Législation

Trattato di coproduzione audiovisiva del 3 novembre 2023 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Canada

RS 0.443.923.2Stato 01.08.202421 articoli

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Il Consiglio federale Svizzero e il Governo del Canada (di seguito denominati «Parti»), riconoscendo che le coproduzioni audiovisive di qualità disciplinate da un trattato favoriscono la vitalità delle rispettive industrie audiovisive nonché lo sviluppo dei loro scambi economici e culturali; consapevoli che la diversità culturale e l’accesso alla cultura audiovisiva si nutrono di interazioni e scambi costanti tra le culture e vengono rafforzati dalla libera circolazione delle idee; considerando che, ai fini della cooperazione internazionale, la Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali dell’UNESCO, conclusa a Parigi il 20 ottobre 2005, incoraggia i trattati di coproduzione audiovisiva come strumenti per promuovere la cooperazione internazionale; convenendo che simili scambi possono migliorare le relazioni reciproche; riconoscendo che i suddetti obiettivi possono essere raggiunti mediante la concessione di vantaggi accordati su scala nazionale alle coproduzioni audiovisive ammissibili disciplinate da un trattato; hanno convenuto quanto segue:

Art. 1Definizioni

Ai fini del presente Trattato,

  1. (a)

    «autorità»:

    1. i)

      con «autorità amministrativa» si intende, per ciascuna Parte, l’autorità designata che amministra il presente Trattato,

    2. ii)

      con «autorità competente» si intende, per ciascuna Parte, l’autorità investita della responsabilità globale della messa in atto del presente Trattato;

  2. (b)

    con «coproduzione» si intende un’opera audiovisiva prodotta da produttori delle Parti che adempie le disposizioni del presente Trattato e che è riconosciuta come tale da ciascuna Parte;

  3. (c)

    con «Stati coproduttori» si intendono le Parti e, in certi casi, gli Stati terzi;

  4. (d)

    con «Stato terzo» si intende uno Stato a cui almeno una delle Parti è legata mediante un trattato o un protocollo d’intesa in materia di coproduzione e il cui produttore partecipa alla coproduzione;

  5. (e)

    con «Stato non parte» si intende uno Stato diverso dagli Stati coproduttori;

  6. (f)

    con «opera audiovisiva» si intende un’opera cinematografica, televisiva o video (inclusa un’opera digitale non lineare) di qualsiasi durata e su qualsiasi supporto presente o futuro destinata alla commercializzazione;

  7. (g)

    con «produttore» si intende un soggetto nazionale che dirige la realizzazione di una coproduzione;

  8. (h)

    con «soggetto nazionale» si intende:

    1. –

      nel caso della Svizzera, qualsiasi persona fisica di nazionalità svizzera o domiciliata in Svizzera secondo la definizione fornita dalle leggi svizzere; sono assimilate a queste ultime ai fini del presente Trattato le persone giuridiche con sede sociale in Svizzera,

    2. –

      nel caso del Canada, qualsiasi persona fisica o giuridica secondo la definizione fornita dalle leggi canadesi.

Art. 2Autorità competenti e amministrative

1.

Le Parti designano rispettivamente la propria autorità amministrativa e la propria autorità competente responsabili per la messa in atto del presente Trattato:

  1. –

    nel caso della Svizzera:

    1. (i)

      autorità competente e amministrativa: Ufficio federale della cultura (UFC);

  2. –

    nel caso del Canada:

    1. (i)

      autorità competente: Ministero del patrimonio culturale canadese,

    2. (ii)

      autorità amministrativa: Telefilm Canada.

2.

Le Parti si notificano reciprocamente per via diplomatica qualsiasi modifica successiva alle autorità competenti e amministrative.

Art. 3Status di una coproduzione

1.

Le coproduzioni fruiscono a pieno diritto dei vantaggi accordati alle produzioni nazionali, fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari in vigore sul territorio di ciascuna delle Parti.

2.

Ciascuna Parte accorda i vantaggi di cui al paragrafo 1 unicamente ai produttori classificabili come soggetti nazionali.

3.

Le Parti pubblicano i vantaggi reciprocamente accordati.

Art. 4Contributo finanziario minimo dei produttori

1.

Il contributo finanziario minimo dei produttori classificabili come soggetti nazionali delle Parti non deve essere inferiore al quindici (15) per cento del budget totale della produzione.

2.

Nel caso di una coproduzione multinazionale, il contributo minimo di ciascun produttore non deve essere inferiore al dieci (10) per cento del budget totale della produzione.

Art. 5Provenienza dei partecipanti

1.

Ciascun partecipante a una coproduzione proviene da uno degli Stati coproduttori.

2.

Tuttavia, la partecipazione di soggetti nazionali di uno Stato non parte, per posizioni diverse da quelle menzionate all’articolo 6, è ammissibile in funzione delle esigenze della coproduzione e previa intesa tra le Parti tramite le rispettive autorità amministrative.

Art. 6Posizioni chiave

1.

Le seguenti posizioni sono considerate posizioni chiave:

  1. (a)

    fiction: regista, sceneggiatore, compositore musicale, interprete principale, secondo interprete principale, direttore della fotografia, direttore artistico o responsabile della scenografia, addetto al montaggio;

  2. (b)

    animazione: regista, sceneggiatore, compositore musicale o sound designer, interprete principale (voce) o secondo interprete principale (voce), direttore dell’animazione, supervisore dello storyboard o addetto al montaggio, direttore degli effetti speciali o degli effetti stereoscopici, direttore del layout;

  3. (c)

    documentario: regista, sceneggiatore o ricercatore, compositore musicale, interprete principale o narratore, secondo interprete principale o narratore, direttore della fotografia, direttore artistico o responsabile della scenografia, addetto al montaggio;

  4. (d)

    per i tipi di opere diversi da quelli menzionati in precedenza come le opere digitali non lineari, le posizioni considerate posizioni chiave sono determinate e pubblicate consensualmente dalle autorità amministrative.

I posti chiave di cui al paragrafo 1 sono ricoperti da uno o più soggetti nazionali di ciascuno degli Stati coproduttori in misura proporzionata ai contributi finanziari dei produttori.

2.

Uno di questi posti chiave può essere ricoperto da un soggetto nazionale di uno Stato non parte.

3.

In casi eccezionali debitamente motivati e previo consenso delle Parti tramite le rispettive autorità amministrative, un secondo posto chiave può essere ricoperto da un soggetto nazionale di uno Stato non parte.

Art. 7Luogo delle riprese e servizi tecnici

1.

Una coproduzione è coprodotta negli Stati coproduttori.

2.

Le autorità amministrative possono consentire consensualmente la ripresa di un’opera in uno Stato non parte per motivi legati alla sceneggiatura o al processo creativo.

3.

Le autorità amministrative possono consentire consensualmente la fornitura di servizi tecnici, compresa la postproduzione, in uno o più Stati non parte, a condizione che i produttori dimostrino che tali servizi non sono disponibili in nessuno degli Stati coproduttori e che il valore dei servizi in questione non superi il quindici (15) per cento del budget totale della produzione.

Art. 8Proporzionalità

Le spese nel proprio Paese di un produttore che è un soggetto nazionale di una delle Parti nonché le spese relative al suo personale artistico e tecnico (comprese le posizioni chiave) impiegato in altri Paesi sotto la sua responsabilità devono, in linea di principio, essere proporzionate al suo contributo finanziario.

Art. 9Materiale di produzione e di riproduzione

1.

Qualsiasi coproduzione comporta, in due esemplari, il materiale di produzione (video master) e di riproduzione.

2.

Ciascun produttore è proprietario di una copia del materiale di produzione e di riproduzione e ha diritto di utilizzarlo per farne copie. Ciascun produttore ha inoltre il diritto di accedere al materiale originale conformemente alle condizioni pattuite tra i produttori.

Art. 10Doppiaggio e sottotitolazione

1.

La colonna sonora originale di ciascuna coproduzione è in tedesco, inglese, francese, italiano, romancio o, a determinate condizioni, in una lingua di uno Stato terzo. Se la sceneggiatura lo richiede, nella coproduzione possono essere inclusi anche dialoghi in altre lingue.

2.

Il doppiaggio o la sottotitolazione in tedesco, inglese, francese, italiano o romancio di ogni coproduzione vengono effettuati negli Stati coproduttori.

3.

Qualsiasi deroga ai paragrafi 1 e 2 necessita l’approvazione preventiva delle autorità amministrative delle Parti, ai fini della quale il produttore deve ragionevolmente dimostrare che in nessuno degli Stati coproduttori vi è la capacità necessaria in materia di doppiaggio.

Art. 11Titoli di testa e di coda

1.

I titoli di testa e di coda della coproduzione devono recare l’indicazione «coproduzione Svizzera – Canada» o «coproduzione Canada – Svizzera», a seconda della provenienza del produttore maggioritario o sulla base di un’intesa tra i produttori.

2.

Nel caso di una coproduzione multinazionale, i titoli di testa e di coda della coproduzione devono recare l’indicazione «coproduzione Svizzera – Canada – [Paese terzo]», «coproduzione Canada – Svizzera – [Paese terzo]», «coproduzione [Paese terzo] – Svizzera – Canada» o «coproduzione [Paese terzo] – Canada – Svizzera», a seconda della provenienza del produttore maggioritario o sulla base di un’intesa tra i produttori.

Art. 12Entrata e soggiorno temporanei

Fatte salve le rispettive legislazioni e regolamentazioni, le Parti agevolano:

  1. (a)

    l’entrata e il soggiorno temporanei per il personale artistico e tecnico assunto dal produttore dell’altra Parte ai fini della realizzazione della coproduzione; e

  2. (b)

    l’importazione temporanea e la riesportazione di tutto il materiale necessario per la realizzazione della coproduzione.

Art. 13Diritti e ricavi

Ciascuna Parte, tramite la propria autorità amministrativa, provvede affinché la ripartizione dei diritti sulla coproduzione e dei ricavi sia in linea di massima proporzionale al contributo finanziario di ciascun produttore e non inferiore al contributo finanziario minimo di cui all’articolo 4.

Art. 14Distribuzione

1.

Ciascuna Parte, tramite la propria autorità amministrativa, provvede affinché il suo produttore dimostri l’esistenza di un impegno di distribuzione o di diffusione della coproduzione sul territorio di ciascuno degli Stati coproduttori.

2.

Le Parti, previo consenso delle rispettive autorità amministrative, possono accettare un impegno di distribuzione diverso da quello descritto al paragrafo 1.

Art. 15Informazione reciproca

1.

Ciascuna autorità, tramite la propria autorità competente, informa rapidamente l’altra Parte in merito a qualsiasi modifica o interpretazione giuridica del diritto interno che potrebbe influire sui vantaggi previsti in applicazione del presente Trattato.

2.

Ciascuna Parte provvede affinché il suo produttore informi rapidamente la propria autorità amministrativa in merito a qualsiasi cambiamento importante apportato a una coproduzione che potrebbe influire sull’ammissibilità di quest’ultima ai vantaggi previsti in applicazione del presente Trattato.

3.

Ciascuna Parte, tramite la propria autorità amministrativa, si impegna a raccogliere e scambiare informazioni statistiche in merito al rendimento, alla distribuzione o alla diffusione di una coproduzione che beneficia dei vantaggi previsti in applicazione del presente Trattato.

Art. 16Equilibrio generale delle partecipazioni

1.

Le Parti si adoperano per raggiungere un equilibrio generale delle coproduzioni, soprattutto per quanto concerne l’equilibrio finanziario nonché il rapporto tra coproduzioni minoritarie e maggioritarie realizzate nel quadro del presente Trattato.

2.

La valutazione dell’equilibrio è effettuata dalle Parti e si basa sul periodo di cinque anni che precede l’anno di valutazione. Le Parti possono concordare periodi di valutazione più lunghi.

3.

Le Parti si riuniscono in linea di massima ogni cinque anni per discutere ed esaminare le disposizioni del presente Trattato. Per quanto possibile, tali riunioni si svolgono in videoconferenza o teleconferenza.

4.

Una riunione può anche essere convocata su richiesta di una delle Parti, specialmente in caso di modifica della legislazione nazionale concernente il settore audiovisivo o se l’applicazione del presente Trattato incontra notevoli difficoltà, in particolare se non viene raggiunto l’equilibrio di cui al paragrafo 1.

Art. 17Composizione delle controversie

Le Parti si adoperano per comporre in modo consensuale e mediante consultazioni qualsiasi controversia relativa all’interpretazione o all’applicazione del presente Trattato.

Art. 18Procedura

1.

Per beneficiare dei vantaggi del presente Trattato, i produttori classificabili come soggetti nazionali delle Parti devono depositare una domanda di riconoscimento della coproduzione presso l’autorità amministrativa del proprio Paese.

2.

Le rispettive autorità competenti delle Parti definiscono di comune accordo le regole di procedura della coproduzione tenendo conto del diritto vigente in Svizzera e in Canada. Tali regole figurano in allegato al presente Trattato.

3.

Le Parti, tramite le rispettive autorità amministrative, si scambiano i riconoscimenti delle coproduzioni.

Art. 19Entrata in vigore

1.

Ciascuna Parte notifica per scritto all’altra Parte il completamento delle procedure interne necessarie ai fini dell’entrata in vigore del presente Trattato. Il presente Trattato entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data di ricezione della seconda di queste notifiche.

2.

Il presente Trattato rimane in vigore per un periodo di cinque anni a partire dalla data di entrata in vigore.

3.

Il presente Trattato è rinnovato automaticamente allo scadere dei cinque anni successivi alla sua entrata in vigore, nonché alla fine di ogni successivo periodo di cinque anni.

4.

La Parte che intende rescindere il presente Trattato notifica per scritto la denuncia all’altra Parte almeno sei mesi prima dello scadere del periodo di cinque anni successivo alla data d’entrata in vigore del presente Trattato o, se quest’ultimo è stato rinnovato, almeno sei mesi prima dello scadere di ogni successivo periodo di cinque anni.

Art. 20Modifiche

1.

Il presente Trattato può essere modificato previo reciproco consenso scritto delle Parti. Ciascuna Parte notifica per scritto all’altra Parte il completamento delle procedure interne necessarie ai fini dell’entrata in vigore delle modifiche. Le modifiche entrano in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data di ricezione della seconda di queste notifiche.

2.

Le Parti, previo reciproco consenso scritto delle rispettive autorità competenti, possono modificare l’allegato, a condizione che le modifiche non contravvengano al presente Trattato.

Art. 21Disposizioni transitorie

1.

Per un periodo di due anni dopo la cessazione del presente Trattato, le Parti non possono sospendere i vantaggi accordati a una coproduzione unicamente in ragione di tale cessazione.

2.

A partire dalla sua entrata in vigore, il presente Trattato annulla e sostituisce l’Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Canada sulle relazioni cinematografiche ed audiovisive, concluso a Berna il 22 ottobre 19871. Le Parti possono continuare ad accordare i vantaggi conferiti in applicazione del suddetto Accordo ai produttori della coproduzione interessata, a condizione che i produttori in questione avvisino per scritto le rispettive autorità amministrative, entro sei mesi dalla data d’entrata in vigore del presente Trattato, di voler continuare a beneficiare dei vantaggi previsti in applicazione di quest’ultimo.

  1. [RU 1988 1351]

Allegati

  • Regole di procedura

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Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.08.2024. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).