Législation

Convenzione del Consiglio d'Europa dell' 11 maggio 2011 sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) (con allegato)

RS 0.311.35 · 81 articoli

con allegato (RS 0.311.35) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.

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Estratto del testo (81 articoli)

Art. 1, Obiettivi della Convenzione

1 La presente Convenzione ha l’obiettivo di: a. proteggere le donne da ogni forma di violenza e prevenire, perseguire ed eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica; b. contribuire a elim…

Art. 2, Campo di applicazione della Convenzione

1 La presente Convenzione si applica a tutte le forme di violenza contro le donne, compresa la violenza domestica, che colpisce le donne in modo sproporzionato. 2 Le Parti contraenti sono incor…

Art. 3, Definizioni

Ai fini della presente Convenzione: a. con l’espressione «violenza nei confronti delle donne» si intende designare una violazione dei diritti dell’uomo e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gl…

Art. 4, Diritti fondamentali, uguaglianza e non discriminazione

1 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per promuovere e tutelare il diritto di tutti gli individui, e segnatamente delle donne, di vivere liberi da…

Art. 5, Obblighi degli Stati e dovuta diligenza

1 Gli Stati si astengono da qualsiasi atto che costituisca una violenza nei confronti delle donne e garantiscono che le autorità, i funzionari, i rappresentanti statali, le istituzioni e ogni a…

Art. 6, Politiche sensibili al genere

Le Parti si impegnano a inserire una prospettiva di genere nell’applicazione e nella valutazione dell’impatto delle disposizioni della presente Convenzione e a promuovere e attuare politiche efficaci vol…

Art. 7, Politiche globali e coordinate

1 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per predisporre e attuare politiche nazionali efficaci, globali e coordinate, comprendenti tutte le misure adeguate destinate a preve…

Art. 8, Risorse finanziarie

La Parti stanziano le risorse finanziarie e umane appropriate per un’adeguata attuazione di politiche integrate, di misure e di programmi destinati a prevenire e combattere ogni forma di violenza rientrante nel ca…

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Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).