Gli Stati membri del Consiglio d’Europa e gli altri Stati firmatari del presente Protocollo, considerando l’opportunità di completare la Convenzione penale sulla corruzione (STE n. 173, qui di seguito «la Convenzione») al fine di prevenire e di lottare contro la corruzione; considerando altresì che il presente Protocollo consentirà un’attuazione più ampia del Programma d’azione del 1996 contro la corruzione, hanno convenuto quanto segue:
Capitolo I: Terminologia
Ai fini del presente Protocollo:
1. Il termine «arbitro» va considerato in riferimento al diritto nazionale dello Stato Parte al presente Protocollo e, in ogni caso, include la persona che, in virtù di un accordo di arbitrato, è chiamata a pronunciare una decisione giuridicamente vincolante su una controversia sottopostale dalle Parti a detto accordo.
2. Il termine «accordo di arbitrato» designa un accordo riconosciuto dal diritto nazionale e in virtù del quale le Parti convengono di sottoporre una controversia al lodo di un arbitro.
3. Il termine «giurato» va considerato in riferimento al diritto nazionale dello Stato Parte al presente Protocollo e, in ogni caso, include la persona che agisce in quanto membro non professionale di un organo collegiale incaricato di pronunciarsi sulla colpevolezza di un imputato nell’ambito di un processo penale.
4. Nel caso di procedimenti che coinvolgono un arbitro o un giurato straniero, lo Stato che promuove il procedimento può applicare la definizione di arbitro o di giurato soltanto nella misura in cui tale definizione è compatibile con il suo diritto nazionale.
Capitolo II: Misure da adottare a livello nazionale
Art. 2Corruzione attiva di arbitri nazionali
Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura affinché i seguenti fatti, quando sono commessi intenzionalmente, siano definiti reati penali secondo il proprio diritto interno: il fatto di promettere, offrire o procurare, direttamente o indirettamente, un indebito vantaggio a un arbitro che esercita le sue funzioni secondo il diritto nazionale sull’arbitrato di detta Parte, per sé o per terzi, affinché questi compia o si astenga dal compiere un atto nell’esercizio delle sue funzioni.
Art. 3Corruzione passiva di arbitri nazionali
Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura affinché i seguenti fatti, quando sono commessi intenzionalmente, siano definiti reati penali secondo il proprio diritto interno: il fatto che un arbitro che esercita le sue funzioni secondo il diritto nazionale sull’arbitrato di tale Parte, solleciti o riceva, direttamente o indirettamente, un indebito vantaggio o ne accetti l’offerta o la promessa, per sé o per terzi, per compiere o astenersi dal compiere un atto nell’esercizio delle sue funzioni.
Art. 4Corruzione di arbitri stranieri
Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura affinché i fatti di cui agli articoli 2 e 3 del presente Protocollo siano definiti reati penali secondo il proprio diritto interno, quando coinvolgono un arbitro che esercita le sue funzioni secondo il diritto nazionale sull’arbitrato di qualsiasi altro Stato.
Art. 5Corruzione di giurati nazionali
Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura affinché i fatti di cui agli articoli 2 e 3 del presente Protocollo siano definiti reati penali secondo il proprio diritto interno, quando coinvolgono una persona che esercita le funzioni di giurato in seno al proprio sistema giudiziario.
Art. 6Corruzione di giurati stranieri
Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura affinché i fatti di cui agli articoli 2 e 3 del presente Protocollo siano definiti reati penali secondo il proprio diritto interno, quando coinvolgono una persona che esercita le funzioni di giurato in seno al sistema giudiziario di qualsiasi altro Stato.
Capitolo III: Controllo dell’attuazione e disposizioni finali
Art. 7Controllo dell’attuazione
Il Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) assume il controllo dell’attuazione del presente Protocollo ad opera delle Parti.
Art. 8Relazioni con la Convenzione
1. Gli Stati Parte considerano le disposizioni degli articoli 2–6 del presente Protocollo articoli aggiuntivi alla Convenzione.
2. Le disposizioni della Convenzione sono applicabili nella misura in cui sono compatibili con le disposizioni del presente Protocollo.
Art. 9Dichiarazioni e riserve
1. La Parte che ha fatto una dichiarazione in base all’articolo 36 della Convenzione può fare una dichiarazione analoga concernente gli articoli 4 e 6 del presente Protocollo all’atto della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, d’approvazione o di adesione.
2. La Parte che ha fatto una riserva in base all’articolo 37 paragrafo 1 della Convenzione, intesa a limitare l’applicazione dei reati di corruzione passiva di cui all’articolo 5 della Convenzione, può fare una riserva analoga concernente gli articoli 4 e 6 del presente Protocollo all’atto della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione. Qualsiasi altra riserva di una Parte in base all’articolo 37 della Convenzione si applica ugualmente al presente Protocollo, sempre che detta Parte non esprima l’intenzione contraria all’atto della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.
3. Non sono ammesse altre riserve.
Art. 10Firma ed entrata in vigore
1. Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati firmatari della Convenzione. Questi Stati possono esprimere il loro consenso a essere vincolati mediante:
- a.
firma senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione; oppure
- b.
firma con riserva di ratifica, di accettazione o d’approvazione, seguita da ratifica, accettazione o da approvazione.
2. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d’Europa.
3. Il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo al decorrere di un periodo di tre mesi dalla data in cui cinque Stati hanno espresso il loro consenso ad essere vincolati dal Protocollo conformemente alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 qui sopra e soltanto dopo che la Convenzione stessa sia entrata in vigore.
4. Per ogni Stato firmatario che esprimerà successivamente il suo consenso ad essere vincolato dal Protocollo, questo entra in vigore il primo giorno del mese successivo al decorrere di un periodo di tre mesi dopo la data in cui ha espresso il suo consenso ad essere vincolato dal Protocollo, conformemente alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 qui sopra.
5. Uno Stato firmatario non può ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo senza aver simultaneamente o previamente espresso il suo consenso ad essere vincolato dalla Convenzione.
Art. 11Adesione al Protocollo
1. Ogni Stato o la Comunità europea che ha aderito alla Convenzione può aderire al presente Protocollo una volta che questo sia entrato in vigore.
2. Per ogni Stato o per la Comunità europea che vi aderisce, il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo al decorrere di un periodo di tre mesi dopo la data di deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario generale del Consiglio d’Europa.
Art. 12Applicazione territoriale
1. Ogni Stato o la Comunità europea può, all’atto della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, designare il o i territori ai quali si applica il presente Protocollo.
2. Ciascuna Parte può, in ogni momento successivo, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d’Europa, estendere l’applicazione del presente Protocollo a qualsiasi altro territorio designato nella dichiarazione e di cui cura le relazioni internazionali o per conto del quale è autorizzato a stipulare. Per detto territorio il Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo al decorrere di un periodo di tre mesi dalla data in cui il Segretario generale ha ricevuto la dichiarazione.
3. Qualsiasi dichiarazione effettuata in virtù dei due paragrafi precedenti può, per quanto concerne il territorio designato nella dichiarazione, essere revocata mediante notifica indirizzata al Segretario generale del Consiglio d’Europa. La revoca ha effetto il primo giorno del mese successivo al decorrere di un periodo di tre mesi dalla data in cui il Segretario generale ha ricevuto detta notifica.
1. Ogni Parte può, in qualsiasi momento, denunciare il presente Protocollo mediante notifica al Segretario generale del Consiglio d’Europa.
2. La denuncia ha effetto il primo giorno del mese successivo al decorrere di un periodo di tre mesi dalla data in cui il Segretario generale ha ricevuto detta notifica.
3. La denuncia della Convenzione comporta automaticamente la denuncia del presente Protocollo.
Il Segretario generale del Consiglio d’Europa notifica agli Stati membri del Consiglio d’Europa e agli Stati, o alla Comunità europea, che hanno aderito al presente Protocollo:
- a.
le firme del presente Protocollo;
- b.
il deposito di strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;
- c.
le date di entrata in vigore del presente Protocollo secondo gli articoli 10, 11 e 12;
- d.
le dichiarazioni o riserve formulate in virtù degli articoli 9 e 12;
- e.
qualsiasi altro atto, notifica o comunicazione concernente il presente Protocollo.