Gli Stati firmatari della presente Convenzione, desiderando facilitare la trasmissione e l’esecuzione delle Commissioni rogatorie nonché promuovere l’armonizzazione dei diversi metodi che utilizzano a tali fini; desiderando migliorare l’efficacia della cooperazione giudiziaria reciproca in materia civile o commerciale, hanno deciso di stipulare a tal fine una Convenzione ed hanno convenuto le seguenti disposizioni:
Capitolo I Commissioni rogatorie
L’Autorità giudiziaria di uno Stato contraente può, in materia civile o commerciale, conformemente alle disposizioni della propria legislazione, chiedere a mezzo di rogatoria all’autorità competente di un altro Stato contraente di compiere ogni atto d’istruttoria, nonché ogni altro atto giudiziario.
Non può essere richiesto un atto di istruttoria per permettere alle parti di ottenere mezzi di prova che non siano destinati ad essere utilizzati in un procedimento in corso o futuro.
L’espressione «altri atti giudiziari» non comprende né la presentazione o la notifica di atti giudiziari, né le misure cautelative o esecutive.
Ogni Stato contraente nomina una Autorità centrale che si assume l’incarico di ricevere le rogatorie provenienti da una autorità giudiziaria di un altro Stato contraente e di trasmetterle all’autorità competente ai fini dell’esecuzione. L’Autorità centrale è organizzata a seconda delle modalità previste dallo Stato richiesto.
Le rogatorie vengono trasmesse all’Autorità centrale dello Stato richiesto senza l’intervento di un’altra autorità di tale Stato.
L’atto rogatorio deve contenere le seguenti indicazioni:
- a)
l’autorità richiedente e, se possibile, l’autorità richiesta;
- b)
l’identità e l’indirizzo delle parti e, ove occorra, dei loro rappresentanti;
- c)
la natura e l’oggetto dell’istanza e un breve resoconto dei fatti;
- d)
gli atti d’istruttoria o gli altri atti giudiziari, da compiere.
Ove occorra, l’atto rogatorio deve anche contenere:
- e)
il nome e l’indirizzo delle persone da interrogare;
- f)
le domande da rivolgere alle persone da interrogare o i fatti sui quali devono essere interrogate;
- g)
i documenti o gli altri oggetti da ispezionare;
- h)
la precisazione se la deposizione debba essere fatta sotto giuramento o con una semplice affermazione e, ove occorra, l’indicazione della formula da usare all’uopo;
- i)
ogni forma speciale la cui applicazione sia richiesta in conformità dell’articolo 9.
Nell’atto rogatorio possono anche venir citate, se del caso, tutte le informazioni necessarie per l’applicazione dell’articolo 11.
Non può essere richiesta alcuna legalizzazione o altra formalità analoga.
L’atto rogatorio deve essere redatto nella lingua dell’autorità richiesta o accompagnato da una traduzione in tale lingua.
Tuttavia, ogni Stato contraente deve accettare l’atto rogatorio redatto in lingua francese o inglese o accompagnato da una traduzione in una di tali lingue, a meno che non vi si sia opposto formulando la riserva prevista dall’articolo 33.
Ogni Stato contraente che abbia più lingue ufficiali e non possa, per motivi di diritto interno, accettare le rogatorie in una di tali lingue per il suo intero territorio, deve far conoscere, a mezzo di dichiarazione, la lingua in cui l’atto rogatorio deve essere redatto o tradotto in vista della sua esecuzione nelle parti del proprio territorio che abbia indicato. In caso di mancata osservanza, senza validi motivi, dell’obbligo derivante da tale dichiarazione, le spese di traduzione nella lingua voluta sono a carico dello Stato richiedente.
Ogni Stato contraente può, mediante una dichiarazione in tal senso, far conoscere la lingua o le lingue diverse da quelle previste dai precedenti capoversi nelle quali l’atto rogatorio può essere inviato alla propria Autorità centrale.
Ogni traduzione allegata ad un atto rogatorio deve essere certificata conforme, o da un agente diplomatico o consolare, o da un traduttore giurato, oppure da ogni altra persona autorizzata a tal fine in uno dei due Stati.
Quando l’Autorità centrale ritiene che le disposizioni della Convenzione non siano state rispettate, è tenuta ad informarne immediatamente l’autorità dello Stato richiedente che le ha trasmesso la rogatoria, precisando quali sono le obiezioni alla richiesta stessa.
In caso di incompetenza dell’autorità richiesta, l’atto rogatorio viene trasmesso d’ufficio e senza indugio all’autorità dello Stato che in base alle norme stabilite dalla legislazione di quest’ultimo è competente in materia.
L’autorità richiedente è informata, se lo richiede, della data e del luogo in cui avrà luogo il procedimento, affinché le parti interessate e, se del caso, i loro rappresentanti possano assistervi. Tale comunicazione deve essere indirizzata direttamente alle suddette parti o ai loro rappresentanti, quando l’autorità richiedente ne faccia richiesta.
Ogni Stato contraente può dichiarare che magistrati dell’autorità richiedente di un altro Stato contraente possono assistere all’esecuzione di una rogatoria. Tale misura può essere soggetta alla previa approvazione dell’autorità competente indicata dallo Stato dichiarante.
L’autorità giudiziaria che procede all’esecuzione di una rogatoria, applica le leggi del proprio paese per quanto riguarda le procedure da seguire.
Tuttavia, si potrà accondiscendere alla richiesta dell’autorità richiedente di seguire un metodo particolare di procedura ove questo non sia incompatibile con la legge dello Stato richiesto, o la sua applicazione non sia possibile, sia a motivo degli usi giudiziari interni dello Stato richiesto, sia per difficoltà d’ordine pratico.
La rogatoria dovrà essere eseguita d’urgenza.
Nell’eseguire una rogatoria, l’autorità richiesta applica i mezzi di costrizione appropriati e previsti dal proprio diritto interno, per quel caso, e nella stessa misura in cui vi sarebbe obbligata in caso di esecuzione di un ordine emesso dalle autorità dello Stato richiesto o di una domanda formulata a tal fine da una parte interessata.
La rogatoria non viene eseguita se la persona interessata rifiuta di deporre in quanto abbia il privilegio o l’obbligo di rifiutarsi, in base:
- a)
sia alla legge dello Stato richiesto;
- b)
sia alla legge dello Stato richiedente e detto privilegio od obbligo siano stati specificati nell’atto rogatorio o, se del caso, attestati dall’autorità richiedente a richiesta dell’autorità richiesta.
Inoltre, ogni Stato contraente può dichiarare di riconoscere tali privilegi ed obblighi stabiliti della legge di Stati diversi dallo Stato richiedente e dallo Stato richiesto, nella misura specificata in tale dichiarazione.
L’esecuzione della rogatoria può essere rifiutata soltanto se:
- a)
l’esecuzione, nello Stato richiesto, non rientra nelle attribuzioni del potere giudiziario, oppure
- b)
lo Stato richiesto la ritiene di natura tale da recare pregiudizio alla propria sovranità o alla propria sicurezza.
L’esecuzione non può essere rifiutata per il solo motivo che la legge dello Stato richiesto rivendichi l’esclusiva competenza giudiziaria nella questione in causa o che non conosca i mezzi giuridici corrispondenti all’oggetto della domanda proposta all’autorità richiedente.
I documenti attestanti l’esecuzione di una rogatoria sono trasmessi dall’autorità richiesta all’autorità richiedente attraverso gli stessi canali utilizzati da quest’ultima.
Quando la rogatoria non viene eseguita, in tutto o in parte, l’autorità richiedente ne viene immediatamente informata per la stessa via e gliene vengono comunicati i motivi.
L’esecuzione di una rogatoria non può dar luogo al rimborso di tasse o diritti qualunque sia la loro natura.
Tuttavia, lo Stato richiesto ha il diritto di esigere dallo Stato richiedente il rimborso delle indennità pagate agli esperti ed agli interpreti nonché delle spese risultanti dall’applicazione di una particolare procedura richiesta dallo Stato richiedente, in conformità del comma 2 dell’articolo 9.
L’autorità richiesta, la cui legislazione lasci alle parti la cura di raccogliere le prove e che non sia in grado di eseguire essa stessa la rogatoria, può incaricare una persona abilitata a tal fine, previo il consenso dell’autorità richiedente. Nel richiedere tale consenso, l’autorità richiesta indica l’ammontare approssimativo delle spese che deriveranno da tale intervento. Il consenso implica l’obbligo di rimborsare le spese da parte dell’autorità. In mancanza di esso, l’autorità richiedente non è tenuta a pagare dette spese.
Capitolo II Ottenimento di prove da parte di agenti diplomatici o consolari e da parte di commissari
Un agente diplomatico o consolare di uno Stato contraente può procedere, in materia civile o commerciale, e senza fare uso di misure coercitive, sul territorio di un altro Stato contraente e nella circoscrizione in cui esercita le proprie funzioni, ad ogni atto istruttorio riguardante unicamente i cittadini di uno Stato che egli rappresenta e concernente un procedimento iniziato avanti un tribunale del detto Stato.
Ogni Stato contraente ha la facoltà di dichiarare che tale atto può avvenire soltanto previa autorizzazione accordata su domanda fatta, da tale agente od a suo nome, all’autorità competente designata dallo Stato dichiarante.
Un agente diplomatico o consolare di uno Stato contraente può inoltre procedere, senza far uso di misure coercitive, sul territorio di un altro Stato contraente e nella circoscrizione in cui esercita le proprie funzioni, ad ogni atto istruttorio riguardante i cittadini dello Stato di residenza o di uno Stato terzo, e concernente un procedimento iniziato dinanzi ad un tribunale di uno Stato da lui rappresentato:
- a)
se una autorità competente designata dallo Stato di residenza ha dato la propria autorizzazione, sia in linea generale che per ogni singolo caso, e
- b)
se egli rispetta le condizioni fissate dall’autorità competente nell’autorizzazione.
Ogni Stato contraente può dichiarare che gli atti istruttori previsti da questo articolo possono essere compiuti senza la sua previa autorizzazione.
In materia civile o commerciale, ogni persona regolarmente designata a tale scopo quale commissario, può procedere, senza ricorrere a misure coercitive, sul territorio di uno Stato contraente, ad ogni atto istruttorio riguardante un procedimento iniziato avanti un tribunale di un altro Stato contraente:
- a)
se una autorità competente designata dallo Stato di esecuzione ha dato la propria autorizzazione, sia in linea generale, che per ogni singolo caso, e
- b)
se egli rispetta le condizioni fissate dall’autorità competente dell’autorizzazione.
Ogni Stato contraente può dichiarare che gli atti istruttori previsti dal presente articolo possono essere compiuti senza sua previa autorizzazione.
Ogni Stato contraente può dichiarare che un agente diplomatico o consolare o un commissario, autorizzato a procedere ad un atto istruttorio conformemente agli articoli 15, 16 e 17, ha la facoltà di rivolgersi all’autorità competente designata dal detto Stato, per ottenere la necessaria assistenza al compimento di tale atto ricorrendo a misure coercitive. La dichiarazione può comportare ogni condizione che lo Stato contraente ritenga utile imporre.
Quando l’autorità competente accoglie la richiesta, essa applica i mezzi coercitivi adeguati e previsti dal proprio diritto interno.
L’autorità competente, nel dare l’autorizzazione di cui agli articoli 15, 16 e 17 o in applicazione di quanto previsto dall’articolo 18, può determinare le condizioni che essa ritiene convenienti, con particolare riguardo all’ora, alla data e al luogo dell’istruttoria. Essa può inoltre richiedere che tale ora, data e luogo le siano notificate con notevole anticipo ed in tempo utile; in tal caso, un rappresentante della detta autorità, può essere presente all’istruttoria.
Le persone interessate agli atti istruttori di cui al presente capitolo possono farsi assistere dal loro avvocato.
Quando un agente diplomatico o consolare o un commissario è autorizzato a procedere ad un atto istruttorio in base agli articoli 15, 16 e 17, egli:
- a)
può procedere ad ogni atto istruttorio che non sia incompatibile con la legge dello Stato di esecuzione o contrario all’autorizzazione accordata in base ai detti articoli o ricevere, alle stesse condizioni, una deposizione sotto giuramento o con semplice dichiarazione;
- b)
ogni convocazione a comparire o a partecipare ad un atto istruttorio è redatta, salvo che la persona cui l’atto si riferisce non sia cittadino dello Stato in cui è iniziato il procedimento, nella lingua del luogo in cui l’atto istruttorio dev’esser compiuto ovvero accompagnata da una traduzione in tale lingua;
- c)
la convocazione deve avvertire che la persona può essere assistita dal proprio avvocato, e, per ogni Stato che non abbia fatto la dichiarazione di cui all’articolo 18, che essa non è tenuta né a comparire né a partecipare all’istruttoria;
- d)
l’atto istruttorio può essere compiuto secondo le formalità previste dalla legge del tribunale avanti il quale è iniziato il procedimento, a condizione che esse non siano vietate dalla legge dello Stato di esecuzione;
- e)
la persona cui l’atto istruttorio si riferisce può invocare i privilegi e gli obblighi di cui all’articolo 11.
Il fatto che un atto istruttorio non abbia potuto essere compiuto conformemente alle disposizioni del presente capitolo, a causa del rifiuto di una persona di parteciparvi, non impedisce che una rogatoria possa essere di nuovo inoltrata per lo stesso atto, in conformità delle disposizioni del capitolo I.
Capitolo III Disposizioni generali
Ogni Stato contraente può, al momento della firma, della ratifica o dell’adesione, dichiarare di non eseguire le rogatorie che hanno per oggetto una procedura conosciuta negli Stati che applicano la «Common Law» sotto il nome di «pre-trial discovery of documents».
Ogni Stato contraente può designare oltre all’Autorità centrale, altre autorità di cui determina le competenze. Tuttavia, le rogatorie possono sempre essere trasmesse all’Autorità centrale.
Gli Stati federali hanno la facoltà di designare più Autorità centrali.
Ogni Stato contraente nel quale siano in vigore più ordinamenti giuridici, può designare le autorità di uno di tali ordinamenti, che avranno competenza esclusiva per l’esecuzione delle rogatorie in applicazione della presente Convenzione.
Ogni Stato contraente che vi sia tenuto per motivi di diritto costituzionale, può invitare lo Stato richiedente a rimborsare le spese di esecuzione dell’atto rogatorio e relative alla notifica o all’intimazione a comparire, le indennità dovute alla persona che fa la deposizione e per la redazione del processo verbale dell’atto di istruttoria.
Quando uno Stato ha fatto uso delle disposizioni del precedente paragrafo, ogni altro Stato contraente può invitare tale Stato a rimborsare le spese corrispondenti.
Le disposizioni della presente Convenzione non impediscono ad uno Stato contraente:
- a)
di dichiarare che atti rogatori possono venire trasmessi alle proprie autorità giudiziarie per vie diverse da quelle previste dall’articolo 2;
- b)
di permettere, ai sensi della propria legge o della propria consuetudine interna, di eseguire gli atti ai quali essa si applica in condizioni meno restrittive;
- c)
di permettere metodi a termini della propria legge o consuetudine interna, per ottenere le prove, diversi da quelli previsti dalla presente Convenzione.
La presente Convenzione non vieta che gli Stati contraenti si accordino per derogare:
- a)
all’articolo 2, per quanto attiene alla via di trasmissione delle rogatorie;
- b)
all’articolo 4, per quanto attiene all’uso delle lingue;
- c)
all’articolo 8, per quanto attiene alla presenza di magistrati all’esecuzione delle rogatorie;
- d)
all’articolo 11, per quanto attiene ai privilegi ed ai divieti di deporre;
- e)
all’articolo 13, per quanto attiene alla trasmissione dei documenti attestanti l’esecuzione;
- f)
all’articolo 14, per quanto attiene al pagamento delle spese;
- g)
alle disposizioni del capitolo II.
La presente Convenzione sostituirà, nei rapporti fra gli Stati che l’avranno ratificata, gli articoli da 8 a 16 delle Convenzioni relative alla procedura civile, firmate a l’Aja rispettivamente il 17 luglio 19051 e il 1° marzo 19542, nella misura in cui i detti Stati sono Parti dell’una o dell’altra di tali Convenzioni.
- [CS 12 257. RU 2009 7101]
- RS 0.274.12
La presente Convenzione non pregiudica l’applicazione dell’articolo 23 della Convenzione del 1905, né dell’articolo 24 di quella del 1954.
Gli accordi aggiuntivi alle Convenzioni del 1905 e del 1954, conclusi fra gli Stati contraenti sono ritenuti ugualmente applicabili alla presente Convenzione, a meno che gli Stati interessati non convengano altrimenti.
Fatta salva l’applicazione degli articoli 29 e 31, la presente Convenzione non deroga alle Convenzioni di cui siano o saranno Parti gli Stati contraenti e che contengono delle disposizioni sulle materie regolate dalla presente Convenzione.
Ogni Stato, al momento della firma, della ratifica o dell’adesione, ha la facoltà di escludere in tutto o in parte l’applicazione delle disposizioni del comma 2 dell’articolo 4, nonché di quelle del capitolo II. Non sarà ammessa alcuna altra riserva.
Ogni Stato contraente potrà, in ogni momento, ritirare una riserva che avrà fatto; l’effetto della riserva cesserà il sessantesimo giorno successivo alla notifica del ritiro.
Quando uno Stato avrà fatto una riserva, ogni altro Stato leso dalla stessa potrà applicare la stessa norma nei confronti dello Stato che ha fatto la riserva.
Ogni Stato può, in ogni momento, ritirare o modificare una dichiarazione.
Ogni Stato contraente dovrà indicare al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi, sia al momento del deposito del proprio strumento di ratifica o di adesione, sia in seguito, quali sono le Autorità previste dagli articoli 2, 8, 24 e 25.
Esso dovrà notificare, ove occorra, alle stesse condizioni:
- a)
la designazione delle autorità alle quali devono rivolgersi, in virtù dell’articolo 16, gli agenti diplomatici o consolari; nonché di quelle che possono concedere l’autorizzazione o l’assistenza previste dagli articoli 15, 16 e 18;
- b)
la designazione delle autorità che possono accordare al commissario l’autorizzazione prevista dall’articolo 17 o l’assistenza prevista dall’articolo 18;
- c)
le dichiarazioni previste dagli articoli 4, 8, 11, 15, 16, 17, 18, 23 e 27;
- d)
ogni ritiro o modifica delle designazioni e dichiarazioni di cui sopra;
- e)
Le difficoltà insorgenti tra gli Stati contraenti in ordine all’applicazione della presente Convenzione saranno regolate per via diplomatica.
La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati rappresentanti alla Undicesima sessione della Conferenza dell’Aja sul diritto internazionale privato.
Essa sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.
La presente Convenzione entrerà in vigore sessanta giorni dopo il deposito del terzo strumento di ratifica previsto dal comma 2 dell’articolo 37.
La Convenzione entrerà in vigore, per ogni Stato firmatario che la ratifichi successivamente, sessanta giorni dopo il deposito del proprio strumento di ratifica.
Ogni Stato non rappresentato all’Undicesima sessione della Conferenza dell’Aja sul diritto internazionale privato che sia Membro della Conferenza o dell’Organizzazione delle Nazioni Unite o di una istituzione specializzata di quest’ultima, o Parte dello Statuto della Corte internazionale di Giustizia1 potrà aderire alla presente Convenzione dopo la sua entrata in vigore in base al primo comma dell’articolo 38.
Lo strumento di adesione sarà depositato presso il Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.
La Convenzione entrerà in vigore, per lo Stato aderente, sessanta giorni dopo il deposito del proprio strumento di adesione.
L’adesione non avrà effetto che nei rapporti tra lo Stato aderente e gli Stati contraenti che avranno dichiarato di accettare tale adesione. Tale dichiarazione sarà depositata presso il Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi; detto Ministero ne invierà, per via diplomatica, copia conforme ad ogni Stato contraente.
La Convenzione entrerà in vigore tra lo Stato aderente e lo Stato che abbia dichiarato di accettare tale adesione sessanta giorni dopo il deposito della dichiarazione di accettazione.
- RS 0.193.501
Ogni Stato, al momento della firma, della ratifica o dell’adesione, potrà dichiarare che la presente Convenzione verrà estesa all’insieme dei territori che esso rappresenta sul piano internazionale, o ad uno o più di tali territori. Tale dichiarazione avrà efficacia al momento dell’entrata in vigore della Convenzione per il detto Stato.
Successivamente, ogni estensione di tale natura sarà notificata al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.
La Convenzione entrerà in vigore, per i territori previsti dall’estensione, sessanta giorni dopo la notifica di cui al comma precedente.
La presente Convenzione avrà una durata di cinque anni a partire dalla data della sua entrata in vigore, in conformità del comma primo dell’articolo 38, anche per gli Stati che l’avranno ratificata o che vi avranno aderito successivamente.
La Convenzione sarà rinnovata tacitamente di cinque in cinque anni, salvo denuncia.
La denuncia, almeno sei mesi prima dello spirare del termine di cinque anni, sarà notificata al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.
Essa potrà essere limitata ad alcuni dei territori ai quali si applica la Convenzione.
La denuncia non avrà efficacia che nei riguardi dello Stato che l’avrà notificata. La Convenzione resterà in vigore per gli altri Stati contraenti.
Il Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi notificherà agli Stati previsti dall’articolo 37, nonché agli Stati che avranno aderito in conformità delle disposizioni dell’articolo 39:
- a)
le firme e le ratifiche previste dall’articolo 37;
- b)
la data in cui entrerà in vigore la presente Convenzione in conformità delle disposizioni del comma primo dell’articolo 38;
- c)
le adesioni previste dall’articolo 39 e la data in cui avranno efficacia;
- d)
le estensioni previste dall’articolo 40 e la data in cui avranno efficacia;
- e)
le designazioni, le riserve e le dichiarazioni di cui gli articoli 33 e 35;
- f)
le denunce previste dal comma 3 dell’articolo 41.
Allegati
Gli allegati sono consultabili su Fedlex.