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Convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci (con All.)

RS 0.631.242.03In vigoreStato 15.09.202219 articoli

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  • RU 1996 1049atto di base Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione Svizzera che modifica la Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito, Modificain vigore il 01.07.1994
    modificato: art. 1, 11 · introdotto: art. 11bis

1 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Indice
  1. Disposizioni generali1–4
  2. Formalità5–8
  3. Assistenza amministrativa9
  4. Comitato congiunto10–11
  5. Adesione dei Paesi terzi11bis
  6. Disposizioni finali12–18

La Repubblica d’Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d’Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione Svizzera (qui di seguito denominati «Paesi dell’AELS») e la Comunità Economica Europea (qui di seguito denominata «Comunità»), considerando gli accordi di libero scambio tra la Comunità e ciascun Paese dell’AELS, considerando la dichiarazione comune sulla creazione di uno spazio economico europeo, adottata dai ministri dei Paesi dell’AELS e dagli Stati membri della Comunità e dalla Commissione delle Comunità europee il 9 aprile 1984 a Lussemburgo, in particolare per quanto riguarda la semplificazione delle formalità alle frontiere e delle regole sull’origine, considerando che, nel quadro delle iniziative di potenziamento del mercato interno, la Comunità ha deciso di introdurre, con effetto dal 1° gennaio 1988, un documento amministrativo unico da usarsi negli scambi intracomunitari, considerando che è inoltre opportuno semplificare le formalità degli scambi di merci tra la Comunità e i Paesi dell’AELS, nonché tra questi stessi Paesi, in particolare ìntroducendo un documento amministrativo unico, considerando che nessuna disposizione della presente Convenzione può interpretarsi nel senso che dispensi le Parti contraenti dagli obblighi che ad esse incombono ai sensi di altri accordi internazionali, hanno deciso di concludere la seguente Convenzione:

Disposizioni generali

Art. 11

1.  La presente Convenzione stabilisce talune misure volte a semplificare le formalità negli scambi di merci tra le Parti contraenti, principalmente con l’introduzione di un documento amministrativo unico (in appresso denominato «documento unico») da utilizzare per qualsiasi regime all’esportazione e all’importazione nonché per un re­gime di transito comune (in appresso denominato «transito») applicabile agli scambi tra le Parti contraenti, indipendentemente dal tipo e dall’origine delle merci.

2.  Ai fini della presente Convenzione, con il termine «Paese terzo» s’intende qual­siasi Paese che non sia Parte contraente della presente Convenzione.

bis

3.  A decorrere dalla data in cui, a norma dell’articolo 11, un Paese aderisce alla Convenzione come nuova Parte contraente, tutti i riferimenti ai Paesi AELS conte­nuti nella presente Convenzione si applicano mutatis mutandis a questo Paese, uni­camente ai fini della convenzione stessa.

  1. Nuovo testo giusta l’Acc. del 25 set. 1995, approvato dall’AF il 22 mar. 1995 e in vigore dal 1° lug. 1994 (RU 1996 1049 1960 1048; FF 1995 II 1).

Art. 2

Quando delle merci formano oggetto di scambi tra Parti contraenti, le formalità rela­tive a detti scambi sono espletate mediante un documento unico, rilasciato in base ad una dichiarazione stabilita su un formulario, i cui modelli figurano nell’allegato I della presente Convenzione. A seconda dei casi, il documento unico vale come dichiarazione o documento di esportazione, di transito o d’importazione.

Art. 3

Una Parte contraente può richiedere, oltre al documento unico, altri documenti am­ministrativi soltanto quando questi sono:

  1. –

    esplicitamente richiesti per l’applicazione di norme vigenti in una Parte con­traente, per cui il documento unico non sarebbe di per sé sufficiente;

  2. –

    previsti da convenzioni internazionali alle quali aderisca la Parte contraente;

  3. –

    richiesti agli operatori per farli beneficiare, dietro loro richiesta, di un vantaggio o di una agevolazione particolare.

Art. 4

1.  La presente Convenzione non impedisce alle Parti contraenti di applicare proce­dure semplificate, fondate o no sull’impiego dell’informatica, per consentire agli operatori l’ulteriore snellimento delle formalità.

2.  In particolare, le procedure semplificate possono consistere nel dispensare gli operatori dal presentare all’ufficio doganale le merci in questione e la relativa dichiarazione, oppure nel consentire loro di redigere una dichiarazione incompleta. In tali casi, una dichiarazione che, con l’accordo delle autorità competenti, può essere una dichiarazione globale periodica, dovrà essere presentata successivamente, nei termini fissati da tali autorità.

Nei casi previsti al paragrafo 1, gli operatori possono essere autorizzati a utilizzare documenti commerciali in sostituzione del documento unico.

Quando, nell’espletamento delle formalità riguardanti le procedure d’esportazione e di importazione, si utilizzi il documento unico, gli interessati possono allegarvi, su autorizzazione delle autorità competenti, le distinte commerciali contenenti la desi­gnazione delle merci, invece dei fogli aggiuntivi del documento unico.

3.  La presente Convenzione non osta alla facoltà delle Parti contraenti di:

  1. –

    dispensare dal documento unico per le spedizioni postali di lettere e pacchi;

  2. –

    dispensare dalle dichiarazioni scritte;

  3. –

    concludere tra di loro convenzioni o accordi ai fini di una maggiore semplifica­zione delle formalità relative alla totalità o a parte dei loro interscambi;

  4. –

    consentire l’uso di distinte di carico per l’espletamento delle formalità di transito relativo a spedizioni che comportano più tipi di merci, invece dei fogli aggiuntivi del documento unico;

  5. –

    consentire la stesura di dichiarazioni, eventualmente su carta vergine, con mezzi informatici pubblici o privati, alle condizioni fissate dalle autorità competenti;

  6. –

    consentire alle autorità competenti di esigere che i dati necessari all’esple­tamento delle formalità in questione siano introdotti nel loro sistema informatizzato di trattamento delle dichiarazioni, eventualmente senza esigere una dichiarazione scritta;

  7. –

    permettere alle autorità competenti, in caso di ricorso ad un sistema informatiz­zato di trattamento delle dichiarazioni, di prevedere che la dichiarazione di esportazione, importazione o transito sia costituita o dal documento unico edito da detto sistema o, qualora tale documento non sia edito, dalla computerizzazione dei dati;

  8. –

    applicare ogni agevolazione adottata mediante decisione del comitato congiunto previsto dall’articolo 11 paragrafo 3.

Formalità

Art. 5

1.  Le disposizioni relative all’espletamento, mediante il documento unico, delle for­ma­lità richieste per l’esportazione, il transito e l’importazione di merci sono sta­bilite nell’allegato Il della presente Convenzione.

2.  I codici da impiegare nei moduli riprodotti nell’allegato I figurano nell’allegato III della presente Convenzione.

Art. 6

1.  La dichiarazione deve essere compilata in una delle lingue ufficiali delle Parti contraenti, ammessa dalle autorità competenti del Paese in cui vengono espletate le formalità d’esportazione o di transito. Le autorità doganali del Paese di destinazione o di transito possono eventualmente richiedere al dichiarante o al suo rappresentante in tale Paese una traduzione della dichiarazione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del Paese stesso.

2.  In deroga al paragrafo 1, la dichiarazione verrà compilata in una delle lin­gue ufficiali del Paese d’importazione in tutti i casi in cui la dichiarazione sia compilata in tale Paese su esemplari del formulario di dichiarazione diversi da quelli presentati alle autorità doganali del Paese d’esportazione o di partenza.

Art. 7

1.  Per ogni fase di un’operazione di scambio di merci tra le Parti contraenti, il dichiarante o il suo rappresentante possono utilizzare gli esemplari di dichiarazione necessari all’espletamento delle formalità relative alla singola fase in questione, cui possono essere uniti, se del caso, gli esemplari necessari all’espletamento delle for­malità relative ad una delle fasi successive dell’operazione stessa.

2.  Il beneficio delle disposizioni previste dal paragrafo 1 non è subordinato ad alcuna condizione particolare stabilita dalle autorità competenti.

3.  Tuttavia, fatte salve le disposizioni specifiche concernenti il traffico di collet­tame, le autorità di cui sopra possono prevedere che le formalità relative alle opera­zioni di esportazione e di transito siano espletate su di un unico formulario, me­diante gli esemplari corrispondenti a dette formalità.

Art. 8

Nei casi contemplati all’articolo 7, le autorità competenti accertano, nella misura del possibile, la concordanza delle indicazioni riportate sugli esemplari di dichiarazione compilati durante le varie fasi delle operazioni in questione.

Assistenza amministrativa

Art. 9

1.  Per garantire il corretto funzionamento degli scambi commerciali tra le Parti contraenti e per facilitare l’accertamento di eventuali irregolarità o infrazioni, le autorità doganali dei Paesi interessati, su richiesta oppure d’ufficio, quando ritengano di farlo nell’interesse di un’altra Parte contraente, si comunicheranno tutte le infor­mazioni disponibili (comprese le constatazioni e gli accertamenti amministrativi) che attengano alla corretta attuazione della presente Convenzione.

2.  L’assistenza può essere sospesa o rifiutata, totalmente o parzialmente, se il Paese al quale viene richiesta ritiene che essa possa pregiudicare la propria sicurezza, il proprio ordine pubblico o altri interessi fondamentali oppure possa costituire viola­zione di un segreto industriale, commerciale o professionale.

3.  Se l’assistenza è sospesa o rifiutata, la decisione e i relativi motivi devono senza indugio essere notificati al Paese richiedente.

4.  Se le autorità doganali di un Paese chiedono un tipo di assistenza che a loro volta non potrebbero fornire devono porre in rilievo tale impossibilità nella loro richiesta. Le autorità doganali interpellate hanno la facoltà di accogliere o respingere la richie­sta.

5.  Le informazioni ottenute in conformità del paragrafo 1 saranno utilizzate unica­mente per gli scopi della presente Convenzione e ad esse verrà riconosciuta dal Paese ricevente la stessa protezione di cui beneficiano le informazioni dello stesso tipo a norma delle leggi di detto Paese. Tali informazioni possono essere utilizzate per altri scopi soltanto con il consenso scritto dell’autorità doganale che le fornisce e sono sottoposte alle restrizioni stabilite da tale autorità.

Comitato congiunto

Art. 10

1.  È istituito un comitato congiunto nel quale sono rappresentate le Parti contraenti della presente Convenzione.

2.  Il comitato congiunto delibera di comune accordo.

3.  Il comitato congiunto si riunisce in caso di necessità e almeno una volta all’anno. Ciascuna Parte contraente può chiedere la convocazione di una riunione.

4.  Il comitato congiunto stabilisce il proprio regolamento interno, che conterrà, tra l’altro, disposizioni riguardanti l’organizzazione delle riunioni nonché la nomina e la durata in carica del presidente.

5.  Il comitato congiunto può decidere di istituire qualsiasi sottocomitato o gruppo di lavoro che possa assisterlo nell’assolvimento delle proprie funzioni.

Art. 11

1.  Compito del comitato congiunto è di gestire la presente Convenzione e di garan­tirne la corretta applicazione. A tal fine, esso deve regolarmente essere informato dalle Parti contraenti sulle esperienze nell’applicazione della Convenzione, formu­lare raccomandazioni e prendere decisioni nei casi di cui al paragrafo 3.

2.  In particolare, il comitato congiunto raccomanda:

  1. a)

    modifiche della presente Convenzione;

  2. b)

    ogni altra misura utile all’applicazione della stessa.

bis

3.  Il Comitato congiunto adotta, mediante decisione, le eventuali modifiche agli allegati della presente Convenzione, le agevolazioni di cui all’articolo 4, paragrafo 3, ultimo trattino e l’invito a Paesi terzi, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, ad ade­rire alla presente Convenzione secondo la procedura di cui all’articolo 11. Ad eccezione delle decisioni relative all’invito a dei Paesi terzi, le Parti contraenti appli­cano tali decisioni conformemente alle rispettive legislazioni.1

4.  Se il rappresentante di una Parte contraente nel comitato congiunto accetta una decisione con riserva dell’osservanza delle proprie norme costituzionali, la decisione entra in vigore, qualora non precisi la data, il primo giorno del secondo mese suc­cessivo alla notifica dello scioglimento della riserva.

Introdotto dall’Acc. del 25 set. 1995, approvato dall’AF il 22 mar. 1995 e in vigore dal 1° lug. 1994 (RU 1996 1049 1960 1048; FF 1995 II 1).

5.  La decisione del comitato congiunto di cui al paragrafo 3, che invita un Paese terzo ad aderire alla presente Convenzione, è trasmessa al Segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee, che la comunica al Paese terzo interessato unita­mente al testo della Convenzione in vigore a quella data.

Introdotto dall’Acc. del 25 set. 1995, approvato dall’AF il 22 mar. 1995 e in vigore dal 1° lug. 1994 (RU 1996 1049 1960 1048; FF 1995 II 1).

6.  A decorrere dalla data di cui al paragrafo 5, il Paese terzo in questione può essere rappresentato da osservatori nel Comitato congiunto, nei sottocomitati o nei gruppi di lavoro.

  1. Nuovo testo giusta l’Acc. del 25 set. 1995, approvato dall’AF il 22 mar. 1995 e in vigore dal 1° lug. 1994 (RU 1996 1049 1960 1048; FF 1995 II 1).

Adesione dei Paesi terzi

Art. 11bis1

1.  Qualsiasi Paese terzo a cui, previa decisione del Comitato congiunto, il deposita­rio della Convenzione rivolga un invito in tal senso può diventare Parte contraente della Convenzione.

2.  Il Paese terzo invitato diventa Parte contraente della presente Convenzione depo­sitando uno strumento di adesione presso il Segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee. Allo strumento è acclusa una traduzione della Convenzione nella(e) lingua(e) ufficiale(i) del Paese terzo che aderisce.

3.  L’adesione ha effetto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo al deposito dello strumento di adesione.

4.  Il depositario notifica a tutte le Parti contraenti la data di deposito dello stru­mento di adesione e la data in cui entra in vigore l’adesione.

5.  Le raccomandazioni e decisioni di cui all’articolo 11, paragrafi 2 e 3, adottate dal Comitato congiunto tra la data di cui al paragrafo 1 di tale articolo e la data di entrata in vigore di un’adesione, vengono comunicate anche al Paese terzo invitato tramite il Segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee.

L’accettazione di questi atti viene dichiarata nello strumento di adesione o in uno strumento a parte, depositato presso il Segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee entro sei mesi dalla comunicazione. Qualora la dichiarazione non venga presentata entro questo termine, l’adesione viene considerata non valida.

  1. Introdotto dall’Acc. del 25 set. 1995, approvato dall’AF il 22 mar. 1995 e in vigore dal 1° lug. 1994 (RU 1996 1049 1960 1048; FF 1995 II 1).

Disposizioni finali

Art. 12

Ciascuna Parte contraente adotta le misure atte a garantire che le disposizioni della presente Convenzione vengano effettivamente e armoniosamente applicate, tenendo presente la necessità di ridurre per quanto possibile formalità imposte negli scambi e l’esigenza di trovare soluzioni reciprocamente soddisfacenti alle difficoltà che insor­gono nell’applicazione delle suddette disposizioni.

Art. 13

Le Parti contraenti si tengono reciprocamente informate delle disposizioni che esse adottano per l’attuazione della presente Convenzione.

Art. 14

Gli allegati costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

Art. 15

1.  La presente Convenzione si applica, da un lato, ai territori ai quali è applicabile il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in conformità delle disposi­zioni di detto trattato, e, dall’altro, ai territori dei Paesi dell’AELS.

RS 0.631.112.514

2.  La presente Convenzione si applica anche al Principato del Liechtenstein, finché esso rimanga vincolato alla Confederazione Svizzera da un trattato di unione doga­nale.

Art. 16

Ogni Parte contraente può recedere dalla presente Convenzione con un preavviso scritto di dodici mesi comunicato al depositario, di cui all’articolo 17, il quale prov­vede a informarne tutte le Parti contraenti.

Art. 17

1.  La presente Convenzione entra in vigore il 1° gennaio 1988, sempreché le Parti contraenti abbiano depositato, entro il 1° novembre 1987, i rispettivi atti di ratifica presso il segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee, che agisce in qualità di depositario.

2.  Se la presente Convenzione non è posta in vigore al 1° gennaio 1988, essa entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito dell’ultimo atto di ratifica.

3.  Il depositario notifica alle Parti contraenti la data del deposito dell’atto di ratifica di ciascuna Parte contraente e la data di entrata in vigore della convenzione.

Art. 18

La presente Convenzione, redatta in esemplare unico nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, islandese, italiana, norvegese, olandese, portoghese, spa­gnola, svedese e tedesca, tutti i testi facenti ugualmente fede, è depositata negli archivi del segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee che ne rimette copia certificata conforme a ciascuna Parte contraente.

Fatto a Interlaken, il 20 maggio dell’anno millenovecentottantasette.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 15.09.2022. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).