Législation

Statuto di Roma della Corte penale internazionale del 17 luglio 1998

RS 0.312.1 · 131 articoli

Statuto di Roma della Corte penale internazionale del 17 luglio 1998 (RS 0.312.1) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.

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Estratto del testo (131 articoli)

Art. 1, La Corte

È istituita una Corte penale internazionale («la Corte») in quanto istituzione permanente che può esercitare il suo potere giurisdizionale sulle persone fisiche per i più gravi crimini di portata internazionale, ai sensi del…

Art. 2, Rapporti della Corte con le Nazioni Unite

La Corte instaura rapporti con le Nazioni Unite attraverso un accordo che dovrà essere approvato dall’Assemblea degli Stati Parte al presente Statuto e successivamente concluso dal Presidente…

Art. 3, Sede della Corte

1. La sede della Corte è all’Aia, nei Paesi Bassi («Stato ospitante»). 2. La Corte e lo Stato ospitante stabiliscono un accordo di sede che sarà in seguito approvato dall’Assemblea degli Stati Parte, successivamente…

Art. 4, Status giuridico e poteri della Corte

1. La Corte possiede personalità giuridica internazionale. Essa ha anche la capacità giuridica necessaria per l’esercizio delle sue funzioni ed il conseguimento dei suoi obiettivi. 2. La Corte pu…

Art. 5, Crimini di competenza della Corte

1. La competenza della Corte è limitata ai crimini più gravi, motivo di allarme per l’intera comunità internazionale. La Corte ha competenza, in forza del presente Statuto, per i crimini seguenti: a)…

Art. 6, Crimine di genocidio

Ai fini del presente Statuto, per crimine di genocidio s’intende uno qualsiasi dei seguenti atti commessi nell’intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, e pre…

Art. 7, Crimini contro l’umanità

1. Ai fini del presente Statuto, per crimine contro l’umanità s’intende uno qualsiasi degli atti di seguito elencati, se commesso nell’ambito di un esteso o sistematico attacco contro popolazioni civili, e co…

Art. 8, Crimini di guerra

1. La Corte ha competenza a giudicare sui crimini di guerra, in particolare quando commessi come parte di un piano o di un disegno politico, o come parte di una serie di crimini analoghi commessi su larga scala. 2.…

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Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).