Législation

Accordo del 6 settembre 1978 tra la Confederazione svizzera e l'Agenzia internazionale dell'energia nucleare concernente l'applicazione di garanzia nell'ambito del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari

RS 0.515.031 · 98 articoli

Accordo del 6 settembre 1978 tra la Confederazione svizzera e l'Agenzia internazionale dell'energia nucleare concernente l'applicazione di garanzia nell'ambito del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari (RS 0.515.031) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.

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Estratto del testo (98 articoli)

Art. 1

In virtù del paragrafo 1 dell’articolo III del Trattato, la Svizzera si impegna ad accettare garanzie, conformemente ai termini del presente Accordo, per tutte le materie grezze e per tutti i prodotti fissili speciali in tutte le att…

Art. 2

L’Agenzia ha il diritto e l’obbligo di vigilare sull’applicazione delle garanzie, conformemente ai termini del presente Accordo, per tutte le materie grezze e per tutti i prodotti fissili speciali, in tutte le attività nucleari pacif…

Art. 3

La Svizzera e l’Agenzia cooperano per agevolare l’applicazione delle garanzie previste nel presente Accordo.…

Art. 4

Le garanzie previste nel presente Accordo sono applicate in modo che: a) non siano intralciati il progresso economico e tecnologico della Svizzera o la cooperazione internazionale nel campo delle attività nucleari pacifiche, segnatam…

Art. 5

)  L’Agenzia prende ogni precauzione utile per tutelare i segreti commerciali e industriali o altre informazioni confidenziali di cui verrebbe a conoscenza in applicazione del presente Accordo. b) i) L’Agenzia non pubblica né comuni…

Art. 6

)  L’Agenzia, nell’applicazione delle garanzie di cui nel presente Accordo, tiene pienamente conto dei perfezionamenti tecnologici in materia di garanzie e fa il possibile per ottimalizzare il rapporto costo/efficacia e assicurare l…

Art. 7

)  La Svizzera allestisce ed applica un sistema di contabilità e controllo per tutte le materie nucleari assoggettate a garanzie in virtù del presente Accordo. b)  L’Agenzia applica le garanzie in modo che, nell’accertamento di even…

Art. 8

)  Per garantire l’attuazione effettiva delle garanzie in virtù del presente Accordo, la Svizzera fornisce all’Agenzia, conformemente alle disposizioni enunciate nella Seconda parte del presente Accordo, le informazioni concernenti…

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Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).