Législation

Convenzione internazionale del 2 dicembre 1961 per la protezione delle nuove piante (con All.)

RS 0.232.161In vigoreStato 01.07.198141 articoli

Cosa si sta preparando

Nessun progetto di revisione in corso.

Gli Stati contraenti, consapevoli dell’importanza assunta dalla protezione delle nuove piante, tanto per lo sviluppo dell’agricoltura sul loro territorio, quanto per la tutela degli interessi dei costitutori; coscienti dei problemi particolari posti dal riconoscimento e dalla tutela del diritto del creatore in questo campo e segnatamente delle limitazioni che le esigenze dell’interesse pubblico possono imporre al libero esercizio di un siffatto diritto; considerando che sarebbe assai auspicabile che questi problemi, cui numerosi Stati accordano un’importanza legittima, siano risolti da ciascuno di essi conformemente a principi uniformi e ben definiti; desiderosi di attuare su detti principi un accordo che possa essere condiviso da altri Stati aventi gli stessi interessi; hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

(1)  La presente Convenzione persegue lo scopo di riconoscere e di assicurare al costitutore di una nuova varietà vegetale, oppure al suo avente causa, un diritto di cui la materia e le modalità d’esercizio sono definite qui di seguito.

(2)  Gli Stati partecipanti alla presente Convenzione, denominati in appresso «Stati dell’Unione», costituiscono fra di loro un’Unione per la protezione delle nuove piante.

(3)  La sede dell’Unione e dei suoi organi permanenti è Ginevra.

Art. 2

(1)  Ciascuno Stato dell’Unione può riconoscere il diritto del costitutore, previsto nella presente Convenzione, mediante la concessione di un titolo di protezione particolare o di un brevetto. Nondimeno, uno Stato dell’Unione, la cui legislazione nazionale ammette la protezione sotto queste due forme, deve prevedere soltanto una di esse per il medesimo genere o la medesima specie botanica.

(2)  Il termine varietà, giusta la presente Convenzione, s’applica a qualsiasi cultivar, clone, linea, ceppo, ibrido, che può essere coltivato e che soddisfa le disposizioni dei comma c) e d) del paragrafo (1) dell’articolo 6.

Art. 3

(1)  Le persone fisiche e giuridiche, aventi il loro domicilio o la loro sede in uno degli Stati dell’Unione, godono, negli altri Stati dell’Unione, per quanto concerne il riconoscimento e la protezione del diritto del costitutore, del trattamento che le leggi rispettive di questi Stati accordano o accorderanno successivamente ai loro cittadini, senza pregiudicare i diritti specialmente previsti dalla presente Convenzione e con riserva dell’adempimento delle condizioni e formalità imposte ai loro cittadini.

(2)  I cittadini degli Stati dell’Unione, che non hanno domicilio né sede in uno di questi Stati, godono degli stessi diritti, con riserva dell’adempimento degli obblighi che possono loro essere imposti per consentire l’esame delle nuove varietà che essi avrebbero ottenute e il controllo della loro moltiplicazione.

Art. 4

(1)  La presente Convenzione si applica a tutti i generi e specie botanici.

(2)  Gli Stati dell’Unione si obbligano a prendere ogni provvedimento necessario per applicare progressivamente le disposizioni della presente Convenzione al maggior numero di generi e specie botanici.

(3)  Al momento dell’entrata in vigore della Convenzione sul proprio territorio, ciascuno Stato dell’Unione applica le disposizioni convenzionali ad almeno cinque generi figuranti nell’elenco allegato alla Convenzione.

Esso si obbliga inoltre ad applicare le disposizioni suindicate ad altri generi dell’elenco, nei termini seguenti a decorrere dall’entrata in vigore della Convenzione sul suo territorio:

  1. a)

    nel termine di tre anni, ad almeno due generi;

  2. b)

    nel termine di sei anni, ad almeno quattro generi;

  3. c)

    nel termine di otto anni, a tutti i generi figuranti nell’elenco.

(4)  Per i generi e le specie che non figurano nell’elenco, gli Stati dell’Unione che proteggono uno di questi generi o specie sono autorizzati, sia a limitare il godimento di siffatta protezione ai cittadini degli Stati dell’Unione che proteggono questo genere o specie come anche alle persone fisiche o giuridiche aventi domicilio o sede in uno di tali Stati, sia ad estendere il godimento di questa protezione ai cittadini di altri Stati dell’Unione o degli Stati membri dell’Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, come anche alle persone fisiche o giuridiche aventi domicilio o sede in uno di questi Stati.

RS 0.232.01/.04

(5)  Ciascuno Stato dell’Unione può, al momento della firma della presente Convenzione o del deposito dello strumento di ratifica o di adesione, dichiarare che, per quanto concerne la protezione delle nuove piante, applicherà gli articoli 2 a 3 della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale.

Art. 5

(1)  Il diritto accordato al costitutore di una nuova varietà o al suo avente causa ha per effetto l’obbligo di sottoporre previamente alla sua autorizzazione la produzione, ai fini di smercio commerciale, del materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa come tale di questa nuova varietà, come anche la messa in vendita e la commercializzazione di siffatto materiale. Il materiale di moltiplicazione vegetativa comprende le piante intere. Il diritto del costitutore si estende alle piante d’ornamento o a parti di esse, normalmente commercializzate a scopi diversi dalla moltiplicazione, nel caso in cui fossero utilizzate commercialmente come materiale di moltiplicazione per la produzione di piante d’ornamento o di fiori recisi.

(2)  Il costitutore o il suo avente causa può subordinare l’autorizzazione a condizioni che egli definisce.

(3)  L’autorizzazione del costitutore o del suo avente causa non è necessaria per l’impiego della nuova varietà come materiale d’origine per la creazione d’altre nuove varietà, né per la commercializzazione di quest’ultime. Per contro, l’autorizzazione è necessaria qualora l’impiego reiterato della nuova varietà sia necessario per la produzione commerciale di un’altra varietà.

(4)  Ciascuno Stato dell’Unione può, sia nella propria legislazione, sia in accordi particolari secondo l’articolo 29, accordare ai costitutori, per taluni generi e specie botanici, un diritto più esteso di quello definito nel paragrafo 1 del presente articolo e, in particolare, estensibile sino al prodotto commercializzato. Uno Stato dell’Unione che accorda un siffatto diritto ha la facoltà di limitarne il godimento ai cittadini degli Stati dell’Unione che accordano un diritto identico come anche alle persone fisiche o giuridiche aventi domicilio o sede in uno di questi Stati.

Art. 6

(1)  Il costitutore di una nuova varietà o il suo avente causa fruisce della protezione prevista nella presente Convenzione qualora siano soddisfatte le condizioni seguenti:

  1. a)

    Indipendentemente dall’origine artificiale o naturale della varietà iniziale da cui procede, la nuova varietà deve presentare una o più caratteristiche importanti che consentano di distinguerla nettamente da qualsiasi altra varietà l’esistenza della quale, al momento in cui è chiesta la protezione, è notoria. Questa notorietà può essere stabilita da differenti fatti, come: coltivazione o commercializzazione già in corso, iscrizione in un registro ufficiale di varietà eseguita o in corso d’esecuzione, presenza in una collezione di riferimento o esatta descrizione in una pubblicazione.

  2. Le caratteristiche che consentono di definire e di distinguere una nuova varietà possono essere di natura morfologica o fisiologica. In tutti i casi, esse devono poter essere descritte e riconosciute con esattezza.

  3. b)

    Il fatto che una varietà abbia figurato in esperimenti, sia stata presentata all’iscrizione o iscritta in un registro ufficiale, non può essere opposto al costitutore di questa varietà o al suo avente causa.

  4. Al momento in cui è chiesta la protezione in uno Stato dell’Unione, la nuova varietà non deve essere stata offerta in vendita o commercializzata, con l’accordo del costitutore o del suo avente causa, sul territorio di questo Stato, né, da più di quattro anni, sul territorio di qualsiasi altro Stato.

  5. c)

    La nuova varietà dev’essere sufficientemente omogenea, tenuto conto delle peculiarità della sua riproduzione sessuata o della sua moltiplicazione vegetativa.

  6. d)

    La nuova varietà dev’essere stabile nelle sue caratteristiche essenziali, in altri termini permanere conforme alla sua definizione, dopo ogni riproduzione o moltiplicazione oppure, qualora il costitutore abbia definito un ciclo particolare di riproduzione o di moltiplicazione, alla fine di ogni ciclo.

  7. e)

    La nuova varietà deve ricevere una denominazione conforme alle disposizioni dell’articolo 13.

(2)  La concessione della protezione d’una nuova varietà non può essere subordinata a condizioni diverse da quelle suindicate, con riserva che il costitutore o il suo avente causa abbia soddisfatto le formalità previste dalla legislazione nazionale di ciascuno Stato, compreso il pagamento delle tasse.

Art. 7

(1)  La protezione è accordata dopo un esame della nuova varietà conformemente ai criteri definiti nell’articolo 6. Detto esame dev’essere adeguato a ciascun genere o specie botanici, tenuto conto del suo sistema abituale di riproduzione o di moltiplicazione.

(2)  Ai fini dell’esame, i servizi competenti di ciascuno Stato possono esigere dal costitutore o dal suo avente causa qualsiasi informazione, documento, fittone o semente necessari.

(3)  Durante il periodo compreso fra il deposito della domanda di protezione di una nuova varietà e la decisione che la concerne, qualsiasi Stato dell’Unione può prendere provvedimenti destinati a tutelare il costitutore o il suo avente causa da ogni abuso da parte di terzi.

Art. 8

(1)  Il diritto conferito al costitutore di una nuova varietà o al suo avente causa è accordato per una durata limitata. Quest’ultima non può essere inferiore a quindici anni. Per le piante come la vite, gli alberi da frutta e i loro portainnesti, le essenze forestali e le piante ornamentali, la durata minima è di diciotto anni.

(2)  La durata della protezione in uno Stato dell’Unione s’intende a decorrere dalla data della concessione del titolo di protezione.

(3)  Ciascuno Stato dell’Unione è autorizzato a stabilire periodi di protezione più lunghi di quelli suindicati e a fissare durate diverse per talune categorie di vegetali, allo scopo di tener conto, in particolare, delle esigenze del regolamento sulla produzione e sul commercio delle sementi e dei fittoni.

Art. 9

Il libero esercizio del diritto esclusivo accordato al costitutore o al suo avente causa può essere limitato soltanto per motivi d’interesse pubblico.

Se questa limitazione avviene allo scopo d’assicurare la diffusione di nuove varietà, lo Stato dell’Unione interessato deve adottare tutte le misure necessarie affinchè il costitutore o il suo avente causa riceva un’equa rimunerazione.

Art. 10

(1)  Il diritto del costitutore è dichiarato nullo, in conformità delle disposizioni della legislazione nazionale di ciascuno Stato dell’Unione, ove risulti che le condizioni stabilite nei comma a) e b) del paragrafo (1) dell’articolo 6 non erano effettivamente soddisfatte al momento della concessione del titolo di protezione.

(2)  È spodestato del suo diritto il costitutore o il suo avente causa che non sia in grado di presentare all’autorità competente il materiale di riproduzione o di moltiplicazione che permetta d’ottenere una nuova varietà avente le caratteristiche morfologiche e fisiologiche definite al momento della sua approvazione.

(3)  Il costitutore o il suo avente causa può essere spodestato del suo diritto:

  1. a)

    se non presenta all’autorità competente, entro un termine prescritto e dopo avvertimento, il materiale di riproduzione o di moltiplicazione, i documenti e le informazioni giudicati necessari per il controllo della nuova varietà, o se non permette la verifica delle misure prese per la conservazione della varietà;

  2. b)

    se non ha pagato, entro i termini prescritti, le tasse eventualmente dovute per il mantenimento in vigore dei suoi diritti.

(4)  Il diritto del costitutore non può essere annullato e il costitutore o il suo avente causa non può essere spodestato del suo diritto per motivi diversi da quelli indicati nel presente articolo.

Art. 11

(1)  Il costitutore o il suo avente causa ha la facoltà di scegliere lo Stato dell’Unione nel quale chiede, per la prima volta, la protezione del suo diritto su una nuova varietà.

(2)  Il costitutore o il suo avente causa può chiedere ad altri Stati dell’Unione la protezione del suo diritto senza attendere che un altro titolo di protezione gli sia stato concesso dallo Stato dell’Unione nel quale è stata fatta la prima domanda.

(3)  La protezione chiesta nei diversi Stati dell’Unione da persone fisiche o giuridiche, cui si applica la presente Convenzione, è indipendente dalla protezione ottenuta per la stessa nuova varietà in altri Stati appartenenti o non appartenenti all’Unione.

Art. 12

(1)  Il costitutore o il suo avente causa, il quale ha regolarmente depositato una domanda per ottenere la protezione di una nuova varietà in uno Stato dell’Unione, gode, per eseguire il deposito in altri Stati dell’Unione, di un diritto di priorità sino al termine di dodici mesi. Questo termine decorre dalla data del deposito della prima domanda. Il giorno del deposito non è compreso nel termine.

(2)  Per fruire delle disposizioni del paragrafo precedente, il nuovo deposito deve comprendere una richiesta di protezione della varietà, la rivendicazione della priorità della prima domanda e, nel termine di tre mesi, una copia dei documenti costituenti siffatta domanda, copia certificata conforme dall’amministrazione che l’ha ricevuta.

(3)  Al costitutore o al suo avente causa è concesso un termine di quattro anni, dopo la scadenza del termine di priorità, per fornire allo Stato dell’Unione, presso il quale è stata depositata una domanda di protezione nelle condizioni previste al paragrafo (2), i documenti complementari e il materiale richiesto dalle leggi e dai regolamenti di questo Stato.

(4)  Non possono essere opposti al deposito eseguito nelle condizioni precedenti i fatti avvenuti durante il termine stabilito al paragrafo (1), come un altro deposito, la pubblicazione dell’oggetto della domanda o la sua utilizzazione. Questi fatti non possono far nascere alcun diritto a favore di terzi, né alcun possesso personale.

Art. 13

(1)  Una nuova varietà dev’essere designata mediante una denominazione.

(2)  Questa denominazione deve permettere l’identificazione della nuova varietà; in particolare, essa non può essere composta da sole cifre.

La denominazione non deve poter indurre in errore o dar adito a confusioni riguardo alle caratteristiche, al valore o all’identità della nuova varietà o alla identità del costitutore. Essa deve, in particolare, essere diversa da qualsiasi altra denominazione che designa, in qualsiasi Stato dell’Unione, varietà preesistenti della stessa specie botanica o d’una specie vicina.

(3)  Al costitutore o al suo avente causa non è concesso di depositare come denominazione di una nuova varietà una designazione per la quale egli fruisce, in uno Stato dell’Unione, della protezione accordata ai marchi di fabbrica o di commercio, e che copre prodotti identici o analoghi secondo la legislazione sui marchi, nè una designazione che possa dar adito a confusioni con questo marchio, salvo nel caso in cui egli si obblighi a rinunciare al suo diritto al marchio al momento in cui verrà eseguita la registrazione della denominazione della nuova varietà.

Ciononostante, nel caso in cui il costitutore o il suo avente causa procede al deposito della denominazione, questi non può più, a decorrere dal momento in cui quest’ultima è registrata, far valere diritti al marchio di fabbrica o di commercio per i prodotti suindicati.

(4)  La denominazione della nuova varietà è depositata dal costitutore o dal suo avente causa presso il servizio previsto nell’articolo 30. Ove risulti che questa denominazione non risponda alle esigenze dei paragrafi precedenti, il servizio nega la registrazione ed esige che il costitutore o il suo avente causa proponga, entro un termine prescritto, un’altra denominazione. La denominazione è registrata simultaneamente alla concessione del titolo di protezione, conformemente alle disposizioni dell’articolo 7.

(5)  Una nuova varietà può essere depositata negli Stati dell’Unione soltanto con la medesima denominazione. Il servizio competente per la concessione del titolo di protezione in ciascuno Stato è tenuto a registrare la denominazione così depositata, a meno che esso accerti che tale denominazione non è adatta nel detto Stato. In questo caso, esso può esigere che il costitutore o il suo avente causa proponga una traduzione della denominazione originaria o un’altra denominazione adatta.

(6)  Quando la denominazione di una nuova varietà è depositata presso il servizio competente di uno Stato dell’Unione, il servizio la comunica all’Ufficio dell’Unione, previsto nell’articolo 15, il quale ne informa i servizi degli altri Stati dell’Unione. Gli Stati dell’Unione possono trasmettere, per il tramite di suddetto Ufficio, le loro eventuali obiezioni allo Stato che ha fatto la comunicazione.

Il Servizio competente di ciascuno Stato dell’Unione notifica ogni registrazione di denominazione di una nuova varietà e ogni diniego di registrazione all’Ufficio dell’Unione il quale ne informa i servizi competenti degli altri Stati dell’Unione. Le registrazioni sono parimente notificate agli Stati membri dell’Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale a cura dell’Ufficio.

(7)  Chiunque, in uno Stato dell’Unione, provvede alla messa in vendita o alla commercializzazione del materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa d’una nuova varietà, deve usare la denominazione di questa nuova varietà, anche dopo la scadenza della protezione di tale varietà, purchè, conformemente alle disposizioni del paragrafo (10), a detta utilizzazione non si oppongano diritti anteriori.

(8)  Dal giorno in cui un titolo di protezione è stato concesso ad un costitutore o al suo avente causa in uno Stato dell’Unione:

  1. a)

    la denominazione della nuova varietà non può, in nessuno degli Stati dell’Unione, essere utilizzata come denominazione di un’altra varietà della stessa specie botanica o d’una specie vicina;

  2. b)

    la denominazione della nuova varietà è considerata come designazione generica per questa varietà. Di conseguenza, per una denominazione identica a quella della nuova varietà o che possa dar adito a confusione con essa, nessuno, fatte salve le disposizioni del paragrafo (10), può chiederne la registrazione, né ottenere la protezione, a titolo di marchio di fabbrica o di commercio, per prodotti identici o simili, ai sensi della legislazione sui marchi, in uno Stato qualsiasi dell’Unione.

(9)  Per lo stesso prodotto è permesso aggiungere alla denominazione della nuova varietà un marchio di fabbrica o di commercio.

(10)  Non sono pregiudicati i diritti precedenti di terzi, inerenti a segni distintivi dei loro prodotti o della loro azienda. Se, in virtù di un diritto anteriore, l’impiego della denominazione di una nuova varietà è vietato a una persona che, conformemente alle disposizioni del paragrafo (7), è obbligata ad utilizzarlo, il servizio competente esige, ove occorra, che il costitutore o il suo avente causa proponga un’altra denominazione per la nuova varietà.

Art. 14

(1)  Il diritto riconosciuto al costitutore, secondo le disposizioni della presente Convenzione, è indipendente dalle misure adottate in ciascuno Stato dell’Unione allo scopo di disciplinarvi la produzione, il controllo e la commercializzazione delle sementi e dei fittoni.

(2)  Nondimeno, queste ultime misure devono evitare, per quanto possibile, di ostacolare l’applicazione delle disposizioni della presente Convenzione.

Art. 15

Gli organi permanenti dell’Unione sono:

  1. a)

    il Consiglio;

  2. b)

    il Segretariato generale, denominato Ufficio dell’Unione internazionale per la protezione delle nuove piante. Questo Ufficio è posto sotto l’Alta vigilanza della Confederazione svizzera.

Art. 16

(1)  Il Consiglio è composto dei rappresentanti degli Stati dell’Unione. Ciascuno Stato dell’Unione nomina un rappresentante nel Consiglio e un supplente.

(2)  Rappresentanti o supplenti possono essere accompagnati da assistenti o consulenti.

(3)  Ciascuno Stato dell’Unione dispone di un voto nel Consiglio.

Art. 17

(1)  Gli Stati firmatari della presente Convenzione, che non l’hanno ancora ratificata, sono invitati come osservatori alle riunioni del Consiglio. I loro rappresentanti hanno voto consultivo.

(2)  A dette riunioni possono parimenti essere invitati altri osservatori o esperti.

Art. 18

(1)  Il Consiglio elegge tra i suoi membri un Presidente e un primo Vicepresidente. Esso può eleggere altri Vicepresidenti. Il primo Vicepresidente sostituisce di diritto il Presidente in caso d’impedimento.

(2)  La durata dei mandato presidenziale è di tre anni.

Art. 19

(1)  Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente.

(2)  Esso tiene una sessione ordinaria una volta l’anno. Inoltre, il Presidente può riunire il Consiglio di propria iniziativa; esso deve però riunirlo nel termine di tre mesi quando un terzo almeno degli Stati dell’Unione lo richieda.

Art. 20

(1)  Il Consiglio stabilisce il suo regolamento interno.

(2)  Il Consiglio stabilisce il regolamento amministrativo e finanziario dell’Unione, dopo aver sentito il Governo della Confederazione svizzera. Il Governo della Confederazione svizzera ne assicura l’esecuzione.

(3)  Questi regolamenti e le loro modificazioni eventuali devono essere adottati alla maggioranza dei tre quarti degli Stati dell’Unione.

Art. 21

I compiti del Consiglio sono i seguenti:

  1. a)

    studiare i provvedimenti atti ad assicurare la tutela e a favorire lo sviluppo dell’Unione;

  2. b)

    esaminare il rapporto annuo d’attività dell’Unione e stabilire il programma dei lavori futuri di quest’ultima;

  3. c)

    dare al Segretario generale, le cui attribuzioni sono stabilite nell’articolo 23, tutte le direttive necessarie, comprese quelle concernenti i collegamenti con i servizi nazionali;

  4. d)

    esaminare ed approvare il bilancio di previsione dell’Unione e stabilire, conformemente alle disposizioni dell’articolo 26, il contributo di ciascuno Stato membro;

  5. e)

    esaminare ed approvare i conti presentati dal Segretario generale;

  6. f)

    stabilire, conformemente alle disposizioni dell’articolo 27, la data e il luogo delle conferenze previste in detto articolo e adottare le misure necessarie alla loro preparazione;

  7. g)

    presentare al Governo della Confederazione svizzera le proposte concernenti le nomine del Segretario generale e dei funzionari superiori;

  8. h)

    prendere, in generale, ogni decisione intesa al buon funzionamento dell’Unione.

Art. 221

Le decisioni del Consiglio sono prese alla maggioranza semplice dei membri presenti, salvo nei casi previsti negli articoli 20, 27, 28 e 32, come anche per il voto sul bilancio di previsione e la determinazione dei contributi di ciascuno Stato. Nei due ultimi casi, la maggioranza richiesta è quella dei tre quarti dei membri presenti.

  1. Per gli Stati partecipanti all’atto addizionale del 10 nov. 1972, vedi nondimeno l’art. I dello stesso atto (RS 0.232.161.1).

Art. 23

(1)  L’Ufficio dell’Unione è incaricato dello svolgimento dei compiti affidatigli dal Consiglio. Esso è diretto dal Segretario generale.

(2)  Il Segretario generale risponde davanti al Consiglio; assicura l’esecuzione delle decisioni del Consiglio.

Egli presenta il bilancio di previsione al Consiglio per approvazione e ne assicura l’esecuzione.

Egli rende conto annualmente al Consiglio della gestione del bilancio e presenta al Consiglio stesso un rapporto sull’attività e sulla situazione finanziaria dell’Unione.

(3)  Il Segretario generale e i funzionari superiori sono nominati, su proposta del Consiglio, dal Governo della Confederazione svizzera, che stabilisce le condizioni della loro assunzione.

Lo statuto e la rimunerazione del personale degli altri quadri dell’Ufficio dell’Unione sono stabiliti nel regolamento amministrativo finanziario.

Art. 24

Il Governo della Confederazione svizzera controlla le spese dell’Ufficio dell’Unione internazionale per la protezione delle nuove piante come anche i conti di quest’ultimo. Esso presenta al Consiglio un rapporto annuo sul suo compito di controllo.

Art. 25

Le modalità della cooperazione tecnica e amministrativa dell’Unione per la protezione delle nuove piante e delle Unioni amministrate dagli Uffici internazionali riuniti per la protezione della proprietà industriale, letteraria e artistica saranno stabilite in un regolamento predisposto dal Governo della Confederazione svizzera d’intesa con le Unioni interessate.

Art. 261

(1)  Le spese dell’Unione sono coperte mediante:

  1. a)

    i contributi annui degli Stati dell’Unione;

  2. b)

    la rimunerazione di prestazioni di servizi;

  3. c)

    introiti diversi.

(2)  Per determinare l’ammontare del loro contributo annuo, gli Stati dell’Unione sono ripartiti in tre classi:

  1. 1a classe

    cinque unità

  2. 2a classe

    tre unità

  3. 3a classe

    una unità

Ciascuno Stato dell’Unione contribuisce proporzionalmente al numero d’unità della classe cui appartiene.

(3)  Il valore dell’unità di partecipazione è ottenuto dividendo, per l’esercizio finanziario considerato, l’importo totale delle spese obbligatoriamente coperte dai contributi degli Stati per il numero totale delle unità.

(4)  Ciascuno Stato dell’Unione indica, al momento della sua accessione, la classe cui desidera essere assegnato. Tuttavia, ciascuno Stato dell’Unione può dichiarare successivamente che desidera essere assegnato ad un’altra classe. Questa dichiarazione deve avvenire almeno sei mesi prima della fine dell’esercizio precedente quello per il quale ha effetto il mutamento di classe.

  1. Per gli Stati partecipanti all’atto addizionale del lo nov. 1972, vedi nondimeno gli art. II e III dello stesso atto (RS 0.232.161.1).

Art. 27

(1)  La presente Convenzione è sottoposta a revisioni periodiche allo scopo di inserirvi miglioramenti atti a perfezionare il sistema dell’Unione.

(2)  A tale scopo hanno luogo conferenze ogni cinque anni, a meno che il Consiglio, alla maggioranza dei cinque sesti dei membri presenti, non giudichi che una siffatta conferenza debba essere anticipata o posticipata.

(3)  Le deliberazioni della conferenza sono valide solo se è rappresentata almeno la metà degli Stati membri dell’Unione.

Per essere approvato, il testo riveduto della Convenzione deve raccogliere la maggioranza dei cinque sesti degli Stati membri dell’Unione, rappresentati alla conferenza.

(4)  Il testo riveduto entra in vigore – riguardo agli Stati dell’Unione che l’hanno ratificato – quando è stato ratificato dai cinque sesti degli Stati dell’Unione. L’entrata in vigore ha luogo trenta giorni dopo il deposito dell’ultimo strumento di ratifica. Tuttavia, se la maggioranza dei cinque sesti degli Stati dell’Unione, rappresentati nella conferenza, giudica che il testo riveduto contenga emendamenti di natura tale da escludere, per gli Stati dell’Unione, che non ratificherebbero detto testo, la possibilità di permanere vincolati al testo precedente riguardo agli altri Stati dell’Unione, l’entrata in vigore del testo riveduto avviene due anni dopo il deposito dell’ultimo strumento di ratifica. In siffatto caso, il testo precedente cessa, da detta entrata in vigore, di vincolare gli Stati che hanno ratificato il testo riveduto.

Art. 28

(1)  L’Ufficio dell’Unione usa, nello svolgimento dei suoi compiti, le lingue francese, tedesca e inglese.

(2)  Le riunioni del Consiglio come anche le conferenze di revisione si tengono in queste tre lingue.

(3)  Alla maggioranza dei tre quarti dei membri presenti, il Consiglio può decidere, se necessario, l’impiego di altre lingue.

Art. 29

Gli Stati dell’Unione si riservano la facoltà di concludere fra di essi accordi particolari per la protezione delle nuove piante, nella misura in cui detti accordi non siano contrari alle disposizioni della presente Convenzione.

Gli Stati dell’Unione che non sono parte di siffatti accordi possono aderirvi su richiesta.

Art. 30

(1)  Ciascuno Stato dell’Unione si obbliga a prendere ogni necessario provvedimento per l’applicazione della presente Convenzione.

In particolare esso si obbliga:

  1. a)

    ad assicurare ai cittadini degli altri Stati dell’Unione i ricorsi legali appropriati che permettono loro di tutelare efficacemente i diritti previsti dalla presente Convenzione;

  2. b)

    a istituire un servizio speciale di protezione delle nuove piante oppure a incaricare di detta protezione un servizio già esistente;

  3. c)

    ad assicurare la comunicazione al pubblico delle informazioni concernenti questa protezione e, come minimo, la pubblicazione periodica dell’elenco dei titoli concessi.

(2)  Possono parimenti essere conclusi tra gli Stati dell’Unione accordi particolari intesi all’eventuale impiego in comune di servizi incaricati di provvedere all’esame delle nuove varietà, previsto nell’articolo 7, e alla raccolta delle collezioni e dei documenti di riferimento necessari.

(3)  Resta inteso che al momento del deposito del suo strumento di ratifica o di adesione, ciascuno Stato dev’essere in grado, conformemente alla sua legislazione interna, di applicare le disposizioni della presente Convenzione.

Art. 31

(1)  La presente Convenzione è aperta, fino al due dicembre millenovecentosessantadue, alla firma degli Stati rappresentati alla Conferenza di Parigi per la protezione delle nuove piante.

(2)  La presente Convenzione è sottoposta a ratifica: gli strumenti di ratifica sono depositati presso il Governo della Repubblica francese, che notifica il deposito agli Stati firmatari.

(3)  Non appena sarà ratificata da tre Stati almeno, la Convenzione entra in vigore tra questi Stati trenta giorni dopo il deposito del terzo strumento di ratifica. Riguardo a ciascuno degli Stati che la ratificheranno successivamente, la Convenzione entra in vigore trenta giorni dopo il deposito del rispettivo strumento di ratifica.

Art. 32

(1)  La presente Convenzione è aperta all’adesione degli Stati non firmatari alle condizioni previste nei paragrafi (3) e (4) del presente articolo.

(2)  Le domande di adesione sono presentate al Governo della Confederazione svizzera, che le notifica agli Stati dell’Unione.

(3)  Le domande di adesione sono esaminate dal Consiglio, tenuto conto particolarmente delle disposizioni dell’articolo 30.

Tenuto conto della natura della decisione da prendere e in deroga alla norma osservata per le Conferenze di revisione, l’adesione di uno Stato non firmatario risulta acquisita se la sua domanda è accettata alla maggioranza dei quattro quinti dei membri presenti.

Al momento del voto, i tre quarti degli Stati dell’Unione devono essere rappresentati.

(4)  In caso di decisione favorevole, lo strumento di adesione è depositato presso il Governo della Confederazione svizzera, il quale notifica il deposito agli Stati dell’Unione.

L’adesione prende effetto trenta giorni dopo il deposito di questo strumento.

Art. 33

(1)  Al momento della ratifica della Convenzione da parte di uno Stato firmatario, o al momento della presentazione della domanda di adesione di uno Stato non firmatario, ciascuno Stato indica, nel primo caso al Governo della Repubblica francese e, nel secondo caso, al Governo della Confederazione svizzera, l’elenco dei generi e delle specie per cui si obbliga ad applicare le disposizioni della Convenzione alle condizioni previste all’articolo 4. Esso precisa inoltre, nel caso di generi o specie di cui al paragrafo (4) di detto articolo, se intende prevalersi della facoltà di limitazione ammessa da questa disposizione.

(2)  Ciascuno Stato dell’Unione che decida successivamente d’applicare le disposizioni della Convenzione ad altri generi o specie, trasmette le stesse indicazioni di quelle previste nel paragrafo (1) del presente articolo al Governo della Confederazione svizzera e all’Ufficio dell’Unione, almeno trenta giorni innanzi l’applicazione della sua decisione.

(3)  Il Governo della Repubblica francese oppure, se del caso, il Governo della Confederazione svizzera trasmette immediatamente a tutti gli Stati dell’Unione le indicazioni previste nei paragrafi (1) e (2) del presente articolo.

Art. 34

(1)  Ogni Stato dell’Unione dichiara, al momento della firma, della ratifica o dell’adesione, se la Convenzione è applicabile all’insieme oppure a una parte dei suoi territori o a uno, a parecchi o all’insieme degli Stati o territori per i quali è abilitato a stipulare.

Successivamente esso può, in qualsiasi momento e in virtù di una notifica al Governo della Confederazione svizzera, completare questa dichiarazione. La notifica ha effetto trenta giorni dopo la ricezione da parte di quest’ultimo Governo.

(2)  Il Governo che ha ricevuto le dichiarazioni e le notifiche menzionate nel paragrafo (1) del presente articolo ne informa gli altri Stati dell’Unione.

Art. 35

Nonostante le disposizioni dell’articolo 6, ogni Stato dell’Unione, senza che sorga un obbligo per gli altri Stati dell’Unione, ha la facoltà di limitare le condizioni richieste per la qualifica di novità previste nell’articolo suddetto, per quanto concerne la varietà di recente creazione esistenti al momento dell’entrata in vigore della presente Convenzione rispetto a detto Stato.

Art. 36

(1)  Il costitutore di una nuova varietà protetta in uno Stato oppure il suo avente causa che, al momento dell’entrata in vigore della presente Convenzione per uno Stato dell’Unione, beneficia in detto Stato della protezione della denominazione di questa varietà come marchio di fabbrica o di commercio per prodotti identici o simili, ai sensi della legislazione sui marchi, può sia rinunciare alla protezione come marchio di fabbrica o di commercio, sia depositare una nuova denominazione per la varietà invece della denominazione precedente. Se, entro un termine di sei mesi, una nuova denominazione non è stata depositata, il costitutore o il suo avente causa non può più far valere diritti sul marchio di fabbrica o di commercio per i prodotti suddetti.

(2)  Se per la varietà è registrata una nuova denominazione, il costitutore o il suo avente causa può vietare l’impiego della denominazione anteriore alle persone che, prima dell’entrata in vigore della presente Convenzione, erano tenute a utilizzare la precedente denominazione, soltanto alla scadenza del termine di un anno a decorrere dalla pubblicazione della registrazione della nuova denominazione.

Art. 37

La presente Convenzione non pregiudica i diritti acquisiti, sia in virtù di legislazioni nazionali degli Stati dell’Unione, sia in virtù di accordi conclusi fra gli Stati.

Art. 38

(1)  Qualsiasi vertenza sorta fra due o più Stati dell’Unione, concernente l’interpretazione o l’applicazione della presente Convenzione, che non è stata composta mediante negoziati, è sottoposta, a domanda di uno degli Stati interessati, al Consiglio il quale s’adopera ad ottenere un accordo fra detti Stati.

(2)  Se un siffatto accordo non è realizzato entro il termine di sei mesi a decorrere dal momento in cui la vertenza è stata sottoposta al Consiglio, quest’ultima è deferita a un Tribunale arbitrale, a semplice domanda di uno degli Stati interessati.

(3)  Il Tribunale è composto di tre arbitri.

Nel caso in cui due Stati siano parti della vertenza, ciascun Stato designa un arbitro.

Nel caso in cui più di due Stati siano parti della vertenza, due degli arbitri sono designati di comune accordo dagli Stati interessati.

Se gli Stati interessati non hanno designato gli arbitri entro il termine di due mesi a decorrere dalla data in cui la domanda di costituzione del Tribunale è stata loro notificata dall’Ufficio dell’Unione, ciascuno degli Stati interessati può chiedere al Presidente della Corte internazionale di Giustizia di provvedere alle necessarie designazioni.

Il terzo arbitro è designato in ogni caso dal Presidente della Corte internazionale di Giustizia.

Se il Presidente è cittadino di uno degli Stati litigiosi, il Vicepresidente provvede alle designazioni suddette, a meno che non sia egli stesso cittadino di uno degli Stati parte della vertenza. In quest’ultimo caso, spetta al membro della Corte che non è cittadino di uno degli Stati parte della vertenza e che è stato scelto dal Presidente di provvedere alle designazioni necessarie.

(4)  La decisione arbitrale è definitiva e coercitiva per gli Stati interessati.

(5)  Il Tribunale stabilisce la sua procedura, a meno che gli Stati interessati dispongano altrimenti.

(6)  Ciascuno Stato parte della vertenza assume le spese della propria rappresentanza dinanzi al Tribunale arbitrale; le altre spese sono imputate, in parti uguali, a ciascuno degli Stati.

Art. 39

Al momento della firma, della ratifica o dell’adesione, non dev’essere espressa riserva alcuna.

Art. 40

(1)  La presente Convenzione è conclusa per una durata illimitata.

(2)  Fatte salve le disposizioni dell’articolo 27 paragrafo (4), se uno Stato dell’Unione denuncia la Convenzione, la denuncia ha effetto alla scadenza del termine di un anno a decorrere dal giorno in cui essa è stata notificata dal Governo della Confederazione svizzera agli altri Stati dell’Unione.

(3)  Qualsiasi Stato dell’Unione può, in ogni momento, dichiarare che la Convenzione cessa d’essere applicabile a taluni dei suoi territori o degli Stati o territori per i quali ha fatto la dichiarazione di cui all’articolo 34. Questa dichiarazione ha effetto alla scadenza del termine di un anno a decorrere dal giorno in cui essa è stata notificata dal Governo della Confederazione svizzera agli altri Stati dell’Unione.

(4)  Le denunce e le dichiarazioni non pregiudicano i diritti acquisiti, nel quadro della presente Convenzione, anteriormente alla scadenza del termine stabilito nei paragrafi (2) e (3) del presente articolo.

Art. 41

(1)  La presente Convenzione è redatta in un esemplare in lingua francese, depositato negli archivi del Governo della Repubblica francese.

(2)  Una copia certificata conforme è trasmessa da questo Governo a ciascuno dei Governi degli Stati firmatari.

(3)  Saranno predisposte traduzioni ufficiali della presente Convenzione nelle lingue inglese, italiana, olandese, spagnola, tedesca.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.07.1981. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).