Art. 1Costituzione di una Unione particolare; adozione di una classificazione internazionale; definizione e lingue della classificazione
1) I Paesi ai quali si applica il presente Accordo sono costituiti in Unione particolare e adottano una classificazione comune dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi (qui di seguito denominata «classificazione»).
2) La classificazione comprende:
- i)
una lista delle classi, accompagnata, se del caso, da note esplicative;
- ii)
una lista alfabetica dei prodotti e dei servizi (qui di seguito denominata «lista alfabetica»), con l’indicazione della classe nella quale ciascun prodotto o servizio è incluso.
3) La classificazione è costituita da:
- i)
la classificazione che è stata pubblicata nel 1971 dall’Ufficio internazionale della proprietà intellettuale (qui di seguito denominato «Ufficio internazionale»), menzionato nella Convenzione istitutiva dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale1, intendendosi, tuttavia, che le note esplicative alla lista delle classi che figurano in tale pubblicazione saranno considerate come provvisorie e aventi carattere di raccomandazioni fino a quando il Comitato d’esperti di cui all’articolo 3 non adotterà delle note esplicative alla lista delle classi;
- ii)
- iii)
i cambiamenti apportati successivamente in virtù dell’articolo 3 del presente Atto e che entrano in vigore conformemente all’articolo 4.1) del presente Atto.
4) La classificazione è in lingua francese e inglese; i due testi fanno ugualmente fede.
- 5)
a)
La classificazione di cui al paragrafo 3 i), nonché le modificazioni e le aggiunte di cui al paragrafo 3 ii) che sono entrate in vigore prima della data alla quale il presente Atto è aperto alla firma, sono contenuti in un esemplare autentico, in lingua francese, depositato presso il Direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (qui di seguito denominati, rispettivamente, «Direttore generale» e «Organizzazione»). Le modificazioni e le aggiunte di cui al paragrafo 3 ii) che entrano in vigore dopo la data alla quale il presente Atto è aperto alla firma, sono depositate ugualmente presso il Direttore generale in un esemplare autentico, in lingua francese.
- b)
La versione inglese dei testi di cui al comma a) è preparata, al più presto dopo l’entrata in vigore del presente Atto, dal Comitato d’esperti menzionato all’articolo 3. Il suo esemplare autentico è depositato presso il Direttore generale.
- c)
I cambiamenti di cui al paragrafo 3 iii) sono depositati in un esemplare autentico presso il Direttore generale, nelle lingue francese e inglese.
6) Il Direttore generale cura la preparazione dei testi ufficiali della Classificazione nelle lingue araba, italiana, portoghese, russa, spagnola, tedesca e in ogni altra lingua che potrà essere indicata dall’Assemblea contemplata all’articolo 5, previa consultazione dei Governi interessati, sia sulla base di una traduzione proposta da questi Governi, sia facendo ricorso a qualsiasi altro mezzo che non abbia alcuna incidenza finanziaria sul bilancio dell’Unione particolare o per l’Organizzazione.
7) La lista alfabetica menziona, per ciascuna indicazione di prodotto o di servizio, un numero d’ordine proprio alla lingua nella quale essa è preparata, accompagnato:
- i)
se si tratta della lista alfabetica in lingua inglese, dal numero d’ordine che la stessa indicazione comporta nella lista alfabetica preparata in lingua francese e viceversa;
- ii)
se si tratta di una lista alfabetica preparata conformemente al paragrafo 6, dal numero d’ordine che la stessa indicazione comporta nella lista alfabetica preparata in lingua francese o nella lista alfabetica preparata in lingua inglese.
