Législation

Convenzione del 18 ottobre 1907 concernente le leggi e gli usi della guerra per terra (con R)

RS 0.515.112In vigoreStato 26.06.20239 articoli

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Sua Maestà l’Imperatore di Germania, Re di Prussia; il Presidente degli Stati Uniti d’America; il Presidente della Repubblica Argentina; Sua Maestà l’Imperatore d’Austria, Re di Boemia, ecc., e Re Apostolico d’Ungheria; Sua Maestà il Re dei Belgi; il Presidente della Repubblica di Bolivia; il Presidente della Repubblica degli Stati Uniti del Brasile; Sua Altezza Reale il Principe di Bulgaria; il Presidente della Repubblica del Chili; il Presidente della Repubblica di Colombia; il Governatore Provvisorio della Repubblica di Cuba; Sua Maestà il Re di Danimarca; il Presidente della Repubblica Dominicana; il Presidente della Repubblica dell’Equatore; il Presidente della Repubblica Francese; Sua Maestà il Re del Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda e dei Territori Britannici al di là dei Mari, Imperatore delle Indie; Sua Maestà il Re degli Elleni; il Presidente della Repubblica di Guatemala; il Presidente della Repubblica d’Haïti; Sua Maestà il Re d’Italia; Sua Maestà l’Imperatore del Giappone; Sua Altezza Reale il Granduca di Lussemburgo, Duca di Nassau; il Presidente degli Stati Uniti Messicani; Sua Altezza Reale il Principe di Montenegro; Sua Maestà il Re di Norvegia; il Presidente della Repubblica di Panama; il Presidente della Repubblica del Paraguay; Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi; il Presidente della Repubblica del Perù; Sua Maestà Imperiale lo Scià di Persia; Sua Maestà il Re di Portogallo e degli Algarvi, ecc.; Sua Maestà il Re di Romania; Sua Maestà l’Imperatore di Tutte le Russie; il Presidente della Repubblica del Salvador; Sua Maestà il Re di Serbia; Sua Maestà il Re del Siam; Sua Maestà il Re di Svezia; il Consiglio federale svizzero; Sua Maestà l’Imperatore degli Ottomani; il Presidente della Repubblica Orientale dell’Uruguay; il Presidente degli Stati Uniti del Venezuela, considerando che, pur ricercando i mezzi di assicurare la pace e di prevenire i conflitti armati fra le nazioni, importa parimente preoccuparsi del caso in cui la chiamata alle armi fosse determinata da avvenimenti che la loro sollecitudine non avesse potuto evitare; animati dal desiderio di servire, anche in questa estrema ipotesi, agli interessi dell’umanità e alle esigenze ognora crescenti della civiltà; stimando che importa, a tal fine, rivedere le leggi e gli usi generali della guerra, sia allo scopo di definirli con maggior precisione, sia per tracciare certi limiti destinati a restringerne, quanto è possibile, i rigori; hanno giudicato necessario di completare e di precisare in certi punti l’opera della Prima Conferenza per la Pace che, ispirandosi, dopo la Conferenza di Bruxelles del 1874, a queste idee raccomandate da una saggia e generosa previdenza, ha adottato delle disposizioni intese a definire e a regolare gli usi della guerra per terra. Secondo le vedute delle Alte Parti contraenti, queste disposizioni, la cui redazione è stata ispirata dal desiderio di diminuire i mali della guerra, per quanto lo permettono le necessità militari, sono destinate a servire di regola generale di condotta ai belligeranti, nei loro rapporti fra essi e con le popolazioni. Non è stato tuttavia possibile di stabilire già fin d’ora delle stipulazioni che si estendano a tutte le circostanze che si presentano nella pratica. D’altra parte non poteva entrare nell’intenzione delle Alte Parti contraenti che i casi non previsti fossero, per la mancanza di stipulazione scritta, lasciati all’apprezzamento arbitrario di coloro che dirigono gli eserciti. Nell’attesa che un Codice più completo delle leggi della guerra possa essere promulgato, le Alte Parti contraenti giudicano opportuno di stabilire che, nei casi non compresi nelle disposizioni regolamentari adottate da esse, le popolazioni e i belligeranti restano sotto la tutela e sotto l’impero dei principî del diritto delle genti, quali risultano dagli usi stabiliti tra le nazioni civili, dalle leggi di umanità e dalle esigenze della coscienza pubblica. Esse dichiarano che in questo senso devono intendersi soprattutto gli articoli 1 e 2 del Regolamento adottato. Le Alte Parti contraenti, desiderando concludere una nuova Convenzione a tale scopo, hanno nominato a Plenipotenziari: (Seguono i nomi dei Plenipotenziari) i quali, dopo aver depositato i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Le Potenze contraenti daranno alle loro forze armate di terra delle istruzioni che saranno conformi al Regolamento concernente le leggi e gli usi della guerra per terra, allegato alla presente Convenzione.

Art. 2

Le disposizioni contenute nel Regolamento di cui all’articolo 1 e nella presente Convenzione, non sono applicabili che fra le Potenze contraenti, e soltanto se i belligeranti facciano tutti parte della Convenzione.

Art. 3

La Parte belligerante che violasse le disposizioni di detto Regolamento sarà tenuta, se vi ha luogo, al rifacimento del danno. Essa sarà responsabile di tutti gli atti commessi da persone che fanno parte della sua forza armata.

Art. 4

La presente Convenzione debitamente ratificata sostituirà, nei rapporti fra le Potenze contraenti, la Convenzione del 29 luglio 18991 concernente le leggi e gli usi della guerra per terra.

La Convenzione del 1899 rimane in vigore nei rapporti fra le Potenze che l’hanno sottoscritta e che non ratificassero anche la presente Convenzione.

  1. RS 0.515.111

Art. 5

La presente Convenzione sarà ratificata il più presto possibile.

Le ratificazioni saranno depositate all’Aja.

Il primo deposito di ratificazioni sarà comprovato da un processo verbale firmato dai rappresentanti delle Potenze che vi prendono parte e dal Ministro degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.

I depositi ulteriori di ratificazioni si faranno per mezzo d’una notificazione scritta diretta al Governo dei Paesi Bassi e accompagnata dall’istrumento di ratificazione.

Copia, certificata conforme, del processo verbale concernente il primo deposito di ratificazioni, delle notificazioni mentovate nel capoverso precedente e degli istrumenti di ratificazione, sarà subito rimessa, per cura del Governo dei Paesi Bassi e in via diplomatica, alle Potenze invitate alla Seconda Conferenza per la Pace, come pure alle altre Potenze che avranno aderito alla Convenzione. Nei casi previsti dal capoverso precedente, il detto Governo farà loro conoscere in pari tempo il giorno in cui ha ricevuto la notificazione.

Art. 6

Le Potenze non firmatarie sono ammesse ad accedere alla presente Convenzione.

La Potenza che desidera accedere, notifica per iscritto la sua intenzione al Governo dei Paesi Bassi, inviandogli l’atto di accessione, che sarà depositato nell’archivio del detto Governo.

Questo Governo trasmetterà subito a tutte le altre Potenze copia certificata conforme della notificazione e dell’atto d’accessione, indicando il giorno in cui ha ricevuto la notificazione.

Art. 7

La presente Convenzione produrrà effetto, per le Potenze che avranno partecipato al primo deposito di ratificazioni, sessanta giorni dopo la data del processo verbale di questo deposito e, per le Potenze che ratificheranno più tardi o che accederanno, sessanta giorni dopo che la notificazione della loro ratifica o della loro accessione sarà stata ricevuta dal Governo dei Paesi Bassi.

Art. 8

Quando accada che una delle Potenze contraenti voglia denunziare la presente Convenzione, la denunzia sarà notificata per iscritto al Governo dei Paesi Bassi, che comunicherà subito copia certificata conforme della notificazione a tutte le altre Potenze, indicando loro il giorno in cui l’ha ricevuta.

La denunzia non produrrà i suoi effetti che quanto alla Potenza che l’avrà notificata e un anno dopo che la notificazione sarà pervenuta al Governo dei Paesi Bassi.

Art. 9

Un registro, tenuto dal Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi, indicherà la data del deposito di ratificazioni fatto in virtù dell’articolo 5 capoversi 3 e 4, come pure il giorno in cui saranno state ricevute le notificazioni d’accessione (articolo 6, capoverso 2) o di denunzia (articolo 8, capoverso 1).

Ciascuna Potenza contraente è ammessa a prender notizia di tale registro e a domandarne estratti certificati conformi.

Allegati

  • concernente le leggi e gli usi della guerra per terra

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Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 26.06.2023. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).