Législation

Trattato di Singapore sul diritto dei marchi del 27 marzo 2006 (con RE)

RS 0.232.112.11In vigoreStato 26.02.202532 articoli

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Elenco degli articoli

Art.   1 Espressioni abbreviate

Art.   2 Marchi ai quali è applicabile il trattato

Art.   3 Domanda

Art.   4 Rappresentante; domicilio eletto

Art.   5 Data di deposito

Art.   6 Registrazione unica per prodotti o servizi in più classi

Art.   7 Divisione della domanda e della registrazione

Art.   8 Comunicazioni

Art.   9 Classificazione dei prodotti o dei servizi

Art. 10 Cambiamento del nome o dell’indirizzo

Art. 11 Cambiamento di titolare

Art. 12 Rettifica di un errore

Art. 13 Durata e rinnovo della registrazione

Art. 14 Provvedimenti di sospensione in caso d’inosservanza di un termine

Art. 15 Obbligo d’osservanza della Convenzione di Parigi

Art. 16 Marchi di servizi

Art. 17 Richiesta d’iscrizione di una licenza

Art. 18 Richiesta di modificazione o cancellazione dell’iscrizione di una licenza

Art. 19 Conseguenze della mancata iscrizione di una licenza

Art. 20 Indicazione della licenza

Art. 21 Osservazioni nel caso sia previsto un rifiuto

Art. 22 Regolamento d’esecuzione

Art. 23 Assemblea

Art. 24 Ufficio internazionale

Art. 25 Revisione o modifica

Art. 26 Condizioni e modalità per diventare parte del trattato

Art. 27 Applicazione del TLT del 1994 e del presente trattato

Art. 28 Entrata in vigore; data di validità delle ratifiche e delle adesioni

Art. 29 Riserve

Art. 30 Denuncia del trattato

Art. 31 Lingue del trattato; firma

Art. 32 Depositario

Art. 1Espressioni abbreviate

Ai sensi del presente trattato, e salvo quando sia indicato espressamente un diverso disposto:

  1. i)

    s’intende per «ufficio» l’organismo incaricato da una Parte contraente della registrazione dei marchi;

  2. ii)

    s’intende per «registrazione» la registrazione di un marchio da parte di un ufficio;

  3. iii)

    s’intende per «domanda» una domanda di registrazione;

  4. iv)

    s’intende per «comunicazione» ogni domanda o richiesta, dichiarazione, corrispondenza o altra informazione relativa a una domanda o una registrazione depositata, presentata o trasmessa all’ufficio;

  5. v)

    il termine «persona» designa sia una persona fisica che una persona giuridica;

  6. vi)

    s’intende per «titolare» la persona iscritta nel registro dei marchi quale titolare della registrazione;

  7. vii)

    s’intende per «registro dei marchi» la raccolta dei dati tenuta da un ufficio, che comprende il contenuto di tutte le registrazioni e di tutti i dati iscritti concernenti tutte le registrazioni, indipendentemente dai supporti su cui tali dati sono conservati;

  8. viii)

    s’intende per «procedura presso l’ufficio» ogni procedura intrapresa presso l’ufficio relativa a una domanda o una registrazione;

  9. ix)

    s’intende per «Convenzione di Parigi» la Convenzione d’Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, firmata a Parigi il 20 marzo 18831, così come è stata riveduta e modificata;

  10. x)

    s’intende per «classificazione di Nizza» la classificazione istituita dall’Accordo di Nizza concernente la classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi, ai fini della registrazione dei marchi, firmato a Nizza il 15 giugno 19572, così come è stato riveduto e modificato;

  11. xi)

    s’intende per «licenza» una licenza di marchio ai sensi della legislazione di una Parte contraente;

  12. xii)

    s’intende per «licenziatario» la persona a cui è concessa una licenza;

  13. xiii)

    s’intende per «Parte contraente» ogni Stato o ogni organizzazione intergovernativa che fa parte del presente trattato;

  14. xiv)

    s’intende per «conferenza diplomatica» la convocazione delle Parti contraenti ai fini di revisione o modificazione del trattato;

  15. xv)

    s’intende per «Assemblea» l’Assemblea di cui all’articolo 23;

  16. xvi)

    il termine «atto di ratifica» designa inoltre gli atti di accettazione e di approvazione;

  17. xvii)

    s’intende per «Organizzazione» l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale;

  18. xviii)

    s’intende per «Ufficio internazionale» l’Ufficio internazionale dell’Organizzazione;

  19. xix)

    s’intende per «Direttore generale» il Direttore generale dell’Organizzazione;

  20. xx)

    s’intende per «regolamento d’esecuzione» il regolamento d’esecuzione del presente trattato di cui all’articolo 22;

  21. xxi)

    i termini «articolo» o «paragrafo», «comma» o «punto» di un articolo designano anche la relativa regola o le relative regole del regolamento d’esecuzione;

  22. xxii)

    s’intende per «TLT del 1994» il Trattato sul diritto dei marchi concluso a Ginevra il 27 ottobre 19943.

  1. RS 0.232.04
  2. RS 0.232.112.9
  3. RS 0.232.112.1

Art. 2Marchi ai quali è applicabile il trattato

1)  [Natura dei marchi] Ogni Parte contraente applica il presente trattato ai marchi costituiti da segni che possono essere registrati come marchi ai sensi della sua legislazione.

2)  [Tipi di marchi]

  1. a)

    Il presente trattato è applicabile ai marchi relativi a prodotti (marchi di prodotti), o relativi a servizi (marchi di servizi), o sia a prodotti che a servizi.

  2. b)

    Il presente trattato non è applicabile ai marchi collettivi, ai marchi di certificazione e ai marchi di garanzia.

Art. 3Domanda

1)  [Indicazioni o elementi contenuti nella domanda o allegati a quest’ultima]

  1. a)

    Ogni Parte contraente può richiedere che la domanda contenga l’insieme o una parte delle indicazioni o degli elementi seguenti:

    1. i)

      una richiesta di registrazione;

    2. ii)

      il nome e l’indirizzo del depositante;

    3. iii)

      il nome di uno Stato di cui il depositante è cittadino, se è cittadino di uno Stato, il nome dello Stato in cui il depositante è residente, se del caso, e il nome di uno Stato in cui il depositante ha, se del caso, uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio;

    4. iv)

      se il depositante è una persona giuridica, la forma giuridica di tale persona giuridica e lo Stato e, se del caso, la divisione territoriale di questo Stato, la cui legislazione è servita di base alla costituzione di tale persona giuridica;

    5. v)

      se il depositante ha designato un rappresentante, il nome e l’indirizzo del rappresentante;

    6. vi)

      il domicilio eletto, se ciò è richiesto in virtù dell’articolo 4.2)b);

    7. vii)

      se il depositante desidera beneficiare della priorità di una domanda anteriore, una dichiarazione che rivendichi la priorità di questa domanda anteriore, accompagnata dalle indicazioni e dai giustificativi a sostegno della dichiarazione di priorità che possono essere richiesti secondo l’articolo 4 della Convenzione di Parigi;

    8. viii)

      se il depositante desidera beneficiare della protezione che risulta dalla presentazione di prodotti o di servizi ad un’esposizione, una dichiarazione in questo senso, accompagnata dalle indicazioni a sostegno di questa dichiarazione, conformemente alle disposizioni della legislazione della Parte contraente;

    9. ix)

      almeno una riproduzione del marchio, conformemente alle disposizioni del regolamento d’esecuzione;

    10. x)

      se del caso una dichiarazione, conformemente alle disposizioni del regolamento d’esecuzione, che indica il tipo di marchio e le esigenze specifiche applicabili a tale tipo di marchio;

    11. xi)

      se del caso, una dichiarazione, conformemente alle disposizioni del regolamento d’esecuzione, che il depositante richiede la registrazione e la pubblicazione del marchio nei caratteri standard utilizzati dall’ufficio;

    12. xii)

      se del caso, una dichiarazione, conformemente alle disposizioni del regolamento d’esecuzione, d’intenzione del depositante di rivendicare il colore come elemento distintivo del marchio;

    13. xiii)

      una traslitterazione del marchio o di talune parti del marchio;

    14. xiv)

      una traduzione del marchio o di talune parti del marchio;

    15. xv)

      i nomi dei prodotti o dei servizi per i quali è richiesta la registrazione, raggruppati secondo le classi della classificazione di Nizza; ogni gruppo di prodotti o di servizi dev’essere preceduto dal numero della classe di questa classificazione alla quale appartiene e dev’essere presentato secondo l’ordine delle classi di tale classificazione;

    16. xvi)

      una dichiarazione d’intenzione d’utilizzare il marchio secondo le disposizioni della legislazione della Parte contraente.

  2. b)

    Il depositante può presentare, al posto o in aggiunta alla dichiarazione d’intenzione d’utilizzare il marchio menzionata nel comma a)xvi), una dichiarazione d’uso effettivo del marchio e la prova corrispondente, secondo le disposizioni della legislazione della Parte contraente.

  3. c)

    Ogni Parte contraente può richiedere che, per la domanda, vengano pagate delle tasse all’ufficio.

2)  [Domanda unica per prodotti o servizi appartenenti a più classi] Una sola e medesima domanda può riferirsi a più prodotti o servizi, anche se appartengono a una o più classi della classificazione di Nizza.

3)  [Uso effettivo] Ogni Parte contraente può richiedere che, qualora sia stata depositata una dichiarazione d’intenzione di utilizzare il marchio in virtù del paragrafo 1)a) xvi), il depositante fornisca all’ufficio, entro il termine fissato nella propria legislazione, fatto salvo il termine minimo prescritto dal regolamento d’esecuzione, una prova dell’uso effettivo del marchio, conformemente alle disposizioni di detta legislazione.

4)  [Divieto di altre condizioni] Nessuna Parte contraente può richiedere che vengano adempiute condizioni diverse da quelle menzionate nei paragrafi 1) e 3) e all’articolo 8. In particolare, non possono essere prescritte le seguenti condizioni fintanto che la domanda è pendente:

  1. i)

    la consegna di un certificato o di un estratto di un registro commerciale;

  2. ii)

    l’indicazione che il depositante esercita un’attività industriale o commerciale, come pure la presentazione della prova corrispondente;

  3. iii)

    l’indicazione che il depositante esercita un’attività corrispondente ai prodotti o ai servizi elencati nella domanda, come pure la presentazione della prova corrispondente;

  4. iv)

    la presentazione della prova dell’iscrizione del marchio nel registro dei marchi di un’altra Parte contraente o di uno Stato che fa parte della Convenzione di Parigi ma che non è una Parte contraente, a meno che il depositante non chieda l’applicazione dell’articolo 6quinquies della Convenzione di Parigi.

5)  [Prove] Ogni Parte contraente può richiedere che durante l’esame della domanda vengano presentate prove all’ufficio, qualora l’ufficio possa avere ragionevoli dubbi sulla veridicità di una indicazione o di un elemento qualsiasi contenuto nella domanda.

Art. 4Rappresentante; domicilio eletto

1)  [Rappresentanti autorizzati]

  1. a)

    Ogni Parte contraente può richiedere che ogni rappresentante nominato ai fini di una procedura presso l’ufficio

    1. i)

      abbia il diritto, in virtù della legislazione applicabile, ad esercitare davanti all’ufficio per quel che concerne le domande e le registrazioni e, se del caso, sia abilitato ad esercitare presso quest’ultimo;

    2. ii)

      indichi come indirizzo un recapito in un territorio definito dalla Parte contraente.

  2. b)

    Ogni atto compiuto ai fini di qualsiasi procedura davanti all’ufficio da o in relazione a un rappresentante che soddisfi le condizioni definite dalla Parte contraente in virtù del comma a) ha gli effetti di un atto compiuto dal depositante, dal titolare o da ogni altra persona interessata che abbia nominato tale rappresentante.

2)  [Nomina obbligatoria di un rappresentante; domicilio eletto]

  1. a)

    Ogni Parte contraente può richiedere che ogni depositante, titolare o altra persona interessata che non ha un domicilio o uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio sul proprio territorio, sia rappresentata da un mandatario ai fini di una procedura davanti all’ufficio.

  2. b)

    Ogni Parte contraente può richiedere, in quanto non richieda la nomina di un mandatario conformemente al comma a), che, ai fini di una procedura davanti all’ufficio, ogni depositante, titolare o altra persona interessata che non ha né un domicilio né uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio sul suo territorio elegga un domicilio su questo territorio.

3)  [Procura]

  1. a)

    Se una Parte contraente permette o richiede che un depositante, un titolare o un’altra persona interessata sia rappresentata da un rappresentante presso l’ufficio, essa può richiedere che la nomina del rappresentante sia effettuata in una comunicazione separata (qui di seguito denominata «procura») che recherà, a seconda del caso, il nome del depositante, del titolare o dell’altra persona.

  2. b)

    La procura può applicarsi a una o a più domande o a una o più registrazioni indicate nella procura o, su riserva di ogni eccezione menzionata dalla persona che ha nominato il rappresentante, a tutte le domande o a tutte le registrazioni esistenti o future di questa persona.

  3. c)

    La procura può limitare a certi atti il diritto d’agire del rappresentante. Ogni Parte contraente può richiedere che ogni procura che conferisce al rappresentante il diritto di ritirare una domanda o di rinunciare ad una registrazione contenga espressamente tale indicazione.

  4. d)

    Se una comunicazione viene presentata all’ufficio da una persona che si qualifica in tale comunicazione come rappresentante, ma l’ufficio, al momento del ricevimento della comunicazione, non è in possesso della procura richiesta, la Parte contraente può richiedere che la procura venga presentata all’ufficio, entro il termine da essa stabilito, fatto salvo il termine minimo prescritto dal regolamento d’esecuzione. Ogni Parte contraente può stabilire che, se la procura non viene presentata all’ufficio entro il termine da essa stabilito, la comunicazione effettuata da tale persona non ha alcuna validità.

4)  [Riferimento alla procura] Ogni Parte contraente può richiedere che ogni comunicazione indirizzata all’ufficio da parte di un rappresentante ai fini di una procedura davanti all’ufficio faccia riferimento alla procura in virtù della quale agisce il rappresentante.

5)  [Divieto di altre condizioni] Nessuna Parte contraente può richiedere che vengano adempiute condizioni diverse da quelle indicate nei paragrafi 3) e 4) e nell’articolo 8, per quanto riguarda gli elementi oggetto di tali paragrafi.

6)  [Prove] Ogni Parte contraente può richiedere che vengano presentate all’ufficio prove, qualora l’ufficio possa ragionevolmente dubitare della veridicità di una qualsiasi indicazione contenuta in una delle comunicazioni di cui ai paragrafi 3) e 4).

Art. 5Data di deposito

1)  [Condizioni autorizzate]

  1. a)

    Fatti salvi il comma b) e il paragrafo 2), ogni Parte contraente attribuisce quale data di deposito della domanda, la data in cui l’ufficio ha ricevuto le indicazioni e gli elementi seguenti nella lingua richiesta in virtù dell’articolo 8.2):

    1. i)

      l’indicazione, esplicita o implicita, che è richiesta la registrazione di un marchio;

    2. ii)

      indicazioni che permettano di stabilire l’identità del depositante;

    3. iii)

      indicazioni che consentano all’ufficio di entrare in contatto con il depositante o con il suo eventuale rappresentante;

    4. iv)

      una riproduzione sufficientemente chiara del marchio di cui è richiesta la registrazione;

    5. v)

      la lista dei prodotti o dei servizi per i quali è richiesta la registrazione;

    6. vi)

      se l’articolo 3.1)a)xvi) o b) è applicabile, la dichiarazione di cui all’articolo 3.1)a)xvi) o la dichiarazione e la prova di cui all’articolo 3.1)b), rispettivamente, conformemente alle disposizioni della legislazione della Parte contraente.

  2. b)

    Ogni Parte contraente può attribuire quale data di deposito della domanda la data in cui l’ufficio ha ricevuto solo una parte, e non la totalità, delle indicazioni e degli elementi di cui al comma a), o li ha ricevuti in una lingua diversa da quella richiesta in virtù dell’articolo 8.2).

2)  [Condizioni supplementari autorizzate]

  1. a)

    Una Parte contraente può stabilire che la data di deposito venga attribuita solo dopo che le tasse richieste sono state pagate.

  2. b)

    Una Parte contraente può applicare la condizione citata nel comma a) solo se essa l’applicava al momento di diventare parte del presente trattato.

3)  [Correzioni e termini] Le modalità da seguire per procedere alle correzioni nell’ambito dei paragrafi 1) e 2) e i termini applicabili in materia sono fissati nel regolamento d’esecuzione.

4)  [Divieto di altre condizioni] Nessuna Parte contraente può richiedere che vengano adempiute condizioni diverse da quelle indicate nei paragrafi 1) e 2) per quanto riguarda la data di deposito.

Art. 6Registrazione unica per prodotti o servizi in più classi

Se nella medesima domanda figurano prodotti o servizi appartenenti a più classi della classificazione di Nizza, tale domanda darà luogo a una sola registrazione.

Art. 7Divisione della domanda e della registrazione

1)  [Divisione della domanda]

  1. a)

    Ogni domanda relativa a più prodotti o servizi (qui di seguito denominata «domanda iniziale») può,

    1. i)

      almeno fino alla decisione dell’ufficio circa la registrazione del marchio,

    2. ii)

      durante ogni procedura d’opposizione alla decisione dell’ufficio di registrare il marchio,

    3. iii)

      durante ogni procedura di ricorso contro la decisione relativa alla registrazione del marchio,

  2. essere divisa, dal depositante o dietro sua richiesta, in più domande (qui di seguito denominate «domande divisionali»), ripartendo i prodotti o i servizi della domanda iniziale tra le domande divisionali. Le domande divisionali mantengono la data di deposito della domanda iniziale e, se del caso, beneficiano del diritto di priorità.

  3. b)

    Fatto salvo il comma a), ogni Parte contraente è libera di imporre condizioni per la divisione della domanda, ivi compreso il pagamento di tasse.

2)  [Divisione della registrazione] Il paragrafo 1) si applica, mutatis mutandis, alla divisione di una registrazione. Tale divisione è autorizzata

  1. i)

    durante qualsiasi procedura in cui sia contestata davanti all’ufficio la validità della registrazione da parte di terzi,

  2. ii)

    durante qualsiasi procedura di ricorso contro una decisione presa dall’ufficio nel quadro della citata procedura,

tuttavia, una Parte contraente può escludere la possibilità di dividere le registrazioni se la sua legislazione permette a terzi di fare opposizione alla registrazione di un marchio prima che questo sia registrato.

Art. 8Comunicazioni

1)  [Modalità di trasmissione e forma delle comunicazioni] Ogni Parte contraente può scegliere la modalità di trasmissione delle comunicazioni e se accettare le comunicazioni su carta, in forma elettronica o qualsiasi altra forma di comunicazione.

2)  [Lingua delle comunicazioni]

  1. a)

    Ogni Parte contraente può richiedere che qualsiasi comunicazione avvenga in una lingua ammessa dall’ufficio. Qualora l’ufficio ammetta più lingue, il depositante, il titolare o un’altra persona interessata può essere sollecitato ad adempiere qualsiasi altro requisito linguistico applicabile per quel che riguarda l’ufficio, tenuto conto che quest’ultimo non può esigere che un’indicazione o un elemento della comunicazione sia redatto in più lingue.

  2. b)

    Nessuna Parte contraente può richiedere che la traduzione di una comunicazione sia validata, dichiarata conforme da un pubblico ufficiale, autenticata, legalizzata o certificata in un’altra maniera, salvo eccezione prevista dal presente trattato.

  3. c)

    Qualora una Parte contraente non esiga che una comunicazione avvenga in una lingua ammessa dal proprio ufficio, quest’ultimo può esigere che sia presentata, entro un termine ragionevole, una traduzione di tale comunicazione in una delle lingue ammesse effettuata da un traduttore giurato o da un rappresentante.

3)  [Firma delle comunicazioni su carta]

  1. a)

    Ogni Parte contraente può richiedere che una comunicazione su carta sia firmata dal depositante, dal titolare o da un’altra persona interessata. Qualora una Parte contraente richieda che una comunicazione su carta sia firmata, ammette ogni firma che adempia le condizioni definite nel regolamento d’esecuzione.

  2. b)

    Nessuna Parte contraente può richiedere che una firma sia validata, dichiarata conforme da un pubblico ufficiale, autenticata, legalizzata o certificata in un’altra maniera, salvo eccezione prevista dalla legislazione della Parte contraente per il caso in cui la firma riguardi la rinuncia a una registrazione.

  3. c)

    Nonostante il comma b), una Parte contraente può richiedere che siano fornite prove all’ufficio qualora quest’ultimo avesse motivo di dubitare dell’autenticità di una firma di una comunicazione su carta.

4)  [Comunicazioni in forma elettronica o tramite mezzi di trasmissione elettronici] Se una Parte contraente permette la trasmissione di comunicazioni in forma elettronica o tramite mezzi elettronici, essa può richiedere che ogni comunicazione così trasmessa adempia le condizioni definite nel regolamento d’esecuzione.

5)  [Presentazione di una comunicazione] Ogni parte contraente accetta la presentazione di una comunicazione il cui contenuto corrisponde al relativo modello di modulo internazionale, se del caso, previsto dal regolamento d’esecuzione.

6)  [Divieto di altre condizioni] Nessuna Parte contraente può richiedere che vengano adempiute condizioni diverse da quelle indicate nel presente articolo per quanto riguarda i paragrafi da 1) a 5).

7)  [Mezzi di comunicazione con il rappresentante] Nessuna disposizione del presente articolo definisce i mezzi di comunicazione tra il depositante, il titolare o un’altra persona interessata e il suo rappresentante.

Art. 9Classificazione dei prodotti o dei servizi

1)  [Indicazione dei prodotti o dei servizi] Ogni registrazione e qualsiasi pubblicazione effettuata da un ufficio, che riguarda una domanda o una registrazione, e che comporta un’indicazione di prodotti o servizi, menziona tali prodotti o servizi con i relativi nomi, raggruppati secondo le classi della classificazione di Nizza, facendo precedere ciascun gruppo di prodotti o di servizi dal numero della classe della classificazione a cui i prodotti o i servizi appartengono e presentandoli nell’ordine delle classi di detta classificazione.

2)  [Prodotti o servizi della stessa classe o di classi differenti]

  1. a)

    Un determinato prodotto o servizio non può essere considerato simile per il fatto di figurare in una registrazione o pubblicazione dell’ufficio nella stessa classe della classificazione di Nizza.

  2. b)

    Un determinato prodotto o servizio non può essere considerato dissimile per il fatto di figurare, in una registrazione o pubblicazione dell’ufficio in classi differenti della classificazione di Nizza.

Art. 10Cambiamento del nome o dell’indirizzo

1)  [Cambiamento del nome o dell’indirizzo]

  1. a)

    Se non vi è cambiamento nella persona del titolare, ma un cambiamento del suo nome o del suo indirizzo, ogni Parte contraente accetta che la richiesta d’iscrizione del cambiamento da parte dell’ufficio nel suo registro dei marchi sia presentata dal titolare in una comunicazione contenente l’indicazione del numero della registrazione in questione e il cambiamento da iscrivere.

  2. b)

    Ogni Parte contraente può richiedere che la richiesta indichi

    1. i)

      il nome e l’indirizzo del titolare;

    2. ii)

      il nome e l’indirizzo del rappresentante, se il titolare ha un rappresentante;

    3. iii)

      se il titolare ha eletto un domicilio, il domicilio eletto.

  3. c)

    Ogni Parte contraente può richiedere che venga pagata all’ufficio una tassa relativa alla richiesta.

  4. d)

    Un’unica richiesta è sufficiente se il cambiamento riguarda più registrazioni, a condizione che i numeri di tutte le registrazioni in questione siano indicati nella richiesta.

2)  [Cambiamento del nome o dell’indirizzo del depositante] Il paragrafo 1) si applica, mutatis mutandis, se il cambiamento riguarda una o più domande, oppure una o più domande e una o più registrazioni; tuttavia, se una domanda non ha ancora un numero o se il suo numero non è ancora conosciuto dal depositante, la richiesta deve permettere d’identificare la domanda in altro modo, secondo le disposizioni del regolamento d’esecuzione.

3)  [Cambiamento del nome o dell’indirizzo del rappresentante o del domicilio eletto] Il paragrafo 1) si applica mutatis mutandis a ogni cambiamento del nome o dell’indirizzo dell’eventuale mandatario e a ogni cambiamento dell’eventuale domicilio eletto.

4)  [Divieto di altre condizioni] Nessuna Parte contraente può richiedere che condizioni diverse da quelle enumerate nei paragrafi 1) a 3) e nell’articolo 8 siano osservate per quanto concerne la richiesta menzionata nel presente articolo. In particolare, non può essere richiesto che venga presentato un certificato relativo al cambiamento.

5)  [Prove] Ogni Parte contraente può richiedere che vengano presentate prove all’ufficio se quest’ultimo può ragionevolmente dubitare della veridicità di una qualsiasi indicazione contenuta nella richiesta.

Art. 11Cambiamento di titolare

1)  [Cambiamento di titolare della registrazione]

  1. a)

    In caso di cambiamento della persona del titolare, ogni Parte contraente accetta che la richiesta d’iscrizione del cambiamento da parte dell’ufficio nel suo registro dei marchi sia presentata dal titolare o dalla persona che è diventata proprietaria (qui di seguito denominata «nuovo proprietario») in una comunicazione nella quale sia indicato il numero della registrazione in questione e il cambiamento da iscrivere.

  2. b)

    Se il cambiamento di titolare risulta da un contratto, ogni Parte contraente può richiedere che ciò sia indicato nella richiesta e che questa sia accompagnata, a scelta della parte richiedente, da uno dei seguenti documenti:

    1. i)

      una copia del contratto; potrà essere richiesto che questa copia sia certificata conforme all’originale da un pubblico ufficiale o da ogni altra autorità pubblica competente;

    2. ii)

      un estratto del contratto che dimostri il cambiamento del titolare; potrà essere richiesto che questo estratto sia certificato conforme all’originale da un pubblico ufficiale o da ogni altra autorità pubblica competente;

    3. iii)

      un certificato di cessione non certificato conforme, preparato secondo le disposizioni del regolamento d’esecuzione per quanto riguarda la forma e il contenuto e firmato dal titolare e dal nuovo proprietario;

    4. iv)

      un documento di cessione non certificato conforme, preparato secondo le disposizioni del regolamento d’esecuzione per quanto riguarda la forma e il contenuto e firmato sia dal titolare che dal nuovo proprietario.

  3. c)

    Se il cambiamento di titolare è il risultato di una fusione, ogni Parte contraente può richiedere che la richiesta lo indichi e che questa sia accompagnata da una copia di un documento rilasciato dall’autorità competente che contenga la prova di questa fusione, quale, la copia di un estratto del registro di commercio, e che questa copia sia certificata conforme all’originale, dall’autorità che ha preparato il documento o da un pubblico ufficiale o da un’altra autorità pubblica competente.

  4. d)

    Se il cambiamento riguarda la persona di uno o più contitolari, ma non tutti, e questo cambiamento risulta da un contratto o da una fusione, ogni Parte contraente può richiedere che ogni contitolare restante acconsenta espressamente al cambiamento in un documento da essa firmato.

  5. e)

    Se il cambiamento di titolare non risulta da un contratto o da una fusione ma da altro motivo, ad esempio per effetto della legge o di una decisione giudiziaria, ogni Parte contraente può richiedere che ciò sia indicato nella richiesta e che questa sia accompagnata da una copia di un documento che provi questo cambiamento, e che questa copia sia certificata conforme all’originale dall’autorità che ha preparato questo documento, o da un pubblico ufficiale, o da un’altra autorità pubblica competente.

  6. f)

    Ogni Parte contraente può richiedere che sia indicato nella richiesta

    1. i)

      il nome e l’indirizzo del titolare;

    2. ii)

      il nome e l’indirizzo del nuovo proprietario;

    3. iii)

      il nome dello Stato di cui è cittadino il nuovo proprietario, se è cittadino di uno Stato, il nome di uno Stato in cui il nuovo proprietario ha il domicilio, se del caso, e il nome di uno Stato in cui il nuovo proprietario ha uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio, se del caso;

    4. iv)

      se il nuovo proprietario è una persona giuridica, la forma giuridica di tale persona giuridica e lo Stato, e, se del caso, la divisione territoriale dello Stato secondo la cui legislazione è stata costituita la persona giuridica;

    5. v)

      se il titolare ha nominato un rappresentante, il nome e l’indirizzo del rappresentante;

    6. vi)

      se il titolare ha eletto un domicilio, il domicilio eletto;

    7. vii)

      se il nuovo proprietario ha nominato un rappresentante, il nome e l’indirizzo del rappresentante;

    8. viii)

      se il nuovo proprietario è tenuto a eleggere un domicilio a norma dell’articolo 4.2)b), il domicilio eletto.

  7. g)

    Ogni Parte contraente può richiedere che venga pagata all’ufficio una tassa relativa alla richiesta.

  8. h)

    Una sola richiesta è sufficiente anche quando il cambiamento riguarda più di una registrazione, a condizione che il titolare e il nuovo proprietario siano gli stessi per ogni registrazione e che i numeri di tutte le registrazioni considerate siano indicati nella richiesta.

  9. i)

    Se il cambiamento di titolare non riguarda la totalità dei prodotti o dei servizi elencati nella registrazione del titolare, e se la legge applicabile permette l’iscrizione di un tale cambiamento, l’ufficio crea una registrazione distinta che menziona i prodotti o i servizi ai quali si riferisce il cambiamento di titolare.

2)  [Cambiamento del titolare della domanda] Il paragrafo 1) è applicabile mutatis mutandis se il cambiamento del titolare riguarda una o più domande, oppure, allo stesso tempo, una o più domande e una o più registrazioni; tuttavia, se una domanda non ha ancora un numero o se il depositante o il suo rappresentante non ne è a conoscenza, la richiesta deve permettere l’identificazione di questa domanda in altro modo, conformemente alle prescrizioni del regolamento d’esecuzione.

3)  [Divieto di altre condizioni] Nessuna Parte contraente può richiedere che vengano adempiute condizioni diverse da quelle elencate nei paragrafi 1) e 2) e nell’articolo 8 per quanto concerne la richiesta menzionata nel presente articolo. In particolare, non possono essere prescritte le seguenti condizioni:

  1. i)

    fatto salvo il paragrafo 1)c), la consegna di un documento o di un estratto del registro di commercio;

  2. ii)

    l’indicazione che il nuovo proprietario svolge un’attività industriale o commerciale, come pure la presentazione della prova corrispondente;

  3. iii)

    l’indicazione che il nuovo proprietario svolge un’attività che corrisponde ai prodotti o ai servizi interessati dal cambiamento di titolare, come pure la presentazione della prova corrispondente;

  4. iv)

    l’indicazione che il titolare ha ceduto, totalmente o in parte, al nuovo proprietario la sua impresa o l’avviamento corrispondente, come pure la presentazione della prova corrispondente.

4)  [Prove] Ogni Parte contraente può richiedere che vengano fornite all’ufficio prove o, se è applicabile il paragrafo 1)c) o e), prove supplementari, se l’ufficio può ragionevolmente dubitare della veridicità di una qualsiasi indicazione contenuta nella richiesta o in ogni documento menzionato nel presente articolo.

Art. 12Rettifica di un errore

1)  [Rettifica di un errore relativo a una registrazione]

  1. a)

    Ogni Parte contraente accetta che la richiesta di rettifica di un errore che è stato fatto nella domanda o in un’altra richiesta trasmessa all’ufficio, errore che è stato riprodotto nel registro dei marchi o in qualsiasi pubblicazione dell’ufficio, sia presentata dal titolare in una comunicazione la quale indichi il numero della registrazione in questione, l’errore da rettificare e la rettifica da apportare.

  2. b)

    Ogni Parte contraente può richiedere che la richiesta indichi

    1. i)

      il nome e l’indirizzo del titolare;

    2. ii)

      se il titolare ha nominato un rappresentante, il nome e l’indirizzo del rappresentante;

    3. iii)

      se il titolare ha eletto un domicilio, il domicilio eletto.

  3. c)

    Ogni Parte contraente può richiedere che venga pagata all’ufficio una tassa relativa alla richiesta.

  4. d)

    Una sola richiesta è sufficiente anche quando la rettifica riguarda più registrazioni di cui il titolare è la stessa persona, a condizione che l’errore e la rettifica richiesti siano gli stessi per ogni registrazione e che i numeri di tutte le registrazioni in questione siano indicati nella richiesta.

2)  [Rettifica di un errore relativo a una domanda] Il paragrafo 1) è applicabile mutatis mutandis, se l’errore riguarda una o più domande, oppure, allo stesso tempo, una o più domande e una o più registrazioni; tuttavia se una domanda non ha ancora un numero o se il depositante o il suo rappresentante non ne è a conoscenza, la richiesta deve permettere l’identificazione della domanda in un altro modo, conformemente alle disposizioni del regolamento d’esecuzione.

3)  [Divieto di altre condizioni] Nessuna Parte contraente può richiedere che vengano adempiute condizioni diverse da quelle elencate nei paragrafi 1) e 2) e nell’articolo 8, per quanto riguarda la richiesta menzionata in questo articolo.

4)  [Prove] Ogni Parte contraente può richiedere che all’ufficio vengano presentate prove, se l’ufficio può ragionevolmente dubitare che l’errore segnalato sia effettivamente un errore.

5)  [Errori commessi dall’ufficio] L’ufficio di una Parte contraente rettifica i propri errori, d’ufficio o su richiesta, senza esigere una tassa.

6)  [Errori non rettificabili] Nessuna Parte contraente è tenuta ad applicare i paragrafi 1), 2) e 5) a errori che non possono essere rettificati in virtù della sua legislazione.

Art. 13Durata e rinnovo della registrazione

1)  [Indicazioni o elementi contenuti nella richiesta di rinnovo o acclusi a quest’ultima; tassa]

  1. a)

    Ogni Parte contraente può richiedere che il rinnovo di una registrazione sia subordinata al deposito di una richiesta e che tale richiesta contenga l’insieme o una parte delle seguenti indicazioni:

    1. i)

      l’indicazione che viene richiesto un rinnovo;

    2. ii)

      il nome e l’indirizzo del titolare;

    3. iii)

      il numero della registrazione in questione;

    4. iv)

      a scelta della Parte contraente, la data di deposito della domanda da cui deriva la registrazione in questione, o la data della registrazione in questione;

    5. v)

      se il titolare ha un rappresentante, il nome e l’indirizzo del rappresentante;

    6. vi)

      se il titolare ha fatto elezione di domicilio, il domicilio eletto;

    7. vii)

      se la Parte contraente permette il rinnovo di una registrazione solo per alcuni prodotti o servizi iscritti nel registro dei marchi, ed è richiesto tale rinnovo, i nomi dei prodotti o dei servizi iscritti nel registro per i quali viene richiesto il rinnovo, oppure i nomi dei prodotti o dei servizi iscritti nel registro per i quali non viene richiesto il rinnovo, raggruppati secondo le classi della classificazione di Nizza; ogni gruppo di prodotti o servizi dev’essere preceduto dal numero della classe di questa classificazione alla quale appartiene e deve essere presentato secondo l’ordine delle classi della citata classificazione;

    8. viii)

      se la Parte contraente permette che la richiesta di rinnovo venga presentata da una persona diversa dal titolare o dal suo rappresentante, e se la richiesta viene presentata da tale persona, il nome e l’indirizzo di questa persona.

  2. b)

    Ogni Parte contraente può richiedere che per la richiesta di rinnovo venga pagata una tassa all’ufficio. Una volta pagata questa tassa per il periodo corrispondente alla durata iniziale della registrazione o per il periodo per il quale è stata rinnovata, non può essere richiesto nessun altro pagamento per mantenere in vigore la registrazione durante il periodo in questione. Le tasse legate alla consegna di una dichiarazione o alla presentazione di una prova relativa all’uso non vengono considerate, ai fini del presente comma, come pagamenti richiesti per il mantenimento in vigore di una registrazione, e il presente comma non ha rilevanza su queste tasse.

  3. c)

    Ogni Parte contraente può richiedere che la richiesta di rinnovo sia presentata entro il termine prescritto dalla sua legislazione, fatti salvi i termini minimi prescritti dal regolamento d’esecuzione, e che la tassa corrispondente, menzionata nel comma b) sia pagata all’ufficio.

2)  [Divieto di altre condizioni] Nessuna Parte contraente può richiedere che altre condizioni diverse da quelle elencate nel paragrafo 1) e nell’articolo 8 vengano adempiute per quanto concerne la richiesta di rinnovo. In particolare, non possono essere richiesti i seguenti elementi:

  1. i)

    una riproduzione o un altro mezzo d’identificazione del marchio;

  2. ii)

    la presentazione di una prova attestante che il marchio è stato registrato, o che la sua registrazione è stata rinnovata in un altro registro dei marchi;

  3. iii)

    la consegna di una dichiarazione o la presentazione di una prova dell’uso del marchio.

3)  [Prove] Ogni Parte contraente può richiedere che vengano fornite all’ufficio prove durante il periodo d’esame della richiesta di rinnovo, se l’ufficio può ragionevolmente dubitare della veridicità di una qualsiasi indicazione o elemento contenuto nella richiesta di rinnovo.

4)  [Divieto di procedere a un esame quanto al contenuto] L’ufficio di una Parte contraente non può, ai fini del rinnovo, esaminare la registrazione quanto al contenuto.

5)  [Durata] La durata iniziale della registrazione e la durata di ogni rinnovo sono di 10 anni.

Art. 14Provvedimenti di sospensione in caso d’inosservanza di un termine

1)  [Provvedimenti di sospensione prima della scadenza di un termine] Una Parte contraente può prevedere la proroga di un termine fissato per il compimento di un atto in una procedura davanti all’ufficio nell’ambito di una domanda o di una registrazione qualora una richiesta in tale senso sia stata presentata all’ufficio prima della scadenza del termine.

2)  [Provvedimenti di sospensione dopo la scadenza di un termine] Se il depositante, il titolare o un’altra persona interessata non ha osservato un termine («il termine considerato») fissato per il compimento di un atto in una procedura davanti all’ufficio di una Parte contraente nell’ambito di una domanda o di una registrazione, la Parte contraente prevede uno o più dei seguenti provvedimenti di sospensione, conformemente alle condizioni definite nel regolamento d’esecuzione se è stata presentata all’ufficio una richiesta in tal senso:

  1. i)

    la proroga del termine considerato per la durata fissata nel regolamento d’esecuzione;

  2. ii)

    il proseguimento della procedura nell’ambito della domanda o della registrazione;

  3. iii)

    il ristabilimento dei diritti del depositante, del titolare o dell’altra persona interessata alla domanda o alla registrazione se l’ufficio stabilisce che l’inosservanza del termine considerato si è verificata nonostante sia stata applicata la diligenza richiesta dalle circostanze o, a scelta della Parte contraente, che l’inosservanza non sia stata intenzionale.

3)  [Eccezioni] Nessuna Parte contraente è tenuta a prevedere i provvedimenti di sospensione di cui al paragrafo 2) nel caso delle eccezioni definite dal regolamento d’esecuzione.

4)  [Tasse] Ogni Parte contraente può richiedere che per le provvedimenti di sospensione di cui ai paragrafi 1) e 2) venga pagata una tassa.

5)  [Divieto di altre condizioni] Nessuna Parte contraente può richiedere che vengano adempiute condizioni diverse da quelle indicate nel presente articolo o nell’articolo 8 per quanto riguarda le provvedimenti di sospensione di cui al paragrafo 2).

Art. 15Obbligo d’osservanza della Convenzione di Parigi

Ogni Parte contraente osserva le disposizioni della Convenzione di Parigi che riguardano i marchi.

Art. 16Marchi di servizi

Ogni Parte contraente registra i marchi di servizi e applica a questi marchi le disposizioni della Convenzione di Parigi che riguardano i marchi di prodotti.

Art. 17Richiesta d’iscrizione di una licenza

1)  [Condizioni relative alla richiesta di iscrizione] Se la legislazione di una Parte contraente prevede l’iscrizione delle licenze presso il proprio ufficio, tale Parte contraente può esigere che la richiesta di iscrizione

  1. i)

    sia presentata conformemente alle condizioni fissate nel regolamento d’esecuzione e

  2. ii)

    sia accompagnata dei documenti giustificativi previsti dal regolamento d’esecuzione.

2)  [Tassa] Ogni Parte contraente può esigere che, per quel che concerne l’iscrizione di una licenza, una tassa sia pagata all’ufficio.

3)  [Richiesta unica riferita a più registrazioni] È sufficiente un’unica richiesta anche se la licenza si riferisce a più registrazioni, a condizione che nella richiesta siano indicati i numeri di tutte le registrazioni, che il titolare e il licenziatario siano gli stessi per tutte le registrazioni e che l’estensione della licenza sia indicata nella richiesta conformemente al regolamento d’esecuzione per tutte le registrazioni.

4)  [Divieto di altre condizioni]

  1. a)

    Nessuna Parte contraente può richiedere che condizioni diverse da quelle enumerate nei paragrafi 1) a 3) e nell’articolo 8 siano osservate per quanto concerne l’iscrizione di una licenza presso il proprio ufficio. In particolare, non possono essere prescritte le seguenti condizioni:

    1. i)

      la consegna del certificato di registrazione del marchio oggetto della licenza;

    2. ii)

      la consegna del contratto di licenza o di una sua traduzione;

    3. iii)

      l’indicazione delle modalità finanziarie del contratto di licenza.

  2. b)

    Il comma a) non pregiudica gli obblighi esistenti in virtù delle disposizioni della legislazione di una Parte contraente per quel che concerne la diffusione delle informazioni a fini diversi dall’iscrizione della licenza nel registro dei marchi.

5)  [Prove] Ogni Parte contraente può richiedere che vengano presentate prove all’ufficio se quest’ultimo può ragionevolmente dubitare della veridicità di una qualsiasi indicazione contenuta nella richiesta o in ogni documento menzionato nel regolamento d’esecuzione.

6)  [Richieste riferite a domande] I paragrafi 1) a 5) si applicano, mutatis mutandis, alle richieste di iscrizione di una licenza riferite a una domanda se le disposizioni della legislazione di una Parte contraente prevedono tale iscrizione.

Art. 18Richiesta di modificazione o cancellazione dell’iscrizione di una licenza

1)  [Condizioni relative alla richiesta] Se la legislazione di una Parte contraente prevede l’iscrizione delle licenze presso il proprio ufficio, tale Parte contraente può esigere che la richiesta di modificazione o cancellazione dell’iscrizione di una licenza

  1. i)

    sia presentata conformemente alle condizioni fissate nel regolamento d’esecuzione e

  2. ii)

    sia accompagnata dei documenti giustificativi previsti dal regolamento d’esecuzione.

2)  [Altre condizioni] L’articolo 17.2) a 6) si applica, mutatis mutandis, alle richieste di modificazione o cancellazione dell’iscrizione di una licenza.

Art. 19Conseguenze della mancata iscrizione di una licenza

1)  [Validità della registrazione e protezione del marchio] La mancata iscrizione di una licenza presso l’ufficio o ogni altra autorità della Parte contraente non ha conseguenze sulla validità della registrazione del marchio oggetto della licenza o sulla protezione di tale marchio.

2)  [Alcuni diritti del licenziatario] Una Parte contraente non può subordinare all’iscrizione di una licenza alcun diritto che il licenziatario può avere, in virtù delle disposizioni della legislazione di tale Parte contraente, d’intervenire in una procedura per violazione avviata dal titolare o di ottenere, nel quadro di tale procedura, un risarcimento in seguito alla violazione del marchio oggetto della licenza.

3)  [Utilizzo di un marchio se la licenza non è iscritta] Una Parte contraente non può porre l’iscrizione di una licenza come condizione affinché l’utilizzo di un marchio da parte di un licenziatario sia ritenuto un utilizzo da parte del titolare nel quadro di procedure relative all’acquisizione, al mantenimento in vigore e alla tutela dei marchi.

Art. 20Indicazione della licenza

Qualora le disposizioni della legislazione di una Parte contraente richiedano un’indicazione secondo cui il marchio è utilizzato nel quadro di una licenza, l’inosservanza, totale o parziale di tale condizione non ha conseguenze sulla validità della registrazione del marchio oggetto della licenza o sulla protezione di tale marchio, nonché sull’applicazione dell’articolo 19.3).

Art. 21Osservazioni nel caso sia previsto un rifiuto

Una domanda presentata in virtù dell’articolo 3 o una richiesta presentata in virtù degli articoli 7, 10 a 14, 17 e 18 non può dare luogo ad un rifiuto totale o parziale da parte di un ufficio, senza che sia stata data al depositante o al richiedente la possibilità, secondo il caso, di presentare osservazioni sul rifiuto previsto entro un termine ragionevole. Per quel che concerne l’articolo 14 nessun ufficio sarà tenuto a dare la possibilità di presentare osservazioni se il richiedente ha già avuto la possibilità di esprimersi sui fatti su cui dovrà fondarsi la decisione.

Art. 22Regolamento d’esecuzione

1)  [Contenuto]

  1. a)

    Il regolamento d’esecuzione allegato al presente trattato contiene regole relative a:

    1. i)

      argomenti che, ai sensi del presente trattato, devono essere oggetto di «disposizioni del regolamento d’esecuzione»;

    2. ii)

      qualsiasi precisazione utile all’applicazione delle disposizioni del presente trattato;

    3. iii)

      tutte le condizioni, questioni o procedure di ordine amministrativo.

  2. b)

    Inoltre, il regolamento d’esecuzione contiene modelli di moduli internazionali.

2)  [Modificazione del regolamento d’esecuzione] Fatto salvo il paragrafo 3), ogni modificazione del regolamento d’esecuzione esige la maggioranza dei tre quarti dei voti espressi.

3)  [Esigenza dell’unanimità]

  1. a)

    Il regolamento d’esecuzione può indicare le disposizioni la cui modificazione richiede l’unanimità dei voti espressi.

  2. b)

    Ogni modificazione del regolamento d’esecuzione tesa ad completare o a sopprimere le disposizioni menzionate al comma a) deve essere adottata all’unanimità.

  3. c)

    L’unanimità è stabilita in funzione dei voti effettivamente espressi. L’astensione non conta come voto espresso.

4)  [Divergenze tra il trattato e il regolamento d’esecuzione] In caso di divergenza, le disposizioni del presente trattato hanno la precedenza su quelle del regolamento d’esecuzione.

Art. 23Assemblea

1)  [Composizione]

  1. a)

    Le Parti contraenti hanno un’Assemblea.

  2. b)

    Ogni Parte contraente dell’Assemblea è rappresentata da un delegato che può essere assistito da supplenti, consiglieri ed esperti. Ogni delegato può rappresentare un’unica Parte contraente soltanto.

2)  [Competenze] L’Assemblea

  1. i)

    tratta le questioni concernenti lo sviluppo del presente trattato;

  2. ii)

    modifica il regolamento d’esecuzione, compresi i modelli di moduli internazionali;

  3. iii)

    stabilisce le condizioni relative alla data di entrata in vigore di ogni modifica menzionata nel punto ii);

  4. iv)

    svolge qualsiasi altro compito che il presente Accordo comporta.

3)  [Quorum]

  1. a)

    La metà dei Paesi membri dell’Assemblea che sono Stati costituisce il quorum.

  2. b)

    Nonostante le disposizioni del comma a), qualora il numero dei Paesi rappresentati in una sessione risulti inferiore alla metà, ma uguale o superiore a un terzo dei Paesi membri dell’Assemblea che sono Stati, questa può deliberare; tuttavia, le risoluzioni dell’Assemblea, eccettuate quelle concernenti la procedura, divengono esecutorie solo quando siano soddisfatte le condizioni seguenti: l’ufficio internazionale comunica dette risoluzioni ai Paesi membri dell’Assemblea che sono Stati e che non erano rappresentati, invitandoli a esprimere per scritto, entro tre mesi dalla data della comunicazione, il loro voto o la loro astensione. Se, allo scadere del termine, il numero dei membri che hanno espresso il loro voto o la loro astensione risulta almeno uguale al numero dei membri mancanti per il conseguimento del quorum durante la sessione, le dette risoluzioni divengono esecutorie, purché nel contempo sia acquisita la maggioranza necessaria.

4)  [Deliberazione nell’Assemblea]

  1. a)

    L’Assemblea si adopera per adottare le decisioni per consenso.

  2. b)

    Se non si perviene a una decisione per consenso, la decisione sulla questione in esame è messa ai voti. In tal caso

    1. i)

      ogni Parte contraente che è uno Stato dispone di un voto e vota unicamente a proprio titolo, e

    2. ii)

      ogni Parte contraente che è un’organizzazione intergovernativa può partecipare alla votazione al posto dei suoi Stati membri con un numero di voti pari al numero dei suoi Stati membri che sono Parte al presente trattato. Nessuna organizzazione intergovernativa può partecipare alla votazione se uno dei suoi Stati esercita il proprio diritto di voto e viceversa. Inoltre, nessuna organizzazione intergovernativa può partecipare alla votazione se uno dei suoi Stati membri appartenenti al presente trattato è membro di un’altra organizzazione intergovernativa e se quest’ultima partecipa alla votazione.

5)  [Maggioranze]

  1. a)

    Fatti salvi gli articoli 22.2) e 3), le decisioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di due terzi dei voti espressi

  2. b)

    Per determinare se è raggiunta la maggioranza necessaria sono considerati solo i voti espressi. L’astensione non conta come voto espresso.

6)  [Sessioni] L’Assemblea si riunisce su convocazione del Direttore generale, salvo casi eccezionali, durante lo stesso periodo e nello stesso luogo come l’Assemblea generale dell’Organizzazione.

7)  [Regolamento interno] L’Assemblea adotta il proprio regolamento interno, anche per quel che concerne la convocazione di un’assemblea straordinaria.

Art. 24Ufficio internazionale

1)  [Compiti amministrativi]

  1. a)

    L’ufficio internazionale assicura i compiti definiti nel presente trattato.

  2. b)

    In particolare l’ufficio internazionale prepara le riunioni e assicura la segreteria dell’Assemblea e dei comitati peritali e gruppi di lavoro che essa può istituire.

2)  [Riunioni diverse dalle sessioni dell’Assemblea] Il Direttore generale convoca i comitati o gruppi di lavoro istituiti dall’Assemblea.

3)  [Funzione dell’Ufficio internazionale nell’Assemblea e nelle altre riunioni]

  1. a)

    Il Direttore generale e le persone da lui designate partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni dell’Assemblea e dei comitati e gruppi di lavoro istituiti dall’Assemblea.

  2. b)

    Il Direttore generale o un collaboratore da lui designato è d’ufficio segretario dell’Assemblea e dei comitati e gruppi di lavoro di cui al comma a).

4)  [Conferenze]

  1. a)

    L’ufficio internazionale prepara le conferenze di revisione conformemente alle direttive dell’Assemblea.

  2. b)

    L’ufficio internazionale può consultare Stati membri dell’Organizzazione, organizzazioni intergovernative e organizzazioni non governative internazionali e nazionali in merito alla preparazione di tali conferenze.

  3. c)

    Il Direttore generale e le persone da lui designate partecipano, senza diritto di voto, alle deliberazioni delle conferenze di revisione.

5)  [Altri compiti] L’ufficio internazionale assolve tutti gli altri compiti che gli sono assegnati in relazione al presente Atto

Art. 25Revisione o modifica

Il presente trattato può essere riveduto o modificato esclusivamente da una conferenza diplomatica. La convocazione di una conferenza diplomatica è decisa dall’Assemblea.

Art. 26Condizioni e modalità per diventare Parte del trattato

1)  [Condizioni da adempiere] Le entità seguenti possono firmare il trattato e, fatti salvi i paragrafi 2) e 3) e l’articolo 28.1) e 3), diventarne Parti contraenti:

  1. i)

    ogni Stato membro dell’Organizzazione per il quale possono essere registrati marchi presso il proprio ufficio;

  2. ii)

    ogni organizzazione intergovernativa che gestisce un ufficio presso il quale si possono registrare marchi con validità sul territorio sul quale si applica il trattato costitutivo dell’organizzazione intergovernativa, in tutti gli Stati membri o in quegli Stati membri che sono designati a tale scopo nella rispettiva domanda, a condizione che tutti gli Stati membri dell’organizzazione intergovernativa siano membri dell’Organizzazione;

  3. iii)

    ogni Stato membro dell’Organizzazione, per il quale possono essere registrati marchi solo tramite l’ufficio di un altro Stato specificato che è membro dell’Organizzazione;

  4. iv)

    ogni Stato membro dell’Organizzazione per il quale possono essere registrati marchi solamente tramite l’ufficio gestito da una organizzazione intergovernativa di cui questo Stato è membro;

  5. v)

    ogni Stato membro dell’Organizzazione per il quale possono essere registrati marchi solo tramite un ufficio comune a un gruppo di Stati membri dell’Organizzazione.

2)  [Ratifica o adesione] Ogni entità menzionata nel paragrafo 1) può depositare

  1. i)

    uno strumento di ratifica, se ha firmato il presente trattato,

  2. ii)

    uno strumento d’adesione, se non ha firmato il presente trattato.

3)  [Data di validità del deposito] La data di validità del deposito di uno strumento di ratifica o di adesione è

  1. i)

    se si tratta di uno Stato menzionato nel paragrafo 1) i), la data in cui lo strumento di questo Stato è stato depositato;

  2. ii)

    se si tratta di un’organizzazione intergovernativa, la data in cui lo strumento di questa organizzazione intergovernativa è stato depositato;

  3. iii)

    se si tratta di uno Stato menzionato nel paragrafo 1)iii), la data alla quale la seguente condizione viene adempiuta: lo strumento di questo Stato e lo strumento dell’altro Stato specificato sono stati depositati;

  4. iv)

    se si tratta di uno Stato menzionato nel paragrafo 1)iv), la data applicabile in virtù del punto ii) precedente;

  5. v)

    se si tratta di uno Stato, membro di un gruppo di Stati, menzionato nel paragrafo 1)v), la data alla quale gli strumenti di tutti gli Stati membri del gruppo sono stati depositati.

Art. 27Applicazione del TLT del 1994 e del presente trattato

1)  [Relazioni tra le Parti contraenti membri del presente trattato e del TLT del 1994] Solo il presente trattato si applica alle mutue relazioni tra le Parti contraenti del presente trattato e del TLT del 1994.

2)  [Relazioni tra le Parti contraenti membri del presente trattato e le Parti contraenti del TLT del 1994 che non sono membri del presente trattato] Ogni Parte contraente membro sia del presente trattato sia del TLT del 1994 continua ad applicare il TLT del 1994 nelle sue relazioni con le Parti contraenti del TLT del 1994 che non sono membri del presente trattato.

Art. 28Entrata in vigore; data di validità delle ratifiche e delle adesioni

1)  [Strumenti da prendere in considerazione] Ai fini del presente articolo, vengono presi in considerazione solo gli strumenti di ratifica o d’adesione che sono stati depositati dalle entità menzionate nell’articolo 26.1) e che portano una data di validità conformemente all’articolo 26.3).

2)  [Entrata in vigore del trattato] Il presente trattato entra in vigore tre mesi dopo che 10 Stati o organizzazioni intergovernative di cui all’articolo 26.1)ii) hanno depositato i loro strumenti di ratifica o d’adesione.

3)  [Entrata in vigore delle ratifiche e adesioni posteriori all’entrata in vigore del trattato] Ogni entità diversa da quelle menzionate nel paragrafo 2), è vincolata dal presente trattato tre mesi dopo la data in cui ha depositato il suo strumento di ratifica o d’adesione.

Art. 29Riserve

1)  [Tipi speciali di marchi] Ogni Stato o organizzazione intergovernativa può dichiarare per mezzo di una riserva che, nonostante l’articolo 2.1) e 2)a), le disposizioni degli articoli 3.1) e 5, 7, 8.5), 11 e 13 non sono applicabili ai marchi associati, ai marchi difensivi o ai marchi derivati. Tale riserva deve precisare le disposizioni alle quali essa si riferisce.

2)  [Registrazione per più classi] Ogni Stato o organizzazione intergovernativa la cui legislazione, al momento dell’adozione del presente trattato, prevede una registrazione per più classi per i prodotti e per i servizi può, al momento di aderire al presente trattato, dichiarare per mezzo di una riserva che le disposizioni dell’articolo 6 non sono applicabili.

3)  [Esame quanto al contenuto in caso di rinnovo] Ogni Stato o ogni organizzazione intergovernativa può dichiarare, per mezzo di una riserva, che, nonostante l’articolo 13.4), l’ufficio può, al momento del primo rinnovo di una registrazione che si riferisce a dei servizi, esaminare questa registrazione quanto al contenuto; tuttavia, tale esame si limiterà ad eliminare le registrazioni multiple, risultanti da domande depositate durante un periodo di sei mesi dopo l’entrata in vigore della legislazione di questo Stato o organizzazione che ha istituito, prima dell’entrata in vigore del presente trattato, la possibilità di registrare marchi di servizi.

4)  [Alcuni diritti del licenziatario] Nonostante l’articolo 19.2) ogni Parte contraente o organizzazione intergovernativa può dichiarare per mezzo di una riserva di subordinare all’iscrizione di una licenza ogni diritto che il licenziatario può avere, in virtù delle disposizioni della legislazione di tale Stato o di tale organizzazione intergovernativa, d’intervenire in una procedura per violazione avviata dal titolare o di ottenere, nel quadro di tale procedura, un risarcimento in seguito alla violazione del marchio oggetto della licenza.

5)  [Modalità] Tutte le riserve fatte in virtù dei paragrafi 1), 2), 3) o 4) devono figurare in una dichiarazione che accompagna lo strumento di ratifica del presente trattato o d’adesione a quest’ultimo, depositato dallo Stato o dall’organizzazione intergovernativa regionale che ha formulato tale riserva.

6)  [Ritiro] Le riserve fatte in virtù dei paragrafi 1), 2), 3) o 4) possono essere ritirate in qualsiasi momento.

7)  [Divieto di altre riserve] Non sono ammesse altre riserve al presente trattato se non quelle autorizzate dai paragrafi 1), 2), 3) e 4).

Art. 30Denuncia del trattato

1)  [Notifica] Ogni Parte contraente può denunciare il presente trattato a mezzo di una notifica indirizzata al Direttore generale.

2)  [Validità] La denuncia è valida un anno dopo la data in cui il Direttore generale ha ricevuto la notifica. Essa non incide in alcun modo sull’applicazione del presente trattato alle domande che sono pendenti o ai marchi registrati, per quanto concerne la Parte contraente che denuncia il trattato, al momento della scadenza del termine di un anno; tuttavia, la Parte contraente che denuncia il trattato può, al momento della scadenza del termine di un anno, cessare di applicare il presente trattato a qualsiasi registrazione, a decorrere dalla data in cui tale registrazione deve essere rinnovata.

Art. 31Lingue del trattato; firma

1)  [Testi originali; testi ufficiali]

  1. a)

    Il presente trattato è firmato in un solo esemplare originale nelle lingue inglese, francese, araba, cinese, russa e spagnola, tutti questi testi facendo ugualmente fede.

  2. b)

    Il Direttore generale prepara un testo ufficiale in una lingua non menzionata nel comma a), che è una lingua ufficiale di una Parte contraente, dopo aver consultato tale Parte contraente e ogni altra Parte contraente interessata.

2)  [Termine per la firma] Il presente trattato rimane aperto alla firma presso la sede dell’Organizzazione per la durata di un anno dopo l’adozione.

Art. 32Depositario

Il Direttore generale è il depositario del presente trattato.

Allegati

  • Indice delle regole
  • Domanda di registrazione di un marchio
  • Procura
  • Richiesta d’iscrizione di cambiamento di nomi o d’indirizzi
  • Richiesta d’iscrizione di cambiamento di titolare
  • Certificato di cessione
  • Documento di cessione
  • Indicazioni ulteriori relative al documento di cessione (rubrica 6)
  • Richiesta di correzione di errori
  • Richiesta di rinnovo di una registrazione
  • Richiesta d’iscrizione di una licenza
  • Dichiarazione di licenza
  • Dichiarazione di modifica di licenza
  • Dichiarazione di cancellazione di licenza

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 26.02.2025. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).