Art. 1[Trasferimento delle funzioni di depositario per quanto concerne l’accordo di Madrid]1
Gli strumenti d’adesione all’Accordo di Madrid sulla repressione delle false o fallaci indicazioni di provenienza del 14 aprile 18912 (denominato in seguito: «Accordo di Madrid»), nel tenore riveduto a Washington il 2 giugno 19113, all’Aja il 6 novembre 19254, a Londra il 2 giugno 19345 e a Lisbona il 31 ottobre 19586 (denominato in seguito: «Atto di Lisbona»), vanno depositati presso il Direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (denominato in seguito: «Direttore generale»), il quale notificherà tali depositi ai paesi partecipi dell’Accordo.
- Dei titoli sono stati aggiunti agli articoli al fine di facilitarne l’identificazione. Il testo francese firmato è privo di titoli.
- [RU 12 1008]
- [CS 11 971]
- RS 0.232.111.11
- RS 0.232.111.12
- RS 0.232.111.13
