Législation

Protocollo aggiuntivo dell'8 giugno 1977 alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali (Protocollo I) (con All.)

RS 0.518.521 · 102 articoli

con All. (RS 0.518.521) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.

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Estratto del testo (102 articoli)

Art. 1, Principi generali e campo di applicazione

1. Le Alte Parti contraenti si impegnano a rispettare e a far rispettare il presente Protocollo in ogni circostanza. 2. Nei casi non previsti nel presente Protocollo o in altri accordi intern…

Art. 2, Definizioni

Ai fini del presente Protocollo: a) con le espressioni «I Convenzione», «II Convenzione», «III Convenzione» e «IV Convenzione» si intendono, rispettivamente, la Convenzione di Ginevra per migliorare la sorte dei feriti e…

Art. 3, Inizio e fine dell’applicazione

Senza pregiudizio delle disposizioni applicabili in ogni tempo: a) le Convenzioni e il presente Protocollo si applicheranno fin dall’inizio di una delle situazioni indicate nell’articolo 1 del presente…

Art. 4, Statuto giuridico delle Parti in conflitto

L’applicazione delle Convenzioni e del presente Protocollo, nonché la conclusione degli accordi previsti in detti strumenti non produrranno effetto alcuno sullo statuto giuridico delle Parti…

Art. 5, Designazione delle Potenze protettrici e del loro sostituto

1. È dovere delle Parti in un conflitto, fin dall’inizio del conflitto stesso, di assicurare il rispetto e l’esecuzione delle Convenzioni e del presente Protocollo mediante…

Art. 6, Personale qualificato

1. Fin dal tempo di pace, le Alte Parti contraenti procureranno, con l’aiuto delle Società nazionali della Croce Rossa (Mezzaluna Rossa, Leone e Sole Rosso), di formare personale qualificato per facilitare l’app…

Art. 7, Riunioni

Il depositario dei presente Protocollo convocherà, su richiesta di una o più delle Alte Parti contraenti e con l’approvazione della maggioranza di esse, una riunione delle Alte Parti contraenti per esaminare i problemi gener…

Art. 8, Terminologia

Ai fini del presente Protocollo: a) con i termini «feriti» e «malati» si intendono le persone, militari o civili, che, a causa di un trauma, di una malattia o di altre incapacità o infermità fisiche o psichiche, hanno bi…

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Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).