazione vigente in quella data nel territorio importatore. Nessuna disposizione del presente articolo impedirà una Parte contraente di conservare le prescrizioni vigenti alla data del presente accordo, per quanto concerne le condizioni d’ammissione dei prodotti al trattamento preferenziale.

2.  Nessuna disposizione del presente articolo impedirà una Parte contraente di riscuotere, in ogni tempo, su qualsiasi prodotto che sia importato:

  1. a.

    un’imposizione equivalente a una tassa interna, gravante in conformità del numero 2 dell’articolo III, un prodotto nazionale congenere o una merce incorporata nel medesimo;

  2. b.

    un dazio antidumping, o compensatore, conformemente all’articolo VI;

  3. c.

    contributi, o altri diritti, commisurati al costo dei servizi resi.

3.  Nessuna Parte contraente modificherà in maniera il suo metodo di determinazione del valore doganale, o di conversione della moneta, da restringere il valore delle agevolezze previste nell’elenco pertinente, allegato al presente accordo.

4.  Qualora una Parte contraente istituisca, mantenga o autorizzi, in diritto o in fatto, per un prodotto compreso nell’elenco pertinente, allegato al presente accordo, un monopolio d’importazione, questo non dovrà asseguire una protezione media, superiore a quella prevista nell’elenco, salvo che nel medesimo non sia stabilita una disposizione contraria, o che le Parti, le quali abbiano negoziato la concessione, non convengano diversamente. Le disposizioni del presente numero non limitano la facoltà delle Partì contraenti di porre in essere qualunque forma di assistenza ai produttori nazionali, la quale sia autorizzata per altre disposizioni del presente accordo.

5.  La Parte contraente, la quale s’avvisi che un determinato prodotto non riceva, da un’altra Parte contraente, un trattamento che essa reputa fondato su una concessione contemplata nell’elenco pertinente, allegato al presente accordo, ha la facoltà di conferire direttamente con essa Parte. Ove questa, con tutto che convenga che il trattamento rivendicato sia quello previsto nell’elenco, dichiari che non possa venir accordato, poiché, a cagione d’una risoluzione d’un tribunale o di altra autorità competente, il prodotto del quale si tratta non può, secondo la sua legislazione doganale, essere classificato in maniera che ne consegua il trattamento previsto nel presente accordo, le due Parti contraenti, come anche tutte le altre Parti Contraenti sostanzialmente interessate, avvieranno, il più presto, dei negoziati per trovare un’equa compensazione.

  1. 6.

    a.

    I dazi e le imposizioni specifici, compresi negli elenchi concernenti le Parti contraenti che abbiano aderito al Fondo Monetario Internazionale, e i margini di preferenza, applicati dalle Parti contraenti rispetto ai dazi e alle imposizioni specifici, sono espressi nelle monete di ciascuna delle medesime, secondo la parità monetaria accettata o provvisoriamente riconosciuta dal Fondo alla data del presente accordo. Per tanto, qualora tale parità monetaria fosse, conformemente agli statuti del Fondo Monetario Internazionale, diminuita di oltre il 20 per cento, i dazi, e le imposizioni specifici, e i margini di preferenza potranno essere aggiustati in maniera che sia tenuto conto di questa diminuzione, sempreché le Parti contraenti (ossia le Parti contraenti che operano collettivamente secondo dispone l’articolo XXV) convengano di riconoscere che siffatti aggiustamenti non siano per cagionare una diminuzione del valore delle concessioni contemplate nell’elenco pertinente, o in altro luogo, del presente accordo, tenuto conto di tutti gli elementi che possano avere effetto su la necessità o l’urgenza di tali aggiustamenti.

  2. b.

    Queste disposizioni saranno applicabili, mutatis mutandis, alle Parti contraenti che non sono Membri del Fondo, a contare dalla data nella quale ciascuna di esse sia divenuta tale o conchiuderà un accordo valutario speciale conformemente alle disposizioni dell’articolo XV.

7.  Gli elenchi allegati al presente accordo sono parte integrante della parte 1 del medesimo.

  1. Vedi le osservazioni generali pubblicate alla fine dell’Elenco della Confederazione Svizzera (RS 0.632.211.2).

Parte II

Art. IIITrattamento nazionale rispetto alle imposizioni e agli ordinamenti


1.  Le Parti contraenti convengono che le tasse e altre imposizioni interne, come pure le leggi, i regolamenti e le prescrizioni concernenti la vendita, l’offerta in vendita, l’acquisto, il trasporto, la somministrazione o l’impiego di prodotti sul mercato interno e gli ordinamenti quantitativi interni che disciplinano la miscela, la trasformazione, o l’impiego di certi prodotti, secondo quantità o proporzioni determinate, non saranno applicate ai prodotti importati, o nazionali, in maniera da proteggere la produzione nazionale.

2.  I prodotti del territorio di qualsiasi Parte contraente, importati sul territorio di qualsiasi altra Parte, non saranno gravati, direttamente o indirettamente, di tasse o altre imposizioni interne di qualunque natura, più elevate di quelle che gravino, direttamente o indirettamente, i prodotti nazionali congeneri. Nemmeno, alcuna Parte contraente graverà di tasse o d’altre imposizioni interne i prodotti importati, o nazionali, in altra maniera contraria ai princìpi stabili nel numero 1.

3.  Circa a qualsiasi tassa interna vigente, la quale sia incompatibile con le disposizioni del numero 2, ma autorizzata espressamente in un accordo commerciale, in vigore il 10 aprile 1947, vincolante il dazio d’entrata sul prodotto gravato, la Parte contraente che applica la tassa, ha la facoltà di differire, rispetto alla medesima, l’applicazione delle disposizioni del numero 2, fino a tanto che, ottenuto d’essere liberata dagli obblighi stipulati con tale accordo, abbia riacquistato la facoltà di aumentare tale dazio nella misura necessaria a compensare la revoca della protezione assicurata con la tassa.

4.  I prodotti del territorio di qualsiasi Parte contraente, importati sul territorio di qualsiasi altra Parte, non saranno sottoposti a trattamento meno favorevole di quello accordato ai prodotti congeneri d’origine nazionale, rispetto a qualunque legge, regolamento, o prescrizione, concernente la vendita, l’offerta in vendita, l’acquisto, il trasporto, la somministrazione e l’impiego dei medesimi sul mercato interno. Le disposizioni del presente numero non vietano, nei trasporti interni, l’applicazione di tariffe differenti, fondate esclusivamente sull’uso economico dei mezzi di trasporto, senza riguardo all’origine del prodotto.

5.  Nessuna Parte contraente stabilirà, né manterrà, delle prescrizioni quantitative interne, su la miscela, la trasformazione o l’impiego di certi prodotti, secondo quantità o proporzioni determinate, per le quali fosse direttamente o indirettamente richiesto che una certa quantità o proporzione del prodotto, considerato nel detto ordinamento, provenga da fonti di produzione nazionali. Nemmeno, alcuna Parte contraente applicherà degli ordinamenti quantitativi interni in altra maniera contraria ai principi stabiliti nel numero 1.

6.  Le disposizioni del numero 5 non saranno applicate ad alcun ordinamento quantitativo interno, in vigore sul territorio di una Parte contraente il 1° luglio 1939, il 10 aprile 1947 o il 24 marzo 1948, a scelta di essa, sempre che a siffatti ordinamenti contrari alle disposizioni del numero 5 non sia recata alcuna modificazione dannosa alle importazioni e che l’ordinamento del quale si tratta sia considerato, ai fini dei negoziati, una misura doganale.

7.  Nessun ordinamento quantitativo interno, concernente la miscela, la trasformazione o l’impiego di prodotti, secondo quantità o proporzioni determinate, sarà applicato in maniera che tali quantità o proporzioni siano compartite tra le fonti esterne d’approvvigionamento.

  1. 8.

    a.

    Le disposizioni del presente articolo non si applicheranno alle leggi, ai regolamenti né alle prescrizioni, che disciplinano l’acquisto, da parte di ogani governativi, di prodotti destinati ai bisogni dell’autorità pubblica, sempreché non siano rivenduti nel commercio, né siano impiegati nella produzione di merci da esitare.

  2. b.

    Le disposizioni del presente articolo non vieteranno di restringere la concessione dei sussidi ai soli produttori nazionali, ancorché fossero attinti dal provento delle tasse o delle imposizioni interne, applicate conformemente a queste disposizioni, oppure fossero accordati in forma di acquisto di prodotti nazionali, da parte o per conto dell’autorità pubblica.

9.  Le Parti contraenti riconoscono che il controllo dei prezzi interni, mediante lo stabilimento di massimi, con tutto che fosse conforme alle altre disposizioni del presente articolo, possa cagionare pregiudizio agli interessi delle Parti contraenti, le quali forniscano dei prodotti importati. E però, le Parti contraenti, che applicano di siffatte misure, avvertiranno agli interessi delle Parti contraenti esportatrici, onde evitare a queste, con estrema diligenza, tale pregiudizio.

10.  Le disposizioni del presente articolo non impediranno a una Parte contraente di istituire o di mantenere un ordinamento quantitativo interno sulle pellicole cinematografiche impressionate, quando esso sia conforme alle prescrizioni dell’art. IV.

Art. IVDisposizioni particolari concernenti le pellicole cinematografiche

Qualora una Parte contraente istituisca o mantenga un ordinamento quantitativo interno sulle pellicole cinematografiche impressionate, esso sarà stabilito in forma di contingentamento delle proiezioni, secondo le condizioni seguenti:

  1. a.

    I contingenti delle proiezioni potranno implicare l’obbligo di proiettare, per un determinato intervallo di tempo, non minore di un anno, delle pellicole cinematografiche di origine nazionale, durante una frazione minima del tempo complessivo effettivamente impiegato per la proiezione commerciale delle pellicole di qualunque origine; tali contingenti saranno determinati a ragione del tempo annuale di proiezione in ciascuna sala, o del suo equivalente.

  2. b.

    La parte del tempo di proiezione che in virtù del contingentamento delle proiezioni non sia riservata alle pellicole cinematografiche di origine nazionale, oppure, nonostante una riservazione siffatta, sia stato reso libero per una misura amministrativa, non potrà, né in diritto né in fatto, essere compartita tra le produzioni di altre origini.

  3. c.

    Le disposizioni della lettera b del presente articolo, non vietano alle Parti contraenti di mantenere in vigore i contingentamenti delle proiezioni, stabiliti secondo le condizioni della lettera a del presente articolo, i quali riservassero alle pellicole cinematografiche straniere di un’origine determinata una frazione minima del tempo di proiezione, quando questa frazione non sia maggiore di quella in vigore il 10 aprile 1947.

  4. d.

    I contingenti delle proiezioni saranno trattati in negoziati intesi a restringerli, a scemarne l’applicazione o ad annullarli.

Art. VLibertà di transito

1.  Le merci, compresi i bagagli, come anche i navigli e gli altri mezzi di trasporto, saranno considerati in transito per il territorio di una Parte contraente, quando tale passaggio, con o senza trasbordo, immagazzinamento, rottura di carico o cambiamento del genere di trasporto, non sia che una parte di un intiero viaggio, il quale cominci e termini fuori delle frontiere della detta Parte. Nel presente articolo, un traffico siffatto è denominato «traffico in transito».

2.  Vi sarà libertà di transito per il territorio delle Parti contraenti in favore del traffico in transito, destinato al territorio delle altre Parti contraenti, o proveniente da un tale territorio, quando segua le vie più acconce al traffico internazionale. Non sarà fatta distinzione alcuna che fosse fondata su la bandiera della nave o del battello, il luogo d’origine, d’entrata, d’uscita o di destinazione, né su considerazioni attenenti alla proprietà delle merci, delle navi, dei battelli o di altri mezzi di trasporto.

3.  Ciascuna Parte contraente potrà esigere che il traffico in transito per il suo territorio sia dichiarato all’ufficio doganale competente; nondimeno, sempre che non vengano violate le leggi e gli ordinamenti doganali applicabili, siffatti trasporti destinati al territorio di altre Parti contraenti, o provenienti da un tale territorio, non saranno sottoposti a termini né a restrizioni inutili, e saranno esentati da qualsiasi dazio doganale e da qualsiasi tassa di transito o da altra imposizione concernente il transito, eccettuati le spese di trasporto e i diritti corrispondenti alle spese amministrative, attenenti al transito o al costo dei servizi resi.

4.  Tutti i diritti e regolamenti applicati dalle Parti contraenti al traffico in transito, proveniente dal territorio delle altre Parti contraenti, o destinato a un tale territorio, dovranno essere equi rispetto alle condizioni del traffico.

5.  Per quanto concerne qualsiasi diritto, regolamento, o forma sul transito, ciascuna Parte contraente accorderà al traffico in transito, proveniente dal territorio di qualunque altra Parte contraente, o destinato a un tale territorio, un trattamento non meno favorevole di quello accordato al traffico in transito, proveniente da qualunque Paese diverso, o a questo destinato.

6.  Ciascuna Parte contraente accorderà ai prodotti, che siano passati in transito per il territorio di qualunque altra Parte contraente, un trattamento non meno favorevole di quello che a essa avrebbe accordato, qualora fossero stati trasportati dal luogo d’origine a quello di destinazione, senza passare per tale territorio. Qualsiasi Parte contraente potrà nondimeno mantenere le condizioni di spedizione diretta, in vigore alla data del presente accordo, rispetto a tutte le merci per le quali una simile spedizione sia richiesta per la concessione di diritti preferenziali, oppure abbia attinenza con il modo di valutazione, prescritto dalla detta Parte, nella determinazione dei dazi doganali.

7.  Le disposizioni del presente articolo non saranno applicabili agli aeromobili in transito, ma varranno per il transito aereo di merci (compresi i bagagli).

Art. VIDazi antidumping e dazi compensatori

1.  Le Parti contraenti convengono che il dumping, per il quale viene fatto d’introdurre nel mercato di un Paese dei prodotti d’un altro, a un prezzo inferiore al loro valore ordinario, sia condannevole, quando cagioni, o sia per cagionare, un pregiudizio considerabile a una produzione attuale d’una Parte contraente, oppure ritardi notevolmente l’attuazione d’una produzione nazionale. Secondo il presente articolo, un prodotto esportato da un Paese in un altro, deve reputarsi immesso nel mercato di quest’ultimo a un prezzo inferiore al suo valore ordinario, quando il suo prezzo

  1. a.

    è più basso di quello comparabile, praticato correntemente, nel commercio ordinario, per un prodotto congenere destinato al consumo nel Paese esportatore;

  2. b.

    oppure, se nel commercio interno di quest’ultimo Paese mancasse un prezzo siffatto, quando il prezzo del prodotto esportato è

    1. i.

      più basso del prezzo comparabile più elevato, praticato in condizioni ordinarie del commercio, per l’esportazione d’un prodotto congenere in un terzo Paese,

    2. ii.

      oppure è più basso del costo di produzione del prodotto nel Paese d’origine, accresciuto ragionevolmente a cagione delle spese di vendita e dell’utile.

In ciascun caso, saranno debitamente considerati i divari nelle condizioni di vendita, nella tassazione e in quegli altri elementi rilevanti circa alla comparabilità dei prezzi.

2.  Allo scopo di bilanciare o d’impedire il dumping, ciascuna Parte contraente potrà riscuotere, su ogni prodotto importato in dumping, un dazio antidumping, il cui ammontare non sarà superiore al margine di dumping attenente a quel prodotto. Secondo il presente articolo, è reputata margine di dumping la differenza di prezzo determinata conformemente alle disposizioni del numero 1.

3.  Non sarà riscosso, su alcun prodotto del territorio di una Parte contraente, importato in quello di un’altra Parte, alcun dazio compensatore, più elevato dell’ammontare presunto del premio o del sussidio che si sappia essere stato accordato, direttamente o indirettamente, alla fabbricazione, alla produzione o all’esportazione del prodotto nel Paese d’origine o d’esportazione, compreso qualsiasi contributo speciale, concesso per il trasporto d’un prodotto determinato. Per «dazio compensatore» si intende un dazio speciale, riscosso allo scopo di bilanciare qualunque premio o sussidio, accordato direttamente o indirettamente alla fabbricazione, alla produzione o all’esportazione di un prodotto.

4.  Nessun prodotto del territorio di una Parte contraente, importato in quello di un’altra Parte, sarà sottoposto a dazi antidumping o a dazi compensatori, per la cagione che sia stato esentato da imposte o da tasse che gravano su un prodotto congenere, destinato al consumo nel Paese di origine o in quello d’esportazione, o che sia stato accordato il rimborso delle medesime.

5.  Nessun prodotto del territorio di una Parte contraente, importato in quello di un’altra Parte, sarà sottoposto a dazi antidumping, né a dazi compensatori, allo scopo di bilanciare uno stato identico, determinato dal dumping o dall’assegnazione di sussidi per l’esportazione.

  1. 6.

    a.

    Nessuna Parte contraente riscuoterà dei dazi antidumping, o dei dazi compensatori, per l’importazione d’un prodotto del territorio di un’altra Parte, se non accerta che il dumping o il sussidio cagioni, o sia per cagionare, un pregiudizio considerevole a una produzione nazionale in atto oppure intralci notevolmente l’attuazione di un ramo della medesima.

  2. b.

    Le Parti contraenti potranno, in derogazione alle prescrizioni della lettera a del presente numero, concedere a una Parte contraente l’autorità di riscuotere un dazio antidumping, o un dazio compensatore, per l’importazione di qualsiasi prodotto, allo scopo di bilanciare un dumping o un sussidio che cagioni, o sia per cagionare, un pregiudizio considerevole a un ramo della produzione del territorio d’un’altra Parte contraente, la quale esporti il prodotto nel territorio della Parte contraente che lo importa. Le Parti contraenti, in derogazione alle prescrizioni della lettera a del presente numero, daranno l’autorità di riscuotere un dazio compensatore, qualora riscontrino che un sussidio cagioni o sia per cagionare un pregiudizio considerevole a una produzione di un’altra Parte contraente che esporta il prodotto, del quale si tratta, nel territorio della Parte contraente importatrice.

  3. c.

    Nondimeno, in contingenze straordinarie, quando qualunque ritardo potrebbe cagionare un pregiudizio difficilmente sanabile, una Parte contraente potrà, senza la precedente approvazione delle Parti contraenti, riscuotere un dazio compensatore, ai fini previsti nella lettera a del presente numero, con condizione che notifichi immediatamente questa misura alle Parti contraenti e che il dazio compensatore sia soppresso subito che le medesime ne avessero disapprovato l’applicazione.

7.  Un sistema inteso a consolidare, indipendentemente dai movimenti dei prezzi d’esportazione, il prezzo interno d’un prodotto primario o il ricavo lordo dei produttori interni del medesimo, sistema dal quale consegue talora che, nell’esportazione, tale prodotto sia venduto a un prezzo più basso di quello comparabile, richiesto nel mercato interno ai compratori di un prodotto congenere, sarà presunto non cagionare un pregiudizio considerevole, secondo dispone il numero 6, qualora, avendovi fatta consulta le due Parti contraenti sostanzialmente interessate al prodotto considerato, appaia certo

  1. a.

    che tale sistema abbia ugualmente dato luogo, nell’esportazione, a una vendita per un prezzo superiore a quello comparabile, richiesto nel mercato interno ai compratori di un prodotto congenere;

  2. b.

    e che tale sistema, per effetto d’un disciplinamento della produzione, o d’un’altra cagione qualsiasi, sia applicato in maniera, da non stimolare indebitamente le esportazioni, oppure non pregiudichi seriamente gli interessi di altre Parti contraenti.

Art. VIIValore doganale

1.  Le Parti contraenti riconoscono, per quanto concerne la determinazione del valore doganale, la validità dei principi generali stabiliti nei numeri seguenti del presente articolo e si obbligano d’applicarli rispetto ai prodotti sottoposti a dazi doganali o ad altre imposizioni o restrizioni su l’importazione o l’esportazione, fondati sul valore o su considerazioni attenenti in qualche modo al valore. Al lume dei detti principi, esse esamineranno, inoltre, ogni qual volta una Parte contraente ne faccia domanda, l’applicazione di ogni legge e regolamento concernenti il valore doganale. Le Parti contraenti potranno chiedere alle Parti contraenti di fornire loro dei rapporti sulle misure che abbiano preso secondo le disposizioni del presente articolo.

  1. 2.

    a.

    Il valore doganale delle merci importate dovrebbe essere fondato sul valore reale della merce importata alla quale si applica il dazio, o di una merce congenere, e non sul valore d’un prodotto d’origine nazionale o su valori arbitrari o fittizi.

  2. b.

    Il «valore reale» dovrebbe essere il prezzo per il quale le merci importate, o delle merci congeneri, sono vendute od offerte in vendita, in un tempo e luogo determinati dalla legislazione del Paese d’importazione, e in operazioni commerciali usuali, avvenute in condizioni di piena concorrenza. Nella misura in cui il prezzo delle dette merci, o delle merci congeneri, dipenda dalla qualità trattata in una determinata operazione, il prezzo computabile dovrebbe riferirsi, secondo una scelta operata una volta tanto dal Paese importatore: i. a quantità comparabili; oppure ii. a quantità in maniera determinate, da essere almeno tanto favorevoli all’importatore, quanto se si eleggesse come fondamento, la quantità di merci più considerevole, la quale abbia effettivamente dato luogo a operazioni commerciali tra il Paese d’esportazione e quello d’importazione.

  3. c.

    Qualora non fosse dato di determinare il valore reale secondo che dispone la lettera b del presente numero, il valore doganale dovrà essere fondato sul valsente accettabile, più prossimo a tale valore.

3.  Il valore doganale di qualsiasi merce importata non dovrebbe comprendere alcuna tassa interna, esigibile nel Paese d’origine o di provenienza, dalla quale sia stata esentata o il cui ammontare sia stato, o debba essere, rimborsato.

  1. 4.

    a.

    Salvo disposizioni contrarie del presente numero, quando a una Parte contraente, nell’applicazione del numero 2 del presente articolo, accada di dover convertire nella propria moneta un prezzo espresso nella moneta di un altro paese, il saggio di conversione da eleggere sarà quello fondato, per ciascuna moneta, sulla parità stabilita conformemente agli statuti del Fondo Monetario Internazionale, sul saggio di cambio riconosciuto dal Fondo, o sulla parità stabilita conformemente all’accordo speciale di cambio, conchiuso in virtù dell’articolo XV del presente accordo.

  2. b.

    Mancando una siffatta parità o un siffatto saggio di cambio riconosciuto, il saggio di conversione dovrà corrispondere effettivamente al valore corrente di tale moneta nelle operazioni commerciali.

  3. c.

    Le Parti contraenti, di concerto con il Fondo Monetario Internazionale stabiliranno le norme che disciplinino la conversione, per le Parti contraenti, di qualsiasi moneta straniera, rispetto alla quale siano stati mantenuti, in conformità degli statuti del Fondo, dei saggi di cambio multipli. Nell’eseguire il numero 2 del presente articolo, ciascuna Parte contraente in vece che fondarsi sulle parità, potrà applicare a tali monete straniere quelle norme. Fino a tanto che le Parti contraenti non abbiano stabilito tali norme, ciascuna Parte contraente potrà, nell’eseguire il numero 2 menzionato, applicare a qualsiasi moneta straniera, che adempia le condizioni previste nel presente numero, delle norme di conversione intese ad esprimere effettivamente il valore di tale moneta straniera nelle operazioni commerciali.

  4. d.

    Nessuna disposizione del presente numero può essere interpretata come facente obbligo per la Parte contraente a recare al sistema di conversione delle monete, vigente sul suo territorio, alla data del presente accordo, per la determinazione del valore doganale, delle modificazioni che cagionassero un aumento generale dell’ammontare dei dazi doganali esigibili.

5.  I criteri e i metodi che servono a determinare il valore dei prodotti soggetti a dazi doganali o a altre imposizioni o restrizioni, fondati sul valore, o su considerazioni attenenti in qualche modo al valore, dovrebbero essere costanti e resi pubblici in maniera, che sia data ai commercianti la possibilità di determinare con approssimazione bastevole il valore doganale.

Art. VIIIDiritti e forme attenenti all’importazione e all’esportazione

  1. 1.

    a.

    Nessuna tassa o imposizione di qualsiasi natura, diversa dai dazi d’importazione o d’esportazione e dalle tasse considerate nell’articolo III, riscossa dalle Parti contraenti nell’importazione o nell’esportazione, oppure in occasione di queste, sarà maggiore del costo approssimativo dei servizi resi, né costitutiva di una protezione indiretta dei prodotti nazionali o di tasse fiscali su l’importazione o l’esportazione.

  2. b.

    Le Parti contraenti convengono della necessità di restringere il numero e la varietà delle tasse e imposizioni considerate nella lettera a.

  3. c.

    Le Parti contraenti convengono, altresì, della necessità di restringere quanto sia possibile gli effetti e la complessità delle forme richieste nell’importazione e nell’esportazione, come anche di diminuire e ridurre al semplice la documentazione all’uopo richiesta.

2.  Ciascuna Parte contraente, a istanza di un’altra Parte o delle Parti contraenti, esaminerà l’applicazione delle sue leggi e dei suoi regolamenti, rispetto alle disposizioni del presente articolo.

3.  Nessuna Parte contraente imporrà pene severe per leggere infrazioni all’ordinamento o alla procedura doganali. In particolare, le pene pecuniarie, imposte per un’omissione o un errore nei documenti presentati in dogana, non supereranno, per le omissioni o errori facilmente riparabili e manifestamente incorsi senza intenzione fraudolenta, o non imputabili a negligenza grave, la somma che convenga a semplice ammonimento.

4.  L’applicazione delle disposizioni del presente articolo sarà estesa ai diritti, alle imposizioni, forme e condizioni imposte dalle autorità governative o amministrative in occasione delle operazioni d’importazione e di esportazione, compresi i diritti, le imposizioni, forme e condizioni concernenti:

  1. a.

    le formalità doganali, come fatture e certificati consolari;

  2. b.

    le restrizioni quantitative;

  3. c.

    le licenze;

  4. d.

    la vigilanza sui cambi;

  5. e.

    i servizi statistici;

  6. f.

    i documenti da prodursi, la certificazione, la concessione di certificati;

  7. g.

    le analisi e i riscontri;

  8. h.

    la quarantena, la vigilanza sanitaria, la disinfezione.

Art. IXMarchi d’origine

1.  Per quanto concerne il disciplinamento della marcatura, ciascuna Parte contraente accorderà ai prodotti del territorio delle altre Parti un trattamento che non sarà meno favorevole di quello accordato ai prodotti congeneri di qualsiasi altro Paese.

2.  Le Parti contraenti riconoscono che, nello stabilire e applicare le leggi e i regolamenti sui marchi d’origine, converrebbe diminuire al minimo possibile le difficoltà e gli inconvenienti che ne potessero nascere al commercio e alla produzione del Paese esportatore, avvertito nondimeno alle necessità di proteggere, contro le indicazioni fraudolenti o fallaci, i consumatori.

3.  Sempre che sia possibile da una veduta amministrativa, le Parti contraenti dovrebbero permettere che i marchi d’origine siano apposti al momento dell’importazione.

4.  Le leggi e i regolamenti sulla marcatura dei prodotti importati dovranno essere ordinati in maniera che non ne consegua, per i prodotti, un grave danno, una sostanziale diminuzione del valore o un indebito accrescimento del costo.

5.  D’ordinario, nessuna Parte contraente dovrebbe gravare d’ammenda o di altro diritto l’inosservanza, prima dell’importazione, dei regolamenti sulla marcatura, eccetto se la rettificazione di questa sia stata differita indebitamente o siano state apposte marcature fallaci, oppure se la marcatura sia stata omessa intenzionalmente.

6.  Le Parti contraenti si adopereranno di concerto per evitare che i marchi commerciali non siano usati in maniera da indurre in errore circa alla vera origine del prodotto, a scapito delle denominazioni d’origine, regionali e geografiche dei prodotti del territorio d’una Parte contraente, protette dalla sua legislazione. Ciascuna Parte esaminerà minutamente e con benevolenza le domande o le osservazioni che le venissero fatte da un’altra Parte intorno agli abusi del genere di quelli menzionati nel primo periodo del presente numero, concernenti le denominazioni che questa le avesse notificato.

Art. XPubblicazione e applicazione dei regolamenti commerciali

1.  Le leggi, i regolamenti, le decisioni giudiziarie e amministrative di applicazione generale, dichiarati esecutivi da una Parte contraente e che concernono la classificazione o la valutazione, a scopi doganali, dei prodotti, le aliquote dei dazi doganali, delle tasse o di altre imposizioni, le prescrizioni, restrizioni o divieti attenenti all’importazione, all’esportazione, o al trasferimento di pagamenti per importazioni o esportazioni, o alla vendita, la distribuzione, il trasporto, l’assicurazione, l’immagazzinamento, l’ispezione, l’esposizione, la trasformazione, la miscela o qualsiasi altro impiego di tali prodotti, saranno pubblicati il più presto possibile, in maniera che i Governi e i commercianti ne abbiano contezza. Saranno pubblicati del pari gli accordi che interessano la politica commerciale internazionale, vigenti tra il Governo o un organismo governativo di una Parte contraente e quello di un’altra Parte. Le disposizioni del presente numero non obbligano alcuna delle Parti contraenti a palesare notizie riservate la cui divulgazione potesse essere d’intralcio nell’applicazione delle leggi, contraria all’interesse pubblico o pregiudizievole agli interessi commerciali legittimi d’imprese, sia pubbliche sia private.

2.  Non sarà messo a effetto, prima che non sia stato ufficialmente pubblicato, alcun provvedimento di natura generale, preso da una Parte contraente, dal quale consegua l’aumento di un dazio, o d’una imposizione, che gravi sull’importazione in virtù di usi stabiliti e uniformi, o dal quale consegua, rispetto alle importazioni o ai trasferimenti di fondi che le concernono, una prescrizione, restrizione, o proibizione, nuova o più grave.

  1. 3.

    a.

    Ogni Parte contraente applicherà in maniera uniforme, imparziale ed equa, tutti i regolamenti, leggi e decisioni giudiziarie, o amministrative, considerati nel numero 1 del presente articolo.

  2. b.

    Ciascuna Parte contraente manterrà, o istituirà il più presto possibile, dei tribunali giudiziari, amministrativi o arbitrali, oppure delle istanze, con l’ufficio particolare di riesaminare o rettificare con speditezza le misure amministrative attenenti a questioni doganali. Siffatti tribunali o istanze saranno indipendenti dagli organi che hanno il carico d’applicare le misure amministrative e le loro decisioni saranno da questi eseguite e disciplineranno la pratica amministrativa, eccetto che contro di esse non sia proposto l’appello, nei termini prescritti per gli appelli proposti dagli importatori, con la riserva che l’amministrazione centrale di tali organi possa prendere dei provvedimenti intesi a ottenere, in un altro procedimento, il riesame della causa, qualora creda a buona ragione che la decisione non sia comportabile in diritto o in fatto.

  3. c.

    Nessuna disposizione della lettera b del presente numero impone l’abolizione o la sostituzione delle istanze che alla data del presente accordo siano sul territorio d’una Parte contraente e assicurino di fatto un riesame imparziale e oggettivo delle decisioni amministrative, ancorché non fossero compiutamente o formalmente indipendenti dagli organi che hanno l’ufficio d’applicare le misure amministrative. La Parte contraente che si valga di tali istanze comunicherà, a questo rispetto, alle Parti contraenti che ne facciano domanda, tutte le informazioni utili, affinché possano giudicare se esse soddisfacciano alle condizioni stabilite nella presente lettera.

Art. XIAbolizione generale delle restrizioni quantitative

1.  Nessuna Parte contraente istituirà, o manterrà, su l’importazione di un prodotto originario del territorio di un’altra Parte contraente, la esportazione, o la vendita a scopo d’esportazione, di un prodotto destinato al territorio di un’altra Parte, dei divieti o delle restrizioni diversi dai dazi doganali, tasse o altre imposizioni, ancorché attuati sotto forma di contingenti, licenze d’importazione o d’esportazione o in qualunque altra maniera.

2.  L’applicazione delle disposizioni del numero 1 non sarà estesa ai

  1. a.

    divieti o restrizioni temporanei d’esportazione, intesi a prevenire una contingenza critica, determinata da strettezza di vettovaglie o di altri prodotti essenziali per la Parte contraente esportatrice o a rimediare a uno stato siffatto;

  2. b.

    divieti o restrizioni d’importazione o d’esportazione necessari alla applicazione di norme o di ordinamenti che disciplinano la classificazione, la vigilanza sulla qualità, o l’offerta di prodotti destinati al commercio internazionale;

  3. c.

    divieti d’importazione di qualsiasi prodotto dell’agricoltura o della pesca, qualunque sia la forma sotto la quale venga importato, quando essi siano necessari all’applicazione di misure governative intese a

    1. i.

      restringere la quantità del prodotto nazionale congenere che possa essere esitato o ricavato, oppure, in mancanza d’una produzione nazionale considerevole del medesimo, la quantità d’un prodotto nazionale cui quello importato possa essere direttamente sostituito;

    2. ii.

      esaurire un sopravanzo temporaneo del prodotto nazionale congenere, oppure, in mancanza d’una produzione nazionale considerevole del medesimo, il sopravanzo d’un prodotto nazionale cui quello importato possa essere direttamente sostituito, mettendolo, nel Paese, a disposizione di determinati ceti di consumatori, sia gratuitamente sia per un prezzo inferiore a quello corrente;

    3. iii.

      restringere la produzione di qualsiasi merce di origine animale, la quale dipenda direttamente, in tutto o nella maggior parte, dal prodotto importato, se la produzione nazionale di quest’ultimo è relativamente trascurabile.

La Parte contraente che applichi, sull’importazione d’un prodotto, delle restrizioni conformemente alle disposizioni della lettera c del presente numero, pubblicherà il totale della quantità o del valore del prodotto la cui importazione sarà autorizzata per un determinato intervallo successivo di tempo e ogni mutamento di tale quantità o valore. Inoltre, le restrizioni applicate secondo che dispone la lettera i, che precede, non dovranno operare in maniera che il rapporto tra il totale delle importazioni e quello della produzione nazionale divenga minore del rapporto che ragionevolmente si stabilirebbe senza le dette restrizioni. Nell’inferire il valore d’un siffatto rapporto, la Parte contraente avvertirà alla proporzione stabilitasi durante un intervallo di riferimento e agli elementi particolari che possano operare o avere operato sul commercio del prodotto considerato.

Art. XIIRestrizioni intese a mantenere pari la bilancia dei pagamenti

1.  Nonostante le disposizioni del numero 1 dell’articolo XI, ogni Parte contraente può, allo scopo di conservare il suo stato finanziario rispetto all’estero e di mantenere pari la sua bilancia dei pagamenti, restringere la quantità o il valore delle merci delle quali permette l’importazione, riservate nondimeno le disposizioni dei seguenti numeri del presente articolo.

  1. 2.

    a.

    Le restrizioni sull’importazione, istituite, mantenute o rafforzate, in virtù del presente articolo, da una Parte contraente, non saranno maggiori di quanto richieda la necessità

    1. i.

      di ovviare al pericolo imminente di una contrazione considerevole delle sue riserve monetarie o di arrestarla;

    2. ii.

      di aumentare le sue riserve monetarie secondo un saggio ragionevole d’accrescimento, qualora esse siano troppo basse.

  2. Nei due casi saranno debitamente considerati gli elementi particolari che possano operare sulle riserve monetarie della Parte contraente o sui suoi bisogni di tali riserve, e, segnatamente, ove essa disponga di crediti esteri speciali o di altri rinfranchi, la necessità d’un impiego adeguato dei medesimi.

  3. b.

    Le Parti contraenti che si valgono di restrizioni in virtù della lettera a del presente numero, le attenueranno progressivamente secondo il migliorare delle condizioni previste in quella disposizione, né le manterranno se non in quanto siano giustificate dalle medesime. Esse le aboliranno, come prima la loro istituzione, o il loro mantenimento, in virtù della lettera menzionata, non sia più giustificato per un tale rispetto.

  4. 3.

    a.

    Nell’attuare la loro politica nazionale, le Parti contraenti si obbligano a tenere in debito conto la necessità di mantenere pari, su una base sana e durevole, la loro bilancia dei pagamenti, oppure di ristabilirnela, e l’opportunità di evitare che le loro fonti di produzione non siano impiegate in maniera antieconomica. Esse convengono che a tale scopo sia desiderabile stabilire al possibile delle misure intese ad accrescere, anzi che a restringere, gli scambi commerciali.

  5. b.

    Le Parti contraenti che si valgono di restrizioni in conformità del presente articolo, potranno determinarne l’efficacia sulle importazioni dei vari prodotti, o delle differenti categorie di prodotti, in maniera che nell’importazione, siano anteposti i prodotti più necessari.

  6. c.

    Le Parti contraenti che vi valgono di restrizioni in conformità del presente articolo si obbligano

    1. i.

      a evitare di ledere senza necessità gli interessi commerciali o economici di qualunque altra Parte;

    2. ii.

      ad astenersi dall’applicare delle restrizioni le quali possano inceppare indebitamente l’importazione di quantità commerciali minime di merci di qualunque natura, la cui esclusione rechi pregiudizio alle correnti ordinarie degli scambi;

    3. iii.

      ad astenersi dall’applicare delle restrizioni le quali possano inceppare l’importazione di campioni commerciali o l’osservanza delle prescrizioni sui brevetti, sui marchi di fabbrica, sui diritti d’autore e di riproduzione, o di altre prescrizioni analoghe.

  7. d.

    Le Parti contraenti convengono che la politica seguita nell’ambito nazionale da una Parte contraente per ottenere e conservare il pieno impiego produttivo e assicurare l’accrescimento delle risorse economiche, può cagionare, presso la medesima, una forte domanda di importazioni la quale ingeneri, per le sue riserve monetarie, un pericolo della sorta di quelli considerati nella lettera a del numero 2 del presente articolo. Per conseguenza, la Parte contraente che si attenga, per ogni rispetto, alle disposizioni del presente articolo non sarà tenuta ad abolire o a mutare delle restrizioni, per la ragione che, nella contingenza d’un mutamento di tale politica, le restrizioni, da essa applicate in virtù del presente articolo, cessassero d’essere necessarie.

  8. 4.

    a.

    Ogni Parte contraente che applichi delle nuove restrizioni o elevi il grado generale di quelle che già sono, inasprendo in maniera sostanziale le misure applicate in virtù del presente articolo, dovrà, non appena le abbia istituite o inasprite (oppure prima, se sarà stato praticamente possibile metterle in consultazione) consultare con le Parti contraenti su la natura delle difficoltà che s’attengono alla sua bilancia dei pagamenti, i diversi correttivi tra i quali ha la scelta, e le ripercussioni possibili di siffatte restrizioni sopra l’economia di altre Parti contraenti.

  9. b.

    Le Parti contraenti, a una data da esse stabilita, esamineranno tutte le restrizioni che in quel momento siano ancora applicate in virtù del presente articolo. Decorso un anno a contare da quella data, le Parti contraenti che applichino sull’importazione delle restrizioni in virtù del presente articolo, faranno annualmente delle consultazioni del genere di quelle previste nella lettera a del presente numero, con le Parti contraenti.

  10. c.

    i.

    Se nel corso di consultazioni intraprese con una Parte contraente in conformità della lettera a o b, che precede, sembrasse alle Parti contraenti che le restrizioni non siano compatibili con le disposizioni del presente articolo o dell’articolo XIII (con riserva delle disposizioni dell’articolo XIV), esse indicheranno i punti controversi e potranno consigliare dei mutamenti adeguati da recare nelle medesime.

    1. ii.

      Nondimeno, le Parti contraenti ove accertino, sul fondamento di tali consultazioni, che le restrizioni sono applicate in maniera gravemente incompatibile con le disposizioni del presente articolo o dell’articolo XIII (con riserva delle disposizioni dell’articolo XIV) e ne consegue un pregiudizio o un pericolo di pregiudizio al commercio d’una Parte contraente, avviseranno la Parte contraente che applica le restrizioni e faranno delle raccomandazioni appropriate affinché sia assicurata, entro un termine stabilito, l’osservanza delle disposizioni delle quali si tratta. Qualora la Parte contraente non si conformi, entro quel termine, a tali raccomandazioni, le Parti contraenti potranno sciogliere ogni Parte contraente, il cui commercio sia colpito per le restrizioni, da qualunque obbligazione derivante dal presente accordo, dalla quale, considerate tutte le circostanze, stimeranno adeguato liberarla rispetto alla Parte che applica le restrizioni.

  11. d.

    Le Parti contraenti, a richiesta di qualunque Parte contraente, la quale renda probabile di prima vista che le restrizioni applicate in virtù del presente articolo siano incompatibili con le disposizioni del medesimo o dell’articolo XIII (con riserva delle disposizioni dell’articolo XIV) e che il suo commercio ne sia colpito, inviteranno la Parte contraente, che le applica, a consultarsi con esse. Questo invito, nondimeno, sarà fatto soltanto se le Parti contraenti abbiano accertato che le pratiche condotte direttamente tra le Partì interessate sono fallite. Se per le consultazioni con le Parti contraenti non sarà possibile fermare alcun accordo e queste accertino che le restrizioni sono applicate in maniera incompatibile con le disposizioni summenzionate e ne consegue un pregiudizio o un pericolo di pregiudizio al commercio della Parte contraente che ha mosso il procedimento, le medesime raccomanderanno la revoca o il mutamento delle restrizioni. Ove esse non vengano revocate, ovvero mutate, nel termine che fosse prefisso dalle Parti contraenti, queste potranno sciogliere la Parte contraente, che ha mosso il procedimento, da qualunque obbligazione derivante dal presente accordo, dalla quale, considerate tutte le circostanze, stimeranno adeguato liberarla rispetto alla Parte che applica le restrizioni.

  12. e.

    In ogni procedimento mosso in conformità del presente numero, le Parti contraenti faranno debita considerazione su ogni elemento esterno particolare che gravi sul commercio d’esportazione della Parte contraente che applica le restrizioni.

  13. f.

    Gli accertamenti previsti nel presente numero dovranno essere esperiti senza indugio e, al possibile, nel termine di sessanta giorni a contare da quello in cui siano state avviate le consultazioni.

5.  Qualora l’applicazione delle restrizioni sull’importazione in virtù del presente articolo assumesse un’indole durevole ed estesa, la quale fosse il contrassegno d’uno squilibrio generale che restringa la quantità degli scambi internazionali, le Parti contraenti avvieranno delle pratiche al fine di esaminare se per rimuovere le cause fondamentali dello squilibrio possano essere prese altre misure, sia dalle Parti contraenti la cui bilancia dei pagamenti tende a essere sfavorevole, sia da quelle la cui bilancia dei pagamenti tende a essere straordinariamente favorevole, sia da ogni organizzazione intergovernativa competente. Su invito delle Parti contraenti, le Parti contraenti parteciperanno a tali pratiche.

Art. XIIIApplicazione non discriminatoria delle restrizioni quantitative

1.  Nessun divieto o restrizione sarà applicato da alcuna Parte contraente per l’importazione d’un prodotto originario del territorio di un’altra Parte o per l’esportazione di un prodotto destinato al territorio di un’altra Parte, eccetto che non siano applicati dei divieti o delle restrizioni simili per l’importazione del prodotto congenere, originario da qualsiasi altro Paese o per l’esportazione del prodotto congenere, destinato a qualsiasi altro Paese.

2.  Nell’applicare le restrizioni d’importazione di qualsiasi prodotto, le Parti contraenti si studieranno di conseguire una ripartizione del commercio del medesimo, la quale s’accosti, quanto più sia possibile, a quella che le Parti contraenti avrebbero ragione d’attendere se quelle non fossero, osservando a tale scopo le disposizioni seguenti:

  1. a.

    ogni volta che sarà possibile, saranno determinati dei contingenti che rappresentino l’ammontare complessivo delle importazioni autorizzate (siano, o no, ripartiti tra i Paesi fornitori), l’ammontare dei quali sarà pubblicato conformemente alla lettera b del numero 3 del presente articolo;

  2. b.

    qualora non sia possibile determinare dei contingenti complessivi, le restrizioni potranno essere applicate mediante licenze o permessi di importazione senza contingente complessivo;

  3. c.

    ove non si tratti di far operare secondo la lettera d del presente numero i contingenti assegnati, le Parti contraenti non prescriveranno che le licenze o i permessi debbano essere impiegati per importare il prodotto considerato da una fonte d’approvvigionamento o da un Paese determinati;

  4. d.

    se il contingente fosse compartito tra i Paesi fornitori, la Parte contraente, che applica le restrizioni, potrà convenire della ripartizione del contingente con tutte le altre Parti le quali abbiano un interesse sostanziale alla fornitura del prodotto considerato. Quando non fosse punto possibile applicare questo criterio, la Parte contraente della quale si tratta, assegnerà, alle Parti contraenti che abbiano un interesse sostanziale alle forniture di questo prodotto, delle aliquote proporzionali al contributo che esse abbiano recato alla quantità o al valore totale delle importazioni del medesimo durante un precedente intervallo di riferimento, considerati gli elementi particolari che possano operare o avere operato sul commercio di quel prodotto. Non sarà stabilita condizione o forma alcuna di natura tale a impedire una Parte contraente dall’impiegare intieramente, nei termini stabiliti, l’aliquota della quantità o del valore totale che le fosse stata assegnata.

  5. 3.

    a.

    Quando le licenze d’importazione siano accordate nell’ambito di restrizioni sull’importazione, la Parte contraente che applica una restrizione fornirà, a richiesta di ogni altra Parte interessata al commercio del prodotto considerato, tutte le informazioni utili su l’applicazione della medesima, le licenze d’importazione accordate durante un intervallo recente e la ripartizione di tali licenze tra i Paesi fornitori, rimanendo inteso che essa non sarà tenuta a palesare il nome delle ditte importatrici o fornitrici.

  6. b.

    Nel caso di restrizioni sull’importazione, per le quali sia richiesta la determinazione di contingenti, la Parte contraente che le applica renderà di pubblica ragione la quantità o il valore del prodotto o dei prodotti la cui importazione sia autorizzata durante un determinato intervallo successivo di tempo e ogni mutamento avvenuto nella detta quantità o valore. Se, al momento in cui è fatta questa pubblicazione, uno di siffatti prodotti fosse per via, non ne verrà negato l’ingresso. Tale prodotto, per altro, sarà computato, ove sia possibile, con la quantità la cui importazione sia autorizzata durante l’intervallo di tempo considerato, e, occorrendo, con la quantità la cui importazione sia autorizzata durante l’intervallo o gli intervalli di tempo successivi. Inoltre, se la Parte contraente dispensa abitualmente da queste restrizioni, lo sdoganamento dei prodotti, fatto all’arrivo dall’estero o all’uscita dal deposito entro trenta giorni dalla data di tale pubblicazione, sarà considerato soddisfare compiutamente alle prescrizioni della presente lettera.

  7. c.

    Nel caso di contingenti compartiti tra i Paesi fornitori, la Parte contraente, che applica la restrizione, informerà al più presto le altre Parti contraenti, interessate alla fornitura del prodotto considerato, dell’aliquota di contingente, indicata in quantità o in valore, che sia assegnata, per l’intervallo di tempo in corso, ai diversi Paesi fornitori, e renderà di pubblica ragione ogni notizia utile in questa parte.

4.  Per quanto s’attiene alle restrizioni applicate conformemente alla lettera d del numero 2 del presente articolo, o alla lettera c del numero 2 dell’articolo XI, la scelta, per qualsiasi prodotto, di un intervallo di riferimento, e l’apprezzamento degli elementi particolari operanti sul commercio del medesimo, saranno fatti, all’origine, dalla Parte contraente che istituisce le restrizioni. Nondimeno, detta Parte, a richiesta di ogni altra Parte che abbia un interesse sostanziale alla fornitura del prodotto, oppure a richiesta delle Parti contraenti, consulterà senza indugio con l’altra Parte contraente, o con le Parti contraenti, circa alla necessità di riesaminare l’aliquota assegnata o l’intervallo di riferimento, d’apprezzare nuovamente gli elementi speciali sui quali devesi fare riflesso, oppure di sopprimere le condizioni, forme o altre disposizioni prescritte unilateralmente, le quali concernano l’assegnazione di un contingente adeguato o l’impiego incondizionato del medesimo.

5.  Le disposizioni del presente articolo saranno applicate a ogni contingente tariffale, istituito o mantenuto da una Parte contraente; i principi del presente articolo s’applicheranno, inoltre, quanto più sarà possibile, anche alle restrizioni sull’esportazione.

Art. XIVEccezioni alla norma della non discriminazione

  1. 1.

    a.

    Le Parti contraenti convengono che le conseguenze della guerra generano dei gravi problemi di riadattamento economico, i quali non consentono d’istituire immediatamente un ordinamento compiuto di non discriminazione rispetto alle restrizioni quantitative, e che occorre, pertanto, istituire gli ordinamenti transitori eccezionali considerati nel presente numero.

  2. b.

    La Parte contraente che si valga di restrizioni in virtù dell’articolo XII, potrà, applicandole, derogare alle disposizioni dell’articolo XIII, secondo che abbiano un effetto equivalente a quello delle restrizioni di pagamento e di trasferimento per operazioni internazionali correnti, le quali la detta Parte abbia la facoltà d’applicare, nel medesimo tempo, in virtù dell’articolo XIV dello Statuto del Fondo Monetario Internazionale, o in virtù d’una disposizione analoga d’un accordo speciale di cambio, conchiuso in conformità del numero 6 dell’articolo XV.

  3. c.

    La Parte contraente, che si valga di restrizioni in virtù dell’articolo XII e, per tutelare la sua bilancia dei pagamenti, applicasse, il 1° marzo 1948, delle restrizioni sull’importazione, in derogazione alle norme di non discriminazione menzionate nell’articolo XIII, potrà continuare a derogarvi, per quanto, a quella data, non fosse consentito secondo le disposizioni della lettera b, e accomodare alle circostanze siffatte derogazioni.

  4. d.

    Ogni Parte contraente, che avesse firmato, innanzi il 1° luglio 1948, il protocollo provvisorio d’applicazione, approvato a Ginevra il 30 ottobre 1947, e, pertanto, avesse accettato provvisoriamente i principi enunciati nell’articolo 23, numero 1, del disegno di Carta, presentato alla Conferenza delle Nazioni Unite su il Commercio e l’Impiego dalla Commissione preparatoria, potrà, innanzi il 1° gennaio 1949, significare per scritto alle Parti contraenti che essa elegge di applicare, in luogo delle disposizioni delle lettere b e c del presente numero, le disposizioni dell’allegato J del presente accordo, il quale reca quei principi. Le disposizioni delle lettere b e c non saranno applicabili alle Parti contraenti che avessero prescelto l’allegato J; inversamente, le disposizioni di questo allegato non saranno applicabili a quelle Parti che non l’avessero eletto.

  5. e.

    La politica generale di restrizioni delle importazioni, applicata in virtù delle lettere b e c, o in virtù dell’allegato J, durante l’intervallo di transizione postbellica, dovrà favorire, al possibile, in quell’intervallo, il massimo progresso del commercio multilaterale, e ristabilire, al più presto, la bilancia dei pagamenti, in maniera che più non occorra valersi delle disposizioni dell’articolo XII o di accordi transitori di cambio.

  6. f.

    Nessuna Parte contraente potrà fondarsi sulle disposizioni delle lettere b e c del presente numero, o su quelle dell’allegato J, allo scopo di derogare alle disposizioni dell’articolo XIII, se non nello spazio di tempo nel quale le sia fatto di valersi delle disposizioni concernenti l’intervallo transitorio postbellico, previsto nell’articolo XIV degli statuti del Fondo Monetario Internazionale, oppure di una disposizione analoga d’un accordo speciale di cambio, conchiuso in virtù del numero 6 dell’articolo XV.

  7. g.

    Il 1° marzo 1950, al più tardi (ossia 3 anni dopo che il Fondo Monetario Internazionale avrà dato principio alle sue operazioni) e nel corso di ogni anno successivo, le Parti contraenti presenteranno un rapporto sulle misure che le Parti contraenti ancora applicassero in virtù delle disposizioni b e c del presente numero, o in virtù di quelle dell’allegato J. Nel marzo del 1952, e nel corso degli anni successivi, ogni Parte contraente che avesse ancora diritto di prendere delle misure in virtù delle disposizioni della lettera e o di quelle dell’allegato J, consulterà con le Parti contraenti sulle misure, ancora in vigore, deroganti, in virtù delle dette disposizioni, alle norme dell’articolo XIII, e sull’utilità di proseguire a valersi delle dette disposizioni. Dopo il 1° marzo 1952, qualunque misura presa in virtù dell’allegato J, che non sia ristretta a mantenere in vigore delle deroghe messe in consultazione, né sia reputata ingiustificata dalle Parti contraenti, o che sia più ampia di quanto non ricerchi la sua adattezza allo stato particolare delle cose, sarà sottoposta a tutte quelle limitazioni di natura generale, che le Parti contraenti, considerata la condizione della Parte, avessero a recarvi.

  8. h.

    Le Parti contraenti, quando paia loro necessario a cagione di circostanze straordinarie, potranno significare a qualunque Parte contraente, la quale sia autorizzata a prendere delle misure in virtù delle disposizioni della lettera c, che le condizioni concedono di metter fine a una derogazione determinata alle disposizioni dell’articolo XIII, oppure a tutte le derogazioni previste nello stesso. Dopo il 1° marzo 1952, le Parti contraenti, potranno, in circostanze straordinarie, fare una analoga rimostranza a una Parte contraente che si valga dell’allegato J. Alla Parte contraente sarà assegnato un termine ragionevole, affinché possa rispondere a tali rimostranze. Se le Parti contraenti riscontrano che la Parte persiste, senza ragione, nel derogare alle disposizioni dell’articolo XIII, essa sarà tenuta a restringere o a revocare, nel termine di 60 giorni, le derogazioni che le Parti contraenti avranno indicate.

2.  La Parte contraente, che si valga di restrizioni sull’importazione in virtù dell’articolo XII, o della sezione B dell’articolo XVIII, potrà, con il consenso delle Parti contraenti, derogare temporaneamente, in una parte di poco peso del suo commercio estero, alle disposizioni dell’articolo XIII, quando i vantaggi che la Parte contraente, o le Parti contraenti, considerate, ricavano da tale derogazione superino sostanzialmente qualunque pregiudizio che ne potesse procedere nel commercio di altre Parti contraenti.

3.  Le disposizioni dell’articolo XIII non vieteranno a un gruppo di territori aventi un’aliquota comune nel Fondo Monetario Internazionale, d’applicare alle importazioni provenienti da altri Paesi, ma non ai propri scambi, delle restrizioni compatibili con le disposizioni dell’articolo XII, o della sezione B dell’articolo XVIII, con la condizione che esse siano compatibili, per ogni rispetto, con le disposizioni dell’articolo XIII.

4.  Le disposizioni degli articoli dall’XI al XV, o della sezione B dell’articolo XVIII del presente accordo, non vietano alla Parte contraente che applichi delle restrizioni sull’importazione, compatibili con le disposizioni dell’articolo XII, o della sezione B dell’articolo XVIII, d’applicare delle misure intese a ordinare le sue esportazioni in maniera da assicurarsi un supplemento di divise, che potrà impiegare senza derogare alle disposizioni dell’articolo XIII.

5.  Le disposizioni degli articoli dall’XI al XV, o della sezione B dell’articolo XVIII del presente accordo, non impediranno ad alcuna Parte contraente d’applicare:

  1. a.

    restrizioni quantitative, aventi un effetto equivalente a quello delle restrizioni di cambio autorizzate in virtù della lettera b della sezione 3 dell’articolo VII dello Statuto del Fondo Monetario Internazionale;

  2. b.

    restrizioni quantitative, stabilite secondo convenzioni preferenziali, previste nell’allegato A del presente accordo, nell’attesa del risultato dei negoziati menzionati nel medesimo.

Art. XVAccordi valutari

1.  Le Parti contraenti si studieranno di cooperare con il Fondo Monetario Internazionale, allo scopo di perseguire una politica coordinata, nelle questioni valutarie spettanti al Fondo, e in quelle che s’attengono alle restrizioni quantitative o ad altre misure commerciali di loro competenza.

2.  Le Parti contraenti, quando siano chiamate a esaminare o a risolvere problemi attenenti alle riserve monetarie, alle bilance dei pagamenti o a disposizioni valutarie, si consulteranno minutamente con il Fondo Monetario Internazionale. In queste consultazioni, esse accetteranno tutti gli accertamenti di fatto, sia statistici sia d’altra natura, concernenti il cambio, le riserve monetarie o la bilancia dei pagamenti, che loro saranno comunicati dal Fondo; esse accetteranno le risoluzioni del Fondo circa alla conformità delle misure valutarie, prese da una Parte contraente, allo statuto del medesimo o alle disposizioni di un accordo particolare di cambio, che con questa abbiano conchiuso. Le Parti contraenti, nel risolvere definitivamente circa a casi, nei quali si debba tenere conto dei criteri stabiliti nella lettera a del numero 2 dell’articolo XII, o nel numero 9 dell’articolo XVIII, accetteranno le conclusioni del Fondo sulla questione se le riserve monetarie della Parte contraente abbiano subìto una contrazione importante, se il loro ammontare sia infimo, se siano aumentate secondo un saggio d’accrescimento ragionevole, come anche sugli aspetti finanziari di altri problemi, cui si estenderanno, in tale caso, le consultazioni.

3.  Le Parti contraenti s’adopereranno per conchiudere con il Fondo un accordo sulla procedura di consultazione, prevista nel numero 2 del presente articolo.

4.  Le Parti contraenti s’asterranno da qualsiasi misura valutaria che s’opponga ai fini del presente Accordo e da qualsiasi misura commerciale che s’opponga ai fini degli Statuti del Fondo Monetario Internazionale.

5.  Le Parti contraenti, sempre che giudicassero che una Parte contraente applichi, in maniera incomportabile con le eccezioni concernenti le restrizioni quantitative, previste nel presente accordo, delle restrizioni valutarie sui pagamenti o sui trasferimenti che s’attengono alle importazioni, presenteranno al Fondo un rapporto sulla faccenda.

6.  Ogni Parte contraente, che non sia membro del Fondo, dovrà divenire tale, in un termine che sarà stabilito dalle Parti contraenti dopo essersi consultate con il medesimo, oppure dovrà conchiudere con quelle un accordo particolare di cambio. Ogni Parte contraente, che receda dal Fondo, conchiuderà senza indugio un accordo particolare di cambio con le Parti contraenti. Ogni accordo particolare di cambio, conchiuso da una Parte contraente in virtù del presente numero, sarà parte, non appena sia stato stipulato, degli obblighi spettanti alla detta Parte secondo dispone il presente accordo.

  1. 7.

    a.

    Ogni accordo particolare di cambio, conchiuso tra una Parte contraente e le Parti contraenti in virtù del numero 6 del presente articolo, recherà le disposizioni che queste ultime giudicheranno necessarie affinché le misure valutarie, prese da quella, non s’oppongano al presente accordo.

  2. b.

    Le disposizioni di tale accordo non imporranno, alla Parte contraente, delle obbligazioni valutarie più onerose, nel loro complesso, di quelle imposte dagli Statuti del Fondo ai membri del medesimo.

8.  Ogni Parte contraente, che non sia membro del Fondo, fornirà alle Parti contraenti le informazioni che avessero a chiedere, nell’ambito generale della sezione 5 dell’articolo VIII degli Statuti del Fondo Monetario Internazionale, allo scopo d’adempiere gli uffici loro assegnati dal presente accordo.

9.  Nessuna disposizione del presente accordo vieta alla Parte contraente:

  1. a.

    di valersi di misure di vigilanza, o di restrizioni, valutarie, conformi agli Statuti del Fondo Monetario Internazionale, o all’accordo particolare di cambio, da essa conchiuso con le Parti contraenti;

  2. b.

    di valersi di restrizioni o di misure di vigilanza su le importazioni o le esportazioni, intese esclusivamente, oltre che agli scopi ammessi per gli articoli XI, XII, XIII e XIV, ad assicurare l’applicazione di siffatte misure di vigilanza o restrizioni valutarie.

Art. XVISussidi

Sezione A – Sussidi in generale

1.  La Parte contraente, che accorda o mantiene un sussidio, compresa ogni forma di protezione dei redditi o di sostegno dei prezzi, dal quale consegua, direttamente o indirettamente, un aumento delle esportazioni d’un prodotto del territorio della medesima o una diminuzione delle importazioni dello stesso nel suo territorio, ne notificherà per scritto alle Parti contraenti l’importanza e la natura, gli effetti congetturabili sulle quantità del prodotto o dei prodotti, dei quali si tratta, da essa importati o esportati, e le circostanze che necessitano a una tale concessione. Ogni volta sia accertato che un sussidio siffatto cagioni o sia per cagionare un grave pregiudizio agli interessi di un’altra Parte contraente, la Parte, che l’accorda, esaminerà, se richiesta, con quella o con le altre Parte contraente interessate o con le Parti contraenti, se sia possibile restringerlo.

Sezione B – Disposizioni accessorie concernenti i sussidi sull’esportazione

2.  Le Parti contraenti convengono che l’assegnazione, fatta da una Parte contraente, d’un sussidio sull’esportazione d’un prodotto può avere delle conseguenze pregiudiziali per le altre Parti, sia importatrici sia esportatrici, cagionare turbamenti ingiustificati nei loro interessi commerciali ordinari e intralciare il conseguimento degli scopi cui mira il presente accordo.

3.  Per conseguenza, le Parti contraenti dovrebbero industriarsi di evitare d’assegnare dei sussidi sull’esportazione d’un prodotto primario. Nondimeno, se una Parte contraente accorda direttamente o indirettamente, sotto qualsiasi forma, un sussidio che possa cagionare un aumento dell’esportazione, dal suo territorio, di un prodotto primario, esso non sarà assegnato in maniera che la detta Parte abbia a possedere di più che un’equa quota del commercio mondiale d’esportazione di quel prodotto, tenuto conto delle quote possedute nel commercio del medesimo dalle Parti contraenti durante un intervallo precedente di riferimento, come anche degli elementi particolari che possano operare o avere operato sul detto commercio.

4.  Inoltre, a contare dal 1° gennaio 1958, oppure come prima sarà possibile dopo quella data, le Parti contraenti cesseranno dall’accordare direttamente o indirettamente, sull’esportazione di ogni prodotto diverso da quello primario, dei sussidi di qualunque natura, i quali possano diminuire il prezzo di vendita per l’esportazione del medesimo rispetto a quello comparabile, domandato nel commercio interno agli acquirenti del prodotto congenere. Fino al 31 dicembre 1957, nessuna Parte contraente allargherà l’applicazione di siffatti sussidi, istituendone dei nuovi o ampliando quelli che già fossero, oltre ai limiti nei quali erano il 1° gennaio 1955.

5.  Le Parti contraenti prenderanno in esame, di tempo in tempo, le disposizioni del presente articolo, per saggiare, secondo l’esperienza, se esse contribuiscano efficacemente all’attuazione dei fini del presente accordo e permettano effettivamente di evitare che i sussidi non rechino grave pregiudizio al commercio o agli interessi delle Parti contraenti.

Art. XVIIImprese commerciali di Stato

  1. 1.

    a.

    Ogni Parte contraente, che istituisca o mantenga un’impresa di Stato, ovunque essa sia, o accordi, in diritto o in fatto, dei privilegi esclusivi o particolari a un’impresa, si obbliga a fare sì che la medesima, negli acquisti o nelle vendite sotto forma d’importazioni oppure d’esportazioni, si conformi al principio generale della non discriminazione, prescritto nel presente accordo per le misure legislative o amministrative, concernenti le importazioni o esportazioni operate da commercianti privati.

  2. b.

    Le disposizioni della lettera a del presente numero saranno interpretate come facenti obbligo a siffatte imprese, tenuto debitamente conto delle altre disposizioni del presente accordo, di eseguire gli acquisti o le vendite di questa natura, fondandosi esclusivamente su considerazioni d’indole commerciale, come quelle che attengono al prezzo, alla qualità, alle quantità disponibili, alla commerciabilità, ai trasporti e ad altre condizioni dell’acquisto o della vendita, e di offrire alle imprese delle altre Parti contraenti ogni opportunità di partecipare a tali vendite, o acquisti, in condizioni di libera concorrenza e in conformità degli usi commerciali ordinari.

  3. c.

    Nessuna Parte contraente impedirà alle imprese sottoposte alla sua giurisdizione, ancorché diverse da quelle considerate nella lettera a del presente numero, d’operare conformemente ai principi enunciati nelle lettere a e b dello stesso.

2.  Le disposizioni del numero 1 del presente articolo non si applicheranno alle importazioni di prodotti destinati a essere immediatamente o mediatamente consumati dall’autorità pubblica o per conto della medesima, non a essere rivenduti o adoperati nella produzione di merci da vendere. Su queste importazioni, ogni Parte contraente accorderà un equo trattamento al commercio delle altre Parti contraenti.

3.  Le Parti contraenti convengono che le imprese come quelle definite nella lettera a del numero 1 del presente articolo potrebbero essere esercitate in maniera che cagionino gravi intralci al commercio; per tanto, onde assicurare il progresso del commercio internazionale, esse reputano che importi determinare e restringere siffatti intralci, mediante negoziati fondati sulla parità e su vantaggi scambievoli.

  1. 4.

    a.

    Le Parti contraenti notificheranno alle Parti contraenti i prodotti importati sul loro territorio, o da esso esportati, dalle imprese del genere di quelle definite nella lettera a del numero 1 del presente articolo.

  2. b.

    Ogni Parte contraente, che stabilisca, mantenga o autorizzi un monopolio sull’importazione d’un prodotto per il quale non sia stata conferita una concessione in virtù dell’articolo II, dovrà, a richiesta d’una altra Parte contraente che del prodotto ha un commercio sostanziale, comunicare alle Parti contraenti l’aumento del prezzo nell’importazione di esso durante un intervallo recente di riferimento, oppure, quando ciò non sia possibile, il prezzo domandato per la rivendita del medesimo.

  3. c.

    Le Parti contraenti, a richiesta d’una Parte contraente che abbia ragione per credere che i suoi interessi nell’ambito del presente accordo siano colpiti dalle operazioni di un’impresa del genere di quelle definite nella lettera a, del numero 1, potranno invitare la Parte contraente che stabilisce, mantiene o autorizza un’impresa siffatta, a fornire, sulle operazioni di essa, delle informazioni intorno all’esecuzione del presente accordo.

  4. d.

    Le disposizioni del presente numero non obbligheranno alcuna Parte contraente a palesare delle notizie riservate, la cui divulgazione potesse essere d’intralcio nell’applicazione delle leggi, contraria all’ordine pubblico o pregiudizievole agli interessi commerciali legittimi d’un’impresa.

Art. XVIIIAiuto statale in favore del progresso economico

1.  Le Parti contraenti convengono che il conseguimento dei fini del presente accordo sarà agevolato dallo sviluppo progressivo delle loro economie, segnatamente nel caso di quelle Parti contraenti la cui economia non possa procacciare alla popolazione che un umile stato di vita e sia ai primi gradi del suo sviluppo.

2.  Le Parti contraenti convengono, inoltre, che alle Parti considerate nel numero 1 possa occorrere, allo scopo d’attuare i loro disegni e le loro politiche di sviluppo economico intesi a un elevamento dello stato di vita della loro popolazione, di prendere delle misure di protezione, o altre misure, rispetto alle importazioni, e che queste siano giustificate sempre che agevolino il conseguimento dei fini del presente accordo. Per tanto, esse stimano che, in favore delle Parti delle quali si tratta, debbano essere prevedute delle agevolezze accessorie per le quali sia loro consentito:

  1. a.

    di conservare alla struttura delle loro tariffe doganali una duttilità che consenta di accordare in favore dello stabilimento d’un ramo di produzione determinato la protezione tariffale necessaria;

  2. b.

    di stabilire delle restrizioni quantitative intese a mantenere pari la loro bilancia dei pagamenti in una maniera che tenga pienamente conto del grado elevato e durevole della domanda di importazioni suscettiva d’essere stabilita con l’attuazione dei loro disegni di sviluppo economico.

3.  Finalmente, le Parti contraenti convengono che le disposizioni del presente accordo, per le agevolezze accessorie previste nelle sezioni A e B del presente articolo, dovrebbero ordinariamente permettere alle Parti di sopperire ai bisogni del loro sviluppo economico. Esse, per altro, riconoscono che possano darsi dei casi in cui non sia possibile, in pratica, instituire una misura, compatibile con tali disposizioni, la quale permetta a una Parte contraente, in periodo di sviluppo economico, d’accordare l’aiuto statale necessario ad agevolare lo stabilimento di rami determinati di produzione, inteso a elevare lo stato generale di vita della sua popolazione. Per tali casi, sono previste, nelle sezioni C e D del presente articolo, delle procedure speciali.

  1. 4.

    a.

    Per tanto, ogni Parte contraente, la cui economia non possa procacciare alla popolazione che un umile stato di vita e sia ai primi gradi del suo sviluppo, avrà la facoltà di derogare temporaneamente alle disposizioni degli altri articoli dell’accordo, secondo prevedono le sezioni A, B e C del presente articolo.

  2. b.

    Ogni Parte contraente, la cui economia fosse in periodo di sviluppo, ma non versi nelle condizioni di cui alla lettera a, che precede, può fare delle domande alle Parti contraenti, fondandosi sulla sezione D del presente articolo.

5.  Le Parti contraenti convengono che gli utili che le Parti, la cui economia corrisponde a quella definita nella lettera a e b del numero 4, ricavano dall’esportazione, possano, siccome dipendenti dall’esportazione di pochi prodotti primari, subire una grave contrazione, allorchè la vendita dei medesimi diminuisca. Per tanto, quando le esportazioni dei prodotti primari d’una Parte contraente che si trovi in tale condizione siano gravemente colpite da misure prese da un’altra Parte, quella potrà valersi delle disposizioni dell’articolo XXII del presente accordo concernenti le consultazioni.

6.  Le Parti contraenti esamineranno, ogni anno, tutte le misure applicate in virtù delle disposizioni delle sezioni C e D del presente articolo.

Sezione A

  1. 7.

    a.

    Ogni Parte contraente considerata nella lettera a del numero 4 del presente articolo, la quale giudichi che, per promuovere lo stabilimento di un ramo determinato della produzione onde elevare il grado generale di vita della sua popolazione, sia desiderabile mutare o revocare una concessione tariffale compresa nell’elenco pertinente, allegato al presente accordo, ne farà notifica alle Parti contraenti e avvierà delle pratiche con tutte quelle Parti con le quali aveva negoziato tale concessione e con tutte quelle cui le Parti contraenti abbiano riconosciuto un’interesse sostanziale alla medesima. Le Parti contraenti considerate, fermato che avessero un accordo, potranno mutare o revocare delle concessioni comprese negli elenchi pertinenti, allegati al presente accordo, allo scopo di mandare ad effetto quell’accordo, in una con le compensazioni che ne dipendano.

  2. b.

    Ove non fosse dato di conchiudere un accordo nel termine di 60 giorni a contare dalla notificazione prevista nella lettera a, che precede, la Parte contraente, che intende mutare o revocare la concessione, potrà proporre la questione alle Parti contraenti e queste la esamineranno senza indugio. Qualora esse stimino che la Parte contraente, che intende mutare o revocare la concessione, si sia adoperata quanto poteva per conchiudere un accordo e che la compensazione offerta sia bastevole, la detta Parte avrà la facoltà di mutare o di revocare la concessione, sempre che contemporaneamente mandi a effetto la compensazione. Qualora esse stimino che la Parte contraente, che intende mutare o revocare la concessione, non abbia offerto una compensazione bastevole, ma nondimeno si sia adoperata come ragione comanda affinché la compensazione fosse tale, detta Parte avrà la facoltà di mandare a effetto la modificazione oppure la revoca. Quando fosse presa una misura siffatta, qualsiasi altra Parte contraente considerata nella lettera a, che precede, avrà la facoltà di mutare o di revocare delle concessioni sostanzialmente equivalenti, che avesse negoziato con la Parte contraente che ha preso la misura della quale si tratta.

Sezione B

8.  Le Parti contraenti convengono che le Parti considerate nella lettera a del numero 4 del presente articolo, allorchè siano sulla via d’un rapido sviluppo, possono, nel pareggiare la bilancia dei pagamenti, abbattersi in difficoltà, massimamente cagionate dai loro sforzi per ampliare il loro mercato esterno, come anche dall’instabilità delle condizioni dei loro scambi.

9.  Allo scopo di tutelare il suo stato finanziario estero e di fermare delle riserve bastevoli all’esecuzione del suo disegno di sviluppo economico, la Parte contraente di cui alla lettera a del numero 4 del presente articolo può, riservate le disposizioni dei numeri dal 10 al 12, disciplinare il grado generale delle sue importazioni, limitando la quantità o il valore delle merci che permette d’importare, con la condizione che le restrizioni sull’importazione, istituite, mantenute o rafforzate, non siano maggiori di quanto non richieda la necessità

  1. a.

    di ovviare al pericolo d’una contrazione considerevole delle riserve monetarie o di arrestarla,

  2. b.

    di aumentare le medesime secondo un saggio d’accrescimento ragionevole, qualora fossero insufficienti.

Nell’un caso e nell’altro, saranno debitamente considerati tutti gli elementi particolari che possano operare sulle riserve monetarie della Parte contraente o sui suoi bisogni di tali riserve, e, segnatamente, ove essa disponga di crediti esteri speciali o di altri rinfranchi, la necessità d’un impiego adeguato dei medesimi.

10.  Nell’applicare siffatte restrizioni, la Parte contraente, della quale si tratta, può determinare l’efficacia sulle importazioni dei vari prodotti, o delle differenti categorie di prodotti, in maniera da anteporre, nell’importazione, i prodotti più necessari secondo la sua politica di sviluppo economico; le restrizioni dovranno nondimeno essere applicate in maniera da non ledere senza necessità gli interessi commerciali o economici di qualunque altra Parte, da non inceppare indebitamente l’importazione di quantità commerciali minime di merci di qualunque natura, la cui esclusione recasse pregiudizio alle correnti ordinarie degli scambi; esse non dovranno inoltre essere applicate in modo che possano inceppare l’importazione di campioni commerciali o l’osservanza delle prescrizioni sui brevetti, sui marchi di fabbrica, sui diritti d’autore e di riproduzione, o di altre prescrizioni analoghe.

11.  Nell’attuare la sua politica nazionale, la Parte contraente, considerata, terrà in debito conto la necessità di ristabilire, su una base sana e durevole, la parità della sua bilancia dei pagamenti e l’opportunità di evitare che le sue fonti di produzione non siano impiegate in maniera antieconomica. Essa attenuerà progressivamente, secondo il migliorare dello stato delle cose, ogni restrizione applicata in virtù della presente sezione, né la manterrà se non in quanto sia necessaria secondo che dispone il numero 9 del presente articolo, e l’abolirà quando il suo mantenimento non sarà più giustificato dallo stato delle cose; nessuna Parte contraente sarà però tenuta ad abolire o a mutare delle restrizioni, per la ragione che, nella contingenza d’un mutamento della politica di sviluppo economico, le restrizioni, da essa applicate in virtù della presente sezione, cesserebbero d’essere necessarie.

  1. 12. a.

    Ogni Parte contraente che applichi delle nuove restrizioni o elevi il grado generale di quelle esistenti, inasprendo in maniera sostanziale le misure applicate in virtù della presente sezione, dovrà, non appena le abbia istituite o inasprite (oppure prima, se sarà stato praticamente possibile metterle in consultazione), consultare con le Parti contraenti su la natura della difficoltà che s’attengono alla sua bilancia dei pagamenti, i diversi correttivi tra i quali ha la scelta, e le ripercussioni possibili di siffatte restrizioni sull’economia di altre Parti contraenti.

  2. b.

    Le Parti contraenti, a una data da esse stabilita, esamineranno tutte le restrizioni che in quel momento siano ancora applicate in virtù della presente sezione. Decorso l’intervallo di due anni a contare da quella data, le Parti contraenti, che applichino delle restrizioni in virtù della presente sezione, faranno ogni due anni all’incirca, ma non prima che sia scaduto un intervallo di due anni, delle consultazioni del genere di quelle previste nella lettera a che precede, secondo un disegno che sarà stabilito annualmente dalle Parti contraenti; nondimeno, le consultazioni in virtù della presente lettera non saranno intraprese se non dopo trascorsi due anni dal compimento d’una consultazione generale che fosse stata avviata in virtù del presente numero.

  3. c.

    i.

    Se, nel corso di consultazioni intraprese con una Parte contraente in conformità della lettera a o b del presente numero, sembrasse alle Parti contraenti che le restrizioni non siano compatibili con le disposizioni della presente sezione o con quelle dell’articolo XIII (con riserva delle disposizioni dell’articolo XIV), esse indicheranno i punti controversi e potranno consigliare dei mutamenti adeguati da recare nelle medesime.

    1. ii.

      Nondimeno, le Parti contraenti, ove accertino, sul fondamento di tali consultazioni, che le restrizioni sono applicate in maniera gravemente incompatibile con le disposizioni della presente sezione o con quelle dell’articolo XIII (con riserva delle disposizioni dell’articolo XIV) e ne consegue un pregiudizio o un pericolo di pregiudizio al commercio d’una Parte contraente, avviseranno la Parte contraente che applica le restrizioni e faranno delle raccomandazioni appropriate affinché sia assicurata, entro un termine stabilito, l’osservanza delle disposizioni delle quali si tratta. Qualora la Parte contraente non si conformi, entro quel termine, a tali raccomandazioni, le Parti contraenti potranno sciogliere ogni Parte contraente, il cui commercio sia colpito per le restrizioni, da qualunque obbligazione, derivante dal presente accordo, dalla quale, considerate tutte le circostanze, stimeranno adeguato liberarla rispetto alla Parte che applica le restrizioni.

  4. d.

    Le Parti contraenti, a richiesta di qualunque Parte contraente, la quale renda probabile di prima vista che le restrizioni applicate in virtù della presente sezione siano incompatibili con le disposizioni della medesima o dell’articolo XIII (con riserva di quelle dell’articolo XIV) e che il suo commercio ne sia colpito, inviteranno la Parte contraente, che le applica, a consultarsi con esse. Quest’invito, nondimeno, sarà fatto soltanto se le Parti contraenti abbiano accertato che le pratiche condotte direttamente dalle Parti interessate siano fallite. Se per le consultazioni con le Parti contraenti non sarà dato di fermare alcun accordo e queste accertino che le restrizioni applicate sono incompatibili con le disposizioni summenzionate e ne consegue un pregiudizio o un pericolo di pregiudizio al commercio della Parte contraente che ha mosso il procedimento, le medesime raccomanderanno la revoca o il mutamento delle restrizioni. Ove le restrizioni non vengano revocate, ovvero mutate, nel termine che fosse prefisso dalle Parti contraenti, queste potranno sciogliere la Parte contraente, che ha mosso il procedimento, da qualunque obbligazione derivante dal presente accordo, dalla quale, considerate tutte le circostanze, stimeranno adeguato liberarla rispetto alla Parte contraente che le applica.

  5. e.

    La Parte contraente, rispetto alla quale sia stata presa una misura in conformità dell’ultimo periodo della lettera c/ii o della lettera d del presente numero, ove riscontri che la dispensa concessa dalle Parti contraenti nuoccia all’applicazione del suo disegno e della sua politica di sviluppo economico, avrà la facoltà, nel termine di sessanta giorni a contare da quello in cui sia stata mandata a effetto la misura, di notificare per scritto al Segretario esecutivo delle Parti contraenti il suo intendimento di disdire il presente accordo. Tale disdetta avrà effetto decorso il termine di sessanta giorni da quello nel quale il Segretario esecutivo ha ricevuto tale notificazione.

  6. f.

    In ogni procedimento mosso in conformità del presente numero, le Parti contraenti faranno debita considerazione sugli elementi menzionati nel numero 2 del presente articolo. Gli accertamenti previsti nel presente numero dovranno essere esperiti senza indugio e, al possibile, nel termine di sessanta giorni a contare da quello in cui siano state avviate le consultazioni.

Sezione C

13.  Ogni Parte contraente considerata nella lettera a del numero 4 del presente articolo, la quale riscontri essere necessario un aiuto, per promuovere lo stabilimento di un ramo d’una produzione determinata onde elevare il grado generale di vita della popolazione, senza che sia praticamente possibile istituire una misura compatibile con le altre disposizioni del presente accordo, potrà valersi delle disposizioni e dei procedimenti previsti nella presente sezione.

14.  La Parte contraente, della quale si tratta, notificherà alle Parti contraenti le particolari difficoltà che incontra nell’attuare il disegno considerato nel numero 13 del presente articolo e indicherà minutamente la misura concernente le importazioni che divisa di istituire per ovviare alle medesime. Essa la istituirà prima che sia decorso il termine stabilito nel numero 15 o nel numero 17, secondo che occorra, oppure quando la misura concerna le importazioni d’un prodotto per il quale sia stata conferita una concessione compresa nell’elenco pertinente, allegato al presente accordo, eccetto che abbia ottenuto l’approvazione delle Parti contraenti in conformità delle disposizioni del numero 18; se, tuttavia, il ramo di produzione cui sia concesso l’aiuto statale è già attuato, la Parte contraente, informate le Parti contraenti, potrà prendere le misure necessarie affinché sia evitato che durante questo intervallo l’importazione del prodotto o dei prodotti considerati non sorpassi sostanzialmente il grado ordinario.

15.  Se, nel termine di trenta giorni da quello della notificazione della misura, le Parti contraenti non invitano a consultazione la Parte contraente considerata, questa avrà la facoltà di derogare alle disposizioni degli altri articoli pertinenti del presente accordo, in quanto occorra nell’applicazione della misura.

16.  Se le Parti contraenti ne la invitano, la Parte contraente considerata avvierà con esse delle consultazioni sopra l’oggetto della misura divisata, le diverse misure tra le quali la Parte ha la scelta nell’ambito del presente accordo e le ripercussioni che ne possano conseguire agli interessi commerciali o economici di qualunque altra Parte. Quando sul fondamento di tali consultazioni le Parti contraenti convengano dell’impossibilità pratica di istituire una misura compatibile con le altre disposizioni del presente accordo, onde attuare il disegno definito nel numero 13 del presente articolo, e approvino la misura divisata, la Parte contraente, della quale si tratta, sarà liberata dagli obblighi che le spettano secondo le disposizioni degli altri articoli pertinenti del presente accordo, in quanto occorra nell’applicazione della misura.

17.  Qualora le Parti contraenti non approvassero la misura nel termine di novanta giorni a contare da quello della notificazione della medesima in conformità del numero 14 del presente articolo, la Parte contraente considerata la potrà istituire, dopo averle informate.

18.  Se la misura divisata concerne un prodotto per il quale sia stata conferita una concessione compresa nell’elenco pertinente, allegato al presente accordo, la Parte contraente, della quale si tratta, avvierà delle pratiche con tutte quelle Parti, con le quali aveva negoziato tale concessione e con tutte quelle cui le Parti contraenti abbiano riconosciuto un interesse sostanziale alla medesima. Quest’ultime l’approveranno, qualora convengano dell’impossibilità pratica di istituire una misura compatibile con le altre disposizioni del presente accordo, onde attuare di disegno definito nel numero 13 del presente articolo, e siano certe

  1. a.

    che, nonostante le consultazioni menzionate, nessun accordo si sia potuto conseguire dalle Parti contraenti delle quali si tratta;

  2. b.

    oppure, se nessun accordo si sia potuto conseguire nel termine di sessanta giorni a contare da quello in cui le Parti contraenti abbiano ricevuto la notificazione prevista nel numero 14, che la Parte contraente, la quale si vale della presente sezione, si sia ragionevolmente adoperata per conseguirlo e siano sufficientemente tutelati gli interessi delle altre Parti.

In tale caso, la Parte contraente, che si vale delle disposizioni della presente sezione, sarà sciolta dagli obblighi che le spettano secondo le disposizioni degli altri articoli pertinenti del presente accordo, in quanto occorra nell’applicazione della misura.

19.  Quando una misura divisata secondo che dispone il numero 13 concerne un ramo di produzione il cui stabilimento sia stato agevolato, nell’intervallo iniziale, con la protezione accessoria di restrizioni imposte dalla Parte contraente allo scopo di mantenere pari la sua bilancia dei pagamenti, la Parte potrà valersi delle disposizioni e dei procedimenti stabiliti nella presente sezione, sempreché la misura sia stata approvata dalle Parti contraenti.

20.  Le disposizioni dei numeri che precedono non autorizzano di derogare a quelle degli articoli I, II e XIII del presente accordo. Le riserve del numero 10 del presente articolo saranno applicabili a qualunque restrizione fondata sulla presente sezione.

21.  Durante l’applicazione d’una misura in virtù delle disposizioni del numero 17 del presente articolo, qualunque Parte contraente, che ne fosse sostanzialmente colpita, potrà sospendere, in ogni momento, l’applicazione di concessioni, o d’altri obblighi, di contenuto equivalente, fondati sul presente accordo, al commercio della Parte che si valga delle disposizioni della presente sezione, sempreché le Parti contraenti non disapprovino la sospensione e siano state avvisate 60 giorni innanzi, entro sei mesi da quando la misura sia stata istituita, o sostanzialmente mutata, a danno della Parte contraente colpita. Quest’ultima dovrà prestarsi a consultazioni in conformità delle disposizioni dell’articolo XXII del presente accordo.

Sezione D

22.  Ogni Parte contraente considerata nella lettera b del numero 4 del presente articolo, che per favorire lo sviluppo della sua economia intenda istituire una misura secondo che dispone il numero 13 del presente articolo per quanto concerne lo stabilimento d’un ramo determinato di produzione, può domandarne l’approvazione alle Parti contraenti. Queste consulteranno senza indugio con la detta Parte e, nel risolvere, si fonderanno sulle considerazioni esposte nel numero 16. Ove approvino la misura divisata, esse scioglieranno la Parte contraente dagli obblighi che le spettano secondo le disposizioni degli altri articoli pertinenti del presente accordo, in quanto sia necessario affinché possa applicarla. Se la misura colpisce un prodotto per il quale sia stata conferita una concessione compresa nell’elenco pertinente, allegato al presente accordo, si applicheranno le disposizioni del numero 18.

23.  Ogni misura applicata in virtù della presente sezione dovrà essere compatibile con le disposizioni del numero 20 del presente articolo.

Art. XIXMisure d’urgenza concernenti l’importazione di prodotti determinati

  1. 1.

    a.

    Quando, per contingenze impreviste o per obblighi, concessioni tariffali comprese, che una Parte contraente avesse assunto in virtù del presente accordo, un prodotto venga importato, sul territorio della medesima, in quantità talmente accresciute e con tali condizioni da recare o essere per recare grave pregiudizio ai produttori nazionali di merci congeneri oppure direttamente concorrenti, la Parte avrà la facoltà di sospendere in tutto o in parte l’obbligo assunto, di revocare o di mutare la concessione, rispetto a quel prodotto, nella maniera e per l’intervallo di tempo necessari a prevenire o a riparare il pregiudizio.

  2. b.

    Se una Parte contraente abbia accordato una concessione circa a una preferenza e il prodotto cui essa attiene venga in maniera importato sul territorio della medesima nelle circostanze considerate nella lettera a del presente numero, che l’importazione rechi o sia per recare grave pregiudizio agli importatori di prodotti congeneri, oppure direttamente concorrenti, stabiliti sul territorio della Parte contraente che beneficia o ha beneficiato della preferenza, questa Parte potrà presentare una domanda alla Parte contraente importatrice, la quale avrà la facoltà di sospendere in tutto o in parte l’obbligo di revocare o mutare la concessione, rispetto a quel prodotto, nella maniera e per l’intervallo di tempo necessari a prevenire o a riparare il pregiudizio.

2.  La Parte contraente, prima di valersi di misure in conformità del numero 1 del presente articolo, avviserà per scritto, più tosto che sarà possibile, le Parti contraenti. Essa darà a queste ultime e alle Parti che abbiano un interesse sostanziale nell’esportazione del prodotto, del quale si tratta, l’opportunità di esaminare di concerto le misure che ha divisato. Nel caso d’una concessione circa a una preferenza, l’avviso menzionerà la Parte contraente che ha chiesto la misura. In contingenze critiche, quando qualunque ritardo potrebbe cagionare un pregiudizio difficilmente sanabile, le misure considerate nel numero 1 del presente articolo potranno essere prese provvisoriamente senza che preceda una consultazione, purché questa sia avviata subito dopo l’istituzione della misura.

  1. 3.

    a.

    Se le Parti contraenti interessate non riescono ad accordarsi su queste misure, la Parte che le divisa potrà istituirle o continuarne l’applicazione. Ove essa eserciti questa facoltà, le Parti contraenti che fossero lese potranno sospendere, nel termine di 90 giorni a contare dall’applicazione delle medesime e decorso un intervallo di 30 giorni da quello in cui le Parti contraenti abbiano ricevuto, per scritto, un avviso anticipato, l’applicazione di concessioni o di altri obblighi, di contenuto equivalente, risultanti dal presente accordo, al commercio della Parte che le ha prese o, nel caso considerato nella lettera b, del numero 1 del presente articolo, al commercio della Parte che ne abbia chiesta l’istituzione, sempre che le Parti contraenti non vi facciano alcuna obiezione.

  2. b.

    Quando delle misure prese in virtù del numero 2 del presente articolo, senza una precedente consultazione, rechino o siano per recare, sul territorio di una Parte contraente, un grave pregiudizio ai produttori nazionali della merce da essa gravata, e ogni ritardo fosse per recare un pregiudizio difficilmente sanabile, tale Parte potrà, con riserva della lettera a del presente numero e secondo che sia necessario per prevenire o riparare il pregiudizio, sospendere delle concessioni o altri obblighi, a contare dall’attuazione delle misure e durante la consultazione.

Art. XXEccezioni generali

Sempre che l’applicazione non sia fatta in maniera da essere un mezzo di discriminazione arbitraria, o ingiustificata, tra i Paesi che sono nelle medesime condizioni, né da essere un palliamento di restrizione del commercio internazionale, nessuna disposizione del presente accordo sarà interpretata come divieto a una Parte contraente qualsiasi di istituire o d’applicare delle misure

  1. a.

    necessarie alla tutela della morale pubblica;

  2. b.

    necessarie alla protezione della sanità e della vita delle persone e degli animali e alla conservazione dei vegetali;

  3. c.

    attenenti all’importazione o all’esportazione dell’oro o dell’argento;

  4. d.

    necessarie ad assicurare l’applicazione delle leggi e dei regolamenti che siano compatibili con le disposizioni del presente accordo, come, a cagione d’esempio, le leggi e i regolamenti che attengono all’applicazione delle misure doganali, all’esercizio di monopoli in conformità del numero 4 dell’articolo II, o dell’articolo XVII, alla protezione dei brevetti, marchi di fabbrica e diritti d’autore e di riproduzione e alle misure intese a impedire delle pratiche che possano trarre in errore;

  5. e.

    attenenti a merci fabbricate nelle prigioni;

  6. f.

    intese alla protezione di tesori artistici, storici, o archeologici, nazionali;

  7. g.

    attenenti alla conservazione di risorse naturali esauribili, qualora siano applicate insieme con delle restrizioni su la produzione o il consumo nazionali;

  8. h.

    prese nell’applicazione di obblighi contratti in virtù d’una convenzione intergovernativa su un prodotto primario, conchiusa secondo i criteri comunicati alle Parti contraenti, né da queste disapprovati, oppure comunicata alle medesime, né da esse disapprovata;

  9. i.

    istituenti delle restrizioni sull’esportazione di materie prime, prodotte nell’interno del Paese e necessarie ad assicurare le quantità occorrenti a un’industria nazionale di trasformazione, durante gli intervalli in cui, in esecuzione di un disegno governativo di stabilizzazione, il prezzo nazionale di esse sia mantenuto inferiore a quello mondiale, sempre che tali restrizioni non cagionino un accrescimento delle esportazioni o della protezione accordata a siffatta industria nazionale, né siano contrarie alle disposizioni del presente accordo concernenti la non discriminazione;

  10. j.

    essenziali per l’acquisto o la ripartizione di prodotti che fossero localmente o generalmente scarsi; sempre che queste misure siano comportabili con il principio per il quale tutte le Parti contraenti hanno diritto a un’equa porzione dell’approvvigionamento internazionale e che le misure le quali siano incompatibili con le altre disposizioni del presente accordo vengano revocate come prima non abbiano più luogo le contingenze che le hanno cagionate. Le Parti contraenti esamineranno non più tardi del 30 giugno 1960, se le disposizioni della presente lettera debbano essere mantenute in vigore.

Art. XXIEccezioni concernenti la sicurezza

Nessuna disposizione del presente accordo sarà considerata

  1. a.

    come intesa a obbligare una Parte contraente a fornire delle notizie la cui divulgazione sia, a suo avviso, contraria agli interessi essenziali della sua sicurezza;

  2. b.

    come intesa a impedire una Parte contraente da ogni misura che stimi necessaria alla tutela degli interessi essenziali della sua sicurezza,

    1. i.

      circa alle materie fissili e a quelle che servono alla fabbricazione dei materiali siffatti,

    2. ii.

      circa al traffico di armi, munizioni, materiale da guerra e al commercio, qualunque esso sia, di altre merci e materiali destinati direttamente o indirettamente ad assicurare l’approvvigionamento delle forze armate,

    3. iii.

      in tempo di guerra o di grave tensione internazionale;

  3. c.

    come intesa a impedire una Parte contraente da misure attenenti all’adempimento di obblighi spettantile, secondo la Carta delle Nazioni Unite, nella conservazione della pace e della sicurezza internazionali.

Art. XXIIConsultazioni

1.  Ogni Parte contraente esaminerà con benevolenza le rimostranze di qualunque altra Parte, le quali vertano su questioni d’applicazione del presente accordo, e consentirà a discuterle.

2.  A istanza d’una Parte contraente, le Parti contraenti piglieranno consiglio, con una o più Parti, sulle difficoltà alle quali non venga fatto di trovare mezzo nelle consultazioni previste nel numero 1.

Art. XXIIIProtezione delle concessioni e dei vantaggi

1.  La Parte contraente la quale reputi annullato o messo in pericolo un vantaggio derivantele direttamente o indirettamente dal presente accordo, oppure reputi compromessa l’attuazione degli scopi cui il medesimo tende, per la cagione

  1. a.

    che un’altra Parte non adempia gli obblighi contratti in virtù di esso;

  2. b.

    che un’altra Parte applichi una misura, ancorché non contraria alle disposizioni di esso;

  3. c.

    che lo stato delle cose sia mutato, potrà presentare rimostranze o proposte scritte all’altra o alle altre Parti delle quali, a suo giudizio, si tratta, allo scopo di trovare nella questione un partito soddisfacente. Ogni Parte contraente, che in tale modo sarà stata richiesta, esaminerà con benevolenza le rimostranze o le proposte che le siano presentate.

2.  Quando alle Parti contraenti non venisse fatto, in uno spazio di tempo ragionevole, di trovare un temperamento, oppure se si trattasse di una delle difficoltà considerate nelle lettera c del numero 1 del presente articolo, la questione potrà essere sottoposta alle Parti contraenti. Su ogni questione che fosse loro sottoposta, queste daranno subito principio a un’indagine e, secondo i casi, faranno raccomandazioni alle Parti contraenti delle quali, a loro giudizio, si tratta, oppure delibereranno sulla faccenda. Le Parti contraenti, quando stimino che occorra, potranno consultare con delle Parti contraenti, con il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite e con qualsiasi altra organizzazione intergovernativa competente. Qualora reputino che lo stato delle cose sia tanto grave da giustificare il provvedimento, esse potranno dare facoltà a una, o a parecchie Parti contraenti, di sospendere rispetto ad altre Parti, secondo stimino che occorra, l’applicazione di qualunque concessione, od obbligo, risultante dall’accordo generale. Se una concessione o un obbligo siffatti venissero sospesi rispetto a un’altra Parte, questa avrà la facoltà di notificare per iscritto, nel termine di sessanta giorni a contare dall’attuazione della sospensione, al segretario esecutivo delle Parti contraenti il suo intendimento di disdire l’accordo generale; la disdetta avrà effetto sessanta giorni dopo quello in cui il detto segretario abbia ricevuto la notificazione.

Parte III

Art. XXIVApplicazione territoriale – Traffico di confine – Unioni


1.  Le disposizioni del presente accordo saranno applicate sul territorio doganale metropolitano delle Parti contraenti, come anche su qualsiasi altro territorio doganale, rispetto al quale il presente accordo sia stato accettato secondo l’articolo XXVI, oppure sia applicato in virtù dell’articolo XXXIII o in conformità del protocollo concernente l’applicazione provvisoria. Ognuno dei detti territori doganali sarà considerato, esclusivamente per quanto s’attiene all’applicazione territoriale del presente accordo, come Parte contraente del medesimo, sempreché le disposizioni del presente numero non abbiano a essere interpretate come intese a stabilire dei diritti o delle obbligazioni tra due, o parecchi territori doganali, rispetto ai quali il presente accordo sia stato accettato secondo l’articolo XXVI, oppure sia applicato in virtù dell’articolo XXXIII, o in conformità del protocollo concernente l’applicazione provvisoria, da una sola Parte contraente.

2.  Nell’applicazione del presente accordo, è considerato doganale qualunque territorio nel quale siano applicati, a una parte sostanziale del suo commercio con altri territori, una tariffa doganale particolare o altri ordinamenti commerciali particolari.

3.  Le disposizioni del presente accordo non dovranno essere interpretate come intese a intralciare

  1. a.

    i vantaggi accordati da una Parte contraente a Paesi limitrofi, per agevolare il traffico di confine;

  2. b.

    i vantaggi accordati al commercio con il Territorio libero di Trieste dai Paesi ad esso limitrofi, sempre che tali vantaggi siano compatibili con le disposizioni dei tratti di pace conchiusi dopo l’ultima guerra mondiale.

4.  Le Parti contraenti convengono che sia desiderabile accrescere la libertà del commercio, promovendo, con accordi conseguiti liberamente, una più compiuta integrazione delle economie dei Paesi che a tali accordi partecipano. Del pari, esse convengono che l’istituzione di un’unione doganale, o di un’area di libero scambio, debba tendere ad agevolare il commercio tra territori che ne sono parte, non a porre inciampi al commercio di altre Parti rispetto a simili territori.

5.  Per conseguenza, le disposizioni del presente accordo non intralceranno l’istituzione, tra i territori delle Parti contraenti, di un’unione doganale o di un’area di libero scambio, oppure la conclusione di un accordo provvisorio inteso a una siffatta istituzione, sempre

  1. a.

    che, nel caso di un’unione doganale o di un accordo provvisorio inteso a istituirla, i dazi doganali, stabiliti al momento dell’istituzione dell’unione o della conclusione d’un accordo siffatto, non abbiano, nell’insieme, a essere in generale più elevati, rispetto al commercio con le Parti contraenti che non partecipino a tali unioni o accordi, né gli altri ordinamenti commerciali a essere più severi, di quanto non siano stati, nei territori che partecipano all’unione, prima della istituzione di essa o della conclusione dell’accordo;

  2. b.

    che, nel caso di un’area di libero scambio o di un accordo provvisorio inteso a istituirla, i dazi doganali, mantenuti in vigore in ciascun territorio che vi partecipi e applicabili, nel momento della istituzione dell’area o della conclusione dell’accordo, rispetto al commercio con le Parti contraenti che non facciano parte d’un territorio o d’un accordo siffatto, non saranno più elevati, né gli altri ordinamenti commerciali saranno più severi, di quanto essi non siano stati, nei medesimi territori, prima dell’istituzione dell’area o della conclusione dell’accordo;

  3. c.

    che qualunque accordo provvisorio, considerato nelle lettere a e b, rechi un disegno e un programma concernenti l’istituzione, in uno spazio dicevole di tempo, di un’unione doganale o di un’area di libero scambio.

6.  Se nell’adempire le condizioni indicate nella lettera a del numero 5, una Parte contraente disegna di elevare un dazio in maniera non compatibile con le disposizioni dell’articolo II, si applicherà la procedura prevista nell’articolo XXVIII. Nel determinare le compensazioni, sarà tenuto debito conto della compensazione che già conseguisse dalle diminuzioni apportate al dazio corrispondente degli altri territori dell’unione.

  1. 7.

    a.

    Ogni Parte contraente, che intende accedere a un’unione doganale, o partecipare a un’area di libero scambio o a un accordo provvisorio inteso a istituire un’unione o un’area siffatta, ne darà immediatamente avviso alle Parti contraenti e fornirà a esse, su quell’unione o area, tutte le informazioni che loro sono necessarie per fare, alle Parti contraenti, i rapporti e le raccomandazioni che stimino opportuni.

  2. b.

    Qualora le Parti contraenti, esaminati il disegno e il programma recati nell’accordo provvisorio di cui al numero 5, in consultazione con le parti del medesimo, e debitamente considerate le informazioni fornite secondo la lettera a, giudicassero che l’accordo non è tale da condurre, nei termini divisati dalle Parti del medesimo, all’istituzione di un’unione doganale o di un’area di libero scambio, oppure che i detti termini non siano ragionevoli, faranno delle raccomandazioni alle dette Parti. Ove queste fossero aliene dal mutare l’accordo in conformità di tali raccomandazioni, lo dissolveranno oppure non lo metteranno in vigore.

  3. c.

    Ogni modificazione sostanziale del disegno o del programma considerato nella lettera c del numero 5 sarà comunicato alle Parti contraenti, le quali domanderanno alle Parti contraenti di consultare seco se la modificazione sia per compromettere oppure ritardare indebitamente l’istituzione dell’unione doganale oppure dell’area di libero scambio.

8.  Secondo il presente accordo

  1. a.

    è reputata unione doganale la sostituzione d’un unico territorio a due o a parecchi territori doganali, onde ne consegua

    1. i.

      che i dazi doganali e gli altri ordinamenti commerciali restrittivi (escluse, in quanto sia necessario, le restrizioni autorizzate secondo gli articoli XI, XII, XIII, XIV, XV e XX) siano sostanzialmente soppressi per il grosso degli scambi commerciali tra i territori dell’unione o, almeno, per il grosso degli scambi commerciali dei prodotti originari di tali territori,

    2. ii.

      e che, riservate le disposizioni del numero 9, i dazi doganali e gli altri ordinamenti, applicati da ciascuno dei membri dell’unione al commercio con i territori che non vi facciano parte, siano sostanzialmente identici;

  2. b.

    è reputata area di libero scambio l’insieme di due o più territori doganali, nei quali i dazi doganali e gli altri ordinamenti commerciali restrittivi (escluse, in quanto sia necessario, le restrizioni autorizzate secondo gli articoli XI, XII, XIII, XIV, XV e XX) siano soppressi per il grosso degli scambi commerciali dei prodotti originari dei territori che fanno parte dell’area.

9.  Le preferenze considerate nel numero 2 dell’articolo 1 non saranno alterate dall’istituzione di un’unione doganale o da un’area di libero scambio; esse, nondimeno, potranno venir soppresse oppure temperate mediante negoziati con le Parti contraenti interessate. Questa procedura si applicherà segnatamente per sopprimere quelle preferenze che siano d’intralcio all’osservanza delle disposizioni delle lettere a/i e b del numero 8.

10.  Le Parti contraenti potranno, con risoluzione presa a maggioranza di due terzi, approvare delle proposte non affatto conformi alle disposizioni dei numeri dal 5 al 9, purché conducano all’istituzione di un’unione doganale o di un’area di libero scambio secondo che dispone il presente articolo.

11.  Considerate le contingenze straordinarie che procedono dall’essersi l’India e il Pakistan costituiti in Stati indipendenti e riconoscendo che i medesimi composero per lungo tempo un’unità economica, le Parti contraenti hanno convenuto che le disposizioni del presente accordo non impediranno quei due Paesi dal concludere degli accordi particolari sul loro commercio vicendevole, fino a tanto che siano definitivamente stabiliti i loro rapporti commerciali.

12.  Ogni Parte contraente prenderà tutte le misure ragionevoli, in suo potere, affinché i Governi o le amministrazioni regionali o locali osservino le disposizioni del presente accordo.

Art. XXVAzione collettiva delle Parti contraenti

1.  I rappresentanti delle Parti contraenti si aduneranno periodicamente, per assicurare l’applicazione delle disposizioni del presente accordo che richiedano un’azione collettiva, e, in generale, per rendere agevole l’esecuzione dell’accordo medesimo e secondarne gli scopi. Le Parti contraenti, quando nel presente accordo sono considerate come operanti collettivamente, sono contrassegnate: Parti contraenti.

2.  Il Segretario generale delle Nazioni Unite è invitato a convocare la prima assemblea delle Parti contraenti, la quale sì adunerà il 1° marzo 1948, al più tardi.

3.  In tutte le assemblee delle Parti contraenti, ciascuna Parte ha diritto a un voto.

4.  Salvo disposizione contraria del presente accordo, le Parti contraenti risolvono a maggioranza dei voti resi.

5.  In contingenze straordinarie, non previste in altro luogo del presente accordo, le Parti contraenti potranno sciogliere una Parte contraente da un obbligo che le spetti secondo il medesimo, mediante risoluzione presa a maggioranza di due terzi dei voti resi e di oltre la metà delle Parti contraenti. Mediante una risoluzione siffatta, le Parti contraenti potranno altresì

  1. i.

    specificare certe sorte di contingenze straordinarie, rispetto alle quali siano da applicarsi altre condizioni di voto per sciogliere una Parte contraente da uno o da parecchi dei suoi obblighi,

  2. ii.

    prescrivere i criteri necessari all’applicazione del presente numero.

Art. XXVIApprovazione, entrata in vigore e registrazione

1.  Il presente accordo recherà la data del 30 ottobre 1947.

2.  Il presente accordo sarà aperto all’approvazione di qualsiasi Parte contraente che, il 1° marzo 1955, era tale o negoziava allo scopo d’accedervi.

3.  Il presente accordo, steso in un esemplare in lingua francese e in un esemplare in lingua inglese, i quali testi fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, che ne trasmetterà una copia autenticata a tutti i Governi interessati.

4.  Ogni Governo che approva il presente accordo dovrà depositare uno strumento d’approvazione presso il segretario esecutivo delle Parti contraenti, il quale informerà tutti i Governi interessati della data del deposito dello strumento d’approvazione e della data in cui il presente accordo entrerà in vigore conformemente alle disposizioni del numero 6 del presente articolo.

  1. 5.

    a.

    Ogni Governo che approva il presente accordo l’approva per il suo territorio metropolitano e per gli altri territori che rappresenta nella parte internazionale, riservati i territori doganali determinati, che avrà indicato, al momento dell’approvazione, al segretario esecutivo delle Parti contraenti.

  2. b.

    Ogni Governo che abbia notificato al segretario esecutivo un’eccezione secondo la lettera a del presente numero potrà comunicargli, in ogni momento, che la sua approvazione concernerà del pari il territorio doganale determinato, innanzi escluso; questa notificazione avrà effetto il trentesimo giorno dopo quello in cui sia stata ricevuta dal segretario esecutivo.

  3. c.

    Il territorio per il quale una Parte contraente abbia approvato il presente accordo sarà considerato Parte contraente, qualora quella Parte ne faccia la proposta e accerti con una dichiarazione che esso gode, o acquista il godimento, di una completa autonomia nei suoi rapporti commerciali con l’estero e rispetto alle altre faccende considerate nel presente accordo.

6.  Il presente accordo entrerà in vigore, tra i Governi che l’avranno approvato, il trentesimo giorno dopo quello nel quale il segretario esecutivo delle Parti contraenti avrà ricevuto lo strumento d’approvazione dei Governi menzionati nell’allegato H, i cui territori rappresentano l’ottantacinque per cento del commercio estero complessivo dei territori dei Governi menzionati in quell’allegato, calcolato secondo la colonna pertinente recata nel medesimo. Lo strumento d’approvazione di ciascuno degli altri Governi avrà effetto il trentesimo giorno dopo quello in cui sarà stato depositato.

7.  Le Nazioni Unite sono autorizzate a registrare il presente accordo, non appena sarà entrato in vigore.

Art. XXVIISospensione o revoca di concessioni

Qualsiasi Parte contraente avrà, in ogni momento, la facoltà di sospendere o di revocare, intieramente o in parte, una concessione compresa nell’elenco pertinente, allegato al presente accordo, per la ragione che essa era stata negoziata con un Governo che non sia Parte contraente o abbia cessato d’essere tale. La Parte contraente che prendesse una simile decisione è tenuta a notificarla alle Parti contraenti e consulterà, se invitata, con le Parti che siano sostanzialmente interessate al prodotto del quale di tratta.

Art. XXVIIIModificazione degli elenchi

1.  Il primo giorno di ogni periodo triennale, di cui il primo comincia il 1° gennaio 1958 (o il primo giorno dì qualunque altro periodo che le Parti contraenti stimassero di stabilire con risoluzione presa alla maggioranza dei due terzi dei voti resi), ogni Parte contraente (denominata appresso: «Parte contraente istante») potrà mutare, o revocare, una concessione compresa nell’elenco pertinente, allegato al presente accordo, dopo averne trattato ed essersi accordata con tutte quelle Parti contraenti con le quali l’aveva negoziata, come anche con tutte quelle Parti contraenti il cui interesse, come principali fornitrici, sia riconosciuto dalle Parti contraenti (queste due sorte di Parti contraenti, come anche la Parte contraente istante, sono denominate nel presente articolo: «Parti contraenti essenzialmente interessate») e con la riserva che essa ne abbia consultato con ogni altra Parte contraente, il cui interesse sostanziale nella concessione considerata sia riconosciuto dalle dette Parti.

2.  In siffatti negoziati e accordo, il quale potrà comprendere delle compensazioni concernenti altri prodotti, le Parti contraenti interessate si sforzeranno di mantenere le concessioni, accordate sul fondamento della scambievolezza e di vantaggi vicendevoli, a un grado non meno favorevole di quello che risultava, prima dei negoziati, dal presente Accordo.

  1. 3.

    a.

    Qualora le Parti contraenti essenzialmente interessate non riescano a fermare un accordo, innanzi il 1° gennaio 1958 o innanzi il decorso di uno dei periodi considerati nel numero 1 del presente articolo, la Parte contraente, che ne fa disegno, avrà nondimeno la facoltà di mutare e revocare la concessione. Prendendo questa una misura siffatta, ogni Parte contraente con la quale la concessione era stata negoziata, ogni Parte contraente il cui interesse, come principale fornitrice, sia stato riconosciuto secondo il numero 1, e ogni Parte contraente il cui interesse sostanziale sia stato riconosciuto secondo questo numero, avranno nel termine di sei mesi a contare dall’applicazione di questa misura e trenta giorni dopo che le Parti contraenti ne abbiano ricevuto l’avviso scritto, la facoltà di revocare delle concessioni sostanzialmente equivalenti, che erano state negoziate con la Parte contraente istante.

  2. b.

    Se le Parti contraenti essenzialmente interessate conchiudano un accordo che non soddisfaccia a un’altra Parte contraente il cui interesse sostanziale sia stato riconosciuto secondo il numero 1, quest’ultima avrà, nel termine di sei mesi a contare dall’applicazione della misura prevista in tale accordo e trenta giorni dopo che le Parti contraenti ne abbiano ricevuto l’avviso scritto, la facoltà di revocare delle concessioni sostanzialmente equivalenti, che erano state negoziate con la Parte contraente istante.

4.  In contingenze speciali, le Parti contraenti potranno autorizzare, in ogni momento, una Parte contraente, ad avviare pratiche intese a mutare o a revocare una concessione compresa nell’elenco pertinente, allegato al presente accordo, secondo le forme e condizioni seguenti:

  1. a.

    I negoziati, e tutte le consultazioni attenenti, saranno condotti conformemente ai numeri 1 e 2.

  2. b.

    Se, negoziando, venga fatto di firmare un accordo tra le Parti contraenti essenzialmente interessate, si applicheranno le disposizioni della lettera b del numero 3.

  3. c.

    Se non venga fatto di fermare un accordo tra le Parti contraenti essenzialmente interessate, nel termine di sessanta giorni a contare da quello in cui i negoziati siano stati autorizzati o di qualsiasi altro intervallo maggiore che sia stato stabilito dalle Parti contraenti, la Parte contraente istante potrà sottoporre la faccenda a queste Parti.

  4. d.

    In quest’ultimo caso, le Parti contraenti esamineranno prontamente la faccenda e comunicheranno il loro parere alle Parti contraenti essenzialmente interessate, allo scopo di accomodare le difficoltà. Se viene trovato un accomodamento, si applicheranno le disposizioni della lettera b del numero 3, come se le Parti contraenti essenzialmente interessate avessero fermato un accordo. Ove tra le Parti contraenti essenzialmente interessate non venga fatto di trovare un accomodamento, la Parte contraente istante avrà la facoltà di mutare o revocare la concessione, salvo che le Parti contraenti non accertino che essa non sia adoperata, come ragione comanda, per offrire una compensazione bastevole. Quando fosse presa una misura siffatta, ogni Parte contraente con la quale la concessione era stata negoziata, ogni Parte contraente il cui interesse, come principale fornitrice, sia stato riconosciuto secondo la lettera a del numero 4, e ogni Parte contraente il cui interesse sostanziale sia stato riconosciuto secondo questa lettera, avranno nel termine di sei mesi a contare dall’applicazione di questa misura e trenta giorni dopo che le Parti contraenti ne abbiano ricevuto l’avviso scritto, la facoltà di mutare, o di revocare, delle concessioni sostanzialmente equivalenti, che erano state negoziate con la Parte contraente istante.

5.  Innanzi il 1° gennaio 1958 e innanzi il decorso di uno dei periodi considerati nel numero 1, ogni Parte contraente potrà, dandone notificazione alle Parti contraenti, riservarsi, per la durata del periodo successivo, il diritto di mutare l’elenco pertinente, sempre che si conformi alle procedure disciplinate nel numero dall’1 al 3. Se una Parte contraente si vale di questa facoltà, ogni altra Parte contraente potrà mutare o revocare qualunque concessione che con quella aveva negoziato, sempre che si conformi alle dette procedure.

Art. XXVIIIbis Negoziati tariffali

1.  Le Parti contraenti convengono che, sovente, i dazi doganali arrecano gravi intralci al commercio; e però, i negoziati intesi a diminuire sostanzialmente lo stato generale dei dazi doganali e delle altre imposizioni su l’importazione e l’esportazione, e segnatamente a diminuire i dazi elevati che intralciano le importazioni di merci ancora che in minime quantità, quando siano fondati sulla vicendevolezza e su vantaggi scambievoli e tengano in debito conto gli scopi del presente accordo e i bisogni differenti di ciascuna Parte contraente, sono di grande momento per l’espansione del commercio internazionale. Per conseguenza, le Parti contraenti possono, di tempo in tempo, dare forma a siffatti negoziati.

  1. 2.

    a.

    I negoziati secondo il presente articolo possono concernere dei prodotti scelti separatamente l’uno dall’altro, oppure fondarsi su una procedura multilaterale, approvata dalle Parti contraenti delle quali si tratta. Questi negoziati possono essere intesi a diminuire dei dazi, a vincolarli allo stato in cui siano al momento del negoziato, o a stabilire l’obbligo di non accrescere oltre a un grado determinato in singolo dazio, oppure i dazi medi che gravano sui prodotti di certe sorte. Per l’ordinario, il vincolo di dazi doganali poco elevati, o d’un ordinamento d’ammissione in franchigia, sarà considerato come una concessione equipollente a una diminuzione di dazi doganali elevati.

  2. b.

    Le Parti contraenti convengono, che, ordinariamente, il buon esito dei negoziati multilaterali dipenderebbe dalla partecipazione di ciascuna di quelle Parti i cui scambi con altre Parti rappresentino una porzione sostanziale del suo commercio estero.

3.  I negoziati saranno condotti in maniera, da tenere sufficientemente conto

  1. a.

    dei bisogni di ciascuna Parte contraente e di ciascun ramo della produzione;

  2. b.

    del bisogno, per i Paesi meno progrediti, di valersi, con maggiore adattabilità, della protezione tariffale, onde agevolare il loro progresso economico, e di quello, che loro è proprio, di conservare dei dazi a scopo fiscale;

  3. c.

    di ogni altra contingenza sulla quale dovesse accadere di fare riflesso, compresi i bisogni attenenti al fisco e al progresso economico delle Parti delle quali si tratta, come anche i bisogni strategici e di altra natura.

Art. XXIXAttinenze del presente accordo con la Carta dell’Avana

1.  Le Parti contraenti si obbligano a osservare, con ogni diligenza comportabile con i poteri esecutivi dei quali dispongono, i princìpi generali enunciati nei capi dal I al VI e XI della Carta dell’Avana, fino a tanto che non l’abbiano approvata in conformità delle loro norme costituzionali.

2.  Alla data dell’entrata in vigore della Carta dell’Avana, l’applicazione della parte II del presente accordo verrà sospesa.

3.  Se, il 30 settembre 1949, la Carta dell’Avana non sarà in vigore, le Parti contraenti si aduneranno prima del 31 dicembre 1949 per convenire se il presente accordo debba essere emendato, completato oppure conservato.

4.  Se la Carta dell’Avana cessasse, in un momento qualsiasi, d’avere effetto, le Parti contraenti si aduneranno, come prima sarà possibile, per convenire se il presente accordo debba essere completato, emendato oppure conservato. Fino a tanto non sarà stato firmato un accordo a questo rispetto, entrerà nuovamente in vigore la parte II del presente accordo; rimanendo inteso che alle disposizioni di questa Parte, eccettuato l’articolo XXIII, sarà sostituito, mutatis mutandis, il testo della Carta dell’Avana, il quale fosse in vigore in quel momento, e che nessuna Parte contraente sarà vincolata per le disposizioni che non la obbligavano allorchè la Carta dell’Avana abbia cessato d’avere effetto.

5.  Se una Parte contraente non avesse approvato la Carta dell’Avana allorchè fosse entrata in vigore, le Parti contraenti si aduneranno per convenire se, e come, il presente accordo debba essere completato o emendato, in quanto muti i rapporti tra la Parte contraente che non abbia accettato la Carta dell’Avana e le altre Parti. Fino a tanto che non sarà stato firmato un accordo a questo rispetto, le disposizioni della Parte II del presente accordo seguiteranno ad essere applicate tra quella e queste altre Parti contraenti, nonostante le disposizioni del numero 2 del presente articolo.

6.  Le Parti contraenti che sono membri dell’Organizzazione Internazionale del Commercio non potranno fondarsi sulle disposizioni del presente accordo, allo scopo di togliere effetto a una disposizione qualunque della Carta dell’Avana. L’applicazione del principio stabilito nel presente numero a una Parte contraente che non sia membro della detta Organizzazione sarà determinata in un accordo, conformemente alle disposizioni del numero 5 del presente articolo.

Art. XXXEmendamenti

1.  Qualora non sia altrimenti disposto circa agli emendamenti che fossero da apportare al presente accordo, gli emendamenti alle disposizioni della parte I del medesimo, dell’articolo XXIX, e del presente articolo, entreranno in vigore non appena siano stati approvati da tutte le parti contraenti, laddove gli emendamenti alle altre disposizioni del presente accordo entreranno in vigore, rispetto alle Parti contraenti che li abbiano approvati, non appena siano stati approvati dai due terzi delle Parti contraenti, e, successivamente, rispetto alle altre Parti contraenti, non appena siano stati approvati da queste.

2.  Ogni Parte contraente, che approvi un emendamento al presente accordo, depositerà uno strumento d’approvazione, presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, entro un termine che sarà stabilito dalle Parti contraenti. Queste ultime potranno risolvere che un emendamento entrato in vigore secondo che dispone il presente articolo, sia di tale sorta, che qualsiasi Parte contraente la quale non l’abbia approvato nel termine stabilito, potrà recedere dal presente accordo, oppure potrà, con il loro assenso, seguitare a esserne parte.

Art. XXXIRecesso

Riservate le disposizioni del numero 12 dell’articolo XVIII, dell’articolo XXIII, o del numero 2 dell’articolo XXX, ogni Parte contraente potrà recedere dal presente accordo, oppure operare il recesso di uno o parecchi territori doganali determinati, da esse rappresentati per la parte internazionale e che godano in quel momento di una completa autonomia nei loro rapporti commerciali con l’estero e rispetto alle altre faccende considerate nel presente accordo. Il recesso avrà effetto decorsi sei mesi a contare dal giorno in cui il Segretario generale delle Nazioni Unite ne avrà ricevuto una notificazione scritta.

Art. XXXIIParti contraenti

1.  Saranno considerate Parti contraenti del presente accordo i Governi che ne applichino le disposizioni secondo che dispongono degli articoli XXVI e XXXIII, oppure in virtù del protocollo d’applicazione provvisoria.

2.  Le Parti contraenti, che abbiano approvato il presente accordo secondo che dispone il numero 6 dell’articolo XXVI, potranno, in ogni momento successivo all’entrata in vigore del presente accordo conformemente al numero 4 del detto articolo, risolvere che una Parte contraente, la quale non l’avesse approvato secondo questa procedura, cesserà d’esserne tale.

Art. XXXIIIAdesione

Ogni Governo il quale non sia Parte del presente accordo, e ogni Governo il quale operi in nome di un territorio doganale determinato, che goda di una completa autonomia nei suoi rapporti commerciali con l’estero e rispetto alle altre faccende considerate nel presente accordo, potrà aderire al medesimo, per conto suo o per conto del detto territorio, con le condizioni stabilite tra sé e le Parti contraenti. Queste ultime prenderanno le risoluzioni considerate nel presente numero, alla maggioranza di due terzi.

Art. XXXIVAllegati

Gli allegati al presente accordo sono parti integranti del medesimo.

Art. XXXVNon applicazione dell’accordo tra le parti contraenti

1.  Il presente accordo, o il suo articolo II, non si applicherà tra due Parti contraenti

  1. a.

    se, non abbiano trattato, fra loro, dei negoziati tariffali,

  2. b.

    se una delle due, al momento in cui una di esse diviene Parte contraente, non consenta all’applicazione.

2.  A richiesta d’una Parte contraente, le Parti contraenti potranno esaminare dell’applicazione del presente articolo in casi particolari e fare delle raccomandazioni.

Parte IV Commercio e sviluppo

Art. XXXVIPrincipi e finalità

1.  Le Parti contraenti,

  1. a.

    coscienti che gli scopi fondamentali del presente accordo sono intesi a migliorare il livello di vita e lo sviluppo progressivo dell’economia di ogni Parte contraente, e considerando che la realizzazione di questi scopi è urgente per le Parti contraenti in via di sviluppo;

  2. b.

    considerando che i ricavi dall’esportazione delle Parti contraenti in via di sviluppo possono avere un’importanza determinante nel loro sviluppo economico, e che l’ampiezza di tale apporto dipende a sua volta dai prezzi che le dette Parti contraenti pagano per i prodotti essenziali che esse importano, dalla quantità delle loro esportazioni e dai prezzi che vengono loro pagati per queste esportazioni;

  3. c.

    constatando la grande differenza fra il livello di vita dei Paesi in via di sviluppo e quello degli altri Paesi;

  4. d.

    riconoscendo che un’azione individuale e collettiva è indispensabile per favorire lo sviluppo economico delle Parti contraenti in via di sviluppo e per assicurare loro un miglioramento rapido del livello di vita;

  5. e.

    riconoscendo che il commercio internazionale considerato come strumento di progresso economico e sociale dovrà essere diretto da regole e procedure – e da misure conformi a tali regole e procedure – che siano compatibili con gli scopi stabiliti nel presente articolo;

  6. f.

    rivelando che le Parti contraenti possono autorizzare le Parti contraenti in via di sviluppo ad osservare misure speciali per favorire il loro commercio e il loro sviluppo;

hanno convenuto quanto segue.

2.  È necessario assicurare un aumento rapido e sostenuto del ricavo d’esportazione delle Parti contraenti in via di sviluppo.

3.  È necessario produrre sforzi positivi affinché le Parti contraenti in via di sviluppo abbiano ad assicurarsi la parte dell’aumento del commercio internazionale corrispondente alle necessità del loro sviluppo economico.

4.  Dal momento che le numerose Parti contraenti in via di sviluppo sono ancora vincolate all’esportazione di una gamma limitata di prodotti primi, è necessario assicurare a questi prodotti, nella più larga misura possibile, condizioni più favorevoli ed accettabili d’accesso ai mercati mondiali e, se necessario, elaborare misure destinate a stabilizzare e a migliorare la situazione dei mercati mondiali di questi prodotti, in particolare delle misure destinate a stabilizzare i prezzi ad un livello equo e rimunerativo, in modo da consentire un’espansione del commercio mondiale e della domanda e un accrescimento dinamico e costante del ricavo effettivo d’esportazione per procurare a questi Paesi fonti crescenti di sviluppo economico.

5.  L’espansione rapida dell’economia delle Parti contraenti in via di sviluppo sarà facilitata da misure che assicurino la diversificazione della loro struttura economica, evitando loro di dipendere eccessivamente dalla esportazione di prodotti principali. Per questa ragione è necessario assicurare, nella più larga misura possibile e a condizioni favorevoli, un miglior accesso ai mercati per i prodotti trasformati e per gli articoli manifatturati, la cui esportazione presenta o potrà presentare un interesse particolare per le Parti contraenti in via di sviluppo.

6.  A causa dell’insufficienza cronica dei ricavi d’esportazione e di altre divise delle Parti contraenti in via di sviluppo, esistono degli importanti rapporti fra il commercio e l’aiuto finanziario allo sviluppo. È dunque necessario che le Parti contraenti e le istituzioni internazionali di prestito collaborino strettamente e permanentemente allo scopo di contribuire, con la massima efficacia, ad alleggerire l’onere assunto dalle Parti contraenti in via di sviluppo per l’incremento economico.

7.  Una collaborazione appropriata è necessaria fra le Parti contraenti, le altre organizzazioni intergovernative e gli organi e le istituzioni delle Nazioni Unite, le cui attività concernono lo sviluppo commerciale ed economico dei Paesi poco sviluppati.

8.  Le Parti contraenti economicamente evolute rinunciano alla reciprocità circa gli impegni assunti nei negoziati commerciali intesi a ridurre o eliminare i diritti di dogana ed altri ostacoli al commercio delle Parti contraenti in via di sviluppo.

9.  L’adozione di misure volte a realizzare questi principi e scopi sarà oggetto di uno sforzo cosciente e risoluto, tanto individuale che collettivo, delle Parti contraenti.

Art. XXXVIIObblighi

1.  Le Parti contraenti economicamente evolute dovranno, per quanto possibile, ossia tranne quando fossero impedite da ragioni imperative che comprendano eventualmente ragioni di ordine giuridico, agire secondo le seguenti disposizioni:

  1. a.

    accordare alta priorità alla diminuzione ed alla eliminazione degli ostacoli che si oppongono al commercio dei prodotti la cui esportazione presenta o potrebbe presentare un interesse particolare per le Parti contraenti in via di sviluppo, compresi i diritti di dogana e altre restrizioni che comportano una discriminazione irragionevole fra prodotti primi e prodotti trasformati;

  2. b.

    astenersi d’istituire o aggravare i diritti doganali od ostacoli non tariffali all’importazione di prodotti la cui esportazione presenta o potrebbe presentare un interesse particolare per le Parti contraenti in via di sviluppo;

  3. c.

    i)

    astenersi dall’istituire nuove misure fiscali,

    1. ii)

      accordare, nell’ordinamento della politica fiscale, una alta priorità alla riduzione e all’eliminazione delle misure fiscali in vigore,

  4. che provocherebbero un sensibile rallentamento dell’aumento del consumo dei prodotti primi allo stato greggio o dopo trasformazione, provenienti totalmente o preponderantemente dal territorio delle Parti contraenti in via di sviluppo, se queste misure saranno applicate specificamente a detti prodotti.

  5. 2.

    a.

    Ove si reputi che non è applicata una qualsiasi delle disposizioni dei capoversi a, b e c, del numero 1, l’inosservanza sarà segnalata alle Parti contraenti, sia dalla Parte contraente che non ha applicato le disposizioni pertinenti, sia da qualsiasi altra Parte contraente interessata.

  6. b.

    i)

    A richiesta di ogni Parte contraente interessata e indipendentemente dalle consultazioni bilaterali che potessero eventualmente essere intraprese, le Parti contraenti consulteranno, circa la questione suindicata, la Parte contraente direttamente interessata e tutte le Parti contraenti interessate per giungere a soluzioni soddisfacenti ogni Parte contraente e realizzare gli scopi esposti nell’articolo XXXVI. Durante le consultazioni, saranno esaminati motivi invocati per la mancata applicazione delle disposizioni dei capoversi a, b e c del numero 1.

    1. ii)

      Dal momento che l’attuazione delle disposizioni delle lettere a, b e c del numero 1 da parte degli Stati contraenti che agiscono individualmente, può, in certi casi, essere realizzata più facilmente di un’azione collettiva intrapresa con altre Parti contraenti economicamente evolute, le consultazioni potrebbero, all’occorrenza mirare a questo fine.

    2. iii)

      Ove occorra, le consultazioni delle Parti contraenti potrebbero anche mirare a realizzare un accordo collettivo che permetta di raggiungere gli scopi del presente accordo, come è previsto al numero 1 dell’articolo XXV.

3.  Le Parti contraenti economicamente evolute dovranno:

  1. a.

    adoperarsi allo scopo di mantenere i margini commerciali a livelli equi nei casi dove il prezzo di vendita delle merci, totalmente o prevalentemente prodotte sul territorio delle Parti contraenti in via di sviluppo, è determinato direttamente o indirettamente dal Governo;

  2. b.

    studiare attivamente l’adozione di altre misure il cui oggetto sarà di estendere le possibilità d’aumento delle importazioni dalle Parti contraenti in via di sviluppo e collaborare a questo scopo con un’azione internazionale appropriata;

  3. c.

    prendere in considerazione specialmente gli interessi commerciali delle Parti contraenti in via di sviluppo quando esse intenderanno applicare misure diverse da quelle autorizzate nel presente accordo, per risolvere particolari problemi, e cercare tutte le possibilità di riassestamento costruttivo prima di applicare tali misure, se quest’ultime dovessero colpire gli interessi essenziali di dette Parti contraenti.

4.  Ogni Parte contraente in via di sviluppo accetta di prendere delle misure appropriate all’attuazione dei disposti della Parte IV nell’interesse del commercio delle altre Parti contraenti in via di sviluppo, per quanto queste misure siano compatibili con i bisogni attuali e futuri del suo sviluppo, delle sue finanze e del suo commercio, tenuto conto dell’evoluzione commerciale avuta e degli interessi commerciali dell’insieme delle Parti contraenti in via di sviluppo.

5.  Nell’esecuzione degli obblighi enunciati nei numeri da 1 a 4, ogni Parte contraente offrirà senza indugio a ogni altra parte contraente interessata o a tutte le altre Parti contraenti interessate tutte le facilitazioni per entrare in consultazione, secondo le procedure normali del presente accordo, riguardo a tutte le questioni o le difficoltà che si presenteranno.

Art. XXXVIIIAzione collettiva

1.  Le Parti contraenti che agiscono collettivamente, collaboreranno entro e fuori dell’ambito del presente accordo, nel modo più adeguato, allo scopo di promuovere la realizzazione degli scopi enunciati all’articolo XXXVI.

2.  In particolare, le Parti contraenti dovranno:

  1. a.

    all’occorrenza, agire, mediante accordi internazionali, nello scopo di assicurare migliori e accettabili condizioni d’accesso ai mercati mondiali per i prodotti primi che presentano un interesse particolare per le Parti contraenti in via di sviluppo e di elaborare misure destinate a stabilizzare e a migliorare la situazione dei mercati mondiali di questi prodotti, comprese quelle di stabilizzazione dei prezzi a livelli equi e rimunerativi per le esportazioni di questi prodotti;

  2. b.

    cercare di ottenere, in politica commerciale e di sviluppo, una collaborazione appropriata con le Nazioni Unite e loro organi ed istituzioni, comprese le istituzioni che saranno eventualmente costituite in virtù delle raccomandazioni della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo;

  3. c.

    collaborare all’analisi dei piani e della politica economica delle singole Parti contraenti in via di sviluppo e all’esame dei rapporti tra commercio e aiuto al fine di approntare le misure concrete agevolanti l’incremento del l’esportazione nonché l’accesso ai mercati dei prodotti delle branche in tal modo potenziate; esse dovranno perciò collaborare adeguatamente con i Governi e gli organismi internazionali e, in particolare, con gli organi competenti dell’aiuto finanziario allo sviluppo economico, per svolgere studi sistematici sui rapporti, tra commercio e aiuto, delle singole Parti contraenti in via di sviluppo onde siano chiaramente stabiliti il potenziale d’esportazione, le possibilità del mercato e ogni altro fattore ritenuto necessario;

  4. d.

    seguire continuamente l’evoluzione del commercio mondiale, considerando specialmente il saggio d’espansione degli scambi delle Parti contraenti in via di sviluppo, e dare loro le raccomandazioni adeguate alle circostanze;

  5. e.

    collaborare alla ricerca di metodi praticabili per l’espansione degli scambi intesi allo sviluppo economico, mediante un armonioso adeguamento, sul piano internazionale, della politica e prescrizioni interne, l’applicazione delle norme tecniche e commerciali che riguardano la produzione, i trasporti e la commercializzazione, e promuovendo le esportazioni grazie a dispositivi idonei ad accrescere la diffusione delle informazioni commerciali e a sviluppare lo studio dei mercati;

  6. f.

    prendere le disposizioni istituzionali che saranno necessarie al perseguimento degli scopi di cui all’articolo XXXVI e all’applicazione delle disposizioni della presente Parte.

Allegati

  • nella lettera a del numero 2 dell’articolo I
  • menzionati nella lettera b del numero 2 dell’articolo I
  • del Lussemburgo e dei Paesi Bassi, menzionati nella lettera b
  • menzionati nella lettera b del numero 2 dell’articolo I
  • conchiusi tra il Cile e i Paesi vicini,
  • tra la Siria e il Libano e i Paesi vicini,
  • preferenziali massimi, menzionati nel numero 3 dell’articolo I
  • per l’accertamento previsto nell’articolo XXVI
  • che modifica il preambolo e le parti II e III

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 12.08.2003. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).