Législation

Convenzione doganale del 14 novembre 1975 concernente il trasporto internazionale di merci con libretti TIR (Convenzione TIR) (con allegati)

RS 0.631.252.512In vigoreStato 01.06.202570 articoli

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  • RU 2013 2787in vigore il 10.10.2013
    modificato: art. 6
  • RU 2012 4503in vigore il 13.09.2012
    modificato: art. 8, 11
  • RU 2007 1187in vigore il 12.08.2006
    introdotto: art. 42b · modificato: art. 60
  • RU 2005 703in vigore il 19.09.2004
    introdotto: art. 26
  • RU 2003 915in vigore il 12.05.2002
    modificato: art. 3, 8, 10, 17
  • RU 2003 664in vigore il 17.02.1999
    introdotto: art. 6, 42a, 58a, 58b · modificato: art. 60

7 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Indice
  1. Capo IDisposizioni generali1–5
  2. Capo IIRilascio dei libretti TIR6–11
  3. Capo IIITrasporto di merci con libretto TIR12–35
  4. Capo IVIrregolarità36–42b
  5. Capo VNote esplicative43
  6. Capo VIDisposizioni diverse44–51
  7. Capo VIIDisposizioni finali52–64

Le Parti Contraenti, desiderose di facilitare i trasporti internazionali di merci con veicoli stradali; considerando che il miglioramento delle condizioni di trasporto costituisce un fattore essenziale allo sviluppo della reciproca collaborazione; dichiarandosi favorevoli ad una semplificazione e armonizzazione delle formalità amministrative nell’ambito dei trasporti internazionali, segnatamente alle frontiere, hanno convenuto quanto segue:

Capo I Disposizioni generali

a) Definizioni

Art. 1

Secondo la presente Convenzione, sono considerati:

  1. a)

    «trasporto TIR», il trasporto di merci da un ufficio doganale di partenza ad un ufficio doganale di destinazione, effettuato nel cosiddetto regime TIR, disciplinato nella presente Convenzione;

  2. b)

    «operazione TIR», la parte di un trasporto TIR effettuato in una Parte contraente, da un ufficio di partenza o di entrata (di passaggio) a un ufficio doganale di destinazione o di uscita (di passaggio);

  3. c)

    «inizio di un’operazione TIR», il fatto che il veicolo stradale, l’autotreno o il contenitore sono stati presentati, a scopo di controllo, all’ufficio doganale di partenza o di entrata (di passaggio), con il carico e il libretto TIR relativi, e che il libretto TIR è stato accettato dall’ufficio doganale;

  4. d)

    «fine di un’operazione TIR», il fatto che il veicolo stradale, l’autotreno o il contenitore sono stati presentati, a scopo di controllo, all’ufficio doganale di destinazione o di uscita (di passaggio), con il carico e il libretto TIR relativi;

  5. e)

    «appuramento di un’operazione TIR», l’attestazione da parte delle autorità doganali che un’operazione TIR si è conclusa secondo le norme di una Parte contraente. Esso è effettuato dalle autorità doganali in base a un confronto tra i dati o le informazioni disponibili all’ufficio doganale di destinazione o di uscita (di passaggio) e quelli di cui dispone l’ufficio doganale di partenza o di entrata (di passaggio);

  6. f)

    «tributi d’entrata e d’uscita», i dazi e tutti gli altri tributi, imposte, tasse e aggravi diversi riscossi all’atto dell’importazione o dell’esportazione, oppure in correlazione con l’importazione o l’esportazione di merci, escluse le tasse e gli aggravi il cui importo è limitato al costo approssimativo dei servizi resi;

  7. g)

    «veicolo stradale», non solo un autoveicolo stradale, ma anche qualsiasi rimorchio o semirimorchio costruito in modo da poter essere agganciato ad un autoveicolo;

  8. h)

    «autotreno», i veicoli agganciati l’uno all’altro, inseriti nel traffico stradale come un’unità;

  9. ij)

    «contenitore», un dispositivo per il trasporto (cassa mobile, cisterna amovibile o altro dispositivo analogo):

    1. i)

      rappresentante un corpo cavo, interamente o parzialmente chiuso, destinato a contenere merci;

    2. ii)

      di natura durevole e quindi abbastanza resistente da poter essere adoperato più volte;

    3. iii)

      costruito particolarmente per agevolare il trasporto di merci, senza trasbordo, in uno o più generi di trasporto;

    4. iv)

      costruito in modo da essere facilmente manipolato, segnatamente all’atto del trasbordo da un genere di trasporto all’altro;

    5. v)

      costruito in modo da poter essere facilmente riempito e vuotato; e

    6. vi)

      d’un volume interno di almeno un metro cubo;

    7. Le «carrozzerie amovibili» sono equiparate ai contenitori;

  10. k)

    «ufficio doganale di partenza», ogni ufficio doganale di una Parte contraente dove inizia, per l’intero carico o per una parte di esso, il trasporto TIR;

  11. l)

    «ufficio doganale di destinazione», ogni ufficio doganale di una Parte contraente dove termina, per l’intero carico o una parte di esso, il trasporto TIR;

  12. m)

    «ufficio doganale di passaggio», ogni ufficio doganale di una Parte contraente attraverso il quale un veicolo stradale, un autotreno o un contenitore entra in questa parte contraente o la lascia nel corso di un trasporto TIR;

  13. n)

    «persone», tanto le persone fisiche, quanto le persone giuridiche;

  14. o)

    «titolare» di un libretto TIR, la persona a cui è stato rilasciato un libretto TIR conformemente alle pertinenti disposizioni della Convenzione e in nome della quale è stata fatta una dichiarazione doganale sotto forma di un libretto TIR indicante la volontà di assoggettare merci al regime TIR all’ufficio doganale di partenza. Il titolare è responsabile della presentazione del veicolo stradale, dell’autotreno o del contenitore, con il carico e il libretto TIR relativi, all’ufficio doganale di partenza, all’ufficio doganale di passaggio e all’ufficio doganale di destinazione, nel debito rispetto delle pertinenti disposizioni della Convenzione;

  15. p)

    «merci ponderose o voluminose», tutte le merci ponderose o voluminose che a cagione del loro peso, delle loro dimensioni o della loro natura non sono di solito trasportate nè in un veicolo stradale chiuso, nè in un contenitore chiuso;

  16. q)

    «associazione garante», un’associazione autorizzata1 dalle autorità doganali o da altre autorità competenti2 di una Parte contraente come garante delle persone che usufruiscono del regime TIR;

  17. r)

    «organizzazione internazionale» un’organizzazione autorizzata dal Comitato di gestione ad assumere la responsabilità dell’organizzazione e del funzionamento efficaci di un sistema internazionale di garanzia;

  18. s)

    «regime eTIR», il regime TIR attuato mediante uno scambio elettronico di dati che costituisce l’equivalente funzionale del libretto TIR. Nella misura in cui si applicano le disposizioni della Convenzione TIR, le specifiche del regime eTIR sono definite nell’Allegato 11.

  1. Nuovo termine giusta la mod. approvata dal CF l’8 giu. 2012, in vigore dal 13 set. 2012 (RU 2012 4503).
  2. Nuovo termine giusta la mod. del 12 ott. 2017, in vigore per la Svizzera dal 3 feb. 2019 (RU 2019 375).

b) Campo d’applicazione

Art. 2

La presente Convenzione concerne i trasporti di merci, senza trasbordo, attraverso una o parecchie frontiere, eseguiti da un ufficio doganale di partenza d’una Parte contraente ad un ufficio doganale di destinazione di un’altra Parte contraente, o della medesima Parte contraente, con veicoli stradali, autotreni o contenitori, a condizione che una parte del tragitto tra l’inizio e la fine del trasporto TIR1 sia effettuato su strada.

  1. Nuova espr. giusta la mod. approvata dal CF l’8 mar. 2002, in vigore dal 12 mag. 2002 (RU 2003 915). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 31

Per applicare le disposizioni della presente Convenzione:

  1. a)

    i trasporti devono essere effettuati:

    1. i)

      con veicoli stradali, autotreni o contenitori precedentemente ammessi a tenore delle condizioni menzionate al capo III a); o

    2. ii)

      con altri veicoli stradali, autotreni o contenitori, sempreché siano adempiute le condizioni menzionate al capo III c);

    3. iii)

      con veicoli stradali o veicoli speciali come torpedoni, gru, spazzatrici, betoniere ecc., esportati e dunque equiparati a merci che si spostano con i propri mezzi da un ufficio doganale di partenza a un ufficio doganale di destinazione a tenore delle condizioni menzionate nel capo III c). Quando questi veicoli trasportano altre merci, si applicano di conseguenza le condizioni di cui nei commi i) o ii) qui sopra.

  2. b)

    i trasporti devono essere garantiti da associazioni abilitate conformemente all’articolo 6 ed essere effettuati sulla scorta di un libretto TIR conforme al modello riprodotto nell’allegato 1 della presente convenzione o essere effettuati nell’ambito del regime eTIR.

  1. Nuovo testo giusta la mod. approvata dal CF l’8 mar. 2002, in vigore dal 12 mag. 2002 (RU 2003 915).

c) Principi

Art. 4

Presso gli uffici doganali di passaggio, le merci trasportate nel regime TIR non soggiacciono all’obbligo di pagare o di depositare i tributi d’entrata o d’uscita.

Art. 5

1.

Per principio, le merci trasportate nel regime TIR con veicoli stradali, autotreni o contenitori piombati non devono essere sottoposte alla visita presso gli uffici doganali di passaggio.

2.

Per impedire abusi le autorità doganali possono tuttavia, in casi straordinari e segnatamente allorché sospettano irregolarità, procedere alla visita delle merci presso detti uffici.

Capo II Rilascio dei libretti TIR

Responsabilità delle associazioni garanti

Art. 6

1.

Fintanto che saranno rispettate le condizioni e prescrizioni minime convenute nella prima parte dell’Allegato 9, le autorità doganali o altre autorità competenti di una Parte contraente possono autorizzare delle associazioni a rilasciare libretti TIR, sia direttamente, sia per il tramite di associazioni con le quali esse sono in relazione, nonché ad assumerne la garanzia. L’autorizzazione è revocata se sono disattese le condizioni e prescrizioni minime contenute nella prima parte dell’Allegato 9.1

2.

Un’associazione può essere ammessa2 in un Paese soltanto se la garanzia da essa prestata copre anche gli obblighi risultanti, in tale Paese, da trasporti di merci effettuati sulla scorta di libretti TIR rilasciati da associazioni estere affiliate alla medesima organizzazione internazionale cui è affiliata l’associazione garante.

2bis.  Un’organizzazione internazionale è autorizzata dal Comitato di gestione ad assumere la responsabilità dell’organizzazione e del funzionamento efficaci di un sistema internazionale di garanzia. L’autorizzazione è concessa fintanto che l’organizzazione adempie le condizioni e i requisiti di cui alla terza parte dell’allegato 9. Il Comitato di gestione può revocare l’autorizzazione qualora vengano meno tali condizioni e requisiti.3

3.

Un’associazione rilascia i libretti TIR unicamente a persone alle quali le autorità competenti delle Parti contraenti sul cui territorio dette persone risiedono o sono domiciliate non abbiano rifiutato l’accesso al regime TIR.4

4.

Le persone che adempiono le condizioni e le prescrizioni minime convenute nella seconda parte dell’Allegato 9 alla presente Convenzione possono essere autorizzate ad accedere al regime TIR. Senza pregiudicare le disposizioni dell’articolo 38, l’autorizzazione è revocata qualora non fosse più garantito il rispetto di questi criteri.5

5.

L’accesso al regime TIR è accordato in virtù delle procedure definite nella seconda parte dell’allegato 9 alla presente Convenzione.6

  1. Nuovo testo giusta la mod. del 27 giu. 1997, approvata dall’AF il 24 set. 1998 (RU 2003 664 663; FF 1998 3293). Aggiornato dalla mod. del 15 ott. 2020, in vigore per la Svizzera dal 4 feb. 2022 (RU 2021 752).
  2. Nuova espr. giusta la mod. del 12 ott. 2017, in vigore per la Svizzera dal 3 feb. 2019 (RU 2019 375).
  3. Introdotto dalla mod. approvata dal CF l’8 mar. 2002 (RU 2003 915). Nuovo testo giusta la mod. approvata dal CF il 26 giu. 2013 ed in vigore dal 10 ott. 2013 (RU 2013 2787).
  4. Introdotto dalla mod. del 27 giu. 1997, approvata dall’AF il 24 set. 1998, in vigore dal 17 feb. 1999 (RU 2003 664 663; FF 1998 3293).
  5. Introdotto dalla mod. del 27 giu. 1997, approvata dall’AF il 24 set. 1998, in vigore dal 17 feb. 1999 (RU 2003 664 663; FF 1998 3293).
  6. Introdotto dalla mod. del 27 giu. 1997, approvata dall’AF il 24 set. 1998, in vigore dal 17 feb. 1999 (RU 2003 664 663; FF 1998 3293).

Art. 7

I moduli di libretti TIR, inviati alle associazioni garanti da associazioni estere con le quali sono in relazione o da organizzazioni internazionali, saranno ammessi in esenzione da tributi d’entrata o d’uscita e non saranno assoggettati nè a divieti, nè a restrizioni d’importazione e d’esportazione.

Art. 8

1.

L’associazione garante s’impegna a pagare i tributi d’entrata o d’uscita esigibili fino all’importo massimo garantito, più eventuali interessi di mora, dovuti in virtù di leggi e regolamenti doganali della Parte contraente in cui è stata accertata un’irregolarità, in correlazione con un’operazione TIR, che comporti una richiesta nei confronti dell’associazione garante. L’associazione garante risponde solidalmente, insieme con le persone debitrici dei succitati importi, del pagamento di dette somme.1

2.

Allorché le leggi e i regolamenti di una Parte contraente non prevedono il pagamento dei tributi d’entrata o d’uscita nei casi previsti al paragrafo 1 che precede, l’associazione garante deve impegnarsi a pagare, nelle medesime condizioni, una somma pari all’importo dei tributi d’entrata o d’uscita, più gli eventuali interessi di mora.

3.

Ogni Parte contraente fissa l’importo massimo, per ogni libretto TIR, delle somme che possono essere richieste dall’associazione garante in virtù delle disposizioni dei succitati paragrafi 1 e 2.

4.

La responsabilità solidale dell’associazione garante verso le autorità del Paese nel quale è sito l’ufficio doganale di partenza sorge all’atto in cui il libretto TIR è accettato dall’ufficio doganale. Rispetto agli altri Paesi, attraverso i quali le merci sono successivamente trasportate nel regime TIR, la responsabilità sorge all’entrata delle merci in questi Paesi, oppure, allorché il trasporto TIR è sospeso giusta l’articolo 26 paragrafi 1 e 2, all’atto dell’accettazione del libretto TIR da parte dell’ufficio doganale presso il quale il trasporto TIR riprende.2

5.

L’associazione garante risponde non solo delle merci menzionate nel libretto TIR, ma anche delle merci che, pur non essendo menzionate nel libretto TIR, si trovassero nella parte piombata di un veicolo stradale o in un contenitore piombato; essa non è invece tenuta a rispondere di altre merci.

6.

Per la determinazione dei tributi menzionati ai paragrafi 1 e 2 fanno stato, fino a prova contraria, le indicazioni contenute nel libretto TIR.

7.

... 3

  1. Nuovo testo giusta la mod. approvata dal CF l’8 giu. 2012, in vigore dal 13 set. 2012 (RU 2012 4503).
  2. Nuovo testo della frase giusta la mod. approvata dal CF l’8 mar. 2002, in vigore dal 12 mag. 2002 (RU 2003 915).
  3. Abrogato dalla mod. approvata dal CF l’8 giu. 2012, con effetto dal 13 set. 2012 (RU 2012 4503).

Art. 9

1.

L’associazione garante fissa la durata di validità del libretto TIR, specificando l’ultimo giorno di validità dopo il quale il libretto non può più essere presentato, per l’accettazione, all’ufficio doganale di partenza.

2.

Se il libretto è stato accettato dall’ufficio doganale di partenza al più tardi l’ultimo giorno della sua validità, conformemente al paragrafo 1 che precede, esso rimarrà valevole sino al termine dell’operazione TIR presso l’ufficio doganale di destinazione.

Art. 101

1.

L’appuramento di un’operazione TIR deve essere effettuato senza ritardo.

2.

Se hanno appurato un’operazione TIR, le autorità doganali di una Parte contraente2 non possono più esigere dall’associazione garante il pagamento dei tributi menzionati all’articolo 8 paragrafi 1 e 2, tranne nel caso in cui l’attestazione della fine dell’operazione TIR sia stata ottenuta abusivamente o fraudolentemente o non vi sia stata la fine dell’operazione.

  1. Nuovo testo giusta la mod. approvata dal CF l’8 mar. 2002, in vigore dal 12 mag. 2002 (RU 2003 915).
  2. Nuova espr. giusta la mod. approvata dal CF l’8 giu. 2012, in vigore dal 13 set. 2012 (RU 2012 4503).

Art. 11

1.

In caso di non appuramento di un’operazione TIR, le autorità competenti possono:

  1. a)

    notificare il non appuramento al titolare del libretto TIR, all’indirizzo indicato sul libretto;

  2. b)

    notificare il non appuramento all’associazione garante.

Entro un anno dalla data di accettazione del libretto TIR da parte delle autorità competenti, dette autorità notificano all’associazione garante il non appuramento, oppure entro un termine di due anni, qualora l’attestazione della fine dell’operazione TIR sia stata falsificata oppure ottenuta abusivamente o fraudolentemente.1

2.

Qualora il pagamento degli importi di cui all’articolo 8, paragrafi 1 e 2, diventi esigibile, le autorità competenti, per quanto possibile, ne faranno richiesta alle persone tenute al pagamento prima di rivolgersi all’associazione garante.2

3.

La richiesta di pagamento delle somme di cui all’articolo 8, paragrafi 1 e 2, è inviata all’associazione garante al più presto dopo un mese3, e al più tardi dopo due anni, a decorrere dal giorno in cui si è notificato all’associazione che l’operazione TIR non è stata appurata oppure che l’attestazione della fine dell’operazione TIR è stata falsificata oppure ottenuta abusivamente o fraudolentemente. Tuttavia, nei casi di operazioni TIR che, durante il succitato termine di due anni, sono soggette a procedimenti amministrativi o giudiziari relativi all’obbligo di pagamento delle persone di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la richiesta di pagamento è notificata entro il termine di un anno, a decorrere dal giorno in cui ha effetto la decisione delle autorità competenti o del tribunale.4

4.

L’associazione garante versa gli importi richiesti entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data della richiesta di pagamento.5

5.

Gli importi versati sono restituiti all’associazione garante a condizione che, entro due anni dalla data della richiesta di pagamento, si comprovi, a soddisfazione delle autorità competenti, che in relazione all’operazione TIR in questione non è stata commessa alcuna irregolarità. Il termine di due anni può essere prolungato conformemente alla legislazione nazionale.6

  1. Nuovo testo giusta la mod. approvata dal CF l’8 giu. 2012, in vigore dal 13 set. 2012 (RU 2012 4503).
  2. Introdotto dalla mod. approvata dal CF l’8 giu. 2012, in vigore dal 13 set. 2012 (RU 2012 4503).
  3. Nuova espr. giusta la mod. del 12 ott. 2017, in vigore per la Svizzera dal 3 feb. 2019 (RU 2019 375).
  4. Originario par. 2. Nuovo testo giusta la mod. approvata dal CF l’8 giu. 2012, in vigore dal 13 set. 2012 (RU 2012 4503).
  5. Originario par. 3. Nuovo testo giusta la mod. approvata dal CF l’8 giu. 2012, in vigore dal 13 set. 2012 (RU 2012 4503).
  6. Introdotto dalla mod. approvata dal CF l’8 giu. 2012, in vigore dal 13 set. 2012 (RU 2012 4503).

Capo III Trasporto di merci con libretto TIR

a) Ammissione di veicoli e di contenitori

Art. 12

Per usufruire delle disposizioni giusta le sezioni a) e b) del presente Capo, ogni veicolo stradale deve adempiere, riguardo al tipo di costruzione e all’equipaggiamento, le condizioni fissate nell’Allegato 2 della presente Convenzione ed essere stato ammesso secondo la procedura stabilita nell’Allegato 3 della presente Convenzione. Il certificato d’ammissione dev’essere conforme al modello riprodotto nell’Allegato 4.

Art. 13

1.

Le disposizioni delle sezioni a) e b) del presente Capo sono applicabili solo se i contenitori sono costruiti secondo le norme fissate nell’Allegato 7, Parte I, e se sono stati ammessi conformemente alla procedura stabilita nella Parte II di detto Allegato.

2.

Sono reputati conformi alle disposizioni del paragrafo 1 che precede i contenitori ammessi al trasporto di merci sotto chiusura doganale in applicazione della Convenzione doganale concernente le casse mobili, del 1956, dei successivi accordi stipulati in tale ambito sotto l’egida delle Nazioni Unite, della Convenzione doganale concernente i contenitori, 19721, o di qualsiasi altro trattato internazionale che sostituisse o modificasse detta Convenzione; i succitati contenitori devono essere ammessi al trasporto nel regime TIR senza nuova ammissione.

  1. RS 0.631.250.112

Art. 14

1.

Ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di rifiutare il riconoscimento della validità dell’ammissione dei veicoli stradali o dei contenitori che non soddisfano alle condizioni previste negli articoli 12 e 13 che precedono. Le Parti contraenti eviteranno tuttavia un ritardo del trasporto quando le lacune accertate sono di poco conto e non implicano il pericolo di contrabbando.

2.

Se un veicolo stradale o un contenitore non adempie più le condizioni che avevano giustificato la sua ammissione, prima di riutilizzarlo per il trasporto di merci sotto chiusura doganale dovrà essere rimesso nel suo stato iniziale, oppure essere nuovamente ammesso dall’autorità competente.

b) Procedura di trasporto sulla scorta di un libretto TIR

Art. 15

1.

Per l’importazione temporanea di veicoli stradali, autotreni o contenitori utilizzati per il trasporto di merci nel regime TIR non è richiesto un documento doganale particolare. Per i veicoli stradali, gli autotreni o i contenitori non è richiesta una garanzia.

2.

Le disposizioni del paragrafo 1 di questo articolo non impediscono ad una Parte contraente di esigere che presso l’ufficio doganale di destinazione siano effettuate le formalità prescritte dai suoi regolamenti nazionali, al fine di assicurarsi che il veicolo stradale, l’autotreno o il contenitore sia riesportato al termine dell’operazione TIR.

Art. 16

I veicoli stradali o gli autotreni impiegati per effettuare trasporti TIR devono essere provvisti, sulla parte anteriore e su quella posteriore, di una targa rettangolare avente le caratteristiche menzionate nell’Allegato 5 e recante la dicitura «TIR». Tali targhe devono essere apposte in modo che siano ben visibili; esse devono essere amovibili. Devono essere amovibili o fissate o concepite in modo da poter essere rigirate, ricoperte o piegate o da poter comunque indicare che non è in corso un’operazione di trasporto TIR.

Art. 17

1.

Dev’essere allestito un libretto TIR separatamente per ogni veicolo stradale e ogni contenitore. È tuttavia possibile rilasciare un solo libretto TIR per un autotreno, risp. per parecchi contenitori caricati su un solo veicolo stradale o su un autotreno. In tal caso il manifesto delle merci del libretto TIR deve menzionare separatamente il contenuto di ogni veicolo facente parte di un autotreno o di ogni contenitore.

2.

Il libretto TIR è valevole soltanto per un viaggio. Esso deve contenere almeno i tagliandi staccabili necessari per il trasporto TIR in questione.1

  1. Nuovo testo giusta la mod. approvata dal CF l’8 mar. 2002, in vigore dal 12 mag. 2002 (RU 2003 915).

Art. 181

1.

Un trasporto TIR può comprendere diversi uffici doganali di partenza e di destinazione, ma il numero totale degli uffici doganali di partenza e di destinazione non dev’essere superiore a otto2. Il libretto TIR può essere presentato agli uffici doganali di destinazione soltanto se è stato approvato da tutti gli uffici doganali di partenza.

2.

Le autorità doganali possono limitare il numero massimo di uffici doganali di partenza (o di destinazione) sul loro territorio a meno di sette, ma non meno di tre.3

  1. Nuovo testo giusta la mod. approvata dal CF il 20 giu. 1988, in vigore dal 1° ago. 1988 (RU 1988 1304).
  2. Nuova termine giusta la mod. dell’11 feb. 2021, in vigore per la Svizzera dal 25 giu. 2022 (RU 2022 244).
  3. Introdotto dalla mod. dell’11 feb. 2021, in vigore per la Svizzera dal 25 giu. 2022 (RU 2022 244).

Art. 19

Le merci e il veicolo stradale, l’autotreno o il contenitore vanno presentati all’ufficio doganale di partenza insieme con il libretto TIR. Le autorità doganali del Paese di partenza devono prendere i necessari provvedimenti per verificare l’esattezza del manifesto delle merci e per l’apposizione delle chiusure doganali, oppure per controllare le chiusure doganali apposte, sotto la responsabilità delle citate autorità doganali, dalle persone debitamente autorizzate.

Art. 20

Le autorità doganali competenti possono fissare un termine per il trasporto attraverso il territorio di una Parte contraente o di più Parti contraenti che formano un’unione doganale o economica ed esigere che il veicolo stradale, l’autotreno o il contenitore segua un itinerario prestabilito.1

  1. Aggiornato dalla mod. del 15 ott. 2020, in vigore per la Svizzera dal 4 feb. 2022 (RU 2021 752).

Art. 21

Il veicolo stradale, l’autotreno o il contenitore devono essere presentati con il carico e il rispettivo libretto TIR, per il controllo, ad ogni ufficio doganale di passaggio e agli uffici doganali di destinazione.

Art. 22

1.

Sempreché siano intatte, gli uffici doganali di passaggio di ogni Parte contraente accetteranno, di regola, le chiusure doganali apposte dalle autorità doganali delle altre Parti contraenti, a meno che essi procedano ad una visita delle merci giusta l’articolo 5 paragrafo 2. Se necessario agli effetti del controllo, essi possono tuttavia apporre, di sopraggiunta, le proprie chiusure doganali.

2.

Le chiusure doganali così accettate da una Parte contraente fruiscono, sul suo territorio, della medesima protezione giuridica prevista per le chiusure doganali nazionali.

Art. 23

Solo in casi straordinari le autorità doganali possono

  1. –

    far scortare sul loro territorio, a spese dei trasportatori, i veicoli stradali, gli autotreni o i contenitori,

  2. –

    procedere, in corso di viaggio, al controllo e alla visita del carico dei veicoli stradali, degli autotreni o dei contenitori.

Art. 24

Se le autorità doganali procedono, in corso di viaggio o presso un ufficio doganale di passaggio, alla visita del carico di un veicolo stradale, di un autotreno o di un contenitore, esse devono menzionare le nuove chiusure apposte, nonché il genere dei controlli eseguiti, nei tagliandi del libretto TIR impiegati nel loro Paese, nelle rispettive matrici e nei rimanenti tagliandi del libretto TIR.

Art. 25

Se, in casi diversi da quelli menzionati agli articoli 24 e 35, una chiusura doganale è deteriorata in corso di viaggio o se delle merci sono state distrutte o danneggiate senza lesione delle chiusure doganali, il libretto TIR dovrà essere utilizzato conformemente alla procedura prevista nell’Allegato 1 della presente Convenzione, salva restando l’eventuale applicazione delle disposizioni legislative nazionali; si dovrà inoltre stendere il processo verbale di accertamento inserito nel libretto TIR.

Art. 26

1.

Se un trasporto effettuato sulla scorta di un libretto TIR attraversa, su una parte del percorso, il territorio di uno Stato che non è Parte contraente della presente Convenzione, il trasporto TIR è sospeso durante detto tragitto. In tal caso le autorità doganali della Parte contraente sul cui territorio il trasporto è quindi proseguito accetteranno il libretto TIR, per la ripresa del trasporto TIR, sempreché le chiusure doganali e/o i segni di riconoscimento siano rimasti intatti. Se le chiusure doganali non sono più intatte, le autorità doganali possono accettare il libretto TIR per la ripresa del trasporto TIR conformemente alle disposizioni dell’articolo 25.1

2.

Ciò vale anche per la parte del tragitto durante la quale il libretto TIR non è utilizzato dal titolare del libretto, sul territorio di una Parte contraente, perché può usufruire di procedure doganali di transito più semplici o quando per il transito non è richiesta una procedura doganale.

3.

In tali casi gli uffici doganali presso i quali il trasporto TIR è interrotto o ripreso saranno reputati uffici di passaggio in uscita, rispettivamente in entrata.

  1. Per. introdotto dalla mod. approvata dal CF il 26 mag. 2004, in vigore dal 19 set. 2004 (RU 2005 703).

Art. 27

Verso riserva delle disposizioni della presente Convenzione, segnatamente dell’articolo 18, l’ufficio doganale di destinazione inizialmente designato può essere sostituito con un altro ufficio doganale di destinazione.

Art. 281

1.

La fine di un’operazione TIR deve essere attestata senza ritardo dalle autorità doganali. Esse possono farlo con o senza riserve; qualora vengano formulate, eventuali riserve devono essere basate su fatti legati all’operazione TIR stessa. Questi fatti devono essere chiaramente annotati nel libretto TIR.

2.

Nei casi in cui le merci siano assoggettate a un altro regime doganale o a un altro sistema di sorveglianza doganale, tutte le irregolarità che possono essere state accertate sotto questo altro regime doganale o sotto questo altro sistema di sorveglianza doganale non devono essere attribuite al titolare del libretto TIR nella sua veste di titolare o a qualsiasi altra persona agente in suo nome.

  1. Nuove testo giusta la mod. approvata dal CF l’8 mar. 2002, in vigore dal 12 mag. 2002 (RU 2003 915).

c) Disposizioni concernenti i trasporti di merci ponderose o voluminose

Art. 29

1.

Le disposizioni della presente sezione sono applicabili unicamente ai trasporti di merci ponderose o voluminose definite all’articolo 1 lettera p)1 della presente Convenzione.

2.

Allorché le disposizioni della presente sezione sono applicabili, spetta alle autorità dell’ufficio doganale di partenza decidere se il trasporto di merci ponderose o voluminose può essere effettuato con veicoli o contenitori non piombati.

3.

Le disposizioni della presente sezione saranno applicate soltanto se le autorità dell’ufficio doganale di partenza reputano che sulla scorta della descrizione presentata è senz’altro possibile identificare le merci ponderose o voluminose, nonché, dato il caso, gli accessori trasportati contemporaneamente, o se le merci possono essere provviste di chiusure doganali e/o segni di riconoscimento, in modo da impedire che siano sostituite o sottratte senza lasciare tracce visibili.

  1. Nuove parole giusta la mod. approvata dal CF l’8 mar. 2002, in vigore dal 12 mag. 2002 (RU 2003 915).

Art. 30

Sempreché le prescrizioni particolari della presente sezione non prevedano delle deroghe, tutte le disposizioni della presente Convenzione sono applicabili al trasporto di merci ponderose o voluminose nel regime TIR.

Art. 31

L’associazione garante risponde non solo delle merci menzionate nel libretto TIR, ma anche delle merci che, pur non essendo annotate nel libretto, si trovassero sulla superficie di carico o tra le merci menzionate nel libretto TIR.

Art. 32

Il libretto TIR utilizzato deve recare sulla copertina e su tutti i tagliandi l’indicazione «merci ponderose o voluminose», scritta in grassetto in lingua inglese o francese.

Art. 33

L’ufficio doganale di partenza può esigere che al libretto TIR siano allegati liste dei colli, fotografie, piani, ecc., occorrenti per identificare le merci trasportate. In tal caso esso deve apporre un visto su tali documenti, indi appuntare un esemplare di ognuno di essi sul verso della copertina del libretto TIR; tutti i manifesti delle merci dovranno parimenti menzionare detti documenti.

Art. 34

Gli uffici doganali di passaggio di ciascuna Parte contraente accetteranno le chiusure doganali e/o i segni di riconoscimento apposti dalle autorità competenti delle altre Parti contraenti. Essi possono tuttavia apporre di sopraggiunta altre chiusure doganali e/o altri segni di riconoscimento, annotando poscia nei tagliandi del libretto TIR utilizzati nel loro Paese, nelle rispettive matrici e nei rimanenti tagliandi del libretto TIR, le chiusure doganali e/o i segni di riconoscimento suppletori.

Art. 35

Se a cagione di una visita del carico, eseguita in corso di viaggio o presso un ufficio doganale di passaggio, le autorità doganali sono costrette a danneggiare le chiusure doganali e/o i segni di riconoscimento, esse dovranno annotare nei tagliandi del libretto TIR utilizzati nel loro Paese, nelle rispettive matrici e nei rimanenti tagliandi del libretto TIR, le nuove chiusure doganali e/o i nuovi segni di riconoscimento apposti.

Capo IV Irregolarità

Art. 36

Qualsiasi infrazione alle disposizioni della presente Convenzione esporrà il contravventore, nel Paese in cui l’infrazione è stata commessa, alle sanzioni previste dalla legislazione di detto Paese.

Art. 37

Allorché non è possibile stabilire dove un’irregolarità è stata commessa, la stessa sarà reputata commessa nel territorio della Parte contraente in cui è stata accertata.

Art. 38

1.

Ciascuna Parte contraente ha il diritto di escludere, temporaneamente o definitivamente, dalle agevolazioni della presente convenzione chiunque abbia commesso una grave e ripetuta infrazione alle leggi o ai regolamenti doganali applicabili ai trasporti internazionali di merci. Le condizioni alle quali l’infrazione alle leggi o ai regolamenti doganali è considerata grave sono stabilite dalla Parte contraente.1

2.

Detta esclusione sarà notificata senza indugio alle autorità competenti della Parte contraente sul cui territorio il contravventore risiede o è domiciliato, alla (alle) associazione(i) del Paese o del territorio doganale nel quale l’infrazione è stata commessa e alla Commissione di controllo TIR.2

  1. Nuovo testo giusta la mod. del 12 ott. 2017, in vigore per la Svizzera dal 3 feb. 2019 (RU 2019 375).
  2. Nuovo testo giusta la mod. del 27 giu. 1997, approvata dall’AF il 24 set. 1998 (RU 2003 664 663; FF 1998 3293). Aggiornato dalla mod. del 15 ott. 2020, in vigore per la Svizzera dal 4 feb. 2022 (RU 2021 752).

Art. 39

Se del rimanente le operazioni TIR sono reputate conformi alle prescrizioni, vale quanto segue:

1.

Le Parti contraenti trascureranno le divergenze di poco conto inerenti all’obbligo di osservare il termine e l’itinerario prestabiliti.

2.

Parimenti, le sconcordanze tra le indicazioni nel manifesto delle merci del libretto TIR e il carico di un veicolo stradale, di un autotreno o di un contenitore non saranno considerate infrazioni a carico del titolare del libretto TIR, a tenore della presente Convenzione, allorché sarà addotta la prova, a soddisfazione delle autorità competenti, che le sconcordanze non sono dovute a errori commessi con piena cognizione di causa o per negligenza all’atto del caricamento o della spedizione delle merci o della stesura del suddetto manifesto.

Art. 40

Le amministrazioni doganali dei Paesi di partenza e di destinazione non imputeranno al titolare del libretto TIR le divergenze eventualmente accertate nei loro Paesi, allorché le stesse concernono procedure doganali svoltesi prima, rispettivamente dopo un trasporto TIR, cui il titolare del libretto TIR non ha partecipato.

Art. 41

Allorché è accertato, a soddisfazione delle autorità doganali, che le merci menzionate nel manifesto di un libretto TIR sono state distrutte o sono irrimediabilmente perse a cagione di un incidente o per forza maggiore, oppure che esse mancano per cause connesse alla loro natura, sarà accordata l’esenzione dal pagamento dei dazi e di altri tributi normalmente esigibili.

Art. 42

Verso domanda motivata di una Parte contraente, le autorità competenti delle Parti contraenti interessate ad un trasporto TIR comunicheranno alla stessa tutte le informazioni disponibili, necessarie per l’applicazione degli articoli 39, 40 e 41 che precedono.

Art. 42a1

Le autorità competenti, in stretta collaborazione con le associazioni, adottano tutte le misure atte a garantire una corretta utilizzazione dei libretti TIR. All’uopo dette autorità possono prendere adeguate misure di controllo nazionali e internazionali. Le misure di controllo nazionali adottate in questo contesto dalle autorità competenti sono immediatamente comunicate alla Commissione di controllo TIR che verificherà la loro conformità con le disposizioni della Convenzione. Le misure di controllo internazionali sono adottate dal Comitato di gestione.

  1. Introdotto dalla mod. del 27 giu. 1997, approvata dall’AF il 24 set. 1998, in vigore dal 17 feb. 1999 (RU 2003 664 663; FF 1998 3293).

Art. 42b1

1.

Se del caso, le autorità competenti delle Parti contraenti forniscono alle associazioni autorizzate le informazioni di cui esse necessitano per poter soddisfare i loro impegni conformemente al paragrafo 1 lettera f) iii) della parte prima dell’Allegato 9.

2.

L’Allegato 10 stabilisce quali informazioni devono essere fornite in casi particolari.

  1. Introdotto dalla mod. approvata dal CF il 3 mag. 2006, in vigore dal 12 ago. 2006 (RU 2007 1187).

Capo V Note esplicative

Art. 431

Le note esplicative dell’Allegato 6, dell’Allegato 7, Parte III, e dell’Allegato 11, Parte II, contengono l’interpretazione di certe disposizioni della presente Convenzione e dei suoi Allegati. Esse menzionano parimenti certe pratiche raccomandate.

  1. Nuovo testo giusta la mod. del 6 feb. 2020, in vigore per la Svizzera dal 25 mag. 2021 (RU 2021 328).

Capo VI Disposizioni diverse

Art. 44

Ciascuna Parte contraente accorderà alle associazioni garanti interessate delle facilitazioni per il trasferimento delle valute necessarie al pagamento:

  1. a)

    delle somme richieste dalle autorità delle Parti contraenti in base alle disposizioni dell’articolo 8 della presente Convenzione; e

  2. b)

    di moduli di libretti TIR inviati alle associazioni garanti dalle associazioni estere con le quali sono in relazione o dalle organizzazioni internazionali.

Art. 45

Ciascuna Parte contraente pubblicherà una lista degli uffici doganali di partenza, di passaggio e di destinazione abilitati a compiere le operazioni TIR. Le Parti contraenti i cui territori sono limitrofi designeranno di comune accordo i rispettivi uffici doganali di confine e le ore d’apertura degli stessi.

Art. 46

1.

Per le operazioni ufficiali menzionate nella presente Convenzione, svolte dal personale delle dogane, non saranno riscosse delle tasse, tranne allorché esse fossero effettuate fuori dei giorni, delle ore e dei luoghi previsti di regola per tali operazioni.

2.

Per quanto possibile le Parti contraenti agevoleranno, presso gli uffici doganali, lo sdoganamento delle merci facilmente deperibili.

Art. 47

1.

Le disposizioni della presente Convenzione non impediscono né l’applicazione di restrizioni e controlli previsti da ordinamenti nazionali concernenti la pubblica moralità e la pubblica sicurezza, l’igiene o la salute pubblica, nonché le misure di polizia veterinaria o fitopatologica, né la riscossione di somme esigibili in virtù di tali ordinamenti.

2.

Le disposizioni della presente Convenzione non impediscono l’applicazione di altre prescrizioni nazionali o internazionali disciplinanti i trasporti.

Art. 48

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano il diritto delle Parti contraenti, formanti un’unione doganale o economica, di emanare particolari norme disciplinanti i trasporti di merci che iniziano o terminano nei loro territori o transitano attraverso quest’ultimi, a condizione che tali norme non riducano le agevolezze previste dalla presente Convenzione.

Art. 49

La presente Convenzione non impedisce l’applicazione di agevolezze più ampie che le Parti contraenti accordano o intendessero accordare, sia mediante disposizioni unilaterali, sia in virtù di accordi bilaterali o multilaterali, a condizione che tali agevolezze non intralcino l’applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, segnatamente lo svolgimento delle operazioni TIR.

Art. 50

Le Parti contraenti si comunicheranno vicendevolmente, verso domanda, le informazioni necessarie all’applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, segnatamente quelle concernenti l’ammissione dei veicoli stradali o dei contenitori, nonché le caratteristiche tecniche della loro costruzione.

Art. 51

Gli Allegati alla presente Convenzione costituiscono parte integrante della Convenzione.

Capo VII Disposizioni finali

Art. 52Firma, ratificazione, accettazione, approvazione e adesione

1.

Tutti gli Stati membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite o membri di una delle sue istituzioni specializzate o dell’Agenzia internazionale dell’energia atomica, nonché qualsiasi Stato che ha aderito allo statuto della Corte internazionale di Giustizia, e qualsiasi altro Stato invitato dall’Assemblea generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite possono diventare Parte contraente della presente Convenzione:

  1. a)

    firmandola, senza riserva di ratificazione, d’accettazione o d’approvazione;

  2. b)

    depositando uno strumento di ratificazione, d’accettazione o d’approvazione, dopo averla firmata verso riserva di ratificazione, d’accettazione o d’approvazione; o

  3. c)

    depositando uno strumento d’adesione.

2.

La presente Convenzione sarà aperta dal 1° gennaio 1976 al 31 dicembre 1976, incluso, presso l’Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra, per la firma da parte degli Stati menzionati nel paragrafo 1 del presente articolo. Dopo detta data, essa sarà aperta alla loro adesione.

3.

Le unioni doganali o economiche possono parimenti, giusta le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, diventare Parti contraenti della presente Convenzione contemporaneamente a tutti i loro Stati membri o in qualsiasi momento dopo che tutti i loro Stati membri sono diventati Parti contraenti di detta Convenzione. Tuttavia, tali unioni non avranno diritto di voto.

4.

Gli strumenti di ratificazione, d’accettazione, d’approvazione o d’adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 53Entrata in vigore

1.

La presente Convenzione entrerà in vigore nove mesi dopo la data alla quale cinque degli Stati membri menzionati al paragrafo 1 dell’articolo 52 l’avranno firmata senza riserva di ratificazione, d’accettazione o d’approvazione, oppure avranno depositato il loro strumento di ratificazione, d’accettazione, d’approvazione o d’adesione.

2.

Dopo che cinque degli Stati membri menzionati al paragrafo 1 dell’articolo 52 l’avranno firmata senza riserva di ratificazione, d’accettazione o d’approvazione, oppure avranno depositato il loro strumento di ratificazione, d’accettazione, d’approvazione o d’adesione, la presente Convenzione entrerà in vigore, per tutte le nuove Parti contraenti, sei mesi dopo la data del deposito del loro strumento di ratificazione, d’accettazione, d’approvazione o d’adesione.

3.

Ogni strumento di ratificazione, d’accettazione, d’approvazione o d’adesione depositato dopo l’entrata in vigore di un emendamento alla presente Convenzione sarà reputato come applicantesi al testo modificato della presente Convenzione.

4.

Ogni strumento di tal genere, depositato dopo l’accettazione di un emendamento, ma prima della sua entrata in vigore, sarà considerato come applicantesi al testo modificato della presente Convenzione alla data dell’entrata in vigore dell’emendamento.

Art. 54Disdetta

1.

Ciascuna Parte contraente potrà disdire la presente Convenzione mediante notificazione indirizzata al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

2.

La disdetta avrà effetto quindici mesi dopo, a contare dalla data in cui la notificazione sarà pervenuta al Segretario generale.

3.

La validità dei libretti TIR accettati dall’ufficio doganale di partenza prima della data alla quale ha effetto la disdetta non sarà infirmata dalla disdetta e la garanzia prestata dalle associazioni garanti conserverà la sua validità a tenore delle condizioni della presente Convenzione.

Art. 55Abrogazione

Se, dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, il numero degli Stati che sono Parti contraenti risulta inferiore a cinque durante un qualsiasi periodo di dodici mesi consecutivi, la presente Convenzione sarà abrogata a contare dalla scadenza di detto periodo di dodici mesi.

Art. 56Abrogazione della Convenzione TIR (1959)

1.

All’atto della sua entrata in vigore la presente Convenzione abrogherà e sostituirà, agli effetti delle relazioni tra le Parti contraenti della presente Convenzione, la Convenzione TIR (1959)1.

2.

I certificati di nullaosta rilasciati per i veicoli stradali e i contenitori secondo le condizioni della Convenzione TIR (1959) saranno accettati dalle Parti contraenti alla presente Convenzione, per il trasporto di merci sotto chiusura doganale, nell’ambito del loro periodo di validità o verso riserva di rinnovo, sempreché tali veicoli e contenitori adempiano ancora le condizioni che avevano inizialmente giustificato la loro ammissione.

  1. RS 0.631.252.511

Art. 57Componimento di controversie

1.

Ogni controversia tra due o più Parti contraenti concernente l’interpretazione o l’applicazione della presente Convenzione sarà regolata, per quanto possibile, mediante negoziazioni tra le Parti contendenti o in altro modo.

2.

Ogni controversia tra due o più Parti contraenti concernente l’interpretazione o l’applicazione della presente Convenzione, che non può essere regolata nel modo previsto al paragrafo 1 del presente articolo, sarà sottoposta, a richiesta di una di esse, a un tribunale arbitrale così composto: ciascuna delle Parti contendenti nominerà un arbitro; gli arbitri designati nomineranno a loro volta un altro arbitro che fungerà da presidente. Se, tre mesi dopo aver ricevuto la richiesta, una delle Parti non ha ancora designato un arbitro o se gli arbitri non hanno potuto scegliere un presidente, ciascuna delle Parti potrà allora chiedere al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite di procedere alla nomina di un arbitro o del presidente del tribunale arbitrale.

3.

La decisione del tribunale arbitrale costituito conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 avrà forza obbligatoria per le Parti contendenti.

4.

Il tribunale arbitrale redigerà il suo proprio regolamento interno.

5.

Le decisioni del tribunale arbitrale saranno prese alla maggioranza.

6.

Qualsiasi controversia che potrebbe sorgere tra le Parti contendenti riguardo all’interpretazione e all’esecuzione della sentenza arbitrale potrà essere portata, da una delle Parti, davanti al tribunale arbitrale che ha emanato la sentenza, per il giudizio da parte di quest’ultimo.

Art. 58Riserve

1.

All’atto della firma o della ratificazione della presente Convenzione o in occasione della sua adesione ogni Stato può dichiarare che non si considera vincolato dai paragrafi da 2 a 6 dell’articolo 57 della presente Convenzione. Le altre Parti contraenti non saranno vincolate da tali paragrafi rispetto alla Parte contraente che avrà espresso una siffatta riserva.

2.

La Parte contraente che avrà espresso una riserva conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, potrà ritirarla in qualsiasi momento mediante notificazione al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

3.

Tranne le riserve previste al paragrafo 1 del presente articolo, nessuna riserva è ammessa alla presente Convenzione.

Art. 58aComitato di gestione1

È istituito un Comitato di gestione composto di tutte le Parti contraenti. La sua composizione, le sue funzioni e il suo regolamento interno sono definiti nell’Allegato 8.

  1. Introdotto dalla mod. del 27 giu. 1997, approvata dall’AF il 24 set. 1998, in vigore dal 17 feb. 1999 (RU 2003 664 663; FF 1998 3293).

Art. 58bCommissione di controllo TIR1

Il Comitato di gestione istituisce una Commissione di controllo TIR che fungerà da organo sussidiario e adempirà in suo nome i compiti che le sono trasmessi nell’ambito della Convenzione. La sua composizione, le sue funzioni e il suo regolamento interno sono definiti nell’Allegato 8.

  1. Introdotto dalla mod. del 27 giu. 1997, approvata dall’AF il 24 set. 1998, in vigore dal 17 feb. 1999 (RU 2003 664 663; FF 1998 3293).

Art. 58cOrgano di attuazione tecnica1

È istituito un Organo di attuazione tecnica. La sua composizione, le sue funzioni e il suo regolamento interno sono definiti nell’Allegato 11.

  1. Introdotto dalla mod. del 6 feb. 2020, in vigore per la Svizzera dal 25 mag. 2021 (RU 2021 328).

Art. 59Procedura d’emendamento della presente Convenzione1

1.

La presente Convenzione, compresi i suoi Allegati, potrà essere modificata su proposta di una Parte contraente, conformemente alla procedura prevista nel presente articolo.

2.

Con riserva delle disposizioni dell’articolo 60a, ogni proposta di emendamento della presente Convenzione sarà esaminata dal Comitato di gestione composto di tutte le Parti contraenti, conformemente al Regolamento interno oggetto dell’Allegato 8. Ogni emendamento di detto genere, esaminato o elaborato durante la riunione del Comitato di gestione e adottato dal Comitato alla maggioranza dei due terzi dei suoi membri presenti e votanti, sarà comunicato dal Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazione Unite alle Parti contraenti, per l’accettazione.

3.

Con riserva delle disposizioni degli articoli 60 e 60a, ogni emendamento proposto, comunicato in applicazione delle disposizioni del paragrafo che precede, entra in vigore per tutte le Parti contraenti tre mesi dopo la scadenza d’un periodo di dodici mesi, a contare dalla data alla quale è stato comunicato, sempreché durante tale periodo nessuna obiezione all’emendamento proposto sia stata notificata al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite da uno Stato che è Parte contraente.

4.

Se un’obiezione all’emendamento proposto è stata notificata conformemente alle disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, l’emendamento è reputato non accettato e non avrà alcun effetto.

  1. Nuovo testo giusta la mod. del 6 feb. 2020, in vigore per la Svizzera dal 25 mag. 2021 (RU 2021 328).

Art. 60Procedura speciale d’emendamento degli Allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 101

1.

Ogni proposta di emendamento degli Allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 esaminata conformemente2 alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 dell’articolo 59, entrerà in vigore ad una data che sarà fissata dal Comitato di gestione all’atto della sua accettazione, tranne se a una data anteriore, che il Comitato di gestione fisserà simultaneamente, un quinto degli Stati che sono Parti contraenti o cinque Stati che sono Parti contraenti, qualora detto numero sia inferiore, avranno notificato al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite che essi sollevano obiezioni contro l’emendamento3. Le date menzionate nel presente paragrafo saranno fissate dal Comitato di gestione alla maggioranza di due terzi dei suoi membri presenti e votanti.

2.

All’atto della sua entrata in vigore, un emendamento adottato conformemente alla procedura prevista al paragrafo 1 che precede sostituirà, per tutte le Parti contraenti, qualsiasi disposizione anteriore cui esso si riferisce.

  1. Nuovo testo giusta la mod. approvata dal CF il 3 mag. 2006, in vigore dal 12 ago. 2006 (RU 2007 1187).
  2. Nuovo testo di parte del per. giusta la mod. approvata dal CF il 3 mag. 2006, in vigore dal 12 ago. 2006 (RU 2007 1187).
  3. Nuovo testo giusta la mod. del 27 giu. 1997, approvata dall’AF il 24 set. 1998, in vigore dal 17 feb. 1999 (RU 2003 664 663; FF 1998 3293).

Art. 60aProcedura speciale per l’entrata in vigore dell’Allegato 11 e dei relativi emendamenti1

1.

L’Allegato 11, esaminato conformemente all’articolo 59, paragrafi 1 e 2, entra in vigore per tutte le Parti contraenti tre mesi dopo la scadenza di un periodo di dodici mesi a contare dalla data alla quale è stato comunicato dal Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite alle Parti contraenti, ad eccezione delle Parti contraenti che hanno notificato per iscritto al Segretario generale, entro il suddetto termine di tre mesi, la loro non accettazione dell’Allegato 11. L’Allegato 11 entra in vigore per le Parti contraenti che ritirano la loro notifica di non accettazione sei mesi dopo la data in cui il depositario ha ricevuto comunicazione del ritiro di tale notifica.

2.

Qualsiasi proposta di emendamento dell’Allegato 11 è esaminata dal Comitato di gestione. Tali emendamenti sono adottati a maggioranza delle Parti contraenti vincolate dall’Allegato 11 presenti e votanti.

3.

Gli emendamenti all’Allegato 11, esaminati e adottati conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, sono comunicati dal Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite a tutte le Parti contraenti a titolo informativo o, per le Parti contraenti vincolate dall’Allegato 11, per accettazione.

4.

La data di entrata in vigore di tali emendamenti è fissata, al momento della loro adozione, dalla maggioranza delle Parti contraenti vincolate dall’Allegato 11 presenti e votanti.

5.

Gli emendamenti entrano in vigore conformemente al paragrafo 4 del presente articolo, a meno che entro una data anteriore fissata al momento dell’adozione, un quinto degli Stati che sono Parti contraenti vincolate dall’Allegato 11 o cinque di essi, qualora detto numero sia inferiore, avranno notificato al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite che essi sollevano obiezioni contro gli emendamenti.

6.

All’atto della sua entrata in vigore, un emendamento adottato conformemente alle procedure previste ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo annulla e sostituisce, per tutte le Parti contraenti vincolate dall’Allegato 11, qualsiasi disposizione anteriore cui esso si riferisce.

  1. Introdotto dalla mod. del 6 feb. 2020, in vigore per la Svizzera dal 25 mag. 2021 (RU 2021 328).

Art. 61Domande, comunicazioni e obiezioni1

Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite notificherà a tutte le Parti contraenti e a tutti gli Stati menzionati al paragrafo 1 dell’articolo 52 della presente Convenzione ogni domanda, comunicazione o obiezione presentata in virtù dei succitati articoli 59, 60 e 60a, nonché la data dell’entrata in vigore di un emendamento.

  1. Nuovo testo giusta la mod. del 6 feb. 2020, in vigore per la Svizzera dal 25 mag. 2021 (RU 2021 328).

Art. 62Conferenza di revisione

1.

Uno Stato che è Parte contraente potrà, mediante notificazione indirizzata al Segretariato generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, chiedere la convocazione di una conferenza al fine di sottoporre la presente Convenzione a revisione.

2.

Una conferenza di revisione, alla quale saranno invitate tutte le Parti contraenti e tutti gli Stati menzionati al paragrafo 1 dell’articolo 52, sarà indetta dal Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite allorché entro un termine di sei mesi, a decorrere dalla data in cui il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite avrà trasmesso la notificazione almeno un quarto degli Stati che sono Parti contraenti gli avranno comunicato che acconsentono alla domanda.

3.

Una conferenza di revisione, alla quale saranno invitate tutte le Parti contraenti e tutti gli Stati menzionati al paragrafo 1 dell’articolo 52, sarà parimenti indetta dal Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite tosto che avrà ricevuto una corrispondente richiesta da parte del Comitato di gestione. Il Comitato di gestione deciderà alla maggioranza dei suoi membri presenti e votanti se dev’essere presentata una tale richiesta.

4.

Se una conferenza è indetta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 o 3 del presente articolo, il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite ne informerà tutte le Parti contraenti, invitandole a sottoporre, entro un termine di tre mesi, le proposte che esse desiderano siano esaminate durante la conferenza. Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite trasmetterà a tutte le Parti contraenti, almeno tre mesi prima della data d’apertura della conferenza, l’ordine del giorno provvisorio della conferenza e i testi di tali proposte.

Art. 63Notificazioni

Oltre alle notificazioni e comunicazioni previste agli articoli 61 e 62, il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite notificherà a tutti gli Stati menzionati all’articolo 52:

  1. a)

    le firme, ratificazioni, accettazioni, approvazioni e adesioni a tenore dell’articolo 52;

  2. b)

    le date d’entrata in vigore della presente Convenzione, conformemente all’articolo 53;

  3. c)

    le disdette a tenore dell’articolo 54;

  4. d)

    l’abrogazione della presente Convenzione, a tenore dell’articolo 55;

  5. e)

    le riserve formulate conformemente all’articolo 58.

Art. 64Testo autentico

Dopo il 31 dicembre 1976 l’originale della presente Convenzione sarà depositato presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, il quale ne trasmetterà copie autenticate a ciascuna delle Parti contraenti e a ciascuno degli Stati menzionati al paragrafo 1 dell’articolo 52 che non sono Parti contraenti.

Allegati

  • Modello del libretto TIR
  • Prescrizioni sulle condizioni tecniche applicabili ai veicoli stradali che possono essere ammessi al trasporto internazionale sotto chiusura doganale
  • Procedura per l’ammissione dei veicoli stradali che adempiono le condizioni tecniche dell’allegato 2
  • Modello del certificato d’ammissione d’un veicolo stradale
  • Targhe TIR
  • Note esplicative
  • Allegato concernente l’ammissione dei contenitori
  • Composizione, funzioni e Regolamento interno del Comitato di gestione e della Commissione di controllo TIRComposizione, funzioni e Regolamento interno del Comitato di gestione
  • Accesso al regime TIR
  • Informazioni che le Parti contraenti devono fornire alle associazioni autorizzate (conformemente all’art. 42b) e all’organizzazione internazionale autorizzata (conformemente all’art. 6.2bis)
  • regime eTIR
  • Modulo tipo di riconciliazione

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Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.06.2025. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).