Le Parti Contraenti, ricordando la Convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica, aperta alla firma a Bonn il 23 giugno 1979; riconoscendo lo sfavorevole stato di conservazione dei pipistrelli negli Stati europei e negli Stati dell’area di ripartizione non europei, e in particolare la grave minaccia che rappresentano per loro il degrado dell’habitat, gli agenti che disturbano le loro dimore e taluni pesticidi; consapevoli del fatto che i pericoli che minacciano i pipistrelli negli Stati europei e negli Stati dell’area di ripartizione non europei sono comuni tanto alle specie migratrici, quanto a quelle non migratrici e che le loro dimore sono spesso condivise dalle specie migratrici e da quelle non migratrici; ricordando che nel corso della prima riunione della Conferenza delle Parti alla Convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica, svoltasi a Bonn nell’ottobre 1985, è stato concordato di aggiungere la specie dei microchiropteri (Molossidae, Rhinolophidea e Vespertilionidae) all’Appendice II della Convenzione ed è stato impartito al Segretariato della Convenzione l’ordine di adottare adeguati provvedimenti per mettere a punto un Accordo per tali specie; convinti che la conclusione di un Accordo per tali specie contribuirebbe notevolmente alla conservazione dei pipistrelli in Europa e nei loro Stati dell’area di ripartizione non europei, hanno concordato quanto segue:
Art. ICampo d’applicazione e interpretazione
Ai fini del presente Accordo:
- (a)
per «Convenzione» si intende la Convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (Bonn, 1979);
- (b)
per «pipistrelli», si intendono le popolazioni di specie di chirotteri come elencate nell’accordo stipulato in Europa e nei loro Stati dell’area di ripartizione non europei;
- (c)
per «Stato dell’area di ripartizione» si intende qualsiasi Stato (che sia Parte alla Convenzione o meno) che esercita la propria giurisdizione su una parte qualsiasi dell’area di ripartizione di una specie di cui al presente Accordo;
- (d)
per «organizzazione d’integrazione economica regionale» si intende un’organizzazione costituita da Stati sovrani a cui si applica il presente Accordo, avente competenza in questioni ivi trattate e che è stata debitamente autorizzata a firmare, ratificare, accettare, approvare o accedere all’Accordo, in conformità con le proprie procedure interne;
- (e)
per «Parti contraenti» si intendono le Parti al presente Accordo, tranne nei casi in cui il contesto non indichi diversamente;
- (f)
per «Europa» si intende il continente europeo.
Art. IIDisposizioni generali
l. Il presente Accordo è un accordo nell’ambito del significato a ciò attribuito dal paragrafo 3 dell’articolo IV della Convenzione.
2.Le disposizioni del presente Accordo non esonerano le Parti contraenti dagli obblighi da esse assunti ai sensi di qualsiasi trattato, convenzione o accordo esistente.
3.Ogni Parte contraente designerà una o più autorità competenti a cui attribuirà la responsabilità dell’attuazione del presente Accordo. Essa comunicherà il nome e l’indirizzo della sua o delle sue autorità alle altre Parti contraenti.
4.L’adeguato sostegno amministrativo e finanziario per il presente Accordo sarà determinato dalle Parti contraenti, di concerto con le Parti alla Convenzione.
5.Gli Allegati del presente Accordo ne sono parte integrante. Ogni riferimento al presente Accordo include un riferimento ai suoi Allegati.
Art. IIIObblighi fondamentali
1.Ogni Parte contraente vieterà la cattura, il mantenimento o l’uccisione di pipistrelli, senza il permesso delle proprie autorità competenti.
2.Ogni Parte contraente identificherà i siti che, nella propria area di giurisdizione, sono importanti per lo stato di conservazione dei pipistrelli, nonché per le loro dimore e la loro protezione. Tenendo conto di eventuali considerazioni di ordine economico e sociale, proteggerà tali siti da danni o agenti di disturbo. Inoltre, ogni Parte contraente si impegnerà a individuare e proteggere aree importanti per il nutrimento dei pipistrelli da danni o agenti di disturbo.
3.Nel decidere quali habitat proteggere ai fini della protezione in generale, ogni Parte contraente valuterà adeguatamente gli habitat importanti per i pipistrelli.
4.Ogni Parte contraente adotterà adeguati provvedimenti per promuovere la conservazione dei pipistrelli e provvederà a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della conservazione dei pipistrelli.
5.Ogni Parte contraente attribuirà a un organo adeguato le responsabilità della prestazione di consulenza sulla conservazione e la gestione dei pipistrelli nel proprio territorio, con particolare riguardo a quelli che hanno stabilito la propria dimora in edifici. Le Parti contraenti si scambieranno informazioni sulle proprie esperienze al riguardo.
6.Ogni Parte contraente intraprenderà quelle ulteriori azioni che riterrà necessarie per tutelare le popolazioni di pipistrelli che avrà individuato come in pericolo e ne riferirà, come previsto all’articolo VI.
7.Ogni Parte contraente, se del caso, promuoverà programmi di ricerca relativi alla conservazione e alla gestione dei pipistrelli. Le Parti contraenti si consulteranno su tali programmi di ricerca, e si impegneranno a coordinare tali programmi di conservazione e ricerca.
8.Ogni Parte contraente, qualora opportuno, nel valutare l’impiego dei pesticidi esaminerà i loro potenziali effetti sui pipistrelli e si impegnerà a sostituire con alternative più sicure gli agenti chimici impiegati per il trattamento del legno che contengono un elevato grado di tossicità per i pipistrelli.
Art. IVAttuazione nazionale
1.Ogni Parte contraente adotterà, applicherà e farà rispettare i provvedimenti legislativi e amministrativi che potranno rendersi necessari al fine di dare effetto al presente Accordo.
2.Le clausole del presente Accordo non incideranno in alcun modo sui diritti delle Parti contraenti di adottare provvedimenti più severi per la conservazione dei pipistrelli.
Art. VRiunioni degli Stati contraenti
1.Si terranno riunioni periodiche delle Parti contraenti. Il Governo del Regno Unito convocherà la prima riunione delle Parti contraenti entro tre anni dall’entrata in vigore dell’Accordo. Le Parti contraenti adotteranno norme procedurali per le loro riunioni e norme finanziarie, comprese le disposizioni inerenti al preventivo e la chiave di ripartizione dei contributi per l’esercizio successivo. Tali norme saranno adottate dalla maggioranza di due terzi delle Parti presenti e votanti. Le decisioni adottate ai sensi delle norme finanziarie dovranno essere adottate a maggioranza di tre quarti delle Parti presenti e votanti.
2.Nel corso delle riunioni le Parti contraenti potranno istituire i gruppi scientifici e gli altri gruppi di lavoro ritenuti opportuni.
3.Ogni Stato dell’area di ripartizione od ogni organizzazione d’integrazione economica regionale che è Parte al presente Accordo, il Segretariato della Convenzione, il Consiglio d’Europa in qualità di Segretariato della Convenzione per la conservazione della vita selvatica e di suoi biotopi in Europa e organizzazioni intergovernative analoghe possono partecipare alle riunioni delle Parti come osservatori. Qualsiasi agenzia o ente con competenze tecniche in materia di conservazione e gestione dei pipistrelli può partecipare alle riunioni delle Parti inviando osservatori, tranne nel caso in cui almeno un terzo delle Parti contraenti presenti non si opponga. Soltanto le Parti contraenti hanno diritto di voto alle riunioni delle Parti.
4.Fatta eccezione per quanto previsto al successivo paragrafo 5, ciascuna Parte al presente Accordo avrà diritto a esprimere un voto.
5.Nelle questioni di loro competenza, le organizzazioni d’integrazione economica regionale che sono Parti contraenti eserciteranno il proprio diritto di voto con un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri che sono presenti al momento del voto. Un’organizzazione d’integrazione economica regionale non eserciterà il suo diritto di voto se i suoi Stati membri esercitano il proprio, e viceversa.
Art. VIRapporti sull’attuazione
Ogni Parte presenterà a ciascuna riunione delle Parti un rapporto aggiornato sull’attuazione del presente Accordo. Il rapporto sarà distribuito alle Parti entro 90 giorni al più tardi dall’apertura della riunione ordinaria.
Art. VIIEmendamenti all’Accordo
1.Il presente Accordo può essere emendato in qualsiasi riunione delle Parti contraente.
2.Qualsiasi Parte contraente può presentare proposte d’emendamento.
3.Il testo di ogni emendamento proposto e la relativa motivazione saranno comunicati al Depositario almeno 90 giorni prima dell’apertura della riunione. Il Depositario ne inoltrerà immediatamente copie alle Parti.
4.Gli emendamenti al presente Accordo, salvo quelli ai suoi Allegati, saranno adottati alla maggioranza dei due terzi delle Parti presenti e votanti ed entreranno in vigore per le Parti contraenti che lo hanno accettato 60 giorni dopo la data in cui il quinto strumento di accettazione dell’emendamento è stato depositato presso il Depositario. Successivamente, essi entreranno in vigore per una Parte contraente 30 giorni dopo la data in cui il suo strumento di accettazione è stato depositato presso il Depositario.
5.Ulteriori Allegati ed emendamenti a Allegati saranno adottati alla maggioranza dei due terzi delle Parti presenti e votanti ed entreranno in vigore per tutte le Parti contraenti il sessantesimo giorno successivo alla data della loro adozione da parte della riunione delle Parti, tranne che per quelle che abbiano espresso riserve ai sensi del paragrafo 6 del presente articolo.
6.Durante i 60 giorni previsti dal paragrafo 5 del presente articolo, qualunque Parte contraente può formulare riserve in merito a un ulteriore Allegato o a un emendamento a un Allegato mediante notificazione scritta al Depositario,. Una riserva può essere ritirata in qualsiasi momento mediante notificazione scritta al Depositario; nei riguardi della Parte contraente in questione, l’ulteriore Allegato o l’emendamento entrerà in vigore decorsi 60 giorni dall’avvenuta revoca della riserva.
7.Uno Stato che diviene Parte all’Accordo dopo l’entrata in vigore di un emendamento, se non ha espresso un intento diverso:
- (a)
sarà considerato come Parte all’Accordo emendato; e
- (b)
sarà considerato come Parte all’Accordo non emendato rispetto a ogni Parte non vincolata dall’emendamento.
Per le disposizioni del presente Accordo non sono ammesse riserve generali. Tuttavia, se diventa Parte contraente in conformità con l’articolo X o XI, uno Stato dell’area di ripartizione o un’organizzazione d’integrazione economica regionale può presentare una specifica riserva in merito a una determinata specie di pipistrello.
Art. IXComposizione delle controversie
Qualsiasi controversia fra le Parti contraenti in merito all’interpretazione o all’applicazione delle disposizioni del presente Accordo deve essere oggetto di negoziati fra le Parti in causa.
Art. XFirma, ratifica, accettazione e approvazione
Il presente Accordo può essere firmato da Stati dell’area di ripartizione o da organizzazioni d’integrazione economica regionale; possono diventare Parti contraenti:
- (a)
firmandolo senza riserva per quanto riguarda la ratifica, l’accettazione o l’approvazione; oppure
- (b)
firmandolo con riserva per quanto riguarda la ratifica, accettazione o approvazione e in seguito ratificandolo, accettandolo o approvandolo.
Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Depositario.
Il presente Accordo resterà aperto alla firma fino alla data di entrata in vigore dello stesso.
Dopo la sua entrata in vigore, il presente Accordo sarà aperto all’adesione di Stati dell’area di ripartizione o di organizzazioni d’integrazione economica regionali. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Depositario.
Art. XIIEntrata in vigore
Il presente Accordo entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui cinque Stati dell’area di ripartizione saranno diventati Parti contraenti, ai sensi dell’articolo X. Successivamente entrerà in vigore per uno Stato firmatario o aderente il trentesimo giorno successivo al deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
Art. XIIIDenuncia e cessazione della validità
Ogni Parte contraente potrà denunciare in qualsiasi momento il presente Accordo mediante notificazione scritta al Depositario. La denuncia avrà effetto 12 mesi dopo la data di ricezione della notificazione da parte del Depositario. L’Accordo resterà in vigore per almeno dieci anni; in seguito cesserà di essere valido appena non ne saranno Parti almeno cinque Parti contraenti.
L’originale del presente Accordo, redatto in inglese, francese e tedesco, ciascuna versione facente ugualmente fede, sarà depositato presso il Governo del Regno Unito, che funge da Depositario; esso ne inoltrerà copia certificata conforme a tutti gli Stati e a tutte le organizzazioni d’integrazione economica regionale che abbiano firmato l’Accordo.
Il Depositario informerà tutti gli Stati dell’area di ripartizione e tutte le organizzazioni d’integrazione economica regionale per quanto concerne le firme, il deposito di strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, l’entrata in vigore del presente Accordo, gli eventuali emendamenti, le riserve e le denunce.
Allegati
- Specie di pipistrelli che si trovano in Europa cui si applica il presente Accordo
Gli allegati sono consultabili su Fedlex.