Législation

Accordo del 30 novembre 1999 che istituisce il Centro di consulenza giuridica sulla legislazione dell'OMC (con all.)

RS 0.632.209In vigoreStato 06.07.202317 articoli

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Nessun progetto di revisione in corso.

Le Parti al presente Accordo, prendendo atto che l’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (di seguito «OMC») ha costituito un sistema giuridico e procedure complesse per la risoluzione delle controversie; prendendo altresì atto che i Paesi in sviluppo, in particolare i meno progrediti tra di essi, e le economie in transizione hanno una perizia limitata della legislazione dell’OMC e della gestione di controversie commerciali complesse e che la loro capacità di acquisire la suddetta perizia è limitata da rigide costrizioni finanziarie e istituzionali; riconoscendo che vi potrà essere un giusto equilibrio tra i diritti e gli obblighi risultanti dall’Accordo che istituisce l’OMC solamente se tutti i Membri dell’OMC comprendono i diritti e gli obblighi che ne risultano e se hanno le stesse possibilità di ricorrere alle procedure di risoluzione delle controversie dell’OMC; riconoscendo inoltre che la credibilità e l’accettabilità delle procedure di risoluzione delle controversie dell’OMC possono essere assicurate soltanto se tutti i Membri dell’OMC possono parteciparvi con efficacia; risoluti, di conseguenza, a costituire una fonte di formazione, di perizia e di pareri giuridici sulla legislazione dell’OMC facilmente accessibile ai Paesi in sviluppo, in particolare ai meno progrediti tra di essi, e alle economie in transizione; hanno convenuto quanto segue:

Art. 1Istituzione del Centro di consulenza giuridica sulla legislazione dell’OMC

Il presente Accordo istituisce un Centro di consulenza giuridica sulla legislazione dell’OMC (di seguito denominato il «Centro»).

Art. 2Obiettivi e funzioni del Centro

1.  Lo scopo del Centro è di fornire ai Paesi in sviluppo, in particolare ai meno progrediti tra di essi, e alle economie in transizione una formazione, un aiuto e pareri giuridici relativi alla legislazione dell’OMC e alle procedure di risoluzione delle controversie.

2.  A tale fine, il Centro:

  1. a)

    dà pareri giuridici sulla legislazione dell’OMC;

  2. b)

    fornisce un aiuto alle Parti e ai terzi Parti nelle procedure di risoluzione delle controversie dell’OMC;

  3. c)

    forma funzionari nel diritto dell’OMC mediante seminari sulla legislazione e la giurisprudenza dell’OMC, stage e altri mezzi appropriati;

  4. d)

    esercita ogni altra funzione che gli è assegnata dall’Assemblea generale.

Art. 3Struttura del Centro

1.  Il Centro dispone di un’Assemblea generale, di un Consiglio di direzione e di un Direttore generale.

2.  L’Assemblea generale è composta dai rappresentanti dei Membri del Centro e dai rappresentanti dei Paesi meno progrediti enumerati nell’Allegato III. L’Assemblea generale si riunisce almeno due volte l’anno per:

  1. a)

    valutare le prestazioni del Centro;

  2. b)

    eleggere il Consiglio di direzione;

  3. c)

    adottare le regole proposte dal Consiglio di direzione;

  4. d)

    adottare il preventivo annuo proposto dal Consiglio di direzione;

  5. e)

    esercitare le funzioni che le sono assegnate in virtù degli altri articoli del presente Accordo.

L’Assemblea generale adotta il proprio regolamento interno.

3.  Il Consiglio di direzione è composto da quattro Membri, da un rappresentante dei Paesi meno progrediti e dal Direttore generale. I Membri del Consiglio di direzione vi siedono a titolo personale e sono eletti in funzione delle loro competenze in materia di diritto dell’OMC o di relazioni commerciali internazionali e di sviluppo.

4.  I Membri del Consiglio di direzione e il rappresentante dei Paesi meno progrediti presso il Consiglio di direzione sono nominati dall’Assemblea generale. Il Direttore generale è membro di diritto del Consiglio di direzione. Il gruppo di Membri enumerato nell’Allegato I del presente Accordo e i tre gruppi di Membri enumerati nell’Allegato II del presente Accordo possono ciascuno proporre un membro del Consiglio di direzione affinché sia nominato dall’Assemblea generale. I Paesi meno progrediti enumerati nell’Allegato III del presente Accordo possono proporre il loro rappresentante al Consiglio di direzione affinché sia nominato dall’Assemblea generale.

5.  Il Consiglio di direzione fa rapporto all’Assemblea generale. Il Consiglio di direzione si riunisce quando necessario per:

  1. a)

    adottare le decisioni necessarie al fine di assicurare il buon funzionamento del Centro conformemente al presente Accordo;

  2. b)

    preparare il preventivo annuo del Centro per approvazione da parte dell’Assemblea generale;

  3. c)

    decidere in merito ai ricorsi depositati dai Membri ai quali è stato rifiutato l’aiuto giuridico in una procedura di risoluzione delle controversie;

  4. d)

    sovrintendere alla gestione della dotazione di capitale del Centro;

  5. e)

    nominare un revisore dei conti esterno;

  6. f)

    nominare il Direttore generale dopo consultazione con i Membri;

  7. g)

    proporre, per adozione da parte dell’Assemblea generale, regole riguardanti:

    1. i)

      le procedure del Consiglio di direzione;

    2. ii)

      le attribuzioni e le condizioni d’assunzione del Direttore generale, del personale del Centro e dei consulenti assunti dal Centro;

    3. iii)

      la politica di gestione e d’investimento della dotazione di capitale del Centro.

  8. h)

    esercitare le funzioni che gli sono assegnate in virtù delle altre disposizioni del presente Accordo.

6.  Il Direttore generale fa rapporto al Consiglio di direzione ed è invitato a partecipare a tutte le sue riunioni. Il Direttore generale:

  1. a)

    gestirà gli affari correnti del Centro;

  2. b)

    recluterà, dirigerà e licenzierà il personale del Centro, conformemente al regolamento del personale adottato dall’Assemblea generale;

  3. c)

    assumerà i consulenti e sovrintenderà a essi;

  4. d)

    sottoporrà al Consiglio di direzione e all’Assemblea generale un bilancio, verificato da un terzo, riguardante il preventivo dell’esercizio precedente;

  5. e)

    rappresenterà il Centro verso l’esterno.

Art. 4Procedura decisionale

1.  L’Assemblea generale adotta le sue decisioni mediante consenso. Una proposta esaminata per adozione in occasione di una riunione dell’Assemblea generale è ritenuta adottata se durante la riunione nessun Membro del Centro vi si oppone formalmente. La presente disposizione si applica parimenti, mutatis mutandis, alle decisioni adottate dal Consiglio di direzione.

2.  Se il presidente dell’Assemblea generale o il Consiglio di direzione costatano che non è possibile pervenire a une decisione mediante consenso, il presidente può decidere di sottoporre la questione a voto da parte dell’Assemblea generale. In questo caso, l’Assemblea generale adotta la sua decisione con la maggioranza dei quattro quinti dei Membri presenti e votanti. Ogni Membro dispone di un voto. La maggioranza semplice dei Membri del Centro costituisce il quorum per qualsiasi riunione dell’Assemblea generale durante la quale una questione è messa ai voti.

3.  Le procedure enunciate all’articolo 11 paragrafo 1 del presente Accordo si applicano alle decisioni che vertono su emendamenti.

Art. 5Struttura finanziaria del Centro

1.  Con i contributi versati dai Membri conformemente all’articolo 6 paragrafo 2 del presente Accordo è costituita una dotazione di capitale.

2.  Il Centro fattura i costi dei servizi giuridici in funzione della tariffa che figura nell’Allegato IV del presente Accordo.

3.  Il preventivo annuo del Centro è finanziato dai proventi della dotazione di capitale del Centro, dei costi fatturati per le prestazioni del Centro e di ogni contributo volontario versato da Governi, da organizzazioni internazionali o da patrocini privati.

4.  Il Centro dispone di un revisore dei conti esterno.

Art. 6Diritti e obblighi dei Membri

1.  Ogni Paese in sviluppo Membro e ogni Membro la cui economia è in transizione, enumerato nell’Allegato II del presente Accordo, ha diritto ai servizi del Centro conformemente alle regole adottate dall’Assemblea generale e alla tariffa enunciata nell’Allegato IV. Ogni Membro può domandare che l’assistenza nella procedura di risoluzione delle controversie dell’OMC sia fornita in una delle tre lingue ufficiali dell’OMC.

2.  Ogni Membro che abbia accettato il presente Accordo è tenuto a versare, nel più breve termine, un contributo unico alla dotazione di capitale del Centro e/o contributi annui durante i primi cinque anni di funzionamento del Centro, conformemente alla scala dei contributi figurante negli Allegati I e II del presente Accordo. Ogni Membro che abbia aderito al presente Accordo è tenuto a versare contributi conformemente alle disposizioni dello strumento di adesione.

3.  Ogni Membro versa, nel più breve termine possibile, i costi fatturati per i servizi forniti dal Centro.

4.  Se costata che un Membro non rispetta uno dei propri obblighi in virtù dei paragrafi 2 o 3 del presente articolo, il Consiglio di direzione può decidere di rifiutare a questo Membro l’esercizio dei propri diritti in virtù del paragrafo 1 del presente articolo.

5.  Nessun elemento del presente Accordo può essere interpretato come implicante per un Membro un impegno finanziario superiore a quelli derivanti dai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

Art. 7Diritti dei Paesi meno progrediti

I Paesi meno progrediti enumerati nell’Allegato III, quando ne fanno domanda, beneficiano dei servizi del Centro, conformemente alle regole adottate dall’Assemblea generale e alla tariffa enunciata nell’Allegato IV. Ciascuno di questi Paesi può chiedere che l’assistenza nelle procedure di risoluzione delle controversie dell’OMC sia fornita in una qualsiasi delle tre lingue ufficiali dell’OMC.

Art. 8Priorità nella ripartizione dell’assistenza fornita nelle procedure di risoluzione delle controversie dell’OMC

Se due Paesi aventi diritto a un’assistenza nelle procedure di risoluzione delle controversie dell’OMC sono interessati da una medesima procedura, l’aiuto è fornito in funzione delle seguenti priorità: in primo luogo, i Paesi meno progrediti; in secondo luogo, i Membri che hanno accettato il presente Accordo; in terzo luogo, i Membri che hanno aderito al presente Accordo. L’Assemblea generale adotta regole, relative alla ripartizione dell’assistenza fornita nelle procedure di risoluzione delle controversie dell’OMC, che rispecchiano queste priorità.

Art. 9Cooperazione con altre organizzazioni internazionali

Il Centro coopera con l’Organizzazione mondiale del commercio e altre organizzazioni internazionali nell’ottica di promuovere gli obiettivi del presente Accordo.

Art. 10Statuto giuridico del Centro

1.  Il Centro ha personalità giuridica. Ha in particolare la capacità di concludere contratti, di acquistare e di alienare beni mobili e immobili nonché di intentare un procedimento legale.

2.  Il Centro ha sede a Ginevra, Svizzera.

3.  Il Centro si adopera per concludere un accordo con la Confederazione Svizzera sullo statuto, sui privilegi e sulle immunità del Centro1. L’accordo potrà essere firmato dal presidente dell’Assemblea generale, con riserva di approvazione da parte di quest’ultima. L’accordo può stipulare che la Confederazione Svizzera concederà al Centro, al Direttore generale e al personale lo statuto, i privilegi e le immunità che essa accorda alle rappresentanze diplomatiche permanenti e ai loro membri o alle organizzazioni internazionali e al loro personale.

  1. RS 0.192.122.632.12

Art. 11Emendamento, recesso e denuncia

1.  Ciascun Membro del Centro e il Consiglio di direzione possono sottoporre all’Assemblea generale una proposta di emendamento di una disposizione del presente Accordo. La proposta è notificata, tempestivamente, a tutti i Membri. L’Assemblea generale può decidere di sottoporre la proposta ai Membri per approvazione. L’emendamento entra in vigore il 30° giorno successivo alla data in cui il depositario ha ricevuto gli strumenti d’accettazione di tutti i Membri.

2.  Se la situazione finanziaria del Centro lo richiede, un Membro del Centro e il Consiglio di direzione possono sottoporre all’Assemblea generale una proposta d’emendamento della scala dei contributi enunciata negli Allegati I e II del presente Accordo e la tariffa enunciata nell’Allegato IV del presente Accordo. L’emendamento diventa effettivo il 30° giorno successivo alla data in cui l’Assemblea generale l’ha adottata all’unanimità.

3.  I paragrafi 1 e 2 del presente articolo non pregiudicano l’obbligo del Consiglio di direzione di modificare gli Allegati II e IV conformemente alle note che vi sono contenute.

4.  Ciascun Membro può recedere in ogni momento dal presente Accordo mediante notifica scritta al depositario. Quest’ultimo informa il Direttore generale del Centro e i Membri del Centro in merito a tale notifica. Il recesso diventa effettivo il 30° giorno successivo alla data in cui il depositario ne ha ricevuto la notifica. Il recesso non ha alcun effetto sull’obbligo di pagare i costi per i servizi resi dal Centro, conformemente all’articolo 6 paragrafo 3 del presente Accordo. Il Membro che recede non ha diritto al rimborso dei suoi contributi alla dotazione di capitale del Centro.

5.  L’Assemblea generale può decidere di denunciare il presente Accordo. In caso di denuncia, gli attivi del Centro sono distribuiti tra i Membri attuali e passati del Centro in pro rata del totale dei contributi di ogni Membro alla dotazione di capitale e/o al preventivo annuo del Centro.

Art. 12Disposizioni transitorie

1.  Durante i primi cinque anni di funzionamento del Centro, il preventivo annuo del Centro è finanziato dai contributi annui versati dai Membri conformemente all’articolo 6 paragrafo 2 e all’Allegato I del presente Accordo. Durante questo periodo, i proventi provenienti dalla dotazione di capitale e dai costi fatturati per servizi resi sono versati alla dotazione di capitale.

2.  Durante i primi cinque anni di funzionamento del Centro, il Consiglio generale è composto da cinque Membri. I Membri che figurano nell’Allegato I del presente Accordo possono nominare due persone affinché siedano nel Consiglio di direzione durante questo periodo.

3.  L’obbligo per un Membro di versare contributi annui durante i primi cinque anni di funzionamento del Centro, conformemente all’articolo 6 paragrafo 2 e all’Allegato I del presente Accordo, non è toccato dal ritiro di detto Membro dal presente Accordo.

Art. 13Accettazione ed entrata in vigore

1.  Ogni Stato o territorio doganale distinto enumerato negli Allegati I, II o III del presente Accordo può diventare Membro del Centro accettando il presente Accordo, mediante firma o mediante firma con riserva di ratifica, d’accettazione o d’approvazione, durante la terza Conferenza ministeriale dell’OMC che si terrà a Seattle dal 30 novembre al 3 dicembre 1999, e in seguito fino al 31 marzo 2000. Gli strumenti di ratifica, d’accettazione o d’approvazione dovranno essere depositati al più tardi il 30 settembre 2002.

2.  Il presente Accordo entrerà in vigore il 30° giorno che segue la data in cui le seguenti condizioni sono adempiute:

  1. a)

    il ventesimo strumento di ratifica, d’accettazione o d’approvazione oppure di firma non sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione è stato depositato;

  2. b)

    il totale dei contributi unici versati alla dotazione di capitale del Centro che gli Stati e i territori doganali distinti che hanno accettato il presente Accordo sono tenuti a versare, conformemente all’articolo 6 paragrafo 2 e agli Allegati I e II del presente Accordo, supera i sei milioni di dollari USA; e

  3. c)

    il totale dei contributi annui che gli Stati o i territori doganali distinti che hanno accettato il presente Accordo sono tenuti a versare, conformemente all’articolo 6 paragrafo 2 e all’Allegato I del presente Accordo, supera i sei milioni di dollari USA.

3.  Per ogni firmatario del presente Accordo che deposita i propri strumenti di ratifica, d’accettazione o d’approvazione dopo la data in cui le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo sono state soddisfatte, l’Accordo entrerà in vigore il 30° giorno che segue la data in cui gli strumenti di ratifica, d’accettazione o d’approvazione sono stati depositati.

Art. 14Riserve

Non possono essere formulate riserve relative alle disposizioni del presente Accordo.

Art. 15Allegati

Gli Allegati del presente Accordo ne fanno parte integrante.

Art. 16Adesione

Ogni Membro dell’OMC e ogni Stato o territorio doganale distinto in corso d’accesso all’OMC può diventare Membro del Centro aderendo al presente Accordo alle condizioni convenute tra di esso e il Centro. Le adesioni sono effettuate mediante uno strumento d’adesione approvato dall’Assemblea generale. L’Assemblea generale approva lo strumento d’adesione solamente se il Consiglio di direzione la informa che l’adesione non porrebbe alcun problema, né finanziario, né operativo, al Centro. Il presente Accordo entra in vigore, per il Membro dell’OMC che aderisce o per lo Stato o il territorio doganale distinto in corso d’accesso all’OMC, il 30° giorno che segue la data in cui gli strumenti d’adesione sono stati depositati presso il depositario.

Art. 17Deposito e registrazione

1.  Il presente Accordo sarà depositato presso il Governo del Regno dei Paesi Bassi.

2.  Il presente Accordo sarà registrato conformemente alle disposizioni dell’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite1.

  1. RS 0.120

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 06.07.2023. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).