Législation

Convenzione del 30 maggio 1975 istitutiva di un'Agenzia spaziale europea (ESA) (con All.)

ESARS 0.425.09In vigoreStato 14.03.201926 articoli

Cosa si sta preparando

Nessun progetto di revisione in corso.

Gli Stati contraenti della presente Convenzione, Considerando che l’ampiezza delle risorse umane, tecniche e finanziarie necessarie alle attività relative al campo spaziale è tale da superare le possibilità individuali dei Paesi europei; Considerando la Risoluzione della Conferenza spaziale europea adottata il 20 dicembre 1972 e confermata dalla Conferenza spaziale europea il 31 luglio 1973, che decide di creare una nuova organizzazione, chiamata «Agenzia spaziale europea», derivante dall’Organizzazione europea per le ricerche spaziali e dall’Organizzazione europea per la messa a punto e la costruzione di vettori spaziali, e che un’integrazione dei programmi spaziali nazionali europei, per quanto ragionevolmente possibile approfondita e rapida, verrà ricercata per realizzare un programma spaziale europeo; Desiderando proseguire e potenziare la cooperazione europea, a fini esclusivamente pacifici, nei settori della ricerca e della tecnologia spaziali e delle relative applicazioni, in vista della loro utilizzazione a scopi scientifici e per sistemi spaziali operativi di applicazioni; Desiderando, per conseguire tali scopi, istituire un’organizzazione spaziale europea unica che consenta di accrescere l’efficacia globale dello sforzo spaziale europeo, con una migliore utilizzazione delle risorse attualmente destinate allo spazio, e definire un programma spaziale europeo, avente fini esclusivamente pacifici, convengono quanto segue:

Art. IIstituzione dell’Agenzia

1.  Con la presente Convenzione è istituita un’organizzazione europea, chiamata «Agenzia spaziale europea», qui appresso denominata «l’Agenzia».

2.  I membri dell’Agenzia, qui appresso denominati «gli Stati membri», sono gli Stati contraenti della presente Convenzione conformemente agli articoli XX e XXII.

3.  Tutti gli Stati membri partecipano alle attività obbligatorie indicate all’articolo V, 1 (a) e contribuiscono alle spese comuni fisse dell’Agenzia menzionate nell’allegato II.

4.  La sede dell’Agenzia è situata nella regione di Parigi.

Art. IIScopo

L’Agenzia ha lo scopo di assicurare e sviluppare, a fini esclusivamente pacifici, la cooperazione fra Stati europei nel campo della ricerca e della tecnologia spaziali e delle loro applicazioni spaziali, in vista della loro utilizzazione a scopi scientifici e per sistemi spaziali operativi di applicazioni:

  1. (a)

    elaborando e mettendo in opera una politica spaziale europea a lungo termine, raccomandando agli Stati membri degli obiettivi in materia spaziale e concertando le politiche degli Stati membri nei confronti di altre organizzazioni e istituzioni nazionali e internazionali;

  2. (b)

    elaborando e mettendo in opera attività e programmi nel campo spaziale;

  3. (c)

    coordinando il programma spaziale europeo e i programmi nazionali, nonché integrando questi ultimi progressivamente, e per quanto possibile completamente, nel programma spaziale europeo, con particolare riguardo allo sviluppo di satelliti di applicazioni;

  4. (d)

    elaborando e mettendo in opera la politica industriale appropriata al suo programma e raccomandando agli Stati membri una politica industriale coerente.

Art. IIIInformazioni e dati

1.  Gli Stati membri e l’Agenzia facilitano lo scambio di informazioni scientifiche e tecniche relative ai settori della ricerca e della tecnologia spaziali e delle loro applicazioni spaziali, restando inteso che nessuno Stato membro è obbligato a comunicare un’informazione ottenuta al di fuori dell’Agenzia quando ritiene che ciò sia incompatibile con le esigenze della sua sicurezza, con le clausole dei suoi accordi con terzi o con le condizioni in base alle quali ha ottenuto detta informazione.

2.  L’Agenzia, assicurando l’esecuzione delle attività indicate nell’articolo V, cura che i loro risultati scientifici siano pubblicati o, comunque, resi ampiamente accessibili dopo la loro utilizzazione da parte dei ricercatori responsabili degli esperimenti. I dati spogliati che ne risultano sono di proprietà dell’Agenzia.

3.  Nella stipulazione dei contratti o nella conclusione degli accordi, l’Agenzia riserva, per quanto concerne le invenzioni e i dati tecnici che ne derivano, i diritti appropriati alla salvaguardia dei suoi interessi, di quelli degli Stati membri partecipanti al programma considerato, e di quelli delle persone fisiche o giuridiche sottoposte alla loro giurisdizione. Questi diritti comportano, specialmente, diritti di accesso, di comunicazione e di utilizzazione. Queste invenzioni e dati tecnici sono portati a conoscenza degli Stati partecipanti.

4.  Le invenzioni e i dati tecnici che sono di proprietà dell’Agenzia vengono comunicati agli Stati membri, che per esigenze proprie e a titolo gratuito, possono utilizzarli nonché farli utilizzare dalle persone fisiche o giuridiche sottoposte alla loro giurisdizione.

5.  Le norme particolareggiate di applicazione delle disposizioni che precedono sono adottate dal Consiglio con la maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati membri.

Art. IVScambi di persone

Gli Stati membri facilitano gli scambi di persone la cui attività si riferisce ai settori di competenza dell’Agenzia, nei limiti compatibili con l’applicazione generale delle leggi e dei regolamenti che disciplinano l’entrata o il soggiorno nel loro territorio, nonché l’uscita dal medesimo.

Art. VAttività e programmi

1.  Le attività dell’Agenzia comprendono attività obbligatorie, alle quali partecipano tutti gli Stati membri, e attività facoltative, alle quali partecipano tutti gli Stati membri, salvo quelli che formalmente si dichiarano non interessati a parteciparvi.

  1. (a)

    In relazione alle attività obbligatorie, l’Agenzia:

    1. (i)

      assicura l’esecuzione delle attività di base, quali l’insegnamento, la documentazione, lo studio di progetti futuri e i lavori di ricerca tecnologica;

    2. (ii)

      assicura l’elaborazione e l’esecuzione di un programma scientifico comprendente satelliti e altri sistemi spaziali;

    3. (iii)

      raccoglie e dirama agli Stati membri le informazioni pertinenti, segnala le lacune o le ripetizioni, fornisce consigli e assistenza in vista dell’armonizzazione dei programmi internazionali e nazionali;

    4. (iv)

      mantiene regolari contatti con gli utilizzatori di tecniche spaziali e si informa delle loro esigenze.

  2. (b)

    In relazione alle attività facoltative, l’Agenzia assicura, conformemente alle disposizioni dell’allegato III, l’esecuzione di programmi che, in particolare, possono comprendere:

    1. (i)

      lo studio, lo sviluppo, la costruzione, il lancio, la messa in orbita e il controllo di satelliti e di altri sistemi spaziali;

    2. (ii)

      lo studio, lo sviluppo, la costruzione e la messa in opera di mezzi di lancio e di sistemi di trasporto spaziali.

2.  Nel campo delle applicazioni spaziali, l’Agenzia può, eventualmente, assicurare attività operative alle condizioni che sono definite dal Consiglio a maggioranza di tutti gli Stati membri. A tale titolo, l’Agenzia:

  1. (a)

    mette a disposizione degli organismi di sfruttamento interessati le proprie installazioni che possano loro essere utili;

  2. (b)

    assicura, eventualmente, per conto degli organi di sfruttamento interessati, il lancio, la messa in orbita e il controllo di satelliti operativi di applicazioni;

  3. (c)

    svolge ogni altra attività che possa esser richiesta dagli utilizzatori e approvata dal Consiglio.

I costi di queste attività operative sono sostenuti dagli utilizzatori interessati.

3.  In relazione al coordinamento ed all’integrazione dei programmi menzionati all’articolo II (e), l’Agenzia viene tempestivamente informata dagli Stati membri dei progetti relativi a nuovi programmi spaziali, facilita le consultazioni fra gli Stati membri, procede a tutte le valutazioni necessarie e formula regole appropriate che sono adottate dal Consiglio all’unanimità dì tutti gli Stati membri. Gli obiettivi e le procedure per l’internazionalizzazione dei programmi figurano nell’allegato IV.

Art. VIInstallazioni e servizi

1.  Per l’esecuzione dei programmi che le sono affidati, l’Agenzia:

  1. (a)

    mantiene la capacità interna necessaria alla preparazione ed alla supervisione dei suoi compiti e, a tal fine, realizza e fa funzionare gli stabilimenti e le installazioni necessari alle sue attività;

  2. (b)

    può stipulare accordi speciali per consentire che istituzioni nazionali degli Stati membri eseguano determinate parti dei suoi programmi o vi cooperino, ovvero per prendere direttamente a suo carico la gestione di talune installazioni nazionali.

2.  Nella realizzazione dei loro programmi, gli Stati membri e l’Agenzia si adoperano al fine di utilizzare nel modo migliore e con priorità le loro installazioni esistenti ed i loro servizi disponibili, nonché di pervenire alla loro razionalizzazione; in conseguenza, non creano ulteriori installazioni o servizi se non dopo aver esaminato la possibilità di far ricorso ai mezzi esistenti.

Art. VIIPolitica industriale

1.  La politica industriale che l’Agenzia ha il compito di elaborare e di metter in opera, ai sensi dell’articolo II (d), deve essere concepita specialmente in modo da:

  1. (a)

    rispondere, in modo economicamente efficiente, alle esigenze del programma spaziale europeo e dei programmi spaziali nazionali coordinati;

  2. (b)

    migliorare la competitività dell’industria europea nel mondo, sostenendo e sviluppando la tecnologia spaziale e incoraggiando la razionalizzazione e lo sviluppo di una struttura industriale adeguata alle esigenze del mercato, utilizzando, in primo luogo, il potenziale industriale, già esistente, di tutti gli Stati membri;

  3. (c)

    garantire che tutti gli Stati membri partecipino, in equa misura rispetto al loro contributo finanziario, alla messa in opera del programma spaziale europeo e al connesso sviluppo della tecnologia spaziale; in particolare, l’Agenzia, per l’esecuzione dei suoi programmi, accorda, nei limiti del possibile, la preferenza alle industrie della totalità degli Stati membri, le quali ricevono le più ampie possibilità di partecipare ai lavori di interesse tecnologico intrapresi per suo conto;

  4. (d)

    beneficiare dei vantaggi del ricorso alla concorrenza in tutti i casi, salvo quando ciò sia incompatibile con gli altri obiettivi definiti per la politica industriale.

Altri obiettivi possono essere definiti dal Consiglio deliberante all’unanimità di tutti gli Stati membri.

Le disposizioni particolareggiate per la realizzazione di tali obiettivi figurano nell’allegato V e nei regolamenti che sono adottati dal Consiglio a maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati membri e che formano oggetto di revisioni periodiche.

2.  Per l’esecuzione dei suoi programmi, l’Agenzia fa il più grande ricorso a contraenti esterni, compatibilmente con il mantenimento della capacità interna menzionata all’articolo VI, 1.

Art. VIIIVettori e altri sistemi di trasporto spaziali

1.  Nel definire le sue missioni, l’Agenzia tiene conto dei vettori o altri sistemi di trasporto spaziali sviluppati o nell’ambito dei suoi programmi, o da uno Stato membro, o con un contributo sostanziale dell’Agenzia stessa, e accorda la preferenza alla loro utilizzazione per i carichi utili adeguati salvo quando tale utilizzazione presenti, rispetto all’utilizzazione di altri vettori o mezzi di trasporto spaziali disponibili all’epoca considerata, uno svantaggio irragionevole sul piano del costo, dell’affidabilità e dell’adeguatezza alla missione.

2.  Se delle attività o dei programmi contemplati all’articolo V comportano l’utilizzazione di vettori o di altri sistemi di trasporto spaziali, gli Stati partecipanti fanno conoscere al Consiglio, al momento in cui il programma in questione gli viene sottoposto per l’approvazione o l’accettazione, quale è il vettore o il sistema di trasporto spaziale previsto. Se, nel corso dell’esecuzione di un programma, gli Stati partecipanti desiderano ricorrere a un vettore o ad un sistema di trasporto spaziale diverso da quello inizialmente adottato, il Consiglio si pronunzia su tale cambiamento, seguendo le stesse regole che valgono per l’approvazione o l’accettazione iniziali del programma.

Art. IXUso delle installazioni, aiuto agli Stati membri e fornitura di prodotti

1.  Qualora l’utilizzazione delle installazioni destinate alle proprie attività e ai propri programmi non ne venga compromessa, l’Agenzia le mette a disposizione di ogni Stato membro che ne faccia domanda per i bisogni del proprio programma, a spese del predetto Stato. Il Consiglio determina, a maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati membri, le modalità pratiche relative a tale messa a disposizione.

2.  Se, al di fuori delle attività e dei programmi menzionati nell’articolo V, ma nell’ambito degli scopi dell’Agenzia, uno o più Stati membri desiderano intraprendere un progetto, il Consiglio può decidere a maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati membri di accordare l’assistenza dell’Agenzia. Le spese effettuate a questo titolo dall’Agenzia sono a carico dello Stato membro o degli Stati membri interessati.

  1. 3.

    (a)

    I prodotti sviluppati nell’ambito di un programma dell’Agenzia sono forniti a qualsiasi Stato membro che abbia partecipato al finanziamento di tale programma e che ne faccia domanda per le proprie esigenze.

  2. Il Consiglio determina, a maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati membri, le modalità pratiche secondo le quali tali prodotti sono forniti e, in particolare, le disposizioni che l’Agenzia deve prendere nei confronti dei suoi contraenti affinché lo Stato membro richiedente possa procurarsi tali prodotti.

  3. (b)

    Questo Stato membro può domandare all’Agenzia di dire se stima che i prezzi proposti dai contraenti siano giusti e ragionevoli e se essa li considererebbe accettabili, nelle stesse condizioni, per il soddisfacimento dei suoi fabbisogni.

  4. (e)

    Il soddisfacimento delle richieste indicate al presente paragrafo non può comportare alcun costo aggiuntivo per l’Agenzia, e lo Stato membro interessato sostiene tutti i costi che ne derivano.

Art. XOrgani

Gli organi dell’Agenzia sono il Consiglio e il Direttore generale, che è assistito dal personale.

Art. XIIl Consiglio

1.  Il Consiglio è composto dai rappresentanti degli Stati membri.

2.  Il Consiglio si riunisce secondo le esigenze, sia al livello dei delegati sia a quello dei ministri. Le riunioni si tengono presso la sede dell’Agenzia, salvo decisione contraria del Consiglio.

  1. 3.

    (a)

    Il Consiglio elegge per due anni un presidente e dei vicepresidenti, i cui mandati sono rinnovabili una sola volta per un periodo di un anno. Il presidente dirige i lavori del Consiglio e assicura la preparazione delle sue decisioni; informa gli Stati membri delle proposte per la realizzazione di un programma facoltativo; apporta il suo contributo al coordinamento delle attività degli organi dell’Agenzia. Mantiene il collegamento con gli Stati membri, attraverso i loro delegati al Consiglio, per le questioni di politica generale relative all’Agenzia e cerca di armonizzare i loro punti di vista in materia. Tra una sessione e l’altra, consiglia il Direttore generale e riceve da lui tutte le informazioni necessarie.

  2. (b)

    Il presidente è assistito da un ufficio, la cui composizione è decisa dal Consiglio e che si riunisce su convocazione del presidente. L’ufficio svolge una funzione consultiva presso il presidente per la preparazione delle riunioni del Consiglio.

4.  Il Consiglio, quando si riunisce a livello dei ministri, elegge un presidente per la durata della sessione. Questi convoca la sessione ministeriale seguente.

5.  Oltre alle funzioni definite in altri articoli della presente Convenzione e in conformità alle sue disposizioni, il Consiglio,

  1. (a)

    per quanto concerne le attività e il programma indicati all’articolo V, 1 (a) (i) e (ii):

    1. (i)

      approva, a maggioranza di tutti gli Stati membri, le attività e il programma; le decisioni prese a questo titolo possono essere modificate solo da nuove decisioni prese a maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati membri;

    2. (ii)

      determina, con decisione unanime di tutti gli Stati membri, il livello delle risorse che debbono essere messe a disposizione dell’Agenzia durante il quinquennio avvenire;

    3. (iii)

      determina, con decisione unanime di tutti gli Stati membri, verso la fine del terzo anno di ciascun quinquennio e dopo un riesame della situazione, il livello delle risorse che debbono essere messe a disposizione dell’Agenzia per il nuovo quinquennio che comincia con lo spirare di questo terzo anno;

  2. (b)

    per quanto concerne le attività indicate nell’articolo V, 1 (a) (iii) e (iv):

    1. (i) definisce una politica dell’Agenzia che corrisponda alla sua missione;
    2. (ii) adotta, a maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati membri, raccomandazioni agli Stati membri;
  3. (c)

    per quanto concerne i programmi facoltativi indicati nell’articolo V, 1 (b):

    1. (i)

      accetta, a maggioranza di tutti gli Stati membri, ciascuno di questi programmi;

    2. (ii)

      determina eventualmente, nel corso della loro esecuzione, l’ordine di precedenza fra i programmi;

  4. (d)

    stabilisce i piani di lavoro annuali dell’Agenzia;

  5. (e)

    adotta, per quanto concerne i bilanci, quali sono definiti nell’allegato II:

    1. (i)

      bilancio generale annuale dell’Agenzia, a maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati membri;

    2. (ii)

      ciascun bilancio di programma, a maggioranza dei due terzi degli Stati partecipanti;

  6. (f)

    adotta, a maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati membri, il Regolamento finanziario e tutte le altre disposizioni finanziarie dell’Agenzia;

  7. (g)

    segue le spese relative alle attività obbligatorie e facoltative previste all’articolo V, 1;

  8. (h)

    approva e pubblica i conti annuali controllati dell’Agenzia;

  9. (i)

    adotta, a maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati membri, lo Statuto del personale;

  10. (j)

    adotta a maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati membri, le regole in base alle quali è autorizzato, tenendo conto degli scopi pacifici dell’Agenzia, il trasferimento fuori dei territori degli Stati membri di tecnologie e di prodotti risultanti dalle attività dell’Agenzia o messi a punto con il suo concorso;

  11. (k)

    delibera sull’ammissione di nuovi Stati membri conformemente all’articolo XXII;

  12. (l)

    delibera sulle misure da adottare conformemente all’articolo XXIV nel caso in cui uno Stato membro denuncia la presente Convenzione o cessa di essere membro in virtù dell’articolo XVIII;

  13. (m)

    prende tutte le altre misure necessarie per l’adempimento della missione dell’Agenzia nell’ambito della presente Convenzione.

  14. 6.

    (a)

    Ciascuno Stato membro dispone di un voto nel Consiglio. Tuttavia, uno Stato membro non ha diritto di voto sulle questioni che riguardano esclusivamente un programma accettato al quale esso non partecipa.

  15. (b)

    Uno Stato membro non ha diritto di voto nel Consiglio se l’arretrato dei suoi contributi all’Agenzia per l’insieme delle attività e dei programmi menzionati nell’articolo V ai quali esso partecipa supera l’ammontare dei contributi dovuti dallo stesso per l’esercizio finanziario in corso. Inoltre, se l’arretrato dei contributi dovuti da uno Stato membro a titolo di uno qualsiasi dei programmi menzionati nell’articolo V, 1 (a) (ii) o (b) ai quali esso partecipa supera l’ammontare dei contributi dovuti dallo stesso a titolo di detto programma per l’esercizio finanziario in corso, questo Stato non ha diritto di voto nel Consiglio sulle questioni che si riferiscono esclusivamente a questo programma. In simile caso, tuttavia, lo Stato membro può essere autorizzato a votare nel Consiglio se la maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati membri ritiene che il mancato pagamento dei contributi sia dovuto a circostanze indipendenti dalla sua volontà.

  16. (c)

    La presenza dei delegati della maggioranza di tutti gli Stati membri è necessaria affinché il Consiglio possa deliberare validamente.

  17. (d)

    Salvo disposizioni contrarie della presente Convenzione, le decisioni del Consiglio sono adottate con la maggioranza semplice degli Stati membri rappresentati e votanti.

  18. (e)

    Per determinare l’unanimità o le maggioranze previste nella presente Convenzione, non viene tenuto conto di uno Stato membro che non abbia diritto di voto.

7.  Il Consiglio adotta il suo regolamento interno.

  1. 8.

    (a)

    Il Consiglio istituisce un Comitato del programma scientifico che viene incaricato dell’esame di ogni questione relativa al programma scientifico obbligatorio previsto all’articolo V, 1 (a) (ii). Il Consiglio autorizza il Comitato ad adottare delle decisioni per questo programma, conservando, in tutti i casi, la propria funzione di determinare il livello delle risorse e di adottare il bilancio annuale. Il mandato del Comitato del programma scientifico è definito dal Consiglio, a maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati membri, conformemente alle disposizioni del presente articolo.

  2. (b)

    Il Consiglio può istituire tutti gli altri organi sussidiari necessari all’adempimento della missione dell’Agenzia. Il Consiglio, a maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati membri, decide la creazione di questi organi, ne definisce le attribuzioni e determina i casi nei quali essi sono abilitati ad adottare delle decisioni.

  3. (c)

    Quando un organo sussidiario esamina una questione concernente esclusivamente uno solo dei programmi facoltativi previsti all’articolo V, 1 (b), gli Stati non partecipanti non hanno diritto di voto, a meno che tutti gli Stati partecipanti non decidano diversamente.

Art. XIIIl Direttore generale e il personale

  1. 1.

    (a)

    Il Consiglio nomina un Direttore generale, a maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati membri, per un periodo determinato, e può mettere fine al suo mandato alla stessa maggioranza.

  2. (b)

    Il Direttore generale è il funzionario esecutivo di grado più elevato dell’Agenzia e la rappresenta in tutti i suoi atti. Egli prende tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell’Agenzia, all’esecuzione dei suoi programmi, all’applicazione della sua politica e al conseguimento del suo scopo secondo le direttive ricevute dal Consiglio. Tutti gli stabilimenti dell’Agenzia sono sottoposti alla sua autorità. Per quanto concerne l’amministrazione finanziaria dell’Agenzia, il Direttore generale si attiene alle disposizioni dell’allegato II. Egli redige per il Consiglio un rapporto annuale che viene pubblicato. Ha inoltre la facoltà di formulare proposte di attività e di programmi nonché di misure atte ad assicurare il conseguimento dello scopo dell’Agenzia. Partecipa alle riunioni dell’Agenzia senza diritto di voto.

  3. (c)

    Il Consiglio può differire la nomina del Direttore generale fin quando lo giudichi necessario dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione o in caso di vacanza successiva. In tal caso, il Consiglio designa una persona, che agisce in luogo e vece del Direttore generale, determinandone i poteri e le responsabilità.

2.  Il Direttore generale è assistito dal personale scientifico, tecnico, amministrativo e di segretariato che egli ritiene necessario, entro i limiti autorizzati dal Consiglio.

3.  (a) Il personale di direzione, quale è definito dal Consiglio, è assunto o licenziato dal Consiglio su proposta del Direttore generale. Le assunzioni e i licenziamenti effettuati dal Consiglio richiedono la maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati membri.

  1. (b)

    Gli altri membri del personale sono nominati o licenziati dal Direttore generale, che agisce su delega del Consiglio.

  2. (c)

    L’insieme del personale è reclutato in base alle sue qualifiche e tenendo conto di un’equa ripartizione dei posti fra i cittadini degli Stati membri. Le assunzioni e i licenziamenti avvengono conformemente allo Statuto del personale.

  3. (d)

    I ricercatori che non fanno parte del personale e che effettuano ricerche negli stabilimenti dell’Agenzia dipendono dal Direttore generale e sono sottoposti a tutte le disposizioni generali adottate dal Consiglio.

4.  Le responsabilità del Direttore generale e dei membri del personale verso l’Agenzia sono di carattere esclusivamente internazionale. Nell’adempimento delle loro funzioni essi non debbono né domandare né ricevere istruzioni da alcun Governo o da qualsiasi autorità estranea all’Agenzia. Gli Stati membri sono tenuti a rispettare il carattere internazionale delle responsabilità del Direttore generale e dei membri del personale e a non tentare di influenzarli nell’adempimento delle loro funzioni.

Art. XIIIContributi finanziari

1.  Ciascuno Stato membro contribuisce alle spese di esecuzione delle attività e del programma indicati nell’articolo V, 1 (a) e, conformemente all’allegato II, alle spese comuni dell’Agenzia, in base a una tabella che il Consiglio adotta, con la maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati membri, o ogni tre anni, al momento del riesame previsto all’articolo XI, 5 (a) (iii), ovvero allorché esso decide all’unanimità di tutti gli Stati membri di stabilire una nuova tabella. La tabella dei contributi è stabilita sulla base della media del reddito nazionale di ciascuno Stato membro durante i tre anni più recenti per i quali sono disponibili dati statistici. Tuttavia,

  1. (a)

    nessuno Stato membro è tenuto a versare contributi che superino il venticinque per cento del totale dei contributi fissati dal Consiglio per coprire le suddette spese;

  2. (b)

    il Consiglio, a maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati membri, può decidere di ridurre temporaneamente il contributo di uno Stato membro in considerazione di circostanze speciali. In particolare, quando il reddito pro capite annuo di uno Stato membro è inferiore a una determinata somma fissata dal Consiglio con la stessa maggioranza, si verifica una situazione che è considerata come circostanza speciale ai sensi della presente disposizione.

2.  Ogni Stato membro contribuisce alle spese di esecuzione di ciascun programma facoltativo di cui all’articolo V, 1 (b), a meno che esso si dichiari formalmente non interessato a parteciparvi e conseguentemente non vi partecipi. Sempre che tutti gli Stati partecipanti non decidano diversamente, la tabella dei contributi a un programma determinato è stabilita sulla base della media del reddito nazionale di ogni Stato partecipante durante i tre anni più recenti per i quali sono disponibili dati statistici. Detta tabella è riveduta ogni tre anni, ovvero allorquando il Consiglio decide di compilarne una nuova conformemente al paragrafo l. Peraltro, nessuno Stato partecipante è tenuto a versare, sulla base di detta tabella, contributi che superino il venticinque per cento del totale dei contributi al programma considerato. Tuttavia, la percentuale di contributi di ciascuno Stato partecipante deve essere equivalente almeno al venticinque per cento della sua percentuale di contributo stabilita con le modalità previste nel paragrafo 1, a meno che tutti gli Stati partecipanti non decidano diversamente al momento dell’adozione del programma o durante l’esecuzione del programma stesso.

3.  I sistemi di statistiche utilizzati per stabilire le tabelle di contributi previste ai paragrafi 1 e 2 sono gli stessi e vengono precisati nel Regolamento finanziario.

  1. 4.

    (a)

    Ogni Stato che non era parte contraente nella Convenzione istitutiva dell’Organizzazione europea per le Ricerche spaziali1 o nella Convenzione istitutiva dell’Organizzazione europea per la messa a punto e la costruzione di vettori spaziali e che diviene parte contraente nella presente Convenzione è tenuto a effettuare, oltre al versamento dei suoi contributi, un versamento speciale in funzione del valore attuale dei beni dell’Agenzia. L’ammontare di tale versamento speciale è fissato dal Consiglio con la maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati membri.

  2. (b)

    I versamenti effettuati conformemente all’alinea (a) servono a ridurre i contributi degli altri Paesi membri, a meno che il Consiglio, a maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati membri, non decida diversamente.

5.  I contributi dovuti in applicazione del presente articolo sono versati conformemente all’allegato II.

6.  Il Direttore generale, con riserva di eventuali istruzioni da parte del Consiglio, può accettare donazioni e legati fatti all’Agenzia, se questi non sono sottoposti a condizioni incompatibili con lo scopo dell’Agenzia.

  1. [RU 1966 1284, 1970 884]

Art. XIVCooperazione

1.  In base a decisioni del Consiglio prese all’unanimità di tutti gli Stati membri, l’Agenzia può cooperare con altre organizzazioni e istituzioni internazionali e con i Governi, le organizzazioni e le istituzioni di Stati non membri, nonché stipulare con essi degli accordi a tal fine.

2.  Tale cooperazione può assumere la forma di una partecipazione di Stati non membri o di organizzazioni internazionali a uno o a più programmi intrapresi a titolo dell’articolo V, 1 (a) (ii) o V, 1 (b). Con riserva delle decisioni da adottare in applicazione del paragrafo 1, le modalità particolareggiate di tale cooperazione sono definite caso per caso dal Consiglio a maggioranza dei due terzi degli Stati partecipanti al programma contemplato. Queste modalità possono prevedere che lo Stato non membro disponga del diritto di voto nel Consiglio quando esso esamina questioni legate esclusivamente al programma al quale detto Stato partecipa.

3.  Tale cooperazione può anche assumere la forma della concessione dello status di membro associato agli Stati non membri che si impegnino a contribuire almeno agli studi dei progetti futuri intrapresi a titolo dell’articolo V, 1 (a) (i). Le modalità particolareggiate di tale associazione sono definite caso per caso dal Consiglio, a maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati membri.

Art. XVStatus giuridico, privilegi e immunità

1.  L’Agenzia ha personalità giuridica.

2.  L’Agenzia, i membri del suo personale e gli esperti, nonché i rappresentanti dei suoi Stati membri, godono della capacità giuridica, dei privilegi e delle immunità previsti nell’allegato I.

3.  Accordi concernenti la sede dell’Agenzia e gli stabilimenti realizzati conformemente all’articolo VI vengono stipulati fra l’Agenzia e gli Stati membri sul cui territorio sono situati la sede e gli stabilimenti predetti.

Art. XVIEmendamenti

1.  Il Consiglio può raccomandare agli Stati membri emendamenti alla presente Convenzione nonché all’allegato I. Ogni Stato membro che desideri proporre un emendamento lo notifica al Direttore generale. li Direttore generale informa gli Stati membri dell’emendamento così notificato almeno tre mesi prima del suo esame da parte del Consiglio.

2.  Gli emendamenti raccomandati dal Consiglio entrano in vigore dopo trenta giorni dalla data in cui il Governo francese ha ricevuto la notifica della loro accettazione da parte di tutti gli Stati membri. Il Governo francese notifica a tutti gli Stati membri la data di entrata in vigore di tali emendamenti.

3.  Il Consiglio, deliberando all’unanimità di tutti gli Stati membri, può emendare gli altri allegati alla presente Convenzione, purché tali emendamenti non siano incompatibili con la Convenzione. Gli emendamenti entrano in vigore a una data stabilita dal Consiglio all’unanimità di tutti gli Stati membri. Il Direttore generale informa tutti gli Stati membri degli emendamenti cosi adottati e della data della loro entrata in vigore.

Art. XVIIControversie

1.  Tutte le controversie fra due o più Stati membri, o fra uno o più Stati membri e l’Agenzia, sull’interpretazione o sull’applicazione della presente Convenzione o dei suoi allegati, nonché tutte le controversie menzionate nell’articolo XXVI dell’allegato I, che non siano risolte tramite il Consiglio, vengono sottoposte ad arbitrato, a domanda di una delle parti.

2.  A meno che le parti in controversia non decidano diversamente, la procedura di arbitrato è disciplinata conformemente al presente articolo e a un regolamento addizionale che è adottato dal Consiglio con la maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati membri.

3.  Il Tribunale d’arbitrato è composto da tre membri. Ciascuna delle parti in controversia nomina un arbitro; i due primi arbitri ne nominano un terzo che assume la presidenza del Tribunale d’arbitrato. Il regolamento addizionale previsto al paragrafo 2 determina la procedura da seguire nel caso in cui tali nomine non abbiano luogo entro un termine stabilito.

4.  Ogni Stato membro e l’Agenzia, quando non sono parti nella controversia, possono intervenire nel procedimento con il consenso del Tribunale d’arbitrato se quest’ultimo ritiene che abbiano un interesse sostanziale alla definizione della controversia.

5.  Il Tribunale d’arbitrato sceglie il luogo della sua sede e fissa le proprie regole di procedura.

6.  La sentenza del Tribunale d’arbitrato è resa a maggioranza dei suoi membri, i quali non possono astenersi dal voto. La sentenza è definitiva e obbligatoria per tutte le parti nella controversia, senza alcuna possibilità di ricorso. Le parti si conformano immediatamente alla sentenza. In caso di contestazione sul senso e sulla portata della sentenza, lo stesso Tribunale d’arbitrato la interpreta a domanda di una delle parti.

Art. XVIIIMancata esecuzione delle obbligazioni

Lo Stato membro che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dalla presente Convenzione cessa di essere membro dell’Agenzia in seguito a deliberazione del Consiglio adottata a maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati membri. In tal caso, si applicano le disposizioni dell’articolo XXIV.

Art. XIXContinuità di diritti e di obbligazioni

Alla data dell’entrata in vigore della presente Convenzione, l’Agenzia rileva l’insieme dei diritti e delle obbligazioni dell’Organizzazione europea per le ricerche spaziali e dell’Organizzazione europea per la messa a punto e la costruzione di vettori spaziali.

Art. XXFirma e ratifica

1.  La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri della Conferenza spaziale europea fino al 31 dicembre 1975. Gli allegati alla presente Convenzione ne costituiscono parte integrante.

2.  La presente Convenzione è sottoposta a ratifica o accettazione. Gli strumenti di ratifica o di accettazione sono depositati presso il Governo francese.

3.  Dopo l’entrata in vigore della Convenzione e nell’attesa del deposito dei loro strumenti di ratifica o di accettazione, gli Stati firmatari possono partecipare alle riunioni dell’Agenzia, senza diritto di voto.

Art. XXIEntrata in vigore

1.  La presente Convenzione entra in vigore allorquando gli Stati seguenti, che sono membri dell’Organizzazione europea per le ricerche spaziali o dell’Organizzazione europea per la messa a punto e la costruzione di vettori spaziali l’hanno firmata e hanno depositato i loro strumenti di ratifica o di accettazione presso il Governo francese: il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi, la Spagna, il Regno di Svezia e la Confederazione Svizzera. Per ogni Stato che ratifichi la Convenzione, l’accetti o vi aderisca dopo la sua entrata in vigore, la Convenzione prende effetto alla data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di adesione da parte di detto Stato.

[RU 1966 1284, 1970 884]

2.  La Convenzione istitutiva dell’Organizzazione europea per le ricerche spaziali e la Convenzione istitutiva dell’Organizzazione europea per la messa a punto e la costruzione di vettori spaziali cessano di aver effetto alla data dell’entrata in vigore della presente Convenzione.

Art. XXIIAdesione

1.  A far data dall’entrata in vigore della presente Convenzione, tutti gli Stati possono aderirvi in seguito a una decisione del Consiglio presa all’unanimità di tutti gli Stati membri.

2.  Lo Stato che desideri aderire alla presente Convenzione lo notifica al Direttore generale che informa gli Stati membri di tale richiesta almeno tre mesi prima che essa venga sottoposta al Consiglio per decisione.

3.  Gli strumenti di adesione sono depositati presso il Governo francese.

Art. XXIIINotifiche

Il Governo francese notifica a tutti gli Stati firmatari e aderenti:

  1. (a)

    la data del deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di adesione,

  2. (b)

    la data di entrata in vigore della presente Convenzione e dei suoi emendamenti previsti all’articolo XVI, 2,

  3. (c)

    la denuncia della Convenzione da parte di uno Stato membro.

Art. XXIVDenuncia

1.  Allo scadere del termine di sei anni a far data dalla sua entrata in vigore, la presente Convenzione può essere denunciata da qualsiasi Stato membro mediante una notifica al Governo francese, che la notifica agli Stati membri e al Direttore generale. La denuncia ha effetto alla fine dell’esercizio finanziario che segue quello durante il quale essa è stata notificata al Governo francese. Dopo che la denuncia ha preso effetto, lo Stato interessato rimane obbligato a versare la sua quota di pagamenti corrispondente agli impegni già votati e utilizzati sia per i bilanci ai quali esso partecipava nell’esercizio in cui è stata notificata la sua denuncia al Governo francese, sia per i bilanci degli esercizi precedenti.

2.  Lo Stato membro che denuncia la Convenzione deve indennizzare l’Agenzia per ogni perdita di beni che essa subisce sul suo territorio, a meno che un accordo speciale non possa essere concluso con l’Agenzia per assicurare a quest’ultima la continuazione dell’uso di tali beni o la prosecuzione di determinate sue attività sul territorio di detto Stato. Questo accordo speciale determina, fra l’altro, in quale misura e a quali condizioni si continuano ad applicare, per la continuazione dell’uso di detti beni e per la prosecuzione di dette attività, le disposizioni della presente Convenzione dopo che la denuncia ha preso effetto.

3.  Lo Stato membro che denuncia la Convenzione e l’Agenzia determinano di comune accordo le obbligazioni complementari che possono essere ascritte a carico dello Stato predetto.

4.  Lo Stato interessato conserva i diritti acquisiti prima della data in cui la sua denuncia prende effetto.

Art. XXVScioglimento

1.  L’Agenzia viene sciolta se il numero degli Stati membri si riduce a meno di cinque. Essa può anche essere sciolta in qualsiasi momento per accordo degli Stati membri.

2.  In caso di scioglimento, il Consiglio designa un organo liquidatore che tratta con gli Stati sul cui territorio sono situati in quel momento la sede e gli stabilimenti dell’Agenzia. La personalità giuridica dell’Agenzia sussiste per le esigenze della liquidazione.

3.  Le attività vengono ripartite pro quota fra gli Stati che sono membri dell’Agenzia al momento dello scioglimento, in relazione ai contributi da essi effettivamente versati dal momento in cui sono divenuti parti contraenti nella presente Convenzione. Se esistono passività, esse vengono assunte pro quota dagli stessi Stati in relazione ai contributi stabiliti per l’esercizio finanziario in corso.

Art. XXVIRegistrazione

RS 0.120

All’atto della sua entrata in vigore, il Governo francese farà registrare la presente Convenzione presso il Segretario delle Nazioni Unite, conformemente a quanto dispone l’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Allegati

  • Principi generali
  • previsti all’articolo V, 1 (b) della Convenzione

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 14.03.2019. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).