PreamboloLe Parti contraenti, Desiderose di migliorare la circolazione internazionale delle merci, Considerando la necessità di agevolare il passaggio delle merci alle frontiere, Constatando che, alle frontiere, misure di controllo sono applicate da differenti servizi di controllo, Riconoscendo che le condizioni in cui questi controlli vengono effettuati possono essere in gran parte armonizzate senza nuocere alla loro finalità, alla loro buona esecuzione ed alla loro efficacia, Convinte che l’armonizzazione dei controlli alle frontiere costituisca uno dei mezzi fondamentali per il conseguimento di tali obiettivi, hanno convenuto quanto segue:
Capitolo I Disposizioni generali
Ai fini della presente Convenzione s’intende:
- a)
per «dogana», i servizi amministrativi responsabili dell’applicazione della legislazione doganale, della riscossione dei dazi e delle tasse all’importazione e all’esportazione e incaricati inoltre di applicare altre norme e regolamenti relativi, tra l’altro, all’importazione, al transito e all’esportazione di merci;
- b)
per «controllo doganale», l’insieme delle misure prese al fine di garantire il rispetto delle leggi e dei regolamenti che la dogana ha il compito di applicare;
- c)
per «ispezione medico‑sanitaria», un’ispezione effettuata per la protezione della vita e della salute delle persone, ad esclusione dell’ispezione veterinaria;
- d)
per «ispezione veterinaria», l’ispezione sanitaria effettuata sugli animali e sui prodotti di origine animale per proteggere la vita e la salute delle persone e degli animali, nonché l’ispezione effettuata sugli oggetti o sulle merci che possano essere vettori di malattie degli animali;
- e)
per «ispezione fitosanitaria», l’ispezione destinata ad impedire la diffusione e l’introduzione al di là delle frontiere nazionali di nemici dei vegetali e dei prodotti vegetali;
- f)
per «controllo di conformità alle norme tecniche», il controllo inteso a verificare che le merci siano conformi alle norme internazionali o nazionali minime previste dalla legislazione e dalla regolamentazione ad esse relative;
- g)
per «controllo di qualità», qualsiasi controllo diverso da quelli citati sopra inteso a verificare che le merci corrispondano ai requisiti minimi di qualità, internazionali o nazionali, previsti dalla legislazione e dalla regolamentazione ad essi relative;
- h)
per «servizio di controllo», qualsiasi servizio incaricato di applicare interamente o parzialmente i controlli sopra definiti o qualsiasi altro controllo normalmente effettuato all’atto dell’importazione, dell’esportazione o del transito delle merci.
Al fine di agevolare la circolazione internazionale delle merci, la presente Convenzione mira a ridurre le esigenze in materia di espletamento delle formalità nonché il numero e la durata dei controlli, in particolare mediante il coordinamento nazionale e internazionale delle procedure di controllo e delle loro modalità d’applicazione.
Art. 3Campo d’applicazione
1. La presente Convenzione si applica a tutti i movimenti di merci importate, esportate o in transito, che attraversano una o più frontiere marittime, aeree o terrestri.
2. La presente Convenzione si applica a tutti i servizi di controllo delle Parti contraenti.
Capitolo II Armonizzazione delle procedure
Art. 4Coordinamento dei controlli
Le Parti contraenti s’impegnano, entro i limiti del possibile, ad organizzare in modo armonizzato l’intervento dei servizi doganali e degli altri servizi di controllo.
Art. 5Mezzi a disposizione dei servizi
Per garantire il buon funzionamento dei servizi di controllo, le Parti contraenti si adopereranno affinché, nella misura del possibile e nell’ambito della legislazione nazionale, siano messi a loro disposizione:
- a)
personale qualificato in numero sufficiente, tenuto conto delle esigenze del traffico;
- b)
materiali ed impianti idonei al controllo, tenuto conto dei modi di trasporto, delle merci da controllare e delle esigenze del traffico;
- c)
direttive ufficiali destinate agli agenti di tali servizi, affinché agiscano in conformità degli accordi internazionali e delle disposizioni nazionali vigenti.
Art. 6Cooperazione internazionale
Le Parti contraenti s’impegnano a collaborare reciprocamente e, in caso di necessità, a sollecitare la cooperazione dei competenti organismi internazionali per conseguire gli obiettivi fissati dalla presente Convenzione e, inoltre, a perseguire, se necessario, la conclusione di nuovi accordi o intese multilaterali o bilaterali.
Art. 7Cooperazione tra Paesi vicini
Nel caso di attraversamento di una frontiera comune, le Parti contraenti interessate adotteranno – ogni volta che ciò sia possibile – le misure adeguate per agevolare il passaggio delle merci e in particolare:
- a)
si adopereranno al fine di organizzare il controllo congiunto delle merci e dei documenti istituendo servizi comuni;
- b)
si adopereranno al fine di assicurare la corrispondenza:
- –
degli orari di apertura dei posti di frontiera,
- –
dei servizi di controllo che vi esercitano la loro attività,
- –
delle categorie di merci, dei modi di trasporto e dei regimi internazionali di transito doganale che possono esservi accettati o utilizzati.
Art. 8Scambio di informazioni
Le Parti contraenti si comunicheranno a vicenda, su richiesta, le informazioni necessarie per l’applicazione della presente Convenzione, in conformità alle condizioni risultanti dagli allegati.
1. Le Parti contraenti si adopereranno per promuovere, tra di loro e con i competenti organismi internazionali, l’utilizzazione di documenti allineati alla formula‑quadro delle Nazioni Unite.
2. Le Parti contraenti accetteranno i documenti compilati mediante qualsiasi procedimento tecnico appropriato, purché siano state osservate le norme ufficiali relative alla loro stesura, autenticità e certificazione, e purché siano leggibili e comprensibili.
3. Le Parti contraenti vigileranno affinché i documenti necessari siano compilati ed autenticati in stretta conformità con la legislazione ad essi relativa.
Capitolo III Disposizioni relative al transito
Art. 10Merci in transito
1. Le Parti contraenti accorderanno, nei limiti del possibile, un trattamento semplice e rapido alle merci in transito, in particolare a quelle che circolano vincolate ad un regime internazionale di transito doganale, limitando le ispezioni ai casi in cui le circostanze o i rischi reali le giustifichino; terranno inoltre conto della situazione dei Paesi senza litorale. Le Parti contraenti faranno il possibile per prevedere un’estensione degli orari di sdoganamento e della competenza dei posti di dogana esistenti, per lo sdoganamento delle merci che circolano vincolate ad un regime internazionale di transito doganale.
2. Esse cercheranno di agevolare al massimo il transito delle merci trasportate in contenitori o in altre unità di carico che presentino una sicurezza sufficiente.
Capitolo IV Disposizioni varie
Art. 11Ordine pubblico
1. Nessuna disposizione della presente Convenzione è di ostacolo all’applicazione di divieti o di restrizioni all’importazione, esportazione o transito imposte per ragioni di ordine pubblico ed in particolare di pubblica sicurezza, di moralità pubblica, di salute pubblica o di tutela dell’ambiente, del patrimonio culturale o della proprietà industriale, commerciale e intellettuale.
2. Tuttavia, ogni qualvolta ciò sia possibile, e senza compromettere l’efficacia dei controlli, le Parti contraenti cercheranno di applicare ai controlli per i quali si faccia ricorso alle misure di cui al precedente paragrafo 1 le disposizioni della presente Convenzione, in particolare quelle previste agli articoli da 6 a 9.
Art. 12Misure d’urgenza
1. Le misure d’urgenza che le Parti contraenti possono essere indotte a prendere a seguito di circostanze particolari devono essere proporzionate alle cause che le giustificano ed essere sospese o abrogate qualora ne vengano meno i motivi.
2. Ogni qualvolta sarà possibile e senza nuocere all’efficacia delle misure, le Parti contraenti pubblicheranno le disposizioni relative a tali misure.
1. Gli allegati alla presente Convenzione fanno parte integrante della Convenzione stessa.
2. Alla presente Convenzione possono essere aggiunti nuovi allegati relativi ad altri settori di controllo, in conformità alla procedura stabilita agli articoli 22 o 24.
Art. 14Rapporti con altri trattati
Ferme restando le disposizioni dell’articolo 6, la presente Convenzione non pregiudica i diritti e gli obblighi risultanti dai trattati che le Parti contraenti della presente Convenzione abbiano concluso prima di divenire Parti contraenti di quest’ultima.
La presente Convenzione non è di ostacolo all’applicazione di agevolazioni maggiori che due o più Parti contraenti volessero accordarsi reciprocamente, e neppure al diritto per le organizzazioni di integrazione economica regionale di cui all’articolo 16, che siano Parti contraenti, di applicare la propria legislazione ai controlli effettuati alle loro frontiere interne, purché non siano diminuite in alcun caso le agevolazioni derivanti dalla presente Convenzione.
Art. 16Firma, ratifica, accettazione, approvazione e adesione
1. La presente Convenzione, depositata presso il Segretariato generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, è aperta alla partecipazione di tutti gli Stati e delle organizzazioni di integrazione economica regionale costituite da Stati sovrani e aventi competenza per negoziare, concludere ed applicare accordi internazionali nei settori contemplati dalla presente Convenzione.
2. Le organizzazioni di integrazione economica regionale di cui al paragrafo 1 potranno – per le questioni che rientrano nella loro competenza – esercitare a proprio nome i diritti e assumere le responsabilità che la presente Convenzione conferisce comunque ai loro Stati membri che sono Parti contraenti della presente Convenzione. In tal caso, gli Stati membri delle citate organizzazioni non saranno autorizzati ad esercitare singolarmente questi diritti, ivi compreso il diritto di voto.
3. Gli Stati cui sopra possono divenire Parti contraenti della presente Convenzione:
- a)
depositando uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione dopo averlo firmato; ovvero
- b)
depositando uno strumento di adesione.
4. La presente Convenzione sarà aperta dal 1° aprile 1983 sino al 31 marzo 1984 incluso, presso l’Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra, alla firma di tutti gli Stati e delle organizzazioni di integrazione economica regionale di cui al paragrafo 1.
5. A partire dal 1° aprile 1984, la Convenzione sarà aperta anche alla loro adesione.
6. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
Art. 17Entrata in vigore
1. La presente Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo la data in cui cinque Stati avranno depositato il loro strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.
2. Dopo che cinque Stati avranno depositato il loro strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, la presente Convenzione entrerà in vigore, per tutte le nuove Parti contraenti, tre mesi dopo la data di deposito del loro strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.
3. Qualsiasi strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione depositato dopo l’entrata in vigore di un emendamento alla presente Convenzione sarà considerato applicabile al testo modificato della presente Convenzione.
4. Qualsiasi strumento di questo tipo depositato dopo l’accettazione di un emendamento, in conformità alla procedura di cui all’articolo 22, ma prima della sua entrata in vigore, sarà considerato applicabile al testo modificato della presente Convenzione alla data di entrata in vigore dell’emendamento.
1. Qualsiasi Parte contraente potrà denunciare la presente Convenzione mediante notifica indirizzata al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
2. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data alla quale il Segretario generale ne avrà ricevuto notifica.
Qualora, dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, il numero degli Stati che sono Parti contraenti si riduca a meno di cinque per un periodo qualunque di 12 mesi consecutivi, la presente Convenzione cesserà di essere valida a partire dalla fine del suddetto periodo di 12 mesi.
Art. 20Composizione delle vertenze
1. Qualsiasi vertenza fra due o più Parti contraenti inerente all’interpretazione o all’applicazione della presente Convenzione sarà composta, nella misura del possibile, mediante negoziazione tra le Parti in lite ovvero in altro modo.
2. Qualsiasi vertenza tra due o più Parti contraenti in merito all’interpretazione o all’applicazione della presente Convenzione, che non possa essere composta nel modo previsto al paragrafo 1 del presente articolo, sarà deferita, su richiesta di una di esse, ad un tribunale arbitrale così costituito: ciascuna delle Parti in lite designerà un arbitro e questi arbitri, a loro volta, designeranno un altro arbitro che sarà il presidente. Se, tre mesi dopo aver ricevuto una richiesta, una delle Parti non ha designato l’arbitro, o se gli arbitri non hanno potuto scegliere il presidente, una qualunque delle Parti potrà chiedere al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite di procedere alla nomina dell’arbitro o del presidente del tribunale arbitrale.
3. La decisione del tribunale arbitrale costituito in conformità delle disposizioni del paragrafo 2 sarà definitiva ed avrà forza vincolante per le Parti in lite.
4. Il tribunale arbitrale stabilirà il proprio regolamento interno.
5. Il tribunale arbitrale adotterà le proprie decisioni a maggioranza e stilla base dei trattati esistenti tra le Parti in lite e delle norme generali di diritto internazionale.
6. Ogni controversia che possa sorgere tra le Parti in lite in merito all’interpretazione o all’esecuzione della sentenza arbitrale potrà essere deferita da una delle Parti al tribunale arbitrale che ha emesso la sentenza affinché sia giudicata dallo stesso.
7. Ogni Parte in lite sostiene le spese del proprio arbitro e dei propri rappresentanti in seno alla procedura arbitrale. Le spese relative alla presidenza e le altre spese sono sostenute in misura uguale dalle Parti in lite.
1. Qualsiasi Parte contraente potrà, nel momento in cui firmerà, ratificherà, accetterà o approverà la presente Convenzione o vi aderirà, dichiarare di non considerarsi vincolata dai paragrafi da 2 a 7 dell’articolo 20 della presente Convenzione. Le altre Parti contraenti non saranno vincolate da questi paragrafi nei confronti di qualsiasi Parte contraente che abbia espresso una riserva in tal senso.
2. Qualsiasi Parte contraente che abbia formulato una riserva in conformità del paragrafo 1 del presente articolo potrà, in qualsiasi momento, ritirare tale riserva mediante notifica trasmessa al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
3. Fatta eccezione per le riserve previste al paragrafo 1 del presente articolo, non sarà ammessa alcuna riserva alla presente Convenzione.
Art. 22Procedura di emendamento della presente Convenzione
1. La presente Convenzione, compresi i suoi allegati, potrà essere modificata su proposta di una Parte contraente in base alla procedura prevista nel presente articolo.
2. Qualsiasi emendamento proposto alla presente Convenzione verrà esaminato da un Comitato di gestione composto da tutte le Parti contraenti in conformità del regolamento interno di cui all’allegato 7. Qualsiasi emendamento di questo tipo, esaminato o elaborato durante la riunione del Comitato di gestione e adottato dal Comitato, sarà comunicato dal Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite alle Parti contraenti per accettazione.
3. Qualsiasi emendamento proposto comunicato in applicazione delle disposizioni del paragrafo precedente entrerà in vigore, per tutte le Parti contraenti, tre mesi dopo lo scadere di un periodo di 12 mesi successivi alla data in cui è stata trasmessa la comunicazione se, durante tale periodo, nessuna obiezione all’emendamento proposto è stata notificata al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite da uno Stato che sia Parte contraente, o da un’organizzazione d’integrazione economica regionale, essa stessa Parte contraente, e che agisca pertanto alle condizioni definite al paragrafo 2 dell’articolo 16 della presente Convenzione.
4. Qualora un’obiezione all’emendamento proposto sia stata notificata in conformità delle disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, si riterrà che l’emendamento non è stato accolto ed è pertanto privo di effetti.
Art. 23Richieste, comunicazioni e obiezioni
Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite informerà tutte le Parti contraenti e tutti gli Stati di qualsiasi richiesta, comunicazione o obiezione fatta in virtù dell’articolo 22 e della data d’entrata in vigore di un emendamento.
Art. 24Conferenza a scopo di revisione
Dopo che la presente Convenzione sarà stata in vigore per 5 anni, tutte le Parti contraenti potranno, mediante notifica trasmessa al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, chiedere la convocazione di una conferenza al fine di rivedere la presente Convenzione, indicando le proposte da esaminare in tale conferenza. In tal caso:
- i)
Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite notificherà la richiesta a tutte le Parti contraenti e le inviterà a presentare, entro tre mesi, le osservazioni che tali proposte sollevano da parte loro, nonché le altre proposte che esse vorrebbero fossero esaminate dalla Conferenza.
- ii)
Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite comunicherà ugualmente a tutte le Parti contraenti il testo delle altre proposte eventuali e convocherà la Conferenza di revisione qualora, entro un termine di 6 mesi a decorrere da tale comunicazione, almeno un terzo delle Parti contraenti gli notifichi il proprio accordo su tale convocazione.
- iii)
Tuttavia, se il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite ritenga che una proposta di revisione sia assimilabile ad una proposta di emendamento ai sensi del paragrafo 1 dell’articolo 22, potrà con l’accordo della Parte contraente che ha fatto la proposta avviare la procedura di emendamento prevista dall’articolo 22, al posto della procedura di revisione.
Oltre alle notifiche e comunicazioni previste dagli articoli 23 e 24, il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite notificherà a tutti gli Stati:
- a)
le firme, ratifiche, accettazioni, approvazioni e adesioni in virtù dell’articolo 16;
- b)
le date di entrata in vigore della presente Convenzione in conformità dell’articolo 17;
- c)
le denunce in virtù dell’articolo 18;
- d)
l’estinzione della presente Convenzione in virtù dell’articolo 19;
- e)
le riserve formulate in virtù dell’articolo 21.
Art. 26Esemplari certificati conformi
Dopo il 31 marzo 1984, il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite trasmetterà due esemplari certificati conformi della presente Convenzione a ciascuna delle Parti contraenti e a tutti gli Stati che non sono Parti contraenti.
Allegati
- Principi
- Principi
- Principi
- Principi
- Principi
- Principi
- Membri
- Principi
- Principi
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