Art. 1Definizioni
Nella presente Convenzione:
- 1.
«contratto di trasporto» designa ogni contratto, qualunque sia la sua denominazione, nel quale un vettore si impegna, mediante mercede, a trasportare merci su vie navigabili interne;
- 2.
«vettore» designa ogni persona, che ha stipulato o nel cui nome è stato stipulato un contratto di trasporto con un mittente;
- 3.
«vettore effettivo» designa ogni persona, diversa da un mandatario o un agente del vettore, incaricata da quest’ultimo di eseguire, in tutto o in parte, il trasporto;
- 4.
«mittente» designa ogni persona che ha stipulato o in nome della quale o per la quale è stato stipulato un contratto di trasporto con un vettore;
- 5.
«destinatario» designa la persona autorizzata a prendere in consegna le merci;
- 6.
«documento di trasporto» designa un documento che certifica un contratto di trasporto e la presa in consegna o il caricamento di merci da parte di un vettore, rilasciato nella forma di una polizza di carico o di una lettera di vettura o di qualsiasi altro documento d’uso commerciale;
- 7.
il termine «merci» non include né navi rimorchiate o spinte né bagagli o veicoli dei passeggeri; qualora le merci siano riunite in un contenitore, su una paletta o su un dispositivo di trasporto analogo oppure imballate, il termine «merci» comprende anche detto dispositivo di trasporto o detto imballaggio se è fornito dal mittente;
- 8.
con l’espressione «per scritto» si intende, sempreché le persone interessate non dispongano altrimenti, il caso in cui la trasmissione dell’informazione avviene mediante un mezzo di comunicazione elettronico, ottico o simile, inclusi ma non esclusivamente, telegramma, fax, telex, posta elettronica o scambio di dati elettronici (EDI), a condizione che l’informazione rimanga accessibile per un suo utilizzo successivo quale riferimento;
- 9.
il diritto applicabile di uno Stato conformemente alla presente Convenzione designa le norme giuridiche in vigore nel suddetto Stato, escluse quelle del diritto internazionale privato.
