Législation

Convenzione internazionale del 4 maggio 1910 per la repressione della tratta delle bianche (con Protocollo finale)

RS 0.311.32In vigoreStato 05.04.201712 articoli

Cosa si sta preparando

Nessun progetto di revisione in corso.

I Sovrani, Capi di Stato e Governi degli Stati qui appresso designati, Gran Bretagna, Germania, Austria, Ungheria, Belgio, Brasile, Danimarca, Spagna, Francia, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Russia e Svezia, animati dal comune desiderio di dare la maggior efficacia possibile alla repressione del traffico conosciuto sotto il nome di «Tratta delle bianche» hanno risolto a questo scopo di conchiudere una Convenzione e, dopo averne preparato un disegno in una prima Conferenza riunita a Parigi dal 15 al 25 luglio 1902, hanno designato i loro Plenipotenziari, che si sono riuniti in una seconda Conferenza a Parigi dal 18 aprile al 4 maggio 1910 ed hanno convenuto le disposizioni seguenti:

Art. 11

Vedi l’art. 196 CP (RS 311.0).

Chiunque, allo scopo di favorire l’altrui libidine, arrola, sottrae o rapisce una donna o una fanciulla minorenne, sia pure col loro consenso, deve essere punito anche se i vari atti che sono elementi costitutivi del reato siano stati commessi in diversi Stati.

  1. Vedi anche il Prot. finale, qui di seguito.

Art. 21

Vedi l’art. 196 CP (RS 311.0).

Chiunque, con inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o altro mezzo di costrizione, arrola, sottrae o rapisce, per favorire l’altrui libidine, una donna o una maggiorenne deve essere punito anche se i diversi atti che sono elementi costitutivi del reato siano stati commessi in diversi Stati.

  1. Vedi anche il Prot. finale, qui di seguito.

Art. 3

Le Parti Contraenti, di cui la legislazione attualmente non bastasse per reprimere i reati previsti nei due articoli precedenti si impegnano a prendere o a proporre ai loro rispettivi legislatori i provvedimenti necessari affinché questi reati siano puniti secondo la loro gravità.

Art. 4

Le Parti Contraenti si comunicheranno, per il tramite del Governo della Repubblica Francese, le leggi che fossero già state adottate o divenissero in seguito adottate nei loro Stati e concernenti l’oggetto della presente Convenzione.

Art. 5

I reati previsti negli articoli 1 e 2 precedenti, a contare dall’entrata in vigore della presente Convenzione, saranno considerati come enumerati di pieno diritto tra i reati che danno luogo all’estradizione giusta le Convenzioni già esistenti fra le Parti Contraenti.

Nel caso in cui la stipulazione che precede non potesse aver effetto senza modificare la legislazione esistente, le Parti Contraenti si impegnano a prendere o a proporre ai loro rispettivi legislatori i provvedimenti necessari.

Art. 6

La trasmissione delle commissioni rogatorie relative ai reati previsti nella presente Convenzione si farà:

  1. 1°

    sia per comunicazione diretta fra le autorità giudiziarie;

  2. 2°

    sia per il tramite dell’agente diplomatico o consolare del paese richiedente nel paese richiesto. Quest’agente manderà direttamente la commissione rogatoria all’autorità giudiziaria competente e riceverà direttamente da questa autorità i documenti accertanti l’esecuzione della commissione rogatoria;

    (in questi due casi1, copia della commissione rogatoria sarà sempre contemporaneamente mandata all’autorità superiore delle Stato richiesto);

  3. 3°

    sia per via diplomatica.

Ciascuna Parte Contraente farà conoscere, con una comunicazione diretta ad ognuna delle altre Parti Contraenti, quello o quelli dei modi di trasmissione previsti sopra ch’essa ammette per le commissioni rogatorie di quella Parte.

Tutte le difficoltà che nascessero in occasione delle trasmissioni fatte nei casi dei numeri 1° e 2° del presente articolo saranno risolte in via diplomatica.

Salvo intesa contraria, la commissione rogatoria deve essere stesa o nella lingua dell’autorità richiesta o nella lingua convenuta fra i due Stati interessati, oppure essa dev’essere accompagnata d’una traduzione fatta in una di queste due lingue e certificata conforme da un agente diplomatico o consolare dello Stato richiedente o da un traduttore giurato dello Stato richiesto.

L’esecuzione delle commissioni rogatorie non potrà dar luogo a rimborso di tasse o spese di qualsiasi natura.

  1. Correzione della traduzione italiana pubblicata nella RU.

Art. 7

Le Parti Contraenti si impegnano a comunicarsi le notizie del casellario penale, allorché si tratta di reati previsti dalla presente Convenzione di cui i fatti che ne sono gli elementi costitutivi siano stati commessi in diversi paesi.

RS 0.311.31

Questi documenti saranno trasmessi direttamente dalle autorità designate, in conformità dell’articolo 1 dell’Accordo conchiuso a Parigi il 18 maggio 1904, alle autorità corrispondenti degli altri Stati contraenti.

Art. 8

Gli Stati che non hanno firmato la presente Convenzione possono aderirvi. A questo scopo essi notificheranno la loro intenzione con un atto che sarà deposto negli archivi del Governo della Repubblica francese. Questo ne manderà, per via diplomatica, copia certificata conforme ad ognuno degli Stati contraenti e comunicherà loro contemporaneamente la data del deposito. Nell’atto di comunicazione menzionato sarà anche data comunicazione delle leggi emanate nello Stato aderente per quanto concerne l’oggetto della presente Convenzione.

Sei mesi dopo la data del deposito dell’atto di notificazione, la Convenzione entrerà in vigore per tutto il territorio dello Stato aderente, il quale diventerà così Stato contraente.

L’adesione alla Convenzione stabilisce di pieno diritto e senz’altra notificazione speciale l’adesione concomitante e intiera all’Accordo del 18 maggio 19041), che entrerà in vigore alla medesima data della Convenzione stessa per tutto il territorio dello Stato aderente.

Con la disposizione che precede non viene tuttavia derogato all’articolo 7 dell’Accordo menzionato del 18 maggio 1904 che resta applicabile nel caso in cui uno Stato preferisce aderire solo a quest’Accordo.

Art. 9

La presente Convenzione, completata da un Protocollo finale che ne costituisce parte integrante, sarà ratificata e le ratificazioni saranno depositate a Parigi dopo che sei degli Stati contraenti saranno in grado di farlo.

All’atto del deposito di ogni ratificazione sarà steso un processo verbale di cui una copia certificata conforme sarà mandata, per via diplomatica, ad ognuno degli Stati contraenti.

La presente Convenzione entrerà in vigore sei mesi dopo la data del deposito delle ratificazioni.

Art. 10

Nel caso in cui uno degli Stati contraenti denunciasse la Convenzione, questa denuncia non avrà effetto che per quanto concerne questo Stato.

La denuncia sarà notificata con un atto che resterà depositato negli archivi del Governo della Repubblica francese. Questo ne manderà, per via diplomatica, copia certificata conforme ad ognuno degli Stati e comunicherà loro contemporaneamente la data del deposito.

Dodici mesi dopo questa data, la Convenzione cesserà di essere in vigore per tutto il territorio dello Stato che l’avrà denunciata.

RS 0.311.31

La denuncia della Convenzione non implicherà di pieno diritto la denuncia concomitante dell’Accordo del 18 maggio 1904, salvo che non ne sia fatta menzione espressa nell’atto di notificazione; in quest’ultimo caso, lo Stato contraente dovrà, per denunciare il detto Accordo, procedere conformemente all’articolo 8 di esso.

Art. 11

Lo Stato contraente che desideri far entrare in vigore la presente Convenzione in una o più delle sue colonie, possessioni o circoscrizioni consolari giudiziarie notificherà a questo scopo la sua intenzione con un atto che sarà depositato negli archivi del Governo della Repubblica francese. Questo ne manderà, per via diplomatica, copia certificata conforme a ciascuno degli Stati contraenti e comunicherà loro in pari tempo la data del deposito.

Nell’atto di notificazione menzionato, per queste colonie, possedimenti o circoscrizioni consolari giudiziarie, sarà altresì data comunicazione delle leggi che vi si sono emanate per quanto concerne l’oggetto della presente Convenzione. Le leggi che venissero emanate in seguito daranno parimente luogo a comunicazioni agli Stati contraenti in conformità dell’articolo 4.

Sei mesi dopo la data del deposito dell’atto di notificazione, la Convenzione entrerà in vigore nelle colonie, possessioni o circoscrizioni consolari giudiziarie cui si riferisce l’atto di notificazione.

Lo Stato richiedente farà conoscere, con comunicazione da darsi ad ognuno degli Stati contraenti, quello o quelli dei modi di trasmissione sopra indicati che esso ammette per le commissioni rogatorie a destinazione delle colonie, possessioni o circoscrizioni consolari giudiziarie che sono oggetto della notificazione di cui al primo capoverso del presente articolo.

La denuncia della Convenzione da parte di uno degli Stati contraenti per una o più delle sue colonie, possessioni o circoscrizioni consolari giudiziarie si farà nelle forme e condizioni determinate al primo capoverso del presente articolo. Essa avrà effetto dodici mesi dopo la data del deposito dell’atto di denuncia negli archivi del Governo della Repubblica francese.

RS 0.311.31

L’adesione alla Convenzione da parte di uno Stato contraente per una o più delle sue colonie, possessioni o circoscrizioni consolari giudiziarie stabilisce di pieno diritto e senz’altra notificazione speciale l’adesione concomitante e intiera all’accordo del 18 maggio 1904. Il detto accordo entrerà in vigore alla medesima data della Convenzione stessa. Tuttavia la denuncia della Convenzione da parte di uno Stato contraente per una o più delle sue colonie, possessioni o circoscrizioni consolari giudiziarie non stabilirà di pieno diritto, salvo che ne sia fatta espressa menzione nell’atto di notificazione, la denuncia concomitante dell’Accordo del 18 maggio 1904; del resto vengono mantenute le dichiarazioni che gli Stati firmatari dell’Accordo del 18 maggio 1904 hanno potuto fare per quanto riguarda l’accessione delle loro colonie al detto Accordo.

Tuttavia, a contare dall’entrata in vigore della presente Convenzione, le adesioni o denunzie che concernono questo Accordo e relative alle colonie, possessioni o circoscrizioni consolari giudiziarie degli Stati contraenti saranno fatte in conformità del presente articolo.

Art. 12

La presente Convenzione, che recherà la data del 4 maggio 1910, potrà essere firmata a Parigi fino al 31 luglio seguente dai Plenipotenziari degli Stati rappresentati alla seconda Conferenza per la repressione della Tratta delle Bianche.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 05.04.2017. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).